§ 6.2.173 - L.R. 7 agosto 2009, n. 27.
Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:07/08/2009
Numero:27


Sommario
Art. 1.  Aggiornamento dei residui attivi e passivi
Art. 2.  Saldo Finanziario al 31.12.2008
Art. 3.  Aggiornamento del Fondo di Cassa
Art. 4.  Ricorso al mercato finanziario
Art. 5.  Variazioni allo stato di previsione dell’entrata
Art. 6.  Variazioni allo stato di previsione delle uscite
Art. 7.  Variazioni Bilancio Pluriennale 2009-2011
Art. 8.  Modifiche alla L.R. 24 dicembre 2008 n. 32 Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011
Art. 9.  Modifica alla L.R. 24 dicembre 2008 n. 31 Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2009
Art. 10.  Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA)
Art. 11.  Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)
Art. 12.  Contributi alle spese per immissione reflui nei canali consortili Legge Regionale 28 novembre 2006, n. 29
Art. 13.  Sedi degli uffici regionali
Art. 14.  Modifica dell’articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8
Art. 15.  Modifica dell’articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8
Art. 16.  Contributo all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per l’acquisto di una sede a Matera
Art. 17.  Celebrazioni per il 40° anniversario della nascita della Regione Basilicata
Art. 18.  Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia
Art. 19.  Sostegno al parco storico naturale ed ambientale della Grancia
Art. 20.  Contributo una tantum per avvio Campus Universitario internazionale
Art. 21.  Slittamento limite d’impegno di cui alla Legge Regionale 8 agosto 2005 n. 27
Art. 22.  Norme per l’attuazione della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12
Art. 23.  Modifiche alla Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”
Art. 24.  Assunzioni personale Aziende Sanitarie Locali
Art. 25.  Modifica alla Legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2007”
Art. 26.  Disposizioni in materia di trasporto pubblico
Art. 27.  Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 24
Art. 28.  Modifiche alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 31
Art. 29.  Modifiche alla L.R. 22 marzo 1985, n. 9
Art. 30.  Modalità di pagamento delle tasse, tributi e canoni
Art. 31.  Modifica all’art. 18 della Legge regionale n. 24 del 18.12.2007
Art. 32.  Modifiche alla Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009”
Art. 33.  Modifiche all’art. 14 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria [...]
Art. 34.  Modifiche all’art. 20 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria [...]
Art. 35.  Contributi destinati al patrimonio storico – artistico religioso
Art. 36.  Contributi alle Province per i piani di manutenzione straordinaria
Art. 37.  Disposizioni in attuazione della Legge 296/06 art. 1 comma 1176
Art. 38.  Programma di investimenti per l’attuazione delle politiche di innovazione regionali
Art. 39.  Acquisizione del capitale sociale della Società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A.
Art. 40.  Modifiche alla Legge Regionale 24 aprile 2009, n. 10 “Partecipazione della Regione Basilicata alla fondazione CITTA’ DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA ONLUS”
Art. 41.  Riconoscimento ai fini contributivi del periodo antecedente all’immissione nei ruoli regionali del personale inquadrato in data 7 giugno 1977 a seguito di pubblico concorso
Art. 42.  Esodo del personale regionale – Proroga
Art. 43.  Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 – Proroga termini
Art. 44.  Modifiche alla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”
Art. 45.  Proroga termini
Art. 46.  Investimenti per strutture di accoglienza per anziani e asili nido
Art. 47.  Modifiche alla Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”
Art. 48.  Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali
Art. 49.  Norme per il completamento delle attività di liquidazione del soppresso ESAB
Art. 50.  Modifiche all’art. 18 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria [...]
Art. 51.  Modifiche all’art. 28 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria [...]
Art. 52.  Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo Piano”
Art. 53.  Modifiche alla Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269”
Art. 54.  Interpretazione autentica della Legge Regionale 6 luglio 1978, n. 28 “Norme di attuazione della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli”
Art. 55.  Master in giornalismo
Art. 56.  Contributo per il sostegno della Facoltà di Scienze Motorie
Art. 57.  Contributo per le manifestazioni in onore del prof. Vincenzo Verrastro
Art. 58.  Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore


§ 6.2.173 - L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

Assestamento del Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 e del Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011.

(B.U. 7 agosto 2009, n. 36)

 

Art. 1. Aggiornamento dei residui attivi e passivi

1. I residui attivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 ed i residui passivi iscritti in corrispondenza di ciascuna unità previsionale di base dello stato di previsione della spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, rideterminati in conformità ai residui attivi e passivi definitivi, riclassificati ai sensi e per gli effetti degli articoli 31 e 32 della L.R. 6 Settembre 2001, n. 34, risultanti dal rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2008, sono esposti negli allegati 1A, 2A, 1B e 2B annessi alla presente legge.

 

     Art. 2. Saldo Finanziario al 31.12.2008

1. L’avanzo di amministrazione al 31.12.2008, derivante da economie di stanziamenti di spesa a destinazione vincolata, riportato nello stato di previsione di competenza dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, di € 834.202.580,77, è rideterminato, secondo le risultanze del rendiconto generale dell’esercizio finanziario 2008, in € 1.035.834.607,11.

 

2. Il disavanzo effettivo al 31.12.2008, come risultante dal rendiconto generale per l’esercizio finanziario 2008 e derivante dalla differenza fra l’avanzo contabile di amministrazione al 31.12.2008 di € 996.210.717,15, riportati negli allegati n. 3A e n. 3B annesso alla presente legge, ed il totale dei trasferimenti di somme vincolate e non impegnate di cui al precedente comma, è pari a € 39.623.889,96.

 

     Art. 3. Aggiornamento del Fondo di Cassa

1. Il fondo di cassa al 31.12.2008 iscritto nello stato di previsione di cassa dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 di € 382.366.000,00 è aggiornato in € 611.965.287,83 come riportato nell’allegato n. 4 annesso alla presente legge.

 

     Art. 4. Ricorso al mercato finanziario

1. L’autorizzazione al ricorso al mercato finanziario, mediante la contrazione di mutui o altre forme di prestito, disposta dall’art. 12, comma 1, della L.R. 28 dicembre 2007, n. 29, è rinnovata, ai sensi dell’art. 12, comma 2, della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32 per l’esercizio finanziario 2009, per l’importo di € 39.623.889,96, corrispondente al totale degli impegni assunti nel corso dell’esercizio finanziario 2008, relativamente alle spese contenute nell’allegato n. 9 al bilancio di previsione 2008, come modificato dall’art. 7 comma 3 della L.R. 6 agosto 2008, n. 20, non coperti mediante la stipulazione dei contratti di prestito entro la chiusura dell’esercizio 2008 per effetto del disposto di cui all’art. 12, comma 6, della medesima L.R. 28 dicembre 2007, n. 29.

 

2. L’autorizzazione disposta all’art. 1, comma 2 lett. c) della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, ed all’art. 12, comma 3, lettera b), della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32, finalizzata al finanziamento delle spese di investimento indicate nell’allegato n. 10 di cui all’art. 6, comma 6, della L.R. 24 dicembre 2008, n. 32, è rideterminata nella misura di € 67.132.427,55, corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate.

 

3. L’autorizzazione disposta all’art. 1 comma 2 lett. a) della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, ed all’art. 12 comma 3 lett. a) della L.R. 24 dicembre 2008 n. 32 finalizzata alla copertura della quota di cofinanziamento regionale riferita agli interventi da realizzarsi nell’ambito del Programma Operativo Regionale F.E.S.R. 2007-2013 è rideterminata nella misura di € 26.219.796,78 corrispondente all’ammontare definitivo dei mutui o altre forme di prestito da contrarre per le finalità richiamate.

4. Il limite massimo di indebitamento di cui all’art. 1 comma 1 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, di € 105.327.025,06, per effetto di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, è conseguentemente rideterminato in € 148.916.982,29.

 

5. L’onere presunto relativo alle rate di ammortamento derivante dalla rideterminazione del limite massimo di indebitamento di cui al comma 5 del presente articolo, rientra negli stanziamenti posti a carico della UPB 1212.01 “Rimborso quote di capitale per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per la quota capitale, e della UPB 1212.02 “Rimborso quote di interessi per ammortamento prestiti, anticipazioni di cassa e finanziamenti a totale carico della Regione”, per quanto riguarda la quota interessi, iscritti nello stato di previsione del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 e nel bilancio pluriennale per gli anni successivi.

 

6. In relazione a quanto disposto ai precedenti commi del presente articolo, sono autorizzate le conseguenti variazioni allo stato di previsione dell’entrata e delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2009, contenute negli allegati n. 5A, 5B, 6A e 6B di cui ai successivi articoli 5 e 6 della presente legge.

 

     Art. 5. Variazioni allo stato di previsione dell’entrata

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 5A e 5B annesso alla presente legge.

 

     Art. 6. Variazioni allo stato di previsione delle uscite

1. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio per l’esercizio finanziario 2009 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 6A e 6B annesso alla presente legge.

 

     Art. 7. Variazioni Bilancio Pluriennale 2009-2011

1. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale 2009-2011 sono introdotte le variazioni di cui agli allegati n. 7A e 7B annesso alla presente legge.

 

2. Nello stato di previsione delle uscite del bilancio pluriennale 2009-2011 sono introdotte le variazioni di cui all’allegato n. 8A e 8B annesso alla presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche alla L.R. 24 dicembre 2008 n. 32 Bilancio di Previsione per l’Esercizio Finanziario 2009 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2009/2011

1. L’elenco delle Unità Previsionali di Base per le quali la Giunta Regionale è autorizzata ad effettuare variazioni compensative di cui all’allegato n. 5 alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 32, articolo 6, comma 4, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 9A, annesso alla presente legge.

2. Il prospetto dimostrativo della capacità d’indebitamento per l’esercizio 2009 di cui all’allegato n. 9 alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 32, articolo 6, comma 6, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 10A, annesso alla presente legge.

3. L’elenco dei capitoli di spesa avente carattere di investimento finanziati nell’esercizio 2009 con ricorso all’indebitamento a carico del bilancio regionale di cui all’allegato n. 10 alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 32, articolo 6, comma 6, è sostituito dall’elenco riportato nell’allegato n. 11A, annesso alla presente legge.

 

     Art. 9. Modifica alla L.R. 24 dicembre 2008 n. 31 Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge finanziaria 2009

1. All’articolo 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 l’importo di € 12.899.526,23 è sostituito dall’importo € 14.919.754,73.

 

2. La tabella D di cui alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 31, articolo 3, è sostituita dalla tabella D1, annessa alla presente legge.

 

     Art. 10. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA)

1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2009 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA), fissato all’art. 4 della L.R. 24.12.2008, n. 31, in € 3.632.000,00 è incrementato di € 1.200.000,00.

 

2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) per le spese di gestione relative all’esercizio finanziario 2009, per effetto dell’incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di € 4.832.000,00.

 

3. L’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009 conseguenti all’incremento di cui ai precedenti commi.

 

4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (ARBEA) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 11. Contributi per le spese di funzionamento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB)

1. Il finanziamento relativo all’esercizio finanziario 2009 per le spese di gestione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB), fissato all’art. 4 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 in € 7.680.000,00 è incrementato di € 1.000.000,00.

 

2. Il contributo regionale complessivo riconosciuto all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per le spese di gestione relative all’esercizio finanziario 2009, per effetto dell’incremento di cui al comma precedente, è rideterminato nella misura di € 8.680.000,00.

 

3. L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009 conseguenti all’incremento di cui ai precedenti commi.

 

4. Resta fermo l’obbligo da parte dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) di sottoporre le variazioni di cui al precedente comma 3 alle approvazioni previste dalla vigente normativa regionale.

 

     Art. 12. Contributi alle spese per immissione reflui nei canali consortili Legge Regionale 28 novembre 2006, n. 29

1. Nelle more dell’adeguamento del Piano d’Ambito dell’AATO Basilicata alle disposizioni previste dalla Legge Regionale n. 29/2006, per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010 le somme da erogare ai Consorzi di Bonifica Alta Val d’Agri e Bradano e Metaponto ai sensi della DGR n. 736/2007, pari a complessivi € 1.800.000,00 annui, sono poste a carico del bilancio regionale [1].

 

2. La somma di € 1.800.000,00 già erogata a favore dei suddetti Consorzi di Bonifica a titolo di anticipazione per l’anno 2007 è da considerarsi, ai sensi del precedente comma, trasferita a titolo definitivo.

 

3. La copertura finanziaria è assicurata dagli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale 2009 alla UPB 0630.02.

 

     Art. 13. Sedi degli uffici regionali

1. La Giunta Regionale, al fine del contenimento della spesa corrente per oneri di locazione, è altresì autorizzata ad approvare un programma di acquisizione degli edifici adibiti a sedi territoriali degli uffici della Regione Basilicata.

 

2. La spesa massima autorizzata per l’anno finanziario 2009, relativa al programma di cui al comma 2, è pari ad € 1.000.000,00.

3. Il prezzo di acquisto degli immobili di cui al comma 2 è stabilito previa verifica di congruità da parte della Agenzia del Territorio competente.

 

4. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dal presente articolo è assicurata dagli stanziamenti iscritti alla UPB 0134.05 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 14. Modifica dell’articolo 3, comma 2, della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8

1. Il comma 2 dell’articolo 3 della Legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è così sostituito:

 

“2. Due unità per ciascuna delle strutture di cui al precedente articolo 2 può essere richiesta in posizione di comando da altri Enti Pubblici o di diritto pubblico, enti Locali, enti interregionali operanti in territorio regionale, Enti o Consorzi istituiti con Legge Regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica Istruzione e da ogni altro Ministero. Per le segreterie particolari del Presidente della regione e del Presidente del Consiglio regionale le unità, in posizione di comando, non possono superare il numero di tre. In tal caso il comando è disposto con cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta dell’interessato e si risolve automaticamente con la cessazione dell’incarico. Sia il personale di ruolo regionale che quello comandato deve essere attinto nelle categorie dalla “A” alla “D”.

 

     Art. 15. Modifica dell’articolo 10, comma 2, della Legge Regionale 2 febbraio 1998, n. 8

1. Il secondo comma dell’articolo 10 della Legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è così modificato:

 

“2. Il personale può essere scelto da dipendenti regionali o può essere richiesto in posizione di comando da altri enti Pubblici o di diritto pubblico, Enti Locali, Enti interregionali operanti in territorio regionale, Enti o Consorzi istituiti con Legge Regionale, comparto scuola del Ministero della Pubblica Istruzione e da ogni altro Ministero. In tal caso il comando è disposto con cadenza annuale, è rinnovabile e revocabile in qualsiasi momento a richiesta del Presidente del Gruppo interessato o del Consigliere del Gruppo Misto.

Le unità da assegnare a ciascun gruppo consiliare sono così determinate:

 

Gruppo consiliare composto da un Consigliere

Una unità

Distaccata o comandata

Gruppo consiliare composto da due Consiglieri

Due unità

Distaccate o comandate

Gruppo consiliare composto da un numero di Consiglieri da tre a cinque

Tre unità

Distaccate o comandate

Gruppo consiliare composto da oltre cinque Consiglieri

Una unità per ogni due Consiglieri

Distaccata o comandata

Gruppo misto

Una unità per ogni Consigliere assegnato

Distaccata o comandata

 

Per il personale assegnato al Gruppo Misto, ogni Consigliere appartenente al gruppo medesimo svolge, per l’unità di personale cui ha diritto, le funzioni assegnate dalla presente legge e dal Regolamento Interno ai Presidenti dei gruppi.”

 

2. Il terzo comma dell’articolo 10 della Legge regionale 2 febbraio 1998, n. 8 è così modificato:

 

“3. Sia il personale di ruolo regionale che quello comandato deve essere attinto nelle categorie dalla “A” alla “D”.

 

     Art. 16. Contributo all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (ARPAB) per l’acquisto di una sede a Matera

1. La Regione, al fine di consentire l’acquisto o la ristrutturazione di una o più sedi nell’ambito del territorio della Provincia di Matera, anche facenti parte del patrimonio della Regione Basilicata, assicura all’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.) le risorse necessarie alla copertura della quota di finanziamento [2].

 

2. Per le finalità di cui al comma 1, è assegnato all’ARPAB un contributo, sotto forma di limite di impegno ventennale a decorrere dall’anno 2009 da utilizzare per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo della durata di 20 anni, che l’ARPAB stessa è autorizzata a contrarre, per l’acquisto di cui al precedente comma 1, per l’importo massimo complessivo di € 4.000.000,00.

 

3. Al presunto onere di € 300.000,00 relativo all’esercizio 2009, derivante dall’applicazione del presente articolo, si farà fronte con le risorse stanziate all’U.P.B. 1111.08 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009.

 

4. La Giunta Regionale è autorizzata a rideterminare l’ammontare del contributo sulla base degli oneri di ammortamento quali risulteranno in via definitiva dall’atto di stipula del mutuo di cui al comma 2.

 

5. I contributi relativi alle altre annualità, come determinati sulla base del piano di ammortamento del mutuo di cui al comma 2, troveranno copertura nei successivi bilanci regionali per tutta la durata del periodo di ammortamento.

 

     Art. 17. Celebrazioni per il 40° anniversario della nascita della Regione Basilicata

1. E’ istituito il Comitato promotore per le celebrazioni del 40° anniversario della nascita della Regione Basilicata.

 

2. La composizione del Comitato è individuata dalla Giunta Regionale d’intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dalla Giunta Regionale con proprio atto.

 

4. Gli eventi, le manifestazioni e le eventuali pubblicazioni vengono approvate, su proposta del Comitato, dalla Giunta Regionale di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

5. Gli oneri derivanti dall’attuazione di cui al comma 4, quantificati in € 25.000,00 per l’anno 2009, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 18. Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia

1. E’ istituito il Comitato per le celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia.

 

2. La composizione del Comitato è individuata dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale d’intesa con la Giunta Regionale.

 

3. Le modalità di funzionamento del Comitato sono definite dalla Giunta Regionale con proprio atto.

 

4. Gli eventi, le manifestazioni e le eventuali pubblicazioni vengono approvate,su proposta del Comitato, dalla Giunta Regionale di intesa con l’Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

5. Gli oneri derivanti dall’attuazione di cui al comma 4, quantificati in € 25.000,00 per l’anno 2009, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 19. Sostegno al parco storico naturale ed ambientale della Grancia

1. Al fine di sostenere le iniziative di valorizzazione del parco storico culturale ed ambientale della Grancia per l’anno 2009, è concesso all’Amministrazione provinciale di Potenza un contributo finanziario di € 200.000,00.

 

2. La spesa di cui al comma 1 trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0473.03 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 20. Contributo una tantum per avvio Campus Universitario internazionale

1. La Regione Basilicata intende favorire la promozione del proprio territorio anche attraverso il potenziamento dell’offerta formativa universitaria, ovvero affermando un’immagine della Regione Basilicata in ambito accademico internazionale.

 

2. A tal fine la Regione Basilicata sostiene la istituzione e l’avvio di un campus universitario internazionale a Matera con un contributo straordinario di € 50.000,00 per l’anno 2009.

 

3. La spesa di cui al precedente comma trova copertura nell’ambito dello stanziamento della U.P.B. 0860.01 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 21. Slittamento limite d’impegno di cui alla Legge Regionale 8 agosto 2005 n. 27

1. Il limite di impegno quindicennale di € 620.000,00 di cui all’articolo 17, comma 2 della L.R. 8 agosto 2005 n. 27 per la concessione di un contributo all’ARDSU per la realizzazione di residenze universitarie decorre dall’esercizio finanziario 2009 fino a tutto l’anno 2023.

 

2. La copertura finanziaria è assicurata dal bilancio pluriennale 2009/2011 e dai corrispondenti futuri bilanci.

 

     Art. 22. Norme per l’attuazione della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12

1. Per la complessiva definizione degli squilibri economici derivanti dal precedente assetto organizzativo e territoriale del S.S.R. e l’attuazione dell’art. 6 comma 2 della LR. n. 12/08, è autorizzato, in deroga all’art. 31 della L.R. 27 marzo 1995 n. 34, il ripiano delle perdite, riferibili all’anno 2008, delle Aziende Sanitarie regionali, come risultanti dai bilanci d’esercizio 2008 approvati dalla Regione, fino a concorrenza delle risorse finanziarie rese disponibili per il rispetto delle disposizioni attuative del patto di stabilità in materia sanitaria.

 

2. Allo scopo di ottimizzare l’utilizzo delle risorse finanziarie delle gestioni liquidatorie e velocizzare i pagamenti e gli incassi, l’attuazione finanziaria delle gestioni liquidatorie di cui all’art. 6 della LR. n. 12/08 è unificata e centralizzata per ambito territoriale provinciale; con decorrenza dal primo giorno successivo al mese di entrata in vigore della presente legge, le eventuali disponibilità finanziarie delle gestioni liquidatorie conseguenti alla cessazione di AUSL 1 ed AUSL 3 sono trasferite alla gestione liquidatoria conseguente alla cessazione dell’AUSL 2 ed i Commissari Liquidatori del’AUSL 1 e dell’AUSL 3 si avvarranno del servizio di tesoreria e cassa della gestione liquidatoria dell’AUSL 2 per l’esecuzione dei pagamenti e degli incassi; con la medesima decorrenza, le eventuali disponibilità finanziarie della gestione liquidatoria conseguente alla cessazione dell’AUSL 5 sono trasferite alla gestione liquidatoria conseguente alla cessazione dell’AUSL 4 ed il Commissario Liquidatore dell’AUSL 5 si avvarrà del servizio di tesoreria e cassa della gestione liquidatoria dell’AUSL 4 per l’esecuzione dei pagamenti e degli incassi.

 

3. Per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della Legge Regionale n. 12/2008 per il funzionamento a pieno regime del Dipartimento Interaziendale Regionale di Emergenza Sanitaria (DIRES), i beni mobili ed immobili, strumentali alla gestione dei servizi del sistema regionale dell’emergenza-urgenza 118 di cui alla Legge Regionale n. 21/1999, sono trasferiti all’Azienda Sanitaria di Potenza ASP ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. n. 502/1992 s.m.i. secondo le modalità e le procedure previste dall’art. 52 della Legge Regionale n. 39/2001 s.m.i.-

 

4. Nell’ambito delle procedure unificate in materia di acquisto di beni e servizi, le Aziende Sanitarie Regionali sono tenute ad acquisire l’autorizzazione preventiva dal Dipartimento regionale competente in materia di sanità per l’approvvigionamento di beni e servizi tecnologici e di servizi esternalizzati di importo a base d’asta superiore a € 100.000,00 (IVA esclusa), importo che potrà essere modificato dalla Giunta Regionale sulla base delle esigenze di ottimizzazione dell’attività di controllo. A tale scopo il Dipartimento regionale si avvale del supporto dell’Osservatorio regionale dei prezzi dei servizi e delle tecnologie (OPT) di cui al comma 4 dell’art. 14 della Legge Regionale n. 10/2002 ed alla D.G.R. n. 1524/2002 s.m.i.-

 

5. L’autorizzazione di cui al comma 4 non deve essere richiesta nel caso di acquisti effettuati mediante l’adesione a convenzioni stipulate da Consip e nel caso di acquisti effettuati mediante il Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.P.A.) [3].

 

     Art. 23. Modifiche alla Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12 “Riassetto organizzativo e territoriale del Servizio Sanitario Regionale”

1. Al comma 4 dell’art. 3 della Legge Regionale 1 luglio 2008, n. 12, ultimo capoverso, alle parole “funzioni tecnico-sanitarie” si aggiungono le parole “ed amministrative” e l’espressione dopo le parole “contenuto specialistico;” è sostituita dall’espressione “. La Giunta definisce, altresì, la declaratoria dei compiti e dei procedimenti assegnati a ciascuna delle suddette strutture o servizi specificandone la complessità e procedono alla nomina dei dirigenti responsabili. Il personale di ruolo negli Enti del Servizio Sanitario Regionale che sarà incaricato della direzione di tali strutture o servizi può, in regime di comando, essere destinatario degli artt. 4 e 15 della Legge regionale 12/1996 e s.m.i. e del trattamento economico previsto dalla contrattazione nazionale ed aziendale relativa ai ruoli di appartenenza per incarichi di analoga complessità.”

 

     Art. 24. Assunzioni personale Aziende Sanitarie Locali

1. Le Aziende Sanitarie Locali di Potenza e di Matera, l’Azienda Ospedaliera Regionale “San Carlo” e l’IRCCS Ospedale Oncologico di Rionero in Vulture prioritariamente procedono allo scorrimento delle graduatorie ancora valide dei concorsi espletati dalle cessate Aziende Sanitarie per la copertura dei posti che successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali ed entro la data di validità delle graduatorie si rendessero disponibili. Sono escluse le graduatorie per Dirigenti di strutture complesse.

 

     Art. 25. Modifica alla Legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2007”

1. All’art. 20 della Legge regionale 30 gennaio 2007, n. 1 – i commi 1 e 2 sono così sostituiti:

 

“1. Le Commissioni Mediche di cui alla Legge 15 ottobre 1990 n. 295 sono nominate dal Direttore generale di ciascuna Azienda Sanitaria Locale e composte in conformità con quanto disposto ai commi 2 e 3 dell’art. 1 della citata legge, previa emanazione di un avviso pubblico rivolto ai sanitari ed agli operatori sociali del Servizio Sanitario Regionale. Esse durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta. Ogni componente non può far parte contemporaneamente di più commissioni.

2. Per la composizione delle Commissioni, le Aziende Sanitarie fanno ricorso ai professionisti in servizio presso una delle Aziende sanitarie Locali regionali e si medici convenzionati con il Servizio Sanitario regionale, oltre ad un interprete in sostituzione o in collegamento con l’assistente sociale in qualità di assistente-esperto di aiuto alle persone invalide (sordomuti) ai sensi della legge 5.2.1992, n. 104 [4].

2/bis. Con la entrata in vigore della presente legge le Aziende Sanitarie procedono alla nuova nomina delle Commissioni mediche entro e non oltre 60 giorni con i criteri previsti dai commi 1 e 2.

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di trasporto pubblico

1. Ai sensi del comma 1 articolo 18 del D.Lgs. n. 422/97, così come modificato dall’articolo 7 della Legge 9 aprile 2009, n. 33, i contratti di servizio regionali relativi al trasporto pubblico esercitato da Trenitalia Spa avranno durata di sei anni, rinnovabili di altri sei.

 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0450.01 dello stato di previsione delle uscite del bilancio pluriennale 2009-2011. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 27. Modifiche alla L.R. 18 dicembre 2007, n. 24

1. Al primo periodo del comma 4 dell’articolo 18 della L.R. 18 dicembre 2007, n. 24 sono eliminate le seguenti parole :

 

“dalla Regione e prima della pubblicazione della graduatoria definitiva, su proposta del Prefetto”.

 

     Art. 28. Modifiche alla L.R. 24 dicembre 2008, n. 31

1. Al comma 5 dell’art. 43 della L.R. 18 dicembre 2007 così come aggiunto dall’art. 49 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 31 dopo le parole “convivente dell’assegnatario” sono aggiunte le parole “da almeno cinque anni”.

 

     Art. 29. Modifiche alla L.R. 22 marzo 1985, n. 9

1. Il secondo comma dell’articolo 1 della L.R. 22 marzo 1985, n. 9 è abrogato.

 

     Art. 30. Modalità di pagamento delle tasse, tributi e canoni

1. I versamenti delle tasse, tributi e canoni regionali possono essere effettuati mediante versamenti sui conti correnti postali e bancari intestati alla Regione Basilicata, fatta salva la possibilità di prevedere con specifico atto della Giunta Regionale altre modalità di pagamento.

2. Con le medesime modalità possono essere versate le sanzioni amministrative e tributarie nonché le entrate patrimoniali e le restituzioni di somme indebitamente percepite.

 

     Art. 31. Modifica all’art. 18 della Legge regionale n. 24 del 18.12.2007

1. All’art. 18 della L.R. n. 24 del 18.12.2007, comma 1, è aggiunto:

 

“1/bis - In presenza di provvedimenti di demolizione per motivi di pubblica utilità delle abitazioni legittimamente assegnate, il Comune potrà estendere la riserva di cui al comma 1, anche successivamente alla pubblicazione del bando.”

 

     Art. 32. Modifiche alla Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009”

1. Il comma 3 dell’art. 9 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:

 

“3. Sulle superfici esterne degli edifici, inutilizzate o parzialmente utilizzate o comunque compatibili con la produzione di energia e, sulle aree utilizzabili a fini di produzione di energia, appartenenti al demanio o al patrimonio regionale ovvero di proprietà dei suoi enti strumentali, delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, qualora ne facciano richiesta, degli enti pubblici economici regionali e delle amministrazioni pubbliche locali, è costituito, senza oneri e senza limiti di tempo, il diritto di superficie per la realizzazione degli impianti di cui al comma 1 in favore della Società Energetica Lucana. La costituzione del diritto avviene, a seguito della presentazione della scheda progettuale di utilizzo da parte della Società Energetica Lucana all’Ente proprietario, con le forme all’uopo indicate dall’art. 1350 codice civile, anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di pubblicità stabiliti dall’art. 2643 codice civile. La Società Energetica Lucana individua l’elenco delle superfici o delle aree compatibili con la produzione di energia, sulle quali acquisisce il diritto di superficie. La Società Energetica Lucana utilizza le superfici e le aree sulle quali ha acquisito il diritto di superficie per installare e gestire gli impianti di cui al comma 1, avvalendosi di terzi individuati con procedure di evidenza pubblica, cui ha facoltà di trasferire il diritto acquisito per la durata indicata negli atti di gara.”

 

2. Il comma 4 dell’art. 10 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:

 

“4. Fatte salve le norme in materia di valutazione di impatto ambientale e di valutazione di incidenza, la costruzione e l’esercizio degli impianti, infrastrutture e opere connesse, ivi incluse le opere di connessione alla rete di cui al precedente art. 9 con il limite massimo di potenza installata per singolo impianto di 25 MW e di cui all’art. 3, comma 2, lettere a.2), a.5), b), c), d) della L.R. n. 9/2007, è realizzata tramite la disciplina della denuncia di inizio attività (DIA), di cui agli artt. 22 e 23 del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.- Tale disciplina è integralmente sostitutiva dell’autorizzazione di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003. In tal caso il titolare dell’impianto, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, presenta alla Regione Basilicata ed ai Comuni interessati la denuncia di inizio attività accompagnata da una relazione asseverata a firma di progettista abilitato ai sensi del richiamato D.P.R. 380/2001.” [5]

 

     Art. 33. Modifiche all’art. 14 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009”

1. L’oggetto dell’art. 14 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:

“Contributo per la Stabilizzazione dei Lavoratori ASU autofinanziati e degli ex Lavoratori Socialmente Utili rivenienti dalla Platea Regionale LSU, in rapporto di lavoro presso Amministrazioni Pubbliche della Basilicata con contratto di Collaborazione Coordinata e Continuativa o con Contratti di Lavoro a Tempo Determinato.”

 

2. Il comma 1 dell'art. 14 della Legge regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:

1. La Regione Basilicata, in armonia con quanto previsto dai commi 550 e 551 dell'art. 2, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, promuove la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) di cui alle lettere b) e c), comma 3, art. 2 della Legge Regionale 19 gennaio 2005, n. 2, nella disponibilità dei Comuni e degli enti pubblici utilizzatori da almeno tre anni e promuove altresì la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU rivenienti dalla platea regionale LSU che hanno avuto contratti di Co.Co.Co. per la durata di 60 mesi con pubbliche amministrazioni dal 2001 al 2008 o in essere [6].

 

3. Il comma 3 dell’art. 14 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:

“3. La Regione Basilicata riconosce, a partire dall’anno 2009, agli enti pubblici di cui al comma 1 del presente articolo, un contributo economico su base annua pari ad € 9.200,00 annui per ogni lavoratore che sia stabilizzato tramite assunzioni in pianta organica.”

 

     Art. 34. Modifiche all’art. 20 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2009”

1. Il comma 1 dell’art. 20 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è sostituito con:

 

“1. Per l’anno scolastico 2009/2010 e nel limite di € 300.000,00, la Giunta Regionale sostiene l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità attraverso progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, finalizzati alla piena realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione ed azioni volte alla integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche con l’affiancamento di personale qualificato.”

 

2. Il comma 2 dell’art. 20 della Legge Regionale 24 dicembre 2008, n. 31 è soppresso.

 

     Art. 35. Contributi destinati al patrimonio storico – artistico religioso

1. Al fine di sostenere la costruzione ed il recupero del patrimonio architettonico, artistico e culturale degli edifici di culto e degli edifici destinati alle attività pastorali è autorizzato un limite di impegno quindicennale di € 500.000,00 con decorrenza dall’esercizio finanziario 2009.

1 bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale fino all’importo massimo di euro 500.000,00, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2022 [7].

1 ter. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma 1 bis si provvede per il triennio 2022/2024 mediante gli stanziamenti iscritti a valere della sulla Missione 05, Programma 01 titolo 2 del bilancio di previsione 2022/2024 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024 [8].

2. Per le finalità di cui ai commi precedenti sono concessi all’Ordinario Diocesano, per la contrazione di mutui, contributi nella misura massima del 50% dei rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate di ammortamento dovute all’Istituto di credito concedente [9].

3. Le modalità, le tipologie di intervento ed i criteri di concessione dei contributi regionali di cui al presente articolo sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale 2009/2011. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 36. Contributi alle Province per i piani di manutenzione straordinaria

1. Al fine di sostenere gli interventi di manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole di competenza delle Province è autorizzato un limite di impegno quindicennale di € 1.000.000,00 con decorrenza dall’esercizio finanziario 2009.

 

2. Per le finalità di cui al comma precedente sono concessi alle Province, che contraggono mutui per i Piani di manutenzione straordinaria delle strade e delle scuole di competenza, contributi nella misura massima del 100% dei rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate di ammortamento dovute all’istituto di credito concedente.

 

3. Le modalità, la ripartizione finanziaria ed i criteri di concessione dei contributi regionali di cui al presente articolo sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

 

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale 2009/2011. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 37. Disposizioni in attuazione della Legge 296/06 art. 1 comma 1176

1. Ai fini dell’attestazione annuale dell’avvenuto adempimento degli obblighi contributivi e retributivi, le imprese affidatarie di servizi di trasporto pubblico locale sono tenute all’osservanza delle disposizioni emanate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale per l’Attività Ispettiva – in materia di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) di cui al comma 1176 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

2. Per tutta la durata contrattuale, entro il primo trimestre di ogni anno, le imprese interessate inviano all’Ente affidante, per l’attestazione degli adempimenti contributivi, il DURC rilasciato dall’INPS nel mese di dicembre dell’anno precedente e la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con la quale si attesta di aver corrisposto ai dipendenti le retribuzioni, per il periodo considerato, così come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del settore.

 

     Art. 38. Programma di investimenti per l’attuazione delle politiche di innovazione regionali

1. Al fine di consentire la realizzazione di un campus ove concentrare le attività direzionali e operative delle strutture di attuazione delle politiche di innovazione regionali la Giunta Regionale è autorizzata ad adottare un programma di acquisizione di aree ed immobili di proprietà del Consorzio di Sviluppo Industriale di Potenza.

 

2. A tal fine si autorizza la spesa di € 5.000.000,00 stanziata alla U.P.B. 0134.05 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 39. Acquisizione del capitale sociale della Società Sviluppo Italia Basilicata S.p.A.

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal comma 461 dell’art. 1 della Legge 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) e per consentire alla Regione Basilicata di acquisire l’intero capitale sociale di Sviluppo Italia Basilicata S.p.A., la Giunta Regionale è autorizzata a porre in essere tutte le azioni volte al trasferimento della totalità delle azioni di detta società all’amministrazione regionale per un importo non superiore a € 1.100.000,00, nonché all’eventuale aumento di capitale della società regionalizzata, qualora detto aumento risulti necessario a consentire l’iscrizione della stessa nell’elenco speciale degli intermediari finanziari di cui all’art. 107 del testo Unico bancario.

 

2. A tal fine è autorizzata la spesa di € 3.600.000,00 stanziata alla U.P.B. 0134.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2009.

 

     Art. 40. Modifiche alla Legge Regionale 24 aprile 2009, n. 10 “Partecipazione della Regione Basilicata alla fondazione CITTA’ DELLA PACE PER I BAMBINI BASILICATA ONLUS”

1. La lettera e) del comma 3 dell’art. 1 della Legge Regionale 24 aprile 2009, n. 10 è abrogata.

 

     Art. 41. Riconoscimento ai fini contributivi del periodo antecedente all’immissione nei ruoli regionali del personale inquadrato in data 7 giugno 1977 a seguito di pubblico concorso

1. Al personale utilizzato dalla Regione nel periodo lavorativo di formazione dal 12 novembre 1973 al 6 giugno 1977 per lo studio applicativo e per lo sviluppo delle procedure di meccanizzazione per l’attuazione del Sistema Informativo Regionale, successivamente inquadrato nei ruoli in data 7 giugno 1977 a seguito di pubblico concorso, il periodo lavorativo antecedente all’immissione nei ruoli della Regione è equiparato al lavoro subordinato.

 

2. La Regione, per il periodo di cui al comma 1, si fa carico della copertura dei relativi oneri previdenziali, calcolati sui valori retributivi del livello V, vigenti nello stesso periodo. Il recupero degli oneri a carico dei lavoratori è attivato con modalità da stabilire successivamente.

 

3. Il personale di cui al comma 1, entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge, deve produrre formale domanda rivolta ad ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2.

 

     Art. 42. Esodo del personale regionale – Proroga

1. Il personale regionale e degli enti strumentali della Regione Basilicata, che matura i requisiti per il collocamento a riposo e trattamento di quiescenza nel secondo semestre 2009, nel rispetto dei termini previsti dalla Legge n. 247/2007, può presentare istanza di collocamento a riposo e di incentivo all’esodo, previsto dalla Legge regionale 18/06 e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 28 febbraio 2010 e cessare dal servizio entro il 30 giugno 2010.

 

2. I dipendenti che siano già in possesso dei requisiti richiesti alla data di entrata in vigore della presente legge possono produrre istanza entro il 31 dicembre 2009 e cessare dal servizio entro il 31 marzo 2010.

 

3. Il personale che ha presentato istanza ai sensi dell’art. 50 della Legge Regionale 20/08 cesserà irrevocabilmente alla data del 31 dicembre 2009.

 

     Art. 43. Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 – Proroga termini

1. I termini concessi al Comune di Francavilla sul Sinni per la redazione del regolamento Urbanistico e l’indicazione della Conferenza di Pianificazione ai sensi dell’art. 25 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23, già prorogati al 9 febbraio 2009 dalla Legge Regionale 9 agosto 2007, n. 13, sono ulteriormente prorogati, in via eccezionale, per sei mesi decorrenti dalla data di approvazione della presente legge.

 

     Art. 44. Modifiche alla Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 “Tutela, governo ed uso del territorio”

1. Al comma 5 dell’art. 44 della Legge Regionale 11 agosto 1999, n. 23 l’espressione “detratte dal contributo assegnato al Comune inottemperante” è sostituita con l’espressione “a carico del Comune”.

 

     Art. 45. Proroga termini

1. La durata in carica dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti delle disciolte ASL è prorogato a tutto il 2010 [10].

 

     Art. 46. Investimenti per strutture di accoglienza per anziani e asili nido

1. Al fine di sostenere la diffusione di strutture di accoglienza per anziani e asili nido sul territorio regionale è autorizzato un limite di impegno quindicennale di € 200.000,00 con decorrenza dall’esercizio finanziario 2009 fino a tutto l’anno 2023.

 

2. Per le finalità di cui al comma precedente, sono concessi alle strutture pubbliche e private, che contraggono mutui dell’importo massimo di € 1.500.000,00 per il recupero, l’adeguamento, la riqualificazione e l’allestimento di strutture di accoglienza per anziani e asili nido, contributi nella misura massima del 50% dei rimborsi per quota capitale ed interessi delle rate di ammortamento dovute all’Istituto di credito concedente.

 

3. Le modalità e i criteri di concessione dei contributi regionali di cui al presente articolo sono definiti dalla Giunta Regionale con proprio provvedimento.

 

4. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 1111.08 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio Pluriennale 2009/2011. Per gli esercizi successivi si provvederà mediante gli aggiornamenti dei bilanci pluriennali.

 

     Art. 47. Modifiche alla Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4 “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”

1. Il comma 4 dell’art. 31 della Legge Regionale 14 febbraio 2007, n. 4 è sostituito con:

 

“4. I Comuni rilasciano l’autorizzazione provvisoria previa verifica del possesso dei requisiti strutturali ed organizzativi minimi previsti dal precitato decreto. Le strutture beneficiarie del provvedimento autorizzatorio hanno tempo due anni dall’entrata in vigore della presente legge, lì dove carenti dei requisiti previsti per l’adeguamento ai sensi della Legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 e per l’ottenimento dell’autorizzazione definitiva.”

 

     Art. 48. Disposizioni in materia di assistenza alle persone anziane nelle strutture residenziali [11]

1. Al fine di consentire la graduale implementazione del sistema di residenzialità per anziani previsto dal Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2012/2015, per l’anno 2017 i valori delle quote di rilievo sanitario per l’assistenza alle persone anziane ospitate nelle strutture residenziali sono fissati nelle misure come di seguito indicate:

a) quota giornaliero per anziani non autosufficienti: euro 24,00;

b) quota giornaliero per anziani allettati: euro 26,00.

Le suddette quote giornaliere sono riconosciute per i soli anziani già ospitati nelle strutture residenziali alla data del 31 dicembre 2016. L'importo complessivo a carico delle Aziende sanitarie locali non potrà superare l'importo speso nell'anno 2016 incrementalo massimo del 30%. Il contributo è subordinato alla presentazione da parte delle strutture residenziali entro il 30 aprile 2017 di un piano di razionalizzazione della spesa finalizzato al perseguimento dell’equilibrio economico. Il piano deve contenere le azioni che si intendono porre in essere nel corso del 2017 e nei successivi anni. Il contributo per l’anno 2017 è erogato a consuntivo solo dopo aver verificato l’effettiva attuazione delle azioni contenute nel piano medesimo [12].

 

2. Le Aziende Sanitarie competenti provvederanno alla liquidazione degli importi dovuti avvalendosi della quota del fondo sanitario nazionale e regionale di parte corrente a destinazione indistinta per i non autosufficienti alle stesse assegnate.

 

     Art. 49. Norme per il completamento delle attività di liquidazione del soppresso ESAB

1. I capannoni per il ricovero del bestiame, di proprietà della Regione Basilicata e costruiti dal soppresso Ente per lo Sviluppo Agricolo in Basilicata ai sensi dell’art. 12 della Legge Regionale 7 settembre 1981, n. 37, assegnati in uso temporaneo agli aventi diritto, sono trasferiti in proprietà a titolo gratuito ai proprietari del fondo su cui insistono.

2. Il trasferimento di cui al comma precedente opera di diritto qualora entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge gli aventi diritto non abbiano prodotto formale rinuncia da inoltrare all’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza Giunta della Regione Basilicata.

3. Gli aventi diritto procedono al censimento catastale dei capannoni ed all’accatastamento in proprio favore, previo nulla osta rilasciato dall’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza Giunta.

4. Tutte le spese accessorie, ivi comprese le spese per trascrizione e voltura dei beni, sono a carico dei beneficiari.

5. La Regione Basilicata, tramite l’Ufficio Provveditorato e Patrimonio del Dipartimento Presidenza Giunta, assicura idonee forme di pubblicità in relazione alle procedure di cui al presente articolo di legge.

 

     Art. 50. Modifiche all’art. 18 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2004”

1. Dopo il comma 3 dell’art. 18 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1 sono aggiunti i seguenti commi:

 

“3/bis. In deroga a quanto stabilito al precedente comma 3, per le finalità di pubblica utilità o di pubblico interesse, la Regione può procedere alla vendita diretta degli immobili in favore di altre pubbliche amministrazioni. Il prezzo di vendita è stabilito con le modalità di cui al successivo comma 4.”

“3/ter. La Regione può altresì concedere in locazione diretta, in favore di altre pubbliche amministrazioni, gli immobili di cui al comma 3, per finalità di pubblica utilità o di pubblico interesse. Il canone di locazione è determinato dall’Ufficio regionale competente in materia di patrimonio, sulla base dei valori di mercato correnti per immobili analoghi o similari.”

 

     Art. 51. Modifiche all’art. 28 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di Previsione annuale e pluriennale della Regione Basilicata – Legge Finanziaria 2004”

1. L’art. 28 della Legge Regionale 2 febbraio 2004, n. 1 è sostituito con;

“1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la Regione Basilicata demanda la valutazione dell’offerta ad una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 84 del medesimo decreto legislativo.

2. La commissione giudicatrice di cui al precedente comma è nominata dal Dirigente Generale del Dipartimento competente, assicurando il rispetto del principio di rotazione. Essa è composta da tre o cinque componenti, esperti nel settore cui si riferisce l’oggetto del contratto, oltre al segretario. Il numero dei componenti è determinato tenendo conto della complessità e del valore economico dell’appalto.

3. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1, quando essi sono scelti tra funzionari e dirigenti della Regione Basilicata, è corrisposta un’indennità fissa pari a € 1.000,00. L’indennità che precede è assoggettata al regime di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti. Al solo scopo di remunerare il maggiore impegno e le connesse responsabilità degli stessi e qualora l’incarico di componente ecceda le funzioni ed i poteri connessi all’Ufficio dirigenziale ricoperto, sarà corrisposto ai Dirigenti interessati, quale integrazione dell’indennità di risultato, nei limiti e secondo la disciplina dei contratti collettivi di categoria e della contrattazione decentrata, una parte del compenso dovuto per ciascun incarico svolto.

4. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, i componenti delle commissioni giudicatrici sono scelti fra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal comma8 lettere a) e b) dell’art. 84 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.

5. Ai componenti esterni delle commissioni di gara d’appalto, è corrisposto un compenso fisso pari a € 1.500,00. Ad essi sono riconosciute le spese di viaggio, vitto e alloggio nella misura e con le modalità previste per i dirigenti della Regione.

6. Quando l’importo a base di gara è di rilevanza comunitaria, le indennità ed i compensi di cui ai precedenti commi sono elevabili sino ad un massimo del 50%, in considerazione del numero delle offerte pervenute e del valore economico dell’appalto. L’incremento viene determinato con l’atto di nomina della Commissione.

7. I segretari delle Commissioni sono scelti esclusivamente fra dipendenti della Regione Basilicata appartenenti alle categorie C o D. Ad essi è corrisposto un compenso pari al 40% di quello riconosciuto ai componenti interni ai sensi dei precedenti commi.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a tutti i procedimenti di gara d’appalto, disposti dall’Amministrazione regionale nel suo complesso e dagli Enti ed organismi sub-regionali, quale che sia la fonte di finanziamento della spesa. Le medesime disposizioni si applicano anche alle procedure di gara che alla data di entrata in vigore della presente legge siano ancora in corso di svolgimento e non ancora aggiudicate in via definitiva, salvo il trattamento economico più favorevole eventualmente disposto con l’atto di nomina.”

 

     Art. 52. Modifiche alla Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6 “Disciplina delle attività di gestione dei rifiuti ed approvazione del relativo Piano”

1. Al comma 2 dell’art. 21/bis della Legge Regionale 2 febbraio 2001, n. 6 l’espressione “Fino alla effettiva istituzione dell’ATO Rifiuti Basilicata” è sostituita con l’espressione “Fino all’approvazione del Piano d’Ambito”.

 

     Art. 53. Modifiche alla Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 18 “Norme sulla sanatoria degli abusi edilizi di cui all’art. 32 del Decreto Legge 30.09.2003, n. 269”

1. Il primo capoverso del comma 7 dell’art. 4 della Legge Regionale 12 novembre 2004, n. 18 è sostituito con:

 

“Sono suscettibili di sanatoria, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al presente art. 4, le opere abusive ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico derivante dalle categorie omogenee di beni di cui al comma 1 dell’art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004, ubicate nelle aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B, secondo quanto contenuto al comma 2 del medesimo art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004.”

 

     Art. 54. Interpretazione autentica della Legge Regionale 6 luglio 1978, n. 28 “Norme di attuazione della Legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli”

1. L’art. 22 della Legge Regionale 6 luglio 1978, n. 28 non si applica agli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata.

 

     Art. 55. Master in giornalismo

1. La Regione Basilicata destina per l’anno 2009 € 200.000,00 all’Università della Basilicata, d’intesa con l’ordine nazionale dei giornalisti, per il finanziamento del Master in giornalismo.

 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla UPB 0951.03 dello Stato di previsione delle Uscite del Bilancio regionale.

 

     Art. 56. Contributo per il sostegno della Facoltà di Scienze Motorie

1. Al fine di sostenere la sezione della facoltà di Scienze Motorie di Potenza è concesso al Comune di Potenza un contributo pari ad € 100.000,00 per il finanziamento delle attività connesse al funzionamento di detta facoltà e per l’attivazione di corsi di Laurea specialistica.

 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 0951.02 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione 2009.

 

     Art. 57. Contributo per le manifestazioni in onore del prof. Vincenzo Verrastro

1. Nel primo quinquennio dalla morte e nel 90° dalla nascita del prof. Vincenzo Verrastro, la Regione Basilicata contribuisce a promuoverne concretamente la figura e concede al Comune di Avigliano un contributo di € 50.000,00 per la realizzazione delle manifestazioni in suo onore.

 

2. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 1 del presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti alla U.P.B. 0860.01 dello Stato di Previsione delle Uscite del Bilancio di Previsione 2009.

 

     Art. 58. Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così modificato dall'art. 18 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[2] Comma così sostituito dall'art. 70 della L.R. 27 gennaio 2015, n. 5.

[3] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 4 agosto 2011, n. 17.

[4] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 9 agosto 2007, n. 13.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 13 novembre 2009, n. 34.

[6] Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 gennaio 2010, n. 10. La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 67, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, L.R. 10/2010.

[7] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 31 maggio 2022, n. 9.

[8] Comma aggiunto dall'art. 14 della L.R. 31 maggio 2022, n. 9.

[9] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 31 maggio 2022, n. 9.

[10] Comma così modificato dall'art. 80 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 42.

[11] Articolo già modificato dall'art. 18 della L.R. 16 aprile 2013, n. 7, dall'art. 33 della L.R. 30 aprile 2014, n. 7 e ulteriormente modificato dall'art. 13 della L.R. 13 agosto 2015, n. 34.

[12] Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 9 febbraio 2016, n. 3, modificato dall'art. 17 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 giugno 2017, n. 18.