§ 3.1.85 - L.R. 10 aprile 2000, n. 37.
Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:10/04/2000
Numero:37


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizione di serre e tunnel serre.
Art. 3.  Tipologia.
Art. 4.  Rilascio concessione edilizia.
Art. 5.  Rilascio autorizzazione.
Art. 6.  Condizioni costruttive.
Art. 7.  Fini volumetrici.
Art. 8.  Divieti.
Art. 9.  Pubblicazione.


§ 3.1.85 - L.R. 10 aprile 2000, n. 37.

Disciplina per la costruzione delle serre e dei tunnel serre.

(B.U. 15 aprile 2000, n. 27).

 

Art. 1. Finalità.

     La presente legge disciplina la costruzione delle serre e dei tunnel serre nelle sole zone agricole.

 

     Art. 2. Definizione di serre e tunnel serre.

     Ai fini della presente legge è da considerarsi serra o tunnel serra ogni manufatto che realizzi un ambiente artificiale mediante il controllo di luce e/o umidità per il conseguimento di produzioni intensive ortoflorofrutticole e/o per la moltiplicazione di piante.

 

     Art. 3. Tipologia.

     Per serra si intende un manufatto realizzato in struttura metallica e copertura in vetro o materiale similare.

     Per tunnel serra si intende un manufatto realizzato con tubolari ad arco o altro materiale e teli plastici.

 

     Art. 4. Rilascio concessione edilizia.

     Per la realizzazione di serre e/o di tunnel serre, poggianti su fondazione in cemento armato reticolare o isolata, è richiesto il rilascio della concessione edilizia, nel rispetto della normativa sulla valutazione di impatto ambientale.

 

     Art. 5. Rilascio autorizzazione.

     Per la realizzazione di tunnel serre rimovibili è richiesto il rilascio dell'autorizzazione comunale.

     Alle richieste di concessione e di autorizzazione va allegata una relazione tecnica di miglioramento fondiario.

 

     Art. 6. Condizioni costruttive.

     La predisposizione di serre o tunnel serre non rimovibili deve rispettare le seguenti condizioni:

     a) la superficie coperta non deve superare il 60% dell'area disponibile, che non deve a sua volta essere inferiore ai 2000 mq;

     b) la distanza minima dai fabbricati non deve essere inferiore a 5 metri;

     c) la distanza dalle strade dovrà essere quella prevista dal codice della strada e dagli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 7. Fini volumetrici.

     La superficie e la volumetria investita a serre o tunnel serre di cui all'art. 2 non incidono sui parametri volumetrici della zona agricola.

     Nella realizzazione degli impianti serricoli di cui alla presente legge, è vietato il ricorso ad opere murarie eccedenti il Piano di campagna o l'utilizzazione di pannelli prefabbricati che richiedono, per il relativo assemblaggio, l'esecuzione di opere murarie ovvero di altre tecniche di posa in opera che non ne consentono l'immediato e semplice smontaggio.

     Per tutte le altre tipologie costruttive si applicano le disposizioni previste per gli annessi agricoli.

 

     Art. 8. Divieti. [1]

     1. Fatta salva l’applicazione del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e le eventuali prescrizioni contenute nei piani paesistici o nei piani urbanistico-territoriali, la costruzione di serre o tunnel serre non è ammessa qualora interessi i beni e luoghi di cui alle lettere d), e), g), l), m) dell’art. 142 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

 

     Art. 9. Pubblicazione.

     La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 agosto 2000, n. 52 e così ulteriormente sostituito dall'art. 10 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.