§ 40.5.78 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.
Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.5 risparmio energetico
Data:19/08/2005
Numero:192


Sommario
Art. 1.  Finalità
Art. 2.  Definizioni
Art. 3.  Ambito di intervento
Art. 3 bis.  (Strategia di ristrutturazione a lungo termine).
Art. 4.  Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica
Art. 4 bis.  (Edifici ad energia quasi zero).
Art. 4 ter.  (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato).
Art. 4 quater.  (Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici).
Art. 5.  Meccanismi di cooperazione
Art. 6.  (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione).
Art. 7.  Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria
Art. 8.  Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni
Art. 9.  Funzioni delle regioni e degli enti locali
Art. 10.  Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale
Art. 11.  (Norme transitorie).
Art. 12.  Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici
Art. 13.  Misure di accompagnamento
Art. 14.  Copertura finanziaria
Art. 15.  Sanzioni
Art. 16.  Abrogazioni e disposizioni finali
Art. 17.  Clausola di cedevolezza


§ 40.5.78 - D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192.

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia [1].

(G.U. 23 settembre 2005, n. 222 - S.O. n. 158)

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità [2]

     1. Il presente decreto promuove il miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne, nonchè delle prescrizioni relative al clima degli ambienti interni e all'efficacia sotto il profilo dei costi.

     2. Il presente decreto definisce e integra criteri, condizioni e modalità per:

     a) migliorare le prestazioni energetiche degli edifici anche tramite l'applicazione di requisiti minimi alla prestazione di edifici nuovi, nonchè edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione ed elementi edilizi o sistemi tecnici per l'edilizia rinnovati o sostituiti;

     b) favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;

     b-bis) determinare i criteri generali per il calcolo della prestazione energetica, per la certificazione della prestazione energetica degli edifici e per il trasferimento delle relative informazioni in sede di compravendita e locazione;

     b-ter) definire le modalità di esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria al fine di ridurre il consumo energetico e le emissioni di biossido di carbonio;

     c) sostenere la diversificazione energetica;

     d) promuovere la competitività dell'industria nazionale attraverso lo sviluppo tecnologico;

     e) coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di materiali, di tecniche di costruzione, di apparecchiature e di tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione;

     f) conseguire gli obiettivi nazionali in materia energetica e ambientale nel settore degli edifici, definendo le strategie nazionali di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale;

     g) razionalizzare le procedure nazionali e territoriali per l'attuazione delle normative energetiche al fine di ridurre i costi complessivi, per la pubblica amministrazione e per i cittadini e per le imprese;

     h) applicare in modo omogeneo e integrato la normativa su tutto il territorio nazionale.

     h-bis) assicurare l'attuazione e la vigilanza sulle norme in materia di prestazione energetica degli edifici, anche attraverso la raccolta e l'elaborazione di informazioni e dati;

     h-ter) promuovere l'efficienza energetica e l'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali;

     h-quater) perseguire la conoscenza dettagliata del parco immobiliare nazionale, della sua prestazione energetica e dei suoi consumi, anche attraverso l'implementazione, la valorizzazione ed il collegamento tra le banche dati, mettendo tali informazioni a disposizione dei cittadini, delle imprese e della pubblica amministrazione anche al fine di sviluppare strumenti che incrementino il tasso di riqualificazione energetica degli edifici;

     h-quinquies) promuovere la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici e definire gli obblighi di integrazione di tali sistemi negli edifici.

 

     Art. 2. Definizioni

     1. Ai fini del presente decreto si definisce:

     a) «edificio» è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sè stanti;

     b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

     c) "prestazione energetica di un edificio": quantità annua di energia primaria effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili. Tale quantità viene espressa da uno o più descrittori che tengono conto del livello di isolamento dell'edificio e delle caratteristiche tecniche e di installazione degli impianti tecnici. La prestazione energetica può essere espressa in energia primaria non rinnovabile, rinnovabile, o totale come somma delle precedenti [3];

     d) [«attestato di certificazione energetica o di rendimento energetico dell'edificio» è il documento redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto, attestante la prestazione energetica ed eventualmente alcuni parametri energetici caratteristici dell'edificio] [4];

     e) [«cogenerazione» è la produzione e l'utilizzo simultanei di energia meccanica o elettrica e di energia termica a partire dai combustibili primari, nel rispetto di determinati criteri qualitativi di efficienza energetica] [5];

     f) [ «sistema di condizionamento d'aria» è il complesso di tutti i componenti necessari per un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata, eventualmente in combinazione con il controllo della ventilazione, dell'umidità e della purezza dell'aria] [6];

     g) "generatore di calore": la parte di un impianto termico che genera calore utile avvalendosi di uno o più dei seguenti processi:

     1) la combustione di combustibili, ad esempio in una caldaia;

     2) l'effetto Joule che avviene negli elementi riscaldanti di un impianto di riscaldamento a resistenza elettrica;

     3) la cattura di calore dall'aria ambiente, dalla ventilazione dell'aria esausta, dall'acqua o da fonti di calore sotterranee attraverso una pompa di calore;

     4) la trasformazione dell'irraggiamento solare in energia termica con impianti solari termici [7];

     h) «potenza termica utile di un generatore di calore» è la quantità di calore trasferita nell'unità di tempo al fluido termovettore; l'unità di misura utilizzata è il kW;

     i) «pompa di calore» è un dispositivo o un impianto che sottrae calore dall'ambiente esterno o da una sorgente di calore a bassa temperatura e lo trasferisce all'ambiente a temperatura controllata;

     l) «valori nominali delle potenze e dei rendimenti» sono i valori di potenza massima e di rendimento di un apparecchio specificati e garantiti dal costruttore per il regime di funzionamento continuo;

     l-bis) "attestato di prestazione energetica dell'edificio": documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica [8];

     l-ter) "attestato di qualificazione energetica": il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione [9];

     l-quater) "cogenerazione": produzione simultanea, nell'ambito di un unico processo, di energia termica e di energia elettrica e/o meccanica rispondente ai requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011 [10];

     l-quinquies) "confine del sistema" o "confine energetico dell'edificio": confine che include tutte le aree di pertinenza dell'edificio, sia all'interno che all'esterno dello stesso, dove l'energia è consumata o prodotta [11];

     l-sexies) "edificio adibito ad uso pubblico": edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici [12];

     l-septies) "edificio di proprietà pubblica": edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonchè di altri enti pubblici, anche economici ed occupati dai predetti soggetti [13];

     l-octies) "edificio a energia quasi zero": edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ [14];

     l-novies) "edificio di riferimento" o "target per un edificio sottoposto a verifica progettuale, diagnosi, o altra valutazione energetica":edificio identico in termini di geometria (sagoma, volumi, superficie calpestabile, superfici degli elementi costruttivi e dei componenti), orientamento, ubicazione territoriale, destinazione d'uso e situazione al contorno, e avente caratteristiche termiche e parametri energetici predeterminati [15];

     l-decies) "elemento edilizio": sistema tecnico per l'edilizia o componente dell'involucro di un edificio [16];

     l-undecies) "energia consegnata o fornita": energia espressa per vettore energetico finale, fornita al confine dell'edificio agli impianti tecnici per produrre energia termica o elettrica per i servizi energetici dell'edificio [17];

     l-duodecies) "energia da fonti rinnovabili": energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas [18];

     l-terdecies) "energia esportata": quantità di energia, relativa a un dato vettore energetico, generata all'interno del confine del sistema e ceduta per l'utilizzo all'esterno dello stesso confine [19];

     l-quaterdecies) "energia primaria": energia, da fonti rinnovabili e non, che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione [20];

     l-quinquiesdecies) "energia prodotta in situ": energia prodotta o captata o prelevata all'interno del confine del sistema [21];

     l-sexiesdecies) "fabbisogno annuale globale di energia primaria": quantità di energia primaria relativa a tutti i servizi, considerati nella determinazione della prestazione energetica, erogata dai sistemi tecnici presenti all'interno del confine del sistema, calcolata su un intervallo temporale di un anno [22];

     l-septiesdecies) "fabbricato": sistema costituito dalle strutture edilizie esterne, costituenti l'involucro dell'edificio, che delimitano un volume definito e dalle strutture interne di ripartizione dello stesso volume. Sono esclusi gli impianti e i dispositivi tecnologici che si trovano al suo interno [23];

     l-octiesdecies) "fattore di conversione in energia primaria": rapporto adimensionale che indica la quantità di energia primaria impiegata per produrre un'unità di energia fornita, per un dato vettore energetico; tiene conto dell'energia necessaria per l'estrazione, il processamento, lo stoccaggio, il trasporto e, nel caso dell'energia elettrica, del rendimento medio del sistema di generazione e delle perdite medie di trasmissione del sistema elettrico nazionale e nel caso del teleriscaldamento, delle perdite medie di distribuzione della rete. Questo fattore può riferirsi all'energia primaria non rinnovabile, all'energia primaria rinnovabile o all'energia primaria totale come somma delle precedenti [24];

     l-noviesdecies) "involucro di un edificio": elementi e componenti integrati di un edificio che ne separano gli ambienti interni dall'ambiente esterno [25];

     l-vicies) "livello ottimale in funzione dei costi": livello di prestazione energetica che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato, dove:

     1) il costo più basso è determinato tenendo conto dei costi di investimento legati all'energia, dei costi di manutenzione e di funzionamento e, se del caso, degli eventuali costi di smaltimento;

     2) il ciclo di vita economico stimato si riferisce al ciclo di vita economico stimato rimanente di un edificio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per l'edificio nel suo complesso oppure al ciclo di vita economico stimato di un elemento edilizio nel caso in cui siano stabiliti requisiti di prestazione energetica per gli elementi edilizi;

     3) il livello ottimale in funzione dei costi si situa all'interno della scala di livelli di prestazione in cui l'analisi costi-benefici calcolata sul ciclo di vita economico è positiva [26];

     l-vicies semel) "norma tecnica europea": norma adottata dal Comitato europeo di normazione, dal Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica o dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione e resa disponibile per uso pubblico [27];

     l-vicies bis) (Omissis);

     l-viciester) "riqualificazione energetica di un edificio" un edificio esistente è sottoposto a riqualificazione energetica quando i lavori in qualunque modo denominati, a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo, ricadono in tipologie diverse da quelle indicate alla lettera l-viciesquater) [28];

     l-viciesquater) "ristrutturazione importante di un edificio": un edificio esistente è sottoposto a ristrutturazione importante quando i lavori in qualunque modo denominati (a titolo indicativo e non esaustivo: manutenzione ordinaria o straordinaria, ristrutturazione e risanamento conservativo) insistono su oltre il 25 per cento della superficie dell'involucro dell'intero edificio, comprensivo di tutte le unità immobiliari che lo costituiscono e consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nel rifacimento di pareti esterne, di intonaci esterni, del tetto o dell'impermeabilizzazione delle coperture [29];

     l-viciesquinquies) "sistema di climatizzazione estiva" o "impianto di condizionamento d'aria": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere abbassata [30];

     l-viciessexies) "sistema tecnico per l'edilizia": apparecchiatura tecnica di un edificio o di un'unità immobiliare per il riscaldamento o il raffrescamento di ambienti, la ventilazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione integrata, l'automazione e il controllo, la produzione di energia in loco o una combinazione degli stessi, compresi i sistemi che sfruttano energie da fonti rinnovabili. Un sistema tecnico può essere suddiviso in più sottosistemi [31];

     l-viciessepties) "teleriscaldamento" o "teleraffrescamento": distribuzione di energia termica in forma di vapore, acqua calda o liquidi refrigerati da una o più fonti di produzione verso una pluralità di edifici o siti tramite una rete, per il riscaldamento o il raffrescamento di spazi, per processi di lavorazione e per la fornitura di acqua calda sanitaria [32];

     l-duodetricies) "unità immobiliare": parte, piano o appartamento di un edificio progettati o modificati per essere usati separatamente [33];

     l-undetricies) "vettore energetico": sostanza o energia fornite dall'esterno del confine del sistema per il soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio [34];

     l-tricies) "impianto termico": impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonchè gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate [35];

     l-tricies semel) "contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica (EPC)": contratto di cui all'articolo 2, comma 2, lettera n), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, e successive modificazioni [36];

     l-tricies bis) "microsistema isolato": il microsistema isolato quale definito dall'articolo 2, punto 27, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [37];

     l-tricies ter) "sistema di automazione e controllo dell'edificio (BACS)": sistema comprendente tutti i prodotti, i software e i servizi tecnici che contribuiscono al funzionamento sicuro, economico ed efficiente sotto il profilo dell'energia dei sistemi tecnici per l'edilizia tramite controlli automatici e facilitando la gestione manuale di tali sistemi [38];

     l-tricies quater) "sistema o impianto di climatizzazione invernale" o "impianto di riscaldamento": complesso di tutti i componenti necessari a un sistema di trattamento dell'aria, attraverso il quale la temperatura è controllata o può essere aumentata [39];

     l-tricies quinquies) "sistemi alternativi ad alta efficienza": sistemi tecnici per l'edilizia ad alta efficienza tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i sistemi di produzione di energia rinnovabile, la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffrescamento, le pompe di calore, i sistemi ibridi e i sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi, nonchè il free cooling aerotermico, geotermico o idrotermico [40].

     2. Ai fini del presente decreto si applicano, inoltre, le definizioni dell'allegato A.

 

     Art. 3. Ambito di intervento

     1. [Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:

     a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;

     b) all'esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7 e 9 [41];

     c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all'articolo 6] [42].

     2. [Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all'articolo 4, è prevista un'applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tale fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:

     a) una applicazione integrale a tutto l'edificio nel caso di:

     1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

     2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;

     b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell'edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 per cento dell'intero edificio esistente [43];

     c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:

     1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell'involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all'infuori di quanto già previsto alle lettere a) e b) [44];

     2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;

     3) sostituzione di generatori di calore] [45].

     2-bis. Il presente decreto si applica all'edilizia pubblica e privata [46].

     2-ter. Il presente decreto disciplina in particolare:

     a) la metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici;

     b) le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici quando sono oggetto di:

     1) nuova costruzione;

     2) ristrutturazioni importanti;

     3) riqualificazione energetica;

     b-bis) l'integrazione negli edifici di impianti tecnici per l'edilizia e di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici;

     c) la definizione di una strategia di lungo termine per la ristrutturazione del parco immobiliare nazionale e di un Piano di azione per la promozione degli edifici a "energia quasi zero";

     d) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e delle unità immobiliari;

     e) lo sviluppo di strumenti finanziari e la rimozione di barriere di mercato per la promozione dell'efficienza energetica degli edifici;

     f) l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici;

     g) la realizzazione di un sistema coordinato di ispezione periodica degli impianti termici negli edifici;

     h) i requisiti professionali e di indipendenza degli esperti o degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti di climatizzazione;

     i) la realizzazione e l'adozione di strumenti comuni allo Stato e alle regioni e province autonome per la gestione degli adempimenti a loro carico;

     l) la promozione dell'efficienza energetica e dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;

     m) la raccolta delle informazioni e delle esperienze, delle elaborazioni e degli studi necessari all'orientamento della politica energetica del settore e all'incremento del tasso di riqualificazione energetica degli edifici tramite maggiori strumenti informativi dedicati ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione [47].

     3. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici:

     a) gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei beni culturali e del paesaggio, fatto salvo quanto disposto al comma 3-bis e al comma 3-bis.1;

     b) gli edifici industriali e artigianali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

     c) edifici rurali non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione;

     c-bis) gli edifici dichiarati inagibili o collabenti;

     d) i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;

     e) gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, resta fermo in ogni caso quanto previsto in materia di integrazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici negli edifici secondo quanto previsto al decreto di cui all'articolo 4, comma 1;

     f) gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose [48].

     3-bis. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera a), il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti:

     a) l'attestazione della prestazione energetica degli edifici, di cui all'articolo 6;

     b) l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici, di cui all'articolo 4, comma 1-ter e all'articolo 7 [49].

     3-bis. 1. Gli edifici di cui al comma 3, lettera a), sono esclusi dall'applicazione del presente decreto ai sensi del comma 3-bis, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici [50].

     3-ter. Per gli edifici di cui al comma 3, lettera d), il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica [51].

 

     Art. 3 bis. (Strategia di ristrutturazione a lungo termine). [52]

     1. Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisito il parere della Conferenza unificata, è adottata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, la strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale di edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione, efficace in termini di costi, degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La strategia di ristrutturazione a lungo termine è recepita nel Piano nazionale integrato per l'energia e il clima e comprende:

     a) una ricognizione del parco immobiliare nazionale fondata, se del caso, su campionamenti statistici e sulla quota di edifici ristrutturati prevista nel 2020;

     b) l'individuazione di approcci alla ristrutturazione efficace in termini di costi in base al tipo di edificio e alla zona climatica, tenendo conto, ove possibile, dei momenti più opportuni, nel ciclo di vita degli edifici, per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica, anche valutando l'introduzione di obblighi di ristrutturazione, e promuovendo l'utilizzo di tecniche che implichino maggior uso di elementi prefabbricati e la riduzione del tempo dei lavori di cantiere;

     c) una rassegna delle politiche e delle azioni in vigore, nonchè delle modifiche rivolte a migliorarne l'efficacia, rivolte:

     1) ai segmenti del parco immobiliare nazionale caratterizzati dalle prestazioni peggiori;

     2) ad alleviare la povertà energetica;

     3) a rimuovere le barriere alla diffusione degli interventi di riqualificazione energetica, quali ad esempio le differenze tra i soggetti titolari di interessi contrapposti sul medesimo immobile;

     4) a superare le inefficienze, quali ad esempio i casi in cui agli investimenti sostenuti per la riqualificazione energetica degli edifici non corrispondono adeguati benefici economici, energetici e ambientali;

     5) a promuovere le tecnologie intelligenti, ivi comprese quelle che favoriscono l'interconnessione tra edifici;

     6) a promuovere le competenze e la formazione nei settori edile e dell'efficienza energetica;

     d) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, volte a stimolare le ristrutturazioni importanti ed efficaci in termini di costi, valutando la promozione delle ristrutturazioni importanti ottenibili per fasi successive, ad esempio attraverso l'introduzione di un sistema facoltativo di «passaporto» di ristrutturazione degli edifici, tenendo conto delle risultanze dello studio della Commissione europea di cui all'articolo 19-bis della direttiva 2010/31/UE e individuando le modalità per garantire risorse finanziarie adeguate anche attraverso meccanismi che consentano l'utilizzo di agevolazioni fiscali anche qualora gli interventi siano integralmente realizzati e finanziati da società di servizi energetici o altri soggetti finanziatori;

     e) la proposta di politiche e azioni, anche di lungo termine, rivolte ad accelerare la riqualificazione energetica di tutti gli edifici pubblici;

     f) l'integrazione degli interventi di efficientamento energetico degli edifici con gli interventi per la riduzione del rischio sismico e di incendio, volta ad ottimizzare la sicurezza, i costi di investimento e la durata degli edifici, tramite la proposta di requisiti, anche aggiuntivi rispetto a quelli di cui all'articolo 4, comma 1, numero 3-quinquies), ai fini dell'accesso agli incentivi;

     g) una stima affidabile del risparmio energetico atteso, nonchè dei benefici in senso lato come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli connessi alla salute, alla sicurezza e alla qualità dell'aria.

     2. La strategia di cui al comma 1 prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici per il 2030, il 2040 e il 2050, ivi incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%, la definizione di indicatori di progresso misurabili, e specifica il modo in cui il conseguimento di tali obiettivi contribuisce al conseguimento degli obiettivi di efficienza energetica stabiliti nel Piano integrato per l'energia e il clima.

     3. Lo schema di strategia di cui al comma 1 è sottoposto, dopo la sua elaborazione, a consultazione pubblica e i risultati di tale consultazione sono inclusi, in forma sintetica, nella versione definitiva della strategia stessa. Durante l'attuazione della strategia sono svolte periodicamente, e in modo inclusivo, delle consultazioni pubbliche per valutare l'aggiornamento del documento.

     4. Nei successivi aggiornamenti della strategia di ristrutturazione a lungo termine nell'ambito del Piano integrato per l'energia e il clima, nonchè nelle relazioni nazionali intermedie integrate sull'energia e il clima, sono inclusi i dettagli relativi all'attuazione della strategia stessa, ivi comprese le politiche e le azioni in essa previste, i costi sostenuti e i risultati ottenuti.

 

     Art. 4. Adozione di criteri generali, di una metodologia di calcolo e requisiti della prestazione energetica

     1. Con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per i profili di competenza, con il Ministro della salute e con il Ministro della difesa, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti:

     a) le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e l'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, in relazione all'allegato I della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni, sulla prestazione energetica nell'edilizia, tenendo conto dei seguenti criteri generali, oltre a quelli già esplicitati nel suddetto allegato I:

     1) la prestazione energetica degli edifici è determinata in conformità alla normativa tecnica UNI e CTI, allineate con le norme predisposte dal CEN a supporto della direttiva 2010/31/CE, su specifico mandato della Commissione europea;

     2) il fabbisogno energetico annuale globale si calcola per singolo servizio energetico, espresso in energia primaria, su base mensile. Con le stesse modalità si determina l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema;

     3) si opera la compensazione mensile tra i fabbisogni energetici e l'energia rinnovabile prodotta all'interno del confine del sistema, per vettore energetico e fino a copertura totale del corrispondente vettore energetico consumato;

     4) ai fini della compensazione di cui al numero 3, è consentito utilizzare l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili all'interno del confine del sistema ed esportata, secondo le modalità definite dai decreti di cui al presente comma;

     b) l'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi, aggiornati ogni cinque anni, in materia di prestazioni energetiche degli edifici e unità immobiliari, siano essi di nuova costruzione, oggetto di ristrutturazioni importanti o di riqualificazioni energetiche, sulla base dell'applicazione della metodologia comparativa di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE, secondo i seguenti criteri generali:

     1) i requisiti minimi rispettano le valutazioni tecniche ed economiche di convenienza, fondate sull'analisi costi benefici del ciclo di vita economico degli edifici;

     2) in caso di nuova costruzione e di ristrutturazione importante, i requisiti sono determinati con l'utilizzo dell'"edificio di riferimento", in funzione della tipologia edilizia e delle fasce climatiche;

     3) per le verifiche necessarie a garantire il rispetto della qualità energetica prescritta, sono previsti dei parametri specifici del fabbricato, in termini di indici di prestazione termica e di trasmittanze, e parametri complessivi, in termini di indici di prestazione energetica globale, espressi sia in energia primaria totale che in energia primaria non rinnovabile;

     3-bis) in fase di progettazione per la realizzazione di nuovi edifici o per la ristrutturazione importante degli edifici esistenti, si tiene conto della fattibilità tecnica, funzionale, ambientale ed economica dei sistemi alternativi ad alta efficienza, se disponibili;

     3-ter) i nuovi edifici e gli edifici esistenti, in occasione della sostituzione del generatore di calore, ove tecnicamente ed economicamente fattibile, sono dotati di dispositivi autoregolanti che controllino separatamente la temperatura in ogni vano o, ove giustificabile, in una determinata zona riscaldata o raffrescata dell'unità immobiliare;

     3-quater) nel caso di nuova installazione, sostituzione o miglioramento dei sistemi tecnici per l'edilizia, i requisiti minimi comprendono il rendimento energetico globale, assicurano la corretta installazione e il corretto dimensionamento e prevedono inoltre adeguati sistemi di regolazione e controllo, eventualmente differenziandoli per i casi di installazione in edifici nuovi o esistenti;

     3-quinquies) per i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, i requisiti rispettano i parametri del benessere termo-igrometrico degli ambienti interni, della sicurezza in caso di incendi e dei rischi connessi all'attività sismica;

     3-sexies) ove tecnicamente ed economicamente fattibile, entro il 1° gennaio 2025 gli edifici non residenziali, dotati di impianti termici con potenza nominale superiore a 290 kW, sono dotati di sistemi di automazione e controllo di cui all'articolo 14, paragrafo 4, e all'articolo 15, paragrafo 4, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni [53].

     1-bis. Negli edifici di nuova costruzione, negli edifici sottoposti a ristrutturazione importante e negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto sono rispettati i seguenti criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici:

     a) negli edifici non residenziali di nuova costruzione e negli edifici non residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installati:

     1) almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

     2) infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, per almeno un posto auto ogni cinque, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare ulteriori punti di ricarica per veicoli elettrici;

     b) l'obbligo di cui alla lettera a) si applica qualora:

     1) il parcheggio sia situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o

     2) il parcheggio sia adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione riguardino il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

     c) entro il 1° gennaio 2025, negli edifici non residenziali dotati di più di venti posti auto, è installato almeno un punto di ricarica ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

     d) negli edifici residenziali di nuova costruzione e negli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti, dotati di più di dieci posti auto, sono installate, in ogni posto auto, infrastrutture di canalizzazione, vale a dire condotti per cavi elettrici, al fine di consentire anche in una fase successiva di installare punti di ricarica per veicoli elettrici ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE;

     e) l'obbligo di cui alla lettera d) si applica qualora:

     1) il parcheggio è situato all'interno dell'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche dell'edificio; o

     2) il parcheggio è adiacente all'edificio e, nel caso di ristrutturazioni importanti, le misure di ristrutturazione comprendono il parcheggio o le infrastrutture elettriche del parcheggio;

     f) le disposizioni di cui alle lettere da a) a e) non si applicano nel caso in cui:

     1) l'obbligo insista su edifici di proprietà di piccole e medie imprese, quali definite al titolo I dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, e da esse occupati;

     2) con riguardo esclusivo alle lettere a) e d), siano state presentate domande di permesso a costruire o domande equivalenti entro il 10 marzo 2021;

     3) le infrastrutture di canalizzazione necessarie si basino su microsistemi isolati e ciò comporti problemi sostanziali per il funzionamento del sistema locale di energia e comprometta la stabilità della rete locale;

     4) il costo delle installazioni di ricarica e di canalizzazione superi il 7% del costo totale della ristrutturazione importante dell'edificio;

     5) l'obbligo insista su edifici pubblici che già rispettino requisiti comparabili conformemente alle disposizioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, di recepimento della direttiva 2014/94/UE [54].

     1-ter. I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalità attuative degli obblighi di cui al comma 1-bis, nonchè le caratteristiche tecniche dei punti di ricarica e delle infrastrutture di canalizzazione, tenendo conto del rapporto tra costi e benefici per il destinatario dell'obbligo e inoltre definiscono:

     a) le modalità con cui sono raccolti i dati relativi ai punti di ricarica installati, con particolare riferimento a quelli accessibili al pubblico, al fine di favorirne e promuoverne l'utilizzo da parte della collettività, anche sfruttando la Piattaforma unica nazionale (PUN) di cui all'articolo 8, comma 5, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257;

     b) misure volte a favorire la semplificazione dell'installazione di punti di ricarica negli edifici residenziali e non residenziali nuovi ed esistenti e il superamento di eventuali ostacoli normativi, anche relativi a procedure di autorizzazione e di approvazione;

     c) misure per la promozione della mobilità dolce e verde e la pianificazione urbana [55].

     1-quater. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono aggiornati, in relazione all'articolo 17 della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici [56].

     1-quinquies. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza unificata, sono armonizzate nonchè aggiornate, anche ai sensi di quanto previsto dagli articoli 14 e 15 della direttiva 2010/31/UE, come modificati dall'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/844, le modalità di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonchè le disposizioni in materia di requisiti, soggetti responsabili e criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi. Il decreto di cui al presente comma tiene conto dei seguenti criteri e contenuti:

     1) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di ottimizzare il rapporto tra costi e benefici per la collettività;

     2) le disposizioni introdotte tengono conto della necessità di semplificare l'attività di ispezione degli impianti termici di piccola taglia, anche ai fini di identificare la soglia di potenza, comunque non superiore a 70 kW, al di sotto della quale non è prevista attività ispettiva ai fini del controllo dell'efficienza energetica, la soglia di potenza al di sotto della quale è sufficiente l'accertamento del rapporto di controllo di efficienza energetica inviato dal manutentore o terzo responsabile, nonchè la soglia di potenza al di sopra della quale è obbligatoria l'ispezione periodica delle parti accessibili dell'impianto;

     3) le disposizioni introdotte sono differenziate, se del caso, in base alla tipologia di vettore energetico utilizzato per l'alimentazione dell'impianto termico, fornendo indicazioni puntuali per quanto riguarda gli impianti alimentati da biomassa;

     4) sono individuati i casi in cui, in sede di ispezione, è obbligatorio consentire l'accesso all'impianto termico per controllarne le caratteristiche e le condizioni di normale funzionamento, anche attraverso i residui del prodotto della combustione;

     5) sono definite le modalità per l'integrazione delle informazioni sul controllo, sulla manutenzione, sull'accertamento e sull'ispezione degli impianti termici degli edifici con quelle presenti nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d) [57].

     2. Al fine di adeguare la metodologia di calcolo di cui al comma 1, lettera a), alle norme tecniche di cui all'allegato I, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE, e successive modificazioni, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), in collaborazione con il Comitato Termotecnico italiano (CTI), predispone e sottopone al Ministero dello sviluppo economico uno studio che evidenzi l'impatto energetico, economico e amministrativo conseguente al suddetto adeguamento [58].

 

     Art. 4 bis. (Edifici ad energia quasi zero). [59]

     1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione.

     2. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della coesione territoriale, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro della salute e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ognuno per i profili di competenza, sentita la Conferenza unificata è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea.

     3. Il Piano d'azione di cui al comma 2 comprende, tra l'altro, i seguenti elementi:

     a) l'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2 anno;

     b) le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio;

     c) l'individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica quanto disposto al comma 1;

     d) gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione del comma 1.

 

     Art. 4 ter. (Strumenti finanziari e superamento delle barriere di mercato). [60]

     1. Gli incentivi adottati dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali per promuovere l'efficienza energetica degli edifici, a qualsiasi titolo previsti, sono concessi nel rispetto di requisiti di efficienza commisurati alla tipologia, al tipo di utilizzo e contesto in cui è inserito l'immobile, nonchè all'entità dell'intervento.

     1-bis. Gli incentivi di cui al comma 1, qualora siano volti a migliorare l'efficienza energetica in occasione della ristrutturazione degli edifici, sono commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti. Gli strumenti di incentivazione favoriscono inoltre la sinergia tra i fondi nazionali e i fondi strutturali europei. Il monitoraggio dei risparmi energetici perseguiti o conseguiti, è effettuato dalla medesima autorità che concede l'incentivo, tenendo conto di almeno uno dei seguenti criteri:

     1) la prestazione energetica dell'apparecchiatura o del materiale utilizzato per la ristrutturazione;

     2) i valori standard per il calcolo dei risparmi energetici negli edifici;

     3) il confronto degli attestati di prestazione energetica rilasciati prima e dopo la ristrutturazione;

     4) una diagnosi energetica;

     5) un altro metodo pertinente, trasparente e proporzionato che indichi il miglioramento della prestazione energetica [61].

     1-ter. Con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, tenendo conto della necessità di garantire l'adeguata competenza degli operatori che provvedono all'installazione degli elementi edilizi e dei sistemi tecnici per l'edilizia, considerando tra l'altro il livello di formazione professionale, conseguito anche attraverso corsi specialistici e certificazioni. Decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a condizione che i predetti sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti prescritti [62].

     2. [Al fine di promuovere la realizzazione di servizi energetici e di misure di incremento dell'efficienza energetica degli edifici di proprietà pubblica, con particolare attenzione agli edifici scolastici e agli ospedali, anche attraverso le ESCO, il ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato, società private appositamente costituite o lo strumento del finanziamento tramite terzi, il fondo di garanzia cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato anche per il sostegno della realizzazione di progetti di miglioramento dell'efficienza energetica nell'edilizia pubblica, ivi inclusa l'attestazione della prestazione energetica dell'intervento successiva a tale realizzazione, entro i limiti delle risorse del fondo stesso. La dotazione del fondo è incrementata attraverso i proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19. Con il decreto di cui all'articolo 22, comma 5, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono definite le modalità di gestione e accesso del fondo stesso] [63].

     3. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, mette a disposizione un contratto-tipo per il miglioramento del rendimento energetico dell'edificio, analogo al contratto di rendimento energetico europeo EPC, che individui e misuri gli elementi a garanzia del risultato e che promuova la finanziabilità delle iniziative [64].

     4. Entro il 31 dicembre 2013 il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Conferenza unificata, redige un elenco delle misure finanziarie atte a favorire l'efficienza energetica negli edifici e la transizione verso gli edifici a energia quasi zero. Tale elenco è aggiornato ogni tre anni e inviato alla Commissione nell'ambito del Piano d'azione nazionale per l'efficienza energetica di cui all'articolo 24, paragrafo 2, della direttiva 2012/27/UE.

     4-bis. Al fine di sostenere la mobilitazione degli investimenti per la riqualificazione energetica necessaria a conseguire gli obiettivi indicativi di cui all'articolo 3-bis, e sfruttando le potenzialità del Portale Nazionale di cui all'articolo 4-quater, l'ENEA e il Gestore Servizi Energetici S.p.a. (GSE) predispongono congiuntamente, e trasmettono al Ministero dello sviluppo economico e alla Conferenza Unificata, ognuno avvalendosi delle proprie competenze, un rapporto contenente proposte finalizzate a:

     1) aggregare i progetti, anche mediante la promozione di piattaforme, gruppi di investimento e consorzi di piccole e medie imprese, per consentire l'accesso degli investitori, nonchè lo sviluppo di soluzioni standard differenziate in base al tipo di potenziali clienti;

     2) ridurre il rischio percepito dagli investitori privati, nelle operazioni di finanziamento degli interventi di efficienza energetica negli edifici;

     3) ottimizzare, in collaborazione con i Comuni, l'utilizzo degli strumenti pubblici di promozione degli interventi di efficienza energetica negli edifici, con l'obiettivo di stimolare investimenti privati supplementari o superare le inefficienze del mercato;

     4) orientare gli investimenti privati verso la riqualificazione energetica del parco immobiliare pubblico, anche attraverso lo sviluppo del mercato dei servizi energetici e la diffusione dell'adozione di contratti EPC;

     5) fornire, in collaborazione con i Comuni, strumenti e servizi di consulenza accessibili e trasparenti, come sportelli unici a supporto dei consumatori, denominati "one-stop-shop", in materia di ristrutturazioni edilizie e di strumenti finanziari per l'efficienza energetica negli edifici [65].

 

     Art. 4 quater. (Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici). [66]

     1. È istituito, presso ENEA, il Portale Nazionale sulla prestazione energetica degli edifici, con lo scopo di fornire ai cittadini, alle imprese e alla pubblica amministrazione informazioni sulla prestazione energetica degli edifici, sulle migliori pratiche per le riqualificazioni energetiche efficaci in termini di costi, sugli strumenti di promozione esistenti per migliorare la prestazione energetica degli edifici, ivi compresa la sostituzione delle caldaie a combustibile fossile con alternative più sostenibili, e sugli attestati di prestazione energetica.

     2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 4, ENEA istituisce uno sportello unico finalizzato a fornire assistenza ed ogni informazione utile:

     a) ai cittadini e alle imprese relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, alla formazione delle competenze professionali;

     b) alla pubblica amministrazione relativamente: alla mappatura energetica degli edifici, alla conformità alla normativa di settore, alla valutazione del potenziale di efficientamento e alla selezione delle priorità di intervento, ivi compresi i piani di riqualificazione per fasi successive, alla selezione degli strumenti di promozione più adeguati allo scopo, anche tramite l'utilizzo dei contratti EPC, alla formazione delle competenze tecniche.

     3. Le attività di cui al comma 1 sono fornite a seguito dell'acquisizione e dell'elaborazione, da parte del Portale, delle informazioni di cui al comma 4 relative alla consistenza del parco immobiliare nazionale, alla sua prestazione energetica e ai suoi consumi energetici, nonchè agli interventi già eseguiti di riqualificazione energetica degli edifici.

     4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, sentita la Conferenza Unificata, individua, con apposito decreto, le modalità di funzionamento del portale di cui al comma 1, sia in termini di erogazione del servizio che di gestione dei flussi informativi, oltre alle opportune forme di collaborazione e raccordo tra le amministrazioni interessate, per le quali risulti prioritario il ricorso a dati organizzati dei catasti regionali, laddove esistenti, che alimentino il portale nazionale mediante meccanismi di interoperabilità tra i sistemi, per assicurare un celere e compiuto afflusso per via telematica dei dati presenti:

     a) nel catasto degli attestati di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), ivi comprese le informazioni sugli impianti termici;

     b) nella banca dati di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 2 maggio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2018, n. 110, recante "Modalità di gestione dei flussi informativi alla banca dati istituita presso il Gestore Servizi Energetici GSE S.p.a. relativa agli incentivi nei settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili";

     c) nel database "Progetto Patrimonio della PA", ai sensi dell'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

     d) nel Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici (SIOPE), relativi alle sole informazioni di spesa per i consumi energetici, di cui all'articolo 28 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 14, commi da 6 a 11, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

     e) nel Sistema informatico integrato di cui al decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e relativi alle utenze intestate agli utenti privati e alle Pubbliche amministrazioni, previa stipula di un protocollo d'intesa tra l'ENEA e l'Acquirente Unico S.p.A., sentiti l'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente e il Garante per la protezione dei dati personali.

     5. Il portale di cui al comma 1 è alimentato da ogni altra informazione relativa alla consistenza del parco immobiliare, ai consumi energetici e agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici pubblici, già in possesso della pubblica amministrazione, nonchè dai dati relativi all'adozione di contratti EPC per gli edifici della pubblica amministrazione stessa, ove disponibili, dei quali tiene apposito registro.

     6. Il portale di cui al comma 1 fornisce supporto e ogni informazione utile al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e, previa richiesta, alla Conferenza Unificata, necessari ad assicurare il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di efficienza energetica e integrazione delle energie rinnovabili negli edifici, per l'elaborazione delle strategie e dei programmi di promozione in materia di efficienza energetica negli edifici, nonchè per le attività di cui all'articolo 10, comma 2.

     7. Il portale di cui al comma 1 fornisce, per finalità statistiche e di studio, anche in forma aggregata e nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, i dati e le elaborazioni realizzate secondo le modalità definite con il decreto di cui al comma 4. Inoltre, rende disponibili anche ai singoli proprietari degli immobili i dati del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d), confluiti nel portale.

 

     Art. 5. Meccanismi di cooperazione [67]

     [1. Il Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, acquisita l'intesa con la Conferenza unificata, promuove, senza nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, iniziative di raccordo, concertazione e cooperazione per l'attuazione dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, anche con il supporto dell'ENEA e del CNR, finalizzati a:

     a) favorire l'integrazione della questione energetico ambientale nelle diverse politiche di settore;

     b) sviluppare e qualificare i servizi energetici di pubblica utilità;

     c) favorire la realizzazione di un sistema di ispezione degli impianti all'interno degli edifici, minimizzando l'impatto e i costi di queste attività sugli utenti finali;

     d) sviluppare un sistema per un'applicazione integrata ed omogenea su tutto il territorio nazionale della normativa;

     e) predispone progetti mirati, atti a favorire la qualificazione professionale e l'occupazione.]

 

     Art. 6. (Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione). [68]

     1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'attestato di prestazione energetica degli edifici è rilasciato per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario e per gli edifici indicati al comma 6. Gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, sono dotati di un attestato di prestazione energetica prima del rilascio del certificato di agibilità. Nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente. Nel caso di attestazione della prestazione degli edifici esistenti, ove previsto dal presente decreto, l'attestato è prodotto a cura del proprietario dell'immobile.

     2. Nel caso di vendita, di trasferimento di immobili a titolo gratuito o di nuova locazione di edifici o unità immobiliari, ove l'edificio o l'unità non ne sia già dotato, il proprietario è tenuto a produrre l'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1. In tutti i casi, il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime; in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica entro quindici giorni dalla richiesta di rilascio del certificato di agibilità.

     3. Nei contratti di compravendita immobiliare, negli atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso e nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari soggetti a registrazione è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica degli edifici; copia dell'attestato di prestazione energetica deve essere altresì allegata al contratto, tranne che nei casi di locazione di singole unità immobiliari. In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000; la sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Il pagamento della sanzione amministrativa non esenta comunque dall'obbligo di presentare alla regione o provincia autonoma competente la dichiarazione o la copia dell'attestato di prestazione energetica entro quarantacinque giorni. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di cui al presente comma, quelle rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le trasmette, in via telematica, alla regione o provincia autonoma competente per l'accertamento e la contestazione della violazione [69].

     4. L'attestazione della prestazione energetica può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.

     L'attestazione di prestazione energetica riferita a più unità immobiliari può essere prodotta solo qualora esse abbiano la medesima destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.

     5. L'attestato di prestazione energetica di cui al comma 1 ha una validità temporale massima di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento, previste dai regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75 e dalle disposizioni del decreto di cui all'articolo 4, comma 1-quater. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'attestato di prestazione energetica decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le predette operazioni di controllo di efficienza energetica. A tali fini, i libretti di impianto previsti dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), sono allegati, in originale o in copia, all'attestato di prestazione energetica [70].

     6. Nel caso di edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 m2, ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'attestato di prestazione energetica entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 m2 di cui sopra, è abbassata a 250 m2. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23.

     6-bis. [Il fondo di garanzia di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è utilizzato entro i limiti delle risorse del fondo stesso anche per la copertura delle spese relative alla certificazione energetica e agli adeguamenti di cui al comma 6 del presente articolo] [71].

     7. Per gli edifici aperti al pubblico, con superficie utile totale superiore a 500 m2, per i quali sia stato rilasciato l'attestato di prestazione energetica di cui ai commi 1 e 2, è fatto obbligo, al proprietario o al soggetto responsabile della gestione dell'edificio stesso, di affiggere con evidenza tale attestato all'ingresso dell'edificio o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico.

     8. Nel caso di offerta di vendita o di locazione, ad eccezione delle locazioni degli edifici residenziali utilizzati meno di quattro mesi all'anno, i corrispondenti annunci tramite tutti i mezzi di comunicazione commerciali riportano gli indici di prestazione energetica dell'involucro e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la classe energetica corrispondente [72].

     9. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati.

     10. L'obbligo di dotare l'edificio di un attestato di prestazione energetica viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE.

     10-bis. Quando un sistema tecnico per l'edilizia è installato, sostituito o migliorato, è analizzata la prestazione energetica globale della parte modificata e, se del caso, dell'intero sistema modificato. I risultati sono documentati e trasmessi al proprietario dell'edificio, in modo che rimangano disponibili e possano essere utilizzati per la verifica di conformità ai requisiti minimi di cui al presente decreto e per il rilascio degli attestati di prestazione energetica. In tali casi, ove ricorra quanto previsto al comma 5, è rilasciato un nuovo attestato di prestazione energetica [73].

     11. L'attestato di qualificazione energetica, al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica. A tale fine, l'attestato di qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonchè i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonchè, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo.

     12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all' articolo 4, è predisposto l'adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti:

     a) la previsione di metodologie di calcolo semplificate, da rendere disponibili per gli edifici caratterizzati da ridotte dimensioni e prestazioni energetiche di modesta qualità, finalizzate a ridurre i costi a carico dei cittadini;

     b) la definizione di un attestato di prestazione energetica che comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:

     1) la prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile,attraverso i rispettivi indici;

     2) la classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espresso in energia primaria non rinnovabile;

     3) la qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio;

     4) i valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge;

     5) le emissioni di anidride carbonica;

     6) l'energia esportata;

     7) le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica;

     8) le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario;

     8-bis) la data del sopralluogo obbligatorio e del relativo verbale sottoscritto dal proprietario dell'immobile o un suo delegato [74];

     c) la definizione di uno schema di annuncio di vendita o locazione, per esposizione nelle agenzie immobiliari, che renda uniformi le informazioni sulla qualità energetica degli edifici fornite ai cittadini;

     d) la definizione di un sistema informativo comune per tutto il territorio nazionale, di utilizzo obbligatorio per le regioni e le province autonome, che comprenda la gestione di un catasto degli edifici, degli attestati di prestazione energetica e dei relativi controlli pubblici.

     12-bis. Il sistema informativo di cui al comma 12, lettera d), consente la raccolta dei dati relativi al consumo di energia degli edifici pubblici e privati, misurato o calcolato, per i quali è stato rilasciato un attestato di prestazione energetica in conformità del presente articolo [75].

 

     Art. 7. Esercizio, conduzione, controllo, ispezione e manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale e estiva, e per la preparazione dell'acqua calda sanitaria [76]

     1. Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinchè siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente.

     2. L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione.

     2-bis. Ai fini dell'esercizio, conduzione, controllo, manutenzione, accertamento e ispezione degli impianti termici degli edifici, nonchè in materia di requisiti professionali e di criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare i compiti di ispezione degli impianti stessi, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 1-quater e 1-quinquies [77].

 

     Art. 8. Relazione tecnica, accertamenti e ispezioni

     1. Il progettista o i progettisti, nell'ambito delle rispettive competenze edili, impiantistiche termotecniche, elettriche e illuminotecniche, devono inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente decreto nella relazione tecnica di progetto attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e dei relativi impianti termici, che il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti, in doppia copia, contestualmente alla dichiarazione di inizio dei lavori complessivi o degli specifici interventi proposti, o alla domanda di acquisizione del titolo abilitativo. Tali adempimenti, compresa la relazione, non sono dovuti in caso di installazione di pompa di calore avente potenza termica non superiore a 15 kW e di sostituzione del generatore di calore dell'impianto di climatizzazione avente potenza inferiore alla soglia prevista dall'articolo 5, comma 2, lettera g), del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37. Gli schemi e le modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di progetto sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sentita la Conferenza unificata, in funzione delle diverse tipologie di lavori: nuove costruzioni, ristrutturazioni importanti,interventi di riqualificazione energetica. Ai fini della più estesa applicazione dell'articolo 26, comma 7, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, per gli enti soggetti all'obbligo di cui all'articolo 19 della stessa legge, la relazione tecnica di progetto è integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione del predetto articolo 26, comma 7, redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato [78].

     1-bis. In attuazione dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2010/31/UE, in caso di edifici di nuova costruzione, e dell'articolo 7, in caso di edifici soggetti a ristrutturazione importante, nell'ambito della relazione di cui al comma 1 è prevista una valutazione, da effettuarsi in fase di progettazione, della fattibilità tecnica, ambientale ed economica per l'inserimento di sistemi alternativi ad alta efficienza, tra i quali sistemi di fornitura di energia rinnovabile, cogenerazione, teleriscaldamento e teleraffrescamento, pompe di calore e sistemi di monitoraggio e controllo attivo dei consumi. La valutazione della fattibilità tecnica di sistemi alternativi deve essere documentata e disponibile a fini di verifica [79].

     2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonchè l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata [80].

     3. Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4. A tale scopo, il comune può richiedere la consegna della documentazione anche in forma informatica [81].

     4. Il Comune, anche avvalendosi di esperti o di organismi esterni, qualificati e indipendenti, definisce le modalità di controllo, ai fini del rispetto delle prescrizioni del presente decreto, accertamenti e ispezioni in corso d'opera, ovvero entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, volte a verificare la conformità alla documentazione progettuale di cui al comma 1.

     5. I Comuni effettuano le operazioni di cui al comma 4 anche su richiesta del committente, dell'acquirente o del conduttore dell'immobile. Il costo degli accertamenti ed ispezioni di cui al presente comma è posto a carico dei richiedenti.

 

     Art. 9. Funzioni delle regioni e degli enti locali

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto.

     2. Le autorità competenti realizzano, con cadenza periodica, privilegiando accordi tra gli enti locali o anche attraverso altri organismi pubblici o privati di cui sia garantita la qualificazione e l'indipendenza, gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione e assicurano che la copertura dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti finali e l'integrazione di questa attività nel sistema delle ispezioni degli impianti all'interno degli edifici previsto all'articolo 1, comma 44, della legge 23 agosto 2004, n. 239, così da garantire il minor onere e il minor impatto possibile a carico dei cittadini; tali attività, le cui metodologie e requisiti degli operatori sono previsti dal presente decreto e dai relativi decreti attuativi, sono svolte secondo principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità, omogeneità territoriale e sono finalizzate a [82]:

     a) ridurre il consumo di energia e i livelli di emissioni inquinanti;

     b) correggere le situazioni non conformi alle prescrizioni del presente decreto;

     c) rispettare quanto prescritto all'articolo 7;

     d) monitorare l'efficacia delle politiche pubbliche.

     3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, allo scopo di facilitare e omogeneizzare territorialmente l'impegno degli enti o organismi preposti agli accertamenti e alle ispezioni sugli edifici e sugli impianti, nonchè per adempiere in modo più efficace agli obblighi previsti al comma 2, possono promuovere la realizzazione di programmi informatici per la costituzione dei catasti degli impianti termici presso le autorità competenti, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti interessati. A tali fini:

     a) i soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, comunicano entro centoventi giorni all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e le principali caratteristiche degli impianti di proprietà o dai medesimi gestiti nonchè le eventuali successive modifiche significative;

     b) le società di distribuzione dei diversi tipi di combustibile, a uso degli impianti termici, comunicano all'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici l'ubicazione e la titolarità delle utenze da esse rifornite al 31 dicembre di ogni anno;

     c) l'ente competente in materia di controlli sugli impianti termici trasmette annualmente alle regioni e alle province autonome i dati di cui alle lettere a) e b) per via informatica, avvalendosi del sistema informativo di cui all'articolo 6, comma 12, come modificato secondo le modalità individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quinquies, n. 5) [83].

     3-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in accordo con gli enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di sensibilizzazione e riqualificazione energetica del parco immobiliare territoriale, sviluppando in particolare alcuni dei seguenti aspetti:

     a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l'efficienza energetica negli usi finali;

     b) l'attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;

     c) l'applicazione di un sistema di attestazione della prestazione energetica degli edifici coerente con i principi generali del presente decreto legislativo;

     d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;

     e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;

     f) la facoltà di promuovere, con istituti di credito, di strumenti di finanziamento agevolato destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati con le diagnosi energetiche nell'attestato di certificazione energetica [84].

     3-ter. Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3-bis, i comuni possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica [85].

     3-quater. Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell'energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3-ter [86].

     3-quinquies. I dati di cui ai commi 3, 3-ter e 3-quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dell'applicazione del presente decreto legislativo [87].

     4. Per gli impianti che sono dotati di generatori di calore di età superiore a quindici anni, le autorità competenti effettuano, con le stesse modalità previste al comma 2, ispezioni dell'impianto termico nel suo complesso comprendendo una valutazione del rendimento medio stagionale del generatore e una consulenza su interventi migliorativi che possono essere correlati.

     5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riferiscono periodicamente alla Conferenza unificata e ai Ministeri delle attività produttive, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e dei trasporti, sullo stato di attuazione del presente decreto.

      5-bis. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all'uso razionale dell'energia e all'uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all'orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti [88].

     5-ter. In tale contesto, fermo restando il divieto di aggravamento degli oneri e degli adempimenti amministrativi previsti dal presente decreto in conformità alla direttiva 2010/31/UE, le regioni e le province autonome possono adottare provvedimenti migliorativi di quelli disposti dal presente decreto, in termini di:

     a) flessibilità applicativa dei requisiti minimi, anche con l'utilizzo di soluzioni alternative, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, che comunque garantiscano un equivalente risultato sul bilancio energetico regionale;

     b) semplificazioni amministrative in materia di esercizio, manutenzione, controllo e ispezione degli impianti termici, soprattutto in relazione all'integrazione dei controlli di efficienza energetica con quelli in tema di qualità dell'aria [89].

     5-quater. I provvedimenti di cui al comma 5-ter devono essere compatibili con il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con la direttiva 2010/31/UE, con il presente decreto legislativo e devono essere notificati alla Commissione europea [90].

     5-quinquies. Le regioni e le province autonome, in conformità a quanto previsto dai regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74, e 16 aprile 2013, n. 75, e dai decreti di cui all'articolo 4, provvedono inoltre a:

     a) istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, tenendo conto dei requisiti previsti dalle norme nazionali e nel rispetto delle norme comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi.

     b) avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi mediante attività di accertamento documentale e ispezione in sito, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II della direttiva 2010/31/UE e successive modificazioni;

     b-bis) avviare programmi di verifica del rispetto dei requisiti definiti con i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1-bis, i cui risultati sono comunicati, a fini statistici, al Ministero dello sviluppo economico [91].

     5-sexies. Le regioni e le province autonome, anche attraverso propri enti o agenzie, collaborano con il Ministero dello sviluppo economico e, per la sola lettera c) anche con il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per la definizione congiunta:

     a) di metodologie di calcolo della prestazione energetica degli edifici;

     b) di metodologie per la determinazione dei requisiti minimi di edifici e impianti;

     c) di sistemi di classificazione energetica degli edifici, compresa la definizione del sistema informativo comune di cui all'articolo 6, comma 12, lettera d);

     d) del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero, di cui all'articolo 4-bis, comma 2;

     e) dell'azione di monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale di cui agli articoli 10 e 13 [92].

 

     Art. 10. Monitoraggio, analisi, valutazione e adeguamento della normativa energetica nazionale e regionale

     1. Il Ministero dello sviluppo economico promuove forme di monitoraggio in collaborazione con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza ed anche avvalendosi di accordi con enti tecnico-scientifici e agenzie, pubblici e privati, nonchè del portale di cui all'articolo 4-quater, al fine di rilevare il grado di attuazione del presente decreto, valutando i risultati conseguiti e proponendo eventuali interventi di adeguamento normativo [93].

     2. In particolare, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle seguenti attività:

     a) raccolta e aggiornamento dei dati e delle informazioni relativi agli usi finali dell'energia in edilizia e la loro elaborazione su scala regionale per una conoscenza del patrimonio immobiliare esistente nei suoi livelli prestazionali di riferimento;

     b) monitoraggio dell'attuazione della legislazione regionale e nazionale vigente, del raggiungimento degli obiettivi e delle problematiche inerenti;

     c) valutazione dell'impatto sugli utenti finali dell'attuazione della legislazione di settore in termini di adempimenti burocratici, oneri posti a loro carico e servizi resi;

     d) valutazione dell'impatto del presente decreto e della legislazione di settore sul mercato immobiliare regionale, sulle imprese di costruzione, di materiali e componenti per l'edilizia e su quelle di produzione e di installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione;

     e) studio per lo sviluppo e l'evoluzione del quadro legislativo e regolamentare che superi gli ostacoli normativi e di altra natura che impediscono il conseguimento degli obiettivi del presente decreto;

     f) studio di scenari evolutivi in relazione alla domanda e all'offerta di energia del settore civile;

     g) analisi e valutazione degli aspetti energetici e ambientali dell'intero processo edilizio, con particolare attenzione alle nuove tecnologie e ai processi di produzione, trasporto, smaltimento e demolizione;

     h) proposta di provvedimenti e misure necessarie a uno sviluppo organico della normativa energetica nazionale per l'uso efficiente dell'energia nel settore civile.

     3. [I risultati delle attività di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che provvedono a riunirli, elaborarli ed integrarli con i risultati di analoghe attività autonome a livello nazionale, al fine di pervenire ad un quadro conoscitivo unitario da trasmettere annualmente al Parlamento ad integrazione della relazione prevista ai sensi dell'articolo 20 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonchè alla Conferenza unificata. Il Ministero delle attività produttive ed il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvedono altresì al monitoraggio della legislazione negli Stati membri dell'Unione europea, per lo sviluppo di azioni in un contesto di metodologie ed esperienze il più possibile coordinato, riferendone al Parlamento ed alla Conferenza unificata nell'ambito del quadro conoscitivo di cui al periodo precedente] [94].

 

Titolo II

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 11. (Norme transitorie). [95]

     [1. Nelle more dell'aggiornamento delle specifiche norme europee di riferimento per l'attuazione della direttiva 2010/31/UE, le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformità alle norme EN a supporto della direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate:

     a) raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono;

     b) UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale;

     c) UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione;

     d) UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e deirendimenti per la climatizzazione estiva;

     e) UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria.

     e-bis) UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione.]

 

     Art. 12. Esercizio, manutenzione e ispezione degli impianti termici [96]

     [1. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, il contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici esistenti per il riscaldamento invernale, le ispezioni periodiche, e i requisiti minimi degli organismi esterni incaricati delle ispezioni stesse sono disciplinati dagli articoli 7 e 9, dal decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni, e dalle disposizioni di cui all'allegato L.]

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 13. Misure di accompagnamento

     1. Il Ministero delle attività produttive, predispone programmi, progetti e strumenti di informazione, educazione e formazione al risparmio energetico.

     2. I programmi e i progetti di cui sopra privilegiano le sinergie di competenza e di risorse dei pertinenti settori delle amministrazioni regionali e possono essere realizzati anche avvalendosi di accordi con enti tecnico scientifici e agenzie, pubblici e privati. Gli stessi programmi e progetti hanno come obiettivo:

     a) la piena attuazione del presente decreto attraverso nuove e incisive forme di comunicazione rivolte ai cittadini, e agli operatori del settore tecnico e del mercato immobiliare;

     b) la sensibilizzazione degli utenti finali e della scuola con particolare attenzione alla presa di coscienza che porti a modifiche dei comportamenti dei cittadini anche attraverso la diffusione di indicatori che esprimono l'impatto energetico e ambientale a livello individuale e collettivo. Tra questi indicatori, per immediatezza ed elevato contenuto comunicativo, si segnala l'impronta ecologica;

     c) l'aggiornamento del circuito professionale e la formazione di nuovi operatori per lo sviluppo e la qualificazione di servizi, anche innovativi, nelle diverse fasi del processo edilizio con particolare attenzione all'efficienza energetica e alla installazione e manutenzione degli impianti di climatizzazione e illuminazione;

     d) la formazione di esperti qualificati e indipendenti a cui affidare il sistema degli accertamenti e delle ispezioni edili ed impiantistiche.

     3. [Le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono condotte in sinergia con le misure di accompagnamento previste dall'articolo 16 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni, e all'articolo 15 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, recante disposizioni in materia di determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, pubblicati nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, n. 1 del 2 gennaio 2013] [97].

     4. Le attività per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, lettere c) e d) competono alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che possono provvedervi nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 14. Copertura finanziaria [98]

     1. All'attuazione del presente decreto, fatta salva l'implementazione degli strumenti finanziari di cui all'articolo 4-ter, si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

     Art. 15. Sanzioni [99]

     1. L'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

     2. Le autorità competenti che ricevono i documenti di cui al comma 1 eseguono i controlli periodici e diffusi con le modalità di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi da 3 a 6. Inoltre, qualora ricorrano le ipotesi di reato di cui all'articolo 76, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si applicano le sanzioni previste dal medesimo articolo.

     3. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica di cui all'articolo 8, compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel decreto di cui all'articolo 8, comma 1 e 1-bis, o un attestato di prestazione energetica degli edifici senza il rispetto dei criteri e delle metodologie di cui all'articolo 6, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

     4. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformità delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

     5. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

     6. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro. L'ente locale, o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

     7. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, come previsto dall'articolo 6, comma 1, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

     8. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.

     9. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 2, il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro.

     10. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione, come previsto dall'articolo 6, comma 8, il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro.

 

     Art. 16. Abrogazioni e disposizioni finali

     1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:

     a) l'articolo 4, commi 1, 2 e 4; l'articolo 28, commi 3 e 4; l'articolo 29; l'articolo 30; l'articolo 31, comma 2, l'articolo 33, commi 1 e 2; l'articolo 34, comma 3 [100].

     1-bis. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:

     "2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all'utilizzazione delle fonti di energia di cui all'articolo 1, individuati attraverso un attestato di prestazione energetica o una diagnosi energetica realizzata da un tecnico abilitato, le pertinenti decisioni condominiali sono valide se adottate con la maggioranza semplice delle quote millesimali." [101].

     2. Il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, si applica, in quanto compatibile con il presente decreto legislativo, e può essere modificato o abrogato con i decreti di cui all'articolo 4. Di tale decreto sono abrogate le seguenti norme:

     a) l'articolo 5, commi 1, 2, 3 e 4; l'articolo 7, comma 7; l'articolo 8; l'articolo 11, commi 4, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20. [102].

     3. E' abrogato l'articolo 1 del decreto del Ministro dell'industria commercio e artigianato in data 6 agosto 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 1994, recante recepimento delle norme UNI attuative del decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412, recante il regolamento per il contenimento dei consumi di energia degli impianti termici degli edifici, e rettifica del valore limite del fabbisogno energetico normalizzato.

     4. Gli allegati, che costituiscono parte integrante del presente decreto, sono modificati con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza unificata, in conformità alle modifiche tecniche rese necessarie dal progresso ovvero a quelle introdotte a livello comunitario a norma dell'articolo 13 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

     4-bis. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 4, comma 1, è abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59 [103].

 

     Art. 17. Clausola di cedevolezza [104]

     1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle regioni e alle province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE, come modificata dalla direttiva 2018/844/UE, fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma. Nel dettare la normativa di attuazione le regioni e le province autonome sono tenute al rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento europeo e dei principi fondamentali desumibili dal presente decreto. Sono fatte salve, in ogni caso, le norme di attuazione delle regioni e delle province autonome che, alla data di entrata in vigore della normativa statale di attuazione, abbiano già provveduto al recepimento.

 

 

Allegato A [105]

(Articolo 2)

 

     ULTERIORI DEFINIZIONI

 

     1. accertamento è l'insieme delle attività di controllo pubblico diretto ad accertare in via esclusivamente documentale che il progetto delle opere e gli impianti siano conformi alle norme vigenti e che rispettino le prescrizioni e gli obblighi stabiliti;

     2. [attestato di qualificazione energetica il documento predisposto ed asseverato da un professionista abilitato, non necessariamente estraneo alla proprietà, alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia primaria di calcolo, la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, ed i corrispondenti valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un identico edificio di nuova costruzione. Al di fuori di quanto previsto all'art. 8 comma 2, l'attestato di qualificazione energetica è facoltativo ed è predisposto a cura dell'interessato al fine di semplificare il successivo rilascio della certificazione energetica. A tal fine, l'attestato comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonchè i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di certificazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonchè, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo] [106];

     3. autorità competente l'autorità responsabile dei controlli, degli accertamenti e delle ispezioni o la diversa autorità indicata dalla legge regionale, come indicato all'art. 283, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

     4. certificazione energetica dell'edificio il complesso delle operazioni svolte dai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1-bis per il rilascio dell'attestato di prestazione energetica e delle raccomandazioni per il miglioramento della prestazione energetica dell'edificio [107];

     5. combustione: processo mediante il quale l'energia chimica contenuta in sostanze combustibili viene convertita in energia termica utile in generatori di calore (combustione a fiamma) o in energia meccanica in motori endotermici;

     6. conduttore di impianto termico: operatore, dotato di idoneo patentino nei casi prescritti dalla legislazione vigente, che esegue le operazioni di conduzione di un impianto termico;

     7. conduzione di impianto termico: insieme delle operazioni necessarie per il normale funzionamento dell'impianto termico, che non richiedono l'uso di utensili nè di strumentazione al di fuori di quella installata sull'impianto;

     8. contratto servizio energia: è un contratto che nell'osservanza dei requisiti e delle prestazioni di cui al paragrafo 4 del d.lgs. 30 maggio 2008, n. 115, disciplina l'erogazione dei beni e servizi necessari alla gestione ottimale e al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia;

     9. controllo: verifica del grado di funzionalità ed efficienza di un apparecchio o di un impianto termico eseguita da operatore abilitato ad operare sul mercato, sia al fine dell'attuazione di eventuali operazioni di manutenzione e/o riparazione sia per valutare i risultati conseguiti con dette operazioni;

     10. diagnosi energetica: elaborato tecnico che individua e quantifica le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo dei costi-benefici dell'intervento, individua gli interventi per la riduzione della spesa energetica e i relativi tempi di ritorno degli investimenti nonchè i possibili miglioramenti di classe dell'edificio nel sistema di certificazione energetica e la motivazione delle scelte impiantistiche che si vanno a realizzare. La diagnosi deve riguardare sia l'edificio che l'impianto;

     11. [edificio adibito ad uso pubblico è un edificio nel quale si svolge, in tutto o in parte, l'attività istituzionale di enti pubblici] [108];

     12. [edificio di proprietà pubblica è un edificio di proprietà dello Stato, delle regioni o degli enti locali, nonchè di altri enti pubblici, anche economici, destinato sia allo svolgimento delle attività dell'ente, sia ad altre attività o usi, compreso quello di abitazione privata] [109];

     13. esercizio: attività che dispone e coordina, nel rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza, al contenimento dei consumi energetici e alla salvaguardia dell'ambiente, le attività relative all'impianto termico, come la conduzione, la manutenzione e il controllo, e altre operazioni per specifici componenti d'impianto;

     14. fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale è la quantità di energia primaria globalmente richiesta, nel corso di un anno, per mantenere negli ambienti riscaldati la temperatura di progetto [110];

     15. fluido termovettore: fluido mediante il quale l'energia termica viene trasportata all'interno dell'edificio, fornita al confine energetico dell'edificio oppure esportata all'esterno;

     16. fonti energetiche rinnovabili sono quelle definite all'art. 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del 28 marzo 2011, n. 28;

     17. gradi giorno di una località è il parametro convenzionale rappresentativo delle condizioni climatiche locali, utilizzato per stimare al meglio il fabbisogno energetico necessario per mantenere gli ambienti ad una temperatura prefissata; l'unità di misura utilizzata è il grado giorno, GG;

     18. [impianto termico: impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale e/o climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale e assimilate] [111];

     19. impianto termico di nuova installazione è un impianto termico installato in un edificio di nuova costruzione o in un edificio o porzione di edificio antecedentemente privo di impianto termico;

     20. indice di prestazione energetica EP parziale esprime il fabbisogno di energia primaria parziale riferito ad un singolo uso energetico dell'edificio (a titolo d'esempio: alla sola climatizzazione invernale e/o alla climatizzazione estiva e/o produzione di acqua calda per usi sanitari e/o illuminazione artificiale) riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;

     21. indice di prestazione energetica EP esprime il fabbisogno di energia primaria globale riferito all'unità di superficie utile o di volume lordo riscaldato, espresso rispettivamente in kWh/m²anno o kWh/m³anno;

     22. [involucro edilizio è l'insieme delle strutture edilizie esterne che delimitano un edificio] [112];

     23. ispezioni sugli impianti termici: interventi di controllo tecnico e documentale in sito, svolti da esperti qualificati incaricati dalle autorità pubbliche competenti, mirato a verificare che gli impianti rispettino le prescrizioni del presente decreto;

     24. locale tecnico: ambiente utilizzato per l'allocazione di caldaie e macchine frigorifere a servizio di impianti di climatizzazione estivi e invernali con i relativi complementi impiantistici elettrici e idraulici, accessibile solo al responsabile dell'impianto o al soggetto delegato;

     25. macchina frigorifera: nell'ambito del sottosistema di generazione di un impianto termico, è qualsiasi tipo di dispositivo (o insieme di dispositivi) che permette di sottrarre calore al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato anche mediante utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;

     26. manutenzione: insieme degli interventi necessari, svolte da tecnici abilitati operanti sul mercato, per garantire nel tempo la sicurezza e la funzionalità e conservare le prestazioni dell'impianto entro i limiti prescritti;

     27. manutenzione ordinaria dell'impianto termico sono le operazioni previste nei libretti d'uso e manutenzione degli apparecchi e componenti che possono essere effettuate in luogo con strumenti ed attrezzature di corredo agli apparecchi e componenti stessi e che comportino l'impiego di attrezzature e di materiali di consumo d'uso corrente;

     28. manutenzione straordinaria dell'impianto termico sono gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quello previsto dal progetto e/o dalla normativa vigente mediante il ricorso, in tutto o in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell'impianto termico;

     29. massa superficiale è la massa per unità di superficie della parete opaca compresa la malta dei giunti esclusi gli intonaci, l'unità di misura utilizzata è il kg/m²;

     30. occupante è chiunque, pur non essendone proprietario, ha la disponibilità, a qualsiasi titolo, di un edificio e dei relativi impianti tecnologici;

     31. parete fittizia è la parete schematizzata in figura;

 

 

     32. ponte termico è la discontinuità di isolamento termico che si può verificare in corrispondenza agli innesti di elementi strutturali (solai e pareti verticali o pareti verticali tra loro);

     33. ponte termico corretto è quando la trasmittanza termica della parete fittizia (il tratto di parete esterna in corrispondenza del ponte termico) non supera per più del 15% la trasmittanza termica della parete corrente;

     34. potenza termica convenzionale di un generatore di calore è la potenza termica del focolare diminuita della potenza termica persa al camino in regime di funzionamento continuo; l'unità di misura utilizzata è il kW;

     35. potenza termica del focolare di un generatore di calore è il prodotto del potere calorifico inferiore del combustibile impiegato e della portata di combustibile bruciato; l'unità di misura utilizzata è il kW;

     36. potenza termica utile nominale: potenza termica utile a pieno carico dichiarata dal fabbricante che il generatore di calore può fornire in condizioni nominali di riferimento;

     37. proprietario dell'impianto termico è il soggetto che, in tutto o in parte, è proprietario dell'impianto termico; nel caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio e nel caso di soggetti diversi dalle persone fisiche gli obblighi e le responsabilità posti a carico del proprietario dal presente regolamento sono da intendersi riferiti agli amministratori;

     38. rendimento di combustione o rendimento termico convenzionale di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica convenzionale e la potenza termica del focolare;

     39. rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico è il rapporto tra il fabbisogno di energia termica utile per la climatizzazione invernale e l'energia primaria delle fonti energetiche, ivi compresa l'energia elettrica dei dispositivi ausiliari, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio [113];

     40. rendimento di produzione medio stagionale è il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio  [114];

     41. rendimento termico utile di un generatore di calore è il rapporto tra la potenza termica utile e la potenza termica del focolare;

     42. responsabile dell'impianto termico: l'occupante, a qualsiasi titolo, in caso di singole unità immobiliari residenziali; il proprietario, in caso di singole unità immobiliari residenziali non locate; l'amministratore, in caso di edifici dotati di impianti termici centralizzati amministrati in condominio; il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche;

     43. ristrutturazione di un impianto termico è un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali nonchè la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall'impianto termico centralizzato;

     44. SCOP: coefficiente di prestazione medio stagionale delle pompe di calore determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione invernale;

     45. schermature solari esterne sistemi che, applicati all'esterno di una superficie vetrata trasparente permettono una modulazione variabile e controllata dei parametri energetici e ottico luminosi in risposta alle sollecitazioni solari;

     46. SEER: coefficiente di prestazione medio stagionale delle macchine frigorifere determinato in condizioni di riferimento secondo la EN 14825 per la climatizzazione estiva;

     47. servizi energetici degli edifici:

     a) climatizzazione invernale: fornitura di energia termica utile agli ambienti dell'edificio per mantenere condizioni prefissate di temperatura ed eventualmente, entro limiti prefissati, di umidità relativa;

     b) produzione di acqua calda sanitaria: fornitura, per usi igienico sanitari, di acqua calda a temperatura prefissata ai terminali di erogazione degli edifici;

     c) climatizzazione estiva: compensazione degli apporti di energia termica sensibile e latente per mantenere all'interno degli ambienti condizioni di temperatura a bulbo secco e umidità relativa idonee ad assicurare condizioni di benessere per gli occupanti;

     d) illuminazione: fornitura di luce artificiale quando l'illuminazione naturale risulti insufficiente per gli ambienti interni e per gli spazi esterni di pertinenza dell'edificio;

     e) sono ricompresi nei servizi energetici degli edifici anche i sistemi di ventilazione e i sistemi di automazione e controllo [115];

     48. sostituzione di un generatore di calore è la rimozione di un vecchio generatore e l'installazione di un altro nuovo, di potenza termica non superiore di più del 10% della potenza del generatore sostituito, destinato a erogare energia termica alle medesime utenze;

     49. sottosistema di generazione: apparecchio o insieme di più apparecchi o dispositivi che permette di trasferire, al fluido termovettore o direttamente all'aria dell'ambiente interno climatizzato o all'acqua sanitaria, il calore derivante da una o più delle seguenti modalità:

     a) prodotto dalla combustione;

     b) ricavato dalla conversione di qualsiasi altra forma di energia (elettrica, meccanica, chimica, derivata da fenomeni naturali quali ad esempio l'energia solare, etc.);

     c) contenuto in una sorgente a bassa temperatura e riqualificato a più alta temperatura;

     d) contenuto in una sorgente ad alta temperatura e trasferito al fluido termovettore;

     50. superficie utile è la superficie netta calpestabile dei volumi interessati dalla climatizzazione ove l'altezza sia non minore di 1,50 m e delle proiezioni sul piano orizzontale delle rampe relative ad ogni piano nel caso di scale interne comprese nell'unità immobiliare, tale superficie è utilizzata per la determinazione degli specifici indici di prestazione energetica;

     51. temperatura dell'aria in un ambiente: la temperatura dell'aria misurata secondo le modalità prescritte dalla norma tecnica UNI 8364-1;

     52. terzo responsabile dell'impianto termico: l'impresa che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalle normative vigenti e comunque di capacità tecnica, economica e organizzativa adeguata al numero, alla potenza e alla complessità degli impianti gestiti, è delegata dal responsabile ad assumere la responsabilità dell'esercizio, della conduzione, del controllo, della manutenzione e dell'adozione delle misure necessarie al contenimento dei consumi energetici [116];

     53. trasmittanza termica flusso di calore che passa attraverso una parete per m² di superficie della parete e per grado K di differenza tra la temperatura interna ad un locale e la temperatura esterna o del locale contiguo;

     54. unità cogenerativa: unità comprendente tutti i dispositivi per realizzare la produzione simultanea di energia termica ed elettrica, rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

     55. unità di micro-cogenerazione: unità di cogenerazione con potenza elettrica nominale inferiore a 50 kW rispondente ai requisiti di cui al decreto 4 agosto 2011;

     56. [unità immobiliare residenziale e assimilata: unità immobiliare, a se stante o inserita in un edificio, prevista per l'utilizzo come civile abitazione, effettivamente usata come tale o sede di attività professionale (es. studio medico o legale) o commerciale (es. agenzia di assicurazioni) o associativa (es. sindacato, patronato) ] [117].

 

 

Allegato B [118]

(Articolo 4)

 

METODOLOGIE DI CALCOLO DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

1) Le metodologie di calcolo e di espressione, attraverso uno o più descrittori, della prestazione energetica degli edifici sono definite dai decreti di cui all'articolo 4, comma 1, tenendo conto di:

a) clima esterno e interno;

b) caratteristiche termiche dell'edificio;

c) impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda sanitaria;

d) impianto di condizionamento dell'aria e di ventilazione;

e) impianto di illuminazione;

f) posizione ed orientamento degli edifici;

g) sistemi solari passivi e protezione solare;

h) ventilazione naturale;

i) utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, di sistemi di cogenerazione e di riscaldamento e condizionamento a distanza.

 

 

Allegato C [119]

REQUISITI DELLA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

1) Fabbisogno di energia primaria

Tabella 1. Valori limite per il fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale per metro quadrato di superficie utile dell'edificio espresso in kWh/m2 anno

 

Rapporto di forma dell'edificio

Zona climatica

 

 

 

 

 

 

 

S/V 

fino a 

oltre 

 

600 GG 

601 GG 

900 GG 

901 GG 

1400 GG 

1401 GG 

2100 GG 

2101 GG 

3000 GG 

3000 GG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≤0,2 

10 

10 

15 

15 

25 

25 

40 

40 

55 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≥0,9 

45 

45 

60 

60 

85 

85 

110 

110 

145 

145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I valori limite riportati in tabella 1 sono espressi in funzione della. zona climatica, così come individuata all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e del rapporto di forma dell'edificio S/V, dove:

a) S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento) il volume riscaldato V;

b) V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 - 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

 

2) Trasmittanza termica delle strutture verticali opache

 

Tabella 2. Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture verticali opache

espressa in W/m2K

 

 

Dall'1 gennaio 2006 

Dall'1 gennaio 2009 

Zona climatica 

U (W/m2K) 

U (W/m2K) 

 

 

 

0,85 

0,72 

 

 

 

0,64 

0,54 

 

 

 

0,57 

0,46 

 

 

 

0,50 

0,40 

 

 

 

0,46 

0,37 

 

 

 

0,44 

0,35 

 

 

 

 

3) Trasmittanza termica delle strutture orizzontali opache

Tabella 3. Valori limite della trasmittanza termica U delle strutture orizzontali opache

espressa in W/m2K

 

 

Dall'1 gennaio 2006 

Dall'1 gennaio 2009 

Zona climatica 

U (W/m2K) 

U (W/m2K) 

 

 

 

0,80 

0,68 

 

 

 

0,60 

0,51 

 

 

 

0,55 

0.44 

 

 

 

0,46 

0,37 

 

 

 

0,43 

0,34 

 

 

 

0,41 

0,33 

 

 

 

 

4) Trasmittanza termica delle chiusure trasparenti

Tabella 4a. Valori limite della trasmittanza termica U delle chiusure trasparenti

comprensive degli infissi espressa in W/m2K

 

 

Dall'1 gennaio 2006 

Dall'1 gennaio 2009 

Zona climatica 

U (W/m2K) 

U (W/m2K) 

 

 

 

5,5 

5,0 

 

 

 

4,0 

3,6 

 

 

 

3,3 

3,0 

 

 

 

3,1 

2,8 

 

 

 

2,8 

2,5 

 

 

 

2,4 

2,2 

 

 

 

 

Tabella 4b. Valori limite della trasmittanza centrale termica U dei vetri espressa in W/m2K [120]

 

 

Dall'1 gennaio 2006 

dal 1° luglio 2010

Zona climatica 

U (W/m2K) 

U (W/m2K) 

 

 

 

5,0 

5,0 

 

 

 

4,0 

3,0 

 

 

 

3,0 

2,3 

 

 

 

2,6 

2,1 

 

 

 

2,4 

1,9 

 

 

 

2,3 

1,6 

 

 

 

 

5) Rendimento globale medio stagionale dell'impianto termico

ηg = (75 + 3 log Pn) %

dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del generatore o dei generatori di calore al servizio del singolo impianto termico, espressa in kW.

 

 

Allegato D [121]

PREDISPOSIZIONI PER L'INTEGRAZIONE DI IMPIANTI SOLARI TERMICI E FOTO VOLTAICI NELLE COPERTURE DEGLI EDIFICI E PER L'ALLACCIO ALLE RETI DI TELERISCALDAMENTO

 

[1. Al fine di assicurare l'integrazione degli impianti solari termici e fotovoltaici sulle coperture degli edifici si propongono i seguenti quattro gruppi di raccomandazioni:

2. Deve essere disponibile una superficie della copertura dell'edificio, o di pertinenza dell'edificio, con le seguenti caratteristiche:

a) orizzontale o esposta verso il quadrante Sud-Est, Sud Ovest - per le pareti inclinate;

b) dimensione pari al 25% della superficie in pianta dell'edificio;

c) non ombreggiata nei mesi più sfavoriti, gennaio-dicembre, da parti dell'edificio stesso per più del 10% della superficie disponibile.

3. È opportuno includere un vano tecnico dove possano essere ospitati i componenti del circuito primario degli impianti solare-termico e i dispositivi di condizionamento della potenza dell'impianto fotovoltaico e di connessione alla rete con le seguenti caratteristiche:

a) volume di dimensione pari a 50 litri per ogni m2 di superficie correttamente orientata di cui al precedente punto 1 in modo tale da poter ospitare serbatoi di accumulo dell'acqua calda sanitaria e i componenti del circuito primario e secondario;

b) caratteristiche idonee ad ospitare un quadro elettrico, e i dispositivi di interfaccia con la rete;

c) accessibile per la manutenzione degli impianti.

4. È necessario prevedere, per la realizzazione dei collegamenti dei collettori solari e dei moduli fotovoltaici al vano tecnico, un cavedio di sezione opportuna per poter alloggiare una conduttura di mandata e una di ritorno all'impianto solare termico, due canaline (corrugati) per alloggiare i collegamenti elettrici all'impianto fotovoltaico e il collegamento alla rete di terra.

5. È necessario prevedere, per il collegamento dell'impianto solare alle singole utenze, opportuni cavedi o vani che possano contenere la linea di mandata dell'acqua calda sanitaria e un collegamento elettrico.

6. Per quanto riguarda, la predisposizione all'allaccio alle reti di teleriscaldamento tale prescrizione risulta obbligatoria nel caso di presenza di tratte di rete ad una distanza inferiore a metri 1.000 ovvero in presenza di progetti approvati nell'ambito di opportuni strumenti pianificatori.]

 

 

Allegato E [122]

RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DELLA LEGGE 9 GENNAIO 1991, N. 10, ATTESTANTE LA RISPONDENZA ALLE PRESCRIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DEL CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI

 

Lo schema di relazione tecnica proposto nel seguito contiene le informazioni minime necessarie per accertare l'osservanza delle norme vigenti da parte degli organismi pubblici competenti. Lo schema di relazione tecnica si riferisce all'applicazione integrale del decreto legislativo. Nel caso di applicazione parziale e/o limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, le informazioni e i documenti relativi ai paragrafi 5, 6, 7, 8 e 9 devono essere predisposti in modo congruente con il livello di applicazione.

 

1. INFORMAZIONI GENERALI

 

Comune di 

Provincia 

 

Progetto per la realizzazione di (specificare il tipo di opere)

 

Sito in (specificare l'ubicazione o, in alternativa indicare che è da edificare nel terreno di cui si riportano gli estremi del censimento al Nuovo Catasto Territoriale)

 

Concessione edilizia n.  

del 

 

Classificazione dell'edificio (o del complesso di edifici) in base alla categoria di cui all'articolo 3 del regolamento; per edifici costituiti da parti appartenenti a categorie differenti, specificare le diverse categorie

 

Numero delle unità abitative

 

Committente(i)

 

Progettista(i) degli impianti termici e dell'isolamento termico dell'edificio

 

Direttore(i) degli impianti termici e dell'isolamento termico dell'edificio

 

 

[ ] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra tra quelli di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico ai fini dell'articolo 5, comma 15, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (utilizzo delle fonti rinnovabili di energia) e dell'art. 10, comma 16, del decreto legislativo

 

[ ] L'edificio (o il complesso di edifici) rientra nella disciplina articolo 4, comma 1 (edilizia sovvenzionata e convenzionata, edilizia pubblica e privata) della legge 9 gennaio 1991, n. 10

 

[ ] L'edificio rientra nella disciplina articolo 4, comma 2 (autorizzazioni, concessioni e contributi per la realizzazione di opere pubbliche) della legge 9 gennaio 1991, n. 10

 

 

2. FATTORI TIPOLOGICI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI)

 

Gli elementi tipologici forniti, al solo scopo di supportare la presente relazione tecnica, sono i seguenti:

 

[ ] Piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali

 

[ ] Prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare

 

[ ] Elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari

 

 

3. PARAMETRI CLIMATICI DELLA LOCALITÀ

 

Gradi giorno (della zona d'insediamento, determinati in base al regolamento) GG

 

Temperatura minima di progetto (dell'aria esterna secondo norma UNI 5364 e successivi aggiornamenti) °C

 

 

4. DATI TECNICI E COSTRUTTIVI DELL'EDIFICIO (O DEL COMPLESSO DI EDIFICI) E DELLE RELATIVE STRUTTURE

 

Volume degli ambienti climatizzati al lordo delle strutture che li delimitano (V) m3

 

Superficie esterna che delimita il volume (S) m2

 

Rapporto S/V l/m

 

Superficie utile dell'edificio m2

 

Valore di progetto della temperatura interna C

 

Valore di progetto dell'umidità relativa interna %

 

 

5. DATI RELATIVI ALL'IMPIANTO TERMICO

 

a) Descrizione impianto

 

Tipologia

 

Sistemi di generazione

 

Sistemi di termoregolazione

 

Sistemi di contabilizzazione dell'energia termica

 

Sistemi di distribuzione del vettore termico

 

Sistemi di ventilazione forzata: tipologie

 

Sistemi di accumulo termico: tipologie

 

Sistemi di produzione e di distribuzione dell'acqua calda sanitaria

 

Durezza dell'acqua di alimentazione dei generatori di calore per potenza installata maggiore o uguale a 350 kW gradi francesi

 

 

b) Specifiche dei generatori di energia

 

Fluido termovettore

 

Valore nominale della potenza termica utile 

kW 

 

 

Rendimento termico utile (o di combustione per generatori ad aria calda) al 100% Pn 

 

 

Valore di progetto 

 

 

 

 

Valore minimo prescritto dal regolamento 

(se necessario) 

 

 

Rendimento termico utile al 30% Pn 

 

 

Valore di progetto 

 

 

 

 

Valore minimo prescritto dal regolamento 

(se necessario) 

 

Combustibile utilizzato

 

Per gli impianti termici con o senza produzione di acqua calda sanitaria, che utilizzano, in tutto o in parte, macchine diverse dai generatori di calore convenzionali, quali ad esempio: macchine frigorifere, pompe di calore, gruppi di cogenerazione di energia termica ed elettrica, collettori solari, le prestazioni delle macchine diverse dai generatori di calore sono fornite indicando le caratteristiche normalmente utilizzate per le specifiche apparecchiature, applicando, ove esistenti, le vigenti norme tecniche.

 

c) Specifiche relative ai sistemi di regolazione dell'impianto termico

 

Tipo di conduzione prevista ( ) continua con attenuazione notturna 

( ) intermittente 

 

Sistema di telegestione dell'impianto termico, se esistente

 

Descrizione sintetica delle funzioni

 

Sistema di regolazione climatica in centrale termica (solo per impianti centralizzati)

 

Centralina climatica

 

Descrizione sintetica delle funzioni

 

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

 

Organi di attuazione

 

Descrizione sintetica delle funzioni

 

Regolatori climatici delle singole zone o unità immobiliari

 

Numero di apparecchi

 

Descrizione sintetica delle funzioni

 

Numero dei livelli di programmazione della temperatura nelle 24 ore

 

Dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone, ciascuna avente caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi

 

Numero di apparecchi

 

Descrizione sintetica dei dispositivi

 

d) Dispositivi per la contabilizzazione del calore nelle singole unità immobiliari (solo per impianti centralizzati)

 

Numero di apparecchi

 

Descrizione sintetica del dispositivo

 

e) Terminali di erogazione dell'energia termica

 

Numero di apparecchi (quando applicabile)

 

Tipo

 

Potenza termica nominale (quando applicabile)

 

f) Condotti di evacuazione dei prodotti della combustione

 

Descrizione e caratteristiche principali

 

(indicare con quale norma è stato eseguito il dimensionamento)

 

g) Sistemi di trattamento dell'acqua (tipo di trattamento)

 

h) Altre apparecchiature e sistemi di rilevante importanza funzionale

 

i) Schemi funzionali dell'impianto termico

 

 

6. PRINCIPALI RISULTATI DEI CALCOLI

 

a) Involucro edilizio e ricambi d'aria

 

Caratteristiche termiche, idrometriche e di massa superficiale dei componenti opachi dell'involucro edilizio

Confronto con i valori limite riportati all'articolo 10 del decreto legislativo

Vedi allegati alla presente relazione

 

Caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio

Confronto con i valori limite riportati all'articolo 10 del decreto legislativo

Classe di permeabilità all'aria dei serramenti esterni Vedi allegati alla presente relazione

 

Attenuazione dei ponti termici (provvedimenti e calcoli)

 

Trasmittanza termica (K) degli elementi divisori tra alloggi o unità immobiliari confinanti (distinguendo pareti verticali e solai)

Confronto con il valore limite riportato all'articolo 10 del decreto legislativo

 

Verifica termoigrometrica

Vedi allegati alla presente relazione

 

Numeri di ricambi d'aria (media nelle 24 ore) - specificare per le diverse zone

 

Portata d'aria di ricambio (G) solo nei casi di ventilazione meccanica controllata m3/h

 

Portata dell'aria circolante attraverso apparecchiature di recupero dei calore disperso (solo se previste dal progetto) m3/h

 

Rendimento termico delle apparecchiature di recupero del calore disperso (solo se previste dal progetto)

 

 

b) Valore dei rendimenti medi stagionali di progetto

 

Rendimento di produzione (%)

 

Rendimento di regolazione (%)

 

Rendimento di distribuzione (%)

 

Rendimento di emissione (%)

 

Rendimento globale

 

 

c) Fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale

 

Metodo di calcolo utilizzato (indicazione obbligatoria)

 

Valore di progetto 

kWh/m2 . anno 

Confronto con il valore limite riportato all'articolo 10 del decreto legislativo 

kWh/m2 . anno 

 

d) Fabbisogno energetico normalizzato per la climatizzazione invernale

 

Valore di progetto 

kJ/m3GG 

 

e) Predisposizione delle opere per l'installazione di fonti rinnovabili

 

Descrizione

Vedi allegati alla presente relazione

 

f) Impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria

 

Descrizione, caratteristiche tecniche e percentuale di copertura del fabbisogno annuo

 

 

7. ELEMENTI SPECIFICI CHE MOTIVANO EVENTUALI DEROGHE A NORME FISSATE DALLA NORMATIVA VIGENTE

 

Nei casi in cui la normativa vigente consente di derogare ad obblighi generalmente validi (a solo titolo di esempio si cita l'obbligo di adozione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria negli edifici pubblici), in questa sezione vanno adeguatamente illustrati i motivi che giustificano la deroga nel caso specifico.

 

 

8. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA (elenco indicativo)

 

N. piante di ciascun piano degli edifici con orientamento e indicazione d'uso prevalente dei singoli locali.

 

N. prospetti e sezioni degli edifici con evidenziazione di eventuali sistemi di protezione solare.

 

N. elaborati grafici relativi ad eventuali sistemi solari passivi specificatamente progettati per favorire lo sfruttamento degli apporti solari.

 

N. schemi funzionali dell'impianto termico contenenti gli elementi di cui all'analoga voce del paragrafo 'Dati relativi agli impianti termici'.

 

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche, termoigrometriche e massa efficace dei componenti opachi dell'involucro edilizio.

 

N. tabelle con indicazione delle caratteristiche termiche dei componenti finestrati dell'involucro edilizio e loro permeabilità all'aria.

 

Altri eventuali allegati

 

 

10. DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA

 

Il sottoscritto, iscritto a (indicare albo, ordine o collegio professionale di appartenenza, nonché provincia, numero dell'iscrizione) essendo a conoscenza delle sanzioni previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2002/91/CE

 

dichiara

 

sotto la propria personale responsabilità che:

 

a) il progetto relativo alle opere di cui sopra è rispondente alle prescrizioni contenute nel decreto attuativo della direttiva 2002/91/CE;

 

b) i dati e le informazioni contenuti nella relazione tecnica sono conformi a quanto contenuto o desumibile dagli elaborati progettuali.

 

Data

 

 

Firma

 

 

Allegato F [123]

 

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA MAGGIORE O UGUALE 35 KW

Il rapporto di controllo deve essere compilato dall'operatore incaricato e consegnato in copia al responsabile dell'impianto, che ne deve confermare ricevuta per presa visione.

 

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

 

Impianto termico sito nel comune di:

.............................................................................................

(................)

 

in via/piazza:

.......................................................................................................

Cap:

.......................................

 

Responsabile dell'impianto:

..................................................................................

tel.:

....................................

 

Indirizzo:

..............................................................................................................................................

 

in qualità di:

[ ]

proprietario

[ ]

amministratore

[ ]

terzo responsabile

 

Generatore di calore: Costruttore:

..........................

Modello:

...........................

Matricola:

.............................

 

Anno di costruzione:

........................

Tipologia:

...........................

 

Marcatura efficienza energetica: (D.P.R. n. 660/1996):....................................

 

Potenza termica utile nominale (kW):

.............................

Fluido termovettore:

......................................

 

Bruciatore abbinato: Costruttore:

...........................

Modello:

...............................

Matricola:

......................

 

Anno di costruzione:

..................

Tipologia:

.................................

Campo di funzionamento (kW):

...............

 

Destinazione:

[ ]

riscaldamento

[ ]

acqua calda sanitaria

[ ]

 

..............................................

Combustibile:

[ ]

gas naturale/G.p.l.

[ ]

gasolio/olio comb.

[ ]

 

..............................................

 

Data di installazione del generatore di calore:.............................

Data del presente controllo:.......................

 

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA A CORREDO

 

Documento

Presente

Assente

Note

 

 

 

 

Libretto di centrale

 

 

 

 

 

 

 

Rapporto di controllo ex UNI 10435 (imp. a gas)

 

 

 

 

 

 

 

Certificazione ex UNI 8364

 

 

 

 

 

 

 

Dichiarazione di conformità

 

 

 

 

 

 

 

Libretto uso/manutenzione bruciatore

 

 

 

 

 

 

 

Libretto uso/manutenzione caldaia

 

 

 

 

 

 

 

Pratica ISPESL

 

 

 

 

 

 

 

Certificato prevenzione incendi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ESAME VISIVO E CONTROLLO DELLA CENTRALE TERMICA E DELL'IMPIANTO

 

1.

Centrale termica

 

 

 

 

 

- idoneità del locale di installazione

 

si

 

no

 

- adeguate dimensioni aperture di ventilazione

 

si

 

no

 

- aperture di ventilazione libere da ostruzioni

 

si

 

no

2.

Esame visivo linee elettriche

 

soddisfacente

 

non soddisfacente

3.

Bruciatore

 

 

 

 

 

- ugelli puliti

 

si

si

 

 

- funzionamento corretto

 

si

si

 

4.

Generatore di calore

 

 

 

 

 

- scambiatore lato fumi

 

si

 

no

 

- accensione e funzionamento regolari

 

si

 

no

 

- dispositivi di com. e regol. funzionanti correttamente

 

si

 

no

 

- assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi

 

si

 

no

 

- dispos. di sicurezza non manomessi e/o cortocircuitati

 

si

 

no

 

- vaso di espansione carico e/o in ordine per il funzionamento

 

si

 

no

 

- Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e

 

 

 

 

 

senza segni di usura e/o deformazione

 

si

 

no

5.

Controllo assenza fughe di gas

 

si

 

no

6.

Esame visivo delle coibentazioni

 

soddisfacente

 

non soddisfacente

7.

Esame visivo camino e canale da fumo

 

soddisfacente

 

non soddisfacente

 

D. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE (Rif. UNI 10389 e successive modifiche)

 

Effettuato

[ ]

 

Non effettuato

[ ]

 

 

Temp. Fumi

Temp. Amb.

02

C02

Bacharach

CO

Rendimento di combustione

Tiraggio

(°C)

(°C)

(%)

(%)

(n. )

(ppm)

(%)

(Pa)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSSERVAZIONI:

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

 

RACCOMANDAZIONI (In attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

 

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

 

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare

SI

[ ]

 

NO

[ ]

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI: (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione):

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

 

 

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

 

 

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

 

 

Nome e Cognome

......................................................

Ragione Sociale

..................................................

 

Indirizzo

.................................................................

Telefono

......................................

 

Estremi del documento di qualifica

...............................................................

 

 

Orario di arrivo presso l'impianto

.............................

Orario di partenza dall'impianto

...........................................

 

 

Timbro e firma dell'operatore

 

Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)

 

..............................................

 

..................................................

 

 

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

 

1. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.

 

2. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.

 

3. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

4. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI; PRESCRIZIONI devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 100 cm2 da portare a 160 cm2).

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui ai punto D, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.

 

 

Allegato G [124]

 

RAPPORTO DI CONTROLLO TECNICO PER IMPIANTO TERMICO DI POTENZA INFERIORE A 35 KW

 

IL RAPPORTO DI CONTROLLO DEVE ESSERE COMPILATO DALL'OPERATORE INCARICATO E CONSEGNATO IN COPIA AL RESPONSABILE DELL'IMPIANTO, CHE NE DEVE CONFERMARE RICEVUTA PER PRESA VISIONE.

 

Impianto termico sito nel Comune di:

.................................................................................

. (...........................)

 

in via/piazza:

..........................................................

nc

...........

interno

.......

Cap:

.................

 

Responsabile dell'impianto:

..............................................................................

tel.:

.....................................

 

Indirizzo:

...............................................................................................................

 

in qualità di:

[ ]

proprietario

[ ]

occupante

[ ]

terzo responsabile

 

 

A. IDENTIFICAZIONE DELL'IMPIANTO

 

Costruttore

..........................................................

 

Modello

...........................................................

 

Marcatura efficienza energetica: (decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660):.............................

 

Matr.

...............

Anno di costruzione

...................

Riscaldamento [ ]

Acqua calda sanitaria [ ]

 

Pot. term. nom. utile (kW)

 

Caldaia tipo [1]BC

 

Tiraggio

naturale

forzato

 

Combustibile:

Gas di rete [ ]

Gpl [ ]

Gasolio [ ]

Kerosene [ ]

Altri[ ]

 

Data installazione..........................

 

Data del controllo......................................

 

Locale installazione

.........................................................................

 

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI CORREDO

SI

NO

N.C. [2]

 

 

 

- Dichiar. di conformità dell'impianto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Libretto di impianto

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Libretto d'uso e manutenzione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. ESAME VISIVO DEL LOCALE DI

 

INSTALLAZIONE

 

 

 

- Idoneità del locale di installazione

 

 

 

 

 

 

ES [3]

 

 

 

- Adeguate dimensioni aperture ventilazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Aperture di ventilazione libere da ostruzioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. ESAME VISIVO DEI CANALI DA FUMO

 

 

 

- Pendenza corretta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Sezioni corrette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Curve corrette

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lunghezza corretta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Buono stato di conservazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. CONTROLLO EVACUAZIONE DEI PRODOTTI

 

DELLA COMBUSTIONE

 

 

 

- Scarico in camino singolo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Scarico in canna fumaria collettiva ramificata

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Scarico a parete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Per apparecchio a tiraggio naturale:

 

 

 

non esistono riflussi dei fumi nel locale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Per apparecchi a tiraggio forzato:

 

 

 

assenza di perdite dai condotti di scarico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F. CONTROLLO DELL'APPARECCHIO

 

 

 

Ugelli dei bruciatore principale e del bruciatore

 

pilota (se esiste) puliti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dispositivo rompitiraggio-antivento privo di evidenti

 

tracce di deterioramento, ossidazione e/o corrosione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Scambiatore lato fumi pulito

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Accensione e funzionamento regolari

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dispositivi di comando e regolazione funzionanti

 

correttamente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assenza di perdite e ossidazioni dai/sui raccordi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Valvola di sicurezza contro la sovrapressione a

 

scarico libero

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Vaso di espansione carico

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Dispositivi di sicurezza non manomessi e/o

 

cortocircuitati

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Organi soggetti a sollecitazioni termiche integri e

 

senza segni di usura e/o deformazione

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Circuito aria pulito e libero da qualsiasi impedimento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Guarnizione di accoppiamento al generatore integra

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. CONTROLLO DELL'IMPIANTO

 

P=positivo N=negativo NA=non applicabile

 

 

P

N

N.A.

 

 

 

- Controllo assenza fughe di gas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verifica visiva coibentazioni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Verifica efficienza evacuazione fumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. CONTROLLO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE

 

Effettuato

[ ]

 

Non effettuato

[ ]

 

 

Temp. fumi (°C)

.......................

Temp. amb. (°C)

.......................

O2 (%)

..........

CO2 (%)

............

Bacharach (n)

..............

CO (ppm)

...........

Rend.to Combustione (%)

..........................

Tiraggio (Pa) (4)

........................

 

OSSERVAZIONI (5) (8):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

 

RACCOMANDAZIONI (6) (8) (in attesa di questi interventi l'impianto può essere messo in funzione):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

 

In mancanza di prescrizioni esplicite, il tecnico dichiara che l'apparecchio può essere messo in servizio ed usato normalmente senza compromettere la sicurezza delle persone, degli animali e dei beni.

 

Ai fini della sicurezza l'impianto può funzionare

SI

[ ]

 

NO

[ ]

 

 

 

 

 

PRESCRIZIONI (7) (8): (in attesa di questi interventi l'impianto non può essere messo in funzione):

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................

 

Il tecnico declina altresì ogni responsabilità per sinistri a persone, animali o cose derivanti da manomissione dell'impianto o dell'apparecchio da parte di terzi, ovvero da carenze di manutenzione successiva. In presenza di carenze riscontrate e non eliminate, il responsabile dell'impianto si impegna, entro breve tempo, a provvedere alla loro risoluzione dandone notizia all'operatore incaricato.

 

 

TECNICO CHE HA EFFETTUATO IL CONTROLLO:

 

 

Nome e Cognome

........................................

Ragione Sociale

.............................................

 

Indirizzo

...........................................

Telefono

....................................

 

Estremi dei documento di qualifica

.......................................................................

 

 

Orario di arrivo presso l'impianto

......................

Orario di partenza dall'impianto

...............................

 

 

Timbro e firma dell'operatore

 

Firma del responsabile dell'impianto (per presa visione)

 

...............................................

 

............................................................

 

 

Avvertenze per il tecnico e per il responsabile di impianto

 

1. Per tipo B e C si intende rispettivamente generatore a focolare aperto o chiuso, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato.

 

2. Per N.C. si intende «Non Controllabile», nel senso che per il singolo aspetto non è possibile effettuare tutti i necessari riscontri diretti senza ricorrere ad attrezzature speciali (ad esempio per verificare l'assenza di ostruzioni in un camino non rettilineo), tuttavia le parti controllabili sono in regola e non si ha alcuna indicazione di anomalia nelle parti non controllabili.

 

3. Nel caso di installazione all'esterno al punto 2 deve essere barrata solo la scritta ES.

 

4. Il dato relativo al tiraggio, espresso in Pa, è necessario solo per generatori di calore di tipo B.

 

5. Nello spazio OSSERVAZIONI deve essere indicata dal tecnico la causa di ogni dato negativo riscontrato e gli interventi manutentivi effettuati per risolvere il problema.

 

6. Nello spazio RACCOMANDAZIONI devono essere fornite dal tecnico le raccomandazioni ritenute opportune in merito ad eventuali carenze riscontrate e non eliminate, tali comunque da non arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni. Il tecnico indica le operazioni necessarie per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento dell'impianto a cui il responsabile dell'impianto deve provvedere entro breve tempo.

 

7. Nello spazio PRESCRIZIONI il tecnico, avendo riscontrato e non eliminato carenze tali da arrecare un immediato pericolo alle persone, agli animali domestici e ai beni, dopo aver messo fuori servizio l'apparecchio e diffidato l'occupante dal suo utilizzo, indica le operazioni necessarie per il ripristino delle condizioni di sicurezza.

 

8. Tutte le note riportate negli spazi OSSERVAZIONI, RACCOMANDAZIONI; PRESCRIZIONI devono essere specificate dettagliatamente (ad esempio: non foro di ventilazione insufficiente, ma foro di ventilazione esistente di 100 cm2 da portare a 160 cm2).

 

Si rammenta che il controllo del rendimento di combustione, di cui al punto H, deve essere effettuato con la periodicità stabilita al comma 3 dell'allegato L al presente decreto legislativo.

 

 

Allegato H [125]

 

VALORE MINIMO DEL RENDIMENTO DI COMBUSTIONE DEI GENERATORI DI CALORE RILEVATO NEL CORSO DEI CONTROLLI

 

Il rendimento di combustione, rilevato nel corso dei controlli di cui ai comma 5 dell'allegato L, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare non inferiore ai valori limite riportati di seguito:

 

1) Generatori di calore ad acqua calda

 

a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore di due punti percentuali rispetto al valore minimo dei rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, per caldaie standard della medesima potenza;

 

b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993 e fino al 31 dicembre 1997, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie standard della medesima potenza;

 

c) per i generatori di calore installati a partire dal 1° gennaio 1998, non inferiore al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale previsto ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche per caldaie della medesima potenza coerentemente con il tipo di caldaia installato: caldaie standard, caldaie a bassa temperatura e caldaie a condensazione.

 

d) per i generatori di calore installati a partire dall'8 ottobre 2005, non inferiore di un punto percentuale rispetto al valore minimo del rendimento termico utile alla potenza nominale definito con la formula: X+2 log Pn; dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, ed X vale 90 per le caldaie a condensazione, e vale 88 per tutte le altre tipologie di caldaie. Per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

 

2) Generatori di calore ad aria calda (inclusi convettori e ventilconvettori)

 

a) per i generatori di calore installati antecedentemente al 29 ottobre 1993, non inferiore a sei punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche;

 

b) per i generatori di calore installati a partire dal 29 ottobre 1993, non inferiore a tre punti percentuali rispetto al valore minimo del rendimento di combustione alla potenza nominale indicato all'allegato E del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993. n. 412, e successive modifiche.

 

 

Allegato I [126]

(Articolo 11)

REGIME TRANSITORIO PER LA PRESTAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

 

1. Nel caso di edifici di nuova costruzione e nei casi previsti dall' articolo 3, comma 2, lettere a) e b), si procede in sede progettuale alla determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale espresso in chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/m2 anno) e alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto.

2. Nei casi di ristrutturazione o manutenzione straordinaria, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 1, si applica quanto previsto ai commi 6, 7, e 8.

3. Nel caso di nuova installazione e ristrutturazione integrale di impianti termici, previsti all'articolo 3, comma 2, lettera c), numero 2, si applica quanto previsto al comma 1, verificando che il fabbisogno annuo risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell'allegato C al presente decreto, aumentati del 50%. In alternativa, per i soli impianti di potenza inferiore a 100 kW, si può applicare quanto previsto al comma 4.

4. Nel caso di sostituzione di generatori di calore, prevista all' art. 3, comma 2, lettera c), numero 3, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell'energia qualora coesistano le seguenti condizioni:

a) i nuovi generatori siano dotati della marcatura di rendimento energetico pari a tre o quattro stelle così come definito nell'allegato II del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 660, e certificati conformemente a quanto previsto nel decreto medesimo;

b) la temperatura media del fluido termovettore in corrispondenza delle condizioni di progetto sia non superiore a 60°C;

c) siano presenti dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi, di cui al precedente comma 12;

d) nel caso di installazioni di potenze nominali del focolare maggiori o uguali a 35 kW, siano installati nuovi generatori di potenza nominale del focolare non superiore del 10% a quella dei generatori che vengono sostituiti.

In tutti gli altri casi di sostituzione di generatori di calore vale quanto disposto dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 con l'integrazione del calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale, espresso per metro quadrato di superficie utile dell'edificio (kWh/m2 anno), conformemente al comma 1 del presente allegato e la verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori massimi riportati nella tabella 1 del punto 1 dell'allegato C al presente decreto.

5. Nei casi previsti al comma 1, se gli edifici e le opere sono progettati e realizzati nel rispetto dei limiti fissati ai commi 6, 7 e 8, e per gli impianti termici è assicurato un rendimento medio stagionale non inferiore al valore riportato al punto 5 dell'allegato C al presente decreto, il calcolo del fabbisogno annuo di energia primaria può essere omesso, attribuendo all'edificio o porzione interessata il valore limite massimo applicabile al caso specifico ai sensi del comma 1 citato. La medesima semplificazione può essere adottata per edifici realizzati con strutture verticali opache di trasmittanza superiore ai limiti stabiliti al comma 6 fino ad un massimo del 30%, purché si adottino contemporaneamente chiusure trasparenti di trasmittanza inferiore almeno del 30% rispetto ai limiti stabiliti al comma 8.

6. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache verticali, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento. Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico).

Nel caso di pareti opache verticali esterne in cui fossero previste aree limitate oggetto di riduzione di spessore (sottofinestre e altri componenti) devono essere rispettati i limiti previsti nella tabella 2 al punto 2 dell'allegato C al presente decreto con riferimento alla superficie totale di calcolo.

7. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore della trasmittanza termica (U) per le strutture opache orizzontali o inclinate, a ponte termico corretto, delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno, ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento, deve essere inferiore o uguale a quello riportato in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto in funzione della fascia climatica di riferimento.

Qualora il ponte termico non dovesse risultare corretto o qualora la progettazione dell'involucro edilizio non preveda la correzione dei ponti termici, i valori limite della trasmittanza termica riportati nella tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto devono essere rispettati dalla trasmittanza termica media (parete corrente più ponte termico). Nel caso di strutture orizzontali sul suolo i valori di trasmittanza termica da confrontare con quelli in tabella 3 al punto 3 dell'allegato C al presente decreto sono calcolati con riferimento al sistema struttura-terreno.

8. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure trasparenti, comprensive dell'infisso, deve rispettare i limiti riportati nella tabella 4a, con valore di trasmittanza centrale dei vetri inferiore o uguale ai limiti riportati in tabella 4b, al punto 4 dell'allegato C al presente decreto.

9. Per gli edifici della categoria E1 da realizzarsi in zona climatica C, D, E ed F il valore della trasmittanza (U) del divisorio verticale tra alloggi o unità immobiliari confinanti deve essere inferiore o uguale a 0,8 W/m2K.

10. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione della categoria E.8, si procede alla verifica dell'assenza di condensazioni superficiali e interstiziali delle pareti opache. Qualora non esista un sistema di controllo della umidità relativa interna, per i calcoli necessari, questa verrà assunta pari al 65% alla temperatura interna di 20 °C.

11. Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d'uso all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ad eccezione delle categorie E.5, E.6 e E.8, al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, si procede a verificare:

a) che siano presenti elementi di schermatura delle superfici vetrate, esterni o interni, fissi o mobili, tali da ridurre l'apporto di calore per irraggiamento solare, e che siano efficaci;

b) che, nelle zone climatiche A, B, C e D, nelle località dove il valore medio mensile dell'irradianza sul piano orizzontale Im,s, nel mese di massima insolazione, sia maggiore o uguale a 250 W/m2, la massa superficiale MS delle pareti opache, verticali, orizzontali e inclinate, così come definita all'allegato A comma 17, sia superiore a 230 kg/m2.

Gli effetti positivi che si ottengono con il rispetto dei suddetti valori di massa superficiale delle pareti opache possono essere raggiunti, in alternativa, con l'utilizzo di tecnologie e materiali innovativi che permettano di contenere le oscillazioni della temperatura degli ambienti in funzione dell'andamento dell'irraggiamento solare. In tal caso deve essere prodotta una adeguata documentazione e certificazione dei materiali che ne attesti l'equivalenza con le soluzioni tradizionali.

12. Per tutti gli edifici e gli impiantì termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l'installazione di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli apporti gratuiti interni.

L'installazione di detti dispositivi è aggiuntiva rispetto ai sistemi di regolazione di cui all'art. 7, commi 2, 4, 5 e 6 del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, e deve comunque essere tecnicamente compatibile con l'eventuale sistema di contabilizzazione.

13. Nel caso di nuova costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici o privati conformemente all'articolo 3, comma 2, lettera a), è obbligatoria la predisposizione delle opere, riguardanti l'involucro dell'edificio e gli impianti, necessarie a favorire il collegamento a reti di teleriscaldamento, ad impianti solari termici e impianti fotovoltaici e i loro allacciamenti agli impianti dei singoli utenti e alle reti. Il campo di applicazione agli edifici esistenti e le modalità di predisposizione dell'edificio in relazione alle singole tipologie di intervento sono indicati nell'allegato D.

14. Nel caso di edifici pubblici o ad uso pubblico di nuova costruzione ricadenti nelle tipologie elettivamente indicate, per l'applicazione delle fonti rinnovabili ed assimilate, all'allegato D del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è obbligatoria l'installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria.

L'impianto deve essere progettato e realizzato in modo da coprire almeno il 50% del consumo annuo di energia termica richiesta dall'utenza per la produzione di acqua calda sanitaria. L'eventuale impossibilità tecnica di rispettare la presente disposizione deve essere dettagliatamente motivata nella relazione tecnica di cui al comma 15.

15. Il progettista dovrà inserire i calcoli e le verifiche previste dal presente allegato nella relazione attestante la rispondenza alle prescrizioni per il contenimento del consumo di energia degli edifici e relativi impianti termici, che, ai sensi dell'art. 28, comma 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso le amministrazioni competenti secondo le disposizioni vigenti, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26 della stessa legge.

Schemi e modalità di riferimento per la compilazione delle relazioni tecniche sono riportati nell'allegato E. Ai fini della più estesa applicazione dell'art. 26, comma 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 negli Enti soggetti all'obbligo di cui all'art. 19 della stessa legge, tale relazione progettuale dovrà essere obbligatoriamente integrata attraverso attestazione di verifica sulla applicazione della norma predetta a tal fine redatta dal Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia nominato.

16. I calcoli e le verifiche di cui al presente allegato sono eseguiti utilizzando metodi che garantiscano risultati conformi alle migliori regole tecniche. Si considerano rispondenti a tale requisito le norme tecniche vigenti in materia, emanate dagli organismi deputati a livello nazionale e comunitario, quali l'UNI e il CEN, nonché procedure e metodi di calcolo emanate da organismi istituzionali nazionali, quali le università, il CNR e l'ENEA. L'utilizzo di altri metodi è possibile, motivandone l'uso nella relazione tecnica di progetto di cui al comma 15, purché si dimostri che i risultati conseguiti risultino pari o migliori a quelli ottenibili con le norme tecniche emesse dagli organismi precedentemente detti. Il Ministero delle attività produttive e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti hanno la facoltà di emanare, secondo le rispettive competenze, proprie istruzioni tecniche in materia.

 

 

Allegato L [127]

(Articolo 12)

REGIME TRANSITORIO PER ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI

 

1. Le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche per la regolazione, l'uso e la manutenzione elaborate dal costruttore dell'impianto. Qualora non siano disponibili tali istruzioni, le operazioni di controllo ed eventuale manutenzione degli apparecchi e dei dispositivi facenti parte dell'impianto termico devono essere eseguite conformemente alle istruzioni tecniche elaborate dal fabbricante ai sensi della normativa vigente.

Le operazioni di controllo e manutenzione delle restanti parti dell'impianto termico e degli apparecchi e dispositivi per i quali non siano disponibili le istruzioni del fabbricante relative allo specifico modello, devono essere eseguite secondo le prescrizioni e con la periodicità prevista dalle normative UNI e CEI per lo specifico elemento o tipo di apparecchio o dispositivo.

In mancanza di tali indicazioni specifiche, i controlli di cui all'allegato F al presente decreto per gli impianti dì potenza nominale del focolare maggiori o uguali a 35 kW, e all'allegato G per quelli di potenza nominale del focolare inferiori a 35 kW devono essere effettuati, fermo restando quanto stabilito al successivo comma 2 e all'art. 11, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche e integrazioni, almeno con le seguenti scadenze temporali:

a) ogni anno per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido indipendentemente dalla potenza, ovvero alimentati a gas di potenza nominale del focolare maggiore o uguale a 35 kW;

b) ogni due anni per gli impianti, diversi da quelli individuati al punto a), di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW dotati di generatore di calore con una anzianità di installazione superiore a otto anni e per gli impianti dotati di generatore di calore ad acqua calda a focolare aperto installati all'interno di locali abitati, in considerazione dei maggior sporcamento delle superfici di scambio dovuto ad un aria comburente che risente delle normali attività che sono svolte all'interno delle abitazioni;

c) ogni quattro anni per tutti gli altri impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

2. Al termine delle operazioni di controllo ed eventuale manutenzione dell'impianto, l'operatore provvede a redigere e sottoscrivere un rapporto, conformemente all'art. 7, comma 2 del presente decreto, da rilasciare al responsabile dell'impianto. L'originale del rapporto sarà da questi conservato ed allegato ai libretti di cui all'art. 11, comma 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare superiore o uguale a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato F al presente decreto legislativo. Nel caso di impianti di riscaldamento di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW, il rapporto di controllo e manutenzione dovrà essere redatto e sottoscritto conformemente al modello di cui all'allegato G al presente decreto legislativo. Con la medesima procedura potranno essere adottati modelli standard per altre tipologie di impianto.

3. In occasione delle operazioni di controllo e manutenzione sui generatori di calore, vanno effettuate anche le verifiche di rendimento. Gli elementi da sottoporre a verifica sono quelli riportati sul «libretto di centrale» o sul «libretto di impianto» di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, aggiornati con D.M. 17 marzo 2003 del Ministro delle attività produttive e successive modificazioni.

Le suddette verifiche vanno comunque effettuate almeno una volta l'anno, normalmente all'inizio del periodo di riscaldamento, per i generatori di calore con potenza nominale superiore o uguale a 35 kW e almeno con periodicità quadriennale per i generatori di calore con potenza nominale inferiore. Per le centrali termiche alimentate a combustibili liquidi o solidi ovvero dotate di generatore di calore o di generatori di calore con potenza termica nominale complessiva maggiore o uguale a 350 kW è inoltre prescritta una seconda determinazione del solo rendimento di combustione da effettuare normalmente alla metà del periodo di riscaldamento.

4. Il rendimento di combustione, rilevato nel corso delle verifiche di cui al precedente comma 3 e all'art. 11, comma 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, misurato alla massima potenza termica effettiva del focolare nelle condizioni di normale funzionamento, in conformità alle norme tecniche UNI, deve risultare conforme ai valori riportati nell'allegato H al presente decreto.

5. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori ai limiti fissati all'allegato H al presente decreto, non riconducibili a tali valori mediante operazioni di manutenzione, devono essere sostituiti entro 300 giorni solari a partire dalla data della verifica.

6. I generatori di calore per i quali, durante le operazioni di verifica in esercizio, siano stati rilevati rendimenti di combustione inferiori a quelli indicati al punto 1), lettera a) e punto 2), lettera a) dell'allegato H al presente decreto, sono comunque esclusi dalla conduzione in esercizio continuo prevista alle lettere e), f), g) ed h), dell'art. 9, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche.

7. Ai sensi dell'art. 9, commi 1, 2, 3 e 4 del presente decreto, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, nell'ambito delle proprie competenze territoriali, in un quadro di azioni che promuova la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori, ivi comprese informazione, sensibilizzazione ed assistenza all'utenza, effettuano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell'esercizio e manutenzione degli impianti termici.

I risultati delle ispezioni eseguite sugli impianti termici devono essere allegati al libretto di centrale o al libretto di impianto di cui all'art. 11, comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche, annotando i riferimenti negli spazi appositamente previsti.

8. In caso di affidamento ad organismi esterni delle attività di cui al comma 7 del presente allegato, le amministrazioni pubbliche affidatarie dovranno stipulare con detti organismi apposite convenzioni, previo accertamento che gli stessi soddisfino, con riferimento alla specifica attività prevista, i requisiti minimi di cui all'allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e successive modifiche. Requisito essenziale degli organismi esterni è la qualificazione individuale dei tecnici che opereranno direttamente presso gli impianti dei cittadini.

9. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le autorità competenti, eventualmente attraverso gli enti e gli organismi da esse delegati, provvedono ai compiti di cui al comma 7 del presente allegato, accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia, con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate, stabiliscono le modalità per l'acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici. Tra gli elementi informativi è resa obbligatoria la trasmissione, da parte dei manutentori degli impianti termici o dei terzi responsabili dell'esercizio e manutenzione o dei proprietari degli stessi, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, apposita dichiarazione, conforme al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato F al presente decreto, per gli impianti di potenza nominale dei focolare maggiori o uguali a 35 kW, e al rapporto di controllo e manutenzione redatto secondo il modello di cui all'allegato G al presente decreto, per gli impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 35 kW.

10. La dichiarazione di cui al comma precedente deve pervenire all'amministrazione competente o all'organismo incaricato con timbro e firma del terzo responsabile o dell'operatore, nel caso la prima figura non esista per l'impianto specifico, e con connessa assunzione di responsabilità, attestante il rispetto delle norme del presente regolamento, con particolare riferimento ai risultati dell'ultima delle verifiche periodiche di cui al comma 3 del presente allegato. La trasmissione della suddetta dichiarazione avviene con scadenze temporali correlate ai termini previsti allo stesso comma 3 del presente allegato.

11. L'amministrazione competente o l'organismo incaricato provvedono all'accertamento di tutte le dichiarazioni pervenute e, qualora ne rilevino la necessità, ad attivarsi presso gli utenti finali. affinché questi ultimi procedano agli adeguamenti che si rendono necessari. I medesimi soggetti provvedono annualmente ad ispezioni da effettuarsi presso gli utenti finali ai fini del riscontro del rispondenza alle norme di legge e della veridicità delle dichiarazioni trasmesse per almeno il 5% degli impianti presenti nel territorio di competenza, privilegiando quelli per i quali non sia pervenuta alcuna dichiarazione.

Nel condurre la fase ispettiva presso gli utenti finali l'amministrazione competente o l'organismo incaricato pongono attenzione ai casi in cui si evidenzino situazioni di non conformità alle norme vigenti e possono programmare le ispezioni a campione dando priorità agli impianti più vecchi o per i quali si abbia una indicazione di maggiore criticità, avendo cura di predisporre il campione in modo da evitare distorsioni di mercato.

12. Entro il 31 dicembre 2007 le amministrazione competenti, se diverse dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, o gli organismi incaricati di cui sopra inviano alla regione o provincia autonoma di appartenenza, una relazione sulle caratteristiche e sullo stato di efficienza e manutenzione degli impianti termici nel territorio di propria competenza, con particolare riferimento alle risultanze delle ispezioni effettuati nell'ultimo biennio. La relazione è aggiornata con frequenza biennale.

13. Le attività di accertamento e ispezione avviate dagli enti locali ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, conservano la loro validità e possono essere portate a compimento secondo la normativa preesistente per un biennio a partire dalla predetta data di entrata in vigore.

 

 

Allegato M [128]

(Allegato I, comma 16 ultimo periodo)

(Omissis)


[1] Titolo così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[2] Articolo sostituito dall'art. 1 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[3] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[4] Lettera abrogata dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[5] Lettera abrogata dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[6] Lettera abrogata dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[8] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[9] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[12] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[13] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[14] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[15] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[16] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[17] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[18] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[19] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[20] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[21] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[22] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[23] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[24] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[25] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[26] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[27] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[28] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[29] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[30] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[31] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[32] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[33] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[34] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[35] Lettera aggiunta dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così sostituita dall'art. 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[36] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[37] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[38] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[39] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[40] Lettera aggiunta dall'art. 3 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[41] Lettera così modificata dall'art. 3 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[42] Comma sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[44] Numero così sostituito dall'art. 1 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[45] Comma abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, con la decorrenza ivi prevista.

[46] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[47] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[48] Comma sostituito dall'art. 3 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[49] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così modificato dall'art. 4 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[50] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[51] Comma inserito dall'art. 3 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[52] Articolo inserito dall'art. 5 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[53] Comma sostituito dall'art. 4 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[54] Comma inserito dall'art. 4 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[55] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[56] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[57] Comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[58] Comma così sostituito dall'art. 6 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[59] Articolo inserito dall'art. 5 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[60] Articolo inserito dall'art. 5 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[61] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[62] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[63] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[64] Comma così modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[65] Comma inserito dall'art. 7 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[66] Articolo inserito dall'art. 8 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[67] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[68] Articolo sostituito dall'art. 6 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[69] I previgenti commi 3 e 3 bis sono stati sostituiti dall'attuale comma 3 per effetto dell'art. 1 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9. Il presente comma è stato così ulteriormente sostituito dall'art. 9 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[70] Comma così modificato dall'art. 9 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[71] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[72] Comma così modificato dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[73] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[74] Numero inserito dall'art. 9 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[75] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[76] Rubrica così modificata dall'art. 10 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[77] Comma aggiunto dall'art. 10 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[78] Comma già modificato dall'art. 7 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90, dall'art. 30 del D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito dalla L. 11 agosto 2014, n. 116 e così ulteriormente modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[79] Comma inserito dall'art. 7 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[80] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[81] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[82] Alinea così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[83] Comma già modificato dall'art. 8 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[84] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, già modificato dall'art. 8 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[85] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[86] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[87] Comma inserito dall'art. 4 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[88] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[89] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[90] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[91] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così modificato dall'art. 13 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[92] Comma aggiunto dall'art. 8 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[93] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[94] Comma abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[95] Articolo sostituito dall'art. 9 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[96] Articolo abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[97] Comma sostituito dall'art. 11 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e abrogato dall'art. 17 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[98] Articolo così sostituito dall'art. 10 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[99] Articolo così sostituito dall'art. 12 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[100] L'originario comma 1 è stato così sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[101] L'originario comma 1 è stato sostituito dagli attuali commi 1 e 1 bis per effetto dell'art. 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311. Il presente comma è stato così modificato per effetto dell'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[102] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[103] Comma aggiunto dall'art. 13 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[104] Articolo sostituito dall'art. 13 bis del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90 e così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[105] Allegato già sostituito dall'Allegato A al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, modificato dall'art. 7 del D.M. 26 giugno 2009, dall'art. 35 della L. 23 luglio 2009, n. 99 e ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 22 novembre 2012.

[106] Punto abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[107] Comma così modificato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[108] Punto abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[109] Punto abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[110] Punto così sostituito dall'art. 2 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[111] Punto abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[112] Punto abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[113] Comma così modificato dall'art. 8 del D.M. 26 giugno 2015.

[114] Comma così modificato dall'art. 8 del D.M. 26 giugno 2015.

[115] Lettera inserita dall'art. 15 del D.Lgs. 10 giugno 2020, n. 48.

[116] Numero così modificato dall'art. 1 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9.

[117] Punto abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[118] Allegato abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[119] Allegato sostituito dall'Allegato C al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[120] Tabella così modificata dall'art. 7 del D.Lgs. 29 marzo 2010, n. 56.

[121] Allegato abrogato dall'art. 8 del D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[122] Allegato sostituito dall'Allegato E al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[123] Allegato sostituito dall'Allegato F al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311. Per un'ulteriore sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 4 del D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. 7 marzo 2014, n. 55).

[124] Allegato sostituito dall'Allegato G al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311. Per un'ulteriore sostituzione del presente allegato, vedi l'art. 4 del D.M. 10 febbraio 2014 (G.U. 7 marzo 2014, n. 55).

[125] Allegato sostituito dall'Allegato H al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e così modificato dall'art. 7 del D.M. 26 giugno 2009.

[126] Allegato sostituito dall'Allegato I al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e abrogato dall'art. 18 del D.L. 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla L. 3 agosto 2013, n. 90.

[127] Allegato sostituito dall'Allegato L al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311.

[128] Allegato aggiunto dal D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311 e sostituito dall'allegato B al D.M. 26 giugno 2009, per effetto dell'art. 7 del decreto stesso.