§ 6.2.422 - L.R. 31 maggio 2022, n. 9.
Legge di stabilità regionale 2022


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:31/05/2022
Numero:9


Sommario
Art. 1.  Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato
Art. 2.  Limiti di impegno
Art. 3.  Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea
Art. 4.  Norme in materia di spesa
Art. 5.  Rifinanziamento legge regionale 12 agosto 2015, n. 29 “Nuova legge organica in materia di artigianato”
Art. 6.  Contributi straordinari per il settore agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica internazionale e per il recupero della competitività
Art. 7.  Contributo straordinario per il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale
Art. 8.  Contributo per l'anno europeo dei giovani
Art. 9.  Incremento risorse finanziarie legge regionale 23 settembre 2021, n. 40 (Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)
Art. 10.  Tirocinio professionale dei geometri presso i comuni lucani
Art. 11.  Incentivi per favorire l’inserimento dei giovani nell’artigianato
Art. 12.  Contributo di compensazione ambientale
Art. 13.  Rifinanziamento legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 (Istituzione di Centri di educazione e sicurezza alimentare)
Art. 14.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio [...]
Art. 15.  Rifinanziamento legge regionale 30 novembre 2018 n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata)
Art. 16.  Sostegno al rafforzamento delle identità dei luoghi
Art. 17.  Contributo straordinario per la Fondazione Matera 2019
Art. 18.  Istituzione piani integrati della cultura
Art. 19.  Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata).
Art. 20.  Contributo straordinario ai comuni in condizione di squilibrio finanziario
Art. 21.  Contributo alle società sportive
Art. 22.  Disposizioni di sostegno al Comune di Melfi per mancati introiti TARI
Art. 23.  Norma di adeguamento automatico
Art. 24.  Copertura finanziaria
Art. 25.  Entrata in vigore


§ 6.2.422 - L.R. 31 maggio 2022, n. 9.

Legge di stabilità regionale 2022

(B.U. 31 maggio 2022, n. 22 Speciale)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

 

Art. 1. Dotazioni finanziarie per l’attuazione di leggi regionali di spesa permanente e di sostegno all’economia e di interventi sostenuti finanziariamente dallo Stato

1. Le dotazioni finanziarie per l’attuazione delle leggi regionali di spesa a carattere continuativo – ricorrente ed a pluriennalità determinata, la cui quantificazione annua è rinviata alla legge di bilancio, sono fissate per il triennio 2022-2024 nei limiti indicati nella Tabella A, allegata alla presente legge.

2. Gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di leggi regionali che prevedono interventi finalizzati allo sviluppo e al sostegno dell’economia, classificati tra le spese in conto capitale, sono determinati per il triennio 2022-2024 nei limiti indicati nella Tabella B, allegata alla presente legge.

3. Il concorso finanziario della Regione a programmi o altre forme di intervento promossi e sostenuti dal contributo dello Stato è stabilito per il triennio 2022-2024 nei limiti indicati nella Tabella C, allegata alla presente legge.

 

     Art. 2. Limiti di impegno

1. I limiti di impegno disposti dalla legislazione regionale vigente per interventi in materia di investimenti pubblici sono quantificati, per il triennio 2022-2024, unitamente alla decorrenza ed all’anno terminale, nella Tabella D, allegata alla presente legge.

 

     Art. 3. Attuazione degli interventi dei programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali della Unione Europea

1. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2022-2024, relativa al programma operativo del fondo europeo di sviluppo regionale (PO FESR), è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella E, allegata alla presente legge.

2. La dotazione finanziaria del bilancio pluriennale 2022-2024, relativa al programma operativo del fondo sociale europeo (PO FSE), è determinata nei limiti degli stanziamenti di cui alla Tabella F, allegata alla presente legge.

3. I Direttori generali delle Direzioni generali regionali rispondono direttamente dell’attuazione e del conseguimento degli obiettivi di avanzamento dei programmi e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, nonché della relativa acquisizione delle risorse nazionali e comunitarie accertate in entrata in corrispondenza degli impegni e delle liquidazioni autorizzate.

 

     Art. 4. Norme in materia di spesa

1. Per garantire il conseguimento degli obiettivi di tutela dell’unità economica fissati per le regioni dalla legislazione nazionale, la Giunta regionale è autorizzata, nel corso dell’esercizio 2022, a rideterminare il livello degli impegni autorizzabili nell’anno al fine di contenerli entro i limiti previsti nella medesima legislazione.

2. E’ vietata la sottoscrizione di contratti e di convenzioni che non presentino la copertura finanziaria a carico del bilancio della Regione. Ad ogni contratto sottoscritto è allegata una nota del competente ufficio regionale attestante la copertura a bilancio dei relativi oneri per le annualità ivi previste. La violazione della presente disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti.

 

     Art. 5. Rifinanziamento legge regionale 12 agosto 2015, n. 29 “Nuova legge organica in materia di artigianato”

1. Al fine di determinare compiutamente il fabbisogno per la realizzazione degli interventi previsti dalla L.R. 12 agosto 2015, n. 29 “Nuova legge organica in materia di artigianato” si provvede mediante lo stanziamento di euro 500.000,00 per l’anno 2022 a valere sulla Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e artigianato” e Programma 03 “Ricerca e innovazione”.

 

     Art. 6. Contributi straordinari per il settore agricolo per interventi urgenti di contrasto alla grave crisi economica internazionale e per il recupero della competitività

1. Al fine di adottare interventi urgenti per contrastare gli effetti economici che la grave crisi internazionale in atto in Ucraina sta generando sulle imprese agricole e agroalimentari lucane, nonché far fronte all’aumento straordinario dei costi energetici e delle materie prime, la Regione autorizza l’attivazione di specifiche misure volte a favorire il ripristino di adeguati livelli di liquidità delle medesime imprese, quali:

a) attivazione di una misura di sostegno alle imprese agricole e agroalimentari per contrastare gli effetti economici che la grave crisi internazionale ha determinato, mediante un contributo, temporaneo ed eccezionale, una tantum, per fronteggiare l’aumento dei costi di bonifica e delle tariffe irrigue, le cui modalità applicative sono individuate con provvedimento della Giunta regionale che assicuri che dall’applicazione della presente disposizione non si generino nuovi oneri amministrativi a carico delle imprese medesime [1];

b) [attivazione di una misura in conto capitale per la ristrutturazione dei debiti delle imprese agricole e agroalimentari per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. Le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA). Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, l’appostazione di un fondo a destinazione specifica per la Basilicata rispetto a quanto già previsto dalla normativa nazionale] [2];

c) attivazione di una misura di sostegno temporaneo ed eccezionale alle imprese agricole e agroalimentari in forma di contributo in conto capitale, una tantum, erogato sulla base di un importo forfettario, per fronteggiare i maggiori costi sostenuti a causa dei notevoli incrementi dei costi di gestione aziendale riguardanti principalmente l’energia, i fertilizzanti, le materie prime, i mangimi.

2. Al fine di adottare interventi urgenti per contrastare gli effetti economici che la grave crisi internazionale ha determinato, in modo particolare sulle imprese del comparto zootecnico della Basilicata, già afflitto, prima dell’inizio del conflitto, dall’aumento dei costi di produzione e riduzione dei prezzi alla stalla, la Regione autorizza l’attivazione di una specifica misura in forma di contributi in conto esercizio, volta a sostenere interventi di sanità veterinaria, biosicurezza e benessere animale, posti in essere dalle imprese zootecniche.

3. [Al fine di sostenere i processi di sviluppo e di recupero di competitività delle aziende agricole lucane, anche alla luce delle misure di supporto agli investimenti nell’ambito del PSR Basilicata 2014/2022, la Regione autorizza l’attivazione una specifica misura volta a sostenere l’accesso al credito, sotto forma di fondo finalizzato all’erogazione di contributi in conto esercizio, per l’abbattimento degli interessi a fronte di finanziamenti concessi dagli istituti bancari alle aziende agricole con sede in Regione Basilicata] [3].

4. Le misure previste nei commi precedenti sono adottate nel rispetto della normativa eurounitaria in materia di aiuti di Stato e della Comunicazione della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina) pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 2022/C 131 I/01.

5. Le risorse per finanziare le misure previste dai precedenti commi del presente articolo sono quantificate in euro 9.000.000,00 e trovano copertura, per l’esercizio 2022, a valere sugli stanziamenti di competenza della Missione 16, Programma 01, titolo 1 del bilancio di previsione 2022/2024.

 

     Art. 7. Contributo straordinario per il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale

1. Per l’esercizio 2022 è riconosciuto all’Arcidiocesi di Matera e Irsina un contributo straordinario massimo di euro 900.000,00 per il XXVII Congresso Eucaristico Nazionale che si terrà a Matera dal 22 al 25 settembre 2022.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 05 – Programma 02 Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, dell’esercizio 2022.

 

     Art. 8. Contributo per l'anno europeo dei giovani

1. Per l’esercizio 2022 è riconosciuto agli Istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado, all’Università degli Studi della Basilicata, al forum regionale dei giovani nonché agli organismi culturali che si occupano di tematiche relative alla valorizzazione dell’universo giovani con sede legale in Basilicata, un contributo straordinario fino a un massimo di euro 300.000,00, per iniziative volte alla celebrazione dell’anno europeo dei giovani.

2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento stabilisce i criteri e le modalità di accesso al contributo.

3. La copertura degli oneri di cui al precedente commi è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 06 – Programma 02, Titolo1 del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, dell’esercizio 2022.

 

     Art. 9. Incremento risorse finanziarie legge regionale 23 settembre 2021, n. 40 (Norme in materia di tutela delle persone con disturbi dello spettro autistico)

1. Gli stanziamenti previsti dall’articolo 9 della legge regionale n. 40 del 2021, derivanti dalle risorse destinate al finanziamento del Servizio Sanitario Regionale nelle "Spese di natura corrente per il funzionamento e l'erogazione dei servizi di assistenza (LEA) del Servizio Sanitario Regionale - articolo 1 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133) a valere sulla Missione 13 Programma 01 del Bilancio della Regione Basilicata, sono incrementati per un importo pari ad euro 200.000,00 per gli anni 2022 e 2023 e quantificati in euro 300.000,00 per l’anno 2024.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è previsto uno stanziamento aggiuntivo fino a un massimo di euro 200.000,00 a valere sulla Missione 13, Programma 02, Titolo 1 dell’esercizio 2022 del bilancio di previsione 2022/2024.

 

     Art. 10. Tirocinio professionale dei geometri presso i comuni lucani

1. La Regione, al fine di dare una risposta concreta alla carenza di tecnici geometri nei comuni della Basilicata, con priorità per quelli di minori dimensioni, nonché al fine di arginare il fenomeno dello spopolamento, favorisce il tirocinio professionale dei geometri, residenti in Basilicata, nel rispetto del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148), presso i comuni lucani.

2. Per l’attuazione della finalità di cui al comma 1, concede, ai comuni lucani, con priorità a quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e con ridotta dotazione organica nel numero massimo di 2 unità per ogni comune, un contributo finanziario mensile di euro 1.000,00, per ciascun tirocinante geometra, per tutta la durata del periodo di formazione.

3. Il contributo di cui al comma 2 avrà la durata massima di diciotto mesi e per un numero minimo di diciotto ore settimanali, nel rispetto dei termini di cui al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, stabilisce criteri e modalità di attuazione del presente articolo, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 6 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente norma, quantificati in euro 400.000,00 per l’anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate a valere sulla Missione 15, Programma 02, titolo 1, del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, dell’esercizio 2022.

 

     Art. 11. Incentivi per favorire l’inserimento dei giovani nell’artigianato

1. La Regione, al fine di arginare il fenomeno dello spopolamento, promuove l’inserimento dei giovani lucani maggiorenni nel mondo dell’artigianato, individuando ed organizzando, con la collaborazione delle associazioni datoriali maggiormente rappresentative della Basilicata, percorsi di formazione post scolastici di durata non superiore a tre anni presso attività artigianali.

2. Per l’attuazione della finalità di cui al comma 1, concede, ai giovani che intraprendono i percorsi di formazione in attività artigiane, una borsa di studio, a titolo di rimborso, di euro 300 mensili per tutta la durata del periodo di formazione.

3. Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, la Regione individua le associazioni datoriali maggiormente rappresentative della Basilicata.

4. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge stabilisce criteri e modalità di individuazione ed organizzazione dei percorsi formativi nonché di selezione degli ammessi alla partecipazione agli stessi e di concessione delle borse di studio.

5. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente norma, quantificati in un massimo euro 500.000,00 per l’annualità 2022 si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate alla Missione 15, Programma 02, Titolo 1 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 - 2024 della Regione Basilicata.

 

     Art. 12. Contributo di compensazione ambientale

1. Dopo il comma 3 dell’art. 7 della legge regionale 13 marzo 2019, n. 2 (Legge di stabilità regionale 2019) è aggiunto il seguente comma:

“4. Per la copertura degli oneri di cui al precedente comma 1, quantificati in un massimo di euro 1.300.000,00 per l'esercizio 2022, si provvede mediante gli stanziamenti del bilancio pluriennale 2022-2024, a valere sulla Missione 09 programma 04.”

 

     Art. 13. Rifinanziamento legge regionale 14 ottobre 2008, n. 27 (Istituzione di Centri di educazione e sicurezza alimentare)

1. Per le finalità di cui alla legge regionale n. 27 del 2008 si provvede, per l’anno 2022, con uno stanziamento massimo di euro 60.000,00 a valere sulla Missione 12, programma 08, titolo 1.

 

     Art. 14. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 agosto 2009, n. 27 (Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e del bilancio pluriennale per il triennio 2009/2011)

1. Dopo il comma 1 dell’art. 35 della legge regionale n. 27 del 2009 sono aggiunti i seguenti commi:

“1 bis. Per le medesime finalità di cui al precedente comma 1, è autorizzato un ulteriore limite di impegno quindicennale fino all’importo massimo di euro 500.000,00, con decorrenza dall’esercizio finanziario 2022”.

“1 ter. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al precedente comma 1 bis si provvede per il triennio 2022/2024 mediante gli stanziamenti iscritti a valere della sulla Missione 05, Programma 01 titolo 2 del bilancio di previsione 2022/2024 per gli esercizi 2022, 2023 e 2024”.

2. Al comma 2 dell’art. 35 della legge regionale n. 27 del 2009 le parole: “di cui al comma precedente” sono sostituite dalle parole: “di cui ai commi precedenti”.

 

     Art. 15. Rifinanziamento legge regionale 30 novembre 2018 n. 44 (Istituzione del servizio di vigilanza ambientale marina e sicurezza in mare per le spiagge libere della Basilicata) [4]

1. L’art.6 della legge regionale n. 44 del 2018 è così sostituito:

“Art. 6 (Norma finanziaria)

1. Per gli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge è autorizzata la spesa per l’anno 2022 fino a un massimo di euro 30.000,00, a valere sulla Missione 9 Programma 02, Titolo 1.

2. Con le successive leggi di bilancio sarà definito l’importo della spesa riferita agli anni successivi.”

 

     Art. 16. Sostegno al rafforzamento delle identità dei luoghi

1. Per l’esercizio 2022 è riconosciuto agli Istituti di scuola secondaria di primo e secondo grado, con sede legale in Basilicata, un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 150.000,00, per iniziative volte al rafforzamento delle identità dei luoghi.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 06 – Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, dell’esercizio 2022.

 

     Art. 17. Contributo straordinario per la Fondazione Matera 2019 [5]

1. Per l’esercizio 2022 è riconosciuto alla Fondazione Matera 2019 un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 350.000,00, per le relative spese di funzionamento.

2. La copertura degli oneri di cui al precedente comma è garantita con le risorse stanziate a valere sulla Missione 05, Programma 02, Titolo 1 del Bilancio di previsione pluriennale 2022-2024, dell’esercizio 2022.

 

     Art. 18. Istituzione piani integrati della cultura

1. Sono istituiti i piani integrati della cultura quale strumento di progettualità locale in forma integrata e multisettoriale che richiede il coordinamento tra enti locali e altri soggetti pubblici e privati.

2. I piani integrati della cultura sono finalizzati ad attuare sia su scala territoriale sia su tematiche prioritarie interventi integrati di promozione del patrimonio culturale e di attività ed eventi culturali per favorire processi di valorizzazione territoriale che coinvolgano anche ambiente, artigianato, formazione, istruzione, ricerca, turismo e welfare.

3. I piani integrati della cultura devono essere presentati da un soggetto capofila individuato dai partner territoriali pubblici e privati che concorrono alla realizzazione del piano.

4. I Piani integrati della cultura sono:

a) piani integrati territoriali se costituiti da un insieme di progetti culturali promossi da soggetti appartenenti ad ambiti territoriali congiunti;

b) piani integrati tematici se costituiti da progetti culturali promossi da un insieme di soggetti appartenenti a uno o più territorio, anche non contigui, che intendano sviluppare uno specifico tema culturale.

5. Le attività di cui ai precedenti commi sono quantificate in euro 1.000.000,00 e trovano copertura finanziaria, per l’esercizio finanziario 2022 del bilancio di previsione pluriennale 2022/2024, a valere sulla Missione 05, Programma 02, Titolo 1.

 

     Art. 19. Modifica alla legge regionale 30 dicembre 2017, n. 39 (Disposizioni in materia di scadenza di termini legislativi e nei vari settori di intervento della Regione Basilicata).

1. Il comma 3 dell’articolo 5 della legge regionale n. 39 del 2017, è abrogato e, per il periodo della sua vigenza, non può essere applicato in quanto in contrasto con gli effetti prodotti dalla sentenza della Corte costituzionale 21 dicembre 2021, n. 247, sulla disposizione cui tale comma strettamente si raccorda, e con i principi di ragionevolezza e buon andamento dell’amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione, che escludono, complessivamente considerati, la legittimità di una gestione separata del personale delle ex Comunità montane rispetto all’aggregato generale e unitario del personale regionale.

 

     Art. 20. Contributo straordinario ai comuni in condizione di squilibrio finanziario

1. In ossequio ai principi di sussidiarietà verticale e di leale cooperazione tra Regione ed enti locali, al fine di concorrere al sostenimento dell’erogazione di servizi a carattere sovracomunale erogati dal comune di Potenza in favore di tutti i cittadini lucani in considerazione del loro ingresso – accesso e permanenza sul territorio della città capoluogo di Regione, è assegnato al comune di Potenza un contributo straordinario nella misura massima di euro 40.000.000,00 per la copertura e la sostenibilità dei costi dei servizi resi nell’ambito delle funzioni comunali.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato per garantire i servizi istituzionali ed essenziali erogati a valere sul bilancio di previsione comunale, escludendo la spesa a carattere politico-discrezionale, e in virtù del ristabilimento degli equilibri di bilancio nell’ambio della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale cui il comune di Potenza ha fatto ricorso nel primo semestre del 2022.

3. Qualora il Parlamento dovesse approvare un provvedimento legislativo con il quale lo Stato si fa carico di una parte del debito accumulato dai Comuni in condizioni di squilibrio finanziario, la citta di Potenza restituisce il contributo di cui al comma 1 o parte di esso secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

4. E’ altresì assegnato un contributo straordinario, nella misura massima di euro 3.000.000,00, ai comuni della Basilicata che si trovino in condizioni di squilibrio finanziario, per la copertura e la sostenibilità dei costi dei servizi resi nell’ambito delle funzioni comunali.

5. I criteri di ripartizione del contributo straordinario di cui al comma 3 sono stabiliti con delibera di Giunta regionale entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge.

6. La copertura finanziaria degli oneri di cui al presente articolo è assicurata mediante lo stanziamento a valere sulla Missione 18 – Programma 01 – Titolo 1 – Macroaggregato 104 del bilancio di previsione finanziario della Regione Basilicata per il triennio 2022-2024, per € 13.000.000,00 sull'esercizio finanziario 2022, per € 10.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2023 e per € 20.000.000,00 sull’esercizio finanziario 2024.

 

     Art. 21. Contributo alle società sportive [6]

1. Al fine di promuovere lo sport in Basilicata si provvede, per le società sportive professionistiche con sede operativa in Basilicata e per le società sportive dilettantistiche lucane che nell’anno sportivo 2022 – 2023 parteciperanno a campionati che comportano trasferte extraregionali, in deroga a quanto stabilito dalla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 (Norme in materia di sport), nel rispetto delle norme sugli aiuti di Stato, con uno stanziamento massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2022 a valere sulla Missione 06 Programma 01 Titolo 1.

2. Con delibera di Giunta regionale si provvederà a stabilire i criteri per l’erogazione del contributo.

 

     Art. 22. Disposizioni di sostegno al Comune di Melfi per mancati introiti TARI

1. La Regione Basilicata, nell’osservanza dei principi stabiliti dalla Legge, al fine di alleviare il danno economico subito dalle casse comunali per il conferimento dei rifiuti al di fuori del servizio pubblico da parte delle utenze industriali del Comune di Melfi, concede per l’anno 2022 un contributo straordinario allo stesso da destinarsi esclusivamente all’abbattimento della TARI 2022 per le utenze domestiche e delle utenze non domestiche diverse dalle imprese industriali.

2. Al fine di attuare quanto previsto al comma 1, si provvede mediante stanziamento di euro 300.000,00 per l’esercizio finanziario 2022, a valere sulla Missione 18, Programma 01, Titolo I del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024.

 

     Art. 23. Norma di adeguamento automatico

1. Nell’applicazione della presente legge è assicurato il rispetto dei vigenti vincoli derivanti dall’ordinamento euro-unitario, dagli obblighi internazionali e, per quanto di competenza, dalla normativa statale, anche laddove non specificamente richiamati.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 24. Copertura finanziaria

1. Le autorizzazioni di spesa e le minori entrate per gli esercizi 2022, 2023 e 2024, contenute nella presente legge, trovano copertura finanziaria nel bilancio di previsione finanziario per il triennio 2022-2024.

 

     Art. 25. Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.

 

Allegati

(Omissis)

 


[1] Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 2022, n. 35.

[2] Lettera abrogata dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 2022, n. 35.

[3] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 9 dicembre 2022, n. 35.

[4] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato sul B.U. 16 giugno 2022, n. 25.

[5] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato sul B.U. 16 giugno 2022, n. 25.

[6] Articolo così rettificato con Avviso pubblicato sul B.U. 16 giugno 2022, n. 25.