§ 3.9.6 - L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.
Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n. 9/2007


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:19/01/2010
Numero:1


Sommario
Art. 1.  Procedure per l’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale
Art. 2.  Effetti del P.I.E.A.R.
Art. 3.  Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili
Art. 4.  Norma transitoria
Art. 4 bis.  Norme di salvaguardia
Art. 5.  Norma valutativa
Art. 6.  Consulenza e supporto alla Giunta Regionale
Art. 7. 
Art. 8.  [9]
Art. 9.  Abrogazioni
Art. 10.  Entrata in vigore della legge


§ 3.9.6 - L.R. 19 gennaio 2010, n. 1.

Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 – L.R. n. 9/2007

(B.U. 19 gennaio 2010, n. 2)

 

Art. 1. Procedure per l’approvazione del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale

1. Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) è approvato dal Consiglio Regionale contestualmente alla presente legge e ne costituisce parte integrante.

2. Il P.I.E.A.R. è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata ed acquista efficacia dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

3. Il P.I.E.A.R. può essere modificato quando sopravvengano importanti ragioni normative o tecnico-scientifiche che determinino la necessità o la convenienza di prevedere limitazioni all’installazione in relazione a specifiche tipologie progettuali e costruttive di impianti nel rispetto degli obiettivi generali e delle misure nazionali obbligatorie per l’uso dell’energia da fondi rinnovabili di cui alla Direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fondi rinnovabili.

4. Le modifiche del P.I.E.A.R. di cui al comma 3 sono effettuate con le stesse procedure previste per la sua formazione.

 

     Art. 2. Effetti del P.I.E.A.R.

1. Le disposizioni del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono vincolanti e prevalgono nei confronti dell’attività dei soggetti pubblici partecipanti al governo del territorio regionale, nonché sulle previsioni degli strumenti di pianificazione urbanistica.

2. Tutte le trasformazioni fisiche d’uso, nonché tutte le relative modalità previste dai piani e dai programmi di settore di livello o interesse regionale, infraregionale e comunale, devono essere conformi alle prescrizioni del P.I.E.A.R.

 

     Art. 3. Autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti di produzione energia elettrica da fonti rinnovabili

1. Nei casi previsti dal P.I.E.A.R. la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili devono essere autorizzate dall’Amministrazione competente a seguito del procedimento unico di cui all’art.12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modificazioni.

2. Al fine di assicurare le più opportune forme di coordinamento fra i procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica, nonché per ridurre i tempi ed evitare duplicazioni di atti ovvero di valutazioni in materia ambientale e paesaggistica, la Giunta Regionale entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dell’art. 12, comma 4 del D.Lgs. 387/2003, sentita la Commissione Consiliare competente, approva apposito disciplinare per lo svolgimento del procedimento unico di cui al comma 1, per il rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’art. 12, comma 3 del D.Lgs. 387/2003 [1].

3. Le domande di autorizzazione unica da parte dei soggetti proponenti possono essere inoltrate a partire dal quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R. del disciplinare di cui al precedente comma 2.

4. In applicazione del principio di leale cooperazione e al fine di assicurare il corretto inserimento degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nel paesaggio, con specifico riguardo agli impianti eolici, il P.I.E.A.R. e il disciplinare di cui al comma 2, ove necessario, sono adeguati entro sessanta giorni dall’entrata in vigore delle linee guida nazionali di cui all’art. 12, comma 10 del D. Lgs. 387/2003.

5. L’autorizzazione unica regionale di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003 è rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto tramite apposita Conferenza di Servizi ai sensi della legge n. 241/90, nell’ambito della quale confluiscono gli apporti necessari alla costruzione e l’esercizio dell’impianto, delle opere connesse ivi compresi gli elettrodotti e le infrastrutture indispensabili.

 

     Art. 4. Norma transitoria

1. Dal computo dell’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili previsto nel Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R.) sono esclusi i progetti sottoposti alla fase di valutazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, della L.R. 47/98, per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili per i quali, alla data di entrata in vigore della L.R. n.9/2007, il Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente (C.T.R.A.), di cui all’art. 16 della L.R. 47/98, ha espresso parere favorevole ai sensi dell’art. 6, comma 1 e dell’art. 18, comma 4 della L.R. 47/1998. Tale esclusione si applica anche ai progetti sottoposti alla fase di verifica ai sensi dell’art. 4, comma 2 della L.R. 47/98, per i quali l’ufficio competente ha espresso la decisione di esclusione dalla fase di valutazione.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento di Giunta Regionale sono disciplinati i criteri di preliminare ammissibilità dei predetti progetti al procedimento di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003.

3. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione unica di cui all’articolo 12 del D. Lgs. 387/2003, i proponenti i progetti di cui al comma 1, trascorsi i 30 giorni di cui al precedente comma 2 possono presentare entro e non oltre i successivi 90 giorni apposita istanza corredata dal progetto e dalla documentazione prevista dal P.I.E.A.R. e dal disciplinare di cui al precedente art. 3; la potenza dell’impianto non potrà in ogni caso superare quella originariamente richiesta.

4. L’esclusione di cui al comma l, prevista per i progetti che hanno ottenuto il parere favorevole del Comitato Tecnico Regionale per l’Ambiente o della decisione di esclusione dalla fase di V.I.A., si applica anche nel caso in cui sia stato assunto un provvedimento di diniego al rilascio dell’autorizzazione regionale [2].

 

     Art. 4 bis. Norme di salvaguardia [3]

1. Le aree e i siti non idonei alla localizzazione di impianti eolici, di cui all’Appendice A del Piano di Indirizzo Energetico Ambientale (P.I.E.A.R), sono aggiornati e integrati con quelli individuati, sulla base dei criteri di cui all’Allegato 3 alle linee Guida Nazionali di cui al D.M. 10/09/2010, estendendo, per tipologie ed ampiezza delle fasce di rispetto, le aree ed i siti non idonei già previsti nel P.I.E.A.R.

2. Nelle more dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all’art. 135 del D. Lgs 42/2004 e della individuazione delle aree non idonee di cui al punto 17 delle “Linee Guida” approvate con il D.M. 10 settembre 2010, pubblicato nella G.U.R.I. n. 219 del 18 settembre 2010, allo scopo di meglio salvaguardare le valenze paesaggistiche ed ambientali della Basilicata, il Comitato Tecnico Paritetico Stato-Regioni, istituito a seguito dell’intesa sottoscritta in data 14 settembre 2011 dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, dal Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare e dalla Regione Basilicata, esprime parere obbligatorio nell’ambito del procedimento unico previsto dall’articolo 12 del D. Lgs n. 387/2003 con le modalità previste dagli articoli 14 e seguenti della Legge 241/1990 e s.m.i..

3. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano in relazione ai procedimenti per i quali la pertinente Conferenza di Servizio non si è già chiusa con esito favorevole.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche agli impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile diversa da quella eolica.

 

     Art. 5. Norma valutativa

1. Al fine di valutare i costi e i benefici connessi al raggiungimento degli obiettivi indicati dal P.I.E.A.R. nonché la coerenza tra le misure incentivanti e normative promosse a livello regionale, la Giunta Regionale entro il 31 dicembre di ogni anno presenta al Consiglio Regionale una relazione contenente, per l’anno di riferimento, i seguenti dati:

a) l’analisi del raggiungimento degli obiettivi regionali indicati nel P.I.EA.R. e il grado di coerenza tra le misure adottate e il contributo ascritto alla Produzione di elettricità da Fonti rinnovabili nell’ambito degli impegni nazionali sui cambiamenti climatici;

b) numero di richieste di autorizzazione ricevute;

c) numero di richieste di autorizzazione concluse con esito positivo e con esito negativo;

d) numero di procedimenti pendenti;

e) tempo medio per la conclusione del procedimento, con riferimento a ciascuna fonte;

f) dati circa la potenza e la producibilità degli impianti autorizzati;

g) proposte per eventuali misure normative correttive per perseguire l’efficacia dell’azione amministrativa nell’autorizzazione alla costruzione ed all’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili.

2. Ai sensi dell’art.3, comma 3, lett. e) del D. Lgs. 387/2003, la relazione di cui al comma 1 è trasmessa al Ministero dello Sviluppo Economico , al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed alla Conferenza Unificata, entro il 31 dicembre di ogni anno

 

     Art. 6. Consulenza e supporto alla Giunta Regionale [4]

1. Per gli adempimenti di cui al precedente art. 4, ed al fine di fornire una costante assistenza e supporto alla Giunta Regionale anche per i propri adempimenti connessi al rilascio delle autorizzazioni di cui all’art. 12 del D. Lgs. 387/2003, è costituito un Comitato di Coordinamento, attestato al Dipartimento Presidenza della Giunta.

2. Il Comitato è composto da un componente di ciascuno dei seguenti dipartimenti: Presidenza della Giunta; Attività Produttive, Politiche dell’Impresa, Innovazione Tecnologica; Ambiente, Territorio e Politiche della Sostenibilità; Infrastrutture, Opere Pubbliche e Mobilità; Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Economia Montana.

3. L’Ufficio Regionale competente, anche per gli adempimenti di cui al precedente art. 5, trasmette copia dell’esito della conferenza dei servizi, di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/2003, per consentire a tale Comitato di formulare eventuali osservazioni a supporto delle valutazioni e degli atti conseguenti di competenza della Giunta Regionale.

 

     Art. 7.

1. Al fine di garantire le più opportune forme di coordinamento tra i procedimenti finalizzati al rilascio dell’autorizzazione unica, di cui all’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003 e le procedure per la valutazione dell’impatto ambientale, la Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 47 è così modificata:

a. All’articolo 6 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 1:

1-bis. Per gli impianti assoggettati ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003, sottoposti alla procedura di V.I.A., il parere del Comitato tecnico regionale per l’ambiente (C.T.R.A.), di cui al successivo articolo 16 a conclusione delle procedure di cui ai commi n. 7 e 8 dello stesso articolo 16 viene riportato dall’ufficio regionale competente nella fase di procedimento unico di cui all’articolo 12 comma 4 del D. Lgs. 387/2003.

b. All’articolo 7 è aggiunto il seguente comma, dopo il comma 3:

3-bis. Per le opere sottoposte alla procedura di V.I.A. e contemporaneamente assoggettate ad autorizzazione unica di cui all’articolo 12 comma 3 del D. Lgs. 387/2003, il provvedimento definitivo, di cui al precedente comma 3, è compreso nel provvedimento di autorizzazione unica di cui all’articolo 12, comma 3, del D. Lgs. 387/2003.

c. [All’allegato A sono aggiunti i seguenti punti:

24. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza elettrica complessiva superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette 0,5 MWe.

25. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.

26. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia solare, esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che risultano essere parzialmente o totalmente integrati in edifici residenziali ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata superiore ad 1 MW. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW.

27. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette 0,5 MW] [5].

d. [All’allegato B, paragrafo 2. Industria Energetica, sono aggiunti i seguenti punti:

a-bis. Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse di potenza elettrica complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe.

Soglia in aree naturali protette: superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe.

m Progetti relativi ad impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 0,25 MW e non superiore a 1 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti. Soglia in aree naturali protette: superiore a 0,25 MW e non superiore a 0,5 MW] [6].

e. [All’allegato B, paragrafo 2 “Industria Energetica” la lettera l) introdotta dall’art. 5 della L.R. 9/2007 è così modificata:

l. Progetti relativi ad impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia solare, esclusi quelli degli impianti relativi a dispositivi di sicurezza, singoli dispositivi di illuminazione o che risultano essere parzialmente o totalmente integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; con potenza installata complessiva superiore a 0,2 MWe e non superiore a 1 MWe. Soglia in aree naturali protette; superiore a 0,2 MWe e non superiore a 0,5 MWe] [7].

f. [All’allegato B, paragrafo 2 “Industria Energetica” la lettera l) introdotta dall’art. 10 della L.R. 31/2008 è abrogata] [8].

 

     Art. 8. [9]

1. In ossequio ai principi di sussidiarietà, ragionevolezza e leale collaborazione, in mancanza di intesa tra lo Stato e la Regione Basilicata, nel territorio lucano non possono essere installati impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di fabbricazione di combustibile nucleare, di stoccaggio di combustibile irraggiato e di rifiuti radioattivi, né depositi di materiali e rifiuti radioattivi.

 

     Art. 9. Abrogazioni

1. Le disposizioni legislative vigenti in materia, fatto salvo quanto previsto agli articoli 9 e 10 della L.R. n. 31/2008, da ultimo modificato dall’articolo 54 della L.R. n. 42/09, sono abrogate e sostituite dalle norme previste nel presente P.I.E.A.R..

 

     Art. 10. Entrata in vigore della legge

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO [10]


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 21.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 21.

[3] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 8 agosto 2013, n. 18. L'art. 30, L.R. 18/2013, è stato abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7. La Corte costituzionale, con sentenza  2 luglio 2014, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 30, L.R. 18/2013, nella parte in cui inserisce l’art. 4-bis della presente legge, limitatamente ai commi 2, 3 e 4.

[4] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7.

[5] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera, nella parte in cui prevede che all’Allegato A della L.R. 14 dicembre 1998, n. 47 è aggiunto il punto 25.

[6] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[7] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[8] Lettera abrogata dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2010, n. 331, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[10] Per modifiche all'Appendice A, vedi l'art. 27 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7, l'art. 63 della L.R. 18 agosto 2014, n. 26, l'art. 11 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21, gli artt. 38, 39, 40 e 41 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38, gli artt. 9 e 14 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4, gli artt. 1 e 2 della L.R. 26 luglio 2021, n. 30 e l'art. 18 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.