§ 3.8.35 - L.R. 7 dicembre 2000, n. 60.
Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:07/12/2000
Numero:60


Sommario
Art. 1.  Oggetto ed obiettivi.
Art. 2.  La programmazione delle attività.
Art. 3.  Attività socialmente utili.
Art. 4.  Enti promotori delle iniziative di stabilizzazione occupazionale, beneficiari degli interventi di incentivazione nazionale e regionale.
Art. 5.  Destinatari del piano di stabilizzazione.
Art. 6.  Prosecuzione delle attività socialmente utili.
Art. 7.  Incentivi.
Art. 8.  Risorse.
Art. 9.  Pubblicazione.


§ 3.8.35 - L.R. 7 dicembre 2000, n. 60.

Norme per la stabilizzazione lavorativa dei soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili.

(B.U. 12 dicembre 2000, n. 72).

 

     Art. 1. Oggetto ed obiettivi.

     1. La Regione Basilicata, con la presente legge, disciplina le attività socialmente utili con l'obiettivo del progressivo inserimento dei lavoratori socialmente utili, attraverso politiche di stabilizzazione occupazionale.

 

     Art. 2. La programmazione delle attività.

     1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e sentita la Commissione Permanente per l'Impiego ed il Comitato di Coordinamento Istituzionale per le politiche del lavoro, di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 8/9/1998 n. 29, approva, entro il 31 gennaio di ciascun anno, il piano pluriennale ed i piani annuali di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili.

     2. I suddetti piani, coerenti con le azioni programmatiche previste nell'art. 3 della già citata L.R. n. 29/98, contengono: le indicazioni delle misure e iniziative, finalizzate alla fuoriuscita dei lavoratori dal corrispondente bacino LSU, il ruolo affidato ai vari soggetti utilizzatori dei LSU, i tempi di realizzazione degli interventi, la individuazione delle risorse finanziarie pubbliche e private da mobilitare, gli strumenti di assistenza e promozione delle attività in questione.

     3. Entro il 31 dicembre di ogni anno la Giunta è impegnata a presentare in Consiglio Regionale un rapporto sullo stato di attuazione dei piani suddetti.

 

     Art. 3. Attività socialmente utili.

     1. Le attività socialmente utili sono quelle indicate dall'art. 1, comma 1, dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 468/97 e successive modificazioni e dell'art. 3 del decreto legislativo 81/2000 e le altre aggiuntive, successivamente individuate dalla Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del predetto decreto legislativo.

     2. E' istituito l'elenco regionale delle attività aggiuntive per lavori socialmente utili aggiornato nei modi indicati nel presente articolo.

     3. L'elenco regionale delle attività aggiuntive è tenuto a cura del Dipartimento Formazione, lavoro, Cultura e Sport ed è annualmente aggiornato sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta e dal Consiglio Regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno.

     4. Le Province, nell'ambito delle proprie competenze, specificano ed integrano l'elenco delle attività di cui al presente articolo, in rapporto alle esigenze del locale mercato del lavoro.

     5. Le attività così come specificate ed integrate dalle province sono recepite dalla Regione nell'ambito dell'attività di programmazione di cui al presente articolo.

     6. La Giunta Regionale può, con propria deliberazione individuare, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Decreto Legislativo n. 81/2000, le attività socialmente utili aggiuntive e funzionali allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti destinatari del piano di stabilizzazione, riconoscendole prioritariamente nelle iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie pubbliche per opere infrastrutturali che siano finanziate da fondi strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata [1].

 

     Art. 4. Enti promotori delle iniziative di stabilizzazione occupazionale, beneficiari degli interventi di incentivazione nazionale e regionale.

     1. Le azioni finalizzate a garantire uno sbocco occupazionale stabile ai soggetti individuati nel successivo art. 5 sono rivolte:

     a) ai soggetti, di cui all'art. 1 del Decreto Lgs. 81/2000;

     b) ai soggetti, di cui all'art. 3, comma 1 del Decreto Lgs. 468/97, che pur non avendo realizzato progetti di LSU ed utilizzato lavoratori in LSU, provvedano comunque alla loro stabilizzazione occupazionale;

     c) al sistema delle imprese pubbliche e private impegnate a procedere alle assunzioni dei soggetti, di cui all'art. 5.

 

     Art. 5. Destinatari del piano di stabilizzazione.

     1. Sono destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale, prioritariamente e nel seguente ordine:

     a) i soggetti impegnati entro la data del 31/12/1997 per almeno 12 mesi in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del Decreto-Legge 1 ottobre 1996 n. 510, convertito con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996 n. 608 e quelli che già impegnati effettivamente in progetti di lavori socialmente utili entro il 31/12/1997 abbiano raggiunto nel corso del 1998, una permanenza di almeno 12 mesi, anche in più periodi e/o in più progetti LSU, finanziati col Fondo Nazionale per l'Occupazione;

     b) i soggetti che abbiano maturato interamente 12 mesi di permanenza in attività di lavori socialmente utili nel biennio 1.1.1998 - 31.12.1999, ai sensi del comma 6, art. 45 L. 144 del 17 maggio 1999 e finanziati con Fondo Nazionale per l'Occupazione;

     c) i soggetti che siano stati impegnati in progetti LSU finanziati, in una prima fase, con risorse degli enti promotori o gestori, e che, nell'ultimo semestre del 1999, siano stati assunti in carico del Fondo per l'Occupazione, sempreché abbiano maturato 12 mesi di permanenza nelle predette attività nel biennio 1.1.1998 - 31.12.1999.

     2. Le misure ed azioni di stabilizzazione secondo i criteri e le modalità fissati nei successivi artt. 6 e 7 e nei piani di stabilizzazione approvati dal Consiglio Regionale di Basilicata, sono nell'ordine indirizzate anche a:

     a) soggetti che sono stati impegnati in lavori socialmente utili per almeno 12 mesi ed erano in servizio al 31/12/1999 in progetti LSU finanziati per intero dagli enti utilizzatori, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 81/2000;

     b) soggetti titolari di trattamenti previdenziali utilizzati in prestazioni di attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lettera d) del Decreto Lgs. 468/97, realizzate alle condizioni di cui all'art. 7 del medesimo decreto;

     c) soggetti impegnati in attività socialmente utili che non hanno completato il periodo previsto di 12 mesi di cui all'art. 45, comma 6, della Legge n. 144/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. La Commissione Permanente per l'Impiego, di cui all'art. 5 della L.R. n. 29/98, approva le liste dei soggetti, comunque utilizzati in lavori socialmente utili ai sensi della legislazione nazionale e della legge regionale entro la data del 30.04.2001, predisposte dall'Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali della Regione Basilicata secondo le tipologie indicate nei commi precedenti.

     Dette liste costituiscono la platea regionale L.S.U. [2].

     4. Gli enti utilizzatori, di cui all'art. 1, comma 1 del D.Lgs. 81/2000, potranno continuare ad utilizzare i soggetti di cui al 1° e al 2° comma del presente articolo utilizzando i benefici per le diverse tipologie dei soggetti previsti dall'art. 1 del già citato D.Lgs. 81/2000 e dell'art. 6 della presente legge.

 

     Art. 6. Prosecuzione delle attività socialmente utili. [3]

     1. Agli Enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti, di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge, la Regione Basilicata concede un contributo pari al 50% dell'onere posto col D.Lgs. N. 81/2000 a loro carico relativo al pagamento da corrispondere agli stessi nel periodo 1° Novembre 2000 - 30 Giugno 2001.

     2. Analogo contributo può essere concesso per i lavoratori avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all'art. 11, comma 4 del D.Lgs. 468/97 che nell'ultimo semestre 1999 siano stati assunti a carico del Fondo per l'Occupazione.

     3. Agli enti utilizzatori che consentano la prosecuzione delle attività socialmente utili dei soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 5, la Regione Basilicata concede un contributo pari al 75% dell'importo complessivo che essi devono sostenere per il pagamento dell'assegno da corrispondere ai soggetti in questione per il periodo 1° novembre 2000 - 30 giugno 2001. Analogo contributo può essere concesso per i lavoratori di cui alla lettera b) del comma 2 dell'art. 5 della presente legge, relativo al periodo in cui cessa il trattamento di indennità di mobilità di integrazione salariale.

     4. Agli Enti o alle imprese che dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 assumono a tempo pieno o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, con durata minima di trentasei mesi, i soggetti di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000, n. 60 e all’art. 3, comma 2, della Legge Regionale 18.1.2002 n. 9, la Regione Basilicata riconosce un contributo a fondo perduto di E. 7.500,00 per ogni unità stabilizzata.

     In caso di interruzione del rapporto di lavoro, entro 3 anni dalla data di assunzione, senza giusta causa, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’intera somma, di cui al comma precedente.

     Il sostegno finanziario di E. 7.500,00 è riconosciuto anche agli Enti che dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 hanno stabilizzato una percentuale superiore al 30% del totale dei L.S.U. impegnati direttamente, relativamente alle unità che concorrono a superare tale percentuale.

     Il sostegno finanziario di E. 7.500,00 è altresì riconosciuto ai lavoratori socialmente utili costituiti in cooperative ed ai lavoratori socialmente utili che hanno intrapreso un lavoro autonomo a far data dalla entrata in vigore della Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60.

     Ai lavoratori che intraprendono lavoro autonomo nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2004, oltre ai benefici del contributo a fondo perduto previsti dall’art. 2, comma 4, della L.R. 18 gennaio 2002, n. 9 e del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, la Regione Basilicata riconosce un ulteriore contributo di Euro 2.500,00.

     Per le assunzioni con rapporto di lavoro condiviso a tempo indeterminato, l’incentivo di cui al comma 1, è concesso per intero per ogni coppia di lavoratori.

     Dal 1° novembre 2001 al 30 giugno 2002, agli enti di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 28.02.2000, n. 81 che hanno attuato piani di reimpiego diretto o indiretto, ovvero tramite imprese esterne, dei lavoratori di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60 e all’art. 3 comma 2 della Legge Regionale 18.1.2002 n. 9, la Regione Basilicata riconosce un sostegno finanziario commisurato al 70% del sussidio corrisposto per un anno ai lavoratori di cui sopra, per ogni unità stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa con durata minima di 36 mesi, ai sensi delle delibere approvate dagli Enti utilizzatori in base al comma 1 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 28.2.2000 n. 81.

     Per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, gli incentivi di cui ai commi precedenti sono corrisposti in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore effettuate.

     Per la esternalizzazione di servizi affidata a società cooperative costituite all’80% da lavoratori socialmente utili, il contributo del 100% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000, n. 60 e all’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 18.1.2002, n. 9 è incrementato del 50% per ogni unità stabilizzata. [4].

     5. Dal 1° luglio 2001 e fino al 31 dicembre 2001 la prosecuzione delle attività socialmente utili può avvenire, utilizzando gli incentivi previsti ai commi precedenti, a condizione che gli enti utilizzatori abbiano stabilizzato almeno il 20% del totale dei lavoratori socialmente utili impegnati direttamente, entro il 30.06.2001.

 

     Art. 7. Incentivi. [5]

     1. [6].

     2. Oltre all’incentivo previsto ai sensi del comma 11, art.7 del D.Lvo 28.2.2000, n.81 e fino al 31.12.2001 è concesso un contributo fino a 30 milioni di lire per spese di costituzione ed avvio di attività, di imprese e di cooperative con oneri a carico della Regione Basilicata. Il contributo è concesso a condizione che le imprese e le cooperative avviino attività occupando lavoratori già impegnati in progetti di lavori socialmente utili in misura non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva [7].

     3. Nel caso in cui i soggetti di cui all'art. 5 siano assunti con contratto a tempo pieno e determinato di durata superiore a otto mesi, in aggiunta alla applicazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, della Legge 27 luglio 1991, n. 223, è concesso dalla Regione Basilicata un contributo di lire seicentomila per ogni mese di lavoro prestato al datore di lavoro pubblico o privato.

     Il contributo di cui sopra è riconosciuto anche per le assunzioni con contatti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno di durata superiore a otto mesi ed inferiore a trentasei mesi. Il contributo è previsto per un periodo massimo di dodici mesi. Per le assunzioni di cui sopra, a tempo parziale inferiore a trenta ore settimanali, il contributo è corrisposto in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore effettuate.

     4. Ai soggetti di cui all’art.5 della presente legge che rinunciano a proseguire nelle attività socialmente utili per intraprendere lavoro autonomo ed intendono utilizzare gli incentivi previsti dalla Legge 28.11.1996, n.608, art.9 septies, ed alle società cooperative che avviano attività occupando lavoratori già impegnati in progetti socialmente utili in misura non inferiore al 50% della forza lavoro complessiva, la Regione Basilicata concede un contributo a fondo perduto, pari al 70%, fino ad un massimo di 30 milioni di lire, delle spese sostenute per l’acquisto, la costruzione, la ristrutturazione dei locali sede dell’impresa e/o per l’acquisto di macchinari ed attrezzature necessarie allo svolgimento delle attività dell’impresa nonché per il pagamento degli interessi sul mutuo agevolato contratto con la I.G. Lucana [8].

     5. Agli Enti utilizzatori che non applicheranno le disposizioni di cui alla presente legge e dell'art. 12, comma 4 del D.Lgs. 468/97, non sono concesse le agevolazioni previste dalla presente legge e sono revocate quelle già erogate.

     6. Per accedere ai benefici riguardanti la stabilizzazione, i soggetti interessati devono produrre apposita istanza alla Regione Basilicata - Dipartimento Formazione Lavoro Cultura e Sport - Ufficio Lavoro ed Emergenze Occupazionali -, corredata della documentazione necessaria ad attestare l'ottemperanza degli adempimenti previsti dalla presente legge.

 

     Art. 8. Risorse.

     1. Per l'anno 2000, agli oneri connessi alla prosecuzione delle attività dei LSU ai sensi del D.Lgs. n. 81/2000 si provvede con le risorse rivenienti dai trasferimenti statali di cui all'art. 8 dello stesso decreto imputate al cap. 2420, nonché con quelle previste al cap. 2412 del bilancio regionale.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, a partire dell'anno 2001, saranno coperti con legge di bilancio, a fronte delle disponibilità appositamente assegnate dallo Stato e di finanziamenti propri della Regione.

 

     Art. 9. Pubblicazione.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del 2° comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 22 maggio 2001, n. 23.

[2] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 22 maggio 2001, n. 23.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 maggio 2001, n. 23.

[4] Comma già sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 gennaio 2002, n. 9, dall’art. 1 della L.R. 5 luglio 2002, n. 26 e dall’art. 2 della L.R. 18 luglio 2003, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall’art. 3 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 22 maggio 2001, n. 23.

[6] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 18 luglio 2003, n. 24.

[7] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 18 gennaio 2002, n. 9. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione , per effetto dell’art. 6 della L.R. 17 febbraio 2004, n. 4, fino al 31 dicembre 2004.

[8] Comma così sostituito dall’art. 2 della L.R. 18 gennaio 2002, n. 9.