§ 4.1.3 - L.R. 6 luglio 1978, n. 28.
Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:06/07/1978
Numero:28


Sommario
Art. 1.      I Comuni della Basilicata, ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle [...]
Art. 2.      I Comuni, con delibera consiliare, provvedono
Art. 3.      Le tabelle A e B allegate alla presente legge possono essere aggiornate di anno in anno, con provvedimento del Consiglio regionale, sulla base delle variazioni dei costi di costruzione o di [...]
Art. 4.      Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto della concessione
Art. 5.      Nel caso in cui l'opera per la quale viene richiesta la concessione preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo sarà determinata sommando tra [...]
Art. 6.      Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per [...]
Art. 7.      Nel provvedimento di concessione il Sindaco, sentito il parere della commissione edilizia formulato in sede di esame del progetto, determina il contributo da corrispondere al Comune ai sensi [...]
Art. 8.      A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nell'istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una [...]
Art. 9.      Il rilascio delle concessioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è subordinato, ove occorra, alla sottoscrizione da parte dei proprietari di un atto, da trascriversi a cura e spese [...]
Art. 10.      Il contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive [...]
Art. 11.      Per le costruzioni o gli impianti che devono eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché per gli [...]
Art. 12.      La convenzione alla quale è subordinata l'autorizzazione comunale prescritta per le lottizzazioni, deve prevedere
Art. 13.      Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge e lino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio comunale di cui al precedente art. [...]
Art. 14.      La quota di contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata dalla tabella D allegata alle presenti norme
Art. 15.      Sono fatti salvi gli esoneri e le riduzioni dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge
Art. 16.      Tutti i Comuni della Basilicata hanno facoltà di attuare gli strumenti urbanistici generali sulla base di programmi pluriennali nei tempi e nei modi fissati dalle norme degli articoli seguenti: [...]
Art. 17.      Il programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, approvati o vigenti ex art. 4 legge 291/1971, relativo alle parti di territorio comunale [...]
Art. 18.      Il Consiglio comunale determina la estensione delle aree da includere nel programma pluriennale sulla base del prevedibile fabbisogno edilizio per uso residenziale, commerciale, per attività [...]
Art. 19.      Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Comune adotta il programma pluriennale d'attuazione e lo trasmette, previa pubblicazione nel primo giorno festivo successivo a [...]
Art. 20.      Il programma pluriennale d'attuazione, con riferimento ai contenuti di cui ai sottoindicati punti dell'art. 17, consiste essenzialmente
Art. 21.      Il Comune procede all'esproprio delle aree, qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titoli non abbiano presentato istanza di concessione o avendola [...]
Art. 22.  [2]
Art. 23.      Il Comune è tenuto a rilasciare agli interessati ricevuta della domanda di concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti, [...]
Art. 24.      L'istanza di intervento sostitutivo va presentata al Presidente della Giunta regionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data entro la quale il Sindaco avrebbe [...]
Art. 25.      Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, invita il Sindaco entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza a pronunciarsi entro i successivi trenta [...]
Art. 26.      Qualora il Comune obbligato a dotarsi del programma pluriennale di attuazione non vi adempia nei termini previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore [...]


§ 4.1.3 - L.R. 6 luglio 1978, n. 28.

Norme di attuazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 in materia di edificazione dei suoli.

 

TITOLO I

CONTRIBUTO SULLE SPESE DI URBANIZZAZIONE

 

Art. 1.

     I Comuni della Basilicata, ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, stabiliscono l'incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria sulla base delle tabelle parametriche allegate alla presente legge.

 

     Art. 2.

     I Comuni, con delibera consiliare, provvedono:

     1) alla determinazione dei costi effettivi delle opere di urbanizzazione che non possono comunque essere inferiori ai costi di base regionali previsti nella allegata tabella A, ridotti:

     a) del cinquanta per cento per i Comuni con popolazione lino a duemila abitanti;

     b) del quaranta per cento per i Comuni con popolazione da duemila a diecimila abitanti;

     c) del trenta per cento per i Comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti;

     d) del settanta per cento, sessanta per cento e cinquanta per cento per gli insediamenti artigianali, industriali, turistici, commerciali e direzionali localizzati nelle rispettive categorie dei Comuni di cui alle precedenti lettere a), b) e c);

     e) applicando, per le costruzioni destinate a residenza i coefficienti di adeguamento di cui alle allegate tabelle B al costo base regionale percentualmente ridotto nelle misure sopra indicate;

     2) alla determinazione dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione applicando i parametri di cui alle tabelle C allegate, ai propri costi effettivi delle opere di urbanizzazione come innanzi determinati.

     I Comuni determinano i propri costi effettivi delle opere di urbanizzazione in conformità ai criteri adottati dalla Regione per la determinazione dei costi base indicati nelle tabelle A, tenendo conto inoltre:

     - del livello di urbanizzazione generale;

     - del livello di dotazione dei servizi pubblici comunali;

     - dell'andamento demografico della popolazione;

     - del valore delle aree determinate secondo i valori medi di espropriazione aumentati del 50%.

     Ai fini delle precedenti determinazioni i dati di popolazione si intendono riferiti alle risultanze anagrafiche del 31 dicembre dell'anno precedente.

     Nella deliberazione con cui è determinata l'incidenza degli oneri di urbanizzazione i Comuni possono stabilire che una quota non superiore al cinquanta per cento del relativo contributo venga corrisposta in corso d'opera, subordinatamente alla prestazione di garanzie reali o personali, da stabilirsi nella stessa deliberazione, con l'osservanza in ogni caso delle seguenti disposizioni:

     a) il debito residuo non può essere frazionato in più di tre rate, l'ultima delle quali deve avere scadenza entro il termine assegnato per l'ultimazione dei lavori e comunque entro tre anni dalla data di rilascio della concessione;

     b) sulle somme dovute per effetto della rateizzazione deve essere corrisposto l'interesse legale;

     c) in caso di ritardo nel pagamento dei singoli ratei alle scadenze fissate, si applicano le sanzioni di cui all'art. 15 primo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     Art. 3.

     Le tabelle A e B allegate alla presente legge possono essere aggiornate di anno in anno, con provvedimento del Consiglio regionale, sulla base delle variazioni dei costi di costruzione o di nuovi indirizzi programmatici della Regione ovvero in vista di una diversa classificazione dei Comuni.

     Ai fini di tale aggiornamento gli organismi comprensoriali, le Comunità Montane ed i singoli Comuni possono far pervenire osservazioni e proposte.

     I Comuni debbono procedere a nuova determinazione dell'incidenza delle opere di urbanizzazione tutte le volte che vengono aggiornate le suddette tabelle. I Comuni inoltre possono procedere a nuova determinazione, nell'ambito della variabilità prevista dalle tabelle, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità.

 

     Art. 4.

     Gli oneri riguardanti gli edifici residenziali sono definiti a metro cubo vuoto per pieno della volumetria oggetto della concessione.

     Il volume dell'edificio, al quale va applicato il contributo per metro cubo determinato ai sensi dei precedenti articoli, viene calcolato sommando i prodotti delle superfici di ciascun piano, delimitate dalla muratura perimetrale esterna, per l'altezza relativa al piano stesso misurata tra le quote di calpestio dei pavimenti.

     Per la parte di edificio interrato o parzialmente interrato (almeno due pareti controterra) il volume viene valutato nella misura del cinquanta per cento di quello effettivo.

     Sono esclusi dal calcolo del volume i volumi tecnici strettamente necessari a contenere e consentire l'accesso ad impianti tecnici a servizio dell'edificio che non possono trovare organica sistemazione all'interno dell'edificio stesso, quali extra-corsa degli ascensori, torrino vano scala, serbatoi idrici, vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, canne fumarie e di ventilazione.

     Sono inoltre esclusi dal calcolo dei volumi i sottotetti non abitabili, i porticati e le porzioni di porticato di uso pubblico, i balconi, parapetti, i cornicioni, le pensiline soggette al pubblico uso e gli elementi di carattere ornamentale.

     Per le costruzioni e gli impianti destinati alle attività industriali o artigianali nonché alle attività turistiche, commerciali e direzionali, gli oneri sono calcolati al metro quadrato di superficie lorda complessiva di pavimento, compresi i piani seminterrati e interrati la cui destinazione d'uso comporti una permanenza anche temporanea di persone.

     Per le costruzioni o gli impianti destinati ad attività industriali o artigianali si computa la superficie utilizzabile con esclusione delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti liquidi, solidi e gassosi al servizio dell'attività produttiva.

     I volumi e gli spazi destinati al ricovero di autovetture non sono computati, salvo che per la quota eccedente quella richiesta obbligatoriamente per parcheggio.

     Le opere interne al complesso turistico al servizio delle unità di soggiorno temporaneo, quali la rete di distribuzione elettrica ed idrica, le opere per lo smaltimento dei rifiuti, le strade interne, i parcheggi, le attrezzature di uso riservato agli utenti sono a totale carico del concessionario e non sono compensabili con il contributo previsto nel presente articolo.

 

     Art. 5.

     Nel caso in cui l'opera per la quale viene richiesta la concessione preveda diverse destinazioni d'uso all'interno dello stesso edificio, la misura del contributo sarà determinata sommando tra loro le quote dovute per le singole parti secondo la loro destinazione.

     Le modificazioni delle destinazioni d'uso comportano, per quanto attiene all'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un contributo commisurato alla eventuale maggior somma determinata in relazione alla nuova destinazione rispetto a quella che sarebbe dovuta per la destinazione precedente.

     L'ammontare dell'eventuale maggior somma va sempre riferito ai valori stabiliti dal Comune alla data del rilascio della concessione.

 

     Art. 6.

     Nel contributo richiesto per gli oneri di urbanizzazione ai sensi della presente legge non sono comprese le tariffe e gli altri diritti eventualmente richiesti, anche in misura forfettaria, per l'allacciamento alle reti elettriche, telefoniche e del gas e ad ogni altro servizio pubblico dei quali sia già dotata la zona interessata dall'intervento.

     Le concessioni edilizie, relative alla realizzazione di una nuova costruzione o impianto, ovvero all’ammodernamento o all’ampliamento di costruzioni o di impianti esistenti destinati ad attività industriali e artigianali ubicate nelle aree di sviluppo industriale, in quelle dei Piani per Insediamenti Produttivi o della Programmazione Negoziata, il cui costo infrastrutturale o non sia stato sostenuto in alcun modo dal comune o dai comuni in cui l’area ricade, sono rilasciate in esenzione del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione; il medesimo regime si applica alle imprese che forniscono servizi elencati nell’allegato 2 della circolare MICA n.900315 del 14 luglio 2000 [1].

 

     Art. 7.

     Nel provvedimento di concessione il Sindaco, sentito il parere della commissione edilizia formulato in sede di esame del progetto, determina il contributo da corrispondere al Comune ai sensi dell'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Dell'avvenuta emanazione del provvedimento di concessione il Sindaco dà avviso agli interessati, invitandoli a versare al Comune entro trenta giorni la quota di contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata nella deliberazione comunale di cui al precedente art. 2 primo comma e con le eventuali modalità di cui all'ultimo comma dello stesso articolo.

     L'avviso deve indicare la data del provvedimento di concessione, le prescrizioni cui essa è eventualmente subordinata e l'ammontare del contributo richiesto a norma dell'art. 5 e dell'art 6. della legge 28 gennaio 1977,- n. 10.

     Il rilascio e l'efficacia della concessione sono subordinati al versamento del contributo nella misura prevista dalla deliberazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 2.

     I termini per l'inizio dei lavori decorrono comunque dalla data dell'avviso di cui al precedente terzo comma.

     Il mancato inizio delle opere nei termini prescritti comporta la decadenza della concessione, e in tal caso la relativa domanda s'intende come non presentata anche agli effetti dell'applicazione del sesto comma dell'art. 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Prima di procedere all'espropriazione il Sindaco deve ingiungere all'avente titolo di provvedere, entro centottanta giorni, a richiedere la concessione o ad adempiere a quanto previsto al precedente comma.

 

     Art. 8.

     A scomputo totale o parziale del contributo relativo agli oneri di urbanizzazione gli interessati possono chiedere nell'istanza di concessione di essere autorizzati a realizzare direttamente una o più opere di urbanizzazione primaria o secondaria.

     Qualora la realizzazione diretta dell'opera sia riconosciuta conveniente per l'interesse pubblico il Sindaco, sentito il parere della commissione edilizia, invita i richiedenti a presentare il relativo progetto esecutivo accompagnato dal computo metrico estimativo in base alla tariffa dei prezzi unitari del Genio Civile e dell'offerta di congrue garanzie finanziarie ai fini dell'esatto adempimento dei relativi obblighi.

     Unitamente a tale invito il Sindaco, anche ai lini dello scomputo di cui al precedente primo comma, comunica agli interessati l'ammontare della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione determinata in relazione alla concessione richiesta. Il termine previsto dall'art. 10 della legge 6 agosto 1967, n. 765 per il rilascio della concessione stessa riprende a decorrere nuovamente dalla presentazione del progetto esecutivo o dalla rinuncia all'esecuzione delle opere di urbanizzazione.

     Se il progetto presentato è ritenuto meritevole di approvazione il Sindaco, nel rilasciare la concessione, autorizza l'esecuzione di tutte o di alcune delle opere, dettando le prescrizioni eventualmente necessarie, e determina il contributo dovuto per il rilascio della concessione riducendolo dell'ammontare del costo delle opere da realizzarsi direttamente.

     L'autorizzazione non può essere concessa per la esecuzione delle opere che il Consiglio comunale, in sede di programma pluriennale di attuazione o in sede di approvazione dei relativi progetti, abbia espressamente riservato alla realizzazione diretta da parte del Comune.

     Il Comune vigila sulla esecuzione delle opere e ne accerta la conformità rispetto a quelle autorizzate.

 

     Art. 9.

     Il rilascio delle concessioni previste dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10 è subordinato, ove occorra, alla sottoscrizione da parte dei proprietari di un atto, da trascriversi a cura e spese degli interessati, per la cessione al Comune, a valore di esproprio o senza corrispettivo nei casi specifici previsti dalle normative vigenti, delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria pertinenti all'intervento; dovrà comunque essere assicurata la disponibilità degli spazi necessari per l'installazione della rete dei servizi strumentali alla esecuzione della costruzione e dell'impianto oggetto della concessione.

 

     Art. 10.

     Il contributo dovuto ai sensi dell'art. 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, relativamente ad edifici compresi in piani di zona redatti a norma della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, è determinato con deliberazione del Comune o del Consorzio competente, in sede di formazione dei programmi pluriennali previsti dall'art. 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nel testo sostituito dall'art. 1 della legge 27 giugno 1974, n. 247, con facoltà di ridurre fino al cinquanta per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

 

     Art. 11.

     Per le costruzioni o gli impianti che devono eseguirsi nelle aree comprese nei piani per gli insediamenti produttivi previsti dall'art. 27 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, nonché per gli insediamenti produttivi da realizzarsi nelle aree attrezzate industriali in attuazione della normativa regionale vigente, i contributi dovuti ai sensi dell'art. 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 sono determinati dal Consiglio comunale in sede di adozione dei piani stessi, con facoltà di ridurre fino al venti per cento la misura degli oneri di urbanizzazione applicabili in esecuzione della presente legge.

 

     Art. 12.

     La convenzione alla quale è subordinata l'autorizzazione comunale prescritta per le lottizzazioni, deve prevedere:

     1) la cessione gratuita, entro i termini prestabiliti, delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, indicate nell'art. 4 della legge 29 settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione secondaria nella misura richiesta dalla legislazione vigente, salvo che gli strumenti urbanistici vigenti nei Comuni prevedano misure più elevate. Qualora la acquisizione di tali aree non venga ritenuta opportuna dal Comune in relazione alla loro estensione, conformazione o localizzazione, ovvero in relazione ai programmi comunali di intervento, la convenzione può prevedere, in alternativa totale o parziale della cessione, che all'atto della stipula i lottizzanti corrispondano al Comune una somma commisurata all'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione e comunque non inferiore al costo dell'acquisizione di altre aree;

     2) la realizzazione a cura dei proprietari, con le modalità previste dall'art. 8, di tutte le opere di urbanizzazione primaria e di una quota di quelle secondarie o di quelle necessarie per allacciare la zona ai pubblici servizi. Ove la realizzazione di tali opere comporti oneri inferiori a quelli previsti, per urbanizzazione, ai sensi della presente legge, dovrà essere corrisposta la differenza.

     E' in facoltà del Comune in ogni caso richiedere il pagamento di una somma commisurata al costo effettivo delle opere di urbanizzazione inerenti alla lottizzazione, nonché all'utilità ed alle caratteristiche dell'insediamento, al posto della realizzazione diretta delle opere. In ogni caso gli oneri complessivi, per opere e pagamenti, non possono essere inferiori a quelli previsti dalla deliberazione comunale di cui all'art. 2 della presente legge.

 

     Art. 13.

     Dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge e lino a che non sia divenuta esecutiva la deliberazione del Consiglio comunale di cui al precedente art. 2 la quota del contributo relativa all'incidenza degli oneri di urbanizzazione è corrisposta nella misura risultante dall'applicazione dei parametri indicati nelle tabelle allegate ai costi base regionali, senza applicare le riduzioni o gli aumenti di cui al 1° e 2° comma del precedente art. 2.

     Nel caso in cui l'incidenza degli oneri di urbanizzazione determinata ai sensi del precedente comma risulti inferiore all'ammontare degli oneri di urbanizzazione deliberati prima dell'entrata in vigore della presente legge, i Comuni continuano ad applicare l'ammontare precedentemente stabilito lino all'adozione della deliberazione di cui al 1° comma dell'art. 2 della presente legge.

 

TITOLO II

CONTRIBUTO AFFERENTE ALLE COSTRUZIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE

 

     Art. 14.

     La quota di contributo commisurato al costo di costruzione, ai sensi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinata dalla tabella D allegata alle presenti norme.

     Il Sindaco all'atto del rilascio della concessione ad edificare stabilisce, in base al tipo di intervento, alle caratteristiche, alla tipologia e alla ubicazione dell'edificio, di cui alla tabella D, l'ammontare della quota di contributo, ferme restando le modalità ed i termini di applicazione di cui all'art. 18 della legge n. 10 del 28 gennaio 1977.

 

     Art. 15.

     Sono fatti salvi gli esoneri e le riduzioni dei contributi di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 nei casi previsti dall'art. 9 della stessa legge.

     A tal fine il Sindaco è delegato all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 12 della legge 153 del 9 maggio 1975.

 

TITOLO III

PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

 

     Art. 16.

     Tutti i Comuni della Basilicata hanno facoltà di attuare gli strumenti urbanistici generali sulla base di programmi pluriennali nei tempi e nei modi fissati dalle norme degli articoli seguenti: vi sono invece obbligati quelli non inclusi nell'elenco allegato alla presente legge.

     Spetta al Consiglio regionale modificare od integrare il suddetto elenco, ogni qualvolta le circostanze lo richiedano.

 

     Art. 17.

     Il programma pluriennale di attuazione del piano regolatore generale e del programma di fabbricazione, approvati o vigenti ex art. 4 legge 291/1971, relativo alle parti di territorio comunale che saranno oggetto di trasformazione urbanistica ed edilizia, in arco temporale non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni, deve contenere:

     1) una relazione dettagliata sullo stato di attuazione del vigente strumento urbanistico generale con la valutazione sia delle capacità insediative residenziali e produttive, ancora consentite dallo strumento urbanistico ivi comprese quelle risultanti da operazioni di rinnovo del patrimonio edilizio esistente, sia del fabbisogno insediativo da soddisfare nel periodo di validità del programma;

     2) la delimitazione delle aree territoriali omogenee o parti delle stesse, di cui si prevede l'utilizzazione e la relativa urbanizzazione;

     3) la individuazione e la specifica destinazione delle opere per spazi pubblici e riservati alle attività collettive, a verde pubblico, ed a parcheggio di cui si prevede la realizzazione;

     4) la descrizione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria da realizzare, nonché di quelle che pur esistenti devono essere adeguate;

     5) la indicazione dei piani particolareggiati d'iniziativa pubblica o privata da redigere in tempi prefissati in cui sono compresi totalmente o parzialmente i fabbisogni insediativi da soddisfare;

     6) per i Comuni obbligati alla formazione del piano di zona per l'edilizia economica e popolare e per quelli che hanno adottato detto piano, la delimitazione delle aree da destinare alla edilizia economica e popolare, ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, in proporzione compresa tra il 40 ed il 70 per cento del fabbricato di edilizia residenziale calcolato per il periodo di validità del programma;

     7) il preventivo della spesa occorrente per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, per le eventuali espropriazioni delle relative aree e per la progettazione di eventuali piani particolareggiati;

     8) l'indicazione delle presumibili risorse finanziarie mobilitabili, nonché dei tempi entro cui si prevede la realizzazione delle opere;

     9) i termini entro i quali devono essere richieste le concessioni edilizie;

     I suddetti termini per le aree oggetto di strumenti attuativi, pubblici e privati, decorrono dalla data di approvazione degli stessi e non devono essere inferiori a 12 mesi e non eccedere il periodo di validità del programma;

     10) il periodo di validità del programma pluriennale d'attuazione.

 

     Art. 18.

     Il Consiglio comunale determina la estensione delle aree da includere nel programma pluriennale sulla base del prevedibile fabbisogno edilizio per uso residenziale, commerciale, per attività turistiche, direzionali, artigiane ed industriali.

     - L'estensione delle aree con destinazione d'uso residenziale non potrà essere superiore a quella determinata applicando, per il periodo di efficacia del programma, gli indici di incremento assunti per il dimensionamento del piano regolatore generale o del programma di fabbricazione, eventualmente incrementata per tener conto di particolari esigenze.

     - L'estensione delle aree per attività turistica, commerciale, direzionale, industriale ed artigianale sarà determinata sulla base delle richieste e delle previsioni d'intervento degli operatori di settore.

     Le aree e gli edifici da includere nel programma pluriennale sono scelte con priorità per:

     a) gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente;

     b) le aree già dotate di opere di urbanizzazione sottoutilizzate o comunque per le aree nelle quali i costi di insediamento sono relativamente contenuti;

     c) la aree già dotate di strumento urbanistico attuativo approvato o adottato;

     d) le aree sulle quali non insistono colture pregiate.

     Il Consiglio comunale provvede annualmente alla verifica dello stato di attuazione del programma ed alla approvazione del bilancio annuale di utilizzazione dei proventi di cui all'art. 12 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

     Non sono ammesse varianti al programma pluriennale tranne che per modifiche sostanziali degli strumenti urbanistici generali, oppure per documentato incremento del fabbisogno, per motivata diversa scelta nella realizzazione delle urbanizzazioni o per intervenute necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche.

     In nessun caso sono ammesse varianti all'ultimo anno di validità del programma salvo che per necessità connesse alla realizzazione di opere pubbliche di cui al comma precedente.

     Non potranno essere soppresse o ridotte le aree di cui al precedente art. 17 a mezzo di varianti al programma pluriennale a meno che non siano conseguenti alla revisione dello strumento urbanistico generale.

 

     Art. 19.

     Entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge il Comune adotta il programma pluriennale d'attuazione e lo trasmette, previa pubblicazione nel primo giorno festivo successivo a quello d'adozione, al Presidente della Giunta regionale nei quindici giorni che seguono la data di pubblicazione.

     Il programma si intende approvato se entro 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della Giunta regionale non siano state eccepite proposte di modifiche, di integrazione o di rielaborazione del programma stesso. In questo ultimo caso il Comune provvederà ad adottare le proprie determinazioni definitive nei trenta giorni successivi, dandone comunicazione alla Giunta regionale.

     Scaduto detto termine, la Giunta regionale, in assenza della determinazione del Comune, provvede, entro venti giorni, all'approvazione definitiva del programma.

 

     Art. 20.

     Il programma pluriennale d'attuazione, con riferimento ai contenuti di cui ai sottoindicati punti dell'art. 17, consiste essenzialmente:

     1) di una planimetria in scala non inferiore a quella utilizzabile per la redazione dello strumento urbanistico generale contenente le indicazioni di cui ai punti 2), 3) e 6);

     2) di un elenco delle proprietà catastali delle aree di cui al punto 3);

     3) di una relazione illustrativa delle motivazioni assunte al fine del dimensionamento e della scelta delle aree incluse nel programma e contenente tra l'altro le indicazioni di cui ai punti 9) e 10);

     4) di una relazione programmatica in ordine ai contenuti di cui ai punti 7) e 8).

     Le indicazioni della planimetria e della relazione programmatica sono aggiornate annualmente in relazione allo stato di attuazione del programma ai fini della verifica annuale di cui al 5° comma del precedente art. 18.

 

     Art. 21.

     Il Comune procede all'esproprio delle aree, qualora entro i termini stabiliti dal programma pluriennale di attuazione gli aventi titoli non abbiano presentato istanza di concessione o avendola presentata ed ottenuta non abbiano iniziato i lavori entro il termine assegnato.

     Le aree così espropriate conservano le destinazioni di uso previste negli strumenti urbanistici, salvo varianti agli stessi, e vanno a far parte del patrimonio indisponibile del Comune.

     Il Comune concede tali aree in diritto di superficie, da 60 e 99 anni, tramite convenzione da stipulare ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per l'edilizia residenziale e dell'ultimo comma dell'art. 27 della stessa legge per gli insediamenti produttivi.

     L'edificazione sulle suddette aree dovrà rispettare i criteri e la normativa prevista dai programmi pluriennali d'attuazione, salvo l'indicazione di nuovi termini finali che saranno concordati all'atto della stipula della convenzione.

 

TITOLO IV

CONVENZIONE TIPO

 

     Art. 22. [2]

     Il Consiglio comunale delibera lo schema di convenzione al quale uniformarsi per la stipula delle singole convenzioni o per la sottoscrizione degli atti unilaterali d'obbligo, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, in conformità alla convenzione tipo ed alle tabelle parametriche allegate alla presente legge (Tab. E).

     In sede di prima applicazione della presente legge si assume come costo teorico base di costruzione per la determinazione del prezzo di cessione degli alloggi, quello stabilito con C.M. 17 novembre 1977, n. 19602 in applicazione della legge 8 agosto 1977 n. 513; detto costo è comprensivo dell'utile dell'impresa.

     Il Consiglio regionale con proprio provvedimento procede, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, ad una nuova determinazione del costo teorico base di costruzione con riferimento ai costi di costruzione verificati a consuntivo per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata-sovvenzionata.

     Il costo teorico base è aggiornato dal Comune, all'atto della stipula della convenzione, sulla base delle variazioni del bollettino dei costi del fabbricato di nuova costruzione pubblicati dall'ISTAT.

     Per la determinazione dei canoni di locazione il Consiglio comunale assume una percentuale del prezzo di cessione max. del 4%.

 

TITOLO V

POTERI SOSTITUTIVI

 

     Art. 23.

     Il Comune è tenuto a rilasciare agli interessati ricevuta della domanda di concessione di cui all'art. 1 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 o dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti, con l'attestazione della data di presentazione.

     Nei casi in cui, nel termine di sessanta giorni dalla data di cui al primo comma, il Sindaco non comunichi all'interessato le proprie determinazioni in merito, il richiedente, qualora non proponga ricorso giurisdizionale, può presentare alla Regione istanza di intervento sostitutivo secondo le norme e le procedure stabilite nei successivi articoli.

 

     Art. 24.

     L'istanza di intervento sostitutivo va presentata al Presidente della Giunta regionale tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro sei mesi dalla data entro la quale il Sindaco avrebbe dovuto esprimere le proprie determinazioni ai sensi dell'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Alla richiesta di intervento sostitutivo va allegata copia della ricevuta della domanda di concessione, o dei documenti aggiuntivi eventualmente richiesti.

     Copia dell'istanza di intervento sostitutivo va contemporaneamente trasmessa, tramite raccomandata con avviso di ricevimento, al Sindaco.

 

     Art. 25.

     Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, invita il Sindaco entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza a pronunciarsi entro i successivi trenta giorni.

     Il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, scaduto inutilmente tale termine, nomina un commissario il quale deve pronunciarsi, sentita la commissione edilizia, sulla richiesta di concessione, con la procedura e gli effetti di cui all'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché secondo le disposizioni dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, entro trenta giorni dalla data di nomina.

     Dell'avvenuta nomina del commissario è data immediatamente notizia al Sindaco e al richiedente.

     Il Sindaco, dal momento della nomina del commissario, non può più pronunciarsi in merito alla richiesta di concessione.

     Al commissario, per l'espletamento delle sue funzioni, sono attribuiti tutti i poteri del Sindaco in materia, ivi compresa la possibilità di utilizzare, per l'istruttoria della pratica, gli uffici comunali.

 

     Art. 26.

     Qualora il Comune obbligato a dotarsi del programma pluriennale di attuazione non vi adempia nei termini previsti dalla presente legge, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, invita il Sindaco a provvedere entro un termine non superiore a due mesi.

     Scaduto tale termine, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore competente, se delegato, nomina entro i successivi trenta giorni un commissario, per la predisposizione del programma pluriennale di attuazione.

 

 

 

Tabella A

 

             COSTI BASE REGIONALI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE

                          (incluso il costo area)

 

------------------------------------------------------------------TIPI

Residenziale   Industria   Direzionale    Turistica

DI EDILIZIA    costo mc.    e artigianato   e comm.le  alberghiera

                               costo mq.    costo mq.    costo mq.

------------------------------------------------------------------Urb.

primaria      2.650

                                 20.000        18.000      18.500

Urb. secondaria    5.350

------------------------------------------------------------------

         Totale     8.000        20.000        18.000      18.500

------------------------------------------------------------------

 

 

COSTI BASE REGIONALI DI OPERE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI E LIQUIDI

 

     - Per costruzioni di industria e artigianato, per ogni mq. di superficie lorda di pavimento, L. 2.000.

 

Tabella B-1

 

     CLASSIFICAZIONE DEI COMUNI PER L'APPLICAZIONE DEI COEFFICIENTI DI

ADEGUAMENTO DEI COSTI BASE REGIONALI PER EDIFICI DESTINATI ALLA RESIDENZA

 

CLASSE 1ª

1) Matera

2) Policoro

3) Potenza

4) Scanzano J.

 

CLASSE 2ª

1) Bernalda

2) Ferrandina

3) Lavello

4) Maratea

5) Melli

6) Montalbano J.

7) Montescaglioso

8) Nova Siri

9) Pisticci

10) Rionero in Vulture

11) Tito

12) Venosa

 

CLASSE 3ª

1) Acerenza

2) Atella

3) Avigliano

4) Baragiano

5) Barile

6) Bella

7) Brienza

8) Castelluccio Inferiore

9) Chiaromonte

10) Corleto Perticara

11) Filiano

12) Francavilla sul Sinni

13) Genzano di Lucania

14) Grassano

15) Grottole

16) Grumento Nova

17) Irsina

18) Lagonegro

19) Latronico

20) Laurenzana

21) Lauria

22) Marsiconuovo

23) Marsicovetere

24) Miglionico

25) Moliterno

26) Muro Lucano

27) Oppido Lucano

28) Palazzo San Gervasio

29) Paterno

30) Pescopagano

31) Picerno

32) Pomarico

33) Rapolla

34) Rivello

35) Rotondella

36) Salandra

37) S. Arcangelo

38) Senise

39) Stigliano

40) Tramutola

41) Trecchina

42) Tricarico

43) Tursi

44) Viggiano

 

CLASSE 4ª

1) Abriola

2) Accettura

3) Albano di L.

4) Aliano

5) Anzi

6) Armento

7) Balvano

8) Banzi

9) Brindisi di M.

10) Calciano

11) Calvello

12) Calvera

13) Campomaggiore

14) Cancellara

15) Carbone

16) Castelgrande

17) Castelluccio S.

18), Castelmezzano

19) Castelsaraceno

20) Castronuovo S.A.

21) Cersosimo

22) Cirigliano

23) Colobraro

24) Craco

25) Episcopia

26) Fardella

27) Forenza

28) Gallicchio

29) Garaguso

30) Ginestra

31) Gorgoglione

32) Guardia Perticara

33) Maschito

34) Missanello

35) Montemilone

36) Montemurro

37) Nemoli

38) Noepoli

39) Oliveto Lucano

40) Pietragalla

41) Pietrapertosa

42) Pignola

43) Rapone

44) Ripacandida

45) Roccanova

46) Rotonda

47) Ruoti

48) Ruvo del M.

49) S. Chirico N.

50) S. Chirico R.

51) S. Costantino A.

52) S. Giorgio Lucano

53) S. Fele

54) S. Mauro Forte

55) S. Martino A.

56) S. Paolo A.

57) S. Severino L.

58) S. Angelo le F.

59) Sarconi

60) Sasso Castalda

61) Satriano di L.

62) Savoia di L.

63) Spinoso

64) Teana

65) Terranova di P.

66) Tolve

67) Trivigno

68) Vaglio di Basilicata

69) Valsinni

70) Vietri di Potenza

71) Viggianello

 

     NOTE:

     Classe 1ª - Comuni con popolazione stazionaria o in aumento e con buona intensità di sviluppo;

     Classe 2ª - Comuni con popolazione stazionaria o in lieve diminuzione e con discreta intensità di sviluppo;

     Classe 3ª - Comuni con discreto indice di spopolamento e poca intensità di sviluppo;

     Classe 4ª - Comuni con alto indice di spopolamento e bassa intensità di sviluppo.

 

 

 

Tabella B-2

 

                         COSTRUZIONI RESIDENZIALI

 

     Tabella dei coefficienti per l'adeguamento dei costi base regionali.

 

------------------------------------------------------------------

          Ampiezza             Classe   Classe   Classe   Classe

         dei Comuni              1        2        3        4

------------------------------------------------------------------fino a

2.000 abitanti           0,50     0,40     0,30     0,25

da 2.001 a 4.000 abit.          0,55     0,45     0,35     0,30

da 4.001 a 10.000 abit.         0,60     0,50     0,40     0,35

da 10.001 a 15.000 abit.        0,65     0,55     0,45     0,40

da 15.001 a 30.000 abit.        0,70     0,60     0,50     0,45

oltre 30.000 abitanti           0,85     0,75     0,65     0,55

------------------------------------------------------------------

 

 

     NOTE:

     1) Se il Comune stabilisce i costi effettivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria deve verificare che tali costi non siano inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei suddetti coefficienti ai costi base regionali diminuiti come al 1° comma dell'art. 2.

     2) Se il Comune delibera di assumere come propri i costi base regionali, i suddetti coefficienti si applicano agli stessi costi base con facoltà di variarli come al 1° comma dell'art 2.

     3) In assenza delle determinazioni di cui alle precedenti note, i suddetti coefficienti si applicano ai costi base regionali senza alcuna variazione (art. 13, primo comma della presente legge).

     4) Nella parte del territorio comunale compresa entro 6 Km. sul versante ionico e a 4 Km. sul versante tirrenico dalla riva del mare i Comuni applicano i parametri previsti per la classe immediatamente superiore, ove esistente.

 

 

 

Tabella C-1 - Residenze

 

PARAMETRI MINIMI DI INCIDENZA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE IN RELAZIONE

                    ALLE ZONE ED AI TIPI DI INTERVENTO

 

------------------------------------------------------------------

                                                    Interventi di

                                                      restauro-

    Zona di cui al      Nuove                        risanamento

    D.M. 2-4-1968    costruzioni   Demolizioni e    conservativo

                    convenzionate  ricostruzioni  ristrutturazione

                        e no                       eccetto quelli

                                                  cui all'art. 9,b

------------------------------------------------------------------

        A               0,70           0,30            0,20

------------------------------------------------------------------

        B

o entro il centro

edif. art. 18/865

in mancanza di piano    0,80           0,30            0,20

adottato

------------------------------------------------------------------

       C - E

ed altre zone o fuori

perimetri centro edif.

art. 18/865 in mancan-  0,90           0,40            0,30

za di piano adottato

------------------------------------------------------------------

 

 

     Il concorso previsto dall'art. 9 b) della legge 28 gennaio 1977, n. 10, è definito dal Comune applicando parametri inferiori al valore minimo fissato nella tabella per gli interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione.

 

     NOTE:

     - I Comuni possono variare i parametri della tabella soltanto in aumento.

     - I coefficienti della tabella si applicano:

     a) ai costi effettivi stabiliti dal Comune;

     b) ai costi base regionali assunti dal Comune come costi propri adeguati ed eventualmente ridotti come al 1° comma dell'art. 2;

     c) ai costi base regionali adeguati come a nota 3 della tab. B/2 in assenza di delibera comunale.

     - Per le costruzioni in zone agricole può apportarsi una ulteriore riduzione del 15%.

     - Comuni, che ai sensi della L.R. n. 29 del 3 agosto 1977 sono soggetti a trasferimento, possono apportare ai suddetti parametri, riguardanti le nuove costruzioni, una riduzione del 10% per interventi effettuati in zone destinate a nuovi insediamenti, un aumento del 10% per interventi in zone da trasferire.

 

 

 

Tabella C-2

 

INDUSTRIA ED ARTIGIANATO, INDUSTRIA ALBERGHIERA, ATTIVITA' COMMERCIALI E

                                DIREZIONALI

 

     Parametri minimi di incidenza degli oneri di urbanizzazione

 

------------------------------------------------------------------

                          Industria e

                          artigianato     Industria       Attiv.

                                          alberghiera    commerc.

  Ampiezza dei Comuni     -------------                     e

                          urb.  smaltim.               direzionali

                                rifiuti

------------------------------------------------------------------

fino a 2.000 abitanti     0,40   0,80       0,50            0 45

da 2.001 a 4.000 abit.    0,45   0,80       0,55            0,50

da 4.001 a 10.000 abit.   0,50   0,80       0,60            0,55

da 10.001 a 15.000 abit.  0,55   0,80       0,65            0,60

da 15.001 a 30.000 abit.  0,60   0,80       0,70            0,70

oltre 30.000 abitanti     0,75   0,80       0,85            0,85

------------------------------------------------------------------

 

 

     Per gli interventi di ristrutturazione e di risanamento si applicano gli stessi parametri ridotti in misura non superiore al 50%.

     Per i campeggi gli oneri vanno riferiti al numero degli utenti autorizzati e considerando per ogni utente una superficie lorda del pavimento pari a mq. 6.

 

     NOTE:

     1) I comuni possono variare i parametri della tabella soltanto in aumento;

     2) se il Comune stabilisce i costi effettivi delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, deve verificare che tali costi non siano inferiori a quelli risultati dall'applicazione dei suddetti parametri ai costi base regionali diminuiti come al 1° comma dell'art. 2;

     3) se il Comune delibera di assumere come propri i costi base regionali, i suddetti parametri si applicano agli stessi costi base con facoltà di variarli come al primo comma dell'art. 2;

     4) in assenza delle determinazioni di cui alle precedenti note, i suddetti parametri si applicano ai costi base regionali senza alcuna variazione (art. 13, primo comma, della presente legge).

 

     Tabella C-3

 

OPERE DI INTERESSE GENERALE NON CONSIDERATE DAL PUNTO F DELL'ART. 9 LEGGE 28 GENNAIO 1977, N. 10

 

Parametri minimi di incidenza degli oneri di urbanizzazione

 

Parcheggi coperti e silos autoveicoli

     Gli oneri risultanti dall'applicazione della tabella C2 per le attività commerciali e direzionali vanno moltiplicati per il parametro 4 e riferiti a posto macchina.

 

Attrezzature culturali sanitarie assistenziali

     Gli oneri risultanti dall'applicazione della tabella C2 per le attività commerciali e direzionali vanno moltiplicati per il parametro 0,2 e riferiti a mq. di superficie lorda di pavimento.

 

Attrezzature sportive

     Gli oneri risultanti dall'applicazione della tabella C2 per le attività commerciali e direzionali vanno moltiplicati per il parametro 0,1 e riferiti, nel caso di impianti sportivi coperti, al mq. della superficie coperta e, nel caso di impianti scoperti, al mq. della superficie di pavimento dei servizi annessi.

 

Attrezzature per lo spettacolo

     Gli oneri risultanti dall'applicazione della tabella C2 per le attività commerciali e direzionali vanno moltiplicati per il parametro 0,3 e riferiti al mq. di superficie lorda di pavimento.

 

     ALLEGATO A

 

ELENCO DEI COMUNI ESONERATI DALL'OBBLIGO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE

 

PROVINCIA DI POTENZA

 

1) Abriola

2) Acerenza

3) Albano di Lucania

4) Anzi

5) Armento

6) Atella

7) Balvano

8) Banzi

9) Baragiano

10) Barile

11) Bella

12) Brienza

13) Brindisi di Montagna

14) Calvello

15) Calvera

16) Campomaggiore

17) Cancellara

18) Carbone

19) Castelgrande

20) Castelluccio Inf.

21) Castelluccio Sup.

22) Castelmezzano

23) Castelsaraceno

24) Castronuovo S. Andrea

25) Cersosimo

26) Chiaromonte

27) Corleto Perticara

28) Episcopia

29) Fardella

30) Filanto

31) Forenza

32) Francavilla sul Sinni

33) Gallicchio

34) Genzano di Lucania

35) Ginestra

36) Grumento Nova

37) Guardia Perticara

38) Latronico

39) Laurenzana

40) Marsiconuovo

41) Marsicovetere

42) Maschito

43) Missanello

44) Moliterno

45) Montemilone

46) Montemurro

47) Muro Lucano

48) Nemoli

49) Noepoli

50) Oppido Lucano

51) Palazzo S. Gervasio

52) Paterno

53) Pescopagano

54) Picerno

55) Pietragalla

56) Pietrapertosa

57) Rapolla

58) Rapone

59) Ripacandida

60) Rivello

61) Roccanova

62) Rotonda

63) Ruoti

64) Ruvo del Monte

65) San Chirico Nuovo

66) San Chirico Raparo

67) San Costantino Alb.se

68) San Fele

69) San Martino d'Agri

70) San Paolo Albanese

71) San Severino Lucano

72) Sant'Angelo Le Fratte

73) Sant'Arcangelo

74) Sarconì

75) Sasso di Castalda

76) Satriano di Lucania

77) Savoia di Lucania

78) Senise

79) Spinoso

80) Teana

81) Terranova di Pollino

82) Tolve

83) Tramutola

84) Trecchina

85) Trivigno

86) Vaglio di Basilicata

87) Vietri di Potenza

88) Viggianello

89) Viggiano

 

PROVINCIA DI MATERA

 

1) Accettura

2) Aliano

3) Calciano

4) Cirigliano

5) Colobraro

6) Craco

7) Ferrandina

8) Garaguso

9) Gorgoglione

10) Grassano

11) Grottole

12) Irsina

13) Miglionico

14) Montalbano Ionico

15) Montescaglioso

16) Oliveto Lucano

17) Pomarico

18) Salandra

19) San Giorgio Lucano

20) San Mauro Forte

21) Stigliano

22) Tricarico

23) Tursi

24) Valsinni

 

 

 

     ALLEGATO B

 

                             CONVENZIONE-TIPO

 

     Convenzione-tipo per la concessione relativa agli interventi di

edilizia abitativa convenzionata ai sensi dell'art. 8 della legge 28

gennaio 1977, n. 10.

 

COMUNE DI ...................... PROVINCIA DI ....................

     Il giorno ... del mese di ................. dell'anno .... in

........................................

 

                                    TRA

 

     - Il Signor ........................ nato a .................

il .......... e residente a .......... via .......................

n. ... nella sua qualità di Sindaco e quindi di legale rappresentante del

Comune, all'uopo autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale n.

....... in data ......... resa esecutiva a tutti gli effetti

     - ed il Signor ..................... nato a .................

il .......... e residente a .......... via .......................

n. ... nella sua qualità di ................. (e quindi di legale

rappresentante della ditta ............... all'uopo autorizzato);

 

                                 PREMESSO

 

     - che il Signor ............. ha presentato in data .........

al Comune istanza di concessione per l'edificazione, ai sensi della legge

28 gennaio - 1977, n. 10;

     - che l'area oggetto della richiesta di concessione, distinta nel

catasto del Comune di ......................  al foglio n. ... particella

n. ... per una superficie di mq. ... evidenziata con perimetro di colore

.......... nella planimetria allegata (lettera A) è compresa nella zona

omogenea ....... del vigente strumento urbanistico;

     - che la richiesta di concessione è conforme a quanto previsto

dall'art. 31 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni

ed integrazioni, ed alle previsioni dello strumento urbanistico e del

regolamento edilizio vigenti;

     - che il Signor ............. dichiara di essere proprietario

dell'area oggetto della concessione (o di avere i titoli per richiedere la

concessione) come comprova la documentazione allegata (lettera B);

     - che il Signor ............. intendendo avvalersi dell'esonero dal

pagamento del contributo relativo al costo di costruzione, dichiara di

essere disposto ad applicare i prezzi di vendita e canoni di locazione da

convenirsi col Comune;

     - che il Signor ............. intendendo avvalersi dell'esonero del

pagamento del contributo sulle opere di urbanizzazione, ha chiesto di

eseguire direttamente le opere di urbanizzazione, (ovvero a concorrere

nell'esecuzione delle opere di urbanizzazione ai sensi del punto b

dell'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10) salvo il pagamento della

differenza tra costo delle opere da eseguire ed importo minimo stabilito

dal Comune per la zona in cui si realizza la costruzione.

     Tutto ciò premesso, da vedere come parte integrante del presente atto,

tra il Comune di ..................... ed il Signor .............. che nel

prosieguo verrà denominato per brevità «Ditta concessionaria» si conviene e

si stipula quanto appresso:

 

     1. (Tipologia e caratteristiche costruttive degli alloggi).

     La ditta concessionaria realizzerà, sull'area in premessa, un

programma edilizio, in conformità al progetto acquisito agli atti del

Comune al numero ... di protocollo generale in data      che prevede la

costruzione di n. ... fabbricati .......... ad uso di abitazione civile

aventi le seguenti caratteristiche tipologiche e costruttive:

......................................... (descrive le caratteristiche

degli alloggi che dovranno essere conformi a quelle di cui alla tabella E-1

della L.R. ....... ).

 

     2. (Determinazione dei prezzi di cessione e dei canoni di locazione).

     La ditta concessionaria s'impegna ad applicare i prezzi di cessione ed

i canoni di locazione degli alloggi in conformità agli articoli seguenti.

 

     3. (Prezzo di prima cessione).

     Il prezzo di prima cessione degli alloggi per metro quadrato di

superficie complessiva costruita non potrà superare le lire .............

(diconsi lire ...................................... tale prezzo è stato

ricavato in base al:

     a) costo di costruzione determinato nella misura di L/mq. ... secondo

le modalità stabilite dalla legge regionale

     b) costo delle aree determinate nella misura di L/mq. ... secondo le

modalità stabilite nella tabella E-2 allegata alla legge regionale

..........

     c) costo delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie

determinate nella misura di L. .......... pari a L/mq. ........... secondo

le modalità stabilite con delibere n. ... del .......... Consiglio

comunale;

     d) maggiore costo per gli oneri di preammortamento e di finanziamento,

rimborso spese tecniche e generali, I.V.A., nella misura di L/mq. .......

corrispondenti al ...% del costo di costruzione di cui al precedente punto

a).

     Per superficie complessiva s'intende quella di cui all'articolo 2 del

D.M. 10 maggio 1977, riguardante «Determinazione del costo di costruzione

di nuovi edifici», e cioè:

     1) la superficie di pavimento dell'alloggio misurata al netto di

muratura, pilastri, tramezzi, sguinci, vani, porte e finestre, logge e

balconi;

     2) il 60% del totale della superficie non residenziale, destinata a

servizi comuni ed accessori, misurata con gli stessi criteri della

superficie residenziale.

 

     4.

     Il prezzo di prima cessione degli alloggi può essere variato con

frequenza non inferiore al biennio o ogni qualvolta le variazioni degli

indici ufficiali ISTAT dei costi dei fabbricati di nuova costruzione

superino il 10% rispetto ai costi dalla data di stipula della presente

convenzione o rispetto ai costi alla data in cui sono state effettuate le

precedenti variazioni.

     Sono escluse da tale variazione la quota parte relativa al costo delle

opere di urbanizzazione e quella relativa al costo dell'area.

 

     5. (Aggiornamento del prezzo di cessione degli alloggi).

     In caso di successiva cessione il prezzo degli alloggi sarà

determinato sulla base del prezzo di prima cessione aggiornato, con

frequenza non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali

ISTAT dei costi di costruzione, intervenuti dopo la stipula della

convenzione; ed applicando una percentuale di deprezzamento dell'alloggio

predeterminato, ipotizzando uno stato di normale conservazione, secondo la

seguente tabella:

     - da 0 a 5 anni 0%

     - dal 6° al 30° anno l'1% annuo.

     Tale percentuale potrà variare, in più o in meno, nella misura massima

di 1/5 in relazione all'effettivo stato di conservazione sia dell'alloggio,

che dell'edificio nel quale esso è contenuto.

     In difetto di accordo il giudizio sarà rimesso ad un collegio peritale

che potrà decidere a maggioranza, composto da tre tecnici: uno nominato dal

Comune, uno dall'IACP competente per territorio ed uno dal concessionario

che stipula la presente convenzione o da suo avente causa.

 

     6.

     Il canone annuo iniziale di locazione degli alloggi non potrà superare

il 4% del prezzo di cessione degli stessi, calcolato secondo i criteri di

cui agli articoli precedenti. Sono a parte le spese condominiali.

 

     7.

     Il canone di locazione potrà essere aggiornato, con frequenza non

inferiore al biennio o ogni qualvolta le variazioni degli indici dei costi

al consumo, determinati dall'ISTAT, superino il 10% rispetto a quelli alla

data di inizio della locazione o rispetto alla data in cui sono state

effettuate la precedenti revisioni.

     Il nuovo canone annuo non potrà essere superiore al 4% del prezzo di

cessione dell'alloggio aggiornato con il criterio di cui al precedente art.

5.

 

     8. (Esonero contributo commisurato al costo di costruzione).

     In conseguenza degli impegni assunti dalla ditta concessionaria con

l'art. 2 e successivi, il Comune esonera la stessa dal pagamento del

contributo commisurato al costo di costruzione previsto dall'art. 3 della

legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     9. (Opere di urbanizzazione primaria e secondaria).

     La ditta concessionaria s'impegna ad eseguire direttamente le opere di

urbanizzazione, di cui al relativo progetto e computo metrico estimativo

che vengono allegati alla presente convenzione per formarne parte

integrante e sostanziale.

     La ditta concessionaria verserà all'atto del rilascio della

concessione la somma di L.     quale conguaglio tra gli importi dovuti per

contributo relativo alle opere di urbanizzazione, come determinati con

deliberazione del Consiglio comunale n.    del         e quelli relativi

alle opere di urbanizzazione direttamente eseguite, restandone esonerata

per un importo pari a quello di queste ultime.

 

     10. (Tempo utile per l'ultimazione delle opere di urbanizzazione).

     La ditta concessionaria ultimerà le opere in ogni parte secondo le

prescrizioni dei progetti e dei computi metrici estimativi allegati entro

il termine di        anni a partire dalla data della presente convenzione e

comunque entro il termine fissato per l'ultimazione dei lavori di

costruzione degli alloggi.

 

     11. (Cauzione).

     La ditta concessionaria a garanzia degli obblighi assunti presta

garanzia fidejussoria dell'importo di Lire             con lettera del

Banco

 

     12. (Disposizioni riguardanti l'esecuzione e l'accettazione delle

opere).

     L'esecuzione dei lavori è soggetta all'esatta osservanza di tutte le

condizioni stabilite nei progetti e nei computi metrici estimativi allegati

ed accertate dai tecnici incaricati dal Comune, che pertanto avranno libero

accesso al cantiere per esperire tutte le indispensabili operazioni di

controllo.

     Entro un anno dalla loro ultimazione le opere saranno trasferite in

proprietà al Comune che le accetterà previo accertamento di regolare ed

idonea esecuzione eseguita a cura del Comune stesso.

 

     13. (Destinatari degli impegni).

     Gli obblighi ed i vincoli provenienti dalla presente convenzione

obbligano, oltre alla ditta concessionaria, anche i successori ed aventi

causa nella proprietà degli alloggi, e pertanto saranno trascritti nei

registri immobiliari.

     I patti che stabiliscano prezzi e canoni di locazione superiori a

quelli suindicati sono nulli per la quota eccedente. La nullità può essere

fatta valere dal Comune o da chiunque ne abbia interesse.

 

     14. (Sanzioni a carico della ditta concessionaria inadempiente).

     Nel caso che il Comune accerti violazione delle norme relative al

prezzo di cessione ed al canone di locazione o di altre norme contrattuali,

la ditta concessionaria è tenuta al pagamento del contributo di cui

all'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, maggiorato degli eventuali

interessi di mora, in proporzione degli alloggi ceduti o locati in

difformità della presente concessione.

 

     15. (Spese contrattuali).

     Tutte le spese inerenti o conseguenti alla presente convenzione sono a

carico della ditta concessionaria.

     S'invocano le agevolazioni fiscali di edilizia popolare ed economica

di cui al D.P.R. n. 633/1972, n. 642/1972, e n. 60111973 nonché quelle

previste dall'art. 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

 

     16. (Durata della convenzione).

     La presente convenzione ha una durata di validità di    anni [3].

 

     17.

     Qualora la concessione richiesta da          e di cui alla presente

convenzione non venisse rilasciata o venisse successivamente annullata, la

convenzione s'intende consensualmente risolta dal momento in cui verrà

comunicata dal Comune la decisione negativa e quella di annullamento.

     Rimangono a carico delle parti, tenute in virtù della presente, le

spese effettuate.

 

 

 


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L:R. 13 maggio 2003, n. 17.

[2] Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 54 della L.R. 7 agosto 2009, n. 27.

[3] Da un minimo di 20 anni ad un massimo di 30 anni.