§ 2.1.54 - L.R. 2 marzo 1992, n. 7.
Disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/03/1992
Numero:7


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I compensi di cui al precedente art. 1 sono corrisposti anche al personale dipendente della Regione chiamato con formale atto di nomina a far parte della Commissione giudicatrice in qualità di [...]
Art. 3. 
Art. 4.      Ai componenti dimissionari e subentrati competerà il compenso di cui al precedente art. 1 in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione al cap. 550 del bilancio regionale per l'esercizio 1991 ed, allo stesso o corrispondente capitale per [...]
Art. 6.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata


§ 2.1.54 - L.R. 2 marzo 1992, n. 7.

Disciplina dei compensi da corrispondere ai componenti delle Commissioni esaminatrici dei concorsi regionali.

 

Art. 1. [1]

     1. Ai componenti ed ai segretari delle commissioni giudicatrici nominate dalla Regione è corrisposto in relazione ai profili professionali ed alle categorie dei posti messi a concorso, un compenso di 1.035,00 euro sino ai profili professionali collocati nella categoria ‘C’, di 1.550,00 euro per i profili professionali collocati nella categoria ‘D’, di 1.808,00 euro per la qualifica dirigenziale, con una maggiorazione di 517,00 euro se il numero dei candidati è compreso tra 51 e 100 e di 775,00 euro per un numero di candidati superiore a 100.

 

     Art. 2.

     I compensi di cui al precedente art. 1 sono corrisposti anche al personale dipendente della Regione chiamato con formale atto di nomina a far parte della Commissione giudicatrice in qualità di esperto, purché l'attività sia resa al di fuori del debito orario di lavoro e non sia riconducibile alle mansioni che il dipendente è tenuto a svolgere in relazione al posto che occupa o all'incarico ricoperto.

 

     Art. 3. [2]

     Ai componenti ed ai segretari delle commissioni, qualora ne ricorrono le condizioni, in aggiunta ai compensi stabiliti, sarà corrisposto il rimborso delle spese di viaggio nei termini stabiliti dalla normativa vigente.

 

     Art. 4.

     Ai componenti dimissionari e subentrati competerà il compenso di cui al precedente art. 1 in misura proporzionale rispetto alle giornate di effettiva partecipazione al lavoro delle commissioni.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con imputazione al cap. 550 del bilancio regionale per l'esercizio 1991 ed, allo stesso o corrispondente capitale per gli anni successivi.

 

     Art. 6.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Articolo modificato dall'art. 12 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8 e così sostituito dall’art. 11 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.

[2] Vedi art. 1 della L.R. 3 aprile 1995, n. 38, per l'interpretazione autentica del presente articolo.