§ 1.2.66 - L.R. 8 gennaio 2015, n. 2.
Modifica del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:08/01/2015
Numero:2


Sommario
Art. 1 .
Art. 2 .


§ 1.2.66 - L.R. 8 gennaio 2015, n. 2.

Modifica del comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 “Nuova disciplina delle strutture di assistenza agli organi di direzione politica ed ai Gruppi consiliari della Regione Basilicata.

(B.U. 12 gennaio 2015, n. 1)

 

     Art. 1.

1. Il comma 2 dell’articolo 11 della legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:

 

“ 2. Fino al limite dell’importo assegnato i Gruppi consiliari possono utilizzare personale proveniente da altri enti pubblici o di diritto pubblico, enti locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, società regionali in house o, comunque, partecipate dalla Regione Basilicata, enti o consorzi istituiti con legge regionale, comparto scuola del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e da ogni altro Ministero, dalla categoria A alla categoria D, posizione economica D6, anche in posizione di comando o di distacco. La spesa che il Consiglio regionale eroga per le unità assegnate, comandate o distaccate, viene sottratta dall’importo complessivo spettante previsto dal comma 1”.

 

          Art. 2.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.