§ 6.2.333 - L.R. 22 novembre 2018, n. 38.
Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:22/11/2018
Numero:38


Sommario
Art. 1.  Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020
Art. 2.  Variazione delle tabelle di autorizzazione
Art. 3.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18
Art. 4.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 20 agosto, n. 18
Art. 5.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18
Art. 6.  Modifica all’articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18
Art. 7.  Modifica all’articolo 16 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18
Art. 8.  Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 19
Art. 9.  Modifica all’articolo 66 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35
Art. 10.  Modifica all’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 “Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre”
Art. 11.  Provvedimenti urgenti finalizzati all’inclusione sociale del P.O. Val d’Agri
Art. 12.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, come modificata dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 24/2018 “Istituzione del nido familiare con “Tagesmutter” – [...]
Art. 13.  Modifiche all’art. 1 “Principi e finalità” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26
Art. 14.  Modifiche all’articolo 4 “Requisiti e procedure di accreditamento di un parco archeologico” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26
Art. 15.  Modifiche all’art. 5 “Comitato scientifico” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26
Art. 16.  Modifiche all’art. 8 “Progetto di gestione del parco archeologico” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26
Art. 17.  Modifiche all’art. 9 “Commissione regionale per i parchi archeologici” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26
Art. 18.  Modifiche all’art. 44 della L.R. 18.12.2007, n. 24, come già modificato dall’art. 12 della L.R. 18.07.2011, n. 15 e dall’art. 35 della L.R. 8.08.2013, n. 18
Art. 19.  Legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 “Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo”. Articolo 14 “Deposito cauzionale”
Art. 20.  Modifiche all’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, come già modificato dall’art. 36, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, poi sostituito dall’art. 24, comma 1, della [...]
Art. 21.  Modifiche all’art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27
Art. 22.  Assegnazioni sedi farmaceutiche
Art. 23.  Modifica all’art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e ss.mm.ii. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria
Art. 24.  Personale di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata
Art. 25.  Modifica all’articolo 35 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11
Art. 26.  Modifiche all’articolo 14 “Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali” della legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 “Nuove norme in materia di sport”
Art. 27.  Modifiche all’articolo 15 “Contributi per la partecipazione a campionati nazionali” della legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 “Nuove norme in materia di sport”
Art. 28.  Modifica all’art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2
Art. 29.  Sostituzione dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54
Art. 30.  Introduzione dell’art. 2 bis alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54
Art. 31.  Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dalla legge regionale 10 settembre 2017, n. 21
Art. 32.  Sostituzione dell’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dall’art. 6 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21
Art. 33.  Abrogazione dell’art. 6 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto dall’art. 7 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21
Art. 34.  Introduzione dell’art. 3 bis nella L.R. 26/04/2012, n. 8
Art. 35.  Sostituzione dell’art. 9 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8
Art. 36.  Abrogazione dell’art. 9 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7
Art. 37.  Modifiche all’art. 14 “Procedimento unico” della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8
Art. 38.  Modifiche al paragrafo 1.2.1. “Gli impianti di grande generazione” pag. 536 dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1
Art. 39.  Modifiche al paragrafo 1.2.2. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1
Art. 40.  Modifiche al paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n.1
Art. 41.  Ulteriori modifiche al P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1
Art. 42.  Applicabilità degli articoli 29, 30, 31, 34 e 36
Art. 43.  Integrazioni all’allegato A della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 e ss.mm.ii.
Art. 44.  Abrogazione dell’art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19
Art. 45.  Modifica all’articolo 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28
Art. 46.  Strutture sociosanitarie
Art. 47.  Norme in materia di graduatorie regionali
Art. 48.  Modifiche all’art. 1 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9
Art. 49.  Modifiche all’art. 4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9
Art. 50.  Modifiche all’art. 7 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9
Art. 51.  Modifiche all’art. 9 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9
Art. 52.  Definizione di area attinente ad un parco eolico
Art. 53.  Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico nonché in materia di valorizzazione [...]
Art. 54.  Modifiche alla L.R. n. 11/2014
Art. 55.  Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione regionale
Art. 56.  Modifiche all’art. 3 della L.R. n. 31/2010 come modificato dall’articolo 42 della L.R. n. 4/2015
Art. 57.  Entrata in vigore


§ 6.2.333 - L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

Seconda variazione al bilancio di previsione pluriennale 2018/2020 e disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata

(B.U. 22 novembre 2018, n. 50 Speciale)

 

Art. 1. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2018-2020

1. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2018-2020, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 1, 2 e 3 annessi alla presente legge riferite alle annualità 2018, 2019 e 2020.

 

     Art. 2. Variazione delle tabelle di autorizzazione

1. Le tabelle A e B allegate alla legge regionale 31 maggio 2018, n. 8 (Legge di stabilità regionale 2018) e successive modificazioni e integrazioni sono sostituite dalle tabelle A1 e B1 allegate alla presente legge.

 

     Art. 3. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. All’articolo 4 della legge regionale n. 18/2018, il comma 2 e il comma 3 sono così sostituiti:

“2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, per l’esercizio 2018 è istituito alla Missione 14, Programma 01, titolo III, il capitolo di spesa “Fondo rotativo per la progettazione di cui al Programma Operativo “Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra”, con una dotazione di euro 500.000,00. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida per disciplinare le modalità operative e di attuazione del Fondo.

3. La copertura finanziaria dell’onere di cui al presente articolo viene assicurata attraverso la variazione in diminuzione di euro 500.000,00 di apposito capitolo di spesa già istituito a valere sulla Missione 14, Programma 01, Titolo I, alimentato con le entrate di cui al Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010199 derivati dai proventi rinvenienti dagli accordi sul petrolio da destinare ai territori di cui alla legge regionale n. 40/1995 e s.m.i. per gli investimenti rientranti nel programma speciale.”.

 

     Art. 4. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 20 agosto, n. 18

1. L’espressione “programma 13, missione 02” dell’articolo 5 della legge regionale n. 18/2018 è così sostituita: “Missione 13, Programma 02”.

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. All’articolo 6 della legge regionale n. 18/2018 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

“1 bis. Per gli esercizi 2019 e 2020 la copertura delle spese quantificate al precedente comma 1, viene assicurata apportando le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

Stato di previsione delle uscite

Esercizio 2019

Variazione in aumento

Missione 13 Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 400.000,00

Variazione in diminuzione

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Missione 11 – Soccorso civile

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 200.000,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Macroaggretato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Esercizio 2020

Variazione in aumento

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 400.000,00

Variazione in diminuzione

Missione 13 – Tutela della salute

Programma 02 – Servizio sanitario regionale – finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA

Macroaggregato 104 –Trasferimenti correnti

€ 150.000,00

Missione 11 – Soccorso civile

Programma 02 – Interventi a seguito di calamità naturali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 100.000,00

Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Programma 07 – Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali

Macroaggregato 104 – Trasferimenti correnti

€ 150.000,00”.

 

     Art. 6. Modifica all’articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è abrogato.

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 16 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18

1. Il comma 2 dell’articolo 16 della legge regionale 20 agosto 2018, n. 18 è così sostituito:

“2. Sviluppo Basilica S.P.A. verificatesi le condizioni e il termine decorrente dal giorno di iscrizione della deliberazione di assemblea nel registro delle imprese di cui all’art. 2306 c.c. provvede entro i successivi 30 giorni a riversare nel bilancio regionale, ad apposito capitolo di entrata del titolo V, tipologia 100, l’importo di euro 2.500.000,00 riveniente dal capitale sociale di cui al comma precedente, il cui utilizzo avverrà nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 118/2001 e s.m.i.”.

     Art. 8. Integrazione alla legge regionale 20 agosto 2018, n. 19

1. L’allegato A – Schemi di rendiconto 2016 ai sensi dell’art. 11 comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 188/2011 e s.m.i. – di cui all’articolo 15 della legge regionale 20 agosto 2018 n. 19 è integrato con i seguenti documenti acclusi alla presente legge:

a) Allegato 1 bis alla relazione di gestione del rendiconto 2016;

b) Relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto 2016.

 

     Art. 9. Modifica all’articolo 66 della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35

1. All’articolo 66, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 novembre 2018, n. 35 “Norme di attuazione della parte IV del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati – Norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”, sono aggiunte le seguenti parole:

“, fatto salvo il Piano regionale di gestione dei rifiuti e successivi aggiornamenti, approvato ai sensi dell’articolo 4, comma 2 della legge regionale n. 6/2001.” [1].

 

     Art. 10. Modifica all’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 “Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre”

1. L’articolo 8 della legge regionale 10 aprile 2000, n. 37 “Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre “ è così sostituito:

“1. Fatta salva l’applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le eventuali prescrizioni contenute nei piani paesistici o nei piani urbanistico-territoriali, la costruzione di serre o tunnel serre non è ammessa qualora interessi i beni e luoghi di cui alle lettere d), e), g), l), m) dell’art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.”.

 

     Art. 11. Provvedimenti urgenti finalizzati all’inclusione sociale del P.O. Val d’Agri

1. In considerazione della valenza sociale del Programma denominato Obiettivo Inclusione (Soggetto Attuatore LAB Regione Basilicata) finanziato con le risorse del Programma Operativo Val d’Agri, è disposta la prosecuzione delle attività di progetto per un massimo di ulteriori 12 mesi, come già previsto dall’articolo 2 dell’Accordo Stato/Regioni del 22 gennaio 2015 e ss.mm.ii.

2. In considerazione della valenza sociale del Programma denominato Obiettivo Inclusione (Soggetto Attuatore LAB Regione Basilicata) finanziato con le risorse del Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra, è disposta la prosecuzione del progetto per ulteriori 24 mesi rispetto a quanto previsto dal comma 1.

3. La copertura degli oneri finanziari di proroga e prosecuzione viene assicurata attraverso la variazione in diminuzione di € 600.000,00 per ciascuna delle annualità 2018/2019/2020, di apposito capitolo di spesa già istituito a valere sulla Missione 14 Programma 01 Titolo 1, alimentato con le entrate di cui al Titolo 1000000 tipologia 1010100 categoria 1010199, derivanti dai proventi rivenienti dagli accordi sul petrolio da destinare ai territori di cui alla legge regionale n. 40/1995 e s.m.i., per gli investimenti rientranti nel programma speciale, a favore della variazione in aumento di pari importo, per ciascuna delle annualità 2018/2019/2020 del capitolo 19460 Missione 05 Programma 02 Titolo 2 “Spese per l’elevazione della qualità della vita del Programma Operativo Val d’Agri, Melandro, Sauro, Camastra – spesa in C/capitale”.

4. La Giunta regionale emana apposito atto di indirizzo all’ufficio competente per l’attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

 

     Art. 12. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16, come modificata dall’articolo 1, comma 1 della legge regionale n. 24/2018 “Istituzione del nido familiare con “Tagesmutter” – Mamma di giorno”

1. L’ultima alinea del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Personale conduttore del nido famiglia) è così sostituita:

“- Diploma di maturità rilasciato dal Liceo socio-psico-pedagogico che deve essere necessariamente integrato, dopo il 31 dicembre 2018, con la frequenza, documentata, a corsi di formazione e di aggiornamento relativi a tematiche educative presso strutture formative accreditate dalle Regioni, solo se conseguito entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65, ovvero fino all’attivazione dei percorsi di Laurea L 19 ad indirizzo specifico e dei Corsi di Specializzazione per laureati in Scienze della Formazione Primaria.”.

 

     Art. 13. Modifiche all’art. 1 “Principi e finalità” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

1. Il comma 1 dell’art. 1 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così modificato:

“1. Nel rispetto dei principi e delle finalità di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, la Regione promuove lo studio, la fruizione, la valorizzazione del patrimonio culturale, delle aree e dei parchi archeologici presenti sul proprio territorio e di sua proprietà, sottolineandone il valore storico, etico e sociale, e riconoscendone il ruolo e la funzione in quanto determinanti strumenti di sviluppo culturale, civile, identitario, turistico ed economico.”.

2. All’articolo 1 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26, è aggiunto il seguente comma:

“5. Le disposizioni di cui al presente articolo riguardano le aree archeologiche e i parchi esclusivamente di proprietà regionale, provinciale e comunale.”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 4 “Requisiti e procedure di accreditamento di un parco archeologico” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

1. L’articolo 4 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così modificato:

“Articolo 4

Requisiti e procedura istitutiva di un parco archeologico regionale

1. Le aree archeologiche possono essere trasformate in parchi archeologici nel rispetto degli articoli 6 e 111 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. Ai fini dell’istituzione di un parco archeologico regionale il Comitato scientifico di cui all’articolo 5 predispone il piano scientifico di cui all’articolo 6, il progetto di valorizzazione e dei servizi di cui all’articolo 7 e il progetto di gestione di cui all’articolo 8.

3. Il progetto di istituzione del parco è trasmesso al Segretariato regionale per i beni culturali e paesaggistici del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo della Basilicata per l’accreditamento.

4. Il parco è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo in materia di istituzione e di predisposizione del Piano scientifico e del Progetto di gestione sono riferite alle aree ed ai parchi archeologici di proprietà regionale, provinciale e comunale.”.

 

     Art. 15. Modifiche all’art. 5 “Comitato scientifico” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

1. Il comma 3 dell’art. 5 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 alla lettera a) è così modificato:

a) due rappresentanti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo: uno per la Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio della Basilicata e uno per il Polo Museale;

 

     Art. 16. Modifiche all’art. 8 “Progetto di gestione del parco archeologico” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

1. Al comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26, la lettera a) è eliminata.

2. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 8 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 sono aggiunte le parole: “essi avvengono nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 88 e segg. del Codice dei beni culturali e del paesaggio.”.

 

     Art. 17. Modifiche all’art. 9 “Commissione regionale per i parchi archeologici” della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26

1. L’articolo 9 della legge regionale 24 settembre 2018, n. 26 è così sostituito:

“Articolo 9

Comitato regionale per i parchi archeologici

1. E’ istituito il Comitato regionale per i parchi archeologici quale organismo di assistenza, di consulenza e di coordinamento in materia dei parchi archeologici regionali.

2. Il Comitato regionale per i parchi archeologici è composta da:

a) il Segretario regionale per i beni culturali e paesaggistici della Regione Basilicata o suo delegato;

b) il Direttore generale del Dipartimento politiche di sviluppo, lavoro, formazione e ricerca della regione Basilicata o suo delegato;

c) il Soprintendente della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio della Basilicata;

d) il Soprintendente del Polo museale regionale della Basilicata;

e) un professore di ruolo dell’Università degli Studi della Basilicata;

3. Il Comitato è nominato con decreto del presidente della Giunta Regionale, resta in carica per cinque anni e può essere confermato, con le stesse modalità, una sola volta.

4. Il Comitato adotta un regolamento interno con il quale disciplina il proprio funzionamento.

5. L'incarico di Presidente o di componente del Comitato e la partecipazione alle riunioni del Comitato non danno luogo alla corresponsione di alcuna indennità, emolumento, compenso e rimborso spese comunque denominato e le amministrazioni interessate provvedono agli eventuali oneri di missione nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

6. Il Comitato regionale per i parchi archeologici:

a) formula proposte finalizzate alla gestione e/o alla valorizzazione delle aree e dei parchi archeologici che possano confluire in accordi con il Ministero;

b) propone la creazione di nuovi parchi archeologici;

c) propone progetti di promozione di aree e di parchi archeologici;

d) promuove studi, ricerche ed iniziative in materia di aree e di parchi archeologici.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo sono riferite alle aree ed ai parchi di proprietà regionale, provinciale e comunale.

 

     Art. 18. Modifiche all’art. 44 della L.R. 18.12.2007, n. 24, come già modificato dall’art. 12 della L.R. 18.07.2011, n. 15 e dall’art. 35 della L.R. 8.08.2013, n. 18

1. Al primo comma dell’art. 35 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 le parole “entro il 31 dicembre 2014” sono sostituite dalle parole “entro il 31 dicembre 2019”.

 

     Art. 19. Legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 “Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo”. Articolo 14 “Deposito cauzionale”

1. Il Deposito cauzionale di cui all’articolo 14 della legge regionale 29 marzo 1999, n. 8 non è più dovuto a far data dall’entrata in vigore della presente legge.

2. Allo svincolo dei depositi cauzionale attualmente costituiti, la Regione, subentrata nelle competenze delegate alle Province in materia di turismo per effetto dell’articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2015, n. 49 provvede di ufficio, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa verifica dell’inesistenza di pendenze in corso nei confronti del titolare dell’agenzia di viaggio che possano comportare rivalsa sul deposito cauzionale a suo tempo costituito dall’agenzia stessa.

 

     Art. 20. Modifiche all’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, come già modificato dall’art. 36, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, poi sostituito dall’art. 24, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, poi modificato dall’art. 14, comma 1, lett. a) e b) della legge regionale 6 luglio 2016, n. 12 ed infine modificato dall’art. 4, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 33

1. Al primo periodo del terzo comma dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e ss.mm.ii. le parole “il 30 dicembre 2017” sono sostituite dalle parole “il 31 dicembre 2018”.

2. Al secondo periodo del terzo comma dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e ss.mm.ii. le parole “il 31 dicembre 2019” sono sostituite dalle parole “il 31 dicembre 2020”.

3. Al quarto periodo del terzo comma dell’art. 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e ss.mm.ii. le parole “il 31 dicembre 2018” sono sostituite dalle parole “il 31 dicembre 2019”.

 

     Art. 21. Modifiche all’art. 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27

1. L’articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 27 è così modificato:

“Articolo 3

Struttura e funzionamento dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio regionale degli infortuni e delle malattie professionali è costituito da una unità tecnica di monitoraggio, attivata presso il Dipartimento Politiche della Persona e da un Comitato di sorveglianza composto:

a) Presidente/Assessore;

b) dal Dirigente dell'Ufficio regionale competente in materia di prevenzione e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro;

c) da due Dirigenti medici operanti presso le Unità Operative di Medicina del Lavoro delle Aziende Sanitarie Locali, individuati dal Dipartimento Politiche della Persona;

d) da un Avvocato con esperienza in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro;

e) dal Direttore Regionale dell'INAIL o suo delegato;

f) da tre membri segnalati dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori e da tre membri segnalati dalle Organizzazioni dei Datori di lavoro più rappresentative sul territorio regionale.

2. Ai lavori del Comitato di sorveglianza possono essere invitati dirigenti e funzionari regionali e rappresentanti di enti ed organismi interessati alle materie di cui al precedente art. 2.

3. L'Osservatorio, su convocazione del Presidente, si insedia entro e non oltre 30 giorni dalla sua istituzione e si dota di apposito regolamento, approvato dalla Giunta Regionale, che ne disciplina il proprio funzionamento.

4. L'unità tecnica di monitoraggio è costituita da personale in servizio presso il Dipartimento Politiche della Persona ed assicura anche le funzioni di segreteria ed il supporto necessario al funzionamento dell'Osservatorio.

5. L'Osservatorio ha sede presso il Dipartimento Politiche della Persona.

 

     Art. 22. Assegnazioni sedi farmaceutiche

1. Alla scadenza delle validità della graduatoria del bando di concorso per l’assegnazione della farmacie, i farmacisti che, alla data del 31 dicembre 2018, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarità della farmacia.

 

     Art. 23. Modifica all’art. 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18 e ss.mm.ii. Procedura per il rilascio del titolo in sanatoria

1. Al comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, le parole “entro il 31 dicembre 2018” sono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2019”.

 

     Art. 24. Personale di enti pubblici economici o di società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata [2]

1. Al fine di razionalizzare l’impiego del personale a tempo indeterminato appartenente ad enti pubblici economici o a società a totale partecipazione pubblica in servizio presso gli uffici della Regione Basilicata da almeno cinque anni se ne dispone, a domanda, il passaggio nei ruoli regionali, nel rispetto della normativa vigente in materia di limiti alla spesa per il personale.

 

     Art. 25. Modifica all’articolo 35 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11

1. Nei commi 1 e 2, prima alinea dell’articolo 35 della legge regionale 29 giugno 2018, n. 11, dopo la parola “mobilità” sono soppresse le parole “in deroga”.

 

     Art. 26. Modifiche all’articolo 14 “Contributi per manifestazioni sportive nazionali e internazionali” della legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 “Nuove norme in materia di sport”

1. All’articolo 14, comma 1 dopo le parole “che presentino” sono aggiunte le parole “carattere di promozione dei valori dello sport sociale e per tutti”.

 

     Art. 27. Modifiche all’articolo 15 “Contributi per la partecipazione a campionati nazionali” della legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 “Nuove norme in materia di sport”

1. All’articolo 15, comma 1 dopo le parole “dalle Federazioni” sono aggiunte le parole “e dagli Enti di promozione sportiva” e dopo le parole “campionati nazionali federali” sono aggiunte le parole “o di Enti di promozione sportiva”.

 

     Art. 28. Modifica all’art. 10 della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. L’art. 10 “Soccorso di fauna selvatica in difficoltà” della legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2 è sostituito dal seguente:

“Articolo 10

Soccorso di fauna selvatica in difficoltà

1. La Regione Basilicata, al fine di salvaguardare la biodiversità, tutela la fauna selvatica e, in particolar modo, quella in via di estinzione. Per “selvatica” si intende la fauna proveniente direttamente dall’ambiente naturale o anche un animale proveniente da nascita in cattività limitata alla prima generazione.

2. Per la cura e la riabilitazione della fauna selvatica, la Regione si avvale dei Centri di Recupero degli Animali Selvatici ed Esotici (C.R.A.S.E.).

3. Chiunque rinvenga fauna selvatica in difficoltà è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione o al Comune nel cui territorio è avvenuto il rinvenimento, ed eventualmente a consegnarla ai C.R.A.S.E. operanti nel territorio, anche tramite i medesimi.

4. I C.R.A.S.E. possono essere realizzati dagli Enti Parco e dai Comuni ovvero da organizzazioni o cooperative esperte nel campo della tutela, cura e riabilitazione della fauna selvatica che possono operare anche in qualità di soggetti gestori.

5. La Giunta regionale approva ed aggiorna ogni tre anni le Linee guida per la gestione dei C.R.A.S.E.

6. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce le modalità di trasferimento delle strutture esistenti attualmente in capo alle Province.

7. Le risorse finanziarie per le attività dei C.R.A.S.E. di cui ai commi precedenti, quantificate in un massimo di € 40.000,00, trovano copertura sulla Missione 09 Programma 05 sugli esercizi 2019 e 2020.

 

     Art. 29. Sostituzione dell’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54

1. L’art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 è sostituito dal seguente:

“Articolo 2

Criteri e modalità di inserimento

1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), di qualunque potenza, sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all’allegato B) della presente legge, formati nel rispetto dell’Intesa stipulata, ai sensi dell’art. 145, comma 2, del D.Lgs.22/01/2004, n. 42, tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal D.M. 10/09/2010 per la individuazione delle aree e dei siti non idonei.

2. Nel caso in cui l’impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore).

3. L’Allegato D) della L.R. 30/12/2015, n. 54 così come introdotto dalla L.R. 11/09/2017, n. 21 è abrogato.”.

 

     Art. 30. Introduzione dell’art. 2 bis alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54

1. Dopo l’art. 2 della L.R. 30/12/2015, n. 54 è aggiunto il seguente:

“Art. 2 bis. Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA

1. Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente e di impedire la frammentazione artificiosa di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, e/o di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l’effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall’allegato IV - Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n. 152, l’ambito territoriale da considerare, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. 3/03/2011, n. 28, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia:

• Individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal centro per le opere puntuali, elevato a 2,00 km nelle aree non idonee individuate dalla presente legge;

• di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell’area occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai sensi della presente legge;

• di 500 metri dall’asse del tracciato per le opere lineari.

2. La sussistenza contemporanea di almeno due delle condizioni di cui al comma 1 comporta la riduzione al 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale riportata nell’allegato IV Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n. 152.

3. Sono esclusi dall’applicazione del criterio di cumulo i progetti previsti da un piano o programma sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ed approvato ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 3/04/2006, n. 152, nonché i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all’art. 20 del d.lgs. 3/04/2006, n. 152 è integrata dalla VAS.”.

 

     Art. 31. Abrogazione dell’art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dalla legge regionale 10 settembre 2017, n. 21

1. L’art. 5 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dalla legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 è abrogato.

 

     Art. 32. Sostituzione dell’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dall’art. 6 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 [3]

1. L’art. 6 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 così come modificato dall’art. 6 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 è sostituito dal seguente articolo:

“Articolo 6

Limiti all’utilizzo della PAS per gli impianti eolici e fotovoltaici

1. Ai fini della sicurezza nonché della tutela territoriale ed ambientale, la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili con potenza nominale non superiore a 200 kW è consentita nel rispetto delle condizioni e prescrizioni di seguito riportate:

a) impianti eolici

a.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 1.2.2. “Gli impianti di piccola generazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;

a.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R. 30/12/2015, n. 54;

a.3) devono avere una distanza dagli altri impianti eolici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto;

b) impianti solari di conversione fotovoltaica

b.1) devono rispettare le indicazioni riportate nel paragrafo 2.2.2. “Procedure per la costruzione e l’esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione” dell’Appendice A del P.I.E.A.R.;

b.2) parere paesaggistico favorevole rilasciato dalla Regione sulla compatibilità dell’impianto con l’area interessata, se classificata non idonea dalla L.R. 30/12/2015, n. 54.

b.3) devono avere una distanza dagli altri impianti fotovoltaici o impianti FER presenti, ovvero autorizzati, non inferiore ad 1 km misurato tra i punti più vicini del perimetro dell’area occupata dall’impianto;

b.4) devono avere la disponibilità di un suolo la cui estensione sia pari o superiore a 3 volte la superficie del generatore fotovoltaico, attraverso l’asservimento di particelle catastali contigue, sul quale non potrà essere realizzato altro impianto di produzione di energia da qualunque tipo di fonte rinnovabile.

2. Qualora i progetti di due o più impianti eolici ovvero fotovoltaici siano riconducibili ad un solo soggetto, sia esso persona fisica o giuridica, ovvero siano riconducibili allo stesso centro decisionale ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile o per qualsiasi altra relazione sulla base di univoci elementi che fanno presupporre la costituzione di un’unica centrale eolica ovvero fotovoltaica, si trovino nelle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, saranno assoggettati cumulativamente ad una sola autorizzazione regionale, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 12 del d.lgs.29/12/2003, n. 387, nel caso in cui:

- abbiano una potenza complessiva superiore a 200 kW;

- siano reciprocamente posti rispetto ad altri ad una distanza inferiore ad 1 Km valutata a partire dal centro di ciascun aerogeneratore.

 

     Art. 33. Abrogazione dell’art. 6 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto dall’art. 7 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21

1. L’articolo 6 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 introdotto dall’art. 7 della legge regionale 10 settembre 2017, n. 21 è abrogato.

 

     Art. 34. Introduzione dell’art. 3 bis nella L.R. 26/04/2012, n. 8

1. Nella legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 dopo l’art. 3 è aggiunto il seguente art. 3 bis:

“Art. 3 bis. Documentazione per il rilascio dell’autorizzazione regionale

1. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art. 12 del d.lgs. 29/12/2003, n. 387 e della L.R.19/01/2010, n. 1, l’istante è tenuto a presentare, entro e non oltre novanta giorni decorrenti dalla data di conclusione della conferenza di servizi, la documentazione prescritta dall’Appendice A del P.I.E.A.R. per ciascuna tipologia di impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per i procedimenti pendenti, il termine di novanta giorni per la produzione documentale di cui al periodo precedente decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. La mancata presentazione della documentazione, necessaria per il rilascio della prescritta autorizzazione regionale, nel termine di cui al comma 1 importerà la rinuncia all’istanza.”.

 

     Art. 35. Sostituzione dell’art. 9 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8

1. L’articolo 9 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. Oneri istruttori

1. L’avvio della procedura per il rilascio dell’autorizzazione unica o della P.A.S. previste dal d.lgs. 3/03/2011, n. 28 è subordinata al versamento da parte del richiedente di una quota, quale contributo alle spese generali di istruttoria.

2. Tali oneri istruttori sono calcolati nel modo seguente:

a) 1,00 euro /kW per potenze fino ad 1 MW;

b) 0,50 euro/kW per le potenze eccedente 1 MW;

c) 1,00 euro/mc per gli impianti di produzione del biometano e comunque in misura non inferiore ad € 500,00.

3. Il versamento degli oneri istruttori dovrà essere effettuato a favore dell’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione.

4. Nel caso gli oneri istruttori così determinati dovessero superare il limite dello 0,03% dell’investimento stabilito dalle Linee Guida nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, il proponente potrà versare l’importo corrispondente, a condizione che alleghi all’istanza il relativo calcolo con la stima dell’investimento previsto per la costruzione dell’impianto e delle relative opere connesse.

5. Sono soggetti al pagamento degli oneri istruttori le richieste di varianti non sostanziali ai progetti autorizzati nella misura del 10 per cento di quelli previsti per il rilascio dell’autorizzazione regionale di cui all’art.12 del d.lgs. 29/12/2003, n. 387, e comunque in misura non inferiore ad euro 250. Sono, altresì, soggetti al pagamento degli oneri istruttori nella misura fissa di 250 euro tutte le altre istanze.

6. Il mancato versamento degli oneri istruttori a favore dell’amministrazione competente comporta l’improcedibilità dell’istanza. La mancata regolarizzazione del versamento dovuto entro il termine di 30 giorni dalla richiesta importerà la rinuncia all’istanza.”.

 

     Art. 36. Abrogazione dell’art. 9 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7

1. L’art. 9 bis della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, aggiunto dall'articolo 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è abrogato.

 

     Art. 37. Modifiche all’art. 14 “Procedimento unico” della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 14 della legge regionale 26 aprile 2012, n. 8, è aggiunto il seguente comma:

“5. Dalla data della comunicazione ai comuni interessati dell'avviso di avvio del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica regionale di cui all’art.12 del D.lgs. n.387/2003, è sospesa ogni determinazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire, nonché di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate che nel caso di impianti eolici sono individuate dal perimetro virtuale ottenuto congiungendo le pale degli aerogeneratori esterni, mentre per le altre tipologie di impianti circoscritta dal perimetro esterno dell’impianto, fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perde efficacia decorsi i termini previsti dal D.Lgs.n.28/2011 a partire dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento, salvo il caso in cui la Regione ne disponga per lo stesso fine, per una sola volta, la proroga non superiore ad un anno per sopravvenute esigenze istruttorie e procedimentali relative al rilascio del provvedimento autorizzativo.”.

 

     Art. 38. Modifiche al paragrafo 1.2.1. “Gli impianti di grande generazione” pag. 536 dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1

1. Al paragrafo 1.2.1.4. “Requisiti di sicurezza” è introdotta la seguente lettera:

d ter) distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 150 m [4].

 

2. Al Paragrafo 1.2.1.5. "Requisiti anemologici" pag. 542 la lettera l) è sostituita:

l) il proponente può surrogare la rilevazione sul posto di cui alla lett. f), qualora disponga dei dati anemometrici del sito interessato dal progetto, monitorati e rilevati da altro soggetto non oltre tre anni prima della data di presentazione dell’istanza di autorizzazione.

 

3. Al Paragrafo 1.2.1.6. "La progettazione" pag. 543 le parole:

Per garantire la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l’impatto visivo gli aerogeneratori devono essere disposti in modo tale:

a) la distanza minima tra gli aerogeneratori sia pari a tre diametri di rotore;

b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori sia pari a 6 diametri di rotore.

Per impianti che si sviluppano su file parallele e con macchine disposte in configurazione sfalsata la distanza minima fra le file non può essere inferiore a 3 diametri di rotore (Fig. A – B).

sono sostituite dalle seguenti:

Per garantire adeguate condizioni di funzionalità produttiva, nonché la presenza di corridoi di transito per la fauna oltre che per ridurre l’impatto visivo a causa dell’effetto selva, gli aerogeneratori appartenenti allo stesso impianto, ovvero posti in prossimità di altri impianti di qualunque consistenza, devono essere disposti in modo tale che:

a) la distanza minima tra gli aerogeneratori, misurata a partire dall’estremità delle pale disposte orizzontalmente, sia pari a tre volte il diametro del rotore più grande;

b) la distanza minima tra le file di aerogeneratori, disposti lungo la direzione prevalente del vento, sia pari a 6 volte il diametro del rotore più grande; nel caso gli aerogeneratori siano disposti su file parallele con una configurazione sfalsata, la distanza minima tra le file non può essere inferiore a 3 volte il diametro del rotore più grande.

 

     Art. 39. Modifiche al paragrafo 1.2.2. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1

1. Il paragrafo 1.2.2. dell’Appendice A del PIEAR - pagina 275 - approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 è sostituito dal seguente:

“1.2.2. Gli impianti di piccola generazione.

Ai fini del presente Piano, gli impianti eolici sono classificati di piccola generazione se soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni:

a) potenza nominale massima complessiva non superiore a 200 kW;

b) numero massimo di 2 aerogeneratori.

1.2.2.1. Impianti di potenza nominale fino a 200 kW.

Per tali impianti si applica la disciplina della P.A.S. Procedura Abilitativa Semplificata di cui all’art.6 del d.lgs.3/03/2011, n. 28, e sue successive modificazioni.

La P.A.S. deve essere presentata al Comune territorialmente competente, allegando, la seguente documentazione:

a) Titolo di proprietà o documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui insiste l’impianto e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione;

b) TICA contenente la STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dal gestore della rete di distribuzione debitamente accettata, per la connessione dell'impianto;

c) Relazione paesaggistica di cui al d.lgs.22/01/2004, n.42;

d) Ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

e) Progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;

f) Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;

g) Eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento;

h) Progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;

i) Progetto di dismissione dell'impianto: è indispensabile riportare nel progetto un piano di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dimesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;

j) Dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che l’istante dispone delle risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione dell’impianto;

k) Studio acustico del sito su cui è ubicato l’impianto;

l) Studio anemologico basato su rilevazioni effettuate sul posto per un periodo di 1 anno, da operatori certificati ovvero accreditati con adeguata strumentazione debitamente certificata e calibrata, per un periodo di almeno un anno.

Sono soggette a P.A.S. gli interventi di manutenzione straordinaria e di rifacimento realizzate sugli impianti eolici esistenti che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi e le opere connesse.

Requisiti tecnici minimi per gli impianti

Il progetto deve soddisfare i seguenti requisiti tecnici minimi:

a) Velocità media annua del vento a 25 m dal suolo non inferiore a 5 m/s;

b) Ore equivalenti di funzionamento dell'aerogeneratore non inferiori a 2.000 (rapporto fra la produzione annua di energia elettrica dell'aerogeneratore espressa in megawattora (MWh), basata sui dati forniti dallo studio anemometrico, e la potenza nominale dell'aerogeneratore);

c) Numero massimo di aerogeneratori con sostegno tubolare: 2;

d) Distanza minima di ogni aerogeneratore dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 pari a 1.000 metri previa verifica di compatibilità acustica in prossimità delle abitazioni;

e) Distanza minima da edifici e/o abitazioni subordinata a studi di compatibilità acustica, di Shadow - Flickering, di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti. In ogni caso, tale distanza non

deve essere inferiore a 300 metri;

f) Distanza minima da strade statali ed autostrade subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti, in ogni caso tale distanza non deve essere inferiore a 300 metri;

g) Distanza minima da strade provinciali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

h) Distanza minima dai confini di proprietà subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

i) Distanza minima da strade comunali subordinata a studi di sicurezza in caso di rottura accidentale degli organi rotanti e comunque non inferiore a 200 metri;

j) Distanza trasversale minima fra aerogeneratori sia pari a 3 volte il diametro del rotore maggiore (per distanza si intende la distanza intercorrente fra le punte delle pale disposte orizzontalmente di due aerogeneratori in direzione ortogonale al vento prevalente) e comunque non inferiore a 300 metri;

k) Distanza longitudinale minima fra aerogeneratori sia pari a 6 volte il diametro del rotore maggiore (per distanza longitudinale si intende la distanza intercorrente fra le punte delle pale disposte orizzontalmente di due aerogeneratori lungo la direzione prevalente del vento);

l) Distanza tale da non interferire con le attività dei centri di osservazioni astronomiche e di rilevazioni di dati spaziali, da verificarsi con specifico studio da allegare al progetto.

Raccomandazioni per la progettazione, la costruzione, l'esercizio e la dismissione degli impianti eolici.

a) Le torri tubolari di sostegno (divieto di utilizzare torri a traliccio e tiranti) debbono essere rivestite con vernici antiriflesso di colori presenti nel paesaggio o neutri, evitando l'apposizione di scritte e/o avvisi pubblicitari.

b) L'ubicazione dell'impianto deve essere il più vicino possibile al punto di connessione alla rete di conferimento dell'energia in modo tale da ridurre l'impatto degli elettrodotti di collegamento.

c) Bisogna evitare l'ubicazione degli impianti e delle opere connesse (cavidotti interrati, strade di servizio, sottostazione, ecc.) in prossimità di compluvi e torrenti montani indipendentemente dal loro bacino idraulico, regime e portate, e nei pressi di morfostrutture carsiche quali doline e inghiottitoi.

d) Gli sbancamenti ed i riporti di terreno devono essere contenuti il più possibile ed è necessario prevedere per le opere di contenimento e ripristino l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

e) Si deve evitare, ove possibile, di localizzare gli aerogeneratori in punti del territorio tali da richiedere necessariamente le segnalazioni di sicurezza del volo a bassa quota rappresentate da colorazioni bianche e rosse e segnali luminosi.

f) Al termine dei lavori il proponente deve procedere al ripristino morfologico, alla stabilizzazione ed inerbimento di tutte le aree soggette a movimenti di terra e al ripristino della viabilità pubblica e privata, utilizzata ed eventualmente danneggiata in seguito alle lavorazioni.

g) Gli oli esausti derivanti dal funzionamento dell'impianto eolico dovranno essere adeguatamente trattati e smaltiti presso il "Consorzio obbligatorio degli oli esausti.

h) Il proponente dovrà informare annualmente l'Ufficio regionale competente mediante Raccomandata con AR, della produzione di energia elettrica da parte dell'impianto eolico autorizzato.

i) Alla fine del ciclo produttivo dell'impianto, il soggetto autorizzato è tenuto a dismettere l'impianto secondo il progetto approvato o, in alternativa, l'adeguamento produttivo dello stesso.”.

 

     Art. 40. Modifiche al paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A del P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n.1

1. Il paragrafo 2.2.2. dell’Appendice A del PIEAR - pagina 291 - è sostituito dal seguente:

“2.2.2. Procedure per la costruzione e l'esercizio degli impianti fotovoltaici di microgenerazione.

Gli impianti di conversione fotovoltaica dell’energia solare sono classificati di "microgenerazione" se soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) integrati e/o parzialmente integrati;

b) non integrati con potenza nominale massima non superiore a 200 kW;

Per la costruzione, la manutenzione straordinarie ed il rifacimento di tali tipi di impianti, si applica la disciplina della P.A.S. di cui all’art.6 del d.lgs. n.28/2011, e sue successive modificazioni.

Sono soggette a P.A.S. le opere di rifacimento degli impianti fotovoltaici esistenti che non comportino variazioni nelle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi.

Per la costruzione degli impianti di cui alla precedente lettera a), se aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda ed i cui componenti non alterino la sagoma degli edifici stessi è sufficiente la semplice comunicazione ai sensi dell’art.4 del d.lgs.n.28/2011.

La P.A.S. deve essere presentata al Comune territorialmente competente allegando la seguente documentazione:

a) titolo di proprietà ovvero documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui insiste l’impianto e le relative opere di connessione alla rete di distribuzione;

b) TICA contenente la STMG (soluzione tecnica minima generale) debitamente accettata, rilasciata dalla società gestore delle reti di distribuzione;

c) relazione paesaggistica di cui al d.lgs.22/01/2004, n.42;

d) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;

e) progetto definitivo dell'impianto, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili;

f) progetto di gestione e manutenzione dell'impianto;

g) progetto di dismissione dell'impianto che preveda, alla cessazione dell'attività produttiva, le modalità di rimozione della infrastruttura e di tutte le opere principali connesse, lo smaltimento del materiale dismesso ed il ripristino dello stato dei luoghi; il piano dovrà contenere le modalità e la stima dei costi delle operazioni di dismissione, di smaltimento e di ripristino dello stato dei luoghi;

h) Elaborato sulla distanza minima dell’impianto dal limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99 pari a 1.000 metri;

i) Studio acustico relativo al sito interessato dall’impianto;

j) Elaborato sulla distanza minima dai confini di proprietà non inferiore a 100 metri;

k) Studio d'Incidenza Ambientale, ai sensi del D.P.R. 357/1997, per tutti gli impianti che ricadono in una fascia pari a 500 metri, esterna ai siti SIC-ZPS;

l) Elaborati contenente i dati e le planimetrie descrittivi del sito, con localizzazione geo referenziata dell'impianto in coordinate piane GAUSS BOAGA - Roma 40 fuso est;

m) eventuali assensi dovuti a specifiche norme di legge che interessano il sito oggetto di intervento.

n) dichiarazione resa da un istituto bancario attestante che l’istante dispone delle risorse economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione dell’impianto.”.

 

     Art. 41. Ulteriori modifiche al P.I.E.A.R. approvato con legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1

1. Al paragrafo 2.2.3. dell’Appendice A del PIEAR - pagina 294 - le parole “1.000 kWp” sono sostituite dalle parole “200 kW”.

2. Al paragrafo 2.2.3.7 lett.c) dell’Appendice A del PIEAR - pagina 299 - le parole “…. superiore a 1 MW, …..” sono sostituite dalle seguenti “ ……di potenza nominale superiore a 200 kW, ….”.

3. La tabella 5. “Regime normativo per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili” dell’Appendice A del PIEAR - pagina 326 - è abrogata.

 

     Art. 42. Applicabilità degli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 [5]

1. Le disposizioni di cui agli articoli 29, 30, 31, 34 e 36 si applicano anche ai procedimenti pendenti.

 

     Art. 43. Integrazioni all’allegato A della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 e ss.mm.ii. [6]

1. I Baffer di cui al punto 1.2 Beni monumentali 1.4 Beni paesaggistici: in riferimento a laghi ed invasi artificiali, fiumi, torrenti e corsi d’acqua, centri urbani, centri storici, 2.4 Rete Natura 2000, così come individuati e definiti nell’Allegato A della legge regionale n. 54/2015 e ss.mm.ii., trovano applicazione esclusivamente nelle aree territoriali visibili dal bene monumentale vincolato se l’impianto FER in progetto non risulta in correlazione visiva con lo stesso bene vincolato da punti di vista privilegiati.

2. La Giunta regionale acquisito il parere vincolante del Comitato Tecnico Paritetico istituito dal protocollo di intesa tra Regione MIBACT-MATTM, ai sensi dell’art. 145, comma 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, elabora le linee guida finalizzate ad una corretta applicazione del principio sancito al comma 1 del presente articolo.

 

     Art. 44. Abrogazione dell’art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19

1. L’articolo 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 è abrogato.

 

     Art. 45. Modifica all’articolo 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28

1. Il comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 20 novembre 2017, n. 28 è così sostituito:

“1. Il Commissario ai sensi dell’art. 22 della legge regionale 24 luglio 2017, n. 19 prosegue la sua attività fino all’insediamento degli organi del Parco di cui all’articolo 3 della presente legge.”.

 

     Art. 46. Strutture sociosanitarie

1. Le strutture sociosanitarie operanti sul territorio regionale devono adeguarsi ai requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal manuale approvato con D.G.R. n. 1218/2017 a decorrere dal 31 dicembre 2021 secondo la tempistica di cui all’articolo 15, comma 6 della L.R. n. 28/2000 e s.m.i. [7].

2. Le disposizioni contenute nell’art. 46, comma 1 della presente legge si applicano anche alle strutture sociosanitarie di cui alla legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 e ss.mm.ii a seguito della riclassificazione effettuata in virtù della Deliberazione di Giunta regionale n. 1218/2017. Nel caso dei presidi che erogano anche prestazioni riabilitative in regime ambulatoriale si chiarisce che tali prestazioni costituiscono la funzione secondaria rispetto ai servizi residenziali e/o semiresidenziali che in ogni caso rappresentano la funzione principale caratterizzante la struttura socio-sanitaria, anche quando tali servizi sono erogati in sedi decentrate che devono intendersi parte secondaria e integrante dell’unica struttura socio-sanitaria [8].

 

     Art. 47. Norme in materia di graduatorie regionali

1. [Le graduatorie delle selezioni riservate indette ai sensi dell’articolo 4, comma 6 del D.L. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 125/2013, oggetto delle procedure di stabilizzazione, ex art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e ss.mm.ii., sono prorogate fino alla conclusione delle procedure stesse] [9].

2. I candidati idonei ricompresi nelle graduatorie di cui all’articolo 4 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, relative a selezioni per progressioni verticali indette antecedentemente all’entrata in vigore del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, approvate al 31 dicembre 2010, sono inquadrati fino ad esaurimento delle stesse, nelle graduatorie per le quali hanno concorso, a decorrere dal 1° marzo 2019. I posti resisi liberi, per effetto dei predetti inquadramenti sono soppressi.

3. Alla spesa occorrente per le procedure di cui al comma 2, quantificata in euro 66.840,87, corrispondente al differenziale di costo tra le posizioni attualmente ricoperte e quelle oggetto delle progressioni verticali, per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 si farà fronte con lo stanziamento previsto sul bilancio pluriennale 2018-2020, Missione 1, Programma 10.

 

     Art. 48. Modifiche all’art. 1 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole “Agenzia regionale per il lavoro e le transizioni nella vita attiva LAB – Lavoro e Apprendimento Basilicata” sono soppresse e sostituite con le parole “Agenzia Regionale per il Lavoro e l’Apprendimento Basilicata.”.

 

     Art. 49. Modifiche all’art. 4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Dopo il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, è inserito il seguente comma 7:

“7. Rientrano, inoltre, nelle finalità istituzionali dell’Agenzia la programmazione, l’attuazione e la gestione di programmi, progetti, piani ed iniziative derivanti da convenzioni, protocolli d’intesa, accordi di collaborazione, reti, partenariati e strumenti giuridici similari attivati con soggetti pubblici e/o privati e/o misto pubblico-privati per lo svolgimento di comuni attività di pubblico interesse nelle materie di competenza istituzionale.”.

 

     Art. 50. Modifiche all’art. 7 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 2 dell’articolo 7 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole “e comunque non superiore alla durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato” sono soppresse.

 

     Art. 51. Modifiche all’art. 9 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9

1. Al comma 4 dell’articolo 9 della legge regionale 13 maggio 2016, n. 9, le parole “e comunque non superiore alla durata della legislatura regionale nella quale è stato nominato” sono soppresse.

 

     Art. 52. Definizione di area attinente ad un parco eolico

1. E’ definita area attinente ad un parco eolico la porzione di territorio delimitato dalla poligonale chiusa e non intrecciata ottenuta collegando tra loro gli aerogeneratori più esterni del parco stesso.

2. I progetti di ottimizzazione di un parco eolico, che non comportano un aumento della potenza elettrica complessiva del progetto originario (compresi gli spostamenti di viabilità interna al parco eolico, spostamenti di elettrodotti di servizio, spostamento di aereogeneratori, cambio dell’aereogeneratore, ecc.), previsti all’interno dell’area attinente, come definita al precedente comma 1, sono considerati varianti non sostanziali a condizione che l’area attinente al Parco eolico si riduca e che le aree interessate dalle modifiche siano nella disponibilità del soggetto proponente il parco eolico.

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di Osservatorio dei Prezzi nel settore della sanità, in materia di farmacovigilanza e in materia di fascicolo sanitario elettronico nonché in materia di valorizzazione artistico-culturale [10]

1. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività destinate all’attuazione dei programmi concernenti l’Osservatorio dei Prezzi, dei servizi e delle tecnologie nel settore della sanità (OPT), del progetto di realizzazione della Rete regionale degli Acquisti del Servizio Sanitario Regionale, di valutazioni dei piani e dei progetti di adeguamento infrastrutturale delle Aziende sanitarie regionali e delle Strutture sanitarie, nonché delle attività inerenti il progetto di riordino del sistema di formazione continua, i contratti di collaborazione di cui alle determinazioni dirigenziali n. 13A2.2018/D.00211 del 31 luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00213 del 31 luglio 2018, n. 13A2.2018/D.00210 del 31 luglio 2018 e n. 13A2.2018/D.00212 del 31 luglio 2018, con scadenza al 31 dicembre 2018 sono prorogati fino al 31 dicembre 2019.

2. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 1, quantificata in euro 224.000,00 è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 per l’esercizio 2019 dalle risorse stanziate sulla Missione 13 Programma 01.

3. Al fine dello svolgimento delle attività ricomprese nel programma regionale di farmacovigilanza attiva, garantendo, nel contempo il funzionamento del Centro regionale di farmacovigilanza, in conformità alle deliberazione di Giunta regionale n. 1461/2011 e n. 1893/2011, il contratto di collaborazione di cui alla determinazione dirigenziale n. 13A2.2018/D.00209 del 31 luglio 2018, con scadenza al 31 dicembre 2018 è prorogato fino al 31 dicembre 2019.

4. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al comma 3, quantificata in euro 32.000,00, è assicurata a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018/2020, per l’esercizio 2019, dalla risorse stanziate dalla Missione 13 Programma 07.

5. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività finalizzate alla messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dall’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del Servizio Sanitario Regionale in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati al 31 dicembre 2019.

6. La spesa relativa alla proroga dei contratti di cui al comma 5, quantificati in euro 72.000,00 è assicurata dalle risorse di cui al Fondo sanitario regionale assegnate all’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo, a valere sulla Missione 13 Programma 07 del bilancio pluriennale 2018/2020.

7. Al fine di assicurare la continuità ed il completamento dei programmi connessi alle attività in materia di valorizzazione artistico-culturale, il contratto di collaborazione stipulato per tali finalità di cui alla determinazione dirigenziale n. 12A2.2018/D.01645 del 12 luglio 2018, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata fino al 30 giugno 2020.

8. La spesa relativa alla proroga del contratto di cui al precedente comma 1, quantificata nella misura massima di euro 54.900,00, è assicurata, a valere sugli stanziamenti del bilancio pluriennale 2018-2020 per l’esercizio 2019, sulla Missione 01 Programma 03.

 

     Art. 54. Modifiche alla L.R. n. 11/2014

1. Il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2014 è così sostituito:

“3. Per le strutture di cui al successivo articolo 2, comma 1, le comunicazioni vanno inoltrate al Sindaco del Comune territorialmente competente che, entro 30 giorni, provvede, tramite i competenti uffici, ad inoltrarle alle Aziende sanitarie competenti per l’istruttoria e la verifica della documentazione. Le Aziende sanitarie, attraverso le competenti Commissioni tecniche di cui all’articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., verificano la rispondenza alla norma dei requisiti dichiarati ed inviano il parere al Comune di competenza per la presa d’atto. Il Sindaco, ovvero l’ufficio comunale competente, provvede in merito entro 60 giorni dal ricevimento del parere.

2. Dopo il comma 3 dell’articolo 1 della L.R. n. 11/2014 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Il precedente comma 3 produce effetti anche nei confronti degli studi di cui all’articolo 2, comma 1 le cui comunicazioni risultano prodotte ai sensi del successivo articolo 7, comma 4. A tal fine il Dipartimento Politiche della Persona, per il tramite delle Aziende sanitarie competenti, trasferisce la relativa documentazione ai Comuni sede degli studi odontoiatrici.

 

     Art. 55. Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione regionale

1. Al fine di assicurare il rafforzamento della capacità tecnica e amministrativa dell’Amministrazione regionale e l’accompagnamento per l’accelerazione e l’efficacia delle attività connesse all’attuazione ed alla programmazione FSE 2014-2020, FESR 2014-2020 e FEASR 2014-2010, è prorogato fino al 31 dicembre 2023 il termine di scadenza dei contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui alle seguenti determinazioni dirigenziali:

a) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 12AF.2016/D.01182 del 6 settembre 2016, n. 12AF.2016/D.01781 del 23 dicembre 2016 relative al POR FESR Basilicata 2014/2020;

b) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 12AN.2016/D.01777 del 22 dicembre 2016, n. 12AN.2016/D.1786 del 29 dicembre 2016, n. 12AN.2017/D.00770 del 10 maggio 2017 relative al POR FSE Basilicata 2014/2020;

c) determinazioni n. 12A2.2016/D.01021 del 20 luglio 2016, n. 14AI.2016/D.00836 del 19 settembre 2016, n. 14AI.2016/D.01206 del 27 dicembre 2016 relative al PSR Basilicata 2014/2020.

2. Agli oneri relativi al comma 1, lettera a) quantificati nella misura massima di euro 1.800.126,00 si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla Missione 01 Programma 11, per l’esercizio 2019 per euro 30.750,00 e per l’esercizio 2020 per euro 1.769.376,00 del bilancio pluriennale 2018-2020.

3. Agli oneri relativi al comma 1, lettera b), quantificati nella misura massima di euro 1.294.590,00, si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla Missione 01 Programma 11, per l’esercizio 2020 per euro 881.659,34 e sulla Missione 15 Programma 01 per l’esercizio 2020 per euro 412.930,66 del bilancio pluriennale 2018-2020.

4. Agli oneri relativi al comma 1, lettera c), quantificati nella misura massima di euro di 1.040.000,00 si provvede mediante risorse comunitarie e statali stanziate a valere sulla Missione 16 Programma 01, per l’esercizio 2019 per euro 500.000,00 e per l’esercizio 2020 per euro 540.000,00 del bilancio pluriennale 2018-2020.

 

     Art. 56. Modifiche all’art. 3 della L.R. n. 31/2010 come modificato dall’articolo 42 della L.R. n. 4/2015

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, come modificato dall’articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è sostituito dal seguente:

“2. All’Autorità, in funzione di nucleo di valutazione, sono attribuite le seguenti funzioni:

a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso anche formulando proposte e raccomandazioni ai vertici amministrativi;

b) valida la relazione sulla performance a conclusione del ciclo medesimo, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara ed immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione;

c) verifica il livello di differenziazione delle valutazioni delle performance individuali, con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi e dei relativi premi economici secondo ragionevoli principi di merito, proponendo azioni correttive presso gli enti, ovvero laddove ne sussistano i presupposti, segnalando agli organi competenti eventuali gravi difformità rispetto alle norme e ai contratti di lavoro;

d) propone, sulla base del Sistema di Misurazione e Valutazione definito dalle singole amministrazioni, all’organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei Dirigenti di vertice;

e) definisce Linee guida relativamente alle metodologie e agli strumenti per la misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali al fine di definire linee di attività omogenee nel sistema regionale nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli enti;

f) promuove e attesta l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità nel rispetto delle norme nazionali vigenti, nonché delle norme di prevenzione dei fenomeni corruttivi, per quanto riferiti al sistema di gestione delle performance, sulla base delle norme nazionali;

g) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;

h) propone e coordina iniziative formative da sviluppare all’interno del sistema regionale sulle materie di sua competenza.”.

 

2. All’articolo 3 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, come modificato dall’articolo 42 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

2 bis. All’Autorità nelle sue funzioni di Nucleo di Valutazione sono attribuite le seguenti funzioni, su mandato del presidente della Giunta:

a) funzioni ispettive interne relativamente a specifiche attività amministrative;

b) azioni di audit, su proposta dei Direttori generali con riferimento a specifici processi amministrativi e sulla base di un piano annuale complessivo;

c) funzioni di analisi di impatto delle politiche pubbliche adottate dal sistema regionale;

d) azioni di sviluppo della partecipazione dei cittadini, in particolar modo relativamente a sistemi di programmazione e valutazione delle performance degli enti del sistema regionale;

e) analisi comparative degli outcome dei singoli enti del sistema regionale, con altri enti a livello nazionale e internazionale.

2. ter. Le funzioni di cui al comma 2 bis, ad esclusione di quelle di cui al punto a), sono svolte sulla base di specifici piani annuali concordati con la Direzione Generale Presidenza della Giunta, nell’ambito dei quali vengono definite anche le competenze e le risorse necessarie per lo svolgimento delle attività medesime.

 

     Art. 57. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

Allegati

(Omissis)


[1] Rectius, "all'art. 65, comma 1, lettera b)" (N.d.R.).

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2020, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2019, n. 286, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui ha introdotto le lettere a.3), b.3) e b.4) del comma 1 dell’art. 6 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[4] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4. L'art. 10, L.R. 4/2019, è stato abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 22.

[5] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 23 dicembre 2019, n. 286, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[7] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2020, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 22 settembre 2021, n. 38.

[8] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 20 gennaio 2020, n. 2.

[9] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4. La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2020, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] La Corte costituzionale, con sentenza 28 gennaio 2020, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.