§ 1.2.37 - L.R. 2 febbraio 1998, n. 8.
Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi Consiliari della Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:02/02/1998
Numero:8


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6.  [8]
Art. 7.  [9]
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 10 bis. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 


§ 1.2.37 - L.R. 2 febbraio 1998, n. 8.

Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi Consiliari della Regione Basilicata.

(B.U. 7 febbraio 1998, n. 7).

 

Art. 1.

     1. Al fine di dare adeguata attuazione al principio di separazione delle competenze e delle responsabilità attinenti rispettivamente alla sfera della decisione politica e a quella della gestione amministrativa di cui al Decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e alla Legge regionale 2 marzo 1996 n. 12, la presente legge disciplina le forme e gli strumenti di collaborazione e sostegno delle funzioni assegnate agli organi di direzione politica, nonché ai Gruppi Consiliari della Regione Basilicata.

     2. Le strutture speciali, di cui al successivo art. 2, svolgono compiti di assistenza e di supporto all'esercizio delle funzioni di direzione politica e perciò sono del tutto distinte ed autonome dalle strutture amministrative disciplinate dalla L.R. 2 marzo 1996 n. 12.

     3. Le nuove misure di sostegno all'attività dei Gruppi Consiliari sono finalizzate a consentire che, nei limiti e nei modi previsti dallo Statuto, gli stessi concorrano al pieno svolgimento delle funzioni istituzionali del Consiglio regionale ed all'esercizio più efficace del mandato dei singoli consiglieri.

 

TITOLO I

ASSISTENZA AGLI ORGANI DI DIREZIONE POLITICA

 

     Art. 2. [1]

     1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale e i singoli componenti della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza, nonché i Presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti e le Commissioni di cui al III comma dell'art. 23 dello Statuto regionale, dispongono ciascuno di una Segreteria particolare, la cui consistenza numerica non può eccedere le misure seguenti:

     a) Presidente Giunta regionale 6 unità

     b) Assessore Vice presidente Giunta-Presidente del Consiglio 5 unità

     c) Assessori 4 unità

     d) Vicepresidenti del Consiglio 3 unità

     e) Consiglieri segretari, Presidenti Commissioni Consiliari e Presidenti Commissioni speciali: 2 unità.

 

     Art. 3.

     1. Il personale delle strutture di cui al precedente art. 2 è costituito di norma da dipendenti regionali appositamente assegnati con provvedimenti della Giunta Regionale ovvero dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

     I dipendenti regionali assegnati alle strutture speciali dipendono funzionalmente dal Dirigente generale del Dipartimento di riferimento [2].

     2. Due unità per le strutture di cui al precedente articolo 2 riguardanti l’Assessore Vice Presidente Giunta e gli Assessori possono essere richieste in posizione di comando da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, società regionali in house o, comunque, partecipate dalla Regione Basilicata, enti o consorzi istituiti con legge regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica istruzione e da ogni altro Ministero. Per le strutture di cui al precedente articolo 2 riguardanti i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti delle Commissioni Speciali può essere richiesta in posizione di comando dagli enti ed amministrazioni indicate nel precedente periodo una sola unità. Per le segreterie particolari del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale le unità in posizione di comando non possono superare rispettivamente il numero di tre e di due. In tal caso il comando è disposto con cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta dell’interessato e si risolve automaticamente con la cessazione dell’incarico. Il Presidente del Consiglio regionale, i Vice Presidenti del Consiglio, i Consiglieri Segretari, i Presidenti delle Commissioni ed i Presidenti delle Commissioni Speciali adeguano il numero delle unità delle strutture di cui sono titolari alle riduzioni previste dalle disposizioni del presente comma, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della sua entrata in vigore, indicando l’assegnazione od il comando da revocare [3].

     2 bis. Il trattamento economico complessivo riconosciuto al personale comandato non può eccedere quello massimo riconosciuto contrattualmente al personale della Regione Basilicata appartenente alla categoria equivalente ed in ogni caso non può essere superiore a quello spettante alla categoria "D" posizione economica D6. In caso di personale in posizione di comando a tempo parziale, il trattamento economico riconosciuto non può essere superiore a quello spettante alla categoria "D" posizione economica D6 a tempo pieno, aumentato dell'indennità prevista per l'incarico di posizione organizzativa, restando a carico dell'organismo pubblico datoriale di provenienza l'ulteriore retribuzione per l'eventuale attività a tempo parziale prestata in suo favore, sino al raggiungimento dell'intera retribuzione prevista dal contratto di lavoro di appartenenza [4].

     2 ter. Fermi i limiti fissati dal legislatore statale in materia del personale e dalle norme di coordinamento della finanza pubblica, nell’ambito del contingente numerico fissato dall’articolo 2 per le rispettive segreterie particolari, ed in alternativa alle possibilità offerte dai commi 1 e 2 del presente articolo, il Presidente della Giunta regionale ed il Presidente del Consiglio regionale possono richiedere l’assegnazione di personale esterno nei limiti di due unità per il Presidente della Giunta regionale e di una unità per il Presidente del Consiglio regionale da reclutare con contratto a tempo determinato, disciplinato da norme di diritto privato o con rapporto di lavoro autonomo anche libero professionale per il quale è richiesta l’iscrizione agli albi o collegi professionali. Il contratto di lavoro è stipulato, previa deliberazione della Giunta regionale o dell’ufficio di Presidenza del Consiglio regionale rispettivamente dal Dirigente generale del Dipartimento della Giunta regionale e dal Dirigente generale del Dipartimento Segreteria generale del Consiglio regionale ed è condizionato dalla durata effettiva del mandato politico del Presidente proponente, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario, nonché di recesso volontario da parte dell’incaricato. Il trattamento economico è determinato dalla categoria del comparto Regione – autonomie locali cui l’incaricato potrebbe avere accesso in base al titolo di studio posseduto. Al fine di remunerare i particolari obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli è riconosciuta una maggiorazione fino al valore della retribuzione corrispondente alla massima posizione economica della categoria di riferimento. La retribuzione o il corrispettivo assume carattere omnicomprensivo ed assorbente ogni trattamento economico [5].

     3. L'assegnazione del personale alle Segreterie Particolari dura fino alla cessazione dell'incarico dell'amministratore che lo ha proposto.

     4. Il personale delle Segreterie Particolari partecipa, all'assegnazione del fondo per il miglioramento dei servizi, secondo i criteri e le modalità stabilite in sede di contrattazione decentrata.

     5. Ai responsabili delle segreterie particolari, appartenenti alla categoria "D" è riconosciuta un'indennità per l'incarico di responsabilità ricoperto. Con provvedimenti della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è determinato il numero dei responsabili e l'importo delle indennità, nei limiti e con le modalità stabiliti in sede di contrattazione decentrata. Le risorse necessarie gravano sulla Missione 01 Programma 01 per un importo complessivo stimato in euro 230.000,00 [6].

 

TITOLO II

ASSISTENZA AI GRUPPI CONSILIARI ED AI CONSIGLIERI REGIONALI

 

     Art. 4. [7]

     1. I gruppi consiliari sono costituiti, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto, in conformità alle norme del Regolamento Interno del Consiglio.

 

     Art. 5.

     1. Ciascun Gruppo Consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza di una sede adeguata, anche in considerazione della sua consistenza numerica.

     2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico del Bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, all'arredamento ed alle attrezzature di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi Consiliari.

     3. I mobili, le macchine e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi Consiliari, sono elencati in separato inventario e sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

     4. L'Ufficio di Presidenza provvede alla dotazione dei servizi e della strumentazione necessaria all'attività dei Gruppi, nonché alla manutenzione dei beni.

     Provvede, inoltre, a regolamentare l'accesso dei Gruppi al centro stampa e ai documenti informatici.

 

     Art. 6. [8]

     1. E’ assegnato ai Gruppi consiliari un contributo annuo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale dell’importo di € 5.000,00 per ogni Consigliere regionale aderente al Gruppo. Al suddetto importo è aggiunta una ulteriore somma. Tale somma è calcolata moltiplicando l’importo di € 0,05 per abitante, secondo l’annuale rilevamento ISTAT della popolazione residente ed è attribuita ai Gruppi consiliari in ragione dei consiglieri regionali aderenti al Gruppo.

     2. Tale contributo può essere utilizzato esclusivamente per scopi istituzionali riferiti all’attività consiliare e a funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici.

     3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.

     4. E’ escluso in ogni caso il contributo di cui al comma 1 per i gruppi consiliari composti da un solo Consigliere, salvo quelli che risultano così composti già all’esito delle elezioni.

 

     Art. 7. [9]

     1. Il Presidente del Gruppo consiliare è tenuto a redigere entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all’anno precedente. Tale rendiconto, sottoposto all’approvazione del relativo Gruppo, è depositato presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Alla fine di ogni legislatura i Presidenti dei Gruppi consiliari redigono, con le stesse modalità previste dal comma 1, il rendiconto generale con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio e la data del rinnovo del Consiglio regionale. Tale rendiconto è depositato presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 30° giorno successivo alla elezione del rinnovo del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. [10]

     1. Ciascun Gruppo consiliare del Consiglio regionale approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

     2. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede ai successivi adempimenti secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

     2 bis. Nel caso in cui le procedure di verifica della regolarità del rendiconto ai sensi del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012.) convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si concludano con l’imposizione di un obbligo di restituzione delle somme a carico del gruppo consiliare, il presidente del gruppo propone per iscritto all’ufficio di presidenza del Consiglio regionale un piano di rientro per la restituzione delle somme dovute oppure un piano di compensazione del debito del gruppo con restituzione di parte del contributo annualmente spettante al gruppo medesimo per le spese di funzionamento e/o di personale [11].

     2 ter. L’ufficio di presidenza valuta il piano di restituzione delle somme oppure il piano di compensazione del debito presentati dal presidente del gruppo. Se il piano di rientro o il piano di compensazione è ritenuto congruo sulla base dei principi di equità e di proporzionalità, l’ufficio di presidenza dispone in ordine al suo accoglimento. In caso contrario, l’ufficio di presidenza rigetta il piano di rientro o di compensazione proposto motivando le ragioni del diniego e provvede alla riformulazione della richiesta di restituzione [12].

     2 quater. Le somme restituite sulla base del piano di rientro o di compensazione approvato dovranno essere indicate nelle uscite del rendiconto del gruppo alla voce altre spese [13].

     2 quinques. Nell’ipotesi di fine legislatura o di scioglimento del gruppo consiliare, l’irregolarità accertata viene sanata mediante la restituzione dei contributi già erogati al gruppo e non ancora utilizzati, a prescindere dalla loro originaria destinazione a spese di funzionamento o di personale [14].

     2 sexies. Le norme di cui a commi precedenti si applicano anche alle restituzioni ordinate ma non ancora avvenute, nonché ai piani di restituzione già in corso, limitatamente alle rate residue [15].

     3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

 

     Art. 9.

     1. I Gruppi Consiliari non possono utilizzare, neppure parzialmente, i contributi erogati dal Consiglio regionale per finanziare, direttamente o indirettamente le spese di funzionamento degli organi centrali o periferici di partiti o amministrativi o movimenti politici e delle loro articolazioni politiche o di altri raggruppamenti interni ai partiti o ai movimenti medesimi.

     2. I Gruppi Consiliari non possono erogare contributi, sotto qualsiasi forma o modo direttamente o indirettamente, ai membri del Parlamento Nazionale, ai membri del Parlamento Europeo, ai Consiglieri regionali, Provinciali e Comunali, ai candidati alle predette cariche, nonché a coloro che rivestono cariche di Presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale, comunale circoscrizionale, nei partiti politici, movimenti e loro articolazioni politico-amministrative.

     3. I Gruppi Consiliari non possono corrispondere ai Consiglieri regionali compensi per prestazioni d'opera intellettuale o per qualsiasi altro tipo di collaborazioni.

 

     Art. 10.

     1. L'Ufficio di Presidenza mette a disposizione di ciascun Gruppo Consiliare costituito a norma del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale occorrente per il proprio funzionamento.

     2. [Il personale può essere scelto da dipendenti regionali o può essere richiesto in posizione di comando da altri enti Pubblici o di diritto pubblico, Enti Locali, Enti interregionali operanti in territorio regionale, Enti o Consorzi istituiti con Legge Regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica Istruzione e da ogni altro Ministero. In tal caso il comando è disposto con cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Gruppo interessato o del Consigliere del Gruppo Misto.

Le unità da assegnare a ciascun gruppo consiliare sono così determinate:

 

Gruppo consiliare composto da un Consigliere

Una unità

Distaccata o comandata

Gruppo consiliare composto da due Consiglieri

Due unità

Distaccate o comandate

Gruppo consiliare composto da un numero di Consiglieri da tre a cinque

Tre unità

Distaccate o comandate

Gruppo consiliare composto da oltre cinque Consiglieri

Una unità per ogni due Consiglieri

Distaccata o comandata

Gruppo misto

Una unità per ogni Consigliere assegnato

Distaccata o comandata

 

Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni Consigliere appartenente al gruppo medesimo svolge, per l’unità di personale cui ha diritto, le funzioni assegnate dalla presente legge e dal Regolamento Interno ai Presidenti dei gruppi] [16].

     2 bis. [In aggiunta alle unità previste dal comma precedente sono assegnate ulteriori unità di personale comandato o distaccato, così determinate:

a) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 1 a 2: una unità purché gli stessi non abbiano incarichi di Presidente, Vicepresidente o Segretario dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio, non abbiano Presidenti di Commissione, nonché di Presidente della Giunta o Assessori;

b) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 3 a 5: una unità;

c) gruppi consiliari composti da un numero di consiglieri da 6 a 8: due unità;

d) gruppi consiliari composti da oltre 8 consiglieri: tre unità] [17].

     3. Sia il personale di ruolo regionale che quello comandato deve essere attinto nelle categorie dalla “A” alla “D” [18].

     4. Sul personale assegnato al Gruppo deve essere preventivamente acquisito l'assenso del Presidente del Gruppo medesimo.

     5. I dipendenti assegnati ai Gruppi Consiliari conservano i diritti e i doveri del proprio stato giuridico ed economico ed operano in rapporto funzionale alle esigenze dei Gruppi.

     6. Al personale assegnato ai Gruppi Consiliari vengono applicate, nelle parti compatibili, le stesse norme previste per il personale delle segreterie particolari al quarto e quinto comma dell'art. 3 della presente legge.

     7. Nell’ambito della spesa consentita per il personale assegnato, comandato o distaccato ai sensi dei commi precedenti, in alternativa all’utilizzo di tali unità, i Gruppi possono procedere alla stipula di regolari contratti di lavoro di diritto privato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, secondo i medesimi criteri e parametri oggettivi di professionalità presenti nella pubblica amministrazione, atti a garantire l’adeguata competenza dei soggetti di cui ci si avvale. In tal caso i contratti sono sottoscritti dal Presidente pro-tempore del Gruppo consiliare, in nome e per conto dei singoli Gruppi. Tali contratti sono sostitutivi delle unità di personale comandato, distaccato o assegnato nei limiti della spesa prevista per tali unità [19].

     8. In via transitoria, fino al termine della IX legislatura, a far data dal 1 gennaio 2013, i rapporti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del D.L. n. 174/2012, con i Gruppi consiliari e con i singoli Consiglieri regionali sono imputati esclusivamente ai Gruppi consiliari in ragione del numero di Consiglieri aderenti ai Gruppi stessi. L’Ufficio di Presidenza assegna ai singoli Gruppi le somme necessarie entro il limite di spesa sostenuta per tali collaborazioni nell’anno 2012, dai Gruppi e dai consiglieri, per garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere [20].

     9. La somma assegnata è utilizzabile dai Gruppi consiliari esclusivamente per il personale. Le somme non spese per tali finalità sono restituite [21].

     10. I Presidenti dei Gruppi consiliari sottoscrivono per conto dei Gruppi medesimi i contratti di lavoro di diritto privato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, e dispongono le modalità di collaborazione di detto personale con i Consiglieri del medesimo Gruppo [22].

     11. Le spese per il personale contrattualizzato direttamente dai Gruppi, ai sensi dei commi precedenti, non sono imputabili ai capitoli di spesa del bilancio regionale per il personale del Consiglio regionale [23].

     12. I contratti di lavoro di cui al precedente comma 7 non rientrano tra gli incarichi di cui all’articolo 5 comma 5, del D.L. n. 78 del 2010 [24].

 

     Art. 10 bis. [25]

     1. Il personale di cui ai precedenti articoli 2 e 10 della presente legge è da considerarsi aggiuntivo alle dotazioni organiche del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

     2. I dipendenti regionali assegnati alle segreterie particolari e ai gruppi consiliari di cui agli articoli 2 e 10 della presente legge restano assegnati alla dotazione organica di appartenenza ed il rispettivo costo è a carico della Giunta regionale o del Consiglio regionale, secondo il ruolo di provenienza.

 

     Art. 11. [26]

     1. A decorrere dalla X legislatura ai Gruppi consiliari, per le spese del personale, viene assegnata una somma pari a quella corrispondente ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ogni Consigliere componente il Gruppo.

     2. Fino al limite dell’importo assegnato i Gruppi consiliari possono utilizzare personale proveniente da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, società regionali in house o, comunque, partecipate dalla Regione Basilicata, enti o consorzi istituiti con legge regionale, comparto scuola del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e da ogni altro Ministero, dalla categoria A alla categoria D, posizione economica D6, anche in posizione di comando o di distacco. La spesa che il Consiglio regionale eroga per le unità assegnate, comandate o distaccate, viene sottratta dall’importo complessivo spettante previsto dal comma 1 [27].

     3. Per la somma residua, in tutto o in parte, i Gruppi consiliari possono procedere all’utilizzo di personale regolarmente contrattualizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, secondo i medesimi criteri e parametri oggettivi di professionalità presenti nella pubblica amministrazione, atti a garantire l’adeguata competenza dei soggetti di cui ci si avvale. In tal caso i contratti sono sottoscritti dal Presidente pro-tempore del Gruppo consiliare, in nome e per conto dei singoli Gruppi.

     4. I contratti regolarmente registrati sono trasmessi in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     5. La somma assegnata è utilizzabile dai Gruppi consiliari esclusivamente per il personale. Le somme non spese per tali finalità sono restituite.

 

     Art. 11 bis. [28]

     1. A ciascun Consigliere in carica al momento dell’approvazione della presente legge e ai Consiglieri eletti nelle legislature successive spetta la indicazione di una unità di segreteria particolare. L’unità così individuata resta assegnata a ciascun consigliere fino alla nomina del nuovo Consiglio Regionale senza che ne consegua diritto all’inquadramento.

     2. All’uopo l’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale stipula apposite convenzioni, con trattamento economico commisurato al livello corrispondente al titolo di studio o alla qualifica professionale conseguita e comunque entro la categoria D, livello economico 1, del CCNL Regioni ed Enti Locali. Il personale assegnato a ciascun consigliere viene attestato in capo a ciascun gruppo consiliare di appartenenza del consigliere medesimo.

     3. L’unità di segreteria indicata dai singoli consiglieri non potrà essere coniuge, parente, o affine entro il IV grado a nessuno dei consiglieri in carica.

 

     Art. 11 ter. [29]

     1. Al momento di stipula della convenzione di cui all’articolo precedente, comma 2, la somma prevista dall’art. 11, comma 1, della presente legge viene ridotta del 20%.

 

TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

 

     Art. 12.

     1. Il personale in servizio alla data del 1 (primo) dicembre 1997 in forza di rapporti di convenzione, corredati da regolare autorizzazione o presa d'atto da parte della Giunta regionale o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio potrà accedere ai concorsi previsti dall'art. 29, terzo comma, della L.R. n. 12/96, sulla base del trattamento giuridico ed economico in godimento e secondo i criteri di valutazione che verranno determinati con la Legge regionale di disciplina dei predetti concorsi.

     2. Alla individuazione del personale convenzionato, ricadenti nelle condizioni di cui al comma precedente, ed all'accertamento della corrispondenza dei rapporti di convenzione ai requisiti richiesti ed ai limiti numerici consentiti dalla L.R. n. 30/1993 e successive modificazioni ed integrazioni, provvederanno con appositi atti deliberativi la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, secondo le rispettive competenze.

     3. Con la legge di disciplina dei concorsi di cui all'art. 29, terzo comma, della L.R. n. 12/1996, la riserva dei posti per il personale interno ivi stabilita verrà elevata in relazione alle operazioni di cui al precedente secondo comma.

     4. Nella fase di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre la fine della legislatura in corso, le convenzioni stipulate ai sensi della L.R. 30/1993 continuano ad esplicare i loro effetti. Nel caso di decadenza, rinuncia o revoca dei suddetti rapporti di convenzione, di mutamenti o nuova attivazione di cariche istituzionali, gli stessi rapporti convenzionali potranno essere rinnovati o attivati "ex novo" nei limiti precedentemente fissati [30].

     5. [La possibilità da parte dei consiglieri regionali di utilizzare il rimborso spese di cui al I comma dell'art. 11 è subordinato alla decadenza, revoca o rinuncia di tutte le convenzioni stipulate dai gruppi politici di appartenenza e di quelle relative alle cariche istituzionali ricoperte dai consiglieri appartenenti allo stesso gruppo] [31].

 

     Art. 13. [32]

     1. Per la legislatura in corso restano validamente costituiti i Gruppi presenti in Consiglio Regionale che nelle forme di rito si sono formati entro il 30 giugno 1997.

     2. Ai gruppi Consiliari, composti da un solo Consigliere e costituiti alla data di cui al comma precedente, l'Ufficio di Presidenza mette a disposizione il personale occorrente per il funzionamento nella misura di due unità lavorative appartenenti al ruolo regionale. Una delle unità sopra richiamate può essere scelta tra il personale comandato da altri Enti pubblici o di diritto pubblico, Enti Locali, Enti interregionali operanti in territorio regionale, Enti o Consorzi istituiti con Legge Regionale. Il comando è disposto a cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Gruppo interessato.

 

TITOLO IV

NORME FINANZIARIE E FINALI

 

     Art. 14.

     1. In fase di prima applicazione, l'ammontare complessivo del contributo di cui al primo comma dell'art. 6 è di £. 840 milioni.

     [Lo stesso verrà maggiorato annualmente in base agli indici ISTAT [33]].

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte nei limiti degli stanziamenti dei bilanci di previsione annuali e pluriennali della Regione e del Consiglio regionale, rispettivamente per il personale comandato presso la Giunta regionale ed il Consiglio regionale [34].

 

     Art. 15.

     1. Sono abrogate le leggi regionali 22 dicembre 1986, n. 28, 1 luglio 1993, n. 30 e 9 settembre 96 n. 51, nonché ogni altra norma in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 16.

     1. La presente legge sarà pubblicata sul B.U. della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 1998, n. 23.

[2] Comma così modificato dall'art. 51 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[3] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 4 maggio 2001, n. 21, dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13, già sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27, dall'art. 51 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 15 aprile 2014, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall'art. 50 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[5] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7, sostituito dall'art. 23 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3 e così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 novembre 2019, n. 20.

[6] Comma così sostituito dall'art. 29 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[7] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 settembre 1998, n. 34.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[16] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 8 settembre 1998, n. 34 dall’art. 1 della L.R. 7 agosto 2002, n. 32, già modificato dall'art. 23 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13, ulteriormente modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 aprile 2014, n. 6.

[17] Comma inserito dall'art. 8 della L.R. 25 ottobre 2010, n. 31 e abrogato dall'art. 51 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[18] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[19] Comma abrogato dall'art. 51 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16 e nuovamente aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[20] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[21] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[22] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[23] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[24] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 30 dicembre 2017, n. 39.

[25] Articolo inserito dall'art. 51 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[26] Articolo modificato dall’art. 1 della L.R. 17 agosto 2004, n. 14, dall’art. 1 della L.R. 23 novembre 2004, n. 22 e sostituito dall'art. 5 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[27] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 8 gennaio 2015, n. 2.

[28] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 17 agosto 2004, n. 14.

[29] Articolo aggiunto dall’art. 2 della L.R. 17 agosto 2004, n. 14.

[30] Gli attuali commi 4 e 5 sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 2 della L.R. 27 luglio 1998, n. 23.

[31] Gli attuali commi 4 e 5 sostituiscono l'originario comma 4 per effetto dell'art. 2 della L.R. 27 luglio 1998, n. 23. Il presente comma è stato abrogato dall'art. 6 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

[32] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 8 settembre 1998, n. 34.

[33] Periodo abrogato dall'art. 51 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.

[34] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 8 agosto 2012, n. 16.