§ 5.4.32 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 4.
Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 informazione, beni ed attività culturali
Data:02/01/2003
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Campo di applicazione.
Art. 3.  Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione.
Art. 4.  Attivazione degli interventi.
Art. 5.  Oggetto.
Art. 6.  Strumento, intensità e cumulo degli aiuti.
Art. 7.  Costi ammissibili.
Art. 8.  Utilizzazione dei risultati.
Art. 9.  Durata e notifica.
Art. 10.  Destinatari.
Art. 11.  Condizioni di ammissibilità.
Art. 12.  Intensità di aiuto.
Art. 13.  Destinatari.
Art. 14.  Iniziative finanziabili.
Art. 15.  Intensità di aiuto.
Art. 16.  Disposizione finanziaria.
Art. 17.  Pubblicazione.


§ 5.4.32 - L.R. 2 gennaio 2003, n. 4. [1]

Disciplina delle attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione.

(B.U. 4 gennaio 2003, n. 1).

 

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. La presente legge disciplina le forme e le modalità di finanziamento da parte della Regione Basilicata delle iniziative di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione promosse sul territorio regionale da operatori pubblici e privati.

 

     Art. 2. Campo di applicazione.

     1. Coerentemente con la “Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo” (96/C 45/06), pubblicata sulla GUCE serie C n. 45 del 17 febbraio 1996, le disposizioni della presente legge si applicano alle iniziative di ricerca sviluppo tecnologico ed innovazione rientranti nelle seguenti tipologie di attività:

     a) ricerca fondamentale;

     b) ricerca industriale;

     c) attività di sviluppo precompetitiva.

     2. Per ricerca fondamentale deve intendersi un’attività che mira all’ampliamento delle conoscenze scientifiche e tecniche non connesse ad obiettivi industriali o commerciali.

     3. Per ricerca industriale deve intendersi la ricerca pianificata o lo svolgimento di indagini miranti ad acquisire nuove conoscenze utili per la definizione di nuovi prodotti, processi produttivi o servizi ovvero per un notevole miglioramento dei prodotti, processi produttivi o servizi esistenti.

     4. Per attività di sviluppo precompetitiva deve intendersi la concretizzazione dei risultati della ricerca industriale in un piano, un progetto o un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, siano essi destinati alla vendita o all’utilizzazione compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali. Detta attività può, inoltre, comprendere la formulazione teorica e la progettazione di altri prodotti, processi produttivi o servizi nonché progetti di dimostrazione iniziale o progetti pilota, a condizione che tali progetti non siano né convertibili né utilizzabili a fini di applicazione industriale o sfruttamento commerciale. Essa non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti ed altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare dei miglioramenti, nonché interventi che afferiscono a problematiche di tipo organizzativo e commerciale.

 

     Art. 3. Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione.

     1. Il Piano Regionale della Ricerca e Sviluppo Tecnologico e dell’Innovazione (PRR&STI), approvato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta, individua sia per la ricerca fondamentale sia per quella industriale e per l’attività di sviluppo precompetitiva, sulla scorta delle indicazioni e delle priorità rivenienti dal Programma Quadro della Ricerca e Sviluppo Tecnologico dell’Unione Europea e dal Piano Nazionale della Ricerca, le aree di indagine ed i campi di intervento maggiormente aderenti alle esigenze di sviluppo settoriale e complessivo della regione.

     2. Il PRR&STI ha durata triennale e viene annualmente aggiornato, sulla base anche delle indicazioni rivenienti dal sistema regionale della ricerca e dalle forme organizzate di rappresentanza delle imprese e dei sistemi produttivi locali, in sede di approvazione del Documento Annuale di Programmazione Economica e Finanziaria (D.A.P.E.F.), di cui all’articolo 5, comma 1, della L.R. n.30 del 24 marzo 1997.

     3. Ogni aggiornamento annuale del PRR&STI deve contenere sia per la ricerca fondamentale sia per quella industriale e l’attività di sviluppo precompetitiva la specificazione dei seguenti elementi:

     a) le aree di indagine ed i campi di intervento da attivare;

     b) le iniziative finanziabili;

     c) le procedure (a valutazione, automatica e negoziale) di selezione dei progetti;

     d) i soggetti destinatari;

     e) il limite massimo delle agevolazioni concedibili;

     f) lo stanziamento finanziario.

     4. Limitatamente all’esercizio finanziario 2002, le modalità di attuazione del PRR&STI sono definite con apposita deliberazione della Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.

 

     Art. 4. Attivazione degli interventi.

     1. Per l’attivazione dei progetti relativi alla ricerca fondamentale, a quella industriale ed all’attività di sviluppo precompetitiva, la Giunta Regionale emana, conformemente alle indicazioni formulate nel D.A.P.E.F., appositi avvisi ad evidenza pubblica contenenti specificazioni circa:

     a) le forme ed i tempi di presentazione delle richieste di contributo;

     b) la documentazione da allegare alla domanda;

     c) i requisiti di ammissibilità, titoli di preferenza e criteri di formazione della graduatoria;

     d) i criteri e le modalità di verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità a finanziamento, di valutazione dei titoli di preferenza e di formazione della graduatoria di accesso alle agevolazioni;

     e) le modalità di erogazione del contributo alle imprese selezionate;

     f) le modalità di verifica tecnico-amministrativa, in sede di liquidazione del saldo, del rispetto delle condizioni stabilite dai regimi di aiuto;

     g) gli obblighi a carico sia dell’Ente Regione che dell’impresa beneficiaria ai fini della piena e corretta applicazione di tutte le disposizioni contenute nella presente legge.

 

Titolo II

AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

 

Capo I

Disposizioni Comuni

 

     Art. 5. Oggetto.

     1. Col presente titolo vengono istituiti i seguenti regimi di aiuto:

     a) aiuti alla ricerca fondamentale;

     b) aiuti alla ricerca industriale;

     c) aiuti all’attività di sviluppo precompetitiva.

 

     Art. 6. Strumento, intensità e cumulo degli aiuti.

     1. L’unico strumento di aiuto previsto dai regimi di aiuto istituiti dal presente titolo è quello della sovvenzione a fondo perduto.

     2. Non sono finanziabili progetti di ricerca il cui costo complessivo superi i 25 milioni di Euro, né sono concedibili per singoli progetti di ricerca aiuti che eccedano i 5 milioni di Euro in equivalente sovvenzione lordo.

     3. I regimi di aiuto istituiti col presente titolo non sono cumulabili, in relazione al medesimo progetto di ricerca, con altre forme di aiuto.

 

     Art. 7. Costi ammissibili.

     1. Ai fini del calcolo dell’intensità dell’aiuto concedibile, sono considerati costi ammissibili:

     a. le spese di personale (ricercatori, tecnici ed altro personale ausiliario) adibito esclusivamente all’attività di ricerca;

     b. il costo di strumenti ed attrezzature, terreni ed edifici utilizzati esclusivamente ed in forma permanente (salvo in caso di cessione a condizioni commerciali) per l’attività di ricerca. L’importo complessivo di tali elementi di costo non può eccedere il 50% del totale delle spese di progetto ritenute ammissibili;

     c. il costo dei servizi di consulenza e similari (acquisizione di risultati di ricerche, di brevetti, di diritti di licenza e di Knowhow) utilizzati esclusivamente per l’attività di ricerca;

     d. i costi d’esercizio direttamente imputabili all’attività di ricerca, quali costo dei materiali, delle forniture e prodotti analoghi;

     e. le spese generali supplementari direttamente imputabili all’attività di ricerca, nella misura massima forfettizzata del 20% del costo totale del progetto finanziato. In tale tipologia di costo rientrano le spese relative all’organizzazione ed allo svolgimento delle attività di ricerca (creazione di banche dati, realizzazione di collegamenti informativi e telematici, redazione di report, attivazione di work shop e seminari interni di lavoro, ecc.) ed alle iniziative di diffusione e pubblicazione dei risultati (realizzazione di pagine e siti web, predisposizione di brochures e materiali informativi, pubblicazione e diffusione di relazioni, ecc.).

     2. Le spese indicate al precedente comma sono ammesse a contributo al netto d’I.V.A.

     3. Saranno considerate ammissibili a contributo esclusivamente le spese documentate ed effettivamente sostenute da parte del destinatario dell’aiuto.

 

     Art. 8. Utilizzazione dei risultati.

     1. I risultati dei progetti di ricerca e sviluppo, finanziati in base ai regimi di aiuto istituiti dal presente titolo, appartengono ai soggetti proponenti le attività medesime e sono sottoposti all’obbligo di pubblicazione e diffusione qualora:

     a) le iniziative attivate rientrino nell’ambito della ricerca fondamentale;

     b) le richieste di contributo relative alla ricerca industriale ed all’attività di sviluppo precompetitiva abbiano fruito della maggiorazione prevista al successivo articolo 15, comma 4, lettera d).

 

     Art. 9. Durata e notifica.

     1. I regimi di aiuto istituiti dal presente titolo scadono alla data del 31 dicembre 2006. Essi sono sottoposti, a norma dell’art.88, paragrafo 3, del trattato CE, all’obbligo della notifica preventiva ai competenti servizi della Commissione Europea.

     2. Sono soggetti altresì all’obbligo di notifica, secondo quanto previsto dalle discipline comunitarie specifiche di settore, eventuali aiuti ad imprese siderurgiche.

     3. La relazione annuale sull’applicazione di detti regimi, nonché sulla dotazione finanziaria annuale degli stessi, è predisposta dal Dipartimento Regionale Attività Produttive e Politiche dell’Impresa che ne cura anche la trasmissione ai competenti servizi della Commissione Europea.

 

Capo II

Ricerca fondamentale

 

     Art. 10. Destinatari.

     1. Possono accedere agli aiuti alla ricerca fondamentale i seguenti operatori:

     a) università ed enti pubblici di ricerca;

     b) centri privati specializzati nel campo della ricerca e sviluppo;

     c) imprese singole od associate;

     d) società, consorzi, società consortili e partnership comunque costituite fra i soggetti indicati alle precedenti lettere;

     e) parchi scientifici e tecnologici previsti dalla vigente normativa in materia.

     2. Gli operatori di cui al precedente comma 1, per accedere ai relativi aiuti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere sede operativa funzionante sul territorio regionale;

     b) essere economicamente e finanziariamente sani.

 

     Art. 11. Condizioni di ammissibilità.

     1. Sono finanziabili nell’ambito della ricerca fondamentale esclusivamente i progetti di ricerca e sviluppo che rispettino le seguenti condizioni:

     a) l’importo del progetto non sia inferiore a 750.000 Euro;

     b) le attività proposte non siano connesse ad obiettivi industriali e commerciali;

     c) i risultati conseguiti dalle attività finanziate abbiano un’ampia diffusione, secondo le modalità previste dal programma quadro comunitario di R & S in vigore;

     d) l’utilizzo dei risultati di dette attività da parte delle imprese e di altri operatori comunitari avvenga secondo criteri non discriminatori.

     2. L’effettivo rispetto delle condizioni di ammissibilità di cui al precedente comma - ed in particolare quelli relativi alla collocazione a monte del mercato della ricerca fondamentale nonché alla diffusione ed utilizzazione dei risultati conseguiti secondo criteri non discriminatori ed alle condizioni di mercato – verrà verificato sia in fase di esame e selezione dei progetti di ricerca candidati a finanziamento sia in corso di svolgimento delle attività di ricerca e di diffusione dei risultati, allorché si procederà a controllare direttamente in azienda la non connessione al mercato della ricerca fondamentale svolta e le effettive modalità di diffusione ed utilizzazione dei risultati del progetto finanziato.

 

     Art. 12. Intensità di aiuto.

     1. L’intensità dell’aiuto per i progetti di ricerca fondamentale può raggiungere:

     a) il 100% lordo delle spese ritenute ammissibili in caso di affidamento del progetto ad università o ad istituti pubblici di ricerca senza scopo di lucro;

     b) il 90% lordo delle spese ritenute ammissibili in caso di affidamento del progetto ad imprese o centri privati di ricerca in collaborazione con università o istituti pubblici di ricerca senza scopo di lucro, purché la parte pubblica agisca secondo il principio dell’operatore in economia di mercato ed ottenga per i servizi erogati un compenso conforme al prezzo di mercato dei servizi prestati;

     c) l’80% lordo delle spese ritenute ammissibili in caso di affidamento del progetto ad imprese o centri privati di ricerca ovvero di acquisto diretto dalle stesse dei risultati di attività di ricerca e sviluppo, a seguito di una gara aperta e conforme alle disposizioni vigenti in materia di appalti per opere e servizi.

 

Capo III

Ricerca industriale e attività di sviluppo precompetitiva

 

     Art. 13. Destinatari.

     1. Possono accedere agli aiuti di ricerca industriale ed all’attività di sviluppo precompetitiva le imprese di produzione di beni e servizi singole ovvero i consorzi, le società consortili e le associazioni temporanee di imprese di produzione di beni e servizi, nonché i parchi scientifici e tecnologici previsti dalla vigente normativa in materia, che abbiano sede operativa funzionante sul territorio regionale e siano economicamente e finanziariamente sane.

     2. I soggetti di cui al precedente comma 1 possono presentare una domanda di agevolazione anche in collaborazione con università, enti ed istituti di ricerca. In tale evenienza la partecipazione finanziaria nel progetto da parte dei soggetti imprenditoriali deve essere superiore al 30% del costo complessivo del progetto stesso per le piccole e medie imprese (come definite dalla Comunicazione della CE 96/C 213/04, pubblicata sulla GUCE serie C n.213 del 23 luglio 1996) e 50% per le grandi imprese. In tale evenienza la parte pubblica deve agire secondo il principio dell’operatore in economia di mercato ed ottenere per i servizi erogati un compenso conforme al prezzo di mercato dei servizi prestati.

 

     Art. 14. Iniziative finanziabili.

     1. Sono ammissibili a finanziamento solo i progetti di ricerca e sviluppo, la cui attuazione non abbia avuto inizio in data anteriore a quella di presentazione della richiesta di contributo, che presentino i seguenti caratteri distintivi:

     a) novità ed originalità delle conoscenze acquisibili rispetto allo stato dell’arte;

     b) utilità delle medesime conoscenze per innovazioni di prodotto e di processo che accrescano la competitività e favoriscano lo sviluppo;

     c) congruità e pertinenza delle attività di ricerca e sviluppo proposte rispetto alle capacità tecniche ed imprenditoriali dei soggetti proponenti.

     2. Al fine di verificare l’effetto di incentivazione degli aiuti alla ricerca e sviluppo, limitatamente ai progetti candidati da grandi imprese, sono presi in considerazione i seguenti fattori:

     a) l’evoluzione nell’ultimo triennio degli investimenti destinati alla ricerca e sviluppo;

     b) l’incidenza di tali investimenti sul fatturato aziendale;

     c) il numero di dipendenti impegnati nelle attività di ricerca e sviluppo;

     d) il rapporto di tali dipendenti rispetto al numero totale di addebiti.

     3. La verifica dell’effetto incentivazione degli aiuti alla ricerca e sviluppo verrà svolta sia in fase di esame e selezione dei progetti di ricerca candidati a finanziamento sia in corso di attuazione del progetto, allorché si procederà a controllare direttamente in azienda la natura supplementare e non ordinaria dell’attività di R&S finanziata.

 

     Art. 15. Intensità di aiuto.

     1. Sono ammissibili a finanziamento i progetti di ricerca industriale e di attività di sviluppo precompetitiva il cui importo complessivo non ecceda i 500.000 Euro.

     2. L’intensità lorda degli aiuti non può superare per la ricerca industriale e l’attività di sviluppo precompetitiva rispettivamente il 60 ed il 35% dei costi ammissibili del progetto.

     3. Nel caso di aiuti destinati a finanziare studi di fattibilità tecnica preliminari ad attività di ricerca industriale o ad attività di sviluppo preconcorrenziali, i tassi ammissibili sono fissati rispettivamente al 75 e 50% dei costi di tali studi.

     4. Entro un’intensità massima d’aiuto del 75% lordo per la ricerca industriale e del 50% lordo per le attività di sviluppo precompetitive, ai progetti di ricerca sono applicabili le seguenti maggiorazioni di:

     a) 15 punti percentuali se rientranti nell’ambito del Programma Quadro comunitario di ricerca e sviluppo tecnologico in corso di applicazione;

     b) 10 punti percentuali se proposti da piccole e medie imprese;

     c) 10 punti percentuali se è prevista la collaborazione fra imprese ed enti pubblici operanti nel campo della ricerca, purché l’attività oggetto di finanziamento non rientri in obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborati nell’ambito di un programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo;

     d) 10 punti percentuali se è prevista la pubblicazione e diffusione dei risultati delle attività finanziate, purché l’attività oggetto di finanziamento non rientri in obiettivi di un progetto o di un programma specifico elaborati nell’ambito di un programma quadro comunitario di ricerca e sviluppo.

     5. Per i progetti che interessano al contempo attività di ricerca industriale ed attività di sviluppo precompetitive, l’intensità dell’aiuto non supererà di norma la media ponderata delle intensità d’aiuto previste per ciascuna di dette tipologie di ricerca.

 

Titolo III

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 16. Disposizione finanziaria.

     1. Per l’attuazione dei regimi di aiuto contenuti nella presente disciplina, sono utilizzate le risorse previste dalla Misura III.2 “Sistema regionale per la ricerca e l’innovazione” del Programma Operativo Basilicata 2000-2006 e le risorse disponibili nel Fondo Unico Regionale di cui all’art. 21 della Legge Regionale 08.03.1999, n. 7.

 

     Art. 17. Pubblicazione.

     1. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 16 febbraio 2009, n. 1.