§ 5.6.9 - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.
Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:5. Ambiente
Capitolo:5.6 tutela della flora e della fauna
Data:08/09/1997
Numero:357


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Zone speciali di conservazione.
Art. 4.  Misure di conservazione.
Art. 4 bis.  (Concertazione).
Art. 5.  Valutazione di incidenza.
Art. 6.  Zone di protezione speciale.
Art. 7.  (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie).
Art. 8.  Tutela delle specie faunistiche.
Art. 9.  Tutela delle specie vegetali.
Art. 10.  Prelievi.
Art. 11.  Deroghe.
Art. 12.  (Immissioni).
Art. 13.  Informazione.
Art. 14.  Ricerca e istruzione.
Art. 15.  Sorveglianza.
Art. 16.  Procedura di modifica degli allegati.
Art. 17.  Entrata in vigore.


§ 5.6.9 - D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

(G.U. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.).

 

Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE «Habitat» relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie della flora e della fauna indicate agli allegati B, D ed E al presente regolamento.

     2. Le procedure disciplinate dal presente regolamento sono intese ad assicurare il mantenimento o il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario.

     3. Le procedure disciplinate dal presente regolamento tengono conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali.

     4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione degli obiettivi del presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

     4-bis. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G costituiscono parte integrante del presente regolamento [1].

 

     Art. 2. Definizioni.

     1. Ai fini del presente regolamento sono adottate le seguenti definizioni:

     a) conservazione: un complesso di misure necessarie per mantenere o ripristinare gli habitat naturali e le popolazioni di specie di fauna e flora selvatiche in uno stato soddisfacente come indicato nelle lettere e) ed i) del presente articolo;

     b) habitat naturali: le zone terrestri o acquatiche che si distinguono in base alle loro caratteristiche geografiche, abiotiche e biotiche, interamente naturali o seminaturali;

     c) habitat naturali di interesse comunitario: gli habitat naturali, indicati nell'allegato A, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

     1) rischiano di scomparire nella loro area di distribuzione naturale;

     2) hanno un'area di distribuzione naturale ridotta a seguito della loro regressione o per il fatto che la loro area è intrinsecamente ridotta [2];

     3) costituiscono esempi notevoli di caratteristiche tipiche di una o più delle cinque regioni biogeografiche seguenti: alpina, atlantica, continentale, macaronesica e mediterranea;

     d) tipi di habitat naturali prioritari: i tipi di habitat naturali che rischiano di scomparire per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziati nell'allegato A al presente regolamento con un asterisco [*];

     e) stato di conservazione di un habitat naturale: l'effetto della somma dei fattori che influiscono sull'habitat naturale nonché sulle specie tipiche che in esso si trovano, che possono alterarne, a lunga scadenza, la distribuzione naturale, la struttura e le funzioni, nonché la sopravvivenza delle sue specie tipiche. Lo stato di conservazione di un habitat naturale è definito «soddisfacente» quando:

     1) la sua area di distribuzione naturale e la superficie che comprende sono stabili o in estensione;

     2) la struttura e le funzioni specifiche necessarie al suo mantenimento a lungo termine esistono e possono continuare ad esistere in un futuro prevedibile;

     3) lo stato di conservazione delle specie tipiche è soddisfacente e corrisponde a quanto indicato nella lettera i) del presente articolo;

     f) habitat di una specie: ambiente definito da fattori abiotici e biotici specifici in cui vive la specie in una delle fasi del suo ciclo biologico;

     g) specie di interesse comunitario: le specie, indicate negli allegati B, D ed E, che, nel territorio dell'Unione europea, alternativamente:

     1) sono in pericolo con l'esclusione di quelle la cui area di distribuzione naturale si estende in modo marginale sul territorio dell'Unione europea e che non sono in pericolo né vulnerabili nell'area del paleartico occidentale;

     2) sono vulnerabili, quando il loro passaggio nella categoria delle specie in pericolo è ritenuto probabile in un prossimo futuro, qualora persistano i fattori alla base di tale rischio;

     3) sono rare, quando le popolazioni sono di piccole dimensioni e, pur non essendo attualmente né in pericolo né vulnerabili, rischiano di diventarlo a prescindere dalla loro distribuzione territoriale;

     4) endemiche e richiedono particolare attenzione, a causa della specificità del loro habitat o delle incidenze potenziali del loro sfruttamento sul loro stato di conservazione;

     h) specie prioritarie: le specie di cui alla lettera g) del presente articolo per la cui conservazione l'Unione europea ha una responsabilità particolare a causa dell'importanza della loro area di distribuzione naturale e che sono evidenziate nell'allegato B al presente regolamento con un asterisco [*];

     i) stato di conservazione di una specie: l'effetto della somma dei fattori che, influendo sulle specie, possono alterarne a lungo termine la distribuzione e l'importanza delle popolazioni nel territorio dell'Unione europea. Lo stato di conservazione è considerato «soddisfacente» quando:

     1) i dati relativi all'andamento delle popolazioni della specie indicano che essa continua e può continuare a lungo termine ad essere un elemento vitale degli habitat naturali cui appartiene;

     2) l'area di distribuzione naturale delle specie non è in declino né rischia di declinare in un futuro prevedibile;

     3) esiste e continuerà probabilmente ad esistere un habitat sufficiente affinché le sue popolazioni si mantengano a lungo termine;

     l) sito: un'area geograficamente definita, la cui superficie sia chiaramente delimitata;

     m) sito di importanza comunitaria: un sito che è stato inserito nella lista dei siti selezionati dalla Commissione europea e che, nella o nelle regioni biogeografiche cui appartiene, contribuisce in modo significativo a mantenere o a ripristinare un tipo di habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B in uno stato di conservazione soddisfacente e che può, inoltre, contribuire in modo significativo alla coerenza della rete ecologica «Natura 2000» di cui all'articolo 3, al fine di mantenere la diversità biologica nella regione biogeografica o nelle regioni biogeografiche in questione. Per le specie animali che occupano ampi territori, i siti di importanza comunitaria corrispondono ai luoghi, all'interno della loro area di distribuzione naturale, che presentano gli elementi fisici o biologici essenziali alla loro vita e riproduzione [3];

     m-bis) proposto sito di importanza comunitaria (pSic): un sito individuato dalle regioni e province autonome, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio alla Commissione europea, ma non ancora inserito negli elenchi definitivi dei siti selezionati dalla Commissione europea [4];

     n) zona speciale di conservazione: un sito di importanza comunitaria designato in base all'articolo 3, comma 2, in cui sono applicate le misure di conservazione necessarie al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali o delle popolazioni delle specie per cui il sito è designato;

     o) esemplare: qualsiasi animale o pianta, vivi o morti, delle specie elencate nell'allegato D e nell'allegato E e qualsiasi bene, parte o prodotto che risultano essere ottenuti dall'animale o dalla pianta di tali specie, in base ad un documento di accompagnamento, all'imballaggio, al marchio impresso, all'etichettatura o ad un altro elemento di identificazione;

     o-bis) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie [5];

     o-ter) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica [6];

     o-quater) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate [7];

     o-quinquies) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano [8];

     o-sexies) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana [9];

     p) aree di collegamento ecologico funzionale: le aree che, per la loro struttura lineare e continua (come i corsi d'acqua con le relative sponde, o i sistemi tradizionali di delimitazione dei campi) o il loro ruolo di collegamento (come le zone umide e le aree forestali) sono essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche;

     q) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;

     r) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale [10];

     r-bis) immissione: qualsiasi azione di introduzione, reintroduzione e ripopolamento di esemplari di specie e di popolazioni non autoctone [11].

 

     Art. 3. Zone speciali di conservazione.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano i siti in cui si trovano tipi di habitat elencati nell'allegato A ed habitat di specie di cui all'allegato B e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ai fini della formulazione alla Commissione europea, da parte dello stesso Ministero, dell'elenco dei proposti siti di importanza comunitaria (pSic) per la costituzione della rete ecologica europea coerente di zone speciali di conservazione denominata «Natura 2000» [12].

     2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, designa, con proprio decreto, adottato d'intesa con ciascuna regione interessata i siti al comma 1 quali «Zone speciali di conservazione», entro il termine massimo di sei anni, dalla definizione, da parte della Commissione europea dell'elenco dei siti [13].

     3. Al fine di assicurare la coerenza ecologica della rete «Natura 2000», il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano, definisce, anche finalizzandole alla redazione delle linee fondamentali di assetto del territorio, di cui all'articolo 3 della legge 6 dicembre 1991 n. 394, le direttive per la gestione delle aree di collegamento ecologico funzionale, che rivestono primaria importanza per la fauna e la flora selvatiche [14].

     4. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, contestualmente alla proposta di cui al comma 1 e su indicazione delle regioni e delle provincie autonome di Trento e di Bolzano, le stime per il cofinanziamento comunitario necessario per l'attuazione dei piani di gestione delle zone speciali di conservazione e delle misure necessarie ad evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, con particolare attenzione per quelli prioritari, e le eventuali misure di ripristino da attuare [15].

     4-bis. Al fine di garantire la funzionale attuazione della direttiva 92/43/CEE e l'aggiornamento dei dati, anche in relazione alle modifiche degli allegati previste dall'articolo 19 della direttiva medesima, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle azioni di monitoraggio di cui all'articolo 7, effettuano una valutazione periodica dell'idoneità dei siti alla attuazione degli obiettivi della direttiva in seguito alla quale possono proporre al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio un aggiornamento dell'elenco degli stessi siti, della loro delimitazione e dei contenuti della relativa scheda informativa. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette tale proposta alla Commissione europea per la valutazione di cui all'articolo 9 della citata direttiva [16].

 

     Art. 4. Misure di conservazione.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano per i proposti siti di importanza comunitaria opportune misure per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi del presente regolamento [17].

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base di linee guida per la gestione delle aree della rete "Natura 2000", da adottarsi con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adottano per le zone speciali di conservazione, entro sei mesi dalla loro designazione, le misure di conservazione necessarie che implicano all'occorrenza appropriati piani di gestione specifici od integrati ad altri piani di sviluppo e le opportune misure regolamentari, amministrative o contrattuali che siano conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B presenti nei siti [18].

     2-bis. Le misure di cui al comma 1 rimangono in vigore nelle zone speciali di conservazione fino all'adozione delle misure previste al comma 2 [19].

     3. Qualora le zone speciali di conservazione ricadano all'interno di aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente. Per la porzione ricadente all'esterno del perimetro dell'area naturale protetta la regione o la provincia autonoma adotta, sentiti anche gli enti locali interessati e il soggetto gestore dell'area protetta, le opportune misure di conservazione e le norme di gestione [20].

 

     Art. 4 bis. (Concertazione). [21]

     1. Qualora la Commissione europea avvii la procedura di concertazione prevista dall'articolo 5 della direttiva 92/43/CEE, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentita ciascuna regione interessata, fornisce alla Commissione i dati scientifici relativi all'area oggetto della procedura stessa, alla quale si applicano, durante la fase di concertazione, le misure di protezione previste all'articolo 4, comma 1. Dette misure permangono nel caso in cui, trascorsi sei mesi dall'avvio del procedimento di concertazione, la Commissione europea proponga al Consiglio di individuare l'area in causa quale sito di importanza comunitaria. L'adozione delle predette misure di protezione compete alla regione o provincia autonoma entro il cui territorio l'area è compresa.

     2. In caso di approvazione della proposta della Commissione europea da parte del Consiglio, sull'area in questione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2.

 

     Art. 5. Valutazione di incidenza. [22]

     1. Nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

     2. I proponenti di piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti, predispongono, secondo i contenuti di cui all'allegato G, uno studio per individuare e valutare gli effetti che il piano può avere sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre alla valutazione di incidenza sono presentati, nel caso di piani di rilevanza nazionale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, nel caso di piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, alle regioni e alle province autonome competenti.

     3. I proponenti di interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi, presentano, ai fini della valutazione di incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi nell'allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di importanza comunitaria, sul sito di importanza comunitaria o sulla zona speciale di conservazione, tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei medesimi.

     4. Per i progetti assoggettati a procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 7 settembre 1996, e successive modificazioni ed integrazioni, che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione, come definiti dal presente regolamento, la valutazione di incidenza è ricompresa nell'ambito della predetta procedura che, in tal caso, considera anche gli effetti diretti ed indiretti dei progetti sugli habitat e sulle specie per i quali detti siti e zone sono stati individuati. A tale fine lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve contenere gli elementi relativi alla compatibilità del progetto con le finalità conservative previste dal presente regolamento, facendo riferimento agli indirizzi di cui all'allegato G.

     5. Ai fini della valutazione di incidenza dei piani e degli interventi di cui ai commi da 1 a 4, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, definiscono le modalità di presentazione dei relativi studi, individuano le autorità competenti alla verifica degli stessi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G, i tempi per l'effettuazione della medesima verifica, nonché le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

     6. Fino alla individuazione dei tempi per l'effettuazione della verifica di cui al comma 5, le autorità di cui ai commi 2 e 5 effettuano la verifica stessa entro sessanta giorni dal ricevimento dello studio di cui ai commi 2, 3 e 4 e possono chiedere una sola volta integrazioni dello stesso ovvero possono indicare prescrizioni alle quali il proponente deve attenersi. Nel caso in cui le predette autorità chiedano integrazioni dello studio, il termine per la valutazione di incidenza decorre nuovamente dalla data in cui le integrazioni pervengono alle autorità medesime.

     7. La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa.

     8. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva del piano o dell'intervento acquisisce preventivamente la valutazione di incidenza, eventualmente individuando modalità di consultazione del pubblico interessato dalla realizzazione degli stessi.

     9. Qualora, nonostante le conclusioni negative della valutazione di incidenza sul sito ed in mancanza di soluzioni alternative possibili, il piano o l'intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, le amministrazioni competenti adottano ogni misura compensativa necessaria per garantire la coerenza globale della rete "Natura 2000" e ne danno comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per le finalità di cui all'articolo 13.

     10. Qualora nei siti ricadano tipi di habitat naturali e specie prioritari, il piano o l'intervento di cui sia stata valutata l'incidenza negativa sul sito di importanza comunitaria, può essere realizzato soltanto con riferimento ad esigenze connesse alla salute dell'uomo e alla sicurezza pubblica o ad esigenze di primaria importanza per l'ambiente, ovvero, previo parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

 

     Art. 6. Zone di protezione speciale. [23]

     1. La rete "Natura 2000" comprende le Zone di protezione speciale previste dalla direttiva 79/409/CEE e dall'articolo 1, comma 5, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     2. Gli obblighi derivanti dagli articoli 4 e 5 si applicano anche alle zone di protezione speciale di cui al comma 1.

 

     Art. 7. (Indirizzi di monitoraggio, tutela e gestione degli habitat e delle specie). [24]

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, con proprio decreto, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, per quanto di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce le linee guida per il monitoraggio, per i prelievi e per le deroghe relativi alle specie faunistiche e vegetali protette ai sensi del presente rogolamento.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al comma precedente, disciplinano l'adozione delle misure idonee a garantire la salvaguardia e il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario, con particolare attenzione a quelli prioritari, dandone comunicazione ai Ministeri di cui al comma 1.

 

TUTELA DELLE SPECIE

 

     Art. 8. Tutela delle specie faunistiche.

     1. Per le specie animali di cui all'allegato D, lettera a), al presente regolamento, è fatto divieto di:

     a) catturare o uccidere esemplari di tali specie nell'ambiente naturale;

     b) perturbare tali specie, in particolare durante tutte le fasi del ciclo riproduttivo o durante l'ibernazione, lo svernamento e la migrazione;

     c) distruggere o raccogliere le uova e i nidi nell'ambiente naturale;

     d) danneggiare o distruggere i siti di riproduzione o le aree di sosta.

     2. Per le specie di cui al predetto allegato D, lettera a), è vietato il possesso, il trasporto, lo scambio e la commercializzazione di esemplari prelevati dall'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente prelevati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     3. I divieti di cui al comma 1, lettere a) e b), e al comma 2 si riferiscono a tutte le fasi della vita degli animali ai quali si applica il presente articolo.

     4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano instaurano un sistema di monitoraggio continuo delle catture o uccisioni accidentali delle specie faunistiche elencate nell'allegato D, lettera a), e trasmettono un rapporto annuale al Ministero dell'ambiente.

     5. In base alle informazioni raccolte il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio promuove ricerche ed indica le misure di conservazione necessarie per assicurare che le catture o uccisioni accidentali non abbiano un significativo impatto negativo sulle specie in questione [25].

 

     Art. 9. Tutela delle specie vegetali.

     1. Per le specie vegetali di cui all'allegato D, lettera b), al presente regolamento è fatto divieto di:

     a) raccogliere collezionare, tagliare, estirpare o distruggere intenzionalmente esemplari delle suddette specie, nella loro area di distribuzione naturale;

     b) possedere, trasportare, scambiare o commercializzare esemplari delle suddette specie, raccolti nell'ambiente naturale, salvo quelli lecitamente raccolti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     2. I divieti di cui al comma 1, lettera a) e b), si riferiscono a tutte le fasi del ciclo biologico delle specie vegetali alle quali si applica il presente articolo.

 

     Art. 10. Prelievi.

     1. Qualora risulti necessario sulla base dei dati di monitoraggio, le regioni e gli Enti parco nazionali stabiliscono, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 7, comma 1, adeguate misure per rendere il prelievo nell'ambiente naturale degli esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche di cui all'allegato E, nonché il loro sfruttamento, compatibile con il mantenimento delle suddette specie in uno stato di conservazione soddisfacente [26].

     2. Le misure di cui al comma 1 possono comportare [27]:

     a) le prescrizioni relative all'accesso a determinati settori;

     b) il divieto temporaneo o locale di prelevare esemplari nell'ambiente naturale e di sfruttare determinate popolazioni;

     c) la regolamentazione dei periodi e dei metodi di prelievo;

     d) l'applicazione, all'atto del prelievo, di norme cinegetiche o alieutiche che tengano conto della conservazione delle popolazioni in questione;

     e) l'istituzione di un sistema di autorizzazioni di prelievi o di quote;

     f) la regolamentazione dell'acquisto, della vendita, del possesso o del trasporto finalizzato alla vendita di esemplari;

     g) l'allevamento in cattività di specie animali, nonché la riproduzione artificiale di specie vegetali, a condizioni rigorosamente controllate, onde ridurne il prelievo nell'ambiente naturale;

     h) la valutazione dell'effetto delle misure adottate.

     3. Sono in ogni caso vietati tutti i mezzi di cattura non selettivi suscettibili di provocare localmente la scomparsa o di perturbare gravemente la tranquillità delle specie, di cui all'allegato E, e in particolare:

     a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

     b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

 

     Art. 11. Deroghe.

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentiti per quanto di competenza il Ministero per le politiche agricole e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare le deroghe alle disposizioni previste agli articoli 8, 9 e 10, comma 3, lettere a) e b), a condizione che non esista un'altra soluzione valida e che la deroga non pregiudichi il mantenimento, in uno stato di conservazione soddisfacente, delle popolazioni della specie interessata nella sua area di distribuzione naturale, per le seguenti finalità [28]:

     a) per proteggere la fauna e la flora selvatiche e conservare gli habitat naturali;

     b) per prevenire danni gravi, specificatamente alle colture, all'allevamento, ai boschi, al patrimonio ittico, alle acque ed alla proprietà;

     c) nell'interesse della sanità e della sicurezza pubblica o per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, o tali da comportare conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente;

     d) per finalità didattiche e di ricerca, di ripopolamento e di reintroduzione di tali specie e per operazioni necessarie a tal fine, compresa la riproduzione artificiale delle piante [29];

     e) per consentire, in condizioni rigorosamente controllate, su base selettiva e in misura limitata, la cattura o la detenzione di un numero limitato di taluni esemplari delle specie di cui all'allegato D.

     2. Qualora le deroghe, di cui al comma 1, siano applicate per il prelievo, la cattura o l'uccisione delle specie di cui all'allegato D, lettera a), sono comunque vietati tutti i mezzi non selettivi, suscettibili di provocarne localmente la scomparsa o di perturbarne gravemente la tranquillità, e in particolare:

     a) l'uso dei mezzi di cattura e di uccisione specificati nell'allegato F, lettera a);

     b) qualsiasi forma di cattura e di uccisione con l'ausilio dei mezzi di trasporto di cui all'allegato F, lettera b).

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, ogni due anni, una relazione sulle deroghe concesse, che dovrà indicare [30]:

     a) le specie alle quali si applicano le deroghe e il motivo della deroga, compresa la natura del rischio, con l'indicazione eventuale delle soluzioni alternative non accolte e dei dati scientifici utilizzati;

     b) i mezzi, i sistemi o i metodi di cattura o di uccisione di specie animali autorizzati ed i motivi della loro autorizzazione;

     c) le circostanze di tempo e di luogo che devono regolare le deroghe;

     d) l'autorità competente a dichiarare e a controllare che le condizioni richieste sono soddisfatte e a decidere quali mezzi, strutture o metodi possono essere utilizzati, i loro limiti, nonché i servizi e gli addetti all'esecuzione;

     e) le misure di controllo attuate ed i risultati ottenuti.

 

     Art. 12. (Immissioni). [31]

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 giugno 2016, n. 132, adotta con proprio decreto i criteri per la reintroduzione e il ripopolamento delle specie autoctone di cui all'allegato D, nonchè per l'immissione di specie e di popolazioni non autoctone di cui al comma 3, nel rispetto delle finalità del presente regolamento e della salute e del benessere delle specie.

     2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dopo un'adeguata consultazione del pubblico interessato, autorizzano la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri di cui al comma 1 e di uno studio che evidenzia che tale reintroduzione o ripopolamento garantisce il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 2. Nelle aree protette nazionali l'autorizzazione è rilasciata dal competente ente di gestione, sentita la Regione o la provincia autonoma di appartenenza. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti di gestione delle aree protette nazionali comunicano l'autorizzazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e al Ministero della salute.

     3. È vietata l'immissione in natura di specie e di popolazioni non autoctone, salvo quanto previsto dal comma 4. Tale divieto si applica anche nei confronti di specie e di popolazioni autoctone per il territorio italiano quando la loro introduzione interessa porzioni di territorio esterne all'area di distribuzione naturale, secondo i criteri di cui al comma 1.

     4. Su istanza delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano o degli enti di gestione delle aree protette nazionali, l'immissione in natura delle specie e delle popolazioni non autoctone di cui al comma 3 può essere autorizzata per motivate ragioni di rilevante interesse pubblico, connesse a esigenze ambientali, economiche, sociali e culturali, e comunque in modo che non sia arrecato alcun pregiudizio agli habitat naturali nella loro area di ripartizione naturale nè alla fauna e alla flora selvatiche locali. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo e il Ministero della salute, previo parere del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 13, comma 2, della legge n. 132 del 2016, entro sessanta giorni dal ricevimento della istanza.

     5. L'autorizzazione di cui al comma 4 è subordinata alla valutazione di uno specifico studio del rischio che l'immissione comporta per la conservazione delle specie e degli habitat naturali, predisposto dagli enti richiedenti sulla base dei criteri di cui al comma 1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ove lo ritenga necessario all'esito della valutazione, non autorizza l'immissione. I risultati degli studi del rischio sono comunicati al Comitato previsto dall'articolo 20 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

     Art. 13. Informazione.

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, secondo il modello da essa definito, ogni sei anni, a decorrere dall'anno 2000, una relazione sull'attuazione delle disposizioni del presente regolamento. Tale relazione comprende informazioni relative alle misure di conservazione di cui all'articolo 4, nonché alla valutazione degli effetti di tali misure sullo stato di conservazione degli habitat naturali di cui all'allegato A e delle specie di cui all'allegato B ed i principali risultati del monitoraggio [32].

     2. Ai fini della relazione di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, un rapporto sulle misure di conservazione adottate e sui criteri individuati per definire specifici piani di gestione; le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano presentano altresì una relazione annuale, secondo il modello definito dalla Commissione europea, contenente le informazioni di cui al comma 1, nonché informazioni sulle eventuali misure compensative adottate [33].

 

     Art. 14. Ricerca e istruzione.

     1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con le amministrazioni interessate, promuove la ricerca e le attività scientifiche necessarie ai fini della conoscenza e della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e per il loro ripristino in uno stato di conservazione soddisfacente, anche attraverso collaborazioni e scambio di informazioni con gli altri Paesi dell'Unione europea. Promuove altresì programmi di ricerca per la migliore attuazione del monitoraggio [34].

     2. Ai fini della ricerca di cui al comma 1 costituiscono obbiettivi prioritari, quelli relativi all'attuazione dell'articolo 5 e quelli relativi all'individuazione delle aree di collegamento ecologico funzionale di cui all'articolo 3.

     3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio d'intesa con le amministrazioni interessate promuove l'istruzione e l'informazione generale sulla esigenza di tutela delle specie di flora e di fauna selvatiche e di conservazione di habitat di cui al presente regolamento [35].

 

     Art. 15. Sorveglianza. [36]

     1. Il Corpo forestale dello Stato, nell'ambito delle attribuzioni ad esso assegnate dall'articolo 8, comma 4, della legge 8 luglio 1986, n. 349, e dall'articolo 21 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, i corpi forestali regionali, ove istituiti, e gli altri soggetti cui è affidata normativamente la vigilanza ambientale, esercitano le azioni di sorveglianza connesse all'applicazione del presente regolamento.

 

     Art. 16. Procedura di modifica degli allegati.

     [1. Gli allegati A, B, C, D, E, F e G fanno parte integrante del presente regolamento] [37].

     1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, in conformità alle variazioni apportate alla direttiva in sede comunitaria, modifica con proprio decreto gli allegati al presente regolamento [38].

 

     Art. 17. Entrata in vigore.

     1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato A [39]

(previsto dall'art. 1, comma 1)

 

TIPI DI HABITAT NATURALI DI INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI AREE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

 

Interpretazione

Orientamenti per l’interpretazione dei tipi di habitat sono forniti nel Manualed’interpretazione degli habitat

dell’Unione europea, come approvato dal comitato stabilito dall’articolo 20 (Comitato Habitat) e pubblicato dalla

Commissione europea (+).

Il codice corrisponde al codice Natura 2000.

Il segno “*” indica i tipi di habitat prioritari.

1. HABITAT COSTIERI E VEGETAZIONE ALOFITICHE

11. Acque marine e ambienti a marea

1110 Banchi di sabbia a debole copertura permanente di acqua marina

1120 * Praterie di posidonie (Posidonion oceanicae)

1130 Estuari

1140 Distese fangose o sabbiose emergenti durante la bassa marea

1150 * Lagune costiere

1160 Grandi cale e baie poco profonde

1170 Scogliere

1180 Strutture sotto-marine causate da emissioni di gas

12. Scogliere marittime e spiagge ghiaiose

1210 Vegetazione annua delle linee di deposito marine

1220 Vegetazione perenne dei banchi ghiaiosi

1230 Scogliere con vegetazione delle coste atlantiche e baltiche

1240 Scogliere con vegetazione delle coste mediterranee con Limonium spp. endemici

1250 Scogliere con vegetazione endemica delle coste macaronesiche

13. Paludi e pascoli inondati atlantici e continentali

1310 Vegetazione annua pioniera di Salicornia e altre delle zone fangose e sabbiose

1320 Prati di Spartina (Spartinion maritimae)

1330 Pascoli inondati atlantici (Glauco-Puccinellietalia maritimae)

1340 * Pascoli inondati continentali

14. Paludi e pascoli inondati mediterranei e termo-atlantici

1410 Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi)

1420 Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornetea fruticosi)

1430 Praterie e fruticeti alonitrofili (Pegano-Salsoletea)

(+) “Interpretation Manual of European Union Habitats, version EUR 15/2” adottato dal Comitato Habitat il 4 ottobre 1999 e “Amendments to the “Interpretation Manual of European Union Habitats” with a view to EU enlargement” (Hab. 01/11b-rev. 1) adottato dal Comitato Habitat il 24 aprile 2002 previa consultazione scritta della Commissione europea, Direzione generale dell’Ambiente;

15. Steppe interne alofile e gipsofile

1510 * Steppe salate mediterranee (Limonietalia)

1520 * Vegetazione gipsofila iberica (Gypsophiletalia)

1530 * Steppe alofile e paludi pannoniche

16. Arcipelaghi, coste e superfici emerse del Baltico boreale

1610 Isole esker del Baltico con vegetazione di spiagge sabbiose, rocciose e ghiaiose e vegetazione sublitorale

1620 Isolotti e isole del Baltico boreale

1630 * Praterie costiere del Baltico boreale

1640 Spiagge sabbiose con vegetazione perenne del Baltico boreale

1650 Insenature strette del Baltico boreale

2. DUNE MARITTIME E INTERNE

21. Dune marittime delle coste atlantiche, del Mare del Nord e del Baltico

2110 Dune mobili embrionali

2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune bianche”)

2130 * Dune costiere fisse a vegetazione erbacea (“dune grigie”)

2140 * Dune fisse decalcificate con presenza di Empetrum nigrum

2150 * Dune fisse decalcificate atlantiche (Calluno-Ulicetea)

2160 Dune con presenza di Hippophaë rhamnoides

2170 Dune con presenza di Salix repens ssp. argentea (Salicion arenariae)

2180 Dune boscose delle regioni atlantica, continentale e boreale

2190 Depressioni umide interdunari

21A0 Machair (* in Irlanda)

22. Dune marittime delle coste mediterranee

2210 Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae

2220 Dune con presenza di Euphorbia terracina

2230 Dune con prati dei Malcolmietalia

2240 Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua

2250 * Dune costiere con Juniperus spp.

2260 Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavenduletalia

2270 * Dune con foreste di Pinus pinea e/o Pinus pinaster

23. Dune dell’entroterra, antiche e decalcificate

2310 Lande psammofile secche a Calluna e Genista

2320 Lande psammofile secche a Calluna e Empetrum nigrum

2330 Dune dell’entroterra con prati aperti a Corynephorus e Agrostis

2340 * Dune pannoniche dell’entroterra

3. HABITAT D’ACQUA DOLCE

31. Acque stagnanti

3110 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale delle pianure sabbiose (Littorelletalia uniflorae)

3120 Acque oligotrofe a bassissimo contenuto minerale su terreni generalmente sabbiosi del Mediterraneo

occidentale con Isoetes spp.

3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei Littorelletea uniflorae e/o degli Isoëto-

Nanojuncetea

3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di Chara spp.

3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del tipo Magnopotamion o Hydrocharition

3160 Laghi e stagni distrofici naturali

3170 * Stagni temporanei mediterranei

3180 * Turloughs

3190 Laghetti di dolina di rocce gessose

31A0 * Formazioni transilvaniche di loto nelle sorgenti calde

32. Acque correnti — tratti di corsi d’acqua a dinamica naturale o seminaturale (letti minori, medi e

maggiori) in cui la qualità dell’acqua non presenta alterazioni significative

3210 Fiumi naturali della Fennoscandia

3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea

3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica

3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix elaeagnos

3250 Fiumi mediterranei a flusso permanente con Glaucium flavum

3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione di Ranunculion fluitantis e Callitricho-Batrachion

3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion rubri p.p e Bidention p.p.

3280 Fiumi mediterranei a flusso permanente con il Paspalo-Agrostidion e con filari ripari di Salix e Populus alba

3290 Fiumi mediterranei a flusso intermittente con il Paspalo-Agrostidion

32A0 Cascate di travertino dei fiumi carsici nelle Alpi dinariche

4. LANDE E ARBUSTETI TEMPERATI

4010 Lande umide atlantiche settentrionali a Erica tetralix

4020 * Lande umide atlantiche temperate a Erica ciliaris e Erica tetralix

4030 Lande secche europee

4040 * Lande secche costiere atlantiche a Erica vagans

4050 * Lande macaronesiche endemiche

4060 Lande alpine e boreali

4070 * Boscaglie di Pinus mugo e Rhododendron hirsutum (Mugo-Rhododendretum hirsuti)

4080 Boscaglie subartiche di Salix spp.

4090 Lande oro-mediterranee endemiche a ginestre spinose

40A0 * Boscaglie subcontinentali peripannoniche

40B0 Boscaglia fitta di Potentilla fruticosa del Rhodope

40C0 * Boscaglia fitta caducifoglia ponto-sarmatica

5. MACCHIE E BOSCAGLIE DI SCLEROFILLE (MATORRAL)

51. Arbusteti submediterranei e temperati

5110 Formazioni stabili xerotermofile a Buxus sempervirens sui pendii rocciosi (Berberidion p.p.)

5120 Formazioni montane a Cytisus purgans

5130 Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli

5140 * Formazioni a Cistus palhinhae su lande marittime

52. Matorral arborescenti mediterranei

5210 Matorral arborescenti di Juniperus spp.

5220 * Matorral arborescenti di Zyziphus

5230 * Matorral arborescenti di Laurus nobilis

53. Boscaglie termo-mediterranee e pre-steppiche

5310 Boscaglia fitta di Laurus nobilis

5320 Formazioni basse di euforbie vicino alle scogliere

5330 Arbusteti termo-mediterranei e pre-desertici

54. Phrygane

5410 Phrygane del Mediterraneo occidentale sulla sommità di scogliere (Astragalo-Plantaginetum subulatae)

5420 Phrygane di Sarcopoterium spinosum

5430 Phrygane endemiche dell’Euphorbio-Verbascion

6. FORMAZIONI ERBOSE NATURALI E SEMINATURALI

61. Formazioni erbose naturali

6110 * Formazioni erbose calcicole rupicole o basofile dell’Alysso-Sedion albi

6120 * Formazioni erbose calcicole delle sabbie xerofitiche

6130 Formazioni erbose calaminari dei Violetalia calaminariae

6140 Formazioni erbose silicicole a Festuca eskia dei Pirenei

6150 Formazioni erbose boreo-alpine silicee

6160 Formazioni erbose silicicole oro-iberiche a Festuca indigesta

6170 Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine

6180 Formazioni erbose mesofile macaronesiche

6190 Formazioni erbose rupicole pannoniche (Stipo-Festucetalia pallentis)

62. Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli

6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte di cespugli su sustrati calcarei (Festuco-Brometalia)

(*notevole fioritura di orchidee)

6220 * Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea

6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell’Europa continentale)

6240 * Formazioni erbose sub-pannoniche

6250 * Steppe pannoniche su loess

6260 * Steppe pannoniche sabbiose

6270 * Steppe fennoscandiche di bassa altitudine da secche a mesofile, ricche in specie

6280 * Alvar nordico e rocce piatte calcaree pre-cambriane

62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae)

62B0 * Formazioni erbose serpentinofile di Cipro

62C0 * Steppe ponto-sarmatiche

62D0 Formazioni erbose acidofile oro-moesiane

63. Boschi di sclerofille utilizzati come terreni di pascolo (dehesas)

6310 Dehesas con Quercus spp. sempreverde

64. Praterie umide seminaturali con piante erbacee alte

6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argillo-limosi (Molinion caeruleae)

6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion

6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie igrofile

6440 Praterie alluvionali inondabili dello Cnidion dubii

6450 Praterie alluvionali nord-boreali

6460 Formazioni erbose di torbiera dei Troodos

65. Formazioni erbose mesofile

6510 Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)

6520 Praterie montane da fieno

6530 * Praterie arborate fennoscandiche

6540 Formazioni erbose submediterranee del Molinio-Hordeion secalini

7. TORBIERE ALTE, TORBIERE BASSE E PALUDI BASSE

71. Torbiere acide di sfagni

7110 * Torbiere alte attive

7120 Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale

7130 Torbiere di copertura (* per le torbiere attive soltanto)

7140 Torbiere di transizione e instabili

7150 Depressioni su substrati torbosi del Rhynchosporion

7160 Sorgenti ricche di minerali e sorgenti di paludi basse fennoscandiche

72. Paludi basse calcaree

7210 * Paludi calcaree con Cladium mariscus e specie del Caricion davallianae

7220 * Sorgenti petrificanti con formazione di travertino (Cratoneurion)

7230 Torbiere basse alcaline

7240 * Formazioni pioniere alpine del Caricion bicoloris-atrofuscae

73. Torbiere boreali

7310 * Torbiere di Aapa

7320 * Torbiere di Palsa

8. HABITAT ROCCIOSI E GROTTE

81. Ghiaioni

8110 Ghiaioni silicei dei piani montano fino a nivale (Androsacetalia alpinae e Galeopsietalia ladani)

8120 Ghiaioni calcarei e scistocalcarei montani e alpini (Thlaspietea rotundifolii)

8130 Ghiaioni del Mediterraneo occidentale e termofili

8140 Ghiaioni del Mediterraneo orientale

8150 Ghiaioni dell’Europa centrale silicei delle regioni alte

8160 * Ghiaioni dell’Europa centrale calcarei di collina e montagna

82. Pareti rocciose con vegetazione casmofitica

8210 Pareti rocciose calcaree con vegetazione casmofitica

8220 Pareti rocciose silicee con vegetazione casmofitica

8230 Rocce silicee con vegetazione pioniera del Sedo-Scleranthion o del Sedo albi-Veronicion dillenii

8240 * Pavimenti calcarei

83. Altri habitat rocciosi

8310 Grotte non ancora sfruttate a livello turistico

8320 Campi di lava e cavità naturali

8330 Grotte marine sommerse o semisommerse

8340 Ghiacciai permanenti

9. FORESTE

Foreste (sub)naturali di specie indigene di impianto più o meno antico (fustaia), comprese le macchie

sottostanti con tipico sottobosco, rispondenti ai seguenti criteri: rare o residue, e/o caratterizzate dalla

presenza di specie d’interesse comunitario

90. Foreste dell’Europa boreale

9010 * Taïga occidentale

9020 * Vecchie foreste caducifoglie naturali emiboreali della Fennoscandia (Quercus, Tilia, Acer, Fraxinus o Ulmus)

ricche di epifite

9030 * Foreste naturali delle prime fasi della successione delle superficie emergenti costiere

9040 Foreste nordiche subalpine/subartiche con Betula pubescens ssp. czerepanovii

9050 Foreste fennoscandiche di Picea abies ricche di piante erbacee

9060 Foreste di conifere su, o collegate con, esker fluvioglaciali

9070 Pascoli arborati fennoscandici

9080 * Boschi paludosi caducifogli della Fennoscandia

91. Foreste dell’Europa temperata

9110 Faggeti del Luzulo-Fagetum

9120 Faggeti acidofili atlantici con sottobosco di Ilex e a volte di Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)

9130 Faggeti dell’Asperulo-Fagetum

9140 Faggeti subalpini dell’Europa centrale con Acer e Rumex arifolius

9150 Faggeti calcicoli dell’Europa centrale del Cephalanthero-Fagion

9160 Querceti di farnia o rovere subatlantici e dell’Europa centrale del Carpinion betuli

9170 Querceti di rovere del Galio-Carpinetum

9180 * Foreste di versanti, ghiaioni e valloni del Tilio-Acerion

9190 Vecchi querceti acidofili delle pianure sabbiose con Quercus robur

91A0 Vecchi querceti delle isole britanniche con Ilex e Blechnum

91B0 Frassineti termofili a Fraxinus angustifolia

91C0 * Foreste caledoniane

91D0 * Torbiere boscose

91E0 * Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

91F0 Foreste miste riparie di grandi fiumi a Quercus robur, Ulmus laevis e Ulmus minor, Fraxinus excelsior o Fraxinus angustifolia (Ulmenion minoris)

91G0 * Boschi pannonici di Quercus petraea e Carpinus betulus

91H0 * Boschi pannonici di Quercus pubescens

91I0 * Boschi steppici euro-siberiani di Quercus spp.

91J0 * Boschi di Taxus baccata delle isole Britanniche

91K0 Foreste illiriche di Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)

91L0 Querceti di rovere illirici (Erythronio-Carpinion)

91M0 Foreste pannonico-balcaniche di quercia cerro-quercia sessile

91N0 * Boscaglia fitta delle dune pannoniche interne (Junipero-Populetum albae)

91P0 Foreste di abete della Santa Croce (Abietetum polonicum)

91Q0 Foreste calcicole dei Carpazi occidentali di Pinus sylvestris

91R0 Foreste di pino silvestre delle dolomiti dinariche (Genisto januensis-Pinetum)

91S0 * Faggeti della regione del Mar Nero occidentale

91T0 Foreste di pino silvestre a licheni dell’Europa centrale

91U0 Foreste di pino della steppa sarmatica

91V0 Faggeti dacici (Symphyto-Fagion)

91W0 Faggeti della Moesia

91X0 * Faggeti della Dobrogea

91Y0 Querceti di rovere della Dacia

91Z0 Boschi di tiglio argenteo della Moesia

91AA * Boschi orientali di quercia bianca

91BA Foreste di abete bianco della Moesia

91CA Foreste di pino silvestre del massiccio balcanico e del Rhodope

92. Foreste mediterranee caducifoglie

9210 * Faggeti degli Appennini con Taxus e Ilex

9220 * Faggeti degli Appennini con Abies alba e faggeti con Abies nebrodensis

9230 Querceti galizioportoghesi a Quercus robur e Quercus pyrenaica

9240 Querceti iberici a Quercus faginea e Quercus canariensis

9250 Querceti a Quercus trojana

9260 Boschi di Castanea sativa

9270 Faggeti ellenici con Abies borisii-regis

9280 Boschi di Quercus frainetto

9290 Foreste di Cupressus (Acero-Cupression)

92A0 Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba

92B0 Foreste a galleria dei fiumi mediterranei a flusso intermittente a Rhododendron ponticum, Salix e altre specie

92C0 Boschi di Platanus orientalis e Liquidambar orientalis (Platanion orientalis)

92D0 Gallerie e forteti ripari meridionali (Nerio-Tamaricetea e Securinegion tinctoriae)

93. Foreste sclerofille mediterranee

9310 Foreste egee di Quercus brachyphylla

9320 Foreste di Olea e Ceratonia

9330 Foreste di Quercus suber

9340 Foreste di Quercus ilex e Quercus rotundifolia

9350 Foreste di Quercus macrolepis

9360 * Laurisilve macaronesiche (Laurus, Ocotea)

9370 * Palmeti di Phoenix

9380 Foreste di Ilex aquifolium

9390 * Boscaglie e vegetazione forestale bassa con Quercus alnifolia

93A0 Foreste con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae)

94. Foreste di conifere delle montagne temperate

9410 Foreste acidofile montane e alpine di Picea (Vaccinio-Piceetea)

9420 Foreste alpine di Larix decidua e/o Pinus cembra

9430 Foreste montane e subalpine di Pinus uncinata (* su substrato gessoso o calcareo)

95. Foreste di conifere delle montagne mediterranee e macaronesiche

9510 * Foreste sud-appenniniche di Abies alba

9520 Foreste di Abies pinsapo

9530 * Pinete (sub-)mediterranee di pini neri endemici

9540 * Pinete mediterranee di pini mesogeni endemici

9550 Pinete endemiche delle Canarie

9560 * Foreste endemiche di Juniperus spp.

9570 * Foreste di Tetraclinis articulata

9580 * Boschi mediterranei di Taxus baccata

9590 * Foreste di Cedrus brevifolia (Cedrosetum brevifoliae)

95A0 Pinete alte oro-mediterranee

 

 

Allegato B [40]

 

 

Allegato C

(previsto dall'art. 16, comma 1)

 

CRITERI DI SELEZIONE DEI SITI ATTI AD ESSERE INDIVIDUATI QUALI SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA E DESIGNATI QUALI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE

 

FASE 1: Valutazione a livello nazionale dell'importanza relativa dei siti per ciascun tipo di habitat naturale dell'allegato A e per ciascuna specie dell'allegato B (compresi i tipi di habitat naturali prioritari e le specie prioritarie).

A. Criteri di valutazione del sito per un tipo di habitat naturale determinato dell'allegato A:

a) Grado di rappresentatività del tipo di habitat naturale sul sito;

b) Superficie del sito coperta dal tipo di habitat naturale rispetto alla superficie totale coperta da questo tipo di habitat naturale sul territorio nazionale;

c) Grado di conservazione della struttura e delle funzioni del tipo di habitat naturale in questione e possibilità di ripristino;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione del tipo di habitat naturale in questione.

B. Criteri di valutazione del sito per una specie determinata di cui all'allegato B:

a) Dimensione e densità della popolazione della specie presente sul sito rispetto alle popolazioni presenti sul territorio nazionale;

b) Grado di conservazione degli elementi dell'habitat importanti per la specie in questione e possibilità di ripristino;

c) Grado di isolamento della popolazione presente sul sito rispetto all'area di ripartizione naturale della specie;

d) Valutazione globale del valore del sito per la conservazione della specie in questione.

C. In base a questi criteri, gli Stati membri classificano i siti che propongono sull'elenco nazionale come siti atti ad essere individuati quali siti di importanza comunitaria secondo il loro valore relativo per la conservazione di ciascun tipo di habitat naturale o di ciascuna specie che figura rispettivamente nell'allegato A o B ad essi relativi.

D. Questo elenco evidenzia i siti che ospitano i tipi di habitat naturali e le specie prioritari che sono stati selezionati dagli Stati membri secondo i criteri elencati ai punti A e B.

FASE 2: Valutazione dell'importanza comunitaria dei siti inclusi negli elenchi nazionali.

1. Tutti i siti individuati dagli Stati membri nella fase 1, che ospitano tipi di habitat naturali e/o specie prioritari, sono considerati siti di importanza comunitaria.

2. La valutazione dell'importanza comunitaria degli altri siti inclusi negli elenchi degli Stati membri, e cioè del loro contributo al mantenimento o al ripristino, in uno stato di conservazione favorevole, di un habitat naturale di cui all'allegato A o di una specie di cui all'allegato B e/o alla coerenza di «Natura 2000», terrà conto dei seguenti criteri:

a) il valore relativo del sito a livello nazionale;

b) la localizzazione geografica del sito rispetto alle vie migratorie di specie dell'allegato B, nonchè la sua eventuale appartenenza ad un ecosistema coerente situato a cavallo di una o più frontiere interne della Comunità;

c) la superficie totale del sito;

d) il numero di tipi di habitat naturali dell'allegato A e di specie dell'allegato B presenti sul sito;

e) il valore ecologico globale del sito per la o le regioni biogeografiche interessate e/o per l'insieme del territorio di cui all'articolo 2 sia per l'aspetto caratteristico o unico degli elementi che lo compongono sia per la loro combinazione.

 

 

Allegato D [41]

 

 

Allegato E [42]

(previsto dall'art. 1, comma 1)

 

Specie animali e vegetali di interesse comunitario il cui prelievo nella natura e il cui sfruttamento potrebbero formare oggetto di misure di gestione

 

Le specie che figurano nel presente allegato sono indicate:

 

- con il nome della specie o della sottospecie oppure

 

- con l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte indicata di detto taxon.

 

L'abbreviazione "spp". dopo il nome di una famiglia o di un genere serve a designare tutte le specie che appartengono a tale genere o famiglia.

 

a) ANIMALI

 

VERTEBRATI

 

MAMMIFERI

 

RODENTIA

 

Castoridae

 

Castor fiber (popolazioni finlandesi, svedesi, lettoni, lituane, estoni e polacche)

 

Cricetidae

 

Cricetus cricetus (popolazioni ungheresi)

 

CARNIVORA

 

Canidae

 

Canis aureus

 

Canis lupus (popolazioni spagnole a nord del Duero, popolazioni greche a nord del 39° parallelo, popolazioni finlandesi all'interno della zona di gestione del patrimonio rangifero quale definita al paragrafo 2 della legge finlandese n. 848/90, del 14 settembre 1990, sulla gestione del patrimonio rangifero, popolazioni bulgare, lettoni, lituane, estoni, polacche e slovacche)

 

Mustelidae

 

Martes martes

 

Mustela putorius

 

Felidae

 

Lynx lynx (popolazione estone)

 

Phocidae

 

Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

 

Viverridae

 

Genetta genetta

 

Herpestes ichneumon

 

DUPLICIDENTATA

 

Leporidae

 

Lepus timidus

 

ARTIODACTYLA

 

Bovidae

 

Capra ibex

 

Capra pyrenaica (tranne Capra pyrenaica pyrenaica)

 

Rupicapra rupicapra (tranne Rupicapra rupicapra balcanica, Rupicapra rupicapra ornata e Rupicapra rupicapra tatrica)

 

ANFIBI

 

ANURA

 

Ranidae

 

Rana esculenta

 

Rana perezi

 

Rana ridibunda

 

Rana temporaria

 

PESCI

 

PETROMYZONIFORMES

 

Petromyzonidae

 

Lampetra fluviatilis

 

Lethenteron zanandrai

 

ACIPENSERIFORMES

 

Acipenseridae

 

Tutte le specie non menzionate nell'allegato D

 

CLUPEIFORMES

 

Clupeidae

 

Alosa spp.

 

SALMONIFORMES

 

Salmonidae

 

Thymallus thymallus

 

Coregonus spp. (tranne Coregonus oxyrhynchus - popolazioni anadrome in certi settori del Mare del Nord)

 

Hucho hucho

 

Salmo salar (soltanto in acque dolci)

 

CYPRINIFORMES

 

Cyprinidae

 

Aspius aspius

 

Barbus spp.

 

Pelecus cultratus

 

Rutilus friesii meidingeri

 

Rutilus pigus

 

SILURIFORMES

 

Siluridae

 

Silurus aristotelis

 

PERCIFORMES

 

Percidae

 

Gymnocephalus schraetzer

 

Zingel zingel

 

INVERTEBRATI

 

COELENTERATA

 

CNIDARIA

 

Corallium rubrum

 

MOLLUSCA

 

GASTROPODA - STYLOMMATOPHORA

 

Helix pomatia

 

BIVALVIA - UNIONOIDA

 

Margaritiferidae

 

Margaritifera margaritifera

 

Unionidae

 

Microcondylaea compressa

 

Unio elongatulus

 

ANNELIDA

 

HIRUDINOIDEA - ARHYNCHOBDELLAE

 

Hirudinidae

 

Hirudo medicinalis

 

ARTHROPODA

 

CRUSTACEA - DECAPODA

 

Astacidae

 

Astacus astacus

 

Austropotamobius pallipes

 

Austropotamobius torrentium

 

Scyllaridae

 

Scyllarides latus

 

INSECTA - LEPIDOPTERA

 

Saturniidae

 

Graellsia isabellae

 

b) VEGETALI

 

ALGAE

 

RHODOPHYTA

 

CORALLINACEAE

 

Lithothamnium coralloides Crouan frat.

 

Phymatholithon calcareum (Poll.) Adey & McKibbin

 

LICHENES

 

CLADONIACEAE

 

Cladonia L. subgenus Cladina (Nyl.) Vain.

 

BRYOPHYTA

 

MUSCI

 

LEUCOBRYACEAE

 

Leucobryum glaucum (Hedw.) AAngstr.

 

SPHAGNACEAE

 

Sphagnum L. spp. (except Sphagnum pylaisii Brid.)

 

PTERIDOPHYTA

 

Lycopodium spp.

 

ANGIOSPERMAE

 

AMARYLLIDACEAE

 

Galanthus nivalis L.

 

Narcissus bulbocodium L.

 

Narcissus juncifolius Lagasca

 

COMPOSITAE

 

Arnica montana L.

 

Artemisia eriantha Tem

 

Artemisia genipi Weber

 

Doronicum plantagineum L. subsp. tournefortii (Rouy) P. Cout.

 

Leuzea rhaponticoides Graells

 

CRUCIFERAE

 

Alyssum pintadasilvae Dudley.

 

Malcolmia lacera (L.) DC. subsp. graccilima (Samp.) Franco

 

Murbeckiella pinnatifida (Lam.) Rothm. subsp.

 

Herminii (Rivas-Martinez) Greuter & Burdet

 

GENTIANACEAE

 

Gentiana lutea L.

 

IRIDACEAE

 

Iris lusitanica Ker-Gawler

 

LABIATAE

 

Teucrium salviastrum Schreber subsp. salviastrum Schreber

 

LEGUMINOSAE

 

Anthyllis lusitanica Cullen & Pinto da Silva

 

Dorycnium pentaphyllum Scop. subsp. transmontana Franco

 

Ulex densus Welw. ex Webb.

 

LILIACEAE

 

Lilium rubrum Lmk

 

Ruscus aculeatus L.

 

PLUMBAGINACEAE

 

Armeria sampaio (Bernis) Nieto Feliner

 

ROSACEAE

 

Rubus genevieri Boreau subsp. herminii (Samp.) P. Cout.

 

SCROPHULARIACEAE

 

Anarrhinum longipedicelatum R. Fernandes

 

Euphrasia mendonçae Samp.

 

Scrophularia grandiflora DC. subsp. grandiflora DC.

 

Scrophularia berminii Hoffmanns & Link

 

Scrophularia sublyrata Brot.

 

 

Allegato F

(previsto dall'art. 10, comma 3 lettera a))

 

METODI E MEZZI DI CATTURA E DI UCCISIONE NONCHÈ MODALITÀ DI TRASPORTO VIETATI

 

a) Mezzi non selettivi

MAMMIFERI

- Animali ciechi o mutilati utilizzati come esche viventi

- Magnetofoni

- Dispositivi elettrici o elettronici in grado di uccidere o di stordire

- Fonti luminose artificiali

- Specchi e altri mezzi accecanti

- Mezzi di illuminazione di bersagli

- Dispositivi di mira per tiri notturni comprendenti un amplificatore di immagini o un convertitore di immagini elettroniche

- Esplosivi

- Reti non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso

- Trappole non selettive quanto al principio o alle condizioni d'uso

- Balestre

- Veleni ed esche avvelenate o anestetizzanti

- Uso di gas o di fumo

- Armi semiautomatiche o automatiche con caricatore contenente

più di due cartucce

PESCI

- Veleno

- Esplosivi

b) Modalità di trasporto

- Aeromobili

- Veicoli a motore in movimento

 

 

Allegato G

(previsto dall'art. 5, comma 4)

 

CONTENUTI DELLA RELAZIONE PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DI PIANI E PROGETTI

 

1. Caratteristiche dei piani e progetti

Le caratteristiche dei piani e progetti debbono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;

- alle dimensioni e/o àmbito di riferimento;

- alla complementarietà con altri piani e/o progetti;

- all'uso delle risorse naturali;

- alla produzione di rifiuti;

- all'inquinamento e disturbi ambientali;

- al rischio di incidenti per quanto riguarda, le sostanze e le tecnologie utilizzate..

2. Area vasta di influenza dei piani e progetti - interferenze con il sistema ambientale :

Le interferenze di piani e progetti debbono essere descritte con riferimento al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;

- componenti biotiche;

- connessioni ecologiche.

Le interferenze debbono tener conto della qualità, della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della zona e della capacità di carico dell'ambiente naturale, con riferimento minimo alla cartografia del progetto CORINE LAND COVER [*].

 

[*] Progetto CORINE LAND COVER: si tratta di un progetto che fa parte del programma comunitario CORINE, il sistema informativo creato allo scopo di coordinare a livello europeo le attività di rilevamento, archiviazione, elaborazione e gestione di dati territoriali relativi allo stato dell'ambiente. Tale progetto ha previsto la redazione, per tutto il territorio nazionale, di una carta della copertura del suolo in scala 1: 100.000.


[1] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[2] Numero così modificato dall’art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[3] Lettera così modificata dall'art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[4] Lettera inserita dall'art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[5] Lettera inserita dall'art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[6] Lettera inserita dall'art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[7] Lettera inserita dall'art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[8] Lettera inserita dall'art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[9] Lettera inserita dall'art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 2 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[11] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

[12] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[13] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[14] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[15] Comma così modificato dall'art. 3 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[16] Comma aggiunto dall'art. 3 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[17] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[18] Comma così modificato dall'art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[19] Comma aggiunto dall'art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[20] Comma così sostituito dall'art. 4 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[21] Articolo inserito dall'art. 5 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[22] Articolo così sostituito dall'art. 6 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[24] Articolo così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[25] Comma così modificato dall'art. 9 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[26] Comma così sostituito dall'art. 10 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[27] Alinea così modificato dall'art. 10 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[28] Alinea così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[29] Lettera così modificata dall'art. 11 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[30] Alinea così modificato dall'art. 11 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[31] Articolo già sostituito dall'art. 12 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 5 luglio 2019, n. 102.

[32] Comma così modificato dall'art. 13 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[33] Comma così modificato dall'art. 13 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[34] Comma così modificato dall'art. 14 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[35] Comma così modificato dall'art. 14 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[36] Articolo così sostituito dall'art. 15 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[37] Comma soppresso dall'art. 16 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[38] L’originario comma 2 è stato così sostituito dall’attuale comma 1 per effetto dell’art. 16 del D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

[39] Allegato già sostituito dal D.M. 20 gennaio 1999, dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2007 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 31 luglio 2013.

[40] Allegato già sostituito dal D.M. 20 gennaio 1999, dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2007 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 31 luglio 2013.

[41] Allegato già sostituito dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2007 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 del D.M. 31 luglio 2013.

[42] Allegato così sostituito dall'art. 1 del D.M. 11 giugno 2007.