§ 6.2.100 - L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.
Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:31/01/2002
Numero:10


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di indebitamento.
Art. 2.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.
Art. 3.  Limiti di impegno.
Art. 4.  Limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui.
Art. 5.  Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.
Art. 6.  Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea.
Art. 7.  Contrasto alla disoccupazione di lunga durata
Art. 8.  Provvedimenti in favore dei cittadini lucani residenti in Argentina.
Art. 9.  Sedi degli uffici regionali.
Art. 10.  Misure di efficienza e di contenimento della spesa.
Art. 11.  Disposizioni in materia di uffici e personale.
Art. 12.  Modifica alla L.R. 25 gennaio 2001 n. 5.
Art. 13.  Disposizioni in materia di contenimento della spesa corrente da parte di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e dei Consorzi di Bonifica.
Art. 14.  Disposizioni per la gestione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.
Art. 15.  Misure di contenimento della spesa sanitaria.
Art. 16.  Destinazione dei proventi derivanti dalla cessione dell’Ospedale di Maratea.
Art. 17.  Programmi di sperimentazione gestionale in campo sanitario.
Art. 18.  Rideterminazione dei compensi delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, delle minorazioni visive, del sordomutismo e del Collegio Medico.
Art. 19.  Certificazioni sanitarie per attività sportive.
Art. 20.  Sostegno alla pratica sportiva.
Art. 21.  Alfabetizzazione informatica dei giovani disoccupati.
Art. 22.  Fondo di coesione interna.
Art. 23.  Attuazione dei Piani Sociali di Zona.
Art. 24.  Modifiche alla L.R. 5 aprile 2000 n. 34 recante Partecipazione della Regione Basilicata alla
Art. 25.  Celebrazioni per il Cinquantenario della morte di F.S. Nitti.
Art. 26.  Celebrazioni per il Cinquantenario della morte di Rocco Scotellaro e del Centenario della nascita di Carlo Levi.
Art. 27.  Tassa regionale per il diritto allo studio universitario.
Art. 28.  Ristrutturazione del sistema formativo regionale.
Art. 29.  Riduzione dell’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.).
Art. 30.  Progettazione delle infrastrutture strategiche.
Art. 31.  Stato di attuazione dei lavori di ricostruzione conseguenti al sisma del 9.09.1998.
Art. 32.  Disposizioni in materia di prevenzione dell’inquinamento da campi elettromagnetici.
Art. 33.  Avvio dei distretti produttivi.
Art. 34.  Modifiche alla Legge Regionale 02.02.2001 n. 6.
Art. 35.  Azioni finalizzate alla ristrutturazione dei servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione degli Uffici.
Art. 36.  Rispetto dei vincoli di bilancio.
Art. 37.  Copertura finanziaria.
Art. 38.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.


§ 6.2.100 - L.R. 31 gennaio 2002, n. 10.

Disciplina del bilancio di previsione e norme di contenimento e di razionalizzazione della spesa per l’esercizio 2002.

(B.U. 31 gennaio 2002, n. 7).

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento.

     1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2002, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 74.973.517,55.

     2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare per € 60.176.956,11 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) per l’utilizzo dei fondi strutturali della Unione Europea per il periodo 2000-2006 con il contributo dei Fondi FESR, FSE e FEAOG, per € 14.455.339,69 per spese di investimento varie, e per € 341.221,75 la quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario, ai sensi dell’art. 20 della L. 11.03.1988 n. 67.

     3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.1.1 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2002.

     4. Per gli anni 2003 e 2004 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in € 35.004.520,30 ed in € 22.001.890,58.

 

     Art. 2. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato.

     1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2002 nella misura complessiva di € 89.748.820,85 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

     2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2002 nella misura complessiva di € 23.178.527,64 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

     3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2002 complessivamente in € 10.257.478,98 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Limiti di impegno.

     1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici, quantificati, per l’esercizio finanziario 2002, complessivamente in € 14.754.550,63 sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

     Art. 4. Limiti di impegno per contributi agli Enti Locali per assunzione di mutui. [1]

     1. Per le finalità previste dall’art. 4 della legge regionale 1 marzo 1999, n. 4, come modificato dall’art. 7 della legge regionale 2 settembre 1999, n. 25, dall’art. 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 12 e dall’art. 4 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 8, è rinnovata l’autorizzazione del limite di impegno ventennale di Euro 516.456,90 con decorrenza dall’esercizio finanziario 2002 fino a tutto l’anno 2021, già disposta dal comma 2 dell’art. 4 della legge regionale 1 marzo 2001, n. 8.

     2. Allo scopo ulteriore di assicurare un adeguato sostegno agli investimenti degli Enti Locali colpiti dal sisma del 9.9.1998, il limite di impegno di cui al precedente comma, è altresì destinato alla concessione di contributi, nella misura indicata al comma 1 dell’art. 4 della legge regionale 1 marzo 1999 n. 4, ai Comuni interessati dal sisma del 9.9.1998 che contraggono mutui e altre forme di prestito per la realizzazione di interventi ricadenti nelle tipologie di cui al comma 2 dell’art. 4 della stessa legge regionale 1 marzo 1999 n. 4 il cui importo sia almeno di a 516.456,90 [2].

     3. Per usufruire dei contributi previsti dal presente articolo gli Enti interessati dovranno far pervenire apposita istanza corredata della documentazione indicata al comma 4 dell’art. 4 della legge regionale 1 marzo 1999, n. 4.

     4. Per la concessione e la erogazione dei contributi di cui al precedente comma 2 si applicano le modalità già stabilite per i contributi di cui al precedente comma 1 dall’art. 4 della legge regionale 1 marzo 1999, n. 4.

     5. I contributi di cui ai precedenti commi 1 e 2, saranno assegnati fino ad esaurimento delle disponibilità di cui al precedente comma 1.

     6. I fondi eventualmente non utilizzati nell’esercizio finanziario 2002 vanno ad incrementare le dotazioni finanziarie di cui al comma 7.

     7. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 è autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale di Euro 516.456,90 con decorrenza dall’esercizio finanziario 2003 fino all’anno 2022.

     8. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2002-2004.

 

     Art. 5. Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione.

     1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2002 nella misura complessiva di € 22.272.696,43 cosi ripartiti:

     - Denominazione Ente: Azienda di Promozione Turistica - A.P.T. - L.R. 30.07.96, n. 34 (F.O. 0473 - U.P.B. 0473.4 - Cap. 6481) - Con-tributi Anno 2002: € 1.807.600,00

     - Denominazione Ente: Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. - LL.RR. 7.08.1996, n. 38, e 7.12.2000 n. 61 (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.1 - Cap. 5015) - Contributi Anno 2002: € 5.690.000,00

     - Denominazione Ente: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata -A.R.P.A.B. - L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 - U.P.B. 0510.5 - Cap. 3026) - Contributi Anno 2002: € 10.070.909,53

     - Denominazione Ente: Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. - L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980 - U.P.B. 0980.3 - Cap. 2357) - Contributi Anno 2002: € 1.035.000,00

     - Denominazione Ente: Ente Parco Gallipoli Cognato - Piccole Dolomiti Lucane - L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.4 - Cap. 1229) – Contributi Anno 2002: € 413.165,00

     - Denominazione Ente: Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano - L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 - U.P.B. 0540.5 - Cap. 1286) – Contributi Anno 2002: € 413.165,00

     - Denominazione Ente: Agenzia Regionale per lo Sviluppo delle Risorse Amministrative ed Organizzative - Istituto F.S. Nitti - L.R. 26.01.1998, n. 6 (F.O. 0131 - U.P.B. 0131.3 - Cap. 461) - Contributi Anno 2002: € 516.456,90

     - Denominazione Ente: Ente Basilicata Lavoro - E.L.B.A. - L.R. 8.09.1998, n. 29 (F.O. 0412 - U.P.B. 0412.1 - Cap. 2413) - Contributi Anno 2002: € 38.500,00

     - Denominazione Ente: Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) - L.R. 17.03.2001, n. 15 (F.O. 0421 - U.P.B. 0421.1 - Cap. 5020) - Contributi Anno 2002: € 2.287.900,00

     TOTALE € 22.272.696,43

 

     Art. 6. Attuazione degli interventi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea.

     1. Per l’attuazione della spesa di pertinenza dell’esercizio finanziario 2002 relativa al Programma di Iniziativa Comunitaria Leader Plus 2000 - 2006, in attesa della definitiva approvazione da parte della Commissione Europea, vengono iscritti appositi fondi di accantonamento negli Stati di previsione  dell’Entrata e della Spesa del Bilancio per l’esercizio finanziario 2002.

     2. La Giunta Regionale, ad avvenuta approvazione del programma, provvede con propri atti, secondo la disciplina di cui all’art. 40 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34 e nei limiti delle somme accantonate, ad istituire i relativi capitoli nell’ambito dell’Unità Previsionale di Base 0421.23 dello Stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2002.

     3. Al fine di determinare un’accelerazione nell’attuazione del Programma Operativo Regionale (P.O.R.) 2000-2006 ed evitare il disimpegno automatico di cui all’art. 31 del Reg. CEE 1260/99, la dotazione finanziaria assegnata per l’anno 2002 a ciascuna delle misure in cui si articola il P.O.R., cosi come individuate nel relativo Complemento di Programmazione, è determinata, per fonte di finanziamento, nei limiti dello stanziamento di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

     4. Al fine di consentire l’immediato utilizzo delle risorse finanziarie attribuite alla Regione Basilicata nell’ambito della Iniziativa Comunitaria Equal 2000 – 2006 a titolarità del Ministero del Welfare, Lavoro e Politiche Sociali, approvata con Decisione della Commissione Europea C 2001  43 del 26.03.2001, nel Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 è iscritta la somma complessiva di € 5.935.960,00 la cui ripartizione, per fonte di finanziamento, è riportata nella tabella F allegata alla presente legge.

 

     Art. 7. Contrasto alla disoccupazione di lunga durata [3]

     1. Al fine di contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata, in particolare degli ultratrentaduenni, oltre alle azioni specifiche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, tutti i bandi regionali di sostegno alle iniziative produttive di beni o servizi, anche emanati o gestiti da enti, società o organismi, comunque denominati, direttamente o indirettamente partecipati o controllati dalla Regione, prevedono premialità correlate al numero dei nuovi occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunti tra gli inoccupati o disoccupati da più di 12 mesi, dalle aziende candidate al finanziamento. Le predette premialità sono determinate in misura crescente rispetto all’età anagrafica e sulla base delle fasce individuate dall’Istituto nazionale di statistica.

 

     Art. 8. Provvedimenti in favore dei cittadini lucani residenti in Argentina.

     1. La Giunta Regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge sottopone all’approvazione del Consiglio Regionale un programma di sostegno finanziario per i cittadini lucani provenienti dall’Argentina in condizioni di disagio economico che abbiano stabilito la loro residenza in uno dei comuni della Basilicata.

      2. Saranno utilizzate, per tale programma, nell’ambito del dettato di cui al 1° comma dell’art. 5 della L.R. 8 maggio 1996 n. 26, le risorse appositamente previste per l’attuazione della stessa e stanziate alla Unità Previsionale di Base 0860.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002.

 

     Art. 9. Sedi degli uffici regionali.

     1. In considerazione dell’entità delle somme già impegnate nel corso dei precedenti esercizi finanziari, nonché delle previsioni relative agli impegni di prossima scadenza, la spesa per l’acquisto o costruzione di edifici da adibire ad uffici regionali di cui all’art. 7 della L.R. 28 febbraio 2000 n. 12, come modificato dall’art. 7 della L.R. 7 settembre 2000 n. 56, ed all’art. 7 della L.R. 1 marzo 2001, n. 8, è determinata, per l’esercizio finanziario 2002, nella misura massima di € 9.000.000,00.

     2. La copertura finanziaria della ulteriore spesa autorizzata con le leggi di cui al precedente comma, è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale 2002 – 2004.

 

     Art. 10. Misure di efficienza e di contenimento della spesa.

     1. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali, nell’ambito delle responsabilità loro attribuite dalla Legge Regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni, relative all’esercizio dei poteri di spesa, nonché di controllo, analisi e valutazione dei costi di funzionamento delle singole strutture poste alla loro dipendenza, garantiscono il conseguimento degli obiettivi specifici contenuti nel documento di Programmazione Economica e Finanziaria (DAPEF) per l’anno 2002, nell’ambito delle priorità e dei risultati di gestione fissati nei Bilanci di Direzione di cui all’art. 73 della L.R. 06.09.2001, n. 34, e nel rispetto dei vincoli di contenimento della spesa sanciti dal patto di stabilità e crescita di cui all’art. 28 della Legge 23.12.1998 n. 448 e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Al fine di ottemperare agli obblighi di cui al precedente comma, i Dirigenti Generali rispondono del contenimento delle autorizzazioni di spesa disposte dai Dirigenti dei centri di responsabilità del relativo Dipartimento, entro i limiti degli stanziamenti di cassa delle singole Unità Previsionali di Base autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2002.

     3. I nuovi comitati, consigli, commissioni ed altri organismi collegiali, ad eccezione di quelli autonomamente individuati dal Consiglio Regionale nell’esercizio delle sue prerogative istituzionali, che comportino oneri a carico del bilancio della Regione, sono registrati in un apposito albo istituito presso l’Ufficio Segreteria Generale della Giunta.

     4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti Regionali provvedono, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad individuare, tra gli organismi collegiali esistenti, quelli di natura tecnica ad elevata specializzazione, indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l’ordinario utilizzo del personale regionale attestato ai singoli Dipartimenti. Entro il medesimo termine il Comitato Interdipartimentale di Coordinamento Organizzativo (CICO) predispone l’aggiornamento e l’adeguamento della regolamentazione concernente le modalità di conferimento, da parte della Giunta Regionale, di incarichi remunerati ai dirigenti e dipendenti regionali, nonché i criteri per la partecipazione dei medesimi a gruppi di lavoro e commissioni di gara e la relativa composizione, nel rispetto del principio della onnicomprensività della retribuzione.

     5. La Giunta Regionale provvede a sopprimere gli organismi non costituiti per legge, di cui al precedente comma 4 non individuati come indispensabili, nonché ad adottare le proposte di regolamentazione formulate dal CICO.

     6. In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui ai succitati comma 4 e 5 è fatto divieto di corrispondere alcun compenso ai componenti degli organismi collegiali.

      7. In caso di inosservanza dei vincoli e degli adempimenti di cui ai precedenti commi e di insufficiente o mancato conseguimento degli obiettivi prefissati, non è consentita l’erogazione ai Dirigenti Generali dei Dipartimenti regionali della indennità di risultato prevista contrattualmente. In caso di gravi deficienze od anomalie nella gestione programmatica e finanziaria gli organi di direzione politica procedono alla risoluzione del contratto stipulato con i Dirigenti Generali.

 

     Art. 11. Disposizioni in materia di uffici e personale.

     1. All'art. 8 della L.R. 2.03.1996 n. 12 e successive modificazioni è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

     2. L'art. 1 della L.R. 2.03.1992 n. 7 e succ. modifiche è sostituito con il seguente:

     (Omissis).

     3. L’art. 5, comma 1, della L.R. 15.02.1996 n. 7 è così sostituito:

     (Omissis).

     4. La copertura finanziaria degli oneri di cui al precedente comma è assicurata dalle risorse attribuite alla Unità Previsionale di Base 131.02 del Bilancio di previsione 2002.

 

     Art. 12. Modifica alla L.R. 25 gennaio 2001 n. 5.

     1. L’art. 1 della L.R. 25 gennaio 2001 n. 5 è così modificato:

     (Omissis).

     2. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione del precedente comma 1, rientra nella previsione di spesa di cui all’art. 2 della L.R. 25 gennaio 2001 n. 5 stanziata alla Unità Previsionale di Base 0131.01 del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2002.

 

     Art. 13. Disposizioni in materia di contenimento della spesa corrente da parte di Enti ed Organismi dipendenti dalla Regione e dei Consorzi di Bonifica.

     1. Al fine di concorrere al conseguimento degli obiettivi di stabilizzazione della finanza regionale, derivanti dal patto di stabilità e crescita di cui all’art. 28 della L. 23.12.1998 n. 448, e successive modifiche ed integrazioni, gli Enti e gli Organismi, in qualsiasi forma costituiti, dipendenti dalla Regione ed i Consorzi di Bonifica, adottano misure di contenimento e razionalizzazione della spesa di funzionamento e di miglioramento della efficienza e della qualità dei servizi.

     [2. Al fine di realizzare economie di spesa gli Enti, gli Organismi ed i Consorzi di Bonifica di cui al precedente comma aderiscono alle convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 26 della Legge 23.12.1999 n. 488 e dell’art. 59 della Legge 23.12.2000 n. 388.] [4]

     [3. I suddetti Enti possono avvalersi della facoltà di non servirsi delle convenzioni di cui al precedente comma, fermo restando le procedure di evidenza pubblica, solo per singoli acquisti per i quali sia motivata e dimostrata, nei relativi atti, la non convenienza economica e con l’obbligo di corredare tali atti del parere del Collegio dei Revisori dei Conti.] [5]

     [4. Nelle more dell’adeguamento delle leggi istitutive degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione ai principi della legge regionale 6 settembre 2001 n. 34 e del riordino normativo in materia di controlli sulle attività dei medesimi Enti e dei Consorzi di Bonifica e ad integrazione delle vigenti disposizioni, i relativi atti concernenti le assunzioni di personale, anche a tempo determinato, la corresponsione di compensi, indennità e rimborsi spese non espressamente previsti da norme di legge o regolamenti, la prestazione di consulenze, le spese per l’informazione e la pubblicità, le spese per acquisti di beni e servizi con l’esclusione dei materiali di consumo, le spese per investimenti, sono sottoposti ad approvazione della Giunta Regionale, previo parere reso dall’organismo tecnico di controllo previsto dalle singole leggi disciplinanti l’attività dei suddetti Enti o, in mancanza, dalla Commissione Tecnica Consultiva di cui all’art. 13 della legge regionale 6.06.1986 n. 9.] [6]

     [5. Il controllo sugli atti di cui ai commi precedenti è esercitato entro trenta giorni dalla data di ricevimento degli stessi con la possibilità di interrompere il termine una sola volta per chiedere chiarimenti. Qualora l’Ente interessato non risponda ai chiarimenti entro trenta giorni successivi alla richiesta, la deliberazione decade. Gli atti assunti in violazione delle presenti disposizioni sono nulli di diritto.] [7]

     [6. I Presidenti, gli Amministratori ed il Collegio dei Revisori dei Conti garantiscono il rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa e dei vincoli di cui ai precedenti commi.] [8]

     7. Al fine di monitorare gli adempimenti relativi al patto di stabilità regionale, gli Enti, gli Organismi ed i Consorzi di cui al presente articolo sono tenuti a trasmettere trimestralmente, entro 20 giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni sulle entrate incassate, gli impegni assunti ed i pagamenti effettuati. Il prospetto contenente le predette informazioni è definito dalla Giunta Regionale con apposito provvedimento.

     8. In caso di mancato adempimento a quanto previsto ai precedenti commi, gli organi di direzione politica procedono alla riduzione dei trasferimenti regionali a decorrere dall’esercizio 2003, e alla revoca degli incarichi istituzionali ed amministrativi conferiti dalla Regione.

 

     Art. 14. Disposizioni per la gestione delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere.

     1. Ai fini e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 18.09.2001 n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16.11.2001 n. 405, la Giunta Regionale emana apposite direttive affinché le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere nell’acquisto di beni e servizi aderiscano alle convenzioni stipulate ai sensi della legge 23.12.1999 n. 488 e dell’art. 59 della legge 23.12.2000 n. 388 ovvero ad altri strumenti di contenimento della spesa sanitaria Le Aziende Sanitarie Regionali possono stipulare ogni tipo di contratto senza utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP S.p.A., qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni definite dalla CONSIP S.p.A.. I contratti così conclusi sono validi e non sono causa di responsabilità personale, contabile e amministrativa, a carico del dipendente che li ha sottoscritti [9].

     2. Al medesimo fine la Giunta regionale, in conformità con le direttive tecniche stabilite dal Ministro per l’Innovazione Tecnologica, adotta ogni opportuna iniziativa per favorire lo sviluppo del commercio elettronico e semplificare l’acquisto di beni e servizi.

     3. Le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere possono decidere, con provvedimento del Direttore Generale, di non aderire alle convenzioni di cui al precedente comma 1 soltanto per singoli acquisti per i quali sia dimostrata la non convenienza economica. I relativi provvedimenti sono trasmessi alla Giunta Regionale per il controllo preventivo, di cui all’art. 44 comma 1 della L.R. 31.10.2001 n. 39, corredati dal parere del Collegio sindacale.

     4. Per il puntuale monitoraggio della spesa sanitaria la Giunta regionale emana direttive alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere per l’invio dei dati nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 2 comma 4 del D.L. 18.09.2001 n. 347, convertito con modificazioni nella legge 16.11.2001 n. 405. A tale scopo è istituito, a cura del competente Dipartimento regionale in collaborazione con le Aziende Sanitarie e Ospedaliere, l’osservatorio regionale dei prezzi dei servizi e delle tecnologie del settore sanitario ed è attivata un’apposita sezione sul sito Internet onde rendere disponibili i relativi dati.

     4-bis. L'Osservatorio regionale dei prezzi e dei servizi e delle tecnologie del settore sanitario opera nell'ambito della Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata (SUA-RB) [10].

     5. La mancata adesione alle convenzioni di cui al comma 1 ovvero alle altre forme di contenimento della spesa sanitaria definite dalla Giunta regionale comportano la decadenza dall’incarico, di cui all’art. 10 della legge regionale 31.10.2001 n. 39, e l’applicazione alla fattispecie del comma 6 del medesimo articolo.

     6. Il mancato adempimento di quanto previsto dalle direttive regionali di cui al precedente comma 4 non consente l’erogazione al Direttore Generale del compenso aggiuntivo previsto dall’art. 10 comma 8 della legge regionale 31.10.2001 n. 39. In caso di ritardato adempimento la Giunta regionale opera una riduzione dell’ammontare del compenso aggiuntivo rispetto a quello eventualmente determinato a seguito della valutazione positiva dei risultati raggiunti, di cui all’art. 10 comma 8 della succitata legge regionale 31.10.2001 n. 39.

     7. Le medesime sanzioni di cui al precedente comma 6 si applicano anche nel caso in cui le Aziende Sanitarie e Ospedaliere omettano gli adempimenti connessi alle direttive emanate circa il monitoraggio delle prescrizioni farmaceutiche di cui all’art. 87, comma 5 quater, della legge 23.12.2000 n. 388, introdotti dall’art. 2 comma 5 del D.L. 18.09.2001 n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16.11.2001 n. 405.

     8. La sanzione di cui al precedente comma 5 si applica al Direttore Generale anche in caso di omesso controllo, da parte delle articolazioni aziendali a ciò preposte, sull’attività delle strutture private.

     9. La Giunta regionale adotta annualmente apposita direttiva in ordine alla predisposizione dei bilanci da parte delle Aziende Sanitarie e Ospedaliere, individuando le risorse assegnate e disponendo l’obbligo di garantire l’equilibrio economico ovvero le misure di riequilibrio nel caso di disavanzi strutturali legati a situazioni di presidi da riconvertire, nelle more della loro riconversione.

     10. In caso di inosservanza degli obiettivi di bilancio assegnati con la direttiva di cui al precedente comma 9 si applica la sanzione prevista dal precedente comma 6 e, nei casi più gravi, quella prevista dal precedente comma 5.

     11. All’art. 11 della L.R. 31.10.2001 n. 39 sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 15. Misure di contenimento della spesa sanitaria.

     1. Nel caso di eventuali disavanzi accertati o stimati la Giunta Regionale propone al Consiglio Regionale, cumulativamente o alternativamente, le misure previste dall’art. 4 comma 3 lett. a) e b) del D.L. 18 settembre 2001 n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16 novembre 2001 n. 405.

     2. La Giunta Regionale, sentita la Commissione Consiliare di merito, può adottare altre misure idonee al contenimento della spesa, anche agendo sui livelli di assistenza, mediante misure atte a garantire l’appropriatezza delle prestazioni attraverso direttive vincolanti in ordine alle modalità di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie. La Giunta Regionale può altresì intervenire con direttive vincolanti sui meccanismi di distribuzione dei farmaci.

     3. Per l’anno 2002 la Giunta regionale adotta, sentite le associazioni di categoria interessate, le misure necessarie per consentire il rispetto del tetto di spesa fissato dall’art. 5 del D.L. 18.09.2001 n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16.11.2001 n. 405.

     4. La Giunta regionale adotta ogni provvedimento eventualmente necessario per assicurare le particolari modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all’art. 8 del D.L. 18.09.2001 n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16.11.2001 n. 405.

 

     Art. 16. Destinazione dei proventi derivanti dalla cessione dell’Ospedale di Maratea.

     1. I proventi derivanti dalla cessione all’I. N.A.I.L. dell’Ospedale di Maratea confluiscono in un Fondo chiuso finalizzato alla realizzazione di un programma pluriennale di investimenti e interventi per lo sviluppo dell’area, da predisporsi a cura del Dipartimento Presidenza della Giunta.

     2. La Regione impiega le plusvalenze prodotte dal Fondo per le finalità di cui al precedente comma 1 ma preserva la quota di capitale necessaria all’eventuale riacquisizione della struttura ospedaliera.

 

     Art. 17. Programmi di sperimentazione gestionale in campo sanitario.

     1. La Regione promuove o autorizza le sperimentazioni gestionali a valenza regionale ed aderisce alle iniziative interregionali ai sensi dell’art. 9 bis del D.Lgs. di riordino, come modificato dal D.L. 18.09.2001 n. 347 convertito con modificazioni nella legge 16.11.2001 n. 405.

     2. A tal fine la Regione approva programmi di sperimentazione coerenti con le previsioni del Piano Sanitario Regionale e con la legislazione regionale in materia sanitaria.

     3. La Regione trasmette al Ministero della Salute, a quello dell’Economia e delle Finanze, nonché alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali, copia dei programmi di sperimentazione approvati ai sensi della presente legge ed una relazione annuale sui risultati conseguiti dalla sperimentazione sia sul piano economico sia su quello della qualità dei servizi.

 

     Art. 18. Rideterminazione dei compensi delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità civile, delle minorazioni visive, del sordomutismo e del Collegio Medico.

     1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, ai componenti delle Commissioni Sanitarie di cui all’art. 1 della L. n. 295/1990, non è dovuto alcun gettone di presenza ed il compenso per ogni visita effettuata, è rideterminato in Euro 8,00 [11].

     2. Per le visite domiciliari spetta altresì il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per il personale dipendente del S.S.R..

 

     Art. 19. Certificazioni sanitarie per attività sportive.

     1. L’art. 9 della L.R. 2.12.1996 n. 59 è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 20. Sostegno alla pratica sportiva. [12]

     [1. Al fine di sostenere la diffusione della pratica sportiva e favorire la crescita delle associazioni sportive, nonché di innalzare il livello dell’offerta, è autorizzata, per l’anno 2002, una spesa di 700.000,00 Euro, stanziata alla Unità Previsionale di Base 0860.03 “Sostegno alle politiche dello sport”.

     2. La Giunta Regionale è autorizzata, previa acquisizione del parere della Commissione Consiliare competente, ad emanare apposito regolamento per la individuazione dei criteri di riparto tra gli Enti Locali della Regione e delle modalità di assegnazione dei contributi di cui al precedente comma.]

 

     Art. 21. Alfabetizzazione informatica dei giovani disoccupati.

     1. Nel quadro dell’intesa stipulata tra la Regione Basilicata e Italia Lavoro S.p.A., gli interventi previsti dal progetto regionale “Un computer in ogni casa” sono estesi ai giovani disoccupati lucani inseriti nel progetto nazionale IN, promosso dal Ministero del Welfare, Lavoro e Politiche Sociali, il cui nucleo familiare non abbia già beneficiato dell’intervento regionale.

     2. Gli oneri degli interventi trovano copertura nei fondi assegnati alla misura VI.2 del Programma Operativo Regionale 2000 – 2006.

 

     Art. 22. Fondo di coesione interna.

     1. E’ istituito il “Fondo di Coesione Interna” per il sostegno dei Comuni più svantaggiati delle aree interne della Regione, la promozione e l’incentivazione delle gestioni associate di funzioni e servizi all’interno dei territori della Comunità locale, e il supporto all’elevazione delle capacità amministrative e progettuali [13].

     2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, a carico del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002, la spesa di 1.000.000,00 di Euro, stanziata alla Unità Previsionale di Base 1111.06 “Fondo di coesione per le aree interne svantaggiate-Trasferimenti agli Enti Locali”.

     3. La Giunta regionale, su conforme parere della Conferenza Regione-Autonomie Locali di cui alla presente legge, adotta la proposta di direttiva triennale con cui definisce i criteri di riparto e di utilizzo del fondo di cui al comma 1, approvata dal Consiglio regionale [14].

 

     Art. 23. Attuazione dei Piani Sociali di Zona.

     1. Ai fini dell’attivazione dei Piani Sociali di Zona previsti dal Piano Socio Assistenziale Regionale 2000 – 2002, gli Enti Locali sono autorizzati ad attivare le procedure di evidenza pubblica per l’affidamento, su base triennale, dei servizi rientranti nella dotazione minima essenziale.

     2. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti alle rispettive unità previsionali di base delle Funzioni Obiettivo 1012-“Servizi di protezione sociale per invalidità”, 1021-“Servizi di protezione sociale in favore degli anziani”, 1041-“Servizi di protezione della famiglia”, 1071-“Politiche a favore

di soggetti a rischio di esclusione sociale”, 1091-“Altre iniziative di sostegno alla protezione sociale”, del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004.

 

     Art. 24. Modifiche alla L.R. 5 aprile 2000 n. 34 recante Partecipazione della Regione Basilicata alla

Banca Popolare Etica - Società cooperativa per azioni a responsabilità limitata.

     Gli articoli 1 e 2 della L.R. 5 aprile 2000 n. 34 sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

     Art. 25. Celebrazioni per il Cinquantenario della morte di F.S. Nitti.

     1. Nel Cinquantenario della morte di F.S. Nitti (1868-1953) la Regione Basilicata intende contribuire ad onorarne la memoria attraverso iniziative e manifestazioni comprendenti:

     a) un convegno nazionale su Nitti ed il nittismo;

     b) giornate di studio su Nitti e l’Europa;

     c) borse di studio per giovani laureati e giovani universitari;

     d) iniziative editoriali.

     2. Il programma delle manifestazioni del Cinquantenario, che dovranno svolgersi nel corso del 2003, è approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su proposta del Comitato Promotore, che è composto dalle seguenti personalità o da loro delegati:

     a) Presidente della Regione Basilicata;

     b) Rettore dell’Università degli Studi della Basilicata;

     c) Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Lucania;

     d) Presidente della Associazione F.S. Nitti di Melfi;

     e) Sindaco di Melfi.

     3. Il Comitato Promotore sovrintende alla realizzazione del programma delle iniziative e a tale scopo può avvalersi di consulenze scientifiche e di apporti organizzativi, nelle forme e nei limiti stabiliti da apposite deliberazioni della Giunta Regionale.

     4. Per l’attuazione del programma di iniziative di cui al presente articolo è autorizzata una spesa complessiva, per l’anno 2002, di 100.000,00 Euro, stanziata alla Unità Previsionale di Base 0860.01 “Patrocini ad iniziative culturali di promozione di interesse della Regione”.

 

     Art. 26. Celebrazioni per il Cinquantenario della morte di Rocco Scotellaro e del Centenario della nascita di Carlo Levi.

     1. Nel Cinquantenario della morte di Rocco Scotellaro e nel Centenario della nascita di Carlo Levi, la Regione Basilicata contribuisce ad onorarne la memoria attraverso iniziative e manifestazioni.

     2. Il programma delle manifestazioni di cui al precedente comma è approvato dalla Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

     3. Per l’attuazione del programma di cui al precedente comma 2 è autorizzata una spesa complessiva, per l’anno 2002, di 50.000,00 Euro, stanziata alla Unità Previsionale di Base 0860.01 “Patrocini ad iniziative culturali di promozione di interesse della Regione”.

 

     Art. 27. Tassa regionale per il diritto allo studio universitario. [15]

     [1. Al fine di incrementare la dotazione del fondo per le borse di studio di cui all’art. 3, comma 23 della L. 28.12.1995 n. 549, ed innalzare il livello del servizio reso agli aventi diritto, a decorrere dall’anno accademico 2002–2003, la tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissata, nel rispetto dei limiti di cui al medesimo art. 3, comma 21 della legge 28.12.1995 n. 549, nella misura di:

     – 62,00 Euro per studenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo annuo, desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 15.500,00 Euro;

     – 83,00 Euro per studenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo annuo, desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi, non superiore a 36.152,00 Euro;

     – 100,00 Euro per studenti il cui nucleo familiare disponga di un reddito complessivo annuo, desunto dall’ultima dichiarazione dei redditi, superiore a 36.152,00 Euro.]

 

     Art. 28. Ristrutturazione del sistema formativo regionale.

     1. Entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, la Giunta Regionale propone al Consiglio per l’approvazione il piano di ristrutturazione del sistema formativo regionale.

     2. Mediante il piano di cui al precedente comma, la Giunta Regionale attua integralmente la delega alle Province in materia di formazione professionale, prevista dall’art. 85 della L.R. 8 marzo 1999 n. 7.

 

     Art. 29. Riduzione dell’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.).

     1. A decorrere dall’anno di imposta 2002, l’aliquota dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (I.R.A.P.) per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 e successive modificazioni, considerati Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (O.N.L.U.S.) ai sensi dell’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460 ovvero, secondo quanto previsto dall’art. 82, comma 8 del Codice del Terzo Settore (CTS) Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per gli Enti del Terzo Settore comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società così come stabilito dall’art. 82, comma 1 del suddetto CTS, è determinata, limitatamente all’attività istituzionale esercitata, nella misura del 3,25% [16].

     2. [L’aliquota di cui al precedente comma 1 si applica anche alle cooperative sociali di cui alla Legge 8 novembre 1991, n. 381] [17].

     3. L’aliquota I.R.A.P. di cui al comma 1 del presente articolo si applica sul valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio della Regione Basilicata.

     4. La riduzione prevista al precedente comma 1 decorre dall’anno di imposta 2024 [18].

     5. La riduzione prevista al comma 1.1 avviene nel rispetto della normativa dell’Unione Europea e degli orientamenti della Corte di giustizia dell’Unione Europea [19].

 

     Art. 30. Progettazione delle infrastrutture strategiche.

     1. Al fine di avviare la realizzazione degli interventi previsti nella Delibera di Consiglio Regionale n. 349 del 21/12/2001 e recepiti nei programmi di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, la Giunta regionale è autorizzata a predisporre la progettazione definitiva delle opere stesse, anche facendo ricorso ai fondi della Cassa Depositi e Prestiti.

 

     Art. 31. Stato di attuazione dei lavori di ricostruzione conseguenti al sisma del 9.09.1998.

     1. La Giunta Regionale riferisce trimestralmente sullo stato di avanzamento della spesa relativa ai lavori di ricostruzione del sisma del 9.09.1998 alla Commissione consiliare competente che, in mancanza, può attivare gli strumenti di controllo previsti dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio regionale.

 

     Art. 32. Disposizioni in materia di prevenzione dell’inquinamento da campi elettromagnetici.

     1. Il comma 5 dell’art. 5 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 30, è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 33. Avvio dei distretti produttivi.

     1. All’art. 9 della Legge Regionale 23.01.2001 n. 1, è aggiunto il seguente comma:

     (Omissis).

 

     Art. 34. Modifiche alla Legge Regionale 02.02.2001 n. 6.

     1. Il comma 1 dell’art. 22 della L.R. 02.02.2001 n. 6, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 35. Azioni finalizzate alla ristrutturazione dei servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione degli Uffici.

     1. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale avvia le azioni finalizzate alla ristrutturazione dei servizi di vigilanza, pulizia e manutenzione degli uffici di proprietà o in uso alla Regione attraverso forme gestionali tese a garantire il mantenimento dei livelli occupazionali, a partire da quelle individuate dall’art. 2 della L.R. 8 settembre 1998 n. 29.

 

     Art. 36. Rispetto dei vincoli di bilancio.

     1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio annuale di cui al comma 6 dell’art. 4 della Legge Regionale 06.09.2001, n. 34.

 

     Art. 37. Copertura finanziaria.

     1. Le autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio 2002 e nel bilancio pluriennale 2002-2004 ad esso allegato.

 

     Art. 38. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

TABELLE

 

     (Omissis).


[1] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 7 agosto 2002, n. 34, come da ultimo corretto con rettifica pubblicata nel B.U. 20 novembre 2002, n. 85.

[2] Comma così modificato dall’art. 26 della L.R. 2 febbraio 2006, n. 1.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 83 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[4] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 200, n. 11.

[5] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 200, n. 11.

[6] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 200, n. 11.

[7] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 200, n. 11.

[8] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 200, n. 11.

[9] Comma così modificato dall’art. 34 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[10] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 13 agosto 2015, n. 31.

[11] Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 5 agosto 2010, n. 28.

[12] Articolo abrogato dall’art. 24 della L.R. 1 dicembre 2004, n. 26.

[13] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[14] Comma così sostituito dall'art. 47 della L.R. 27 giugno 2008, n. 11.

[15] Articolo abrogato dall’art. 8 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1.

[16] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 febbraio 2024, n. 3.

[17] Comma abrogato dall'art. 11 della L.R. 7 febbraio 2024, n. 3.

[18] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 7 febbraio 2024, n. 3.

[19] Comma aggiunto dall'art. 11 della L.R. 7 febbraio 2024, n. 3.