§ 4.4.124 - L.R. 13 agosto 2015, n. 35.
Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:13/08/2015
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Modifica all'art. 42 "Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti" della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26.
Art. 2. 


§ 4.4.124 - L.R. 13 agosto 2015, n. 35.

Disposizioni urgenti inerenti misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti.

(B.U. 14 agosto 2015, n. 34)

 

Art. 1. Modifica all'art. 42 "Misure di salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti" della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26.

1. L'art. 42 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del bilancio pluriennale 2014/2016", è così sostituito:

"1. Nelle more dell'adeguamento del Piano regionale di Gestione dei Rifiuti di cui all'art. 199 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al fine di garantire la salvaguardia ambientale in materia di gestione del ciclo dei rifiuti, nel rispetto dei principi di autosufficienza, prossimità e specificità, possono essere autorizzati secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente:

a) gli impianti di trattamento-smaltimento di rifiuti previsti dai vigenti strumenti di pianificazione;

b) gli impianti di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti, nonché gli impianti di recupero di rifiuti, ivi compresi quelli pericolosi, ancorché non specificatamente previsti dai vigenti strumenti di pianificazione, come stabilito dall'art. 42 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 6 e s.m.i.;

c) gli ampliamenti di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati e loro frazioni derivanti da processi di separazione successivi alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, in impianti in esercizio, ancorché non previsti dalle pianificazioni di settore, con esclusione di termovalorizzatori.

2. Gli impianti e le attività di cui al comma 1, lettere a) e c), devono essere preventivamente assentiti dal punto di vista pianificatorio con apposito atto deliberativo della Giunta regionale e restano soggetti comunque all'approvazione del progetto ed all'autorizzazione all'esercizio secondo le procedure e le modalità previste dalla normativa vigente, così come tutti gli altri impianti indicati nello stesso comma 1.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli impianti per i quali siano già stati adottati i provvedimenti di assenso di cui alla previgente normativa, ancorché, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano ancora intervenuti i conseguenti provvedimenti autorizzativi.

4. Sono ammesse destinazioni dei flussi di rifiuti urbani all'interno del territorio regionale in deroga alle pianificazioni di settore. Qualora si verifichino carenze nelle capacità di smaltimento e trattamento di rifiuti solidi urbani nei comprensori provinciali, la Provincia territorialmente competente provvede a modificare i flussi secondo i principi di prossimità, sussidiarietà e solidarietà tra i bacini di utenza, e se del caso, a ricorrere nell'ambito delle proprie competenze ai poteri di cui all'art. 191 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.. Qualora la modifica dei flussi interessi il territorio di entrambe le Province, essa dovrà essere autorizzata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con i Presidenti delle due Province.

5. È altresì ammessa la variazione dei flussi dei rifiuti prodotti dalle piattaforme pubbliche di trattamento meccanico-biologico dei Rifiuti Solidi Urbani (RSU), qualora le frazioni trattate degli stessi rifiuti siano conferite ad impianti di recupero o avviati ad operazioni finalizzate al recupero, previo assenso da parte della Provincia territorialmente competente.

6. Nelle more della realizzazione, adeguamento e/o messa in esercizio dell'impiantistica di trattamento programmata è possibile smaltire presso le discariche autorizzate ed in esercizio i rifiuti solidi urbani non pericolosi, previo trito-vagliatura e biostabilizzazione anche parziale degli stessi.

7. In caso di gravi ritardi ed inadempienze da parte degli enti locali titolari di impianti di stoccaggio e/o trattamento e/o smaltimento di rifiuti urbani indifferenziati nelle procedure di ampliamento, adeguamento e gestione a questi connessi, la Giunta regionale, previa diffida, può ricorrere ai poteri sostitutivi mediante commissariamento degli specifici procedimenti. Gli oneri finanziari dei suddetti commissari sono a carico degli enti territoriali.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo restano in vigore fino all'approvazione del nuovo Piano regionale dei rifiuti e comunque non oltre il 31 agosto 2016".

 

     Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.