§ 1.4.7 - L.R. 23 aprile 1992, n. 12.
Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 partecipazione, iniziativa popolare e referendum
Data:23/04/1992
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Principi e ambiti di applicazione).
Art. 2.  (Termini del procedimento amministrativo).
Art. 3.  (Responsabilità del procedimento).
Art. 4.  (Partecipazione al procedimento).
Art. 5.  (Procedure di semplificazione dell'attività amministrativa).
Art. 6.  (Accertamenti, certificazioni, autorizzazioni).
Art. 7.  (Pubblicizzazione degli atti e dei servizi amministrativi).
Art. 8.  (Accesso ai documenti amministrativi).
Art. 9.  (Documenti riservati).
Art. 10.  (Norme finali).


§ 1.4.7 - L.R. 23 aprile 1992, n. 12.

Prime norme sullo snellimento e sulla trasparenza dell'attività amministrativa.

 

Art. 1. (Principi e ambiti di applicazione).

     1. Le disposizioni della presente legge sono dirette ad uniformare l'attività amministrativa regionale ai principi di tempestività, economicità, efficacia e pubblicità stabiliti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241.

     2. La presente normativa si applica alla struttura organizzativa della Regione, degli Enti e delle aziende da essa dipendenti e degli Enti territoriali nell'esercizio delle funzioni loro delegate dalla Regione.

 

     Art. 2. (Termini del procedimento amministrativo).

     1. I procedimenti amministrativi di competenza della Regione e degli Enti di cui al 2° comma del precedente art. 1, salvo che non sia diversamente disposto per legge o per regolamento, devono essere conclusi mediante l'adozione di un provvedimento espresso in un termine compreso tra un minimo di trenta giorni ed un massimo di centoventi giorni dalla data di assunzione a protocollo della istanza di parte o dell'atto formale di avvio del procedimento d'ufficio. Con regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentiti gli Enti interessati, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verrà fissato il termine per la conclusione di ciascun tipo di procedimento amministrativo di competenza della Regione e degli Enti di cui al 2° comma del precedente art. 1, avendo riguardo alla natura ed alla complessità dei procedimenti medesimi ed alla loro eventuale articolazione in sub- procedimenti.

     2. Ove debbano essere acquisiti pareri obbligatori e valutazioni tecniche ovvero atti e documenti di altre amministrazioni, il termine indicato al comma precedente è sospeso per il tempo fissato per l'espressione del parere e l'acquisizione degli atti stessi, secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241. La Regione, comunque, si riserva di acquisire, entro i successivi trenta giorni, da altri organi della Pubblica Amministrazione o istituti universitari o specializzati le valutazioni tecniche che non vengano fornite dall'organo adito.

     3. Il termine può essere sospeso, per una sola volta e per la durata massima di giorni trenta, qualora si appalesi la necessità di richiedere agli interessati destinatari del provvedimento una documentazione suppletiva o elementi integrativi di valutazione.

     4. In caso di gravi e sopravvenute esigenze istruttorie o in presenza di procedimenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato per non oltre sessanta giorni dagli organi competenti, con atto motivato, su richiesta del responsabile del procedimento.

     5. Ove il procedimento si articoli in un provvedimento di competenza della Giunta regionale e in un successivo provvedimento del Consiglio regionale o delle sue Commissioni, il termine di cui al precedente 1° comma si applica distintamente a ciascuna delle fasi procedimentali.

     6. Sono escluse dal temine di cui al 1° comma le fasi relative alla procedura del controllo sugli atti e alla eventuale pubblicazione del provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     7. Il superamento non assolve, comunque, l'amministrazione dall'obbligo di adottare il provvedimento amministrativo finale, ancorché in ritardo.

 

     Art. 3. (Responsabilità del procedimento).

     1. Sono responsabili dei singoli procedimenti amministrativi i dirigenti degli uffici competenti per materia, i quali provvedono immediatamente ad assegnare a sé o ad altro dirigente o funzionario la relativa istruttoria, designando altresì, in caso di assenza o di impedimento, il sostituto.

     2. Il dirigente dell'ufficio risponde della tempestività dei procedimenti. In caso di inadempienza o di ritardo da parte del responsabile del procedimento, il dirigente dell'ufficio avoca a sé la responsabilità dell'istruttoria oppure provvede alla sostituzione del funzionario inadempiente.

     3. I dipendenti della Regione, o degli enti di cui al 2° comma del precedente art. 1, rispondono delle loro eventuali inadempienze ed omissioni ai sensi delle vigenti norme della legislazione nazionale e regionale.

 

     Art. 4. (Partecipazione al procedimento).

     1. Il responsabile del procedimento dà immediata comunicazione personale dell'avvio dello stesso ai soggetti di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con le indicazioni di cui al 2° comma dell'art. 8 della predetta legge.

     2. Con le medesime modalità di cui al comma precedente, ai soggetti interessati ed a quelli eventualmente intervenuti nel procedimento, come previsto dagli artt. 7 e 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene data immediata notizia dei provvedimenti di sospensione o di proroga del termine e di sostituzione del responsabile del procedimento.

     3. Il responsabile del procedimento deve far pervenire lo schema di provvedimento o di atto, all'organo competente per l'adozione entro 45 giorni. Nei successivi termini di 15 giorni l'organo competente è tenuto ad adottare le proprie motivate determinazioni, positive o negative, da comunicare ai sensi del comma precedente.

     4. I soggetti di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 hanno diritto di presentare, non oltre dieci giorni prima della scadenza prevista per la conclusione del procedimento, memorie scritte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, motivando comunque le ragioni del loro accoglimento o della loro reiezione.

     5. All'obbligo della comunicazione si può derogare solo per particolari e motivate esigenze di celerità nell'adozione degli atti e comunque nell'interesse stesso dei soggetti di cui al 1° comma dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

     6. Le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano ai procedimenti preordinati all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione, nonché di provvedimenti di natura tributaria.

 

     Art. 5. (Procedure di semplificazione dell'attività amministrativa).

     1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, partecipa alla conclusione degli accordi di cui all'art. 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

     2. Le conferenze di servizi ed uffici interessati, di cui all'art. 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241, sono convocate dall'organo competente, su richiesta del responsabile del procedimento, quando sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento e qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati da altri servizi o uffici dell'amministrazione regionale. Nel convocare la conferenza l'organo competente designa contestualmente chi la presiede.

     3. Le determinazioni concordate ed assunte nella conferenza sono vincolanti per tutte le unità organizzative convocate ed il provvedimento conseguente tiene luogo di quanto deliberato nella conferenza.

 

     Art. 6. (Accertamenti, certificazioni, autorizzazioni).

     1. Il responsabile del procedimento provvede, di sua iniziativa o su istanza di parte, a richiedere accertamenti tecnici, nei casi e nei limiti di cui all'art. 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, e a svolgere accertamenti d'ufficio o ad acquisire documenti relativi a fatti, stati, qualità degli interessati al procedimento, che siano già in possesso dell'amministrazione regionale o degli enti di cui al 2° comma del precedente art. 1.

     2. Con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, verranno stabilite le situazioni e le condizioni nelle quali sono ammesse nelle materie di competenza regionale procedure di autocertificazione, oltre quelle indicate negli artt. 2 e 3 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, modificata dalla legge 11 maggio 1971, n. 390.

     3. Con apposito regolamento da adottarsi da parte del Consiglio regionale, su proposta della giunta, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno individuati nelle materie di competenza regionale i casi e i modi in cui:

     a) a norma dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, l'esercizio di un'attività subordinata ad atto autorizzativo può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa, da parte dell'interessato, all'organo regionale o locale competente;

     b) la domanda di rilascio di un atto amministrativo, al quale sia subordinato lo svolgimento di una attività privata, si considera accolta, a norma dell'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, qualora entro i termini stabiliti dal precedente art. 2 il relativo atto non sia comunicato all'interessato.

 

     Art. 7. (Pubblicizzazione degli atti e dei servizi amministrativi).

     1. I criteri e le modalità per la concessione da parte della Regione e degli altri Enti di cui al 2° comma dell'art. 1 di sussidi e contributi finanziari ed economici, ove non già disciplinati da leggi o regolamenti specifici, sono determinati da apposite direttive adottate dagli organi competenti e tempestivamente ed opportunamente pubblicizzate.

     2. La Regione provvede alla pubblicazione di opuscoli informativi, da aggiornare periodicamente, in cui dovranno essere specificate le competenze delle varie strutture regionali, l'articolazione degli uffici in esse organizzati, le modalità di accesso ai benefici previsti dalle leggi di settore.

 

     Art. 8. (Accesso ai documenti amministrativi).

     1. E' riconosciuto a tutti il diritto di accesso agli atti amministrativi con efficacia esterna della Regione, degli enti e delle aziende da essa dipendenti, degli enti territoriali nelle materie ad essi delegate dalla Regione, nonché dei concessionari di pubblici servizi regionali. E' altresì riconosciuto, a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi specificati dal secondo comma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 dei medesimi soggetti, secondo quanto previsto dal Capo V della citata legge e per i quali non sia escluso il diritto di accesso.

     2. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, nella misura determinata dagli organi competenti, salva le disposizioni vigenti in materia di bollo.

     3. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi della Regione e gli organi degli enti sub-regionali adottano le misure organizzative dirette a garantire il diritto di accesso ai documenti amministrativi, individuando le strutture preposte al ricevimento del pubblico ed alla presa visione degli atti dei procedimenti da parte degli interessati, ed attivando, ove possibile, forme di consultazione elettronica sullo stato di avanzamento delle pratiche amministrative.

     4. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata salvo che per gli atti di efficacia esterna. Il dirigente dell'Ufficio competente, o il funzionario da lui incaricato, ove nulla si opponga all'accoglimento della richiesta, ne dà atto in calce o in margine alla medesima e adotta le disposizioni necessarie per l'immediato adempimento di quanto di competenza. Diversamente il dirigente dell'Ufficio competente provvede entro i successivi quindici giorni ad ottemperare alla richiesta ovvero a rigettarla con atto motivato da comunicarsi immediatamente all'interessato. Trascorsi inutilmente 30 giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

     5. Per gli atti pubblicati d'ufficio il diritto di accesso si intende assolto con la loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     6. Il Difensore civico della Regione interviene su richiesta di chiunque si ritenga ostacolato nell'esercizio dei diritti garantiti dal presente articolo.

 

     Art. 9. (Documenti riservati).

     1. Sono esclusi dal diritto di accesso:

     a. i documenti coperti dal segreto per espressa disposizione di legge o di regolamento, nonché quelli la cui divulgazione possa pregiudicare le esigenze di cui alle lettere a), b), e c) del 2° comma dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

     b. I documenti la cui conoscenza possa pregiudicare la riservatezza di terzi, persone, gruppi e imprese, fermo restando per gli interessati il diritto di visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per tutelare i loro interessi giuridici;

     c. gli atti preparatori nel corso della preparazione dei provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e programmazione;

     d. le note ad uso interno e la corrispondenza tra gli uffici.

     2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento da approvarsi da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta, vengono individuate le categorie di documenti sottratte al diritto di accesso e vengono adottate le misure tecniche necessarie per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informativi avvenga nel rispetto delle esigenze e delle limitazioni di cui al comma precedente.

     3. Gli Organi della Regione e degli enti subregionali possono disporre, con provvedimento motivato, la sospensione per non oltre sessanta giorni dalla divulgazione di atti e documenti, dati e informazioni la cui conoscenza possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

 

     Art. 10. (Norme finali).

     1. In generale e per quanto non espressamente previsto si applicano le norme della legge 7 agosto 1990 n. 241.

     2. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.