§ 3.7.25 - L.R. 29 marzo 1999, n. 8.
Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:29/03/1999
Numero:8


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Funzioni
Art. 3.  Agenzie di viaggio e turismo
Art. 4.  Ulteriori attività delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 5.  Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo
Art. 6.  Domanda per il rilascio di autorizzazione
Art. 7.  Istruttoria
Art. 8.  Autorizzazione
Art. 9.  Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione
Art. 10.  Chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e di turismo
Art. 11.  Programmi di viaggio
Art. 12.  Tasse di concessione
Art. 13.  Garanzia assicurativa
Art. 14.  Deposito cauzionale
Art. 15.  Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi
Art. 16.  Esame di idoneità del direttore tecnico
Art. 17.  Commissione d'esame
Art. 18.  Attestato di idoneità
Art. 19.  Registro regionale dei direttori tecnici
Art. 20.  Uffici di biglietteria
Art. 21.  Associazioni senza scopo di lucro
Art. 22.  Sodalizi, gruppi sociali e comunità
Art. 23.  Vigilanza
Art. 24.  Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione
Art. 25.  Sanzioni amministrative
Art. 26.  Riconoscimento oneri finanziari
Art. 27.  Norma finanziaria
Art. 28.  Norma transitoria
Art. 29.  Abrogazione
Art. 30.  Pubblicazione


§ 3.7.25 - L.R. 29 marzo 1999, n. 8. [1]

Disciplina delle attività di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo.

(B.U. 30 marzo 1999, n. 20).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività turistiche ricettive svolte dalle associazioni senza scopo di lucro di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.) e al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 62 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio).

 

     Art. 2. Funzioni

1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti l'esercizio di attività delle agenzie di viaggio e turismo e le attività di organizzazione di viaggio delle associazioni senza scopo di lucro, nonché la vigilanza e il controllo, compresa l'applicazione delle sanzioni amministrative.

 

     Art. 3. Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di consulenza, produzione, organizzazione turistica, prenotazione e vendita di biglietti di viaggi e soggiorni e/o di intermediazione nell'acquisto dei predetti servizi o anche di entrambe le attività. Tali attività possono essere effettuate da:

a) agenzie che producono e organizzano viaggi e soggiorni, per singole persone o per gruppi, senza vendita diretta al pubblico, ma che vendono il loro prodotto alle agenzie di cui alla successiva lett. b);

b) agenzie che svolgono attività di intermediazione mediante vendita diretta al pubblico di viaggi e soggiorni per singole persone o gruppi.

2. Le agenzie di viaggio e turismo, nell'esercizio delle loro attività, stipulano contratti di viaggio ai sensi della normativa statale vigente.

3. Le agenzie di viaggio e turismo possono convenzionare con i propri clienti la dislocazione di terminali remoti posti all'interno di strutture diverse da quelle autorizzate, per la prenotazione e la consegna di biglietti di viaggio. Tale attività viene supportata esclusivamente da sistemi e mezzi informatizzati ed automatizzati. Il servizio è espletato esclusivamente nei confronti dei soggetti convenzionati. L'attività è soggetta a comunicazione alla Regione entro il termine di trenta giorni dall'inizio della stessa.

4. La vendita dei servizi di Agenzia, per corrispondenza o mediante strumenti telematici o promotori commerciali porta a porta, è subordinata alle norme del diritto di recesso da parte dell'acquirente.

5. La vendita di servizi di Agenzia per corrispondenza o mediante strumenti telematici sul territorio regionale, dovrà essere chiaramente riconducibile all'agenzia autorizzata, anche attraverso idonei sistemi di identificazione.

 

     Art. 4. Ulteriori attività delle agenzie di viaggio e turismo

1. Le agenzie di viaggio e turismo, in possesso delle prescritte autorizzazioni, possono svolgere anche le seguenti attività:

a) l'organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto e con personale autorizzato e abilitato ai sensi delle norme vigenti;

b) l'informazione, la consulenza e l'assistenza ai propri clienti, nonché l'accoglienza degli stessi nei porti, aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto;

c) la prenotazione dei servizi di ristoro e di strutture ricettive, ovvero la vendita di buoni di credito per detti servizi emessi anche da altri operatori nazionali ed esteri;

d) l'attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche;

e) l'inoltro, il ritiro ed il deposito dei bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti;

f) il noleggio di autovetture e/o di altri mezzi di trasporto;

g) le operazioni di emissione ai viaggiatori, in nome e per conto delle imprese di assicurazione, di polizze turistiche a garanzia di infortuni, di assistenza malattia, di furto e/o danni alle cose trasportate, ecc.;

h) la prenotazione e la vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;

i) l'assistenza per il rilascio di passaporti e visti consolari;

l) il rilascio ed il pagamento di assegni turistici, di assegni circolari ed altri titoli di credito per i viaggiatori, di lettere di credito e cambio di valuta;

m) l'organizzazione di convegni e congressi;

n) la prenotazione o vendita di biglietti per conto delle imprese nazionali ed estere che esercitano trasporti ferroviari, automobilistici, marittimi ed aerei ed altri tipi di trasporto.

 

     Art. 5. Autorizzazione all'apertura e all'esercizio delle agenzie di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività delle agenzie di viaggio e turismo, è soggetto a preventiva autorizzazione rilasciata dalla Regione nel cui ambito territoriale ha sede l'agenzia.

2. La Regione rilascia l'autorizzazione all'apertura di agenzie di viaggi alla persona fisica richiedente o al legale rappresentante nel caso di società. Il titolare, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione, è tenuto ad iniziare l'attività, pena la decadenza dell'autorizzazione stessa.

3. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo, a persone fisiche o società non appartenenti a Stati membri della Comunità Europea, è subordinato al nulla osta ai sensi dell'art. 58 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

4. [Abrogato].

5. L'apertura di succursali o filiali di agenzie principali, comprese le succursali o filiali di agenzie principali aventi sede in altra regione italiana o Stato della Unione Europea (U.E.), deve essere comunicata alla Regione nel cui territorio ricade la sede.

6. E' fatto divieto alle agenzie di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) di operare in locali aperti al pubblico. Eventuali vetrine, insegne o spazi pubblicitari di pubblica visione devono contenere solo prodotti di propria programmazione, indirizzare il consumatore, per l'acquisto, alle agenzie di cui all'art. 3 comma 1, lett. b), ed indicare l'esclusione di vendita diretta al pubblico.

7. Per le agenzie che svolgono le loro attività all'interno di strutture pubbliche o private, che non hanno libero accesso al pubblico, fermo restando il rispetto di tutti gli obblighi stabiliti dalla presente legge, è necessario il requisito di indipendenza dei locali da altre attività, fatti salvi i servizi e le entrate principali, che possono essere comuni. Analoga norma vale per le agenzie che svolgono la loro attività in un centro commerciale integrato, ove sussiste una pluralità di autorizzazioni amministrative e commerciali.

8. [Abrogato].

9. L'elenco delle agenzie di viaggio e turismo autorizzate è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

 

     Art. 6. Domanda per il rilascio di autorizzazione

1. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 5 deve essere presentata, in carta legale, alla Regione e deve specificare:

a) le complete generalità, la cittadinanza e residenza del titolare persona fisica ovvero, per le società la denominazione o la ragione sociale, la sede della società, nonché le complete generalità, residenza, cittadinanza del legale rappresentante della stessa e degli eventuali componenti l'organo di amministrazione, ovvero allegare equivalente documentazione;

b) l'indicazione del codice fiscale o della partita IVA;

c) le complete generalità della persona che assume la direzione tecnica dell'agenzia;

d) le attività che, congiuntamente o disgiuntamente, si intendono esercitare ai sensi degli articoli 3 e 4;

e) l'ubicazione dei locali in cui si intende esercitare l'impresa;

f) la denominazione prescelta, o altre in subordine, per l'istituenda agenzia.

2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

a) copia autentica dell'atto costitutivo della società per le imprese in tal forma costituite con l'indicazione dei legali rappresentanti della stessa;

b) certificato generale del casellario giudiziario e certificato dei carichi pendenti, in data non anteriore a tre mesi, riguardanti il titolare ovvero il legale rappresentante e i componenti del consiglio di amministrazione della società, o dichiarazioni sostitutive degli interessati, anche contestuali all'istanza di autorizzazione;

c) certificato del tribunale attestante che nei confronti del titolare, ovvero degli amministratori e del legale rappresentante della società, non sono in corso procedure fallimentari o concorsuali;

d) per le agenzie, di cui al punto b) comma 1, dell'art. 3 è richiesta inoltre la documentazione dei seguenti requisiti:

- planimetria dei locali idonei per pubblici esercizi ed indipendenti da altre attività;

- attrezzature tecnologiche adeguate all'attività dell'impresa;

- insegne visibili al pubblico indicanti la denominazione e l'attività della stessa.

 

     Art. 7. Istruttoria

1. La Regione, nel rispetto dei termini stabiliti ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e della L.R. 23 aprile 1992 n. 12:

a) accerta la regolarità della domanda, nonché la completezza e la congruità della documentazione ad essa allegata;

b) accerta, presso i competenti Uffici governativi, che la denominazione prescelta non sia uguale o simile ad altre adottate da agenzie già operanti sul territorio nazionale, fermo restando che non può, in ogni caso essere adottata la denominazione di comuni o regioni italiane;

c) accerta l'iscrizione al registro regionale di cui all'art. 19 del direttore tecnico indicato nella domanda.

2. L'accertamento del mancato possesso dei suddetti requisiti comporta il diniego dell'autorizzazione.

3. La Regione competente istruisce e comunica all'interessato l'esito della richiesta entro sessanta giorni e, in caso di esito positivo, fissa il termine che comunque non potrà superare i 90 giorni, entro il quale quest'ultimo deve:

a) [abrogata];

b) costituire il deposito cauzionale di cui all'art. 14;

c) stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 13;

d) produrre il certificato di agibilità dei locali e della destinazione dell'uso degli stessi;

e) stipulare il contratto di lavoro del direttore tecnico qualora sia persona diversa dal titolare.

4. Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che l'interessato abbia ottemperato agli adempimenti previsti, la domanda di autorizzazione decade a tutti gli effetti.

5. Concluse positivamente le fasi istruttorie previste, la Regione adotta il provvedimento di autorizzazione entro 30 giorni dalla presentazione.

 

     Art. 8. Autorizzazione

1. L'autorizzazione deve indicare espressamente:

a) la denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo;

b) il titolare, persona fisica o giuridica. Per le società, va altresì indicata espressamente l'esatta

denominazione e ragione sociale, il legale rappresentante, il codice fiscale o la partita I.V.A.;

c) l'attività autorizzata, ai sensi dell'art. 3, comma 1 (a o b, entrambe le attività) e art.4;

d) il direttore tecnico;

e) l'esatta ubicazione dei locali ove è svolta l'attività.

2. La Regione dà notizia dell'avvenuta apertura di una filiale o succursale alla Regione nel cui territorio ha sede l'agenzia principale per la necessaria annotazione.

3. I titolari dell'agenzia hanno l'obbligo di comunicare preventivamente alla Regione ogni variazione che intendono apportare alle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.

4. La valutazione di denominazione dell'agenzia di viaggio e turismo, della titolarità, a seguito di modificazione societaria, di ragione sociale, di cessione d'azienda, di tipo di attività autorizzata, di trasferimento dei locali di esercizio in altra Regione, comporta il rilascio di una nuova autorizzazione.

5. La modificazione di titolarità a seguito di mera variazione del legale rappresentante, il trasferimento di sede nella stessa Regione, la sostituzione del direttore tecnico, comportano il solo aggiornamento dell'autorizzazione mediante annotazione in calce al provvedimento autorizzativo.

6. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività o copia della stessa devono essere esposte in modo visibile, nei locali in cui operano le agenzie di viaggio.

 

     Art. 9. Trasferimento di titolarità dell'autorizzazione

1. La cessione, per atto tra vivi o a causa di morte, di azienda o di suo ramo esercenti attività di agenzia di viaggi e turismo, comporta il trasferimento di titolarità a favore degli aventi causa dell'autorizzazione di cui all'art. 5, purché tale attività, alla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sia legittimamente in essere e non siano in corso provvedimenti di revoca o di decadenza dell'autorizzazione stessa.

2. Il subentrante deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.

 

     Art. 10. Chiusura temporanea delle agenzie di viaggio e di turismo

1. Alle agenzie di viaggio e turismo è consentito, nell'arco di un anno solare, un periodo di chiusura non superiore a quarantacinque giorni, previa comunicazione alla Regione competente.

2. La chiusura per periodi superiori è soggetta ad autorizzazione preventiva; qualora nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza formale la chiusura non sia autorizzata, l'istanza s'intende comunque accolta.

3. La chiusura non può essere concessa per un periodo superiore a sei mesi nell'arco di due anni consecutivi e può essere eventualmente rinnovabile una sola volta.

4. In ogni caso l'agenzia di viaggio non può procedere alla chiusura fino a quando sono in corso di svolgimento i contratti di viaggio da essa stipulati.

 

     Art. 11. Programmi di viaggio

1. Gli opuscoli informativi ed i contratti di viaggio concernenti i pacchetti turistici, i viaggi, le escursioni, prodotti, organizzati e venduti dalle agenzie di viaggio e turismo, devono attenersi alle prescrizioni previste dalla normativa statale vigente.

2. Il Programma costituisce un'offerta al pubblico ed è l'elemento di riferimento della promessa di servizi ai fini dell'accertamento dell'esatto adempimento. Il Programma è posto a disposizione dei consumatori.

3. Copia dei prodotti di viaggio e turismo organizzati dalle agenzie operanti sul territorio regionale, devono essere trasmessi alla Regione con lettera raccomandata al fine della vigilanza sui corretti adempimenti prescritti.

4. Il contratto di viaggio è sottoposto alle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.

5. La pubblicità delle iniziative, in qualsiasi forma realizzata e diffusa, deve contenere l'esplicito riferimento all'agenzia e al relativo provvedimento autorizzativo.

 

     Art. 12. Tasse di concessione

     [Abrogato]

 

     Art. 13. Garanzia assicurativa

1. Le agenzie di viaggio e turismo sono tenute a stipulare, prima del rilascio dell'autorizzazione, polizze assicurative di responsabilità civile a copertura dei rischi derivanti alle persone dalla partecipazione ai programmi di viaggio e soggiorno nonché a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti verso i clienti, nella osservanza delle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia.

2. Le polizze assicurative devono specificare i criteri di determinazione del premio, nonché i massimali di risarcimento e le specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al cliente in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio e turismo.

3. L'agenzia invia annualmente alla Regione la documentazione comprovante l'avvenuta copertura assicurativa dell'attività autorizzata.

4. L’ufficio regionale competente, con proprio provvedimento, determina con riferimento all'attività autorizzata i massimali di copertura assicurativa, in attuazione di quanto previsto dal comma 1.

 

     Art. 14. Deposito cauzionale

1. Per il rilascio dell'autorizzazione il titolare dell'agenzia dovrà costituire presso la Regione un deposito cauzionale nella misura di:

a) lire 40.000.000 per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera b);

b) lire 75.000.000 per le agenzie di viaggio di cui all'art. 3, comma 1, lettera a);

c) lire 100.000.000 per le agenzie che svolgono congiuntamente le attività di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) e b).

L'entità di tale deposito può essere variato, periodicamente, con provvedimento della Giunta Regionale.

2. Il deposito cauzionale, purché sia garantita senza alcuna limitazione l'immediata disponibilità delle somme, può essere costituito anche da:

a) titoli di rendita pubblica esenti da vincoli;

b) titoli al portatore;

c) polizza fidejussoria bancaria o assicurativa.

3. Il deposito cauzionale è istituito a garanzia dei danni eventualmente recati agli utenti da ogni attività dell'agenzia. Con provvedimento della Regione esso può essere anche utilizzato:

a) a ristorno di sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge e non corrisposte, a fronte di inoppugnabile ordinanze - ingiunzioni di pagamento;

b) a garanzia della tassa di concessione non pagata.

4. Nei casi in cui il deposito cauzionale si riduca rispetto alla sua consistenza originaria per effetto dell'applicazione del comma 3, esso deve essere reintegrato nel suo importo entro trenta giorni dal ricevimento della diffida della Regione ad adempiervi, pena la revoca dell'autorizzazione.

5. Il deposito cauzionale è vincolato fino a quando permane in essere l'attività dell'agenzia. Lo svincolo della cauzione, su domanda dell'interessato, è disposto dalla Regione non prima di 180 giorni dalla data di cessazione dell'attività dell'agenzia.

 

     Art. 15. Requisiti professionali per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggi

1. La persona fisica titolare di autorizzazione all'esercizio di agenzia di viaggi e turismo o il rappresentante legale in caso di società o, in loro vece, il preposto alla direzione tecnica dell'agenzia deve risultare in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa statale vigente e deve risultare iscritto nel Registro di cui all'art. 19 della presente legge.

2. Il direttore tecnico deve prestare la propria attività lavorativa nella sola agenzia, e con carattere di continuità ed esclusività, indipendentemente dal tipo di rapporto di lavoro che può essere di dipendenza o di collaborazione continuativa e coordinata.

3. I fatti che comprovano il possesso dei requisiti professionali sono:

a) essere nelle condizioni previste dalle disposizioni di cui all’articolo 20 dell’allegato 1 del decreto legislativo n.79 del 2011 e di cui agli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania).

b) aver superato l'esame di cui all'art. 16 della presente legge o l'equivalente esame previsto dalle leggi delle altre Regioni e Province autonome.

4. Qualora l'attività della persona preposta alla direzione tecnica di un'agenzia di viaggio sia sospesa per un periodo superiore a sessanta giorni continuativi in un anno o venga definitivamente a cessare, il titolare è tenuto a darne immediata comunicazione alla Regione, provvedendo contestualmente alla designazione di altra persona in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 3 e regolarmente iscritto al Registro Regionale dei direttori tecnici.

 

     Art. 16. Esame di idoneità del direttore tecnico

1. L’ufficio regionale competente, con proprio provvedimento, indice, almeno una volta ogni due anni, le prove di esame finalizzate a verificare il possesso dei requisiti professionali:

a) conoscenza dell'amministrazione e dell'organizzazione delle agenzie di viaggio e turismo, in relazione alle attività previste dall'art. 3;

b) conoscenza di tecnica, legislazione e geografia turistica;

c) conoscenza di almeno due lingue straniere, di cui l'inglese obbligatoria e la seconda a scelta;

d) esercizio di attività lavorativa con le mansioni previste dal quarto livello, o superiore, o in base alla classificazione del personale del comparto delle imprese di viaggio e turismo, presso un'agenzia di viaggio e turismo per almeno tre anni, documentata dall'Ufficio Provinciale del Lavoro. L'esercizio di tale attività è ridotto a un anno per coloro che sono in possesso di diploma di maturità rilasciato da istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali o legalmente riconosciuti o parificati, ovvero di certificazioni rilasciate dalle Università degli Studi, qualora risulti dal programma scolastico o dal piano di studi che è stata conseguita una specifica preparazione nel campo della organizzazione e gestione dei servizi turistici. E' altresì ridotto a 6 mesi l'esercizio dell'attività lavorativa con mansioni di concetto, o superiori, presso agenzie di viaggio e turismo per coloro che, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui alla lett. c) del successivo comma 2, abbiano frequentato corsi di formazione specifici nel settore delle agenzie di viaggio secondo i profili professionali stabiliti dalla Regione Basilicata, stage formativi nel settore o chi ha beneficiato di finanziamenti pubblici per la creazione d'Imprese di Agenzie di Viaggio e Turismo;

e) in alternativa al punto d) aver svolto attività come amministratore e/o titolare di agenzia di viaggio e/o associato in partecipazione (ex art. 230 c.c.) per un periodo, legalmente documentabile dalle Camere di Commercio, di almeno tre anni. Tale periodo è ridotto a due anni per coloro che dimostrino di aver frequentato corsi professionali sullo specifico settore.

Tale periodo è ridotto a due anni per coloro che dimostrino di aver frequentato corsi professionali sullo specifico settore.

2. Con lo stesso provvedimento sono stabiliti il contenuto delle prove d'esame ed ogni altra modalità di attuazione delle stesse nonché le modalità di presentazione della domanda, in carta legale, nella quale il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato aderente alla U.E.;

c) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato da Scuola Statale o legalmente riconosciuta o parificata, o di equivalente diploma conseguito all'estero e riconosciuto in Italia. L'equivalenza del diploma conseguito all'estero al corrispondente diploma di scuola media superiore italiano deve risultare da apposita certificazione rilasciata a norma di legge;

d) godimento dei diritti civili e politici;

e) residenza in Comune della Regione Basilicata da almeno un anno.

3. La domanda deve contenere l'indicazione della seconda lingua sulla quale l'interessato intende essere esaminato.

4. Per l'ammissione all'esame è dovuto un concorso spese nella misura e nei modi stabiliti nel provvedimento dell’ufficio competente di cui al comma 1.

 

     Art. 17. Commissione d'esame

1. Ai fini di cui al precedente articolo, è costituita la Commissione per l'accertamento dei requisiti tecnico-professionali.

2. La Commissione, nominata con provvedimento del dirigente generale competente, è così composta:

a) un dirigente della direzione generale competente che la presiede;

b) tre docenti, o comunque esperti, nelle materie di: economia del turismo, tecnica e consulenza aziendale relative alle Agenzie di Viaggio, legislazione del turismo;

c) un Direttore Tecnico scelto tra quelli iscritti al Registro Regionale;

d) un docente di lingua inglese, integrato di volta in volta da un docente della seconda lingua straniera oggetto di esame.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della direzione generale competente con mansioni non inferiori alla settima qualifica funzionale.

4. Le sedute della Commissione sono valide qualora siano presenti i componenti di cui al 2 comma lettere a), b), c) e d) relativamente al docente di inglese e, in sede di esame e di valutazione di ciascun candidato, i docenti della seconda lingua di cui alla medesima lettera c).

5. Ai membri della Commissione competono le indennità previste dalla L.R. 2 marzo 1992 n. 7 con le previsioni di cui all'art. 1 relative alla VII/VIII qualifica funzionale.

 

     Art. 18. Attestato di idoneità

1. L’ufficio regionale competente, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva l'esito delle prove di esame.

2. Il dirigente dell’ufficio regionale competente rilascia, a chi abbia superato positivamente le prove di esame, un attestato di idoneità comprovante l'accertamento delle conoscenze di cui all'art. 16, comma 1.

 

     Art. 19. Registro regionale dei direttori tecnici

1. Presso l’ufficio regionale della direzione generale competente è tenuto ed aggiornato il Registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggi e turismo.

2. Sono iscritti di ufficio tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già iscritti al Registro di cui all'art. 12 della soppressa L.R. 13 novembre 1989 n. 31.

3. Con provvedimento dell’ufficio regionale competente sono altresì iscritti al Registro i soggetti che comprovino il possesso dei requisiti di cui all'art. 15, comma 3. Tali iscrizioni avvengono su domanda in carta legale con la quale devono essere dichiarati la cittadinanza, i dati di nascita e la residenza.

La domanda di iscrizione deve essere corredata:

a) attestato di idoneità rilasciato dalla Regione Basilicata o da altre Regioni o Province autonome, o la documentazione, riconosciuta valida anche per i cittadini italiani, di cui alle norme vigenti;

b) estratto del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti, di data non antecedente ai sei mesi dalla presentazione dell'istanza.

4. Il Registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato ogni anno sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

5. Le certificazioni di cui alle lettere a) e b) del terzo comma possono essere comprovate dagli interessati con dichiarazioni sostitutive, anche contestuali all'istanza di iscrizione.

 

     Art. 20. Uffici di biglietteria

1. Non sono soggetti alle disposizioni della presente legge le imprese esercenti servizi pubblici di trasporto ferroviario, automobilistico, di navigazione aerea, marittima, lacuale e fluviale, la cui attività si limita esclusivamente alla emissione ed alla vendita dei biglietti propri o della compagnia rappresentata e non comporti anche l'organizzazione di viaggi, soggiorni, crociere, gite ed escursioni comprendenti prestazioni e servizi resi oltre il servizio di trasporto: in tal caso dette imprese dovranno essere munite della autorizzazione di cui all'art. 5 della presente legge.

2. Entro trenta giorni dall'apertura degli uffici di cui al comma 1, l'impresa esercente ne dà comunicazione alla Regione.

 

     Art. 21. Associazioni senza scopo di lucro

1. E' istituito presso l’ufficio regionale della direzione regionale competente il Registro Regionale delle associazioni senza scopo di lucro che operano per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali, a livello nazionale con riconoscimento formale di organi centrali dello Stato, con rappresentanza sul territorio regionale.

2. Dette associazioni, senza l'autorizzazione di cui all'art. 5, possono svolgere esclusivamente per i propri associati, attività di organizzazione e realizzazione di viaggi e soggiorni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa statale e comunitaria vigente, fermo restando il rispetto di quanto previsto agli artt. 11 e 13, della presente legge.

3. Possono chiedere l'iscrizione nel registro di cui al comma 1 le associazioni che abbiano in Basilicata un numero di soci non inferiore a 500, tale condizione dovrà essere dimostrata annualmente alla Regione, attraverso un atto sostitutivo di notorietà del Legale rappresentante attestante il numero dei soci iscritti nell'apposito registro. Le stesse associazioni devono possedere, per disposizione statutaria, organi democraticamente eletti e tra gli scopi statutari deve figurare la promozione del turismo sociale per i propri associati.

4. Le associazioni che intendono essere iscritte al Registro regionale devono presentare apposita domanda all’ufficio regionale competente, indicando la sede legale dell'associazione e le generalità del rappresentante legale della stessa.

5. Nella domanda deve essere dichiarato il possesso della cittadinanza italiana, la residenza e deve essere allegato:

a) certificato generale del casellario giudiziale e dei carichi pendenti del rappresentante legale o dichiarazione sostitutiva anche contestuale all'istanza di iscrizione al Registro;

b) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto;

c) dichiarazione sostitutiva a firma del legale rappresentante, nel quale sia espressamente indicato il possesso dei requisiti di cui al comma 1, che costituiscano titolo per l'iscrizione al Registro;

d) polizza assicurativa di responsabilità civile stipulata a copertura dei rischi derivanti ai soci dalla partecipazione alle attività, nell'osservanza delle disposizioni statali e comunitarie vigenti in materia. Annualmente va inviata la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento del premio;

e) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione, concernente l'indicazione delle sedi, del responsabile delegato sul territorio regionale per le attività turistiche svolte dall'associazione.

6. Le insegne poste all'ingresso degli uffici, anche decentrati, nei quali sono organizzate le attività, devono contenere l'indicazione che esse sono riservate ai soli soci dell'associazione.

7. E' fatto divieto di esporre al pubblico qualsiasi offerta di Prodotti Turistici; all'interno dei locali possono essere esposti solamente offerte personalizzate, rivolte esclusivamente ai Soci.

8. Il legale rappresentante è tenuto a dare comunicazione immediata di ogni variazione intervenuta rispetto ai requisiti richiesti.

9. Il programma delle attività va inviato annualmente alla Regione, eventuali variazioni devono essere comunicate tempestivamente e comunque prima dell'inizio delle attività.

10. L'iscrizione o la cancellazione dal Registro di cui al comma 1, nonché ogni variazione concernente i dati originari, è disposta con provvedimento dell’ufficio regionale competente.

11. L’ufficio regionale competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, cancella l'associazione dal Registro ed ingiunge la cessazione dell'attività qualora non sia stipulata la polizza assicurativa ovvero in tutti i casi di reiterate irregolarità nello svolgimento dell'attività. In presenza di tale ingiunzione, l'associazione non può richiedere la reiscrizione prima che sia trascorso un anno dal provvedimento di cancellazione dal Registro.

12. Ogni altra associazione, non avente i requisiti previsti dal presente articolo deve servirsi, per l'organizzazione tecnica dei viaggi, di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione per svolgere le attività di cui alla lett. b) del 1 comma dell'art. 3.

13. E' esclusa dalla disciplina della presente legge l'organizzazione di viaggi e soggiorni da parte di enti pubblici territoriali nell'ambito dello svolgimento di proprie attività istituzionali.

14. Le scuole e gli istituti, che intendono svolgere nel contesto dei propri ordinamenti viaggi di durata superiore a un giorno, devono attenersi, oltre che alle disposizioni impartite dai singoli provveditorati e dal ministero, anche alle disposizioni della presente legge, ovvero devono avvalersi dell'organizzazione tecnica di agenzie che risultino in possesso di autorizzazione di cui alla lett. b) del comma 1 dell'art. 3.

 

     Art. 22. Sodalizi, gruppi sociali e comunità

1. L'esercizio occasionale, senza scopo di lucro, di iniziative turistiche e ricreative, organizzate per aggregazioni sociali temporanee o da sodalizi, gruppi sociali, comunità ed enti concordati, aventi finalità politiche, sociali, sindacali, religiose, culturali o sportive, rivolte esclusivamente ai propri aderenti, non è soggetto alle disposizioni della presente legge, purché il soggetto organizzatore stipuli un'assicurazione a copertura dei rischi derivanti ai partecipanti.

2. L’ufficio regionale competente, fatta salva l'applicazione delle sanzioni pecuniarie, ingiunge la cessazione di ulteriore attività, qualora sia accertata che non è stata stipulata l'assicurazione di cui al comma precedente.

 

     Art. 23. Vigilanza

1. Spettano alla Regione, per il territorio di competenza, le funzioni di vigilanza e controllo su tutte le attività disciplinate dalla presente legge, anche con l'ausilio delle forze di pubblica sicurezza a ciò preposte, secondo le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche e integrazioni.

2. Con provvedimento della Giunta regionale è istituito un organismo di vigilanza composto da due dipendenti dell’ufficio regionale competente e da un dipendente dell’Agenzia di promozione territoriale.

 

     Art. 24. Sospensione, revoca e decadenza dell'autorizzazione

1. E' disposta la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività dell'agenzia da uno a sei mesi:

a) qualora siano esercitate attività difformi da quelle autorizzate;

b) qualora siano accertate irregolarità amministrative, ovvero gravi e ripetuti inadempimenti verso i clienti.

2. Durante il periodo di sospensione, l'agenzia deve essere chiusa e non può svolgere l'attività autorizzata.

3. La Regione dispone la revoca dell'autorizzazione qualora non siano eliminate le succitate inadempienze e qualora l'agenzia non cessi l'attività durante il periodo di sospensione.

4. La perdita anche di uno solo dei requisiti necessari per ottenere l'autorizzazione e/o la mancata comunicazione relativa alle eventuali variazioni delle condizioni originarie in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione, comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

5. La mancanza di copertura assicurativa per i danni agli utenti comporta l'immediata revoca dell'autorizzazione.

6. Nel caso che l'attività non sia iniziata entro novanta giorni, l'autorizzazione è dichiarata decaduta.

7. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono assunti dall’ufficio regionale competente per territorio, in presenza di verbale di contravvenzione redatto ai sensi dell'art. 23 e gli stessi provvedimenti sono comunicati alla polizia municipale competente.

 

     Art. 25. Sanzioni amministrative

1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 6 milioni a lire 20 milioni:

a) chiunque intraprenda o svolga le attività di cui all'art. 3 senza avere ottenuto la prescritta autorizzazione dalla Regione;

b) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 13;

c) chiunque contravvenga alle disposizioni previste dall'art. 20;

d) le Associazioni iscritte a Registro di cui all'art. 21 che effettuino attività in modo difforme da quella prevista dalla presente legge, e/o a favore di non associati, o che contravvengano all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa;

e) i sodalizi, i gruppi sociali e le comunità di cui all'art. 22, che contravvengono agli obblighi ivi previsti;

f) chiunque svolga attività diverse da quelle autorizzate;

g) il titolare dell'agenzia che si avvalga di un direttore tecnico non iscritto al registro regionale, nonché colui che svolga attività di direttore tecnico senza possedere il requisito dell'iscrizione in detto registro;

h) chiunque pubblichi e, comunque, diffonda programmi di viaggio in contrasto con le norme contenute nella presente legge, ovvero non rispetti il contenuto dei propri programmi nell'esecuzione dei contratti di viaggio.

2. E' assoggettato alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire 4 milioni a lire 15 milioni:

a) chiunque presti la propria attività non in forma esclusiva presso l'agenzia della quale risulti essere direttore tecnico e non osserva le disposizioni contenute al comma 2 dell'art. 15 della presente legge;

b) chiunque faccia uso della denominazione 'agenzia di viaggio e turismo' o similari senza aver ottenuto l'autorizzazione, ovvero usa una denominazione diversa da quella autorizzata.

3. In caso di recidiva, le sanzioni sono applicate al doppio della misura inizialmente irrogata, anche se si tratta di violazione di diversa specie. Qualora nei successivi cinque anni siano comminate ulteriori sanzioni, la Regione procede alla revoca dell'autorizzazione.

4. [Abrogato].

5. Fermo il disposto di cui alla lett. a) del comma 1, chi esercita attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione, non può ottenere l'autorizzazione regionale per un periodo di tre anni dalla data di accertamento della violazione.

6. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge sono effettuati secondo le procedure di cui alla legge 21-11-81 n. 689.

7. La Regione utilizza le somme direttamente introitate a seguito dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia turistica.

 

     Art. 26. Riconoscimento oneri finanziari

1. Gli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge sono riconosciuti e corrisposti annualmente alla Regione nella misura di L. 500.000 per ogni agenzia di viaggio, comprese le succursali o filiali come da elenco di cui all'articolo 5, comma 8.

 

     Art. 27. Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dal comma 5 dell'art. 17 si provvede mediante impiego delle somme stanziate negli stati di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1999 sul Cap. 550 ed allo stesso o corrispondente capitolo per gli esercizi finanziari successivi, avente denominazione, 'Spese per il funzionamento di comitati, commissioni e consiglio, compresi i gettoni di presenza ai componenti e le indennità di missione e rimborso spese di trasporto (L.R. 29/1973 e successive modificazioni)'.

2. Agli ulteriori oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, quantificati per l'anno in corso in L. 17.500.000, si farà fronte con la disponibilità esistente sul capitolo 7410, avente denominazione 'Contributi ordinari e straordinari all'APT e oneri per le deleghe (art. 29 L.R. 30.7.96 n. 34)', del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999. Per gli anni successivi al 1999 si provvederà con l'approvazione della legge di bilancio.

 

     Art. 28. Norma transitoria

1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette, alle singole Province competenti per territorio la documentazione attinente la materia delegata.

2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di agenzia di viaggio e turismo, già in possesso di autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, devono adeguare l'importo del deposito cauzionale in base a quanto disposto dall'art. 14 della presente legge, inviando la documentazione relativa alla Provincia competente per territorio.

3. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di agenzia di viaggio e turismo, già in possesso di autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività, devono inviare alla Provincia competente per territorio copia conforme del contratto di lavoro del direttore tecnico, salvo che tale carica non sia ricoperta dal titolare individuale dell'agenzia.

4. Sono fatte salve le domande di ammissione agli esami di idoneità all'esercizio della funzione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo già presentata, ai sensi della D.G.R. n. 4256 del 23 agosto 1995, alla data di entrata in vigore della presente legge. La relativa Commissione d'esame sarà costituita ai sensi dell'art. 17 della presente legge.

 

     Art. 29. Abrogazione

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata la L.R. 13 novembre 1989, n. 31 ed ogni norma in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 30. Pubblicazione

1. La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.