§ 1.5.30 - L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.
Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:22/12/2020
Numero:41


Sommario
Art. 1.  Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata)
Art. 2.  Disposizioni urgenti in materia di salvaguardia del settore turistico
Art. 3.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)
Art. 4.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di [...]
Art. 5.  Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 6 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata)
Art. 6.  Modifiche alla legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 (Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche)
Art. 7.  Modifica dell’articolo 21-bis della legge regionale n. 19/1999 (Vendite promozionali – Pubblicità dei prezzi)
Art. 8.  Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 50 (Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva)
Art. 9.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - L.A.B. Lavoro e Apprendimento [...]
Art. 10.  Disposizioni in materia di autonomia organizzativa dell’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA)
Art. 11.  Modifica alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 18 (Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019)
Art. 12.  Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020)
Art. 13.  Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 (Legge di Stabilità regionale 2018)
Art. 14.  Modifica alla legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4 (Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale)
Art. 15.  Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli).
Art. 16.  Modifica alla legge regionale 9 luglio 2020 n. 19 (Norme in materia di requisiti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio)
Art. 17.  Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio [...]
Art. 18.  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)
Art. 19.  Modifica all’articolo 9, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio [...]
Art. 20.  Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)
Art. 21.  Integrazione alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 (Norme in materia forestale)
Art. 22.  Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 37 (Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata)
Art. 23.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi)
Art. 24.  Residenza per disabili
Art. 25.  Integrazione all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)
Art. 26.  Integrazione all’articolo 34 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)
Art. 27.  Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2015, n. 21 (Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione)
Art. 28.  Aree demaniali marittime
Art. 29.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale)
Art. 30.  Clausola di neutralità finanziaria
Art. 31.  Entrata in vigore


§ 1.5.30 - L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

Disposizioni di integrazione e manutenzione del sistema normativo regionale

(B.U. 22 dicembre 2020, n. 121 Speciale)

 

Art. 1. Integrazioni alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 (Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai gruppi consiliari della Regione Basilicata)

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale n. 8 del 1998 sono aggiunti i seguenti commi:

“2 bis. Nel caso in cui le procedure di verifica della regolarità del rendiconto ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si concludano con l’imposizione di un obbligo di restituzione delle somme a carico del gruppo consiliare, il presidente del gruppo propone per iscritto all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale un piano di rientro per la restituzione delle somme dovute oppure un piano di compensazione del debito del gruppo con restituzione di parte del contributo annualmente spettante al gruppo medesimo per le spese di funzionamento e/o di personale.

2 ter. L’ufficio di presidenza valuta il piano di restituzione delle somme oppure il piano di compensazione del debito presentati dal presidente del gruppo. Se il piano di rientro o il piano di compensazione è ritenuto congruo sulla base dei principi di equità e di proporzionalità, l’ufficio di presidenza dispone in ordine al suo accoglimento. In caso contrario, l’ufficio di presidenza rigetta il piano di rientro o di compensazione proposto motivando le ragioni del diniego e provvede alla riformulazione della richiesta di restituzione.

2 quater. Le somme restituite sulla base del piano di rientro o di compensazione approvato dovranno essere indicate nelle uscite del rendiconto del gruppo alla voce altre spese.

2 quinques. Nell’ipotesi di fine legislatura o di scioglimento del gruppo consiliare, l’irregolarità accertata viene sanata mediante la restituzione dei contributi già erogati al gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale.

2 sexies. Le norme di cui a commi precedenti si applicano anche alle restituzioni ordinate ma non ancora avvenute, nonché ai piani di restituzione già in corso, limitatamente alle rate residue.”.

 

     Art. 2. Disposizioni urgenti in materia di salvaguardia del settore turistico

1. In applicazione della legge n. 77/2020, al fine di contenere i danni, diretti e indiretti, causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli uffici regionali competenti per materia entro il 31 dicembre 2021, per le concessioni di cui ai commi 682 e 683 dell’articolo 1 della legge n. 145/2018 provvedono alla ricognizione, mappatura, individuazione e consistenza dei luoghi, nonché alla ricognizione delle tipologie e del numero delle concessioni oggetto di prosecuzione dell’attività e di conferma, ai sensi del comma 2 dell’articolo 182 della legge n. 77 del 17 luglio 2020 [1].

1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale di cui all’articolo 100 della legge 13 ottobre 2020, n. 126 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia) ed alle concessioni trasferite dall’Agenzia del demanio, Direzione regionale Puglia e Basilicata, alla Regione Basilicata [2].

 

     Art. 3. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 30 (Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici)

1. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 30 del 2016 è così sostituita: “d) le modalità attraverso le quali le aziende di distribuzione dell'energia ed i distributori e fornitori di combustibile per gli impianti termici degli edifici comunicano alle autorità competenti di cui all'articolo 2, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi all'ubicazione, alla titolarità e ai consumi degli impianti riforniti nell'anno precedente, nonché i dati relativi alle forniture annuali di combustibile nelle unità immobiliari degli edifici serviti, ai fini dell'implementazione e dell'aggiornamento del catasto degli impianti termici;”.

 

     Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 (Norme di attuazione della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati - Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto)

1. Alla lettera j) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2018, la parola: “competente” è sostituita dalla parola: “procedente”.

2. Dopo la lettera j) dell’articolo 4 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunta la lettera: “j) bis. soggetto competente: l’amministrazione, ente o diverso soggetto competente al rilascio di pareri, nulla osta a tutela di vincoli esistenti sul sito.”.

3. Dopo la lettera i) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2018, è inserita la seguente: “i) bis. l’autorizzazione unica, di cui all’articolo 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, anche pericolosi e per le modifiche di quelli esistenti, fatte salve le competenze statali di cui alla lettera f) comma 1 dell’articolo 195 e di cui al comma 4 bis dell’articolo 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006;” [3].

4. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “all’art. 64, comma 9” sono sostituite dalle parole: “al comma 2 dell’articolo 65”.

5. Dopo la lettera h), del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunta la lettera: “h bis). l’approvazione dei piani di caratterizzazione, dei risultati delle analisi di rischio, dei progetti operativi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente, dei piani di monitoraggio e dei progetti unici di bonifica.”.

6. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “al comma 1” sono sostituite dalle parole: “ai commi 1 e 2”.

7. Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “e dalla legge regionale n. 37/2015,” sono sostituite dalle parole: “e dalla legge regionale 20 gennaio 2020 (Riordino della disciplina dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (ARPAB),”.

8. I commi 2, 3 e 4 dell’articolo 9 della legge regionale n. 35 del 2018 sono sostituiti dai seguenti:

“2. Sono altresì di competenza dell’ARPAB:

a) la validazione, mediante apposita relazione, dei risultati delle indagini preliminari, dei risultati degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, dei risultati della caratterizzazione, dei risultati degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza operativa o permanente e dei risultati dei monitoraggi;

b) i pareri tecnici richiesti dall’autorità procedente sugli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, sui progetti di bonifica, sui progetti di messa in sicurezza operativa o permanente, sulle analisi di rischio e sui piani di monitoraggio;

c) la relazione tecnica di supporto alla provincia per l’accertamento del completamento degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza, di bonifica, di messa in sicurezza permanente e di messa in sicurezza operativa, nonché della conformità degli stessi ai rispettivi piani e progetti approvati dall’autorità procedente;

d) la relazione di attribuibilità a fondo naturale o a inquinamento diffuso di superamenti di concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) e la proposta di valori di riferimento per gli analiti interessati.

3. I costi dei campionamenti, delle analisi e degli accertamenti eseguiti dall’ARPAB per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono a carico dei responsabili, fatte salve le disposizioni di cui all’art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e corrisposti direttamente all’ARPAB.

4. L’ARPAB partecipa alle conferenze di servizi di cui all’art. 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

9. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le aziende sanitarie locali partecipano alle conferenze di servizi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

10. Al comma 5 dell’articolo 17 della legge regionale n. 35 del 2018 la parola: “collettive” è sostituita dalla parola: “correttive”.

11. Dopo il comma 10 dell’articolo 17 della legge regionale n. 35 del 2018 sono aggiunti i seguenti commi:

“10 bis. Gli oneri per la valutazione delle istanze di autorizzazione di cui alla lettera i) del comma 1 dell’articolo 5 e al presente articolo, svolte dal competente ufficio della Giunta regionale, sono a carico dei soggetti interessati.

10 ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il disciplinare che stabilisce le tariffe e gli oneri relativi alle attività istruttorie di cui al comma 11.”.

12. Al comma 4 dell’articolo 24 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 le parole: “all’art. 13, comma 7” sono sostituite dalle parole: “comma 10 dell’articolo 28”.

13. Al comma 6 dell’articolo 24 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 dopo le parole: “all’art. 28” sono aggiunte le parole: “comma 1”.

14. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale n. 35 del 2018 è sostituito dal seguente: “1. L’istanza relativa a tutti i provvedimenti autorizzativi di competenza regionale, indipendentemente dalle comunicazioni di cui agli articoli 242, 244 e 245 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ivi compresi i procedimenti di valutazione di compatibilità ambientale per i progetti di cui all’allegato III ed allegato IV, parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006, o dei loro successivi rinnovi o riesami, interferenti con le matrici suolo/sottosuolo ed acque sotterranee, definisce, quale condizione pregiudiziale di procedibilità, i valori di riferimento inziali delle concentrazioni delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze richieste dall'autorità procedente in relazione alle attività pregresse svolte sul sito, fatti salvi gli adempimenti di cui al titolo III-bis, parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 e relativi decreti ministeriali attuativi. Le attività di indagine e di monitoraggio sono svolte nel rispetto delle disposizioni di cui al titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

15. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “preventiva validazione” sono sostituite dalle parole: “preventivo parere tecnico”.

16. Il comma 3 dell’articolo 26 della legge regionale n. 35 del 2018 è sostituito dal seguente: “3. I risultati delle indagini e dei monitoraggi sono approvati dall'autorità procedente prima del rilascio dei provvedimenti di cui al comma 1. Nel provvedimento di autorizzazione o di successivi rinnovi o successivi riesami sono definiti i valori delle concentrazioni iniziali delle sostanze pertinenti e delle ulteriori sostanze eventualmente prescritte dalla stessa autorità procedente.”.

17. Al comma 4 dell’articolo 26 della legge regionale n. 35 del 2018 dopo le parole: “di qualsiasi autorizzazione” sono aggiunte le parole: “o successivo rinnovo o successivi riesami”.

18. Al comma 5 dell’articolo 28 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “comma 2,” sono sostituite dalle parole: “comma 4,”.

19. Al comma 6 dell’articolo 28 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “comma 3” sono sostituite dalle parole: “comma 5”.

20. Al comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale n. 35 del 2018 la parola: “invitati” è sostituita dalla parola: “inviati”.

21. Dopo il comma 8 dell’articolo 28 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il seguente:

“8 bis. I risultati della caratterizzazione ed il documento di analisi di rischio sono approvati con provvedimento dell’autorità procedente a conclusione della conferenza di servizi di cui all’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

22. Dopo il comma 15 dell’articolo 28 della legge regionale n. 35 del 2018 sono aggiunti i seguenti commi:

“15 bis. Le garanzie finanziarie di cui all’ultimo capoverso del comma 7, dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, sono presentate alla Regione – ufficio comp3tente per materia entro novanta giorni dal ricevimento del provvedimento di approvazione del progetto di bonifica o di messa in sicurezza operativa e permanente, dandone informazione alla provincia territorialmente competente.

15 ter. Il progetto unico di bonifica di cui alla lettera a), comma 3, dell’articolo 4 del decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare 12 febbraio 2015, n. 31 (Regolamento recante criteri semplificati per la caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei punti vendita carburanti, ai sensi dell’articolo 252, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e all’allegato IV del titolo V, parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, è approvato dall’autorità procedente previa acquisizione dei pareri dei soggetti competenti mediante apposita conferenza di servizi nelle modalità di cui al comma 14.

18 quater. Gli oneri per la valutazione degli interventi di messa in sicurezza d’emergenza e per l’istruttoria dei procedimenti di messa in sicurezza permanente e operativa, caratterizzazione e bonifica, ai sensi dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, svolte dal competente ufficio regionale, sono a carico dei soggetti obbligati o comunque interessati.

15 quinquies. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presenta legge, la Giunta regionale approva il disciplinare tariffario commisurando l’importo, dovuto da ciascun soggetto, alla complessità e alle dimensioni sito specifiche. Il disciplinare stabilisce gli importi dovuti, ripartiti per ciascuna fase procedurale, e le relative esenzioni, le scadenze di pagamento, le modalità di riscossione e le sanzioni per il mancato pagamento.”.

23. Al comma 1 dell’articolo 29 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 le parole: “Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, ma che si manifestino successivamente a tale data, riguardanti siti anche con attività in corso anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto” sono sostituite con le parole: “Nel caso di eventi inquinanti avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 152 del 2006, riguardanti siti anche con attività in corso,”.

24. Al comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “art. 33.” sono sostituite dalle parole: “articolo 27.”.

25. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “art. 245” sono sostituite dalle parole: “articolo 244”.

26. Al comma 1 dell’articolo 34 della legge regionale n. 35 del 2018 la parola: “competente” è sostituita dalla parola: “procedente”.

26. Al comma 1 dell’articolo 35 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “sono, svolti” sono sostituite dalle parole: “sono svolti”.

27. Dopo il comma 2 dell’articolo 35 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il seguente:

“2 bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 17 dell’articolo 28 della presente legge.”.

28. Al comma 2 dell’articolo 36 della legge regionale n. 35 del 2018 dopo le parole: “concentrazioni soglia di rischio (CSR)” sono aggiunte le parole: “o dalle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), nei casi di cui al comma 10 dell’articolo 28 della presente legge e alla lettera a), comma 3, dell’articolo 4 del decreto del Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare n. 31 del 2015.”.

29. Dopo il comma 4 dell’articolo 38 della legge regionale n. 35 del 2018 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Entro novanta giorni dalla conclusione del monitoraggio di cui al comma 3, la provincia attesta il permanere delle concentrazioni dei parametri monitorati al di sotto delle soglie definite, previa validazione dei risultati da parte di ARPAB, dandone comunicazione a tutti i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 28.”.

30. Alla lettera m) del comma 4 dell’articolo 45 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “designati dal Consiglio regionale mediante avviso di selezione ad evidenza pubblica per titoli” sono soppresse.

31. Al comma 5 dell’articolo 45 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “componenti della commissione” sono sostituite dalle parole: “componenti di cui alla lettera m) del comma 4 della commissione”.

32. Al comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “comma 4” sono sostituite dalle parole: “comma 2,”.

33. Al comma 6 dell’articolo 47 della legge regionale n. 35 del 2018 dopo le parole: “decreti attuativi” sono aggiunte le parole: “e delle linee guida regionali già approvate e di quelle di cui al successivo comma 8.”.

34. Il comma 4 dell’articolo 48 della legge regionale n. 35 del 2018 è abrogato.

35. Al comma 8 dell’articolo 62 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “attinenti al Titolo V parte IV del Decreto, già finanziati” sono sostituite dalle parole: “di bonifica da amianto, già presentati”.

36. Al comma 9 dell’articolo 62 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “all’art. 5, comma 2” sono sostituite con le parole: “lettera f), comma 1 dell’articolo 65,”.

37. Al comma 9 dell’articolo 62 della legge regionale n. 35 del 2018 le parole: “120 giorni” sono sostituite con le parole: “centocinquanta giorni”.

38. Il comma 10 dell’articolo 62 della legge regionale n. 35 del 2018 è sostituito dal seguente:

“10. Nelle more della costituzione della commissione, di cui all’articolo 45, l’autorità titolare dei procedimenti di cui al comma 2 dell’articolo medesimo, prescrive il rispetto delle linee guida approvate ai sensi del comma 8 dell’articolo 47 della presente legge, nonché del decreto legislativo n. 81 del 2008.”.

39. Il comma 11 dell’articolo 62 della legge regionale n. 35 del 2018 è abrogato.

40. L’articolo 66 della legge regionale n. 35 del 2018 è sostituito dal seguente:

“Art. 66 (Sanzioni)

1. Per l’inosservanza delle norme di cui alla presente legge, ferme restando le sanzioni previste dal comma 1, dell’articolo 257 e dal comma 2, dell’articolo 304 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Per il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 4, 5, 7 e 15 bis dell’articolo 28, della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.

3. Per la mancata presentazione delle garanzie finanziarie di cui all’ultimo capoverso, del comma 7 dell’articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 5.000 euro.

4. Per il ritardato adempimento degli obblighi di cui ai commi 3, 4, 7 primo capoverso dell’articolo 242, del decreto legislativo n. 152 del 2006, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 2.000 euro per ogni giorno di ritardo.

5. A chiunque non ottempera alla tempistica riportata nel crono programma dei lavori del piano di caratterizzazione, fatto salvo eventuali comunicazioni agli enti di cui al comma 1 dell’articolo 28, con relativo assenso da parte della Regione, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 1.000 euro per ogni giorno di ritardo.

6. A chiunque non ottempera alla tempistica riportata nel crono programma dei lavori del progetto di bonifica, fatto salvo eventuali comunicazioni agli enti di cui al comma 1 dell’articolo 28, con relativo assenso da parte della Regione, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni giorno di ritardo.

7. A chiunque compia qualsiasi azione, attiva od omissiva, che ostacoli ovvero impedisca l'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza svolte dal personale ispettivo dell'ARPAB, in attuazione dei compiti previsti dalla presente legge, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

8. A chiunque non ottemperi alle prescrizioni riportate nel certificato di avvenuta bonifica, è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro.

9. Le sanzioni sono accertate e contestate dalla provincia competente per territorio secondo le norme ed i principi di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale). I proventi sono riscossi dalle province che li utilizzano per le finalità della presente legge.

10. Per i procedimenti avviati prima dell’entrata in vigore della presente legge, i responsabili che non abbiano ottemperato ad uno o a più adempimenti di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto legislativo n. 152 del 2006 possono ottemperare entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Alla scadenza di tale termine si applicano le sanzioni introdotte dal presente articolo, fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 152 del 2006.”.

41. Le lettere c. ed e. del punto 1.3.2. dell’Allegato A della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 sono sostitute dalle seguenti:

“c. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) e con la deliberazione di Giunta regionale 13 aprile 2017, n. 319 (Piano paesaggistico regionale in applicazione dell’art. 143 del D.Lgs n.42/2004 e del protocollo di intesa tra Regione Mibact e Mattm. Approvazione attività di ricognizione, delimitazione e rappresentazione dei beni culturali e paesaggistici) e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 500 metri ciascuna. Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto anche in considerazione che tali aree richiedono, secondo la normativa nazionale, delle specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento. Il criterio è penalizzate per le aree produttive.

“e. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi. Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.”

42. Il punto 2 dell’Allegato A della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 è sostituito dal seguente:

“2. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA NATURALISTICO-AMBIENTALE (Flora, fauna e biodiversità)

Sono compresi in questa macro area gli ambiti territoriali caratterizzati da elementi di rilevanza biologica e di particolare sensibilità naturalistico-ambientale, aree tutelate da direttive comunitarie, norme statali e regionali.

2.1. Aree Protette nonché altre aree sottoposte al regime di riserva naturale o integrale.

Ricadono in questa tipologia le 19 Aree Protette, ai sensi della legge 394/91 inserite nel sesto elenco ufficiale delle aree naturali protette EUAP depositato presso il Ministero dell'ambiente, compreso un buffer di 500 metri (la legge 394/91 parla di aree "Contigue" da definire in sede di PPR) a partire dal relativo perimetro. Si tratta delle seguenti aree.

2.1.1. Parchi Nazionali: Parco Nazionale del Pollino istituito con D.P.R. 15 novembre 1993 e Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese istituito con D.P.R. 8 dicembre 2007. Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante (come al punto 1.3.2.e).

2.1.2. Parchi Regionali: Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane istituito con legge regionale n. 47 del 1997 e Chiese rupestri del Materano istituito con legge regionale n. 11 del 3 aprile del 1990 (alle quali si aggiunge l'istituendo Parco del Vulture).

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

2.1.3. Riserve Naturali Statali: Agromonte - Spacciaboschi, Coste Castello, Grotticelle, Pisconi, Rubbio, Marinella Stornara, Metaponto, Monte Croccia.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

2.1.4. Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio, Lago Pantano di Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Bosco Pantano di Policoro, San Giuliano, Calanchi di Montalbano.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

1.2. Aree ricadenti nella Rete Natura 2000

Sono comprese in questa tipologia le aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE (ex 79/409/CEE), compreso un buffer di 1000 metri a partire dal relativo perimetro. In Basilicata ricadono 53 aree suddivise come segue.

1.2.1. Siti di importanza comunitaria (SIC).

Complessivamente sono 50 e sono inserite nell'elenco di cui al D.M. del 31 gennaio 2013. di queste 20 sono state individuate dal D.M. 16 settembre 2013 come ZSC, in seguito alla adozione di Misure di Tutela e Conservazione avvenuta con deliberazioni di Giunta regionale n. 951/12 e n. 30/13.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

Le proposte progettuali che interesseranno le aree poste in prossimità del perimetro esterno dei sti e del relativo buffer, e che possono costituire un impatto per i siti stessi, dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

2.2.2. Zone a Protezione speciale (ZPS).

Complessivamente sono 17 e sono inserite nell'elenco di cui al D.M. 9 giugno 2009; su di esse vige il D.M. 184/2007 e il D.P.G.R. 65/2008.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

Le proposte progettuali che interesseranno le aree poste in prossimità del perimetro esterno dei sti e del relativo buffer, e che possono costituire un impatto per i siti stessi, dovranno essere sottoposte a Valutazione di Incidenza.

2.2.3. Rete ecologica: nodi, corridoi, stepping stone.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti per i quali il criterio è penalizzante.

2.2.4. Oasi WWF di protezione faunistica, ovvero destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna selvatica periodicamente individuate dal piano Faunistico Venatorio provinciale, compreso un buffer di 1000 metri. Si tratta di tre zone: Lago di San Giuliano, Lago Pantano di Pignola, Bosco Pantano di Policoro.

Data l'estrema importanza che tali aree rivestono per la conservazione della fauna, il criterio di esclusione è associato a tutte le tipologie di impianti”.

43. Il punto 4.2 dell’Allegato A della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 è sostituito dal seguente:

“4.2. Fasce di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua.

Si tratta delle fasce di territorio ad alta, moderata e bassa frequenza di inondazione disciplinate dall’articolo 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per la Difesa dal Rischio Idrogeologico - PAI AdB Basilicata, nonché le fasce di territorio a rischio alluvione come disciplinate nel Piano di Gestione Rischio Alluvioni - Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale - approvato dal C. Istituzionale del Distretto a marzo 2016 ed in attesa di approvazione con DPCM.

L’articolo 7 del PAI le definisce come segue:

a) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 30 anni e di pericolosità idraulica molto elevata;

b) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 200 anni e di pericolosità idraulica elevata;

c) fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno fino a 500 anni e di pericolosità idraulica moderata.

Il criterio è escludente per tutte le tipologie di impianto comprese nelle fasce con probabilità di inondazione corrispondente a piene con tempi di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni. Per quanto concerne le aree non perimetrate dal PAI, durante l’iter autorizzativo per la realizzazione di nuova impiantistica, dovrà essere redatto uno specifico studio idraulico finalizzato all’individuazione delle fasce di territorio inondabili per piene con tempo di ritorno pari a 30, 200 e 500 anni”.

44. Il punto 6.2 dell’Allegato A della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 è sostituito dal seguente:

“6.2. Presenza di case sparse.

Il criterio si applica in presenza di un numero minimo di “case sparse”, comunque occupate da residenti, così come attestato dal Comune territorialmente competente, pari a 5.

La fascia di rispetto dalle suddette case sparse deve essere minimo di 500 metri. La distanza si intende misurata dalla recinzione dell’impianto sino alla residenza più vicina in linea d’aria.

Il criterio è di esclusione per tutte le tipologie di impianto ad eccezione dei centri comunali di raccolta dei rifiuti e degli impianti di trattamento biologico per i quali il criterio è penalizzante”.

45. Il punto 6.5 dell’Allegato A della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 è sostituito dal seguente:

“6.5. Presenza di recettori sensibili.

In presenza di recettori sensibili, da individuare di volta in volta, per i quali occorre garantire un adeguato livello di protezione rispetto alle molestie dovute all’inquinamento olfattivo, la distanza minima a cui collocare l’eventuale impianto deve essere rapportata alla sensibilità del recettore, ed in ogni caso non potrà essere inferiore a 2000 metri (la distanza si intende misurata dalla recinzione dell’impianto sino al recettore più vicino in line d’aria). Per recettori sensibili si intendono: scuole, ospedali, strutture sanitarie, centri di aggregazione, attività industriali il cui processo produttivo potrebbe essere inficiato dalla dispersione di odori cattivi (quali impianti alimentari basati su processi di lievitazione).

Per centro di aggregazione si intende: spazio polifunzionale in cui potersi incontrare ed intrattenere per sviluppare attività di tipo creativo, culturale, ludico, di informazione e di formazione.

Il criterio di esclusione è associato a impianti di trattamento biologico, impianti di trattamento termico e discariche, generalmente associati a maggiori impatti odorigeni. Per gli altri impianti il criterio è penalizzante, al fine di invitare ad una valutazione puntuale e approfondita per ogni singolo progetto”.

 

     Art. 5. Integrazioni alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 6 (Disciplina della classificazione delle strutture ricettive e di ospitalità della Regione Basilicata)

1. Dopo il comma 9 dell’articolo 15 della legge regionale n. 6 del 2008 sono aggiunti i seguenti:

“9 bis. Al fine di semplificare i controlli da parte delle autorità competenti, la pubblicità, la promozione e la commercializzazione dell'offerta delle strutture ricettive di cui agli articoli 4 e 5, compresi gli alloggi o le porzioni di alloggi dati in locazione per finalità turistiche ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) con scritti o stampati o supporti digitali e con qualsiasi altro mezzo all'uopo utilizzato, devono indicare apposito codice identificativo di riferimento (CIR) di ogni singola unità ricettiva. Tale codice è riferito al numero di protocollo rilasciato dallo sportello unico attività produttive del comune nel cui territorio è situata la struttura al momento della ricezione della comunicazione di avvio attività di cui al comma 1 del presente articolo. La Giunta regionale disciplina il codice identificativo di riferimento con propria delibera da adottarsi entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della legge.

9 ter. I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, e che pubblicizzano, promuovono o commercializzano le attività di cui al comma 9 bis, pubblicano il CIR sugli strumenti utilizzati.".

2. Dopo la lettera m), del comma 1 dell’articolo 21 della legge regionale n. 6 del 2008 è aggiunta la seguente:

“m) bis. I soggetti che non ottemperano correttamente all'obbligo di cui ai commi 9 bis e 9 ter dell’articolo 15, ovvero che contravvengono all'obbligo di riportare il CIR, che lo riportano in maniera errata o ingannevole sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro per ogni attività pubblicizzata, promossa o commercializzata. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione è maggiorata del doppio.”.

 

     Art. 6. Modifiche alla legge regionale 20 luglio 1999, n. 19 (Disciplina del commercio al dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche)

1. Alla lettera a) comma 4, dell’articolo 9, della legge regionale n. 19 del 1999, le parole: “nonché deroghe e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie” sono soppresse.

2. Al comma 1, dell’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 1999, le parole: “e alla apertura degli esercizi di vendita” sono soppresse.

3. Al comma 2, dell’articolo 16 della legge regionale n. 19 del 1999, le parole: “e facilitazioni in materia di orari, di apertura domenicale e festiva e di vendite straordinarie” sono soppresse.

4. Il comma 2, dell’articolo 22 della legge regionale n. 19 del 1999 è sostituito dal seguente:

“2. Le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuati esclusivamente nei periodi dell’anno stabiliti con provvedimento della Giunta Regionale.”.

5. Al comma 1 dell’articolo 50 della legge regionale n. 19 del 1999, le parole: “ad esclusione dell'art. 15 inerente gli orari dei pubblici esercizi” sono soppresse.

6. I commi 1, 3, 4, 5 e 7 dell’articolo 27 della legge regionale n. 19 del 1999 sono abrogati.

 

     Art. 7. Modifica dell’articolo 21-bis della legge regionale n. 19/1999 (Vendite promozionali – Pubblicità dei prezzi)

1. Alla legge regionale 20 luglio 1999, n, 19, il comma 2 dell’articolo 21-bis è sostituito dal seguente:

“2. Le vendite di cui al comma precedente dei prodotti del settore merceologico non alimentare di carattere stagionale che formano oggetto delle vendite di fine stagione di cui all’articolo 22 possono effettuarsi tranne che nei periodi stabiliti con provvedimento della giunta regionale”.

 

     Art. 8. Modifica alla legge regionale 4 dicembre 2018, n. 50 (Diritto allo studio e sostegno all'apprendimento permanente nel corso della vita attiva)

1. Il comma 2, dell’articolo 17 della legge regionale n. 50 del 2018 è sostituito dal seguente:

“2. Le disposizioni di cui al titolo III (Norme comuni di indirizzo delle politiche per il diritto allo studio ed il sostegno all’apprendimento permanente) della presente legge si applicano con decorrenza dall’anno scolastico 2021-2022.”.

 

     Art. 9. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 maggio 2016, n. 9 (Istituzione dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva - L.A.B. Lavoro e Apprendimento Basilicata)

1. La lettera b), del comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2016 è sostituita dalla seguente: “b) particolare esperienza professionale acquisita per almeno un quinquennio, che abbia ricoperto incarichi di responsabilità amministrativa, tecnica o gestionale in enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private, o che abbia conseguito una esperienza professionale, culturale e scientifica desumibile da documentate esperienze lavorative nei settori delle politiche attive del lavoro o dell’apprendimento permanente, di ricerca o di attività di docenza.

2. La lettera c), del comma 1, dell'articolo 7 della legge regionale n. 9 del 2016 è abrogata.

3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nelle more della conclusione della procedura per la nomina del direttore generale dell’Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB - Lavoro e Apprendimento Basilicata, e al fine di assicurare la continuità amministrativa e gestionale della predetta Agenzia, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, provvede alla nomina di un commissario straordinario, scelto fra i soggetti con qualifica dirigenziale del ruolo unico della dirigenza regionale. Il predetto commissario resta in carica fino al termine della citata procedura e comunque fino alla nomina del nuovo direttore generale dell’Agenzia. Al commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per lo svolgimento della sua attività al commissario non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso a qualsiasi titolo aggiuntivo a quello in godimento all’atto della nomina.

 

     Art. 10. Disposizioni in materia di autonomia organizzativa dell’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA)

1. Per il perseguimento delle funzioni proprie e delegate ed in coerenza con il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 38 (Riorganizzazione dell’attività amministrativa in agricoltura – Scioglimento dell’Ente di sviluppo agricolo in Basilicata (E.S.A.B.) ed Istituzione dell’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura – A.L.S.I.A.), l’Agenzia lucana di sviluppo ed innovazione in agricoltura (ALSIA), di seguito “Agenzia”, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dispone di autonoma dotazione organica costituita dal personale di cui al comma 2.

2. A far data dal 1° gennaio 2021, il personale regionale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato regolato dalla contrattazione collettiva del personale del comparto e della dirigenza delle Regioni ed Enti locali, funzionalmente attestato presso l’ALSIA e ivi in servizio alla data del 31 dicembre 2020, è trasferito alle dipendenze dell’Agenzia.

3. Entro il 31 gennaio 2021 la Giunta regionale ed il Direttore dell’Agenzia, previa informativa alle organizzazioni sindacali, adottano i provvedimenti conseguenti ai commi 1 e 2 in relazione alla rideterminazione delle rispettive dotazioni organiche ed alla programmazione dei fabbisogni del personale, nonché alla contrattazione collettiva decentrata.

4. Il personale di cui al comma 2 mantiene la posizione giuridica ed economica maturata, con riferimento a tutte le voci retributive fisse e continuative maturate e le voci del trattamento accessorio sino alla scadenza stabilita per il personale regionale in base alla contrattazione decentrata integrativa unica vigente alla data di entrata in vigore della presente legge e comunque non oltre la data di sottoscrizione del successivo contratto decentrato da parte dell’Agenzia in conseguenza delle disposizioni di cui al comma 3.

5. I fondi della contrattazione decentrata del personale regionale, comprese le risorse destinate a finanziare l’indennità di posizione e di risultato delle posizioni organizzative nonché quello della dirigenza regionale sono decurtati della quota di risorse destinata a finanziare gli istituti contrattuali del personale funzionalmente attestato all’Agenzia vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. Tali risorse confluiscono nei corrispondenti fondi presso l’Agenzia rideterminati ai sensi del comma 3.

6. A far data dal 1° gennaio 2021, gli articoli 13 e 15 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 9 (Riorganizzazione dell'attività dell'Agenzia Lucana di Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A.) sono abrogati.

 

     Art. 11. Modifica alla legge regionale 24 luglio 2017, n. 18 (Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019)

1. L’articolo 16 della legge regionale del 30 giugno 2017, n. 18 è abrogato.

 

     Art. 12. Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2020, n. 12 (Collegato alla legge di stabilità regionale 2020)

1. Al comma 2, dell'articolo 3, della legge regionale n. 12 del 2020, le parole: “del comma 1 dell'articolo 1” sono sostituite dalle parole: “del comma 1 dell'articolo 2”.

2. Il comma 3, dell’articolo 5, della legge regionale n. 12 del 2020, è sostituito dal seguente:

“3. Nelle more dell’approvazione della legge di cui al comma 1, al fine di evitare l’interruzione dei servizi di interesse pubblico indispensabili per la gestione delle aree industriali e stante l’emergenza pandemica da COVID-19, si provvede, nel rispetto delle previsioni della sezione 3.1 e del punto 51 del “Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di stato a sostegno dell’economia nella fase emergenziale” di cui alla Comunicazione della Commissione europea C (2020)1863 del 19 marzo 2020, come modificata dalla Comunicazione C (2020)2215 del 3 aprile 2020, con le risorse già stanziate sul Titolo I, missione 14, programma 01, del bilancio regionale, ad un trasferimento di 2.500.000 euro al Consorzio industriale di Potenza a titolo di aiuto indiretto non selettivo a beneficio delle imprese operanti nelle aree produttive di competenza del Consorzio.”.

 

     Art. 13. Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 (Legge di Stabilità regionale 2018)

1. Il comma 4 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2018 è sostituito dal seguente:

“4. Le quote giornaliere, nei valori di cui al comma 1 e nei limiti di cui ai commi 2 e 3, sono dovute, su richiesta, a tutte le strutture residenziali autorizzate e accreditate che alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano prestato assistenza alle persone anziane non autosufficienti o allettate sulla base della certificazione di non autosufficienza rilasciata dalla Azienda sanitaria competente.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 5 della legge regionale n. 8 del 2018 è abrogato.

 

     Art. 14. Modifica alla legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4 (Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale)

1. Al comma 4-ter dell’articolo 31 della legge regionale n. 4 del 2007 le parole: “entro il termine del 31 luglio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni della entrata in vigore della presente disposizione.”.

 

     Art. 15. Modifiche alla legge regionale 4 giugno 2020, n. 15 (Interventi per la promozione e la valorizzazione dell’amministratore di sostegno a tutela dei soggetti deboli).

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 15 del 2020 le parole: “a cui accede nei casi non contemplati dall’art. 408 codice civile scelta dell’amministratore di sostegno” sono soppresse.

2. L’articolo 5 della legge regionale n. 15 del 2020 è sostituito dal seguente:

"Articolo 5

Istituzione fondo spese dell’amministratore di sostegno

1. La Giunta regionale, per i soggetti che si trovino in comprovate difficoltà economiche, istituisce un fondo finalizzato ad erogare, nei limiti della sua capienza, un rimborso, erogato e liquidato dalla Regione, delle spese sostenute, documentate ed eventualmente anticipate dagli amministratori di sostegno, quando le stesse non siano state riconosciute dal giudice tutelare per incapienza del patrimonio del beneficiario. Il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori di sostegno non ha natura remunerativa dell'attività da essi svolta a titolo gratuito in base alle norme dell'ordinamento civile.”.

 

     Art. 16. Modifica alla legge regionale 9 luglio 2020 n. 19 (Norme in materia di requisiti igienico sanitari per la costruzione, la manutenzione e la vigilanza delle piscine ad uso natatorio)

1. L’articolo 7 della legge regionale n. 19 del 2020 è sostituto dal seguente:

“Articolo 7

Parere igienico- sanitario

1. Per la costruzione di nuovi impianti natatori o per la ristrutturazione e/o ampliamento di impianti esistenti che comportano variazione distributive e/o funzionali è necessario acquisire il preventivo parere igienico-sanitario dell’Azienda unitaria sanitaria locale ASL competente.”.

 

     Art. 17. Modifiche agli articoli 2 e 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. All’articolo 2, comma 3 quater della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, dopo le parole “detti ampliamenti possono essere realizzati”, sono aggiunte le seguenti: entro la sagoma della superficie coperta nel rispetto delle altezze di piano e/o;”.

2. Dopo il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 è aggiunto il seguente comma 6:

“6. In caso di interventi edilizi realizzati in assenza di idoneo titolo abilitativo, o in difformità da esso, di cui al comma 2 e al comma 2 bis dell’articolo 34 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, i Comuni possono autorizzare il solo completamento funzionale ai fini della agibilità /abitabilità delle opere realizzate, qualora sussistano e siano documentate le seguenti condizioni:

a) sia stato riconosciuto che il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile senza pregiudizio delle preesistenze e delle parti eseguite in conformità e sia stata pagata la relativa sanzione;

b) il mancato completamento delle opere costituisce pregiudizio al decoro e/ o alla qualità urbana dell’area;

c) sia mantenuta immutata la destinazione degli interventi autorizzati.”.

 

     Art. 18. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. Al comma 5 dell’articolo 3 della legge regionale n. 25/2009 le parole “negli interventi” fino a “vigenti” sono sostituite dalle seguenti:

“Negli interventi di demolizione e ricostruzione si applica quanto previsto nel testo vigente dell’articolo 2 bis del D.P.R. n. 380/20001, fermo restando quando previsto dall’articolo 873 del C.c., del 9 capoverso, e salvo quanto stabilito dall’articolo 11, commi 1 e 2, della legge regionale n. 28/2007”.

 

     Art. 19. Modifica all’articolo 9, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 (misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia ed alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente)

1. All’articolo 9, comma 1 della legge regionale 25/2009, prima delle parole “per gli incentivi” sono inserite le parole “fatti salvi i casi in cui il contributo di costruzione non è dovuto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.”.

 

     Art. 20. Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 (Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

1. L’articolo 3, comma 2 della legge regionale n. 24/2007 è così modificato:

“2. Per nucleo familiare si intende la famiglia costituita da uno o da entrambi i coniugi o da una sola persona, nonché dai figli legittimi, naturali, riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi, nonché dai soggetti di cui all’articolo 1, commi 2 e 36 della legge 20 maggio 2016, n. 76. Fanno parte, altresì, del nucleo familiare la persona convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado e gli affini fino al secondo grado purché la stabile convivenza abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di pubblicazione del bando di concorso e sia dimostrata con certificato di residenza storico-anagrafico.

Il periodo di due anni non è richiesto per l’inclusione nel nucleo familiare di:

a) coniuge dell’assegnatario, parte dell’unione civile legata all’assegnatario o convivente di fatto con l’assegnatario;

b) figli minori dell’assegnatario;

c) altro genitore di figli minori dell’assegnatario;

d) genitori dell’assegnatario o del coniuge dell’assegnatario, della parte dell’unione civile legata all’assegnatario o del convivente di fatto con l’assegnatario.”.

2. L’articolo 19, comma 3, 3 bis e 4 della legge regionale n. 24/2007 sono così modificati:

3. In caso di decesso dell’aspirante assegnatario o dell’assegnatario, gli succedono nella domanda, nella graduatoria o nell’assegnazione i componenti del nucleo familiare come definiti nella normativa vigente, purché conviventi da almeno due anni all’atto del decesso.

4. L’articolo 3 bis della legge regionale n. 24/2007 è abrogato.

5. In caso di separazione giudiziale o consensuale, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, dell’unione civile o della convivenza normata da contratto, l’ente gestore provvede all’eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice ed alla volontà delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologato dal tribunale.

 

     Art. 21. Integrazione alla legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 (Norme in materia forestale)

1. Dopo la lettera i) del comma 1, dell’articolo 13 della legge regionale n. 42 del 1998 è inserita la seguente lettera:

“i-bis) il Dirigente dell’ufficio competente in materia di usi civici – o suo delegato.”.

 

     Art. 22. Modifiche alla legge regionale 16 novembre 2018, n. 37 (Misure straordinarie per contrastare l'emergenza cinghiali in Basilicata)

1. Il primo periodo del comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2018 è sostituito dal seguente:

“L’ufficio regionale competente, entro il 30 gennaio di ogni anno, trasmette alla Giunta regionale la proposta di piano annuale di gestione degli ungulati.”.

2. Il comma 10 dell’articolo 5 della legge regionale n. 37 del 2018 è sostituito dal seguente:

“10. Il prelievo venatorio effettuato in squadre nella forma della braccata è definito secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.”.

3. Al comma 2 dell’articolo 8 le parole: “di cui all’art. 5 comma 10” sono sostituite dalle parole: “di cui al comma 8 dell’articolo 3, comma 11 dell’articolo 5”.

 

     Art. 23. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35 (Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi)

1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il rilascio del tesserino di cui all'articolo 4 è subordinato al superamento di un esame di idoneità dinanzi ad apposita commissione costituita presso il competente ufficio regionale è composta da:

a) dirigente o funzionario dell’ufficio competente per materia della Regione Basilicata che la presiede;

b) due funzionari regionali dell’ufficio competente per materia della Regione Basilicata;

c) un esperto designato dalle associazioni micologiche più rappresentative a livello regionale; d) un esperto designato dalle organizzazioni agricole più rappresentative a livello regionale.”.

2. Dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. In caso di assenza o impedimento di uno degli esperti di cui alle lettere c) e d) del precedente comma è necessario comunicare, almeno sette giorni prima della seduta, al presidente della commissione, l’assenza del membro effettivo, con contestuale individuazione di un membro supplente, in possesso dei requisiti di cui al comma 4.

1 ter. Ai fini della rappresentatività le associazioni micologiche devono possedere i seguenti requisiti:

a) numero degli iscritti, muniti di regolare tesserino di idoneità, ai sensi dell’articolo 4, non inferiore a sessanta associati;

b) operatività ed organizzazione sul territorio regionale;

c) attività documentate in ambito micologico nel triennio precedente.”.

3. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1995 è sostituito dal seguente:

“3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell’ufficio competente per materia.”.

4. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1995 è sostituito dal seguente:

“4. I membri della commissione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) membri di cui al comma 1, lettere a) e b): laurea magistrale in scienze naturali, scienze agrarie, scienze della produzione animale, scienze forestali ed ambientali e scienze biologiche, il cui piano di studi preveda il superamento dell’esame specifico di micologia o in subordine il possesso di attestati formativi inerenti la materia micologica;

b) membri di cui al comma 1, lettera c): laurea magistrale in scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali ed ambientali, scienze biologiche, il cui piano di studi preveda il superamento dell’esame specifico di micologia ovvero diploma di istruzione secondaria di II grado unitamente a titoli di specializzazione/formazione/addestramento nella materia micologica rilasciati dalle regioni, enti locali, istituti di ricerca, aziende sanitarie locali o associazioni micologiche di rilevanza nazionale ovvero con pubblicazioni scientifiche su riviste di settore accreditate a livello nazionale;

c) membri di cui al comma 1, lettera d): laurea magistrale in scienze naturali, scienze agrarie, scienze forestali ed ambientali, scienze biologiche, il cui piano di studi preveda il superamento dell’esame specifico di micologia ovvero diploma di istruzione secondaria di II grado unitamente a titoli di specializzazione/formazione/addestramento nella materia micologica rilasciati dalle regioni, enti locali, istituti di ricerca, aziende sanitarie locali o associazioni micologiche di rilevanza nazionale ovvero pubblicazioni scientifiche su riviste i settore accreditate a livello nazionale.”.

5. Il comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale n. 35 del 1995 è abrogato.

 

     Art. 24. Residenza per disabili

1. Dall’entrata in vigore della presente legge è individuata una nuova tipologia di Residenza disabili adulti gravissimi privi di sostegno familiare denominata RD3.1 S (speciale).

2. In tale tipologia di residenza si erogano prestazioni di assistenza residenziale ad elevata integrazione sanitaria esercitate in nuclei dedicati a persone ad alto grado di intensità assistenziale (disabili gravissimi con prevalenti fabbisogni sanitari) che necessitano di assistenza continuativa per lo svolgimento delle attività quotidiane totalmente non autosufficienti con grave ritardo mentale, gravi disturbi del comportamento ed eventuali minorazioni motorie, della vista e dell’udito.

3. Tale tipologia di residenza presenta gli stessi requisiti minimi strutturali - tecnologici e organizzativi della residenza RD3.1 ad accezione dei minuti di assistenza che sono pari o superiori a 190 minuti per paziente e della tariffa che è pari a quella prevista per RD2 e si considera a totale carico del sistema sanitario regionale.

 

     Art. 25. Integrazione all’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 è inserito il seguente:

“3 bis. La misura del reddito minimo/reddito di inserimento non è incompatibile con altre misure promosse a livello nazionale.”.

 

     Art. 26. Integrazione all’articolo 34 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 (Assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016)

1. Dopo il comma 5 dell’articolo 34 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, è inserito il seguente:

“5 bis. Ai fini della ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente comma viene riconosciuta priorità di finanziamento ai casi eventualmente ancora ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, dell’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n, 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché, previa segnalazione del comune territorialmente competente, alle unità immobiliari) per le quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni di seguito indicate:

a) immobili riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della normativa vigente oppure immobili per i quali il piano di recupero adottato ai sensi della lettera c) del comma 3, dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 1980 n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, prescriva l’esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo:

b) immobili posti lungo le vie di fuga individuate dai piani di protezione civile adottati ai sensi della vigente normativa.”.

 

     Art. 27. Modifiche alla legge regionale 26 giugno 2015, n. 21 (Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione)

1. Alla legge regionale 26 giugno 2015, n. 21 (Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione) sono apportate le seguenti modifiche:

1. Il comma 2 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:

“2. I componenti effettivi e supplenti del coordinamento sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Il coordinamento è composto da:

a) il dirigente dell’ufficio preposto a supporto del comitato ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della presente legge;

b) un rappresentante dell’ufficio preposto in materia di bilancio, finanze e programmazione;

c) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket ed antiusura, con sede nella Regione Basilicata di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) iscritte o negli elenchi prefettizi di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), o negli elenchi prefettizi ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’articolo 18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dell’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

d) di un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva fidi (Confidi) avente sede in Basilicata e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari di cui alla legge n. 108 del 1996;

e) un rappresentate dell’Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Basilicata (Unioncamere Basilicata);

Su invito del commissario regionale, ove ne ravvisi la necessità e l’opportunità, può essere di volta in volta associata la partecipazione o l’intervento alle sedute di altre qualificate professionalità regionali.”.

2. Il comma 1 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

“1. Il commissario predispone il regolamento interno per la disciplina ed il funzionamento del coordinamento, nonché per l’esame del piano di azione annuale da finanziare con il fondo regionale come previsto dall’articolo 5 e i criteri e modalità di riparto dello stesso secondo quanto disposto dall’articolo 7. Il regolamento è approvato da coordinamento a maggioranza assoluta in prima convocazione, e a maggioranza semplice in seconda convocazione.”.

3. Il comma 4 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“4. L’Ufficio competente, entro dieci giorni dall’approvazione del piano di azione annuale come adottato dalla Giunta, trasmette al commissario e alle organizzazioni destinatarie del fondo, il relativo provvedimento con il relativo schema di convenzione.”.

4. Il comma 5 dell’articolo 9 è sostituito dal seguente:

“5. Entro i successivi dieci giorni dalla effettiva trasmissione del piano si procede alla stipula delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 5. A decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse, le organizzazioni potranno iniziare ad intraprendere le attività di competenza.”.

5. Il comma 5 dell’articolo 9 è abrogato.

6. Il comma 1 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“1. Entro il termine fissato delle convenzioni, le organizzazioni che hanno beneficiato dei finanziamenti previsti dalla presente legge nell’anno di riferimento, presentano relazione sulle attività svolte e rendiconto analitico delle somme utilizzate con la relativa documentazione giustificativa.”.

7. Dopo il comma 1 dell’articolo 10 sono inseriti i seguenti commi:

“1 bis. Le somme non utilizzate dalle organizzazioni beneficiarie del fondo sono restituite alla Regione Basilicata come previsto nelle convenzioni. La relativa entrata confluisce su apposito capitolo del bilancio regionale e costituisce avanzo vincolato destinato a finanziare, per l’annualità successiva, lo stanziamento per il fondo regionale di prevenzione e solidarietà di cui all’articolo 5.

1 ter. Con il regolamento di cui all’articolo 4, il comitato disciplina le modalità e i criteri di distribuzione delle somme, derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti non utilizzati, tra le organizzazioni che abbiano completato nell’annualità precedente le attività previste in convenzione.”.

8. Il comma 2 dell’articolo 10 è sostituito dal seguente:

“2. Il commissario regionale, acquisita dall’ufficio preposto di cui al comma 4 dell’articolo 4 della presente legge, la documentazione relativa al completamento dell’attività e alla gestione del fondo, predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale una relazione sulle attività complessivamente svolte nell’anno unitamente al rendiconto analitico.”.

 

     Art. 28. Aree demaniali marittime [4]

1. Per destagionalizzare le attività turistiche in Basilicata ed al fine di qualificare l’accoglienza turistica in prosecuzione dell’anno di Matera “Capitale europea della cultura 2019” e per attenuare gli effetti sull’economia causato dalla pandemia di “Covid.19”, è consentito per tutto l’anno 2021 e fino all’approvazione della variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime, adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 1667 dell’8 ottobre 2010, mantenere le strutture funzionale delle attività balneari già operante in regione di concessione demaniali marittime, dove attualmente ubicate e purché siano di facile amovibilità.

 

     Art. 29. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 (Nuove norme per l’effettuazione delle nomine di competenza regionale)

1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 è inserito il seguente:

“2 ter. Quanto previsto dal comma 2 non trova applicazione per coloro che sono stati o che vengono nominati a componente dei collegi dei revisori dei conti, degli enti strumentali, aziende regionali, aziende sanitarie, ed altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dall’amministrazione regionale.”.

2. Il comma 3 dell’art. 11 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 32 è abrogato.

 

     Art. 30. Clausola di neutralità finanziaria

1. All’attuazione della presente si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziare disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 31. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2021, n. 24.

[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2021, n. 24.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2021, n. 24.