§ 3.8.49 – L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.
Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (l.s.u.).


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 cooperazione e lavoro
Data:17/02/2004
Numero:4


Sommario
Art. 1.  Prosecuzione di attività socialmente utili per l’anno 2004.
Art. 2.  Disposizione per i lavoratori in mobilità o in godimento di trattamento speciale di disoccupazione edile.
Art. 3.  Modifica dell’art. 6 della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60.
Art. 4.  Modifica dell’art. 4 della L.R. 18 luglio 2003 n. 24.
Art. 5.  Modifica dell’art. 5 della L.R. 18 luglio 2003 n. 24.
Art. 6.  Termini di applicazione dell’art. 7, comma 2, della L.R. 7 dicembre 2000 n. 60.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.  Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza.


§ 3.8.49 – L.R. 17 febbraio 2004, n. 4.

Prosecuzione attività dei lavori socialmente utili (l.s.u.).

(B.U. 18 febbraio 2004, n. 12).

 

Art. 1. Prosecuzione di attività socialmente utili per l’anno 2004.

     1. Le attività relative a lavori socialmente utili possono proseguire per il periodo dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, fruendo dei contributi previsti dalla L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni nonché di quelli previsti dalle LL.RR. 30 dicembre 2002 n. 40, 27 gennaio 2003 n. 6 e 18 luglio 2003 n. 24. I predetti contributi regionali sono concessi a condizione che gli enti utilizzatori abbiano rispettato le percentuali di stabilizzazione minima dei lavoratori interessati, fissate dalle leggi regionali vigenti.

     2. Gli enti utilizzatori che non hanno rispettato i vincoli previsti dalle leggi vigenti, relativi alle condizioni di stabilizzazione minima dei lavoratori interessati, possono proseguire le attività relative a lavori socialmente utili con oneri a proprio esclusivo carico e senza fruire dei contributi regionali previsti.

 

     Art. 2. Disposizione per i lavoratori in mobilità o in godimento di trattamento speciale di disoccupazione edile.

     1. I lavoratori percettori di mobilità o di trattamento speciale di disoccupazione edile, impegnati in attività di lavoro socialmente utile, possono proseguire in tali attività fino al 31 dicembre 2004, a condizione che:

     a. abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999, come previsto dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2000 n. 81;

     b. abbiano effettivamente svolto attività di lavori socialmente utili fino al 31 dicembre 2003.

     2. Alla scadenza del trattamento di mobilità o di disoccupazione speciale edile, i lavoratori di cui al comma 1 hanno titolo a percepire l’assegno ASU con le stesse modalità applicate ai lavoratori di cui all’art. 6, comma 3, della L.R. 7 dicembre 2000 n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni. Essi sono altresì destinatari di misure e di azioni di stabilizzazione occupazionale con le stesse modalità applicate ai lavoratori socialmente utili, di cui all’art. 5, comma 1 lett. A) della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60.

     3. Agli Enti e ai datori di lavoro privati, comprese le cooperative e loro consorzi, che assumono a tempo pieno ed indeterminato nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004 i lavoratori di cui al comma 1 del presente articolo, la Regione Basilicata concede, oltre ai contributi previsti all’art. 2 comma 1della L.R. 18 luglio 2003 n. 24, un ulteriore incentivo pari a quello previsto dall’art. 7, comma 1, del D.Lgs 28 febbraio 2000, n. 81, ripartito in tre annualità e da corrispondere alla fine di ogni anno. Analogo incentivo è concesso agli stessi lavoratori, di cui al comma 1, che intraprendono lavoro autonomo.

     4. In caso di interruzione del rapporto di lavoro, entro 3 anni dalla data di assunzione, senza giusta causa, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’intera somma percepita ai sensi del comma 3 del presente articolo.

 

     Art. 3. Modifica dell’art. 6 della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60.

     L’art. 6, comma 4, della L.R. 7 dicembre 2000, n. 60, come modificato dall’art. 1, comma 1, della L.R. 5 luglio 2002, n. 26 e dall’art. 2 della Legge Regionale 18 luglio 2003 n. 24, è sostituito dal seguente:

     “Agli Enti o alle imprese che dal 1° gennaio 2004 al 31 dicembre 2004 assumono a tempo pieno o indeterminato o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o con contratto a progetto, con durata minima di trentasei mesi, i soggetti di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000, n. 60 e all’art. 3, comma 2, della Legge Regionale 18.1.2002 n. 9, la Regione Basilicata riconosce un contributo a fondo perduto di E. 7.500,00 per ogni unità stabilizzata.

     In caso di interruzione del rapporto di lavoro, entro 3 anni dalla data di assunzione, senza giusta causa, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’intera somma, di cui al comma precedente.

     Il sostegno finanziario di E. 7.500,00 è riconosciuto anche agli Enti che dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2002 hanno stabilizzato una percentuale superiore al 30% del totale dei L.S.U. impegnati direttamente, relativamente alle unità che concorrono a superare tale percentuale.

     Il sostegno finanziario di E. 7.500,00 è altresì riconosciuto ai lavoratori socialmente utili costituiti in cooperative ed ai lavoratori socialmente utili che hanno intrapreso un lavoro autonomo a far data dalla entrata in vigore della Legge regionale 7 dicembre 2000, n. 60.

     Ai lavoratori che intraprendono lavoro autonomo nel periodo 1 gennaio 2004 – 31 dicembre 2004, oltre ai benefici del contributo a fondo perduto previsti dall’art. 2, comma 4, della L.R. 18 gennaio 2002, n. 9 e del contributo a fondo perduto previsto dall’art. 1 della L.R. 30 dicembre 2002, n. 40, la Regione Basilicata riconosce un ulteriore contributo di Euro 2.500,00.

     Per le assunzioni con rapporto di lavoro condiviso a tempo indeterminato, l’incentivo di cui al comma 1, è concesso per intero per ogni coppia di lavoratori.

     Dal 1° novembre 2001 al 30 giugno 2002, agli enti di cui all’art. 1 del Decreto Legislativo 28.02.2000, n. 81 che hanno attuato piani di reimpiego diretto o indiretto, ovvero tramite imprese esterne, dei lavoratori di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000 n. 60 e all’art. 3 comma 2 della Legge Regionale 18.1.2002 n. 9, la Regione Basilicata riconosce un sostegno finanziario commisurato al 70% del sussidio corrisposto per un anno ai lavoratori di cui sopra, per ogni unità stabilizzata con assunzione a tempo pieno ed indeterminato o contratto di collaborazione coordinata e continuativa con durata minima di 36 mesi, ai sensi delle delibere approvate dagli Enti utilizzatori in base al comma 1 dell’art. 5 del Decreto Legislativo 28.2.2000 n. 81.

     Per le assunzioni a tempo parziale e indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie, calcolate anche su base annuale, gli incentivi di cui ai commi precedenti sono corrisposti in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore effettuate.

     Per la esternalizzazione di servizi affidata a società cooperative costituite all’80% da lavoratori socialmente utili, il contributo del 100% del sussidio corrisposto per un anno ai soggetti di cui all’art. 5 della Legge Regionale 7.12.2000, n. 60 e all’art. 3, comma 2 della Legge Regionale 18.1.2002, n. 9 è incrementato del 50% per ogni unità stabilizzata.”

 

     Art. 4. Modifica dell’art. 4 della L.R. 18 luglio 2003 n. 24.

     L’art. 4, comma 2, della L.R. 18 luglio 2003 n. 24 è sostituito dal seguente:

     “2. Per i Comuni sottoposti a gestione commissariale nel corso degli anni 2001, 2002, 2003 e 2004, gli obblighi di stabilizzazione minima prevista dal comma 2 dell’art. 6 della L.R. 5.7.2002, n. 26 devono essere raggiunti entro il 31 dicembre 2004.

 

     Art. 5. Modifica dell’art. 5 della L.R. 18 luglio 2003 n. 24.

     L’art. 5 della L.R. 18 luglio 2003 n. 24 è sostituito dal seguente:

     “Il contributo per la prosecuzione previsto dall’art. 2 comma 3 della L.R. 27 gennaio 2003 n. 6, riconosciuto in favore delle amministrazioni sottoposte a gestione commissariale, è concesso dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004. Il suddetto contributo si applica nei confronti delle amministrazioni sottoposte a gestione commissariale nel periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004.”

 

     Art. 6. Termini di applicazione dell’art. 7, comma 2, della L.R. 7 dicembre 2000 n. 60.

     Le disposizioni di cui al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 7.12.2000, n. 60, come modificato dalle LL.RR. 22.5.2001, n. 23, 18.1.2002, n. 9, 5.7.2002 n. 26 e 27.1.2003 n. 6, trovano applicazione dall’1 gennaio 2004 fino al 31 dicembre 2004.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     Agli oneri finanziari derivanti dalla presente legge, stimati in Euro 3.000.000,00 (tremilioni), si provvederà con le disponibilità del Bilancio 2004.

 

     Art. 8. Pubblicazione e dichiarazione d’urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.