§ 1.2.61 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.
Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:21/12/2012
Numero:28


Sommario
Art. 1. 1. L’art. 6 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito
Art. 2. 1. L’art. 7 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8, è così sostituito
Art. 3. 
Art. 4. 1. All’articolo 10 della L.R 2 febbraio 1998, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 5. 1. L’art. 11 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito
Art. 6. 1. Il comma 5 dell’art. 12 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è abrogato
Art. 7. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013


§ 1.2.61 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 28.

Recepimento D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8

(B.U. 21 dicembre 2012, n. 48)

 

Art. 1.

1. L’art. 6 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:

“Art. 6

1. E’ assegnato ai Gruppi consiliari un contributo annuo a carico dei fondi a disposizione del Consiglio regionale dell’importo di € 5.000,00 per ogni Consigliere regionale aderente al Gruppo. Al suddetto importo è aggiunta una ulteriore somma. Tale somma è calcolata moltiplicando l’importo di € 0,05 per abitante, secondo l’annuale rilevamento ISTAT della popolazione residente ed è attribuita ai Gruppi consiliari in ragione dei consiglieri regionali aderenti al Gruppo.

2. Tale contributo può essere utilizzato esclusivamente per scopi istituzionali riferiti all’attività consiliare e a funzioni di studio, editoria e comunicazione, esclusa in ogni caso la contribuzione per partiti o movimenti politici.

3. Se nel corso dell'anno, a seguito di nuove elezioni o per qualsiasi altra causa un Gruppo viene a cessare o viene a costituirsi un nuovo Gruppo o varia la consistenza numerica dei Gruppi esistenti, le conseguenti variazioni, nell'assegnazione dei contributi, decorrono dal mese immediatamente successivo a quello in cui la cessazione, la nuova costituzione o la variazione numerica del Gruppo è intervenuta.

4. E’ escluso in ogni caso il contributo di cui al comma 1 per i gruppi consiliari composti da un solo Consigliere, salvo quelli che risultano così composti già all’esito delle elezioni.”

 

     Art. 2.

1. L’art. 7 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8, è così sostituito:

1. Il Presidente del Gruppo consiliare è tenuto a redigere entro il 31 gennaio di ogni anno il rendiconto relativo all’anno precedente. Tale rendiconto, sottoposto all’approvazione del relativo Gruppo, è depositato presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

2. Alla fine di ogni legislatura i Presidenti dei Gruppi consiliari redigono, con le stesse modalità previste dal comma 1, il rendiconto generale con riferimento al periodo compreso tra il 1 gennaio e la data del rinnovo del Consiglio regionale. Tale rendiconto è depositato presso l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 30° giorno successivo alla elezione del rinnovo del Consiglio regionale.

 

     Art. 3. [1]

1. L’art. 8 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:

“Art. 8

1. Ciascun Gruppo consiliare del Consiglio regionale approva un rendiconto di esercizio annuale, strutturato secondo linee guida deliberate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e recepite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per assicurare la corretta rilevazione dei fatti di gestione e la regolare tenuta della contabilità, nonché per definire la documentazione necessaria a corredo del rendiconto. Il rendiconto evidenzia, in apposite voci, le risorse trasferite al Gruppo dal Consiglio regionale, con indicazione del titolo del trasferimento, nonché le misure adottate per consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati.

2. Il rendiconto è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale il quale provvede ai successivi adempimenti secondo quanto stabilito dall’articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.

3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1 del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213.”

 

     Art. 4.

1. All’articolo 10 della L.R 2 febbraio 1998, n. 8 sono aggiunti i seguenti commi:

“Art. 10

7. Nell’ambito della spesa consentita per il personale assegnato, comandato o distaccato ai sensi dei commi precedenti, in alternativa all’utilizzo di tali unità, i Gruppi possono procedere alla stipula di regolari contratti di lavoro di diritto privato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, secondo i medesimi criteri e parametri oggettivi di professionalità presenti nella pubblica amministrazione, atti a garantire l’adeguata competenza dei soggetti di cui ci si avvale. In tal caso i contratti sono sottoscritti dal Presidente pro-tempore del Gruppo consiliare, in nome e per conto dei singoli Gruppi. Tali contratti sono sostitutivi delle unità di personale comandato, distaccato o assegnato nei limiti della spesa prevista per tali unità.

8. In via transitoria, fino al termine della IX legislatura, a far data dal 1 gennaio 2013, i rapporti di collaborazione in essere alla data di entrata in vigore della legge 7 dicembre 2012, n. 213, di conversione del D.L. n. 174/2012, con i Gruppi consiliari e con i singoli Consiglieri regionali sono imputati esclusivamente ai Gruppi consiliari in ragione del numero di Consiglieri aderenti ai Gruppi stessi. L’Ufficio di Presidenza assegna ai singoli Gruppi le somme necessarie entro il limite di spesa sostenuta per tali collaborazioni nell’anno 2012, dai Gruppi e dai consiglieri, per garantire la continuità dei rapporti di lavoro in essere.

9. La somma assegnata è utilizzabile dai Gruppi consiliari esclusivamente per il personale. Le somme non spese per tali finalità sono restituite.

10. I Presidenti dei Gruppi consiliari sottoscrivono per conto dei Gruppi medesimi i contratti di lavoro di diritto privato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, e dispongono le modalità di collaborazione di detto personale con i Consiglieri del medesimo Gruppo.

11. Le spese per il personale contrattualizzato direttamente dai Gruppi, ai sensi dei commi precedenti, non sono imputabili ai capitoli di spesa del bilancio regionale per il personale del Consiglio regionale.”

 

     Art. 5.

1. L’art. 11 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:

“Art. 11

1. A decorrere dalla X legislatura ai Gruppi consiliari, per le spese del personale, viene assegnata una somma pari a quella corrispondente ad una unità di personale di categoria D, posizione economica D6, per ogni Consigliere componente il Gruppo.

2. Fino al limite dell’importo assegnato i Gruppi consiliari possono utilizzare personale del comparto pubblico dalla categoria A alla categoria D, posizione economica D6, anche in posizione di comando o di distacco. La spesa che il Consiglio regionale eroga per le unità assegnate, comandate o distaccate, viene sottratta all’importo complessivo spettante previsto dal comma 1.

3. Per la somma residua, in tutto o in parte, i Gruppi consiliari possono procedere all’utilizzo di personale regolarmente contrattualizzato nel rispetto delle vigenti norme in materia di lavoro, secondo i medesimi criteri e parametri oggettivi di professionalità presenti nella pubblica amministrazione, atti a garantire l’adeguata competenza dei soggetti di cui ci si avvale. In tal caso i contratti sono sottoscritti dal Presidente pro-tempore del Gruppo consiliare, in nome e per conto dei singoli Gruppi.

4. I contratti regolarmente registrati sono trasmessi in copia all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

5. La somma assegnata è utilizzabile dai Gruppi consiliari esclusivamente per il personale. Le somme non spese per tali finalità sono restituite.”

 

     Art. 6.

1. Il comma 5 dell’art. 12 della L.R. 2 febbraio 1998, n. 8 è abrogato.

 

     Art. 7.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il 1° gennaio 2013.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2014, n. 35.