§ 6.2.306 - L.R. 30 giugno 2017, n. 18.
Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:30/06/2017
Numero:18


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali
Art. 2.  Abrogazione articolo 50 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5
Art. 3.  Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30
Art. 4.  Modifica alla legge regionale 12 gennaio 2017, n. 3
Art. 5.  Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2017-2019
Art. 6.  Variazione delle tabelle di autorizzazione alla spesa
Art. 7.  Allegati
Art. 8.  Accertamento e riscossione di imposte e tasse – Rinuncia ai diritti di credito
Art. 9. 
Art. 10.  Integrazione alla legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 “Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico” e modifica dell’art. 7 della legge regionale 11 gennaio [...]
Art. 11.  Sostegno al processo di riforma della governance locale
Art. 12.  Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Integrazione all’articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26
Art. 13.  Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato
Art. 14.  Contributo straordinario al Comune di Potenza per assistenza educativa specialistica
Art. 15.  Finanziamento sezioni primavera
Art. 16.  Tariffe per prestazioni sanitaria
Art. 17.  Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane
Art. 18.  Contributo straordinario al Comune di Matera
Art. 19.  Contributo straordinario alla Unione dei Comuni Alto Bradano
Art. 20.  Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38
Art. 21.  Programmi ed interventi in materia di Consorzi di Sviluppo Industriale
Art. 22.  Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico
Art. 23.  Disposizioni in materia di Rete ecologica e Infrastruttura Verde
Art. 24.  Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale valorizzazione ambientale e del territorio
Art. 25.  Disposizioni in materia di sviluppo industriale
Art. 26.  Disposizioni in materia di assistenza tecnica a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi europei
Art. 27.  Processo di stabilizzazione del personale precario
Art. 28.  Consigliera regionale di parità
Art. 29.  Riconoscimento nella lista del Patrimonio Unesco
Art. 30.  Messa in sicurezza degli edifici scolastici
Art. 31.  Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32
Art. 32.  Entrata in vigore


§ 6.2.306 - L.R. 30 giugno 2017, n. 18.

Prima variazione al bilancio di previsione pluriennale 2017/2019

(B.U. 30 giugno 2017, n. 21)

 

Art. 1. Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 è cosi sostituito:

“1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012/2015, per l’anno 2017 i valori delle quote di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali sono fissati nelle misure come di seguito indicate:

a) quota giornaliero per anziani non autosufficienti: euro 24,00;

b) quota giornaliero per anziani allettati: euro 26,00.

Le suddette quote giornaliere sono riconosciute per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2016. L'importo complessivo a carico delle Aziende sanitarie locali non potrà superare l'importo speso nell'anno 2016 incrementalo massimo del 30%. Il contributo è subordinato alla presentazione da parte delle strutture residenziali entro il 30 aprile 2017 di un piano di razionalizzazione della spesa finalizzato al perseguimento dell’equilibrio economico. Il piano deve contenere le azioni che si intendono porre in essere nel corso del 2017 e nei successivi anni. Il contributo per l’anno 2017 è erogato a consuntivo solo dopo aver verificato l’effettiva attuazione delle azioni contenute nel piano medesimo.”.

 

     Art. 2. Abrogazione articolo 50 legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5

1. L’articolo 50 “Istituzione fondo rotativo per la progettazione a favore degli Enti pubblici” della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 “Legge di stabilità regionale 2015” è abrogato.

 

     Art. 3. Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30

1. L’allegato n. 10 al Rendiconto generale della gestione 2015 “Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo svalutazione crediti esercizio 2015” è sostituito dall’allegato 1 alla presente legge.

 

     Art. 4. Modifica alla legge regionale 12 gennaio 2017, n. 3

1. Il comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 3 è abrogato.

 

     Art. 5. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2017-2019

1. Allo stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione pluriennale 2017, 2018 e 2019, sono apportate le variazioni di cui all’allegato n. 2 annesso alla presente legge.

2. Allo stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2017, 2018 e 2019, sono apportate le variazioni di cui all’allegato n. 3 annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazione delle tabelle di autorizzazione alla spesa

1. Le tabelle A, B, C, E ed F allegate alla legge regionale 28 aprile 2017, n. 6 “Legge di stabilità regionale 2017”, relative alle autorizzazioni di spesa sono sostituite dalle tabelle A1, B1, C1, E1, F1 allegate alla presente legge.

 

     Art. 7. Allegati

1. A seguito delle variazioni di cui ai precedenti articoli 5 e 6 gli allegati 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16 e 17 di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 7 sono aggiornati con gli allegati 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A, 9A, 10A, 15A, 16A e 17A acclusi alla presente legge.

2. E’ approvato l’allegato 15B – Variazioni al Bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 – Elenco capitoli finanziati con ricorso all’indebitamento.

 

     Art. 8. Accertamento e riscossione di imposte e tasse – Rinuncia ai diritti di credito

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 7 è così sostituito:

“2. La Giunta regionale è autorizzata a disporre la rinuncia ai diritti di credito per imposte e tasse regionali, per sanzioni amministrative, nonché per somme dovute a qualsiasi titolo il cui importo non superi i 12,00 euro, non costituendo le somme minime soprarichiamate in alcun modo franchigia.”.

 

     Art. 9.

1. L’articolo 6 della legge regionale 28 aprile 2017, n. 7 è così sostituito:

“Articolo 6

1. Nel corso dell’esercizio, ai sensi del comma 4 dell’art. 51 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la Giunta regionale, è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2017-2019:

a) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato del bilancio di previsione pluriennale;

b) le variazioni relative alle mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate, ai sensi dell’art. 42 commi 8 e 9 del D. Lgs n. 118/2011 e s.m.i;

c) le variazioni necessarie per l’adeguamento delle previsioni compresa l’istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

d) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all’ente e i versamenti a depositi bancari intestati all’ente;

e) le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l’andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa.”.

 

     Art. 10. Integrazione alla legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 “Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico” e modifica dell’art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”.

1. Alla legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 “Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico” dopo l’articolo 5 è aggiunto il seguente:

“Art. 5 bis.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare gli atti necessari per la messa in liquidazione della società “Acqua S.p.A. — Società per azioni per l’approvvigionamento idrico” di cui all’art. 2 della legge regionale 3 giugno 2002, n. 21 recante “Norme sull’esercizio delle funzioni regionali in materia di approvvigionamento idrico”.

2. Le relative funzioni e attività sono acquisite dai Consorzi di Bonifica e/o da Acquedotto Lucano S.p.A., previa l’eventuale modifica o integrazione dei relativi Statuti, sulla base dell’atto di ricognizione delle attività di cui al successivo comma e con decorrenza dalla data di consegna delle stesse.

3. Entro 60 giorni dalla deliberazione dell’Assemblea dei soci di Acqua S.p.A. di messa in stato di liquidazione della società, la Giunta regionale procede, sulla base dell’atto di ricognizione del Commissario Liquidatore di Acqua S.p.A. delle attività concluse, in corso o residuali nonché degli impianti, opere e infrastrutture di titolarità regionale, alla consegna al Commissario Unico Liquidatore dei Consorzi di Bonifica di cui all’articolo 31 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio” e/o all’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A..

4. Il Commissario Liquidatore dei Consorzi di Bonifica e/o l’Amministratore Unico di Acquedotto Lucano S.p.A., al fine di proseguire in continuità le attività in essere nonché di dotarsi delle risorse umane necessarie, possono avvalersi – in ossequio alla rispettiva normativa – del personale in servizio nonché dei vincitori presenti nelle graduatorie e elenchi vigenti rivenienti da procedure concorsuali, svolte con criteri e modalità di pubblica evidenza dalla società Acqua S.p.A..

5. Nel caso di cui al precedente comma, la Regione Basilicata riconosce complessivamente e previa rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, un contributo non superiore ad euro 100.000,00 per l’esercizio 2017 e ad euro 300.000,00 per ciascuno degli esercizi 2018 e 2019 a valere sulla Missione 09 Programma 4 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 che presenta la necessaria copertura.”.

2. L’art. 7 della legge regionale 11 gennaio 2017, n. 1 “Nuova disciplina in materia di bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio” è così modificato:

“Articolo 7 Forestazione

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 4, comma 1 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 come modificato dall'art. 15 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, con delibera di Giunta regionale, l'esercizio delle funzioni di cui alla medesima legge regionale 10 novembre 1998, n. 42 è attuato, a far data dal 1° gennaio 2018, mediante il Consorzio di bonifica che agisce di concerto con gli enti statali e regionali di gestione dei Parchi naturali ove eventualmente dovessero risultare interessati i relativi territori.

2. La delibera di Giunta regionale definisce le funzioni, l'ambito territoriale e l'eventuale durata.”.

 

     Art. 11. Sostegno al processo di riforma della governance locale

1. Al fine di accelerare il processo di riforma della governance locale e di sostenere la fase di avvio delle forme di aggregazione dei Comuni, la Giunta regionale può assegnare, in via temporanea ed a tempo parziale, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, propri dipendenti alle Unioni di Comuni. Ai predetti dipendenti non sarà riconosciuto alcun compenso aggiuntivo ad eccezione dei rimborsi previsti dal Regolamento regionale sulle missioni, nei limiti dei fondi a ciò specificamente destinati.

2. Dalla presente disposizione non derivano oneri ulteriori a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 12. Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Integrazione all’articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26

1. All’articolo 17 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

“3 bis. Alla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.) è riconosciuto un contributo di 120.000,00 euro per l’anno 2017 la cui copertura è assicurata sulla Missione 13 Programma 02 del bilancio annuale e pluriennale. Il contributo è assegnato all’Azienda Sanitaria di Potenza che provvede ad erogarlo a seguito della verifica sulle attività svolte e previa rendicontazione delle stesse.”.

 

     Art. 13. Prestazioni di specialistica ambulatoriale da privato accreditato

1. Per l’anno 2017 le economie rilevate nelle singole branche specialistiche ambulatoriali rispetto al tetto regionale complessivo assegnato per le prestazioni di specialistica ambulatoriale erogate dal privato accreditato, determinato nel rispetto dell’art. 15, comma 14 del D.L. n. 95/2012 convertito nella legge n. 133/2012, possono essere utilizzate dalle Aziende sanitarie locali per il pagamento di prestazioni di altre branche specialistiche erogate in eccesso rispetto ai tetti di branca assegnati.

 

     Art. 14. Contributo straordinario al Comune di Potenza per assistenza educativa specialistica

1. E’ riconosciuto al Comune di Potenza un contributo straordinario di euro 300.000,00 per l’anno 2017 per il servizio di assistenza educativa specialistica in ambito scolastico a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di competenza del Comune di Potenza la cui copertura è assicurata sulla Missione 12 Programma 01 del bilancio annuale e pluriennale.

 

     Art. 15. Finanziamento sezioni primavera

1. Per il finanziamento delle sezioni primavera pubbliche private è stanziata la somma di euro 450,00,00 per l’anno 2017.

2. La copertura del finanziamento è assicurata sulla Missione 12 Programma 01 del bilancio annuale e pluriennale.

 

     Art. 16. Tariffe per prestazioni sanitaria [1]

1. Nelle more della previsione di cui all’art. 16 comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 si applica, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, la remunerazione per le prestazioni di specialistica ambulatoriale della branca di laboratorio di analisi definita con delibera di Giunta regionale n. 989 del 6 agosto 2013 [2].

 

     Art. 17. Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane

1. Al fine di accelerare la conclusione del processo di estinzione delle soppresse Comunità montane, di cui all'art. 23, comma 7 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e s.m.i., la Giunta regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nomina uno o più Commissari, fino ad un massimo di tre, scegliendoli tra persone di comprovata professionalità ed esperienza in materia di enti pubblici, nel rispetto delle disposizioni in tema di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013.

2. Il Compenso annuo omnicomprensivo è definito dalla Giunta regionale ed è parametrato alla retribuzione prevista per un dirigente regionale titolare di Ufficio di grado C, da corrispondersi secondo le modalità definite dalla Giunta regionale stessa nel provvedimento di nomina. La spesa complessiva per i Commissari non può essere superiore alla predetta retribuzione.

3. Al Commissario ovvero ai Commissari, di cui al precedente comma 1, è riconosciuto il rimborso delle spese di missione secondo quanto previsto per i dirigenti regionali.

4. Gli attuali Commissari liquidatori, nominati ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, cessano le loro funzioni a far data dall’accettazione della nomina del Commissario ovvero dei Commissari di cui al precedente comma 1, fermo restando l'obbligo di consegnare al nuovo Commissario una dettagliata relazione di fine attività che costituisce atto ricognitivo della situazione in essere.

5. II Commissario liquidatore ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, avvalendosi, ove necessario, del personale inserito nel ruolo speciale ad esaurimento dei dipendenti delle soppresse Comunità montane, esercitano i poteri necessari finalizzati alla sollecita liquidazione delle soppresse Comunità ed assicurano il regolare svolgimento delle attività correnti residuali nelle more della conclusione del processo di liquidazione; il Commissario ovvero i Commissari di cui al precedente comma 1, trasmettono con cadenza semestrale all'Ufficio Autonomie Locali del Dipartimento Presidenza, nonché alle competenti Commissioni consiliari permanenti, apposita relazione sull' attività svolta.

6. II Commissario liquidatore ovvero i commissari, di cui al precedente comma 1, svolgono, altresì, ove ne ricorrano le condizioni, le funzioni di Commissario ad acta ai sensi dell'art. 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 e s.m.i.

7. Il processo di liquidazione di cui al presente articolo deve essere completato entro il 31 dicembre 2018 [3].

8. Gli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati per l’anno 2017 in un massimo di complessivi euro 60.000,00 e per l'anno 2018 in un massimo di complessivi euro 120.000,00 gravano sulla Missione 18, Programma 01 del bilancio pluriennale 2017/2019 della Regione Basilicata che presenta idonea disponibilità.

 

     Art. 18. Contributo straordinario al Comune di Matera

1. La Regione Basilicata riconosce al Comune di Matera un contributo straordinario di euro 150.000,00 per sostenere l’evento culturale, di attrazione turistica a livello nazionale ed internazionale, denominato “Festeggiamenti in onore della Madonna della Bruna” per l’annualità 2017.

2. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle Missione 05 Programma 02 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 – esercizio 2017.

 

     Art. 19. Contributo straordinario alla Unione dei Comuni Alto Bradano

1. Per garantire la continuità dell’erogazione dei servizi essenziali associati, è riconosciuto all’Unione di Comuni Alto Bradano un contributo di euro 97.000,00 per l’anno 2017.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma si provvede mediante lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione pluriennale 2017/2019 alla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 20. Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 [4]

1. All’articolo 11, comma 3 della legge regionale 29 ottobre 2002, n. 38 è aggiunto il seguente periodo:

“Ai consiglieri in carica nella IX legislatura, che abbiano versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni ma superiore a trenta mesi, è data facoltà di effettuare i versamenti volontari necessari per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio che decorre alla maturazione del requisito anagrafico di cui all'articolo 12, comma 2, della presente legge e comunque successivamente all’effettuazione dei versamenti volontari. Tale facoltà è esercitabile anche dai consiglieri che hanno ottenuto la restituzione dei contributi versati durante la IX legislatura, previa restituzione degli stessi, mediante versamento in un'unica soluzione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione di legge.”.

2. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione rispetto alle spese per vitalizi alla data del 31 dicembre 2016.

3. Qualora la spesa complessiva deroghi al tetto di cui al comma 2 si procede alla riduzione proporzionale degli assegni vitalizi in essere.

 

     Art. 21. Programmi ed interventi in materia di Consorzi di Sviluppo Industriale [5]

1. Entro il 30 settembre 2017 la Giunta regionale approva, in ragione del completamento della verifica sullo stato di attuazione della legge regionale 5 novembre 2014, n. 32 una proposta di nuova governance delle aree industriali di Basilicata.

2. Al fine di garantire la prosecuzione dei servizi per le aziende insediate nelle aree industriali ubicate in provincia di Potenza a tutto il 31 dicembre 2017 è assegnata una tantum la somma di euro 1.500.000,00 al Consorzio di Sviluppo Industriale della provincia di Potenza.

3. La spesa di euro 1.500.000,00 trova copertura nell’ambito della Missione 14 Programma 01.

 

     Art. 22. Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico

1. Al fine di assicurare la prosecuzione ed il completamento delle attività destinate all’attuazione dei programmi concernenti l'Osservatorio dei Prezzi, dei Servizi e delle Tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio sanitario regionale, di valutazione dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale della Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2016/D00559 del 30 dicembre 2016, n. 13A2.2016/D.00562 del 30 dicembre 2016, n. 13A2.2016/D.00558 del 30 dicembre 2016 e n. 13A2.2016/D.00560 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro 150.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l’esercizio 2017, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.

3. Al fine di assicurare il completamento del Programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo, il funzionamento del Centro regionale di Farmacovigilanza, in conformità alle deliberazioni di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 13A2.2016/D.00561 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogato fino al 31 dicembre 2017.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma 3, quantificata in euro 16.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 07.

5. Al fine di completare la messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dell’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del Servizio sanitario regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 5, quantificata in euro 36.000,00, è assicurata dalle risorse di cui al Fondo Sanitario Regionale assegnate all’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale 2017-2019.

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di Rete ecologica e Infrastruttura Verde

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento delle attività di progettazione operativa concernente gli interventi relativi alla conservazione della biodiversità, della valorizzazione e fruizione naturalistica e paesaggistica, della realizzazione dell'infrastruttura verde, dei servizi ecosistemici, di comunicazione multimediale ed ICT, dello sviluppo delle nuove professionalità del green jobs e green talens, anche coerenti con il "Programma tutela della biodiversità e valorizzazione e fruizione degli attrattori naturali" di cui all'intervento strategico n. 11 "Valorizzazione attrattori naturali" di cui all' Allegato A del Patto per lo sviluppo della Basilicata, i contratti di collaborazione inerenti la Rete ecologica e l'Infrastrutturazione verde di cui alla determinazione dirigenziale n. 23A2.2016/D00398 del 31 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017-2019, per l’esercizio 2017, per euro 250.000,00 a valere sulla Missione 01 Programma 03.

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di valorizzazione artistico-culturale valorizzazione ambientale e del territorio

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di valorizzazione artistico-culturale, di valorizzazione ambientale e del territorio, ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12A2.2016/D.01789 e n. 23AB.2016/D.00394 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l’esercizio 2017, per euro 19.500,00 a valere sulla Missione 01 Programma 03 e per euro 132.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 08.

 

     Art. 25. Disposizioni in materia di sviluppo industriale

1. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di sviluppo industriale ed in considerazione del prolungamento dei tempi di realizzazione dei relativi interventi, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alla determinazione dirigenziale n. 15A2.2016/D.02352 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati fino al 31 dicembre 2017.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l’esercizio 2017, per euro 85.200,00 a valere sulla Missione 14 programma 01.

3. L’avvio dei servizi di assistenza tecnica, di cui all'articolo rubricato "Disposizioni in materia di assistenza tecnica a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi europei", a seguito dell’aggiudicazione della procedura di gara per i programmi e gli strumenti 2014/2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR comporta la risoluzione anticipata dei contratti prorogati.

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di assistenza tecnica a valere sui Programmi cofinanziati dai fondi europei

1. I contratti di cui alle lettere a) e b) del presente comma per le attività di assistenza tecnica a valere sui Programmi regionali cofinanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR, sono prorogati sino al 30 settembre 2017:

a) i contratti di collaborazione finanziati con le risorse dell'assistenza tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 e del PO FSE Basilicata 2014-2020, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 12AF.2016/D.01792 e n. 12AN.2016/D.01791 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) i contratti di collaborazione finanziati con le risorse dell'assistenza tecnica del PSR Basilicata 2014-2020 di cui alla determinazione dirigenziale n.14AI.2016/D.01211 del 30 dicembre 2016, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 677.700,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2017/2019, per l'esercizio 2017, per euro 617.700,00 dalle risorse dell'assistenza tecnica del PO FESR Basilicata 2014-2020 sulla Missione 01 Programma 11 e per euro 60.000,00 dalle risorse dell'assistenza tecnica del PO FSE Basilicata 2014-2020 a valere sulla Missione 15 Programma 01 del bilancio pluriennale 2017/2019.

3. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente articolo, quantificata nella misura massima di euro 180.000,00, è assicurata dalle risorse dell'assistenza tecnica del PSR Basilicata 2014-2020, a valere sulla Missione 16 Programma 01, del bilancio pluriennale 2017/2019.

4. L'avvio dei medesimi servizi di assistenza tecnica a seguito dell'aggiudicazione della procedura di gara per i programmi e gli strumenti 2014/2020 di competenza regionale finanziati dai fondi FESR, FSE e FEASR comporta la risoluzione anticipata dei contratti prorogati.

 

     Art. 27. Processo di stabilizzazione del personale precario

1. La Giunta regionale entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge valuta l’avvio del processo di stabilizzazione del personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 20 del D. Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, compatibilmente con il rispetto dei limiti finanziari in materia di personale.

 

     Art. 28. Consigliera regionale di parità

1. Per il funzionamento dell'ufficio della Consigliera regionale di parità è autorizzata per il 2017 la spesa di euro 20.000,00 da iscrivere alla Missione 01 Programma 01 del bilancio di previsione 2017-2019.

2. La Giunta regionale con proprio atto stabilisce l’ammontare dell’indennità mensile di cui all'art. 17, comma 4 del D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” da attribuire alla Consigliera regionale di parità, a valere sulla spesa di cui al comma 1.

3. Per gli anni successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 38 del D. Lgs. n. 118/2011.

 

     Art. 29. Riconoscimento nella lista del Patrimonio Unesco

1. Al fine del riconoscimento nella lista del Patrimonio Unesco delle Rabatane site nei comuni di Tricarico, Pietrapertosa e Tursi, nonché dei paesaggi dei comuni di Maratea e della riserva dei calanchi di Montalbano Jonico, è stanziata la somma di euro 50.000,00 finalizzata alla redazione dei relativi dossier di candidatura.

2. La Giunta regionale, con apposito provvedimento, stabilisce le modalità di attuazione di cui al precedente comma 1.

3. La copertura della somma stanziata è assicurata nella Missione 05 Programma 01 del bilancio annuale e pluriennale [6].

 

     Art. 30. Messa in sicurezza degli edifici scolastici

1. La Regione Basilicata, anche per evitare danni irreversibili alle persone e al patrimonio pubblico, interviene con un’iniziativa progettuale di prevenzione del rischio sismico e di monitoraggio delle strutture scolastiche di ogni ordine e grado presenti sul territorio.

2. In relazione al comma precedente si fa esplicito riferimento a quanto dispone l’art. 18, comma 8-bis della legge nazionale 9 agosto 2013, n. 98, che disciplina la definizione di un modello unico nazionale di potenziamento della rete di prevenzione del rischio sismico ai fini della predisposizione di uno studio preliminare ricognitivo di messa in sicurezza per gli edifici scolastici.

3. Il Centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM), istituto individuato, all'uopo, dal legislatore nazionale, è l'istituto deputato alla realizzazione dello studio.

4. Al fine di realizzare le prime azioni sul territorio della Regione Basilicata è autorizzata la spesa di euro 10.000,00 per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

5. I commi precedenti trovano ulteriore esplicita implementazione nell'art.2, comma 329 della legge nazionale 24 dicembre 2007, n. 244 che individua il centro di Geomorfologia Integrata per l'Area (CGIAM) come Ente di ricerca riconosciuto dallo Stato nel settore della prevenzione al rischio sismico.

6. Lo studio, realizzato e coordinato dal centro di Geomorfologia Integrata per l'area del Mediterraneo (CGIAM), trova piena attuazione attraverso il coinvolgimento delle Province di Potenza e Matera e dei comuni lucani ove hanno sede gli edifici scolastici e tramite il coinvolgimento degli uffici regionali e della rete di protezione civile della Regione Basilicata.

7. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante le risorse stanziate nella Missione 04 Programma 03 che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 31. Attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui all’art. 8 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 32 si provvede per l’esercizio 2017 a valere sulla Missione 14 Programma 01 per euro 55.000,00 e sulla Missione 07 Programma 01 per euro 75.000,00 del bilancio di previsione pluriennale 2017/2019.

 

     Art. 32. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare Come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[2] Comma già modificato dall'art. 30 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39 e così ulteriormente modificato dall'art. 75 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 settembre 2019 dall'art. 9 della L.R. 13 marzo 2019, n. 2. Per un'ulteriore proroga vedi l'art. 1 della L.R. 17 febbraio 2020, n. 5.

[4] Articolo abrogato dall'art. 44 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 marzo 2021, n. 7.

[6] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18. L'art. 9, L.R. 18/2018, è stato abrogato dall'art. 6 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.