§ 3.8.41 - L.R. 18 gennaio 2002, n. 9.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7.12.2000 n. 60, come modificata dalla leggi regionali 22.5.2001, n. 23 e 6.9.2001, n. 35.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:18/01/2002
Numero:9

§ 3.8.41 - L.R. 18 gennaio 2002, n. 9.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7.12.2000 n. 60, come modificata dalla leggi regionali 22.5.2001, n. 23 e 6.9.2001, n. 35.

(B.U. 21 gennaio 2002, n. 5).

 

Art. 1.

     Il comma 4 dell’art.6 della Legge Regionale 7.12.2000 n.60, come modificata dalle Leggi Regionali 22.05.2001 n.23 e 6.09.2001 n.35, è così sostituito:

     (Omissis).

 

Art. 2.

     I commi 2 e 4 dell’art.7 della Legge Regionale 7.12.2000 n.60, come modificata dalle Leggi Regionali 22.05.2001 n.23 e 6.09.2001 n.35, sono così sostituiti:

     (Omissis).

 

Art. 3.

     1. Le attività socialmente utili possono proseguire per il periodo 1 gennaio 2002 – 30 giugno 2002 fruendo degli incentivi già previsti dalla L.R. 7/12/2000 n. 60, come modificata dalle Leggi Regionali 22/5/2001, n. 23 e 06/09/2001 n. 35 e dalla presente legge, a condizione che i singoli enti utilizzatori, stabilizzino entro il 30 giugno 2002 l’ulteriore quota a loro carico per il raggiungimento del 30% del totale dei L.S.U. impegnati direttamente. Sono esonerati dall’obbligo di stabilizzare l’ulteriore 10% per la prosecuzione fino al 30/06/2002, i comuni sottoposti a gestione commissariale. L’eventuale arrotondamento è calcolato per difetto per i decimali fino a cinque [5] e per eccesso per quelli da sei [6] fino a nove [9] [1].

     2. Possono, inoltre, proseguire fino al 30 giugno 2002 i lavoratori percettori di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile che, alla data del 31.12.1999 abbiano maturato 12 mesi di permanenza in progetti di L.S.U. di tipo a), b), c) come individuati all’art.1, comma 2 del D.Lvo 1.12.1997, n.468, ed impegnati in attività di L.S.U. alla data del 30 aprile 2001. A mobilità scaduta, i suddetti lavoratori hanno titolo a percepire l’assegno ASU con le stesse modalità applicate ai lavoratori di cui all’art.6, comma 3 della Legge Regionale 7.12.2000 n.60 e sono destinatari delle misure e delle azioni di stabilizzazione occupazionale con le stesse modalità applicate ai lavoratori, di cui alla medesima Legge Regionale 7.12.2000 n.60, art.5, comma 1, lett. a).

 

Art. 4.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 3 aprile 2002, n. 14.