§ 6.2.266 - L.R. 13 agosto 2015, n. 34.
Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:13/08/2015
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi.
Art. 2.  Saldo finanziario al 31 dicembre 2014.
Art. 3.  Aggiornamento del fondo di cassa.
Art. 4.  Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2015-2017.
Art. 5.  Allegati.
Art. 6.  Modifiche alla L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.
Art. 7.  Modifiche alla L.R. 27 gennaio 2015, n. 6.
Art. 8.  Variazioni di bilancio.
Art. 9.  Ricorso al mercato finanziario.
Art. 10.  Modifiche all'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.
Art. 11.  Istituto Reumatologico Lucano (I.Re.L.)
Art. 12.  Lea aggiuntivi.
Art. 13.  Quota di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali.
Art. 14.  Contributo straordinario alle strutture accreditate eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978.
Art. 15.  Contributo straordinario al Comune di Potenza.
Art. 16.  Integrazione all'art. 30 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.
Art. 17.  Integrazioni all'art. 62 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26.
Art. 18.  Modifiche ed integrazioni all'art. 31 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.
Art. 19.  Contributo alla gestione commissariale della ex Comunità Montana Marmo - Platano.
Art. 20.  Istituzione del fondo regionale di sostegno ai Comuni.
Art. 21.  Liquidazione contributi.
Art. 22.  Contributo straordinario all'ATER di Potenza.
Art. 23.  Contributo alla Croce Rossa Italiana Comitato Alto Bradano.
Art. 24.  Modifica all'articolo 1 della L.R. 20 marzo 2015, n. 11.
Art. 25.  Modifiche ed integrazioni all'art. 65 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.
Art. 26.  Differimento della conclusione delle attività previste dal programma regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale.
Art. 27.  Patto territoriale Basilicata Nord - Occidentale Contributo una tantum.
Art. 28.  Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale.
Art. 29.  Modifica all'art. 3 L.R. 2 febbraio 1998, n. 8.
Art. 30.  Contributo all’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)
Art. 31.  Investimenti del Servizio Sanitario Regionale.
Art. 32.  Misure di premialità.
Art. 33.  Copertura finanziaria.
Art. 34.  Entrata in vigore.


§ 6.2.266 - L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017 della Regione Basilicata.

(B.U. 14 agosto 2015, n. 33)

 

CAPO I

Disposizioni di carattere finanziario

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi.

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascun titolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascun programma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., risultanti dal rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014, sono esposti negli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo finanziario al 31 dicembre 2014.

1. L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, è determinato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell'esercizio finanziario 2014, in euro 673.348.509,12.

2. Il disavanzo effettivo al 31 dicembre 2014, come risultante dal rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2014 e derivante dalla differenza fra l'avanzo contabile di amministrazione al 31 dicembre 2014 di euro 645.602.246,47 ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate, di cui al precedente comma, ammonta a euro 27.746.262,65.

 

     Art. 3. Aggiornamento del fondo di cassa.

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 di euro 400.000.000,00 è aggiornato in euro 485.617.116,96, come riportato nell'allegato n. 11 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Variazioni al bilancio previsionale pluriennale 2015-2017.

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione pluriennale 2015, 2016 e 2017, sono introdotte le variazioni di cui agli allegati nn. 3, 4 e 5 annessi alla presente legge.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione pluriennale 2015, 2016 e 2017 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati nn. 6, 7 e 8 annessi alla presente legge.

 

     Art. 5. Allegati.

1. All'assestamento del bilancio di previsione 2015, 2016 e 2017 sono inoltre allegati:

a) il quadro generale riassuntivo 2015/2016/2017 (Allegato 9);

b) il quadro dimostrativo dell'avanzo di amministrazione (Allegato 10);

c) il quadro dimostrativo del risultato di cassa (Allegato 11);

d) gli equilibri di bilancio 2015/2016/2017 (Allegato 12);

e) l'assestamento del bilancio di previsione 2015/2016/2017 - Spese per Titoli e Macroaggregati (Allegato 14);

f) l'assestamento al bilancio di previsione pluriennale 2015/2016/2017 - Stato di Previsione delle Entrate per titoli, tipologie e categorie - previsioni definitive (Allegato 15A);

g) l'assestamento al bilancio di previsione pluriennale 2015/2016/2017 - Stato di Previsione delle Spese per missioni, programmi e titoli - previsioni definitive (Allegato 15B).

 

     Art. 6. Modifiche alla L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

1. La tabella A di cui alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, articolo 4, comma 1 è sostituita dalla tabella A1, annessa alla presente legge.

2. La tabella B di cui alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, articolo 4, comma 2 è sostituita dalla tabella B1, annessa alla presente legge.

3. La tabella C di cui alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, articolo 4, comma 3 è sostituita dalla tabella C1, annessa alla presente legge.

4. La tabella D di cui alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, articolo 5, comma 1 è sostituita dalla tabella D1, annessa alla presente legge.

5. La tabella E di cui alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, articolo 6, comma 1 è sostituita dalla tabella E1, annessa alla presente legge.

6. La tabella F di cui alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, articolo 6, comma 2 è sostituita dalla tabella F1, annessa alla presente legge.

7. La tabella G di cui alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, articolo 6, comma 3 è sostituita dalla tabella G1, annessa alla presente legge.

 

     Art. 7. Modifiche alla L.R. 27 gennaio 2015, n. 6.

1. L'allegato 11 di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 6, è sostituito dall'allegato 11X, annesso alla presente legge.

2. L'allegato 20 di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 6, è sostituito dall'allegato 20X, annesso alla presente legge.

3. L'allegato 24 di cui all'articolo 5, comma 1 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 6, è sostituito dall'allegato 24X, annesso alla presente legge.

4. All'elenco degli allegati di cui all'art. 5, comma 1 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 6 è aggiunto l'allegato 25X "Elenco impegni finanziati da mutuo anno 2014".

 

     Art. 8. Variazioni di bilancio.

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le seguenti variazioni al bilancio annuale e pluriennale 2015-2017:

a) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione, previste dall'articolo 51, comma 2, lettera c) del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

b) le variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;

c) le variazioni di bilancio relative a prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e impreviste e dal fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa di cui all'articolo 48 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

d) le variazioni per l'istituzione di nuovi capitoli, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici dello Stato, dell'Unione Europea e di altri soggetti pubblici o privati, e per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;

e) le variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto delle finalità della spesa definite nel provvedimento di assegnazione delle risorse o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata ovvero per l'attuazione dei Programmi Operativi regionali e/o cofinanziati da fondi europei e nazionali;

f) le variazioni relative alla reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti ad entrate vincolate;

g) le variazioni necessarie per l'utilizzo della quota accantonata del risultato di amministrazione riguardante i residui perenti;

h) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

i) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

j) le variazioni di bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato escluse quelle previste dall'art. 3, comma 4 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

2. In deroga a quanto previsto al precedente comma, il responsabile finanziario, in caso di necessità e su richiesta motivata del dirigente responsabile della materia, ai sensi dell'articolo 51 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., può effettuare con proprio provvedimento:

a) le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;

b) le variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;

c) le variazioni fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati;

d) le variazioni relative ai prelievi dai fondi per residui perenti e la relativa reiscrizione al capitolo di provenienza.

 

     Art. 9. Ricorso al mercato finanziario.

1. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall'art. 7, comma 1, della L.R. 30 aprile 2014, n. 9 "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014", è rinnovata, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 27 gennaio 2015, n. 6 "Bilancio di previsione 2015" per l'esercizio finanziario 2015, per l'importo di euro 27.746.262,65, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell'esercizio finanziario 2014, relativamente alle spese contenute nell'allegato n. 20 al bilancio di previsione 2014, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell'esercizio 2014, per effetto del disposto di cui all'art. 40, comma 1 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

2. L'autorizzazione disposta dall'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. 27 gennaio 2015, n. 6, finalizzata al finanziamento della quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario, è rideterminata nella misura di euro 31.579.671,85 corrispondente all'ammontare definitivo degli investimenti da realizzare nel settore sanitario.

3. L'autorizzazione disposta dall'art. 7, comma 3, lett. b) della L.R. 27 gennaio 2015, n. 6, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento di cui all'allegato 19 al bilancio di previsione 2015, è rideterminata nella misura di euro 53.037.053,79.

4. Il limite massimo di indebitamento di cui all'art. 7, comma 1 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 6, di euro 70.324.948,27, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in euro 121.712.988,29.

5. L'onere presunto, relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra tra gli stanziamenti posti a carico del Programma 2 "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", per la quota capitale, e del Programma 01 "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari", per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 assestato e nel bilancio pluriennale assestato per gli anni successivi.

6. In relazione a quanto disposto dai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2015-2017 - esercizio 2015, contenute negli allegati n. 3 e n. 6 annessi alla presente legge.

 

     Art. 10. Modifiche all'art. 16, comma 3, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

1. Al comma 3 dell'art. 16, della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8, l'espressione "con riferimento all'anno di imposta 2014" è sostituita con l'espressione "dall'anno d'imposta 2014".

 

CAPO II

Disposizioni in materia di sanità

 

     Art. 11. Istituto Reumatologico Lucano (I.Re.L.)

1. Al fine di assicurare l'avvio delle attività finalizzate al riconoscimento della U.O. di Reumatologia operante nell'ambito dell'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, quale Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) denominato Istituto Reumatologico Lucano (I.Re.L.) così come previsto all'art. 31 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7, è assegnato all'Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza:

a) un finanziamento in conto capitale di euro 250.000,00 per l'anno 2015 a valere sulla Missione 13 Programma 07;

b) un finanziamento in conto capitale di euro 500.000,00 per l'anno 2016 a valere sulla Missione 13 Programma 07;

c) un finanziamento in conto capitale di euro 1.500.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 13 Programma 07;

d) un finanziamento in conto corrente di euro 250.000,00 per l'anno 2015 a valere sulla Missione 13 Programma 07;

e) un finanziamento in conto corrente di euro 500.000,00 per l'anno 2016 a valere sulla Missione 13 Programma 07;

f) un finanziamento in conto corrente di euro 1.000.000,00 per l'anno 2017 a valere sulla Missione 13 Programma 07.

 

     Art. 12. Lea aggiuntivi.

1. A decorrere dal 1° settembre 2015 i livelli sanitari aggiuntivi regionali sono erogati ai soli assistiti con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore o uguale a 20.000,00 euro.

2. Agli assistiti affetti da malattie rare di cui al Decreto del Ministero della Sanità 18 maggio 2001, n. 279, sono erogati i livelli sanitari aggiuntivi regionali a prescindere dall'ISEE posseduto.

3. Per far fronte alle esigenze finanziarie rivenienti dall'applicazione del presente articolo sono stanziati per l'anno 2015 ulteriori 500.000,00 euro e per le annualità 2016 e 2017 euro 5.200.000,00 per ciascuna annualità a valere sulla Missione 13 Programma 02.

3 bis. Agli assistiti affetti da insufficienza renale cronica in terapia conservativa sono erogati i prodotti aproteici a prescindere dall’ISEE posseduto. Per far fronte alle esigenze finanziarie rivenienti dall'applicazione del presente articolo sono stanziati per l'anno 2016, 2017 e 2018 ulteriori 100.000,00 euro per ciascuna annualità, a valere sulla Missione 13 Programma 02 [1].

 

     Art. 13. Quota di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali.

1. Il comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 27 agosto 2009, n. 27 è così sostituito:

"1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012/2015, per l'anno 2015 i valori delle quote di rilievo sanitario per l'assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali sono fissati nelle misure come di seguito indicate:

a) quota giornaliera per anziani non autosufficienti: euro 24,00;

b) quota giornaliera per anziani allettati: euro 26,00.

2. Le suddette quote giornaliere sono riconosciute per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2014. L'importo complessivo a carico delle Aziende Sanitarie Locali non potrà superare l'importo speso nell'anno 2014.".

 

     Art. 14. Contributo straordinario alle strutture accreditate eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978.

1. È riconosciuto un contributo straordinario all'AIAS di Melfi per gli anni 2011-2014 di euro 300.000,00 in conto competenza per ciascuno dei quattro anni interessati per il trasporto di pazienti in regime semiresidenziale finalizzato all'erogazione di prestazioni di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge n. 833/1978.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 sarà riconosciuto, in conto competenza per ciascuno dei quattro anni interessati, dopo la presentazione della relativa regolare rendicontazione di spesa da parte dell'AIAS di Melfi validata da parte dei competenti uffici regionali.

3. Per i medesimi anni 2011-2014 è riconosciuto alle strutture private accreditate eroganti prestazioni di riabilitazione ex art. 26 L. n. 833/1978, diverse da quelle di cui al precedente comma 1, un contributo straordinario di euro 300.000,00 da ripartire ed erogare sulla base di criteri e modalità definiti dalla Giunta regionale.

4. Per far fronte alle esigenze finanziarie rivenienti dall'applicazione del presente articolo sono stanziati, per l'anno 2015, euro 1.500.000,00 a valere sulla Missione 12 Programma 02.

 

CAPO III

Misure di coesione istituzionale

 

     Art. 15. Contributo straordinario al Comune di Potenza.

1. L'articolo 36 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 è così sostituito:

"1. Al fine di consentire al Comune di Potenza la presentazione al Ministero dell'Interno dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000, è assegnato al medesimo Comune, per l'anno 2015, un contributo straordinario pari ad euro 6.000.000,00.

2. Per le medesime finalità di cui al comma che precede è, inoltre, assegnato al Comune di Potenza un contributo straordinario pari ad euro 5.500.000,00 per l'anno 2016 e ad euro 21.000.000,00 per l'anno 2017.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante le risorse stanziate sulla Missione 18 Programma 01.".

2. Il Comune di Potenza, a seguito del riequilibrio del proprio bilancio, si attiene ai modelli gestionali prescritti dalla legge con riferimento ai costi e ai fabbisogni standard, conformemente ai principi di efficacia ed efficienza gestionali imposti dalla legge agli enti territoriali per l'esercizio delle funzioni pubbliche.

 

     Art. 16. Integrazione all'art. 30 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.

1. All'articolo 30 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 è aggiunto il seguente comma 1-bis:

"1-bis. Al fine di concorrere agli oneri connessi all'esercizio delle funzioni svolte nei settori della viabilità, dell'ambiente e dell'edilizia scolastica, è assegnato all'Amministrazione provinciale di Potenza l'importo di euro 2.000.000,00 quale contributo straordinario per la copertura dei costi sostenuti dall'ente per i servizi indispensabili resi nell'annualità 2014.".

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante le risorse stanziate sulla Missione 18 Programma 01.

 

     Art. 17. Integrazioni all'art. 62 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26.

1. All'articolo 62 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, dopo il comma 2, sono aggiunti i commi 2-bis e 2-ter:

"2-bis. Al fine di consentire il rispetto del piano di riequilibrio finanziario approvato ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, è assegnato alla Provincia di Potenza, per l'esercizio finanziario 2015, un contributo pari ad euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 Programma 01.

2-ter. Al fine di consentire il rispetto del piano di riequilibrio finanziario approvato ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, è assegnato al Comune di Nova Siri un contributo pari ad euro 350.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, pari ad euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 e pari ad euro 450.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 Programma 01.".

2. Il comma 4 dell'articolo 62 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 è abrogato.

 

     Art. 18. Modifiche ed integrazioni all'art. 31 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5.

1. Al comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, l'espressione "euro 500.000,00" è sostituita con l'espressione "euro 11.830.000,00".

2. Dopo il comma 3 dell'art. 31 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, sono aggiunti i seguenti commi 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies:

"3-bis. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 ed al fine di sostenere il processo di riordino delle funzioni delle Province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., è assegnato alla Provincia di Potenza l'importo di euro 8.450.000,00 da destinare prioritariamente alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali e, per la quota eccedente, alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

3-ter. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 ed al fine di sostenere il processo di riordino delle funzioni delle Province di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i., è assegnato alla Provincia di Matera l'importo di euro 2.800.000,00 da destinare prioritariamente alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni non fondamentali e, per la quota eccedente, alla copertura degli oneri connessi allo svolgimento delle funzioni fondamentali.

3-quater. Sono, altresì, stanziate sul fondo regionale di cui al presente articolo risorse finanziarie pari ad euro 5.700.000,00 per l'anno 2016 ed euro 5.700.000,00 per l'anno 2017, a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 Programma 01 da destinare alla copertura degli oneri sostenuti in relazione allo svolgimento delle funzioni non fondamentali delle Province della Regione Basilicata.

3-quinquies. I finanziamenti di cui ai commi 3-bis e 3-ter assegnati alle Province di Potenza e Matera garantiscono l'esercizio e la continuità delle funzioni e dei rapporti di lavoro nelle more dell'approvazione della legge regionale di riordino delle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.

3-sexies. Per l'anno 2015, nell'ambito del fondo regionale di cui al comma 1 e al fine di concorrere ad assicurare lo svolgimento dei servizi di trasporto e assistenza in favore degli alunni disabili delle scuole secondarie di secondo grado, è assegnato un contributo straordinario pari ad euro 380.000,00 alla Provincia di Potenza e pari ad euro 200.000,00 alla Provincia di Matera.".

 

     Art. 19. Contributo alla gestione commissariale della ex Comunità Montana Marmo - Platano.

1. Al fine di concorrere alla definizione dei rapporti con il comune di Muro Lucano, è assegnato alla gestione commissariale della ex Comunità Montana Marmo - Platano un contributo straordinario pari ad euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, pari ad euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 e pari ad euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2017, a valere sulla Missione 18 Programma 01 [2].

 

     Art. 20. Istituzione del fondo regionale di sostegno ai Comuni.

1. Al fine di concorrere al superamento delle criticità finanziarie dei Comuni della Regione conseguenti alla contrazione delle entrate, ivi compresi i proventi dell'IMU agricola, a fronte delle spese necessarie per l'esercizio delle funzioni fondamentali o delegate sostenute nel corso dell'annualità 2015, è istituito un apposito fondo regionale per la concessione di un contributo straordinario.

2. Sono destinate al fondo risorse finanziarie pari ad euro 1.663.000,00 per l'anno 2015, pari ad euro 1.275.000,00 per l'anno 2016 e pari a euro 1.100.000,00 per l'anno 2017 che trovano copertura sulla Missione 18 Programma 01.

3. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito come segue:

a) Montalbano: euro 450.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed euro 250.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 per complessivi euro 1.000.000,00;

b) Montemilone: euro 350.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed euro 150.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 per complessivi euro 800.000,00;

c) Barile: euro 100.000,00 per l'esercizio finanziario 2015 ed euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 per complessivi euro 150.000,00;

d) Irsina: euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 per complessivi euro 700.000,00;

e) Genzano: euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, euro 200.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 ed euro 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 per complessivi euro 700.000,00;

f) Roccanova: euro 50.000,00 da ripartire in egual misura tra gli esercizi finanziari 2015 e 2016;

g) Cersosimo: complessivi euro 600.000,00 da ripartire in egual misura tra gli esercizi finanziari 2015, 2016 e 2017;

h) Grassano: euro 38.000,00 per l'esercizio finanziario 2015.

 

     Art. 21. Liquidazione contributi.

1. La liquidazione dei contributi assegnati in esecuzione e per le finalità previste dal presente capo avviene su presentazione di richieste da parte degli enti interessati.

 

CAPO IV

Disposizioni varie

 

     Art. 22. Contributo straordinario all'ATER di Potenza.

1. La Regione, al fine di promuovere la programmazione di nuovi interventi nel campo dell'housing sociale, concede all'ATER di Potenza un contributo straordinario dell'importo di euro 50.000,00, per l'esercizio finanziario 2015 e di euro 50.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 finalizzato al completamento del progetto di dismissione di tutte le unità immobiliari comprese nei piani di vendita approvati, di cui alla legge n. 560/1993.

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante le risorse stanziate sulla Missione 08 Programma 02.

 

     Art. 23. Contributo alla Croce Rossa Italiana Comitato Alto Bradano.

1. È concesso alla Croce Rossa Italiana (CRI), Comitato Locale Alto Bradano, un contributo di euro 150.000,00 per le attività di gestione dei campi di accoglienza istituiti dalla Regione Basilicata nei Comuni di Palazzo San Gervasio e di Venosa a favore dei lavoratori stagionali impegnati nell'area del Vulture - Alto Bradano.

2. La Giunta regionale disciplina con proprio provvedimento le modalità di erogazione del contributo di cui al precedente comma.

3. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui ai commi precedenti si provvede mediante le risorse stanziate sulla Missione 12 Programma 07.

 

     Art. 24. Modifica all'articolo 1 della L.R. 20 marzo 2015, n. 11.

1. Il comma 3 dell'art. 13-bis, aggiunto alla L.R. 5 novembre 2014, n. 32 dall'art. 1 della L.R. 20 marzo 2015, n. 11, è così sostituito:

"3. Agli oneri rivenienti dall'applicazione del presente articolo, stimati in misura non superiore ad euro 3.150.000,00, si provvede a valere sulla Missione 04 Programma 01.".

 

     Art. 25. Modifiche ed integrazioni all'art. 65 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

1. Nel comma 3 dell'art. 65 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 l'espressione "pari ad euro 200.000,00" è sostituita con l'espressione "pari ad euro 500.000,00".

2. All'art. 65 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi 3-bis e 3-ter:

"3-bis. È, altresì, assegnato un contributo una tantum pari ad euro 25.000,00 in favore di ciascuna delle famiglie, residenti nel territorio della Regione Basilicata, colpite da avvenimenti luttuosi in conseguenza e per l'effetto degli eccezionali eventi alluvionali verificatisi in Basilicata nell'arco temporale compreso tra l'anno 2011 e l'anno 2013. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, stimati in euro 50.000,00, si provvede a valere sulle risorse di cui alla Missione 11 Programma 02.

3-ter. La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, sentito il parere della Commissione consiliare competente, disciplina le modalità di accesso nonché di erogazione del contributo di cui al precedente comma 3-bis.".

 

     Art. 26. Differimento della conclusione delle attività previste dal programma regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale.

1. Il termine delle attività di inclusione sociale attiva previste per i beneficiari del programma regionale di contrasto alle condizioni di povertà e di esclusione sociale di cui all'art. 1 della L.R. 8 aprile 2013, n. 1, stabilito dal comma 2 dell'art. 24 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5, è differito al 31 agosto 2015.

2. Nelle more dell'attuazione del programma reddito minimo di inserimento di cui all'art. 15 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, con apposito provvedimento di Giunta regionale sono dettate le disposizioni finalizzate all'attuazione delle attività di accompagnamento all'uscita dal programma di cui al comma 1 anche attraverso azioni di politica attiva finanziate con risorse comunitarie, finalizzate all'inserimento sociale e lavorativo e a migliorare le condizioni di occupabilità dei beneficiari.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento di euro 800.000,00 a valere sulla Missione 12 Programma 05 del bilancio regionale per l'anno 2015.

 

     Art. 27. Patto territoriale Basilicata Nord - Occidentale Contributo una tantum.

1. Il contributo di cui all'art. 21 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, per le medesime finalità, è riconosciuto in favore di Sviluppo Basilicata Nord - Occidentale S.r.l. in misura pari ad euro 75.000,00 per l'esercizio 2011 e pari a euro 75.000,00 per l'esercizio 2012.

2. La liquidazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla verifica delle spese sostenute negli esercizi finanziari di riferimento con riguardo all'attinenza delle medesime rispetto all'attività svolta nonché all'effettiva destinazione alle finalità di cui alla Delib.G.R. 30 luglio 2008, n. 1224.

3. Agli oneri rivenienti dall'applicazione del presente articolo si provvede con le risorse stanziate sulla Missione 14 Programma 01 per euro 75.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2015 e per euro 75.000,00 a valere sull'esercizio finanziario 2016.

 

     Art. 28. Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. [3]

1. I corrispettivi previsti nei contratti di servizio sono revisionati, con cadenza annuale, con le modalità determinate nel contratto stesso allo scopo di incentivare miglioramenti di efficienza. La revisione va in ogni caso riconosciuta, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, in misura non maggiore del tasso di inflazione programmato.

 

     Art. 29. Modifica all'art. 3 L.R. 2 febbraio 1998, n. 8.

1. Il comma 5 dell'art. 3 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:

"5. Ai responsabili delle segreterie particolari, appartenenti alla categoria "D" è riconosciuta un'indennità per l'incarico di responsabilità ricoperto. Con provvedimenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il numero dei responsabili e l'importo delle indennità, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata.

Le risorse necessarie gravano sulla Missione 01 Programma 01 per un importo complessivo stimato in euro 230.000,00.".

 

     Art. 30. Contributo all’Agenzia regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) [4]

1. Per consentire l’ammodernamento e l’ampliamento delle attrezzature ad alto contenuto tecnologico è assegnato all’ARPAB un contributo all’investimento dell’importo massimo complessivo di euro 8.929.000,00, per l’esercizio 2017.

2. La copertura finanziaria, da realizzarsi tramite il ricorso all’indebitamento, è assicurata dallo stanziamento di cui alla Missione 09 Programma 08.

3. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di attuazione dell'investimento complessivo.

 

     Art. 31. Investimenti del Servizio Sanitario Regionale.

1. All'art. 8 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5 è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Per consentire il potenziamento di servizi di pronto soccorso nel territorio della Provincia di Matera in vista dell'evento Matera 2019 è assegnato al - l'Azienda sanitaria di Matera (ASM) un finanziamento in conto capitale di euro 5.000.000,00 a valere sulla Missione 13 Programma 05 destinato all'implementazione e all'ammodernamento del parco tecnologico.".

 

     Art. 32. Misure di premialità.

1. Nel rispetto dei principi di non discriminazione e trasparenza, la Giunta regionale, nell'ambito dei provvedimenti generali o dei bandi e avvisi pubblici aventi ad oggetto sovvenzioni per interventi di investimento a valere su fondi regionali o statali non vincolati, prevede meccanismi di premialità per i Comuni che, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, non abbiano avuto accesso a contributi straordinari per interventi non aventi carattere di investimento.

 

CAPO V

Disposizioni finali

 

     Art. 33. Copertura finanziaria.

1. Le autorizzazioni di spesa per l'esercizio finanziario 2015 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2015.

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2016 e 2017 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2015/2017.

 

     Art. 34. Entrata in vigore.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3.

[2] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[3] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 86 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[4] Articolo già sostituito dall'art. 21 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6.