§ 6.2.246 - L.R. 18 agosto 2014, n. 26.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:18/08/2014
Numero:26


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo finanziario al 31 dicembre 2013
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016
Art. 6.  Allegati
Art. 7.  Modifiche alla L.R. 30 aprile 2014, n.8
Art. 8.  Modifiche alla L.R. 30 aprile 2014, n.9
Art. 9.  Norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011
Art. 10.  Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 8 agosto 2012, n. 16 e 8 agosto 2013 n. 18 -- Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata
Art. 11.  Due diligence
Art. 12.  Chiusura del procedimento di liquidazione della Metapontum Agrobios s.r.l.
Art. 13.  Modifica alla L.R. 15 febbraio 2010, n. 24
Art. 14.  Modifiche in materia di Cooperazione sociale
Art. 15.  Reddito minimo/reddito di inserimento
Art. 16.  Contributi alle scuole
Art. 17.  Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Modifiche ed integrazioni all’art. 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7
Art. 18.  Definizione requisiti per l’accesso al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e al Fondo integrativo regionale di cui all’art. 29 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 e [...]
Art. 19.  Modifica del comma 1 bis dell’art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private” come modificato dall’art. 50 della [...]
Art. 20.  Interventi in materia di sanità pubblica veterinaria
Art. 21.  Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario
Art. 22.  Attività di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza
Art. 23.  Adeguamento alla Legge 8 novembre 2012, n. 189
Art. 24.  Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria e ospedaliera
Art. 25.  Polo sanitario Maratea
Art. 26.  Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale
Art. 27.  Rete territoriale del volontariato lucano
Art. 28.  Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
Art. 29.  Disposizioni in materia di riduzione del costo dell’energia e risparmio energetico
Art. 30.  Norma in materia di trasporto pubblico locale
Art. 31.  Semplificazione adempimenti relativi al registro infortuni
Art. 32.  Modifica ed integrazione alla L.R. 27 marzo 1979, n .12 e s.m.i. concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua
Art. 33.  Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 e s.m.i.
Art. 34.  Disposizioni sui fondi per la ricostruzione
Art. 35.  Attività di assistenza tecnico-amministrativa
Art. 36.  Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A.
Art. 37.  Esenzione fiscale per le auto ibride
Art. 38.  Partecipazione alla Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano
Art. 39.  Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche
Art. 40.  Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35
Art. 41.  Disposizione in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica
Art. 42.  Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti
Art. 43.  Istituzione della Fondazione “Osservatorio Ambientale Regionale”
Art. 44.  Area industriale Valbasento
Art. 45.  Modifica all’art.25 della L.R. n. 8/2014
Art. 46.  Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane
Art. 47.  Gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità montane
Art. 48.  Modifiche all’articolo 26 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8
Art. 49.  Autorizzazione preventiva alle nuove assunzioni
Art. 50.  Finanziamento del nuovo modello organizzativo della Giunta regionale
Art. 51.  Modifiche all’art. 2 legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31
Art. 52.  Interventi di adeguamento della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41
Art. 53.  Disposizioni in materia di assistenza tecnica
Art. 54.  Disposizioni in materia di contratti di collaborazione
Art. 55.  Modifica dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 14 Aprile 2000, n. 47
Art. 56.  Modifica delle Leggi regionali n. 1/2004, n. 18/2004 e n. 7/2014
Art. 57.  Modifica dell’art. 4, comma 2, L.R. n. 8/2002
Art. 58.  Modifica leggi regionali nn. 1/2004 e 16/2012
Art. 59.  Riduzione dei costi degli apparati amministrativi
Art. 60.  Differimento termini
Art. 61.  Sostegno ai comuni per le produzioni cinematografiche di rilevanza nazionale e internazionale
Art. 62.  Misure di sostegno agli enti locali
Art. 63.  Modifiche all’appendice A “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti da fonti rinnovabili” del P.I.E.A.R. della legge regionale 19 gennaio [...]
Art. 64.  Ammortizzatori sociali in deroga
Art. 65.  Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM”.
Art. 66.  Disposizioni relative alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25
Art. 67.  Modifiche all’art. 25 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8
Art. 68.  Utilizzo del personale delle soppresse Comunità montane negli uffici giudiziari
Art. 69.  Norma in materia di bonifica dei siti contaminati
Art. 70.  Attività finalizzate ad agevolare i cittadini per la fruizione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate
Art. 71.  Controllo su Fondazioni
Art. 72.  Assistenza tecnica in materia di trasformazione e riqualificazione urbana di aree industriali
Art. 73.  Norma sul personale dei Consorzi di sviluppo industriale
Art. 74.  Entrata in vigore


§ 6.2.246 - L.R. 18 agosto 2014, n. 26.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2014 e Bilancio Pluriennale 2014/2016.

(B.U. 18 agosto 2014, n. 32)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascun titolo dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascun programma dello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2013, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2014, sono esposti negli allegati 1 e 2 annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo finanziario al 31 dicembre 2013

1. L’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, è determinato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2013, in € 658.982.612,09.

2. Il disavanzo effettivo al 31 dicembre 2013, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2013 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31 dicembre 2013 di € 646.426.913,64 ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, pari a € 12.555.698,45, sommato al disavanzo effettivo degli esercizi precedenti, ammonta a € 61.179.623,38.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di cassa

1. Il fondo di cassa al 31 dicembre 2014 iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 di € 377.000.000,00 è aggiornato in € 377.624.490,93 come riportato nell’allegato n. 11 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 8, comma 1, della L.R. n. 36 del 21 dicembre 2012 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2013), è rinnovata, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della L.R. n. 9 del 30 aprile 2014, per l’esercizio finanziario 2014, per l’importo di € 12.555.698,45, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2013, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 13 al bilancio di previsione 2013, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2013 per effetto del disposto di cui all’art. 8, comma 6, della medesima L.R. n. 36 del 21 dicembre 2012.

2. L’autorizzazione disposta dall’art. 1, comma 3, lett. d) della L.R. n. 8 del 30 aprile 2014, finalizzata al finanziamento della quota a carico della Regione per investimenti nel settore sanitario, è rideterminata nella misura di € 11.550.000,00 corrispondente all’ammontare definitivo degli investimenti da realizzare nel settore sanitario.

3. L’autorizzazione disposta dall’art. 1, comma 3, lett. c) della L.R. n. 8 del 30 aprile 2014, finalizzata al finanziamento delle spese d’investimento per il 2014, è rideterminata nella misura di € 30.540.000,00.

4. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art.1, comma 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 di € 97.639.903,18, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 114.880.601,63.

5. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 4 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico del Programma 2 “Quota Capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per la quota capitale, e del Programma 01 “Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 assestato e nel bilancio pluriennale assestato per gli anni successivi.

6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio 2014-2016 – esercizio 2014, contenute negli allegati n. 3 e 6 annessi alla presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014-2016

1. Nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati nn. 3, 4 e 5 annessi alla presente legge.

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio per l’esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014-2016 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati nn. 6, 7 e 8 annessi alla presente legge.

 

     Art. 6. Allegati

1. All’assestamento del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2014 e bilancio pluriennale 2014/2016 sono inoltre allegati:

a. il quadro generale riassuntivo 2014/2016 (Allegato 9);

b. il quadro dimostrativo dell’avanzo di amministrazione (Allegato 10);

c. il quadro dimostrativo del risultato di cassa (Allegato 11);

d. gli equilibri di bilancio 2014/2016 (Allegato 12);

e. il fondo pluriennale vincolato (Allegato 13);

f. l’assestamento del bilancio di previsione 2014/2016 - Spese per Titoli e Macroaggregati (Allegato 14);

g. l’assestamento al bilancio di previsione pluriennale 2014/2016 – Stato di Previsione delle Entrate per titoli, tipologie e categorie – previsioni definitive (Allegato 15A);

h. l’assestamento al bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 – Stato di Previsione delle Spese per missioni, programmi e titoli – previsioni definitive (Allegato 15B).

 

     Art. 7. Modifiche alla L.R. 30 aprile 2014, n.8

1. La tabella A di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 4, comma 1 è sostituita dalla tabella A1, annessa alla presente legge.

2. La tabella B di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 4, comma 2 è sostituita dalla tabella B1, annessa alla presente legge.

3. La tabella C di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 4, comma 3 è sostituita dalla tabella C1, annessa alla presente legge.

4. La tabella D di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 5, comma 1 è sostituita dalla tabella D1, annessa alla presente legge.

5. La tabella E di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 6, comma 1 è sostituita dalla tabella E1, annessa alla presente legge.

6. La tabella F di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 6, comma 2 è sostituita dalla tabella F1, annessa alla presente legge.

7. La tabella G di cui alla legge regionale 30 aprile 2014, n.8, articolo 6, comma 3 è sostituita dalla tabella G1, annessa alla presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche alla L.R. 30 aprile 2014, n.9

1. L’allegato 11 di cui all’articolo 5, comma 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 9, è sostituito dall’allegato 11X, annesso alla presente legge.

2. L’allegato 20 di cui all’articolo 5, comma 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 9, è sostituito dall’allegato 20X, annesso alla presente legge.

3. L’allegato 24 di cui all’articolo 5, comma 1 della L.R. 30 aprile 2014, n. 9, è sostituito dall’allegato 24X, annesso alla presente legge.

 

     Art. 9. Norme per l’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. 118/2011

1. Gli enti strumentali regionali, a decorrere dall’esercizio finanziario 2015, applicano i principi contabili e gli schemi previsti dal DPCM 28 dicembre 2011 e s.m.i., recante “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all’art. 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”, con le modalità già previste dall’art. 2, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

 

CAPO II

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

 

     Art. 10. Modifiche e integrazioni alle LL.RR. 8 agosto 2012, n. 16 e 8 agosto 2013 n. 18 -- Soggetto Aggregatore della Regione Basilicata

1. L’art. 21 della Legge Regionale 8 agosto 2012, n. 16 è abrogato.

2. L’art. 32 della Legge regionale 8 agosto 2013, n. 18, come modificato e integrato dall’art.11 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, è così sostituito:

"Articolo 32

Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata

1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l'economicità della gestione è istituita la Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.

2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di Committenza” degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori, servizi e forniture di importo superiore a quelli previsti dalla normativa vigente per le acquisizioni in economia.

3. Gli enti strumentali della Regione, le società interamente partecipate dalla Regione e quelle sulle quali la Regione esercita il controllo di cui all’art. 2359 c.c., nonché i consorzi di bonifica e i consorzi di sviluppo industriale operanti in Basilicata sono obbligati ad avvalersi della stazione unica appaltante per gli affidamenti di cui al comma 1.

4. I soggetti operanti nel territorio regionale diversi da quelli di cui al comma 3, di cui all’articolo 2 del D.P.C.M. 30 giugno 2011, possono aderire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata previa sottoscrizione di apposita convenzione. 5. Resta fatto salvo quanto previsto dall'articolo 9 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 e s.m.i."

3. La Stazione Unica Appaltante è altresì individuata, ai sensi dell'art. 9, comma 5, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con L. 23 giugno 2014, n. 89, quale soggetto aggregatore della Regione Basilicata.

4. La Giunta regionale adotta i provvedimenti organizzativi necessari per il funzionamento della Stazione Unica Appaltante e lo schema di convenzione tra la Regione e i soggetti di cui al punto 4 del precedente comma 2 [1].

5. I provvedimenti organizzativi di cui al precedente comma 4 individuano altresì:

a) una fase transitoria di applicazione del presente articolo la cui durata, a decorrere dalla data di pubblicazione del pertinente provvedimento, non potrà comunque protrarsi oltre il 31 marzo 2016 [2];

b) il termine iniziale di effettiva operatività delle convenzioni con i soggetti di cui al comma 4;

c) le modalità, ivi compreso il ricorso all’istituto del distacco, necessarie per rendere operative le previsioni di cui all’art. 32 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18, come modificato e integrato dall’art.11 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 e dal comma 2.

 

     Art. 11. Due diligence

1. Allo scopo di meglio orientare il processo di riforma delle società interamente partecipate dalla Regione, ovvero dalla stessa controllate, ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché per le finalità di cui all’articolo 19 del DPCM 28 dicembre 2011 e s.m.i., la Giunta regionale procede, entro il 31 dicembre 2014, ad una due diligence delle anzidette società.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 sono stanziati € 50.000,00 a valere sulla Missione 1 Programma 03.

 

     Art. 12. Chiusura del procedimento di liquidazione della Metapontum Agrobios s.r.l.

1. Al fine di pervenire alla chiusura della liquidazione della società a intera partecipazione regionale “Metapontum Agrobios s.r.l.”, disposta ai sensi dell’art. 27, comma 4, della L.R. 4 agosto 2011, n. 17 e dei successivi provvedimenti di attuazione, si dispone uno stanziamento di € 3.153.076,00 a valere sulla Missione 1 Programma 11.

 

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI SANITA’ E TUTELA SOCIALE

 

     Art. 13. Modifica alla L.R. 15 febbraio 2010, n. 24

1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 24 è aggiunto il seguente comma 1bis:

“1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano altresì alle società interamente partecipate e a quelle controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. dalla Regione Basilicata, nonché alle società interamente partecipate dagli Enti locali o dagli stessi controllate ai sensi dell’art. 2359 c.c. nelle ipotesi di utilizzo dei fondi o delle deleghe di cui allo stesso comma 1 ultimo cpv.”

 

     Art. 14. Modifiche in materia di Cooperazione sociale

1. All’art. 2 della L.R. 20 luglio 1993 n. 39 recante “Norme di attuazione per la disciplina delle cooperative sociali” è aggiunto il seguente comma 1-bis: “Le cooperative sociali che svolgono ambedue le attività di cui al comma 2, lettere a) e b), sono iscritte sia nella sezione a) che nella sezione b) dell'Albo, a condizione che nello statuto sia esplicitamente indicato il collegamento funzionale tra la tipologia di svantaggio dei lavoratori da inserire e gli ambiti di attività socio-sanitari, socio-assistenziali ed educativi, in modo che sia garantito l'esercizio di attività coordinate per l'efficace raggiungimento delle finalità di cui all’art.1 della legge n. 381/1991 e previa verifica della sussistenza della netta separazione delle gestioni relative alle attività esercitate. In tal caso la sussistenza del requisito della percentuale minima di lavoratori svantaggiati prevista dalla legge n. 381/1991 è determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo b)”.

2. All’art. 3 della L.R. 20 luglio 1993, n. 39, comma 3 le parole “i documenti di cui alle lettere e), f), g)” sono sostituite dall’espressione “i documenti di cui alle lettere e), f), g), h) oppure l)”.

3. All’art. 3 della L.R. 20 luglio 1993, n. 39, comma 2, è aggiunta la seguente lettera: “l) per le cooperative che chiedono l’iscrizione in entrambe le sotto sezioni A) e B), a norma dell’art. 2, comma 2 bis, certificazione circa la presenza di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381”.

 

     Art. 15. Reddito minimo/reddito di inserimento

1. In relazione alle azioni urgenti da intraprendere per fronteggiare le crisi in atto, in particolare mediante il rafforzamento delle tutele sociali, la Regione Basilicata, nel contesto delle politiche attive finalizzate all’inserimento e al reinserimento dei lavoratori, promuove misure di sostegno al reddito per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati, ai sensi dell’art. 2 del Reg.(CE) 651/2014, che non siano percettori di ammortizzatori sociali.

2. Per conseguire le finalità di cui al comma 1 è istituito un apposito Fondo alimentato con risorse regionali, ivi compresi i proventi rivenienti dalla coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, nonché da misure di fonte statale e comunitaria.

3. La Giunta regionale, in relazione alle progressive disponibilità economiche del Fondo di cui al comma 2 ed in relazione alle esigenze dei soggetti di cui al comma 1, con proprie deliberazioni, sentito il parere della Commissione Consiliare competente, individua:

a) le attività di pubblica utilità da svolgere e i soggetti pubblici o privati presso i quali effettuarle;

b) i criteri di accesso al Fondo;

c) la misura e la durata del sostegno al reddito a fronte dello svolgimento di attività di utilità sociale;

d) le modalità di erogazione delle misure di sostegno di cui alla precedente lettera c).

3 bis. La misura del reddito minimo/reddito di inserimento non è incompatibile con altre misure promosse a livello nazionale [3].

4. Le risorse occorrenti, in fase di avvio, ammontano a euro 100.000,00 e trovano copertura sulla Missione 12 Programma 04.

5. All’art. 7, comma 2, della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, dopo le parole “o comunque inutilizzati,” sono aggiunte le seguenti parole: “l’inserimento e il reinserimento dei lavoratori, le misure di sostegno al reddito per i soggetti svantaggiati o molto svantaggiati,”.

6. In sede di prima applicazione, il Fondo di cui al comma 2 può essere, altresì, alimentato con le risorse di cui all’art. 7 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8.

 

     Art. 16. Contributi alle scuole [4]

1. Al fine di garantire i livelli minimi di funzionalità delle scuole, il contributo già stanziato in favore dei Comuni, ai sensi dell’art. 20 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, è riconoscibile per il periodo aprile - dicembre 2014.

 

     Art. 17. Riordino delle norme in materia di prevenzione della cecità. Modifiche ed integrazioni all’art. 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7

1. Le attività sanitarie clinico-gestionali di prevenzione e riabilitazione visiva della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), di cui all’art. 1 della L.R. 22/2003 sono trasferite al Dipartimento interaziendale di oculistica.

2. Per lo svolgimento delle attività, di cui al comma 1, il Dipartimento interaziendale regionale di oculistica si avvale delle prestazioni della Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), previa definizione degli obiettivi, delle modalità cliniche e organizzative e del programma annuale da parte del Comitato del Dipartimento regionale Interaziendale di oculistica e della verifica annuale degli obiettivi raggiunti da parte della Conferenza permanente dei direttori generali dello stesso dipartimento, sentito il direttore del dipartimento.

3. Alla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.) è riconosciuto un contributo di 180.000,00 euro per l’anno 2014 e di 320.000,00 euro per il biennio 2015/2016 la cui copertura è assicurata sulla missione 13 programma 02 del bilancio annuale e pluriennale. Il contributo è erogato attraverso l'Azienda Sanitaria di Potenza [5].

3 bis. Alla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.) è riconosciuto un contributo di 120.000,00 euro per l’anno 2017 la cui copertura è assicurata sulla Missione 13 Programma 02 del bilancio annuale e pluriennale. Il contributo è assegnato all’Azienda Sanitaria di Potenza che provvede ad erogarlo a seguito della verifica sulle attività svolte e previa rendicontazione delle stesse [6].

4. La Giunta regionale definisce modalità e criteri di erogazione del contributo di cui al comma 3 [7].

5. [Al comma 1, punto 1 dell’articolo 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, le parole “all’Azienda Sanitaria di Potenza (A.S.P.)” sono sostituite con le parole “al Dipartimento interaziendale di oculistica”] [8].

6. [Al comma 1, punto 2 dell’articolo 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, le parole “Azienda Sanitaria di Potenza” sono sostituite con le parole “il Dipartimento interaziendale di oculistica”] [9].

7. Al comma 1 dell’articolo 16 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, dopo il punto 2 è aggiunto il seguente punto:

“2 bis. Ai fini dell’attuazione dei precedenti commi l'Azienda Sanitaria Locale di Potenza, sentito il Dipartimento interaziendale regionale, provvede alla cessione in comodato d’uso delle risorse strumentali acquisite dalla Sezione Italiana dell’Agenzia Internazionale per la Prevenzione della Cecità (S.I.A.P.C.), ad eccezione, di quelle che siano indispensabili per i servizi già erogati da altri centri sanitari regionali” [10].

 

     Art. 18. Definizione requisiti per l’accesso al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 e al Fondo integrativo regionale di cui all’art. 29 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 e al D.M. n. 12 febbraio 2014 del Ministero della Infrastrutture e dei Trasporti, articolo unico, comma 7.

1. La Giunta regionale è delegata a ridefinire appositi requisiti per l’accesso sia al Fondo nazionale di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, sia al Fondo integrativo regionale di cui all’art. 29 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono definiti previo parere della Commissione consiliare competente. Il parere si intende favorevolmente acquisito qualora non venga reso entro 20 giorni dalla ricezione della proposta adottata dalla Giunta regionale.

3. Il terzo comma dell’art. 29 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 è abrogato.

 

     Art. 19. Modifica del comma 1 bis dell’art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 “Disposizioni in materia di autorizzazione delle strutture pubbliche e private” come modificato dall’art. 50 della L.R. n. 26/2011”

1. Al comma 1 bis dell’art. 1 della legge regionale 14 ottobre 2008, n. 25 la parola “tre” è sostituita dalla parola “cinque”.

 

     Art. 20. Interventi in materia di sanità pubblica veterinaria

1. Negli allevamenti bovini infetti da TBC e da brucellosi e negli allevamenti ovini e caprini infetti da brucellosi, tutti i capi risultati dubbi alle prove ufficiali previste dalle norme vigenti sono da ritenersi positivi e per il loro abbattimento è corrisposta, laddove spettante, la relativa indennità.

2. Negli allevamenti bovini infetti da brucellosi, i controlli sanitari previsti per l’eradicazione della malattia e la chiusura del focolaio d’infezione devono essere eseguiti a distanza di 21 giorni dalla data dell’avvenuto abbattimento dei capi infetti o dall’ultimo controllo risultato negativo.

 

     Art. 21. Fondazione per la Ricerca scientifica in ambito socio-sanitario

1. Per consentire l’avvio delle attività della Fondazione per la ricerca di cui all’art. 15 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, le Aziende e gli Enti del servizio sanitario regionale concedono in comodato gratuito alla fondazione medesima strutture e beni strumentali, nonché dispongono l’assegnazione temporanea del personale occorrente, sulla base di apposito protocollo di intesa.

2. Agli adempimenti di cui al comma 1 si provvede secondo gli indirizzi della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 22. Attività di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza

1. L’articolo 14 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7 è così sostituito:

“Le Aziende sanitarie locali di Potenza e di Matera recedono dalla compagine sociale della Fondazione Stella Maris Mediterraneo nei tempi e nei modi stabiliti con provvedimento della Giunta regionale”.

 

     Art. 23. Adeguamento alla Legge 8 novembre 2012, n. 189

1. Al fine di dare attuazione al comma 7 bis dell’articolo 15 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall’articolo 4, comma, 1 lettera d), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato il comma 4 dell’articolo 29 della L.R. 31 ottobre 2001, n. 39.

2. Al fine di dare attuazione al comma 3 dell’articolo 3 bis del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, modificato dall’art. 4 comma 1, lettera a), del D.L. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con Legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato l’articolo 9 della L.R. del 31 ottobre 2001, n. 39.

3. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con proprio provvedimento, disciplina le modalità per il conferimento degli incarichi di Direttore generale e degli incarichi di direzione di struttura complessa della Aziende e degli Enti del servizio sanitario regionale in conformità alle norme nazionali di riferimento.

 

     Art. 24. Snellimento delle procedure per la realizzazione delle opere pubbliche di edilizia sanitaria e ospedaliera

1. I progetti di edilizia sanitaria e ospedaliera e i progetti di variante di importo superiore a 7,5 milioni di euro e che non siano stati sottoposti a procedura di valutazione di impatto ambientale, sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere tecnico-economico del Comitato Regionale Opere Pubbliche (C.R.O.P.), istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 4.

2. Qualora il parere di cui al comma precedente non è reso nel termine di 120 giorni decorrenti dalla data di richiesta, lo stesso si intende favorevole.

3. I progetti di edilizia sanitaria e ospedaliera e i progetti di variante di importo inferiore a 7,5 milioni di euro non necessitano del parere di cui all’art. 10 della L.R. 8 febbraio 1977, n. 10, e sono approvati dal direttore generale dell’azienda sanitaria nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai progetti in corso di approvazione.

 

     Art. 25. Polo sanitario Maratea

1. L’art. 17 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20 è abrogato.

2. Rimane ferma la destinazione del plesso sanitario di Maratea a polo multispecialistico di riabilitazione e lungodegenza riabilitativa.

 

     Art. 26. Norme in materia di personale del Servizio Sanitario Regionale

1. [Per l’attivazione di nuovi progetti di carattere strategico a livello regionale e per le esigenze inderogabili connesse al funzionamento del servizio di emergenza-urgenza (118) la Giunta regionale può autorizzare assunzioni di personale del Servizio Sanitario Regionale in deroga ai limiti di spesa fissati dal comma 3 quater dell’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16, come modificato dall’art. 14 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8] [11].

2. Per garantire il regolare svolgimento delle attività territoriali e solo per tale tipo di attività, e laddove non vi siano, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, le oggettive condizioni per l’utilizzo delle autovetture di servizio, le Aziende sanitarie regionali, con modalità uniformi e con apposita regolamentazione, possono riconoscere al proprio personale dipendente un rimborso chilometrico in misura diversa da quanto previsto dal comma 3 dell’art. 13 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

3. [Il comma 2 dell’articolo 20 della Legge regionale 8 agosto 2012, è così sostituito:

“2. Le Aziende sanitarie possono chiedere deroghe al blocco delle assunzioni nel limite massimo del 40% della spesa del personale cessato dal servizio durante l’anno precedente. E’ escluso dal blocco di cui al precedente comma 1 e al presente comma il costo del personale a tempo determinato in servizio al 31 dicembre 2013”] [12].

4. [In presenza di posti vacanti nella dotazione organica delle Aziende sanitarie regionali cui si fa fronte con il ricorso alle prestazioni aggiuntive, le Aziende medesime possono prevedere la copertura dei predetti posti riducendo dell’importo corrispondente il relativo fondo. In ogni caso le predette assunzioni non possono superare il 50% dell’ammontare del fondo in questione, fermo restando il limite di cui al comma 3 quater dell’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16] [13].

 

     Art. 27. Rete territoriale del volontariato lucano

1. Al fine di riqualificare la rete territoriale del volontariato lucano, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con i soggetti di cui all’art. 15 della L. 11 agosto 1991, n. 266, già individuati come centri di servizio [14].

1 bis. Eventuali oneri connessi alle convenzioni di cui al comma 1 potranno gravare su programmi cofinanziati da risorse comunitarie o, in generale, sulle risorse della programmazione regionale unitaria [15].

 

     Art. 28. Differimento della conclusione del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale

1. Il comma 1 dell’articolo 17 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 è così sostituito:

“1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte all’esclusione ed all’emarginazione, il termine del programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale, di cui all’art. 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 1, è differito al 31 dicembre 2014.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 17 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8, è così sostituito:

“3. Lo stanziamento di cui al comma 1, di € 10.400.000,00, è comprensivo dei pertinenti oneri assicurativi e trova copertura finanziaria nel bilancio regionale per l’anno 2014, alla Missione 12 Programma 05.”.

 

CAPO IV

MISURE DI SOSTEGNO ALL’ECONOMIA

 

     Art. 29. Disposizioni in materia di riduzione del costo dell’energia e risparmio energetico

1. Il comma 3 dell’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8, recante “Legge di stabilità regionale 2014” è così sostituito:

“3. Gli oneri per l’attuazione del presente articolo ammontano a 10 milioni di euro e trovano copertura con le risorse stanziate alla Missione 08 Programma 02 per 5 milioni di euro sull’esercizio 2015 e per 5 milioni di euro sull’esercizio 2016.”.

2. La Giunta regionale, sentite le competenti commissioni consiliari, con proprie deliberazioni, aderisce al progetto ELIH-Med (“Efficiency in low-income housing in the Mediterranean”), coordinato dall’ENEA, al fine di ottimizzare e finalizzare l’utilizzo dei fondi strutturali comunitari alla riqualificazione energetica degli edifici di cui al comma 1 dell’art. 23 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8.

 

     Art. 30. Norma in materia di trasporto pubblico locale

1. All’articolo 1, comma 4 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 recante “Collegato alla Legge di bilancio 2014-2016” le parole “31 dicembre 2016” sono sostituite con le parole “ 31 dicembre 2017”.

2. All’articolo 1, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, le parole “30 settembre 2014” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2014”.

3. All’articolo 1, comma 5 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è aggiunto il seguente periodo: “Nelle more dell’affidamento mediante procedura di gara della rete dei servizi ferroviari così come riorganizzati ai sensi del precedente comma 3, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico ex artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 422/1997 esercitati su ferro potrà essere svolto dagli attuali gestori mediante rinnovo dei contratti di servizio in essere sino alla data del 31 dicembre 2017, agli stessi termini e condizioni”.

4. Il comma 6 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

“6. La messa in funzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1040 del 7 settembre 2012 deve avvenire, salvo ritardi non imputabili alla stazione appaltante, entro il 30 settembre 2015. In caso di inadempienza la somma di € 3.427.500,00 assegnata ai sensi delle leggi n. 151/1981 e n. 194/1998 e pari al 75% dell’importo complessivo del Sistema di Gestione Innovativa del Trasporto Pubblico Locale, sarà disimpegnata e riprogrammata secondo le finalità delle predette leggi.” [16].

5. Il comma 7 dell’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7, è così sostituito:

“7. I Comuni che hanno sottoscritto contratti di servizio a seguito di affidamento mediante procedure di gara secondo le vigenti disposizioni normative, aventi scadenza prima del 23 dicembre 2017, hanno facoltà di prorogarne la validità sino al 31 dicembre 2017. I Comuni che alla data di entrata in vigore della presente legge non hanno ancora sottoscritto contratti di servizio a seguito di procedure di gara, hanno l’obbligo di procedere all’avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei servizi di propria competenza ed alla relativa sottoscrizione di contratti di servizio con validità sino alla data del 31 dicembre 2017, pena il non trasferimento dei contributi da parte della Regione per gli esercizi finanziari 2016 e 2017.”.

6. All’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. La Giunta regionale entro il 31 marzo del 2015 presenta un disegno di legge di riforma del trasporto pubblico locale.”.

7. All’articolo 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 dopo il comma 7 è aggiunto un ulteriore comma:

“7 ter. Ai fini del riconoscimento alle aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale del contributo relativo agli oneri di rinnovo del CCNL, la Regione si avvale degli organismi competenti in materia di lavoro, cui richiedere la veridicità delle certificazioni rese dalle aziende.”.

 

     Art. 31. Semplificazione adempimenti relativi al registro infortuni

1. Allo scopo di semplificare gli adempimenti amministrativi in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, il registro degli infortuni, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, come modificato dal decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 5 dicembre 1996, non è soggetto a vidimazione da parte dell’organo di vigilanza territorialmente competente.

2. Ai fini della tenuta del registro degli infortuni di cui al comma 1, i datori di lavoro possono, altresì, procedere alle pertinenti annotazioni, anziché su supporto cartaceo, su supporto informatico a condizione che tali annotazioni contengano tutti i dati previsti nel richiamato decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale e che siano rispettate le modalità di memorizzazione e di accesso stabilite nell’articolo 53, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

3. I datori di lavoro possono avvalersi delle facoltà di cui ai commi 1 e 2 anche in relazione agli infortuni occorsi ai lavoratori che, nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, operino presso le proprie unità produttive in distacco o in somministrazione. In tali casi devono essere annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell’infortunato, le cause e le circostanze dell’infortunio, nonché la data di abbandono e di ripresa del lavoro.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione nel solo territorio della Regione Basilicata. Resta, pertanto, in vigore l’obbligo dei datori di lavoro di richiedere all’organo di vigilanza territorialmente competente la vidimazione del registro degli infortuni qualora lo stesso debba essere utilizzato in relazione ad attività lavorative da svolgere in altre regioni.

5. Fermo restando quanto stabilito nel comma 4, tenuto conto di quanto previsto nell’articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le disposizioni di cui al presente articolo si applicheranno fino ai sei mesi successivi all’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4, del medesimo decreto legislativo, istitutivo del SINP (Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione).

 

     Art. 32. Modifica ed integrazione alla L.R. 27 marzo 1979, n .12 e s.m.i. concernente la disciplina della coltivazione di cave e torbiere e di inerti dagli alvei dei corsi d’acqua

1. L’articolo 31 della L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i. è abrogato.

2. Sono altresì abrogati tutti i richiami, i riferimenti e i rinvii contenuti nella L.R. 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i. al Comitato di cui all’articolo 31 della medesima legge.

 

     Art. 33. Modifiche alla legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 e s.m.i.

1. Dopo l’articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 è inserito il seguente articolo:

“3 bis. I benefici di cui alla presente legge si estendono alle aree comprensoriali artigianali ed industriali per interventi produttivi, anche ubicate in tutto o in parte fuori dai territori dei comuni ricompresi nella Tabella “A” richiamata nell’articolo 1.”.

 

     Art. 34. Disposizioni sui fondi per la ricostruzione

1. Al fine di consentire l’accelerazione dell’utilizzo delle risorse destinate al completamento dell’opera di ricostruzione conseguente agli eventi sismici degli anni 1980, 1981, 1982, già stanziate dallo Stato e giacenti presso la tesoreria regionale, l’ufficio regionale competente procede, con le modalità indicate nei commi successivi, alla revoca delle risorse assegnate e non utilizzate dalle amministrazioni assegnatarie.

2. L’ufficio competente individua, preliminarmente, le risorse rivenienti da provvedimenti amministrativi statali emanati da oltre un quinquennio, invitando le amministrazioni comunali interessate ad impegnare la relativa spesa nel termine perentorio di tre mesi dal ricevimento della nota medesima.

3. Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma precedente e fatte salve eventuali esigenze debitamente motivate e documentate non imputabili alle amministrazioni comunali interessate, la Giunta regionale provvede alla revoca delle suddette risorse.

4. Saranno, altresì, revocate, secondo le modalità indicate al comma 3 e senza necessità del previo invito di cui al comma 2, le risorse inutilizzate di cui risultino ancora assegnatarie le amministrazioni comunali che hanno esaurito le graduatorie dei beneficiari di cui all’art. 3, comma 2, lettere a) e b) della legge 23 gennaio 1992, n. 32.

5. Le risorse finanziarie revocate ai sensi del presente articolo, unitamente a quelle rivenienti dalle economie maturate sui mutui contratti dalla Regione per il completamento dell’attività di ricostruzione ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 19 marzo 1981, n. 75, recante ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti), concorrono a costituire un fondo da ripartire tra i Comuni in base al fabbisogno finanziario determinato a seguito di censimento da effettuarsi secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale da approvare con apposita deliberazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge. La ripartizione delle risorse ai Comuni è effettuata entro sei mesi dalla data di approvazione della deliberazione [17].

5 bis. Ai fini della ripartizione delle risorse confluite nel fondo di cui al precedente comma viene riconosciuta priorità di finanziamento nei seguenti casi:

a) edifici ancora ricadenti nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 3 della legge 23 gennaio 1992, n. 32 (Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982, approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nonché, previa segnalazione del comune territorialmente competente, alle unità immobiliari) per le quali ricorrano, alla data di entrata in vigore della presente legge, entrambe le condizioni:

1) immobili riconosciuti di interesse storico e artistico ai sensi della normativa vigente oppure immobili per i quali il piano di recupero adottato ai sensi della lettera c) del comma 3 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 marzo 1980 n. 76 (Testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982) prescriva l’esecuzione di interventi di restauro e di risanamento conservativo;

2) immobili posti lungo le vie di fuga individuate dai piani di protezione civile adottati ai sensi della vigente normativa;

b) immobili acquisiti al patrimonio comunale ai sensi degli articoli 34 e 35 del decreto legislativo n. 76 del 1980, non alienati e che non siano già stati oggetto di un programma organico di intervento che tenga conto dell'esigenza di pervenire al recupero del preesistente patrimonio edilizio e delle caratteristiche etnico-sociali, ambientali e culturali dell'assetto territoriale ai sensi del comma 3 dell’articolo 8 del decreto-legge 28 febbraio 1984 n. 19 (Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.) [18].

6. Il riparto del fondo di cui al precedente comma è approvato, previo parere della Commissione consiliare competente, con deliberazione della Giunta regionale.

7. Il parere si intende favorevolmente acquisito qualora non venga reso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 35. Attività di assistenza tecnico-amministrativa

1. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di assistenza tecnico-amministrativa di cui all’art. 3, comma 4, della L.R. 18/2007 le Amministrazioni interessate possono stipulare contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 165/2001 s.m.i., ovvero affidare servizi ai sensi del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

2. Le stesse modalità si applicano alle attività di assistenza tecnico-amministrativa, riferite alla ricostruzione post sisma 1998 a valere sulle specifiche risorse stanziate con il bilancio di previsione 2014.

 

     Art. 36. Rafforzamento del ruolo di intermediazione finanziaria da parte di Sviluppo Basilicata S.p.A.

1. Nel contesto del processo di riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione Basilicata e tenuto conto di quanto disposto dall’art. 39 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, la Giunta regionale provvede ad adottare gli atti necessari per rafforzare il ruolo di Sviluppo Basilicata S.p.A. quale operatore finanziario qualificato e volano per lo sviluppo.

 

     Art. 37. Esenzione fiscale per le auto ibride

1. All’articolo 11 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 35, è aggiunto il seguente comma 2 bis:

“2 bis. A decorrere dall’1 gennaio 2015, l’esenzione dalla tassa automobilistica regionale, si applica anche alle autovetture di nuova immatricolazione con alimentazione elettrica ovvero ibrida benzina/gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno per i successivi cinque anni. Dal minor gettito derivante dall’applicazione del presente comma, quantificato in € 10.000,00 per il 2015 e € 18.000,00 nel 2016, deriva una riduzione delle entrate a valere su Titolo 1000000, tipologia 1010100, categoria 1010150.”.

 

     Art. 38. Partecipazione alla Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano

1. Al fine di rafforzare la dotazione infrastrutturale destinata alla mobilità di persone e merci vi è l’esigenza di disporre di un sistema aereoportuale integrato a servizio del territorio regionale. La Giunta è autorizzata a porre in essere tutte le azioni volte, sia allo sviluppo delle infrastrutture di Pontecagnano, Pisticci e Grumento, sia a favorire la effettiva implementazione dei voli sulla Pista Mattei e nella relazione con gli aeroporti di Bari Palese e Napoli Capodichino.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata alla sottoscrizione, nei limiti di cui al comma 3 e previo parere della Commissione consiliare competente in ordine al relativo piano industriale, di quote consortili della Società Consorzio Aeroporto Salerno Pontecagnano s.c.a r.l.

3. A tal fine è autorizzata la spesa iniziale di euro 20.000,00 stanziata alla Missione 10 programma 04 per l’esercizio finanziario 2014.

 

CAPO V

MISURE DI CARATTERE AMBIENTALE

 

     Art. 39. Benefici per la salvaguardia delle risorse idriche

1. Per garantire il mantenimento delle condizioni ambientali delle fonti di approvvigionamento idrico da acquifero e per dare seguito all’implementazione di politiche tese allo sviluppo sostenibile è riconosciuto ai Comuni macrofornitori, per gli esercizi 2015 e 2016, un contributo complessivo di compensazione ambientale pari a € 3.000.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 04.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sulla base dei dati forniti dall’Autorità di Bacino e dalla Conferenza interistituzionale idrica, individua i Comuni di cui al comma 1 e i criteri di riparto delle risorse fra gli stessi.

 

     Art. 40. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1995, n. 35

1. Al comma 2 dell’art. 3 della L.R. 27 marzo 1995, n. 35 recante “Disciplina della raccolta, coltivazione, conservazione e commercializzazione dei tartufi” le parole “o dello zappetto” sono eliminate.

2. Il comma 1 dell’art. 20 della L.R. 27 marzo 1995, n. 35 è così modificato:

“1. La vigilanza sull’applicazione della presente legge è affidata agli agenti del Corpo Forestale della Stato.”.

 

     Art. 41. Disposizione in materia di risarcimento dei danni da fauna selvatica

1. La Regione destina € 100.000,00 al risarcimento dei danni da fauna selvatica alle colture agricole e forestali per il triennio 2014-2016 all'interno delle aree protette individuate ai sensi della legge regionale n. 28/1994.

2. Tale somma sarà erogata agli enti gestori di aree protette che siano dotati di specifici Piani di contenimento delle specie in soprannumero previa presentazione di rendiconto finanziario suddiviso per tipologie di colture e su base comunale.

3. La spesa di cui al comma 1 trova copertura finanziaria nella Missione 9 Programma 5 per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016.

 

     Art. 42. Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti [19]

1. Nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al fine di garantire la salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi di autosufficienza, prossimità e specificità, possono essere autorizzati secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente:

a) gli impianti di trattamento-smaltimento di rifiuti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione;

b) gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti, nonché gli impianti di recupero di rifiuti, ivi compresi quelli pericolosi, ancorché non specificatamente previsti dai vigenti strumenti di pianificazione, come stabilito dall'art. 42 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i.;

c) gli ampliamenti di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e loro frazioni derivanti da processi di separazione successivi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in impianti in esercizio, ancorché non previsti dalle pianificazioni di settore, con esclusione di termovalorizzatori.

2. Gli impianti e le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere preventivamente assentiti dal punto di vista pianificatorio con apposito atto deliberativo della Giunta regionale e restano soggetti comunque all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente, così come tutti gli altri impianti indicati nello stesso comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti per i quali siano già stati adottati i provvedimenti di assenso di cui alla previgente normativa, ancorché, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora intervenuti i conseguenti provvedimenti autorizzativi.

4. Sono ammesse destinazioni dei flussi di rifiuti urbani all'interno del territorio regionale in deroga alle pianificazioni di settore. Qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza, e se del caso, a ricorrere nell'ambito delle proprie competenze ai poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Qualora la modifica dei flussi interessi il territorio di entrambe le Province, essa dovrà essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Presidenti delle due Province.

5. È altresì ammessa la variazione dei flussi dei rifiuti prodotti dalle piattaforme pubbliche di trattamento meccanico-biologico dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), qualora le frazioni trattate degli stessi rifiuti siano conferite ad impianti di recupero o avviati ad operazioni finalizzate al recupero, previo assenso da parte della Provincia territorialmente competente.

6. Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi [20].

7. In caso di gravi ritardi ed inadempienze da parte degli enti locali titolari di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati nelle procedure di ampliamento, adeguamento e gestione a questi connessi, la Giunta regionale, previa diffida, può ricorrere ai poteri sostitutivi mediante commissariamento degli specifici procedimenti. Gli oneri finanziari dei suddetti commissari sono a carico degli enti territoriali.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016 [21].

 

     Art. 43. Istituzione della Fondazione “Osservatorio Ambientale Regionale”

1. Al fine di rafforzare e dare continuità alle azioni per la tutela e valorizzazione ambientale e per la promozione dello sviluppo sostenibile, la Regione Basilicata promuove, quale socio fondatore, l’istituzione della Fondazione di partecipazione denominata “Osservatorio Ambientale Regionale”.

2. La Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” persegue obiettivi di avanzamento della conoscenza e dello sviluppo di nuove competenze nel settore dell’ambiente e della salute e si configura come Fondazione di ricerca. La Fondazione persegue altresì la finalità di creazione di un polo divulgativo regionale sull’ambiente, direttamente connesso con il sito web dell’A.R.P.A.B., presso il quale rendere disponibili per il cittadino tutte le informazioni di carattere ambientale. Presso l’Osservatorio Ambientale Regionale è implementata una banca dati costantemente aggiornata e consultabile per utenti di differente livello (popolazione, stake-holder, tecnici, ecc.) [22].

2 bis. L’A.R.P.A.B. è autorizzata a partecipare alla Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” di cui alla presente legge, nei limiti stabiliti dalla Giunta regionale [23].

3. L’Osservatorio Ambientale Regionale, in base ai risultati degli studi e delle analisi condotte, formulerà proposte per le attività necessarie alla valutazione dello stato dell’ambiente e della salute dell’ecosistema e delle popolazioni ed opererà come elemento attivo e propositivo per la individuazione, elaborazione, aggiornamento e diffusione dei dati ambientali, promuovendo iniziative sinergiche nel campo della pianificazione, gestione e divulgazione ambientale.

4. Alla Fondazione di partecipazione “Osservatorio Ambientale Regionale” possono partecipare i Comuni della Regione Basilicata, nonché altri enti pubblici e centri di ricerca, pubblici e privati, operanti in ambito regionale.

5. Al fondo di dotazione della Fondazione è assegnato un importo pari ad euro 200.000,00 da imputare alla Missione 09 Programma 08.

6. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, adotta gli atti necessari e conseguenti ai fini dell’attuazione del presente articolo.

7. La Giunta regionale, su proposta della Direzione generale competente in materia di ambiente, adotta entro il trenta settembre di ogni anno l’atto di indirizzo della Fondazione di partecipazione Osservatorio ambientale regionale, ora fondazione Ambiente Ricerca Basilicata ( FARBAS), di cui all’articolo 15 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019), con il quale definisce, sulla base della programmazione regionale, gli obiettivi e le priorità strategiche di intervento per lo sviluppo della tutela ambientale con particolare riguardo alle interazioni e alle maggiori criticità tra ambiente, salute e benessere della popolazione [24].

8.La FARBAS uniforma la propria attività all’atto di indirizzo e approva entro trenta giorni successivi all’adozione dello stesso, per il raggiungimento delle relative finalità, il piano annuale delle attività nel quale sono esplicitate le aree tematiche di intervento, i settori di attività specifici e le risorse finanziarie collegate [25].

9. Il piano annuale è trasmesso dal legale rappresentante di FARBAS alla Regione, unitamente al bilancio di previsione, nei termini e modalità previsti dalla normativa e dalle direttive regionali di controllo delle fondazioni promosse [26].

10. La Regione Basilicata può contribuire annualmente al finanziamento del piano delle attività della Fondazione, anche integrando risorse derivanti da contributi ed erogazioni attribuiti all’organismo da altri enti pubblici e privati per le medesime finalità del piano, sulla base di progetti disciplinati da specifiche convenzioni e stanziamenti previsti nelle leggi di bilancio determinati dalla relativa capacità finanziaria [27].

11. La FARBAS procede all’aggiornamento del proprio statuto apportandovi le modifiche necessarie al funzionamento e all’assetto interno dei propri organi e lo sottopone all’esame preventivo della Giunta regionale [28].

 

     Art. 44. Area industriale Valbasento

1. Al fine di una compiuta valutazione in ordine alla possibilità di delocalizzazione dei nuclei abitativi ricadenti nell’area industriale della Valbasento, la Giunta regionale procede alla predisposizione di apposito studio sulla base della normativa vigente.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati € 50.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 02.

 

CAPO VI

MISURE PER LA GOVERNANCE

 

     Art. 45. Modifica all’art.25 della L.R. n. 8/2014

1. Il comma 5 dell’art. 25 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 è così modificato:

“5. Fatti salvi gli importi già previsti nei commi 3 e 4, la Giunta regionale individua i criteri e le modalità di utilizzo della quota residua della dotazione del Fondo di cui al presente articolo.”.

 

     Art. 46. Disposizioni urgenti in materia di liquidazione delle soppresse Comunità Montane

1. Le gestioni liquidatorie di cui all’art. 20 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 sono prorogate fino all’adozione dei rispettivi decreti di estinzione delle Comunità montane da parte del Presidente della Giunta regionale e, comunque, fino all’ individuazione o alla costituzione degli enti pubblici successori.

2. Al comma 1 dell’art. 20 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18, dopo le parole “precedentemente all’incarico” la restante parte del comma è abrogata.

3. Al fine di pervenire progressivamente alla conclusione del processo di liquidazione, con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale, anche anteriormente e separatamente rispetto al decreto di estinzione di cui all’art. 23, comma 8 della L.R. 30 dicembre 2010, n. 33, possono essere trasferiti i beni immobili delle soppresse Comunità montane ai Comuni singoli, qualora abbiano valenza locale, ovvero agli enti pubblici successori organizzati in forma associata, qualora abbiano, invece, valenza comprensoriale ovvero alla Regione Basilicata o ai soggetti istituiti ai sensi dell’art. 62, commi 2, 3 e 4 dello Statuto regionale, qualora abbiano valenza connessa al perseguimento delle proprie finalità istituzionali ovvero possano concorrere a soddisfare interessi pubblici generali meritevoli di intensa e specifica tutela. L’acquisizione a titolo gratuito al patrimonio regionale avviene nel rispetto della normativa vigente [29].

4. I beni mobili delle soppresse Comunità montane funzionali allo svolgimento delle attività in materia di forestazione sono trasferiti con appositi decreti del Presidente della Giunta regionale al Consorzio di Bonifica della Basilicata, per l’attuazione delle funzioni di cui all’art. 7 della L.R. n. 1/2017 e s.m.i. Il Consorzio di Bonifica è obbligato a concedere in uso gratuito alla Regione Basilicata parte dei suddetti beni al fine di consentire le attività di cui all’art. 15 della L.R n. 42/1998 il cui esercizio a far data dal 1° gennaio 2018 è stato riassunto dalla Regione [30].

 

     Art. 47. Gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità montane

1. Per la gestione delle infrastrutture e dei beni immobili di proprietà delle soppresse Comunità montane e non ancora trasferiti agli enti pubblici successori, i Commissari liquidatori di cui all’art. 20 della L.R. n. 18/2013 sono nominati, senza oneri aggiuntivi, commissari ad acta.

2. I Commissari liquidatori, nelle funzioni di commissari ad acta, al fine di trasferire definitivamente i beni ai singoli Comuni o alle Unioni di comuni ovvero alla Regione Basilicata o ai soggetti istituiti ai sensi dell’art. 62, commi 2, 3 e 4 dello Statuto regionale e di pervenire alla conclusione del processo di liquidazione delle Comunità montane, compiono i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica ivi comprese le attività indispensabili all’acquisizione delle risorse finanziarie per assicurare la funzionalità e l’esercizio delle infrastrutture di pubblico interesse nonché la salvaguardia del patrimonio delle Comunità Montane ed il funzionamento delle gestioni commissariali, previa autorizzazione della Giunta regionale e il parere della competente Commissione consiliare permanente [31].

3. Le infrastrutture ed i beni immobili delle soppresse Comunità Montane possono essere trasferiti dai Commissari Liquidatori altresì, previa verifica amministrativa e finanziaria, alla Regione, oppure ai singoli Comuni, con priorità per quelli ove insiste il bene, a seguito dell’acquisizione dei provvedimenti formali di assenso della maggioranza dei Consigli comunali delle altre amministrazioni comunali che facevano parte delle disciolte Comunità Montane [32].

 

     Art. 48. Modifiche all’articolo 26 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8

1. All’art. 26 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 recante “Legge di stabilità regionale 2014” è aggiunto il seguente comma:

“8 bis. Le funzioni amministrative di cui alla L.R. n. 35/1995 ed alla L.R. n. 48/1998 sono delegate alle Aree Programma, fino al completamento del processo di riordino del sistema di governo locale finalizzato a promuovere la trasformazione delle Aree Programma in Unioni di Comuni anche montani. Le Aree Programma possono, a tal fine, anche stipulare apposito accordo con l’Unione dei Comuni. Sono fatti salvi i provvedimenti adottati dalle Aree Programma in materia a far data dall’entrata in vigore della L.R. n. 33/2010.”.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 49. Autorizzazione preventiva alle nuove assunzioni

1. Al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa prevista dalla normativa nazionale e regionale nonché, nello specifico, per il contenimento della spesa del personale globalmente calcolata, le assunzioni, a qualunque titolo, di nuove unità da parte di tutti gli enti strumentali della Regione nonché degli enti pubblici economici regionali, agenzie, sono comunque subordinate a preventiva autorizzazione della Giunta regionale [33].

2. Ai fini del procedimento autorizzativo, gli enti di cui al comma 1, formulano apposita richiesta, precisando le ragioni che la motivano nonché la sostenibilità dei pertinenti costi ed il rispetto della normativa nazionale in materia di contenimento della spesa del personale.

 

     Art. 50. Finanziamento del nuovo modello organizzativo della Giunta regionale

1. Al fine di pervenire al nuovo modello organizzativo delle strutture della Giunta regionale, a decorrere dall’anno 2014 una quota dei minori oneri, derivanti dalla riduzione stabile di posti in organico del personale della qualifica dirigenziale per un importo pari allo 0,2 per cento del monte salari annuo della stessa Dirigenza, moltiplicato per il numero dei posti ridotti, va ad incrementare stabilmente il Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del comparto secondo quanto previsto all’art. 15, comma 1, lettera i) del CCNL del comparto Regioni ed Autonomie locali.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 e in conseguenza dei processi di riorganizzazione finalizzati all’incremento dell’efficacia e dell’efficienza dei servizi, la Giunta regionale può procedere alla riduzione stabile del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza incrementando, dello stesso importo, il fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività del personale non dirigente.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si attuano nel rispetto dei vincoli di cui all’art. 9, comma 2 bis del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010 così come prorogate dal D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 in relazione all’ammontare complessivo delle risorse destinate al salario accessorio di tutto il personale della Giunta regionale.

 

     Art. 51. Modifiche all’art. 2 legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, sono inseriti i seguenti commi:

“2 bis. Ai fini del conferimento degli incarichi e nell’ottica di un più razionale impiego delle risorse umane, della mobilità e dell’interscambio professionale dei dirigenti degli enti regionali, è istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo unico della dirigenza regionale, nel quale, in fase di prima applicazione, confluiscono i dirigenti a tempo indeterminato della Regione Basilicata e degli enti strumentali della Regione, cui si applica il Contratto Collettivo del comparto Regioni Autonomie locali. Il rapporto di lavoro dei dirigenti inseriti nel ruolo unico della dirigenza regionale resta in ogni caso alle dipendenze dell’ente di appartenenza.

2 ter. Con delibera della Giunta regionale, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da evidenziare i titoli professionali di ciascun dirigente valutabili ai fini dell’attribuzione degli incarichi.

2 quater. Salva la competenza dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, relativamente agli incarichi dell’area del Consiglio, e ferma restando la dotazione organica di ciascuno degli enti, gli incarichi dirigenziali presso gli enti strumentali di cui al comma 2bis a copertura dei posti di funzione previsti nei rispettivi ordinamenti organizzativi, sono conferiti dalla Giunta regionale che provvede attingendo dal ruolo unico di cui al comma 2bis, sentiti i legali rappresentanti degli enti medesimi. Sono abrogate le norme regionali in contrasto con quanto disposto con la presente legge.”.

2. Il comma 7, primo periodo, dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, è così modificato:

a) le parole “della dotazione organica di dirigenti, anche a figure dirigenziali non appartenenti ai ruoli regionali” sono sostituite dalle seguenti: “della consistenza del ruolo unico della dirigenza regionale, anche a figure dirigenziali non appartenenti al ruolo unico regionale”;

b) dopo le parole “enti strumentali della Regione” sono aggiunte le seguenti “diversi da quelli di cui al comma 2 bis”.

3. Il comma 8, primo periodo dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31, è così modificato:

a) le parole “della dotazione organica complessiva dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “della consistenza del ruolo unico della dirigenza regionale”.

4. Dopo il comma 9 dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 è inserito il seguente comma:

“9 bis. Previa rideterminazione delle dotazioni organiche, in coerenza con i vigenti vincoli di finanza pubblica applicabili alle Regioni, nelle more dell’espletamento dei concorsi pubblici per l’accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, in assenza di figure dirigenziali, previo espletamento di apposite procedure selettive, possono essere attribuite le funzioni dirigenziali a dipendenti a tempo indeterminato di ruolo dell’amministrazione regionale appartenenti alla categoria D3 giuridico del comparto Regioni-Enti locali in possesso dei requisiti per l’accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell’attribuzione delle funzioni, il trattamento tabellare già in godimento e il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. Le attribuzioni delle funzioni di cui al primo periodo del presente comma possono essere conferite nei limiti delle disponibilità delle risorse per il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale”.

 

     Art. 52. Interventi di adeguamento della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41

1. Al fine di salvaguardare l’autonomia normativa riconosciuta agli enti locali dall’art. 117, comma 6, della Costituzione, in ordine all’organizzazione delle funzioni di polizia municipale e polizia amministrativa locale, in quanto ricomprese tra quelle fondamentali individuate dall’art. 19 della legge 7 agosto 2012, n. 135 di conversione del D.L. 95/2012, le disposizioni di cui agli articoli 13, comma 5, e 16, comma 4, della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41, recante norme in materia di “polizia locale e politiche di sicurezza urbana”, si applicano salvo diversa previsione regolamentare dell’ente locale.

2. Al comma 5 dell’articolo 13 e al comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41, sono aggiunti rispettivamente, in ossequio al principio di cedevolezza, i commi 5 bis e 4 bis, del medesimo tenore:

“5 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma cessano di esplicare la propria efficacia nei confronti delle Amministrazioni comunali a far data dalla entrata in vigore dei rispettivi regolamenti fermo restando, in ogni caso, la incompatibilità tra le mansioni amministrative e quelle di polizia locale.”;

“4 bis. Le disposizioni di cui al precedente comma cessano di esplicare la propria efficacia nei confronti delle Amministrazioni comunali a far data dalla entrata in vigore dei rispettivi regolamenti fermo restando, in ogni caso, la incompatibilità tra le mansioni amministrative e quelle di polizia locale.”.

 

     Art. 53. Disposizioni in materia di assistenza tecnica

1. Nelle more dell’espletamento della selezione per il reclutamento a tempo determinato, ai sensi dell’art. 36, comma 2, D. Lgs. n. 165/2001, come modificato dal D.L. n. 101/2013 convertito con L. n. 125/2013, delle unità da destinare alle attività di assistenza tecnica, i contratti di collaborazione scaduti il 31 luglio 2014 a valere sul POR FESR Basilicata 2007-2013 e sul PSR Basilicata 2007-2013, di cui alle determinazioni dirigenziali n. 120G.2014/D.00302 e n. 140I.2014/D.00146, sono rinnovati sino al 31.12.2014 al fine di supportare l’azione di accelerazione della spesa e di scongiurare il disimpegno automatico delle risorse al 31.12.2014 ai sensi dell’articolo 93 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e dell’articolo 29 del Regolamento (CE) N. 1290/2005.

2. La spesa relativa al rinnovo dei contratti di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse dell’Assistenza Tecnica del POR FESR Basilicata 2007-2013 e del PSR Basilicata 2007-2013 a valere sulla Missione 01 Programma 11 e Missione 16 Programma 01.

 

     Art. 54. Disposizioni in materia di contratti di collaborazione

1. Nelle more dell’espletamento di apposita selezione pubblica, al fine di assicurare la continuità delle attività in materia di sviluppo industriale, di internalizzazione delle imprese e di tutela ambientale e del territorio, i contratti di collaborazione stipulati per tali finalità, di cui alle determinazioni dirigenziali nn. 7302-2010/D.721, 7302-2010/D.260, 7502-2010/D.405, 7502-2011/D.833 in essere al 1° gennaio 2014, sono rinnovati fino al 31.12.2014.

2. La spesa relativa al rinnovo dei contatti di cui al comma 1 è assicurata dalle risorse stanziate, per il 2014, a valere sulla Missione 14 Programma 01, sulla Missione 09 Programma 08, sulla Missione 17 Programma 01.

 

     Art. 55. Modifica dell’art. 13, comma 2, della legge regionale 14 Aprile 2000, n. 47

1. Il secondo capoverso del comma 2 dell’art. 13 della L.R. 47/2000 e ss.mm.ii. è così sostituito:

“Sui valori così determinati si applica la riduzione dell’1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo. Per le aree edificate o edificabili, ricadenti nel perimetro delle borgate, classificate dallo strumento urbanistico in zona “E” o compatibile e, comunque, con previsione di attività prevalentemente agricola, il prezzo di vendita al mq è determinato con le medesime modalità innanzi stabilite. Per le aree non edificate e non edificabili aventi destinazione agricola o altra destinazione, fermo restando le riduzioni e gli aumenti precedentemente stabiliti dal presente comma, il prezzo di vendita è determinato applicando il Valore Agricolo Medio della coltura più redditizia riferito alla regione agraria di appartenenza e vigente al momento della cessione. Il prezzo dei terreni ricadenti in zone classificate “D” dallo strumento generale o a queste assimilate o in zona “F”, ivi comprese le aree per la distribuzione dei carburanti, è determinato con apposite perizie di stima redatte dall’Alsia che tengano conto del valore di mercato. Al valore così definito si applica la riduzione dell’1% per ogni anno di possesso pregresso alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al successivo art. 23, fino al limite massimo del 25% per i concessionari e del 15% per i possessori senza titolo.

 

     Art. 56. Modifica delle Leggi regionali n. 1/2004, n. 18/2004 e n. 7/2014

1. L’art. 8 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 è abrogato.

2. All’art. 13 della L.R. n. 1/2004, comma 1, le parole “entro il 31 dicembre 2008”, sono sostituite con le parole “entro il 31 dicembre 2014”.

3. Il comma 3, dell’art. 5 della L.R. n. 18/2004, è così sostituito:

“3. Le domande di sanatoria sono definite dai Comuni competenti con provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2014. Il termine può essere interrotto una sola volta per richieste di integrazioni grafiche e documentali. La definizione dell’istanza s’intende interrotta fino alla presentazione delle integrazioni da effettuarsi entro e non oltre 90 giorni. Il termine per la definizione della domanda di sanatoria decorre nuovamente per intero dalla data di presentazione della documentazione integrativa.”.

 

     Art. 57. Modifica dell’art. 4, comma 2, L.R. n. 8/2002

1. Il comma 2 dell’art. 4 L.R. 8/2002 è così modificato:

“2. Gli interventi edilizi di cui al comma precedente possono avvenire secondo quanto stabilito dall’art. 3, commi 7 e 7 ter della L.R. n. 25/2012.”.

 

     Art. 58. Modifica leggi regionali nn. 1/2004 e 16/2012

1. L’art. 3 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 e l’art. 56 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 sono abrogati.

 

     Art. 59. Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. La Regione assicura il rispetto dei vincoli di riduzione dei costi degli apparati amministrativi della Giunta regionale, prescritti dalla vigente normativa statale, e, per l’effetto, è autorizzato l’incremento di € 30.000,00 delle spese di funzionamento dell’autoparco regionale a valere sulla Missione 1 Programma 03 e la corrispondente riduzione della spesa per missioni del personale a valere sulla Missione 1 Programma 10.

 

     Art. 60. Differimento termini

1. Il termine del 31 dicembre 2013, previsto dall’articolo 39, comma 1 bis della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24, è differito al 30 aprile 2014.

 

     Art. 61. Sostegno ai comuni per le produzioni cinematografiche di rilevanza nazionale e internazionale

1. Al fine di potenziare l’offerta della Basilicata come terra di cinema e location di produzioni cinematografiche di rilevanza nazionale e internazionale, è stanziato, in favore della Fondazione Film Commission, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, l’importo di euro 75.000,00 per la valorizzazione di tali location.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale dispone la sottoscrizione di apposita convenzione con la Fondazione Film Commission, recante la disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1, in favore dei comuni.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo trovano copertura sulla Missione 05 Programma 02 del bilancio 2014/2016.

 

     Art. 62. Misure di sostegno agli enti locali

1. Allo scopo di sostenere il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali il cui piano sia stato approvato dagli organismi consiliari competenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, e subordinatamente all’approvazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 3 del D.Lgs. 267/2000, sono stanziati per l’esercizio 2014 € 5.694.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 Programma 01.

2. La Giunta regionale, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, provvede al riparto delle risorse di cui al comma 1, tenendo conto della natura dell’ente, della sua dimensione demografica nonché delle pertinenti previsioni contenute nel piano di riequilibrio finanziario pluriennale.

2-bis. Al fine di consentire il rispetto del piano di riequilibrio finanziario approvato ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, è assegnato alla Provincia di Potenza, per l'esercizio finanziario 2015, un contributo pari ad euro 4.000.000,00 a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 Programma 01 [34].

2-ter. Al fine di consentire il rispetto del piano di riequilibrio finanziario approvato ai sensi dell'art. 243-quater, comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000, è assegnato al Comune di Nova Siri un contributo pari ad euro 350.000,00 per l'esercizio finanziario 2015, pari ad euro 400.000,00 per l'esercizio finanziario 2016 e pari ad euro 450.000,00 per l'esercizio finanziario 2017 a valere sulle risorse di cui alla Missione 18 Programma 01 [35].

3. Il comma 2 dell’articolo 25 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 recante “Legge di stabilità regionale 2014” è così sostituito:

“2. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 è pari a 10 milioni di euro, iscritti nel bilancio regionale alla Missione 18, Programma 01, per la somma di 10 milioni di euro per l’anno 2014.”.

4. [La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presenta un disegno di legge per istituire un Fondo per sostenere il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali il cui piano sia stato approvato dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’art. 243 quater, comma 3 del D.Lgs. 267/2000. Nel medesimo disegno di legge, la Giunta stabilisce i tempi e i modi dell’erogazione delle risorse, sottoponendo il finanziamento alla presentazione da parte dell’ente beneficiario di un piano di rientro] [36].

5. Tenuto conto dei maggiori oneri sostenuti in relazione all’attività di controllo nel settore delle emissioni in atmosfera, alla Provincia di Potenza è riconosciuto un contributo complessivo di € 480.000,00 a valere sulla Missione 09 Programma 02, di cui € 230.000,00 sull’esercizio 2014 ed € 250.000,00 sull’esercizio 2015.

6. Per concorrere al superamento delle criticità finanziarie conseguenti allo stato di dissesto dichiarato nel 1991 è riconosciuto al Comune di Bernalda un contributo straordinario complessivo di € 400.000,00 a valere sulla Missione 18 Programma 01 ripartito fra gli esercizi 2014, 2015 e 2016.

 

     Art. 63. Modifiche all’appendice A “Principi generali per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la dismissione degli impianti da fonti rinnovabili” del P.I.E.A.R. della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1

1. Al paragrafo 1.2.1.5. “Requisiti anemologici” è aggiunta la lettera:

“l) Fermo restando la produzione all’interno del progetto di uno studio anemologico attestato da parte di una società accreditata e/o certificata, la campagna anemologica di almeno un anno, effettuata mediante l’installazione di una torre anemometrica certificata dal Comune così come prevista ai precedenti punti, può essere sostituita da un’apposita rilevazione satellitare e/o da simulazioni certificate solo nel caso in cui l’impianto eolico ricada in un’area già oggetto di rilevamento nel sito ed i cui dati siano in possesso dell’amministrazione regionale.”.

2. La lett. a) dei paragrafi 1.2.1.11, 2.2.3.9, 3.4.2.6 e 4.4.2.6 “Documentazione da presentare prima del rilascio dell’autorizzazione” è sostituita dalla seguente:

“a) Polizza di fideiussione bancaria e/o assicurativa e/o di garanzia rilasciata da intermediari finanziari autorizzati ex art. 107 del D. Lgs. 385/93 a favore della Regione Basilicata, irrevocabile ed escutibile a prima richiesta, a garanzia dell’attività di dismissione degli impianti, di smaltimento dei rifiuti in discarica e ripristino dello stato originario dei luoghi, di importo pari al costo stimato progettualmente rivalutato ogni 5 anni sulla base del tasso di inflazione programmata, da prestare per tutta la durata della vita utile degli impianti, svincolabile solo a seguito di autorizzazione della Regione, sottoscritta con firma autentica per esteso e completa di attestazione dei poteri di firma dei contraenti; in alternativa il rappresentante legale potrà rilasciare, ai sensi e per gli effetti del D.M. 10 settembre 2010, punto 13. lett. j) – Parte III, un apposito impegno alla corresponsione della cauzione di che trattasi all’atto di avvio di lavori di costruzione degli impianti autorizzati;”.

3. Al paragrafo 2.1.2.2 “Aree e siti idonei” lett. a) sono soppresse le parole: “ma non inferiore a 30 MW.”.

 

     Art. 64. Ammortizzatori sociali in deroga

1. Il comma 2 dell’art. 19, della L.R. 30 aprile 2014, n. 8 “Legge di stabilità regionale 2014”, è così sostituito:

“2. Il regime di utilizzo presso gli enti pubblici della Regione dei percettori di ammortizzatori sociali “in deroga”, ancorchè avvenuto sulla base di progetti approvati e realizzati anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, deve intendersi ad ogni effetto assimilato a quello definito dal D. Lgs. 468/97 e s.m.i., per i lavoratori impiegati in attività socialmente utili, nonché in lavori di pubblica utilità di cui all’articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 7 agosto 1997, n. 280.

 

     Art. 65. Modifica dell’articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni – CO.RE.COM”.

1. L’articolo 11 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 20 è così sostituito:

“Articolo 11

1. Al Presidente del Comitato spetta un’indennità pari al 20% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato spetta un’indennità pari al 10% dell’indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

3. Nel caso in cui il Presidente del Comitato sia assente o impedito per oltre due mesi consecutivi, al Vicepresidente spetta, per tutto il periodo di assenza o impedimento del Presidente, l’indennità di funzione prevista per il Presidente.

4. Ai componenti del Comitato che, per ragioni istituzionali, si recano in località diverse da quella ha sede il Comitato, è dovuto il rimborso spese previsto per i dirigenti regionali.”.

 

     Art. 66. Disposizioni relative alla L.R. 7 agosto 2009, n. 25

1. L’art. 3 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, consente interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti o la ristrutturazione di quelli in fase di realizzazione in forza di titolo abitativo in corso di validità (anche gli interventi aventi ad oggetto nuova costruzione) con aumento della superficie complessiva esistente entro il limite massimo del 30%.

2. La norma di cui all’art. 2 della L.R. n. 25/2009 e successive modifiche si applica anche alle superfici oggetto di cambio di destinazione d’uso ai sensi dell’art. 5 della medesima legge.

2 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 25/2009 e s.m.i. si applicano anche alle superfici oggetto di ampliamento ai sensi dell’articolo 2 della stessa legge regionale 25/2009. Ai fini della determinazione delle superfici assoggettate a cambio di destinazione d’uso si intendono le superfici di cui al D.M. 801/77 [37].

 

     Art. 67. Modifiche all’art. 25 della L.R. 30 aprile 2014, n. 8

1. All’art. 25 della L.R. 8/2014, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5 bis:

“5 bis. La somma di € 60.000,00 del fondo di cui al comma 1) è assegnata per € 50.000,00 al Comune di Policoro per la redazione di un progetto finalizzato alla fruizione delle strutture turistico-balneari prossime alla località “Torre Mozza” e per € 10.000,00 al Comune di Atella per la prosecuzione della campagna di scavi del sito paleontologico del “bacino di Atella”. La Giunta regionale è autorizzata alla erogazione del fondo anche nelle more del disegno di legge di cui al comma 5.”.

 

     Art. 68. Utilizzo del personale delle soppresse Comunità montane negli uffici giudiziari

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 23 della L.R. 7/2013 è aggiunto il comma 1bis:

“1 bis. E’, altresì, consentito il trasferimento dei dipendenti di cui al comma 1 nell’ambito degli uffici dei giudici di pace la cui circoscrizione ricomprende comuni ricadenti sia nel territorio della Regione Basilicata che nel territorio di Regioni contermini. In tal caso, il trasferimento è possibile solo su richiesta dei dipendenti interessati.”.

 

     Art. 69. Norma in materia di bonifica dei siti contaminati [38]

1. Le Amministrazioni comunali possono richiedere alla Giunta regionale di nominare, tra funzionari della pubblica amministrazione, dei commissari “ad acta” per la gestione tecnico-amministrativa delle procedure di cui all’art. 242 del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i..

 

     Art. 70. Attività finalizzate ad agevolare i cittadini per la fruizione dei servizi dell’Agenzia delle Entrate

1. La Regione Basilicata si impegna a promuovere attività volte ad agevolare, attraverso i Comuni, i cittadini della Regione nell’utilizzo dei servizi dell’Agenzia delle Entrate.

2. Per le finalità di cui al comma 1 sono sottoscritti appositi protocolli di intesa con l’Agenzia delle Entrate, con priorità nei Comuni in cui erano presenti gli sportelli alla data del 31 dicembre 2013.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, pari ad euro 10.000,00, trovano copertura nelle risorse stanziate alla Missione 01 Programma 04 del bilancio di previsione 2014.

 

     Art. 71. Controllo su Fondazioni

1. Tutte le fondazioni promosse dalla Regione Basilicata sono soggette al controllo della stessa, in particolare per quanto concerne i bilanci.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, disciplina le modalità di esercizio del controllo di cui al comma 1.

2-bis. La Giunta regionale, entro dieci giorni dalla conclusione delle procedure di verifica e controllo previste dalla disciplina di cui al comma 2, trasmette i bilanci delle fondazioni promosse dalla Regione Basilicata alla Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione con una relazione nella quale sono evidenziati il rispetto dei principi e delle norme di contabilità ed i risultati gestionali [39].

2-ter. La Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione, esaminati i bilanci di cui al comma 1, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione [40].

 

     Art. 72. Assistenza tecnica in materia di trasformazione e riqualificazione urbana di aree industriali

1. In riferimento al Protocollo d’intesa avente ad oggetto la realizzazione del programma relativo allo sviluppo di modelli ed indicatori per il monitoraggio ambientale, stipulato in data 27 febbraio 2012 fra il Comune di Potenza, il Comune di Tito ed il CGIAM, che prevede l’assistenza tecnica in materia di trasformazione e riqualificazione urbana di aree industriali, è disposto un finanziamento triennale a favore del Comune di Potenza, in qualità di Ente finanziatore, di 50.000,00 euro per l’anno 2014, 50.000,00 per il 2015 e 200.000,00 per il 2016, finalizzato alla realizzazione degli interventi programmati.

2. La spesa trova copertura con le risorse di cui alla Missione 09 Programma 08.

 

     Art. 73. Norma sul personale dei Consorzi di sviluppo industriale

1. I Consorzi industriali a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato, procedono ad avviare la stabilizzazione del personale la cui assunzione, anche con contratto di collaborazione, sia avvenuta tramite concorso o selezione pubblica ai sensi dell’art. 22 della L.R. 5 febbraio 2010, n. 18.

2. I Consorzi industriali, entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, con propri regolamenti individuano i criteri e le modalità per l’avvio delle procedure di stabilizzazione per i dipendenti in servizio presso il Consorzio da almeno 24 mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nelle more delle procedure di cui al comma 4, i Consorzi industriali possono prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato prossimi alla scadenza, ancorchè in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla conclusione delle procedure stesse e comunque non oltre i 36 mesi.

 

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 74. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 31.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 31.

[3] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[4] Articolo abrogato dall'art. 60 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

[5] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[6] Comma inserito dall'art. 12 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18.

[7] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[8] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[9] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[10] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34.

[11] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[12] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[13] Comma abrogato dall'art. 20 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16, come sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 36.

[14] Comma così modificato dall'art. 61 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 61, L.R. 5/2015.

[15] Comma aggiunto dall'art. 61 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5. La Corte costituzionale, con sentenza 20 luglio 2016, n. 183, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 61, L.R. 5/2015.

[16] Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[17] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[18] Comma inserito dall'art. 26 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 agosto 2015, n. 35.

[20] La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2017, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[21] La Corte costituzionale, con sentenza 11 gennaio 2017, n. 5, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui si riferisce al comma 6.

[22] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[23] Comma inserito dall'art. 25 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 4.

[24] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[25] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[26] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[27] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[28] Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2020, n. 20.

[30] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 9 luglio 2020, n. 20.

[31] Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 9 luglio 2020, n. 20.

[32] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 9 luglio 2020, n. 20.

[33] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4.

[34] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[35] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[36] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[37] Comma inserito dall'art. 38 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[38] Articolo abrogato dall'art. 65 della L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

[39] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43.

[40] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 30 settembre 2015, n. 43.