§ 6.2.164 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.
Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:24/12/2008
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Limite massimo di indebitamento
Art. 2.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 3.  Limiti di impegno
Art. 4.  Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione
Art. 5.  Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 6.  Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa
Art. 7.  Vigilanza e monitoraggio della spesa infraregionale
Art. 8.  Misure per la riduzione del costo dell’energia
Art. 9.  Interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia
Art. 10.  Procedimento amministrativo semplificato per la realizzazione di impianti di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387
Art. 11.  Dotazione del Fondo di Coesione Interna
Art. 12.  Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica
Art. 13.  Dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione – Legge Regionale 01.12. 2004, n.24
Art. 14.  Contributo per la Stabilizzazione dei Lavoratori ASU autofinanziati e degli ex Lavoratori Socialmente Utili rivenienti dalla Platea Regionale LSU, in rapporto di lavoro presso Amministrazioni [...]
Art. 15.  Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili
Art. 16.  Rateizzazione crediti derivanti da revoche o rinunce di agevolazioni concesse in materia di aiuti
Art. 17.  Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche
Art. 18.  Contributi per la gestione dei canili comunali
Art. 19.  Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi
Art. 20.  Azioni a sostegno degli alunni disabili e delle Scuole Statali di Montagna
Art. 21.  Fondo di garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese
Art. 22.  Edilizia Scolastica
Art. 23.  Norme per l’attuazione della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12
Art. 24.  Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale
Art. 25.  Riconversione dell’Ospedale di Muro Lucano
Art. 26.  Norme per la concessione di aspettative retribuite per il personale del SSN della Basilicata coinvolto in progetti di cooperazione sanitaria decentrata internazionale
Art. 27.  Norme di collegamento con le disposizioni dell’art. 79 della Legge n. 133/2008
Art. 28.  Esodo del personale delle Aziende Sanitarie
Art. 29.  Disposizioni in materia di personale
Art. 30.  Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 che riformula la Legge Regionale n. 23 del 2002 “Istituzione Premi Lucani Insigni”
Art. 31.  Strutture a ciclo diurno e residenziale
Art. 32.  Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica - Fondo incentivante
Art. 33.  Modifica articolo 18 della Legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.07.1999 n. 19 concernente la Disciplina del Commercio al Dettaglio su aree private in [...]
Art. 34.  Modifica alla L.R. n. 18/2004 - Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del D.L 30/9/2003, N. 269
Art. 35.  Modifica alla legge regionale n. 23/1999 – “Tutela, Governo ed Uso del Territorio”
Art. 36.  Interpretazione autentica del comma 5 dell’art. 11 Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 18
Art. 37.  Modifica del comma 8 dell’art. 15 della L.R. n. 42/98, modificato dall’art. 23 della L.R. n. 1 del 2.3.2006
Art. 38.  Modifiche all’art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 – Esodo del personale regionale
Art. 39.  Omogeneizzazione della durata delle graduatoria di concorso
Art. 40.  Compensazione per oneri derivanti da sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008
Art. 41.  Integrazione art. 9 L.R. 6 settembre 2001, n. 33
Art. 42.  Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura
Art. 43.  Norme in materia di lavoratori socialmente utili
Art. 44.  Valorizzazione dei giovani diplomati e laureati lucani
Art. 45.  Istituzione del Bilancio Sociale
Art. 46.  Proroga dei termini di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 28 del 24 novembre 2008
Art. 47.  Riconferma delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative di cui all’art. 34 della L.R. n. 1/2006
Art. 48.  Disposizioni in materia di volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili
Art. 49.  Modifica all’art. 43 della Legge Regionale n. 24 del 18 dicembre 2007 “Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale [...]
Art. 50.  Differimento dei termini fissati dall’art. 9, comma 1, della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008
Art. 51.  Rispetto dei vincoli di bilancio
Art. 52.  Copertura finanziaria
Art. 53.  Entrata in vigore


§ 6.2.164 - L.R. 24 dicembre 2008, n. 31.

Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione Annuale e Pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009

(B.U. 29 dicembre 2008, n. 60)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Limite massimo di indebitamento

1. Il limite massimo di indebitamento del bilancio della Regione Basilicata per l’esercizio finanziario 2009, tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, è determinato, in termini di competenza, in € 105.327.025,06.

 

2. Il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui al precedente comma 1 è destinato a finanziare:

a) per € 27.892.340,67 la quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo FESR 2007-2013;

b) per € 15.940.868,00 l’ulteriore la quota a carico della Regione per investimenti nel Settore Sanitario, ai sensi dell’art.20 della Legge 11.03.1988, n.67;

c) per € 61.493.816.39 altre spese di investimento.

 

3. Le risorse finanziarie di cui al precedente comma 2, da reperire mediante la contrazione di mutui o di altre forme di prestito, sono iscritte alla Unità Previsionale di Base 5.01.01 dello stato di previsione dell’Entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2009.

 

4. Per gli anni 2010 e 2011 il limite massimo di indebitamento del bilancio pluriennale, in termini di competenza, è determinato, rispettivamente, in €15.082.170,64 ed in € 13.908.578,46.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

 

     Art. 2. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per l’anno 2009 nella misura complessiva di € 146.126.241,34 e nei limiti indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

 

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e di sostegno all’economia, classificati tra le spese in conto capitale sono determinati per l’anno 2009 nella misura complessiva di € 140.472.252,01 e nei limiti indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

 

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per l’anno 2009 complessivamente in € 4.580.902,39 nelle misure riportate nella tabella C allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici quantificati, per l’esercizio finanziario 2009, complessivamente in €14.919.754,73, sono riportati, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D allegata alla presente legge [1].

 

     Art. 4. Spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi dipendenti dalla Regione

1. I contributi regionali per le spese di funzionamento degli Enti e degli Organismi in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono fissati per l’esercizio 2009 nella misura complessiva di € 27.251.000,00 cosi ripartiti:

 

Denominazione Ente

Contributi Anno 2009

Agenzia di Promozione Territoriale - A.P.T. – (F.O. 0473 – U.P.B. 0473.04)

2.000.000,00

Agenzia Lucana di Sviluppo di Innovazione in Agricoltura - A.L.S.I.A. –(F.O. 0421 –U.P.B. 0421.01)

10.939.000,00

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente in Basilicata - A.R.P.A.B. – L.R. 19.05.1997, n. 27 (F.O. 0510 – U.P.B. 0510.05)

7.680.000,00

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Basilicata - A.R.D.S.U. – L.R. 04.07.1997, n. 11 - (F.O. 0980- U.P.B. 0980.03)

2.200.000,00

Ente Parco Gallipoli Cognato – Piccole Dolomiti Lucane – L.R. 24.11.1997, n. 47 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.04)

400.000,00

Parco Archeologico Storico Naturale delle Chiese Rupestri del Materano – L.R. 7.01.1998, n. 2 (F.O. 0540 – U.P.B. 0540.05)

400.000,00

Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (A.R.B.E.A.) –(F.O. 0421 – U.P.B. 0421.02)

3.632.000,00

TOTALE

27.251.000,00

 

     Art. 5. Attuazione degli interventi dei Programmi Operativi per il periodo di programmazione 2007-2013 cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2009 relativa al Programma Operativo FESR per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella E allegata alla presente legge.

 

2. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2009 relativa al Programma Operativo FSE per il periodo di programmazione 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella F allegata alla presente legge.

 

3. La dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2009 relativa al Programma Italiano del F.E.P. 2007-2013 è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla tabella G allegata alla presente legge.

 

4. I Dirigenti Generali dei Dipartimenti rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui al precedente comma, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 6. Patto di stabilità interno e misure di contenimento della spesa

1. Allo scopo di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 adottati con l’adesione al patto di stabilità e crescita, è fatto divieto di istituire, nell’esercizio finanziario 2009, nuovi comitati, commissioni, consulte, consigli, gruppi di lavoro a carattere permanente ed altri organismi collegiali che comportino oneri aggiuntivi a carico del bilancio della Regione. E’ fatto altresì divieto per il medesimo esercizio finanziario di integrare gli organismi già esistenti di ulteriori componenti sia esterni che interni all’amministrazione regionale.

 

2. I Dirigenti ed i Dirigenti Generali dei Dipartimenti della Giunta e del Consiglio rispondono del contenimento degli impegni e dei pagamenti autorizzati entro i limiti degli stanziamenti rispettivamente di competenza e di cassa delle singole Unità Previsionali di Base dello Stato di previsione delle Uscite, autorizzati dalla legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2009. A tale scopo i Dirigenti Generali pongono in essere tutte le misure organizzative necessarie all’attuazione del sistema di monitoraggio e verifica delle autorizzazioni di cui al presente comma in adempimento alle linee guida approvate con delibera di Giunta Regionale.

 

3. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata nel corso dell’esercizio 2009 a rideterminare il livello degli impegni e dei pagamenti autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

 

     Art. 7. Vigilanza e monitoraggio della spesa infraregionale

1. Il sistema degli Enti strumentali e Aziende Regionali di cui al precedente art. 4 della presente legge e degli altri organismi sottoposti a vigilanza e tutela dell'Amministrazione regionale, ai quali la Regione eroga contributi o effettua trasferimenti per la copertura delle spese di funzionamento o la cui gestione è finanziata in tutto o in parte dal bilancio regionale, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica regionale per il periodo 2009-2011.

 

2. Al fine di consentire il monitoraggio della spesa infraregionale, gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, trasmettono trimestralmente alla struttura regionale competente in materia di bilancio, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa, mediante un prospetto e secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta regionale.

 

3. Le disposizioni del presente articolo sono estese ai Consorzi di bonifica operanti in Basilicata.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSTEGNO ALL’ ECONOMIA ED ALLE FAMIGLIE E DI COOPERAZIONE TERRITORIALE

 

     Art. 8. Misure per la riduzione del costo dell’energia

1. Il comma 1 dell’art. 12 della L.R. n. 28/2007 è così modificato:

 

“ 1. La Giunta regionale elabora annualmente misure finalizzate alla riduzione del costo dell’energia nella Regione, utilizzando per tale finalità la quota parte delle risorse di titolarità regionale rivenienti dalle royalties di cui al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. e i. ed alla L.R. n. 40/1995 e s.m. e i., eccedente anno per anno la quota complessiva pagata alla Regione nell’anno 2005. A tal fine, entro il 28 febbraio di ogni anno, la Giunta Regionale adotta un provvedimento contenente tali misure attuative, sentita la competente commissione consiliare.”

 

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giunta regionale elabora un programma integrato di investimenti a vantaggio dei territori di cui alla L.R. n. 40/1995 che è successivamente approvato dal Consiglio Regionale.

 

3. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si fa fronte con apposito stanziamento pari ad Euro 17.000.000,00 all’UPB 1111.15 del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 9. Interventi di sostegno alla domanda pubblica di energia

1. La Regione Basilicata promuove interventi per la razionalizzazione e riduzione dei consumi e dei costi energetici dei soggetti pubblici regionali attraverso:

 

a. l’analisi, il controllo, l’aggregazione e la gestione dei consumi energetici dell’amministrazione regionale, degli enti strumentali della Regione e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale; nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati [2];

 

b. la valorizzazione a fini energetici delle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia, e le aree utilizzabili a fini di produzione di energia, di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati [3];

 

c. la realizzazione di impianti alimentati da fonti non fossili, di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 387/2003, per una potenza installata complessiva massima di 200 MW, con la finalità di destinare parte dell’energia prodotta o dei proventi correlati alla vendita della stessa alla riduzione dei costi della bolletta energetica degli enti territoriali serviti dagli impianti e dei cittadini residenti nei Comuni di ubicazione degli stessi. Le potenze degli impianti di cui al presente comma e le connesse produzioni non contribuiscono alla saturazione dei limiti massimi per ciascuna fonte indicati nel richiamato art. 3 della L.R. n. 9/2007; né a quelli fissati in sede di approvazione del PIEAR di cui all’art. 2 della L.R. n. 9/2007;

 

d. la realizzazione di interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica da fonti rinnovabili per gli immobili di proprietà della Regione, dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici della Regione Basilicata, delle altre amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati [4].

 

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 sono affidati alla Società Energetica Regionale (SEL), la quale:

 

a. cura l’attuazione delle procedure di cui all’art. 3, comma 4, lettera a, della L.R. 1 luglio 2008 n. 12 e all’art. 21 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e s.m.i., limitatamente al campo dell’approvvigionamento energetico delle strutture sanitarie [5];

 

b. provvede a quanto necessario per la realizzazione degli impianti e degli interventi di cui alle lett. c) e d) del precedente comma 1, osservando negli affidamenti a terzi dei servizi tecnici di ingegneria e di architettura e di costruzione delle opere i criteri di evidenza pubblica previsti dal D.Lgs. n. 163/2006 [6];

 

c. funge da centrale di committenza regionale ai sensi degli artt. 3, comma 34, e 33 del D.Lgs. n.163/2006 e dell’art.1, commi 455, 456 e 457 della L. n. 296/2006 in materia di energia per la Regione, i suoi enti strumentali e le Aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché, qualora ne facciano richiesta, per gli enti pubblici economici della Regione Basilicata, le altre amministrazioni pubbliche locali e le società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati [7].

 

3. Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree utilizzabili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali, delle amministrazioni pubbliche locali e delle società a totale partecipazione pubblica il cui capitale sia interamente detenuto dai soggetti innanzi indicati, è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana. La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana all’Ente proprietario, con le forme all’uopo indicate dall’art. 1350 codice civile, anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 2643 codice civile. La Società Energetica Lucana individua l’elenco delle superfici o delle aree compatibili con la produzione di energia, sulle quali acquisisce il diritto di superficie. La Società Energetica Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui al comma 1, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata indicata negli atti di gara [8].

 

3-bis. La Società Energetica Lucana opera altresì quale delegato amministrativo della Regione Basilicata per l’attuazione di bandi regionali a beneficio dei soggetti indicati nel precedente comma 3, per i fini di cui al comma 1 del presente articolo [9].

 

4. Per il finanziamento degli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al precedente comma 1, per gli interventi di incremento dell’efficienza energetica e di produzione di energia termica e per gli altri interventi di cui al presente articolo, vengono assegnati alla Società Energetica Lucana i ricavi derivanti, anno per anno, dalla cessione sul mercato regolamentato, gestito dal Gestore dei Mercati Energetici (“GME”), delle aliquote relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 625 e s.m.i. [10].

 

     Art. 10. Procedimento amministrativo semplificato per la realizzazione di impianti di cui all’art. 2 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387

1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. n. 9/2007, dopo le parole “Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale (PIEAR)” è aggiunto il seguente periodo:

 

“con cui il Consiglio regionale determina i fondamentali indirizzi programmatici di cui al successivo art. 2”.

 

2. Il Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale, di cui all’art. 2 della L.R. n. 9/2007, è approvato dal Consiglio regionale entro 30 giorni successivi alla presentazione del Piano nella Conferenza Regionale prevista dall’art. 2 comma 2 della L.R. 9/2007. La presentazione dovrà avvenire entro 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

3. Il comma 2 dell’articolo 3 della L.R. 9/2007 è sostituito dal seguente:

2. In deroga a quanto disposto al comma 1 è consentita la realizzazione:

a) degli impianti fotovoltaici;

a.1 – incentivati in Conto energia di cui al DM 6.2.2006 e DM 28.7.2005;

a.2 – integrati o parzialmente integrati ai sensi del DM 19.02.2007;

a.3 – di cui ai bandi già emanati dalla Regione;

a.4 – non integrati di cui siano soggetti responsabili, ai sensi del DM 19.02.07;

Enti Pubblici o Società a capitale interamente pubblico e che siano realizzati su terreni nella titolarità dei predetti soggetti classificati al demanio regionale ovvero a patrimonio regionale, provinciale o comunale;

a.5 – di potenza fino a 1 MW con caratteristiche disciplinate dal comma 5.

b) degli impianti mineolici con potenza nominale installata complessiva non superiore a 1 MW e per un numero massimo di cinque aerogeneratori; purchè non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC – e zone di protezione speciale – ZPS) ai sensi delle direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali , nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. lgs. n. 152/2006;

c) degli impianti di cogenerazione alimentati a biogas, gas discarica, gas residuati dai processi di depurazione e da biomassa vegetale con una potenza elettrica installata non superiore a 500 KW e in aree agricole ed industriali;

d) delle centraline idroelettriche di potenza complessiva non superiore a 250 KW;

e) degli impianti realizzati nei limiti della potenza già autorizzata in sostituzione o in conversione di quelli in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge; nei processi di riconversione è consentito l’utilizzo di origine vegetale e biocarburanti di origine vegetale.” [11]

 

4. Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, la costruzione e l’esercizio degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete di cui al precedente art. 9 con il limite massimo di potenza installata per singolo impianto di 25 MW e di cui all’art. 3, comma 2, lettere a.2), a.5), b), c), d) della L.R. n. 9/2007, è realizzata tramite la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.- Tale disciplina è integralmente sostitutiva dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. In tal caso il titolare dell’impianto, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta alla Regione Basilicata ed ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività accompagnata da una relazione asseverata a firma di progettista abilitato ai sensi del richiamato D.P.R. 380/2001 [12].

 

5. La costruzione e la gestione degli impianti, infrastrutture e opere connesse, di cui all’art. 3, comma 2, lettera a.5), della L.R. n. 9/2007 in aree agricole è consentita purchè vengano rispettate le seguenti condizioni:

- che non vengano realizzati nei siti della Rete Natura 2000 (siti d’importanza comunitaria SIC e Zone di protezione Speciale ZPS) ai sensi delle Direttive comunitarie 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1993, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, nei parchi nazionali e regionali, nelle aree vincolate ai sensi dei Piani Stralcio di Bacino redatti ai sensi del D. Lgs. 153/2006, che la dimensione minima delle particelle catastali asservite all’impianto, anche non contigue di proprietà del proponente, ma appartenenti allo stesso Comune, non sia inferiore a 3 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto, e non siano classificate alla data del 01.12.08 catastalmente con la qualità “irrigua” qualora siano invece realizzate in aree agricole “irrigue” che la dimensione minima delle particelle catastali asservite, siano anche non contigue di proprietà del proponente ma appartenenti allo stesso Comune, non siano inferiori a 10 volte la superficie radiante ed esse risultino prive di piantagioni produttive intensive quali uliveti, agrumeti o altri alberi da frutto;

 

- che il soggetto proponente non presenti su particelle catastali contigue o derivanti da azioni di frazionamento successive alla data dell’1.12.2008, denuncia di realizzazione di altri impianti fotovoltaici.

 

In aggiunta a quanto previsto dal comma 4, per la realizzazione degli impianti di cui all’art. 3 comma 2 lettere a.5) b) e c) della L.R. 9/2007 il titolare dell’impianto, presenta alla Regione Basilicata ed al Comune interessato la seguente documentazione:

 

- titolo di proprietà o disponibilità dell’area;

 

- dichiarazione del proprietario e del progettista per gli impianti fotovoltaici, in aree agricole dell’effettiva sussistenza delle condizioni di cui al precedente punto del presente comma 5;

 

- copia della STMG (soluzione tecnica minima generale) rilasciata dall’ente distributore, che prevede la connessione dell’impianto;

 

- nel caso d’impianti di potenza superiore a 200KW quadro economico finanziario asseverato da un Istituto Bancario o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui agli artt. 106 e 107 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria o creditizia emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 come da ultimo modificato dalla lettera m) del comma 1 dell’articolo 1 del Decreto legge 27 dicembre 2006, n. 297, come modificata dalla legge di conversione che ne attesti la congruità;

 

- nel caso di impianti di potenza superiore a 200 KW nella richiesta di D.I.A. i proponenti, dichiarino ai sensi dell’art. 46, come modificato dall’art. 49 del Testo Unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002 n. 313, e dell’art. 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanata con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, di avere la disponibilità delle risorse necessarie per la compiuta realizzazione dell’intervento [13].

 

6. La costruzione e la gestione di impianti solari termici integrati o parzialmente integrati nelle superficie esterne degli edifici, complanari con le superfici di appoggio o comunque non visibili dal piano stradale oppure installati su edifici industriali ricadenti in aree industriali, non sono soggette alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e s. m. e i. A tale scopo, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 e s.m. e i., è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune e alla Regione Basilicata.

 

7. [La lettera g) punto 2 dell'allegato B della Legge Regionale n. 47/1998, modificata dall’art. 5, comma 1, punto 1) della L.R. n. 9/2007, è così riformulata:

 

“g) impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (tutti i progetti, esclusi quelli degli impianti costituiti da uno o più generatori la cui potenza nominale non superi 1 MW)”] [14].

 

8. [Al punto 2 dell'allegato B della L.R. n. 47/1998, modificato dall’art. 5, comma 1, punto 2) della L.R. n. 9/2007, è aggiunta la seguente lettera l:

 

“l) impianti di produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica dell’energia solare (tutti i progetti, esclusi quelli destinati ad alimentare dispositivi di sicurezza e singoli dispositivi di illuminazione; che risultano essere parzialmente o totalmente integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007; che risultano essere non integrati ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 19 febbraio 2007 la cui potenza sia non superiore a 1 MW).” ] [15]

 

9. [L'esclusione di cui al precedente comma 8 si applica anche agli impianti fotovoltaici di cui all'art. 9 della presente legge] [16].

 

     Art. 11. Dotazione del Fondo di Coesione Interna

1. Per l’esercizio finanziario 2009, la dotazione del “Fondo di Coesione Interna” di cui all’art. 22 della L.R. 31.01.2002, n.10, corrispondente ad Euro 10.000.000,00, importo stanziato alla Unità Previsionale di Base 1111.06 del bilancio di previsione per l’esercizio 2009, è destinato ad interventi infrastrutturali o di sostegno di servizi essenziali proposti da singoli Comuni, favorendo condizioni di complementarietà con i servizi in gestione associata intercomunale.

 

2. La quota del “Fondo di Coesione Interna” destinato ad interventi infrastrutturali è pari ad Euro 5.000.000,00.

 

3. Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale sottopone all’approvazione del Consiglio la disciplina di gestione del Fondo.

 

     Art. 12. Interventi di sostegno allo sviluppo dell’Università degli Studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica

1. L’importo finalizzato allo sviluppo dell'Università degli studi della Basilicata e del sistema regionale della ricerca scientifica per l'esercizio finanziario 2009 è stabilito nella misura di € 5.000.000,00.

 

2. Le somme di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0480.02 “Sostegno all’istruzione universitaria ed alla ricerca scientifica” del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

 

     Art. 13. Dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione – Legge Regionale 01.12. 2004, n.24

1. Per l’esercizio finanziario 2009, la dotazione del Fondo di Prevenzione e solidarietà per le vittime dell’usura e dell’estorsione di cui alla Legge Regionale 01.12.2004, n.24, è pari ad euro 400.000,00, importo stanziato alla UPB 1091.01 del bilancio di previsione per l’esercizio 2009.

 

     Art. 14. Contributo per la Stabilizzazione dei Lavoratori ASU autofinanziati e degli ex Lavoratori Socialmente Utili rivenienti dalla Platea Regionale LSU, in rapporto di lavoro presso Amministrazioni Pubbliche della Basilicata con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa o con Contratti di Lavoro a Tempo Determinato [17].

1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere [18].

 

2. Gli enti pubblici utilizzatori possono avvalersi della facoltà di assumere i suddetti lavoratori in pianta organica a tempo indeterminato nelle categoria A e B ed a tempo determinato nelle categorie C e D, secondo i profili professionali previsti dai rispettivi ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.

 

3. La Regione Basilicata riconosce, a partire dall’anno 2009, agli enti pubblici di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo economico su base annua pari ad € 9.200,00 annui per ogni lavoratore che sia stabilizzato tramite assunzioni in pianta organica [19].

 

4. Per le finalità del presente articolo è destinata, per l’esercizio finanziario 2009, una somma pari ad Euro 500.000,00, stanziata alla U.P.B. 0412.03 “Azioni in favore del lavoratori socialmente utili” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

 

5. Alle medesime finalità del presente articolo è destinata una quota del Fondo di Coesione Interna, di cui all’art. 22 della Legge Regionale 31 gennaio 2002, n. 10, nella misura stabilita nell’ambito dello stanziamento di cui alla U.P.B. 1111.06 “Fondo di coesione per le aree interne svantaggiate – Trasferimenti agli Enti locali” del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 15. Inserimento lavorativo soggetti diversamente abili [20]

1. Al fine di favorire l’inserimento lavorativo stabile dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999, n. 68 e l’assolvimento degli obblighi di assunzione previsti all’articolo 3 della medesima Legge da parte degli Enti pubblici presenti nel territorio regionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzione e in attuazione dell’art. 7 dell’Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato – Regioni – Città – Autonomie Locali, la Regione Basilicata promuove convenzioni ai sensi dell’articolo 11 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, e dell’articolo 39 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, finalizzate all’assunzione a tempo indeterminato da parte delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, mediante chiamata nominativa, dei soggetti disabili iscritti negli elenchi di cui all’art. 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che hanno completato presso Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata un rapporto di lavoro a tempo determinato sorto sulla base dei progetti speciali di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31, avendo in precedenza svolto presso Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un’attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell’Intesa, anche se completata successivamente.

2. A tal fine, per ogni lavoratore diversamente abile che sia assunto ai sensi del comma precedente, la Regione Basilicata riconosce, per l’anno 2012, agli Enti pubblici promotori un contributo economico pari ad Euro 10.000,00.

3. Per i rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all’articolo 15, comma 1, della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31, in essere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo contributo regionale sarà erogato, nel limite degli importi dovuti, fino alla scadenza del contratto.

4. Gli enti Pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, in caso di scopertura delle quote riservate ai soggetti diversamente abili, dovranno attivare in via prioritaria la procedura.di assunzione prevista al comma 1, fino ad esaurimento della categoria dei soggetti in possesso dei requisiti ivi previsti.

5. La Regione Basilicata, esclusivamente in attuazione dell'articolo 7 della Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali, promuove, altresì, progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato, presso le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata, dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto presso gli enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa, iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore dell'Intesa, anche se completata successivamente.

5 bis. La Regione Basilicata, al di fuori dell'ambito di applicazione dell'art. 7 dell'Intesa sancita il 16 novembre 2006 in sede di Conferenza Unificata Stato-Regioni-Città-Autonomie Locali, al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei soggetti diversamente abili di cui alla Legge 12 marzo 1999 n. 68, promuove, inoltre, progetti speciali finalizzati all'assunzione a tempo determinato, presso le amministrazioni pubbliche presenti sul territorio della Regione Basilicata dei lavoratori diversamente abili che hanno svolto presso gli Enti pubblici presenti sul territorio della Regione Basilicata, per la durata di almeno 24 mesi, un'attività di tirocinio con esito positivo o, comunque, lavorativa iniziata anteriormente alla data di entrata in vigore della Legge Regionale 30 dicembre 2011, n. 26, anche se completata successivamente.

6. Ai fini di cui ai due commi precedenti la Regione Basilicata riconosce agli Enti promotori dei relativi progetti un contributo economico fino ad un massimo di Euro 10.000,00 annui per ogni lavoratore diversamente abile, in ragione di una percentuale non superiore al 75% del costo del lavoro lordo.

7. Per le finalità di cui al presente articolo è destinata, per l’esercizio finanziario 2012, una somma parti ad Euro 1.000.000,00 stanziata sulla UPB 0412.04 “Politiche per l’inserimento lavorativo dei portatori di Handicap e di altri soggetti svantaggiati” del bilancio regionale per il medesimo esercizio finanziario.

 

     Art. 16. Rateizzazione crediti derivanti da revoche o rinunce di agevolazioni concesse in materia di aiuti

1. La Regione, su richiesta dei soggetti beneficiari, può rateizzare l’importo del credito derivante da revoche o rinunce di agevolazioni concesse.

 

2. [La concessione della rateizzazione è subordinata alla presentazione di polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia del credito] [21].

 

3. La durata massima della rateizzazione non potrà essere superiore a settantadue rate mensili costanti in caso di piccole e medie imprese [22].

 

4. Gli interessi legali dovuti dal soggetto beneficiario per la rateizzazione del debito sono calcolati a scalare.

 

5. Il debito può essere estinto in qualsiasi momento mediante unico pagamento.

 

6. In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive ovvero di cinque rate non consecutive, il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento del debito scaduto in 12 rate mensili di uguale importo, presentando un piano di rientro entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di morosità. Tale beneficio può essere concesso una sola volta; decorso inutilmente tale termine il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento in un’unica soluzione dell’intero debito residuo entro i successivi 60 giorni [23].

 

7. [La Giunta Regionale, con apposita direttiva, potrà disciplinare le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti, nel rispetto di quanto già eventualmente previsto dalla normativa applicabile a ciascuna agevolazione] [24].

 

     Art. 17. Slittamento limite di impegno per contributi agli Enti Locali per la diffusione delle sale cinematografiche

1. Il limite di impegno di € 300.000,00 di cui all'art. 38, comma 1 della L.R. 02.02.2006, n.1 per la concessione di contributi agli Enti Locali per l'assunzione di mutui, decorre dall'esercizio finanziario 2009 fino a tutto l'anno 2023.

 

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 1111.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio pluriennale 2009-2011. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 18. Contributi per la gestione dei canili comunali

1. La Regione Basilicata destina per l’anno 2009 un contributo alle spese per il mantenimento degli animali ricoverati nei canili comunali pari ad € 80.000,00, ai sensi della L.R. 25.1.1993, n. 6 art. 24 comma 2.

 

2. Il 20% della somma di cui al comma 1 è destinato ai canili comunali e il restante 80% ai canili comunali consortili.

 

3. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti alla UPB 0741.08 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 19. Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi

1. In considerazione della crisi economica internazionale e dell’aggravarsi della congiuntura sul mercato del lavoro regionale, per il solo anno 2009, è costituito il “Fondo di sostegno al reddito per i lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi”.

 

2. La Giunta Regionale, entro 60 giorni, emana disposizioni per la concessione di contributi una tantum a favore dei lavoratori fuoriusciti dai processi produttivi utilizzando le risorse appostate sul fondo di cui al comma 1.

 

3. La dotazione del fondo di cui al comma 1, è pari ad € 8.000.000,00 iscritti alla UPB 0741.04 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 20. Azioni a sostegno degli alunni disabili e delle Scuole Statali di Montagna

1. Per l’anno scolastico 2009/2010 e nel limite di € 300.000,00, la Giunta Regionale sostiene l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione ed azioni volte alla integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche con l’affiancamento di personale qualificato [25].

 

2. [Alle scuole paritarie di cui alla legge n. 62/2000 è riconosciuto,per ogni alunno in situazione di handicap, un contributo pari alla differenza tra la somma spesa per l’assunzione d’insegnanti di sostegno e quella erogata dalla Stato. Il suddetto contributo regionale non può comunque superare il limite di euro 10.000,00, per ogni alunno. La spesa complessiva per l’anno 2009 è preventivata in euro 60.000,00] [26].

 

3. La Giunta Regionale è autorizzata ad emanare provvedimenti finalizzati al sostegno delle Scuole Statali di Montagna sino all’importo massimo di euro 140.000,00.

 

4. Le somme di cui ai commi precedenti sono stanziate alla UPB 0980.01 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 21. Fondo di garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese

1. Per conseguire il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese operanti in Basilicata è istituito il “Fondo di garanzia per il rafforzamento della struttura patrimoniale e finanziaria delle imprese”.

 

2. Per l’anno 2009 sono stanziati 20 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dalla aliquota derivante dai giacimenti petroliferi in Basilicata nel rispetto delle finalità stabilita dall’art. 1 della legge regionale 3 aprile 1995, n. 40 e successive modifiche ed integrazioni, estendendo l’applicazione delle risorse assegnate a tale scopo all’intero territorio regionale.

 

3. Le poste finanziarie per il completamento di quanto previsto dalla presente norma saranno oggetto di apposito stanziamento nei successivi anni finanziari.

 

4. Gli oneri finanziari di cui al comma 1 sono stanziati alla UPB 0442.05 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 22. Edilizia Scolastica

1. Al fine di provvedere all’emergenza determinata dalla inagibilità di diversi istituti scolastici di I° e II° livello nella Regione Basilicata, è destinata la somma di € 200.000,00 agli interventi urgenti da eseguire su detti immobili da assegnare ai Comuni richiedenti.

 

2. Gli oneri finanziari di cui al comma 1 sono stanziati alla UPB 0980.05 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA SANITARIA, SOCIO-SANITARIA E SOCIALE

 

     Art. 23. Norme per l’attuazione della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12

1. I Direttori Generali e Commissari delle Aziende Sanitarie Regionali in cessazione al 31.12.2008 in base alla LR. 12/2008 sono esentati dall’adozione entro il 31.12.2008 del Bilancio economico preventivo per l’anno 2009 e del Bilancio pluriennale di previsione 2009-2011 di cui agli artt.14 e 13 della LR. n. 34/1995, e sono invece impegnati alla presentazione alla Regione di uno schema di bilancio economico preventivo per l’anno 2009 nel formato del vigente modello CE preventivo, completo di tutti gli allegati necessari per la predisposizione del bilancio di previsione e del budget, limitatamente ai costi ed ai ricavi al netto dei trasferimenti regionali; ai fini del rispetto degli adempimenti di cui all’Intesa CSR Rep.2271 del 23.3.2005, entro lo stesso termine sono tenuti alla trasmissione telematica dello stesso modello CE preventivo 2009 al sistema informativo NSIS, e sono tenuti alla successiva predisposizione della relativa certificazione nonché di quella relativa al 4° trimestre 2008 secondo le scadenze previste.

 

2. In deroga all’art.15 della L.R. n. 34/1995, i Direttori Generali dell’ASP e dell’ASM sono tenuti alla predisposizione ed adozione del Bilancio economico preventivo per l’anno 2009 e del Bilancio pluriennale di previsione 2009-2011 entro il 31.1.2009 e li trasmettono tempestivamente alla Giunta Regionale per il seguito di competenza, corredati del parere del Collegio Sindacale qualora già costituito e salva comunque l’applicazione del comma 17 dell’art.11 L.R.n.39/2001 s.m.i..

 

3. I compensi per gli incarichi di cui all’art.61 c.14 del Decreto Legge n.112/2008 c.m.i. nella Legge n.133/2008 dovranno essere determinati applicando i criteri ivi stabiliti. Il presente comma non si applica ai contratti in essere alla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 24. Programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale

1. Al fine di rafforzare le azioni di coesione sociale contrastando le spinte alla esclusione ed all’emarginazione, la Giunta Regionale, previo parere favorevole delle Commissioni Consiliari compenti, è autorizzata ad attuare in via sperimentale un programma regionale di contrasto delle condizioni di povertà e di esclusione sociale di durata predeterminata, in riferimento al comma 2 lettera d. dell’articolo 3 della Legge Regionale 14 febbraio 2007 n. 4, nelle more dell’approvazione del Piano Regionale della Salute e dei Servizi alla Persona di cui all’art. 15 della precitata legge.

 

     Art. 25. Riconversione dell’Ospedale di Muro Lucano

1. L’Azienda Sanitaria Locale di Potenza (A.S.P.) entro il 31 dicembre 2009 procede a dare inizio alla riconversione del Presidio ospedaliero di Muro Lucano in struttura sanitaria distrettuale, secondo quanto stabilito dall’art. 15, comma 2 della L.R. n. 1 del 2007.

 

2. Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, l’Azienda Sanitaria Locale di Potenza adotta apposito programma con l’articolazione delle misure di intervento.

 

     Art. 26. Norme per la concessione di aspettative retribuite per il personale del SSN della Basilicata coinvolto in progetti di cooperazione sanitaria decentrata internazionale

1. La Regione, per sostenere le iniziative di cooperazione decentrata in campo sanitario, gestite direttamente o tramite le Organizzazioni Non Governative riconosciute dal Governo Italiano (ONG) e aventi sede nella Basilicata, le Associazioni di volontariato, le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte al registro regionale, promuove la fruizione di aspettative retribuite per i medici, dirigenti sanitari, dirigenti del ruolo professionale e del personale appartenente alle professioni sanitarie, dipendenti dalle strutture sanitarie pubbliche, dalle Università, dagli ospedali classificati e dagli Istituti di Ricerca, Ricovero e Cura a carattere scientifico.

 

2. Le aspettative retribuite non possono superare i trenta giorni per anno solare, ovvero un periodo massimo di 90 giorni nel triennio. I periodi di aspettativa sono conteggiati agli effetti dell’anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto che per il trattamento di quiescenza. Per il personale dipendente del SSN si fa riferimento altresì alle disposizioni contenute negli artt. 23 e 24 del C.C.N.L. del 4 novembre 2005, rispettivamente area contrattuale S.P.T.A. e area contrattuale medica.

 

3. Agli operatori sanitari di cui al comma 1, coinvolti nei progetti di cooperazione sanitaria decentrata, saranno riconosciuti i crediti di Educazione Continua in Medicina per l’attività svolta sul campo, secondo la normativa regionale vigente.

 

4. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, si provvederà con le leggi di bilancio del 2009 e successive.

 

5. Per l’anno 2009 viene stanziata la somma di € 100.000,00 iscritta alla UPB 741.05 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale.

 

     Art. 27. Norme di collegamento con le disposizioni dell’art. 79 della Legge n. 133/2008

1. La Giunta Regionale adotta i provvedimenti necessari per ottemperare agli impegni a carico delle Regioni nel settore sanitario previsti dall’Intesa Stato-Regioni conseguente all’art. 79 del D. L. n. 112 del 25.06.08 convertito con modificazioni ed integrazioni nella Legge n. 133 del 06.08.08 ed altre disposizioni ivi contenute, anche attraverso apposite direttive al fine di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale.

 

     Art. 28. Esodo del personale delle Aziende Sanitarie

1. La Giunta Regionale al fine di valutare l’eventuale estensione delle norme sull’esodo del personale regionale alle Aziende Sanitarie, al CROB-IRCCS ed alle Aziende Ospedaliere della Regione, adotta apposito atto per acquisire i dati e le informazioni relativi ai costi e circa le modalità di estensione delle suddette norme.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 29. Disposizioni in materia di personale

1. A decorrere dall’entrata in vigore della presente legge, sono abrogate le disposizioni regionali che prevedono la fornitura di capi di vestiario al personale regionale.

 

2. La Giunta Regionale e l’Ufficio di Presidenza del Consiglio, ciascuno per l’ambito di propria competenza, provvedono con propri atti a disciplinare l’eventuale somministrazione di capi di vestiario, individuando le categorie di lavoratori aventi titolo, le caratteristiche e la periodicità della fornitura, in ragione esclusiva dell’esigenza di salvaguardia del decoro e dell’immagine istituzionale dell’ente.

 

3. La Giunta Regionale e l’Ufficio di Presidenza, ciascuno per l’ambito di rispettiva competenza provvedono a risolvere transattivamente le eventuali contese riguardo alla pregressa mancata somministrazione del vestiario secondo criteri che tengano conto della effettività delle mansioni svolte e del valore economico stimato della mancata fornitura.

 

4. Al fine di garantire la continuità dell’azione amministrativa gli incarichi dirigenziali di cui al comma 8 bis dell’art. 16 della Legge Regionale 2 marzo 1996 n. 12, restano in essere sino alla data di conferimento dei nuovi incarichi ad opera dell’organo competente.Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente norma.

 

     Art. 30. Modifiche alla legge regionale n. 18 del 2005 che riformula la Legge Regionale n. 23 del 2002 “Istituzione Premi Lucani Insigni”

1. Al punto 2 dell’art. 2, comma 1, della L.R. n. 18 del 2005 le parole “due premi” sono sostituite con “quattro premi” alle personalità, di cui al punto b) del precedente articolo.

 

2. Il comma 4 dell’art. 3 della L.R. n.18 del 2005 è sostituito con il seguente:

 

“4. I premi non ritirati o non assegnati, vengono reincamerati nel fondo ed assegnati in beneficenza”.

 

3. Al comma 2 dell’art. 4 della L.R. n.18 del 2005 le parole “mese di marzo” sono sostituite con “mese di febbraio”.

 

4. Al comma 4 dell’art. 4 della L.R. n.18 del 2005 le parole “mese di marzo” sono sostituite con “mese di febbraio”.

 

5. Al comma 1 dell’art. 7 della L.R. n.18 del 2005 è eliminata la parola “2005”.

 

     Art. 31. Strutture a ciclo diurno e residenziale [27]

1. Le strutture a ciclo diurno e residenziale i cui progetti di adeguamento - presentati ai sensi del “Bando per la concessione di contributi per interventi finalizzati al potenziamento delle strutture socio assistenziali residenziali e semi residenziali - D.C.R. 700/2003” - sono stati approvati e ammessi a finanziamento, completano l’adeguamento ai requisiti richiamati dal comma 4 dell’art. 31 della L.R. 4/2007 entro il termine dichiarato all’atto della concessione del finanziamento e comunque entro e non oltre il 31.12.2010.

 

     Art. 32. Tributo speciale per il deposito di rifiuti in discarica - Fondo incentivante

1. “Il fondo incentivante di cui all’art.22 comma 2 della L.R. 02.02.2001, n.6 e s.m.i. per il 2009 è quantificato in € 1.250.000,00.”

 

2. Le risorse finanziarie per le finalità di cui al comma precedente sono stanziate alla UPB 0510.03 del bilancio di previsione 2009.

 

     Art. 33. Modifica articolo 18 della Legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008 – Modifiche ed integrazioni alla L.R. 20.07.1999 n. 19 concernente la Disciplina del Commercio al Dettaglio su aree private in sede fissa e su aree pubbliche

1. L’art. 18 della Legge regionale n. 23 del 30 settembre 2008, recante modificazioni all’art. 22 della L.R. 20.07.1999, n. 19, è così modificato:

 

Il comma 2 dell’art. 22 della L.R. 20 luglio 1999, n. 19 è così sostituito:

 

“2. le vendite di fine stagione o saldi devono essere pubblicizzate come tali ed effettuate esclusivamente nei seguenti periodi dell’anno:

 

- dal 2 gennaio al 2 marzo;

 

- dal 2 luglio al 2 settembre.”

 

     Art. 34. Modifica alla L.R. n. 18/2004 - Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del D.L 30/9/2003, N. 269

1. Alla legge regionale 12 novembre 2004, n. 18, modificata dalla L.R. 28 dicembre 2005, n. 33 e dalla L.R. 18 dicembre 2007 n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) All’art. 4B è aggiunto il seguente comma 7:

 

“7. Nelle aree che alla data del 6.09.85 erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, ai sensi dell’art. 142 del D. l.vo 42/2004 e succ. modif. ed integraz., le opere abusive sono suscettibili di sanatoria nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente art. 4B”;

 

b) Il termine del 31 dicembre 2008, riportato nella L.R. 25/2007, articolo 2 comma 1, è prorogato al 31 dicembre 2009 [28];

 

c) Il termine del 31 dicembre 2008, riportato nella L.R. 25/2007, art. 2 comma 2, è prorogato al 31 dicembre 2009 [29].

 

     Art. 35. Modifica alla legge regionale n. 23/1999 – “Tutela, Governo ed Uso del Territorio”

1. All’art. 30 della Legge Regionale n. 23 dell’11.08.1999 e sue modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi 7 e 8:

 

“7 La verifica di compatibilità volta a valutare la sostenibilità geologica delle trasformazioni antropiche in aree che prevedano la realizzazione di una pluralità di edifici attraverso previsioni plano-volumetriche inserite nel R.U., ove per tali aree non siano stati predisposti adeguati approfondimenti di indagine indicati nella L.R. n. 38/1997, è effettuata con le modalità previste per le aree da attuare con interventi indiretti rinviati a successivi Piani attuativi. In questa ipotesi l’attuazione delle previsioni plano-volumetriche è subordinata alla successiva acquisizione di parere geologico ai sensi della L.R. n. 38/1997 e della L.R. n. 37/1996.”

 

“8 Le Amministrazioni comunali, allo scopo di affiancare i progettisti ed il responsabile tecnico dell’Ente titolare dell’atto di pianificazione nel processo di certificazione inerente gli aspetti geologici coinvolti nella redazione degli atti di pianificazione di cui al presente articolo, potranno richiedere la nomina di un tecnico individuato nell’ambito delle strutture regionali.

Le spese relativa all’attività di affiancamento saranno detratte dal contributo assegnato al Comune.”

 

     Art. 36. Interpretazione autentica del comma 5 dell’art. 11 Legge Regionale 4 agosto 2006 n. 18

1. Il comma 5 dell’articolo 11 della L.R. 4 agosto 2006, n. 18 è da interpretarsi nel senso che lo stipendio tabellare della posizione economica in godimento è determinato con riferimento ai valori economici mensili risultanti dal contratto collettivo nazionale applicato alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. L’indennità non è soggetta a rivalutazione per effetto degli incrementi retributivi derivanti da contratti collettivi sottoscritti successivamente a tale data.

 

     Art. 37. Modifica del comma 8 dell’art. 15 della L.R. n. 42/98, modificato dall’art. 23 della L.R. n. 1 del 2.3.2006

1. Il comma 8 dell’art. 15 della L.R. n. 42/98, modificato dall’art. 23 della L.R. n. 1 del 2.3.2006, è sostituito dal seguente:

 

“ 8. Le somme accantonate di cui ai precedenti commi 6 e 7 possono essere utilizzate per la compilazione dei Piani di assestamento, per l’esecuzione di interventi colturali, di opere e interventi di miglioramento del patrimonio silvo-pastorale, per la prevenzione e lo spegnimento degli incendi. Gli interventi e le opere di cui sopra dovranno essere preventivamente autorizzati dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio.”

 

     Art. 38. Modifiche all’art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28 – Esodo del personale regionale

1. Dopo il comma 4 dell’art. 36 della Legge Regionale 28 dicembre 2007, n. 28, come modificato dall’art. 1 della Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 1 e dell’art. 50 della Legge Regionale 6 agosto 2008, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

 

“- 4 bis. E’ data facoltà al personale che abbia revocato entro il 31 dicembre 2008 l’istanza prodotta ai sensi dei commi 3 e 4 nel termine del 31 marzo 2008, di rinnovare la domanda entro il 31 gennaio 2009 per essere collocato in pensione entro il termine del 30 giugno 2009”.

 

     Art. 39. Omogeneizzazione della durata delle graduatoria di concorso

1. Al fine di omogeneizzare la durata delle graduatorie dei concorsi banditi dalla Regione e dagli Enti strumentali a quella fissata dalle disposizioni statali in materia, le graduatorie dei concorsi pubblici il cui bando sia pubblicato dopo l’entrata in vigore della presente legge hanno efficacia triennale a far data dalla pubblicazione della graduatoria degli idonei sul Bollettino Ufficiale Regionale. Nelle more dell’attuazione della disciplina sopra indicata, i termini di validità delle graduatorie della Regione e degli Enti Strumentali, degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale, ivi compresi quelli scaduti nel corso dell’anno 2008, sono prorogati al 31.12.2009.

 

     Art. 40. Compensazione per oneri derivanti da sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008

1. Allo scopo di compensare gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 335 del 10 ottobre 2008 nel bilancio della gestione del Servizio Idrico Integrato della Regione Basilicata e ai fini di garantire l’equilibrio economico – finanziario della stessa, la Regione riconosce all’Autorità di Ambito Territoriale Ottimale di Basilicata, per i successivi adempimenti di sua competenza, un importo corrispondente a quello dei rimborsi e dei minori ricavi conseguenti alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, Legge n. 36/1994 e dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del D.Lgs. n. 152/2006.

 

2. L’impegno finanziario di cui al comma 1 potrà ridursi, in tutto o in parte, laddove lo Stato provveda alla compensazione necessaria ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario della gestione del Servizio Idrico Integrato ovvero laddove allo stesso si pervenga attraverso l’adeguamento della tariffe.

 

3. Nelle more della quantificazione dell’importo di cui al comma 1 del presente articolo, la spesa per l’esercizio finanziario 2009 è stimata in Euro 100.000,00. Le poste finanziarie atte a garantire il completamento dell’attuazione della presente norma saranno oggetto di apposito stanziamento nei successivi anni finanziari.

 

4. Gli oneri finanziari di cui al comma 3 sono stanziati alla UPB 1211.04 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 41. Integrazione art. 9 L.R. 6 settembre 2001, n. 33

1. All’articolo 9 della legge regionale n. 33 del 6 settembre 2001 è aggiunto il seguente comma 1 bis:

 

“1 bis. Per i beni immobili agricoli ed extra agricoli, la cui dismissione sia affidata all’A.L.S.I.A. (Agenzia Lucana Sviluppo ed Innovazione in Agricoltura) ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 47/2001 e s.m.i., sono obbligati al pagamento del tributo dovuto al Consorzio di Bonifica competente per territorio, gli assegnatari e/o i detentori dei suddetti beni immobili, in luogo dell’ente proprietario, i quali in via esclusiva, godono di un beneficio derivante anche dalle opere irrigue la cui gestione è affidata al Consorzio di Bonifica. L’A.L.S.I.A. entro 210 giorni dall’entrata in vigore della presente legge fornirà ai Consorzi di Bonifica gli elenchi aggiornati di tutti gli assegnatari e/o di tutti i detentori di immobili che ricadono nell’ambito di competenza di ciascun Consorzio di Bonifica.”

 

     Art. 42. Gestione straordinaria dell’Agenzia Lucana per lo Sviluppo e Innovazione in Agricoltura

1. La gestione straordinaria di cui all’articolo 10 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11 è prorogata, per le finalità indicate nel medesimo articolo, al 31 dicembre 2009.

 

     Art. 43. Norme in materia di lavoratori socialmente utili

1. Per i lavoratori assunti ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 60 del 2000, il servizio prestato come collaboratore coordinato e continuativo, ovvero con altre forme di lavoro autonomo o parasubordinato, presso gli enti utilizzatori è riconosciuto quale rapporto di lavoro a tempo determinato ai soli ed esclusivi fini dei processi di assunzione per l’eliminazione del precariato nell’ambito degli stessi enti.

 

     Art. 44. Valorizzazione dei giovani diplomati e laureati lucani

1. Al fine di promuovere l’arricchimento delle conoscenze e l’incremento delle esperienze formative a beneficio dei migliori e brillanti giovani diplomati e laureati lucani, la Regione Basilicata ne sostiene la partecipazione ai percorsi individuali di tirocinio formativo retribuito nelle pubbliche amministrazioni della Regione Basilicata.

 

2. I rapporti formativi di cui al comma che precede non si configurano quali rapporti di lavoro con le Amministrazioni destinatarie.

 

3. La Giunta Regionale, sentite le Commissioni Consiliari competenti, con proprio atto determinerà i caratteri del percorso selettivo e formativo al fine di realizzare un Programma che sia coerente con le strategie ed i principi dell’Unione Europea ed in particolare con la programmazione delle risorse del Fondo Sociale Europeo 2007/2013.

 

     Art. 45. Istituzione del Bilancio Sociale

1. La Regione Basilicata destina, per l’anno 2009, la somma di € 10.000,00 all’istituzione ed alla promozione del bilancio sociale regionale.

 

2. Alla copertura finanziaria dell’onere di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0741.04 dello stato di previsione delle uscite del Bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 46. Proroga dei termini di cui all’art. 12 della Legge Regionale n. 28 del 24 novembre 2008

1. All’art.21/bis della Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6, introdotto dall’art. 12 della L.R. n. 28 del 24 novembre 2008, è aggiunto il seguente comma 4:

 

“4. I termini di cui al presente articolo possono essere prorogati per ulteriori 90 giorni con DPGR, nel caso in cui allo scadere del termine del precedente comma 1 l’ATO Unico Rifiuti Basilicata non si ancora costituito, ovvero questo non sia ancora subentrato in tutti i rapporti giuridici dei soppressi ATO Provinciali.”

 

     Art. 47. Riconferma delle concessioni demaniali per finalità turistico ricreative di cui all’art. 34 della L.R. n. 1/2006

1. Fermo restando l’utilizzo stagionale delle aree demaniali marittime e tutte le indicazioni e precauzioni adottate e da adottare da parte della Giunta Regionale in materia di sicurezza e salvaguardia ambientale, le concessioni stagionali, nella misura e condizioni stabilite dal vigente art. 34 della L.R. n. 1 del 2006, sono riconfermate con provvedimenti di durata quadriennale e comunque fino all’approvazione della variante al Piano Regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime

 

     Art. 48. Disposizioni in materia di volumetrie edilizie per favorire il risparmio energetico e l’utilizzo delle fonti rinnovabili

1. Il comma 1 dell’art. 11 L.R. 28 dicembre 2007 n. 28 è applicabile anche se il titolo abilitativo per l’intervento da eseguire è stato rilasciato anteriormente all’entrata in vigore di detta legge, a condizione che venga presentata richiesta di variante in corso d’opera.

 

     Art. 49. Modifica all’art. 43 della Legge Regionale n. 24 del 18 dicembre 2007 “Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”

1. All’art. 43 della Legge Regionale n. 24 del 18 dicembre 2007 “Norme per l’assegnazione e la gestione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica” sono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

 

“5. Il disabile, affetto da invalidità permanente, riconosciuta in misura non inferiore all’80% dalla Commissione per l’accertamento degli stati di invalidità civile e il privo della vista di cui al primo comma dell’art. 6 Titolo 1 della Legge 2 aprile 1968, n. 482, assegnatario di alloggio di edilizia residenziale pubblica, ha facoltà, decorsi cinque anni dalla data del decreto di assegnazione, di chiederne l’acquisto, a condizioni di cui al decimo, undicesimo e dodicesimo comma dell’articolo unico della Legge 24 dicembre 1993, n. 560 e del quarto comma dell’articolo 4 della Legge 30 aprile 1999, n. 136. Tale facoltà è riconosciuta anche nell’ipotesi in cui sia affetto da disabilità il familiare convivente dell’assegnatario.”

 

“6. L’ATER, su richiesta dell’assegnatario dell’alloggio da almeno cinque anni, deve attivare il procedimento di vendita anche se l’abitazione non è inclusa nel piano di vendita.”

 

     Art. 50. Differimento dei termini fissati dall’art. 9, comma 1, della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008

1. Per le iniziative inserite nel POR 2000/2006, il termine per ultimare i lavori previsto dall’art. 9, comma 1, della L.R. n. 20 del 6 agosto 2008, è differito al 30 aprile 2009.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 51. Rispetto dei vincoli di bilancio

1. I piani ed i programmi annuali degli interventi, le autorizzazioni e gli atti amministrativi regionali, in qualsiasi forma adottati, dai quali derivino obbligazioni finanziarie nei confronti di terzi devono essere contenuti nei limiti invalicabili degli stanziamenti del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 ai sensi dell’art. 4, comma 6, della L. R. 6.09.2001, n.34.

 

     Art. 52. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa per l’esercizio finanziario 2009 contenute nella presente legge trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione 2009.

 

2. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2010 e 2011, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2009-2011.

 

     Art. 53. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2009.

 

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[2] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[3] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[4] Lettera aggiunta dall'art. 26 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[5] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[6] Lettera così modificata dall'art. 26 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 26 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[8] Comma sostituito dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27 e così modificato dall'art. 55 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[9] Comma inserito dall'art. 55 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[10] Comma così sostituito dall'art. 26 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[11] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[12] Comma così sostituito dall'art. 32 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[13] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[14] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[15] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[16] Comma abrogato dall'art. 17 della L.R. 26 aprile 2012, n. 8.

[17] Rubrica così sostituita dall'art. 33 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[18] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[19] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[20] Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26.

[21] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2013, n. 17.

[22] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2013, n. 17.

[23] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2013, n. 17.

[24] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 8 agosto 2013, n. 17.

[25] Comma così sostituito dall'art. 34 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[26] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[27] Il termine di cui al presente articolo, già prorogato al 31.12.2012 dall'art. 42 della L.R. 30 dicembre 2011, n. 26, è stato differito al 31 dicembre 2013 dall'art. 9 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7.

[28] Per la proroga del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[29] Per la proroga del termine di cui alla presente lettera, vedi l'art. 75 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.