§ 5.1.71 - L.R. 2 dicembre 1996, n. 59.
Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:02/12/1996
Numero:59


Sommario
Art. 1.  (Finalità ed obiettivi).
Art. 2.  (Destinatari degli interventi).
Art. 3.  (Attuazione degli interventi).
Art. 4.  (Interventi a livello di base).
Art. 5.  (Interventi a livello di comprensorio).
Art. 6.  (Interventi a livello intercomprensoriale).
Art. 7.  (Criteri d'organizzazione).
Art. 8.  (Norma di rinvio).
Art. 9.  (Erogazione delle prestazioni sanitarie).
Art. 10.  (Comitato di controllo).
Art. 11.  (Registro delle patologie incidenti sulle attività sportive).
Art. 12.  (Libretto Sanitario Sportivo).
Art. 13.  (Qualificazione ed aggiornamento personale).
Art. 14.  (Disposizione finanziaria).
Art. 15.  (Norma abrogativa).
Art. 16.  (Pubblicazione).


§ 5.1.71 - L.R. 2 dicembre 1996, n. 59.

Norme per la tutela sanitaria delle attività sportive.

 

Art. 1. (Finalità ed obiettivi).

     La Regione Basilicata, in attuazione della legge 23 dicembre 1978 n. 833, provvede alla tutela sanitaria delle attività sportive ed alla diffusione della educazione sportiva, quale mezzo efficace di formazione, mantenimento e recupero della salute e delle ottimali condizioni psico- fisiche della persona.

 

     Art. 2. (Destinatari degli interventi).

     Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

     a) a tutti i cittadini per quanto attiene alla promozione dell'educazione sanitaria relativa all'attività motoria e sportiva;

     b) a coloro che praticano o intendono praticare, anche in forma organizzata, attività a carattere motorio formativo od attività con prevalente carattere sportivo-ricreativo;

     c) ad alunni e studenti che svolgono attività motorie sportive in ambito scolastico ed ai partecipanti ai "Giochi della Gioventù" fino alla fase regionale;

     d) a coloro che praticano od intendono praticare attività sportive agonistiche in forma dilettantistica, semiprofessionistica o professionistica ed ai partecipanti alla fase nazionale dei "Giochi della Gioventù".

 

     Art. 3. (Attuazione degli interventi).

     L'attuazione degli interventi previsti al precedente articolo 2, spetta alle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) a norma della presente legge e secondo i criteri di programmazione fissati dalla Regione.

     Gli interventi sono effettuati dalle Aziende Unità Sanitarie Locali in collegamento con gli altri servizi sociali e sanitari esistenti sul territorio.

     Detti interventi sono organizzati:

     - a livello di base;

     - a livello comprensoriale;

     - a livello intercomprensoriale.

 

     Art. 4. (Interventi a livello di base).

     Sono svolti a livello di base gli interventi per la tutela sanitaria delle attività fisico-ricreative di cui alle lettere a), b), c) del precedente articolo 2.

     Tali interventi comprendono, in particolare:

     a) l'accertamento e la certificazione dello stato di salute dei soggetti che pratichino o intendano praticare attività fisico-ricreative e della assenza di controindicazioni allo svolgimento delle attività medesime;

     b) lo svolgimento di iniziative di educazione sanitaria volte a diffondere la pratica delle attività motorie come mezzo di prevenzione e correzione delle anomalie fisiche;

     c) ogni altra attività prevista dalla programmazione regionale nell'ambito dei piani di intervento sociosanitario.

     Gli accertamenti di cui alla precedente lettera a) sono effettuati dai medici di base e dai pediatri delle Aziende Unità Sanitarie Locali in collegamento con tutte le strutture ed i servizi esistenti sul territorio.

 

     Art. 5. (Interventi a livello di comprensorio).

     Sono svolti a livello di comprensorio gli interventi per la tutela sanitaria delle attività sportive agonistiche di cui alla lettera d) del precedente articolo 2. Tali interventi comprendono in particolare:

     a) l'accertamento e la certificazione dell'idoneità dei soggetti che praticano o intendono praticare attività sportive definite agonistiche dalle Federazioni Sportive del CONI, mediante visite mediche di selezione e controllo periodico in conformità alle normative vigenti;

     b) la consulenza nei confronti dei medici di base in ordine ai problemi della medicina sportiva;

     c) la consulenza nei confronti delle autorità scolastiche in ordine ai problemi della medicina sportiva;

     d) l'avvio degli atleti ai servizi di cura e di riabilitazione del territorio in relazione alle specifiche esigenze;

     e) l'educazione sanitaria della popolazione, in ordine alle attività sportive.

     Le aziende Unità Sanitarie Locali, per gli interventi di cui al precedente comma, utilizzano tutte le strutture e si avvalgono:

     - di medici specialisti dello sport o docenti della stessa branca, dipendenti e/o a rapporto convenzionale ambulatoriale, a norma degli accordi collettivi nazionali ex art. 48 della legge 833/78.

     I comprensori sono individuati dal territorio di ciascuna Azienda Unità Sanitaria Locale.

 

     Art. 6. (Interventi a livello intercomprensoriale).

     Sono svolti a livello intercomprensoriale gli interventi relativi a quelle discipline sportive per le quali le norme vigenti prevedono la effettuazione di indagini clinico-strumentali che necessitano di attrezzature e/o di specializzazioni non in dotazione alle strutture comprensoriali.

     Detti interventi comprendono, in particolare:

     a) le attività di cui alle lettere a, b, c, d, e, di cui all'art. 5;

     b) la consulenza e le integrazioni necessarie, in ordine ai problemi della medicina sportiva, nei confronti degli operatori a livello di base e comprensoriali;

     c) la valutazione funzionale e attitudinale dell'atleta secondo le direttive del Comitato Olimpico Nazionale Italiano;

     d) gli accertamenti anti-doping, da eseguire nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia;

     e) lo svolgimento di attività didattiche, di ricerca e di educazione sanitaria.

     Le Aziende Unità Sanitarie Locali n. 2 (Potenza) e n. 4 (Matera) assicurano gli adempimenti e le attività di cui al presente articolo.

     A tal fine le dette Aziende Unità Sanitarie Locali utilizzano tutte le strutture ed i servizi esistenti sul territorio e si avvalgono del personale indicato all'ultimo comma del precedente articolo.

 

     Art. 7. (Criteri d'organizzazione).

     Ai fini dell'attuazione della presente legge, per gli interventi a livello comprensoriale o intercomprensoriale previsti dagli articoli 5 e 6, qualora le AUSL non siano dotate di propri servizi di medicina dello sport, potranno avvalersi dei Centri di Medicina dello Sport della Federazione Medico Sportiva Italiana (CONI) già operanti nella Regione, ovvero, in mancanza e, per comprovate esigenze territoriali, di presidi privati autorizzati ed accreditati di specialisti in medicina dello sport, soci ordinari della FMSI.

     Il Consiglio Regionale, con i poteri di cui all'art. 44 della Legge Regionale n. 1/80, impartirà le necessarie direttive per l'organizzazione dei servizi di medicina dello sport, specificando gli accertamenti e le certificazioni effettuabili da parte dei servizi comprensoriali di medicina dello sport e quelli invece riservati ai servizi intercomprensoriali di Potenza e Matera.

     Con lo stesso provvedimento saranno fissati i requisiti minimi indispensabili per l'apertura e l'esercizio di presidi privati di medicina dello sport.

 

     Art. 8. (Norma di rinvio).

     I criteri tecnici generali, in base ai quali debbono essere effettuati i controlli sanitari di idoneità alle attività sportive per la parte relativa all'attività agonistica, sono quelli stabiliti dal D.M. 18/2/1982 "Norme per la tutela sanitaria della attività sportiva agonistica" (G.U. 5.3.82 n. 63) e successive modificazioni e integrazioni.

     La Commissione regionale, di cui all'art. 6 del sopra citato Decreto Ministeriale, viene nominata con deliberazione della Giunta Regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Con la stessa deliberazione la Giunta Regionale nomina il segretario della commissione tra il personale regionale di livello non inferiore al quinto o di grado equipollente iscritto nei ruoli del servizio sanitario regionale.

     La commissione viene rinnovata ogni 5 anni.

 

     Art. 9. (Erogazione delle prestazioni sanitarie). [1]

     1. In considerazione della riconosciuta valenza dell’attività fisica regolare quale forma di prevenzione primaria di numerose patologie, al fine di contribuire ad incentivare comportamento e stili di vita consoni al benessere psico-fisico della popolazione, le prestazioni per gli accertamenti sanitari di cui alla presente legge, compresi gli accertamenti di revisione, sono erogate in forma gratuita per tutti i cittadini residenti in Basilicata.

     2. Per dare attuazione a quanto stabilito nel precedente comma 1 è istituito uno fondo regionale per finanziare la quota di compartecipazione alla spesa di cui all’art. 12 della legge regionale n. 34/2015 per le prestazioni di medicina dello Sport, relative ad attività non agonistiche ovvero ad attività agonistiche dilettantistiche pari ad euro 60.000,00 per l’anno 2018, ad euro 70.000,00, per l’anno 2019 ed euro 70.000,00 per l’anno 2020 nell’ambito degli stanziamenti di cui alla Missione 13, Programma 02.

 

     Art. 10. (Comitato di controllo).

     Nel quadro delle finalità della presente legge, è istituito un Comitato di Controllo con il compito di effettuare, in aderenza alle direttive regionali, il controllo e la vigilanza sulle attività svolte in materia di rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva, incluso il controllo di qualità dell'attività dei medici specialisti in medicina dello sport, da realizzarsi in termini di prestazioni effettuabili e prestazioni realmente effettuate.

     Il Comitato, nominato con deliberazione della Giunta Regionale, è composta da:

     - due rappresentanti della Regione (un dirigente ed un esperto tra gli operatori dei servizi pubblici di medicina dello sport);

     - un rappresentante designato dall'Ordine dei Medici del capoluogo regionale;

     - un rappresentante designato, su base regionale dalla FMSI;

     - due rappresentanti del CONI designati dai Comitati Provinciali di Potenza e Matera;

     - un rappresentante degli Enti di promozione Sportiva presenti nel territorio Regionale.

     Le designazioni, di cui sopra, devono essere effettuate entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge.

     Scaduto tale termine il Comitato è formalmente nominato ed esercita le proprie funzioni, fatte salve le successive integrazioni, anche quando sia stata designata la metà più uno dei componenti.

     Il Comitato è presieduto dal dirigente regionale.

     Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate da funzionari del Dipartimento Regionale della Sicurezza Sociale.

 

     Art. 11. (Registro delle patologie incidenti sulle attività sportive).

     L'Osservatorio Epidemiologico istituto ai sensi dell'Art. 47 della L.R. 10 giugno 1996 n. 27, attiva un registro delle patologie che precludono l'esercizio delle attività sportive e agonistiche e che da queste ne conseguono.

 

     Art. 12. (Libretto Sanitario Sportivo).

     La Regione, in collaborazione con il CONI, istituisce il Libretto Sanitario Sportivo, strettamente personale, ad uso medico sportivo, sul quale, lo specialista in Medicina dello Sport dovrà annotare le generalità dell'atleta, lo sport praticato, la Società Sportiva di appartenenza, la data della visita di idoneità, gli accertamenti eseguiti, l'esito finale della visita, le visite di controllo, la data dell'effettuazione dell'ultimo richiamo della vaccinazione antitetanica.

     Il Libretto Sanitario Sportivo, stampato su modello standard, è strettamente personale.

 

     Art. 13. (Qualificazione ed aggiornamento personale).

     La Regione, sentito il Comitato di cui al precedente art. 10, programma l'aggiornamento e la qualificazione professionale del personale medico o tecnico sanitario da utilizzare per i fini e gli obiettivi di cui alla presente Legge.

 

     Art. 14. (Disposizione finanziaria).

     Le Aziende Unità Sanitarie Locali assicurano i servizi di Medicina dello Sport con le proprie ordinarie risorse di Bilancio.

 

     Art. 15. (Norma abrogativa).

     La Legge Regionale 6 gennaio 1983 n. 6 è abrogata.

 

     Art. 16. (Pubblicazione).

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.

 

 

 


[1] Articolo sostituito dall’art. 19 della L.R. 31 gennaio 2002, n. 10 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 20 agosto 2018, n. 18.