§ 3.5.55 - L.R. 12 agosto 2015, n. 29.
Nuova legge organica in materia di artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:12/08/2015
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità e oggetto.
Art. 2.  Destinatari.
Art. 3.  Associazioni di categoria.
Art. 4.  Decentramento.
Art. 5.  Funzioni e compiti della Regione.
Art. 6.  Funzioni dei Comuni.
Art. 7.  Funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
Art. 8.  Modalità di esercizio delle funzioni.
Art. 9.  Commissione regionale per l'Artigianato della Basilicata (CRAB).
Art. 10.  Compiti della Commissione Regionale per l'Artigianato.
Art. 11.  Imprenditore artigiano.
Art. 12.  Impresa artigiana.
Art. 13.  Limiti dimensionali.
Art. 14.  Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.
Art. 15.  Albo delle imprese artigiane.
Art. 16.  Procedimento d'iscrizione.
Art. 17.  Attività istruttoria dei Comuni.
Art. 18.  Iscrizione d'ufficio.
Art. 19.  Modificazioni e cancellazioni.
Art. 20.  Ricorsi.
Art. 21.  Sanzioni amministrative.
Art. 22.  Applicazione e riscossione delle sanzioni.
Art. 23.  Strumenti a sostegno e sviluppo dell'artigianato.
Art. 24.  Contributi regionali.
Art. 25.  Corsi di formazione.
Art. 26.  Interventi prioritari.
Art. 27.  Iniziative promozionali.
Art. 28.  Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato.
Art. 29. 
Art. 30.  Fondi di garanzia e accesso al credito.
Art. 31.  Vincolo per i beneficiari dei finanziamenti.
Art. 32.  Contributi alle Associazioni di categoria artigiane.
Art. 33.  Comitato tecnico regionale Artigiancassa.
Art. 34.  Finalità.
Art. 35.  Consorzi di tutela.
Art. 36.  Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e disciplinari d'uso.
Art. 37.  Attribuzione del contrassegno di origine e di qualità, guida dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie.
Art. 38.  Censimento delle attività storiche, locali, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.
Art. 39.  Maestro artigiano.
Art. 40.  Bottega scuola.
Art. 41.  Sanzioni.
Art. 42.  Disciplinare.
Art. 43.  Abrogazioni.
Art. 44.  Disposizioni in materia di aiuti di stato.
Art. 45.  Disposizioni transitorie e finali.
Art. 46.  Norma finanziaria.
Art. 47.  Pubblicazione ed entrata in vigore.


§ 3.5.55 - L.R. 12 agosto 2015, n. 29.

Nuova legge organica in materia di artigianato.

(B.U. 13 agosto 2015, n. 30)

 

PARTE PRIMA

Finalità, destinatari, funzioni della Regione, degli Enti locali e delle Camere di Commercio, definizione dell'impresa artigiana

 

Titolo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Finalità e oggetto.

1. La Regione Basilicata, ai sensi dell'art. 45, comma 2, della Costituzione e nell'ambito della competenza legislativa di cui all'art. 117, comma 4, della Costituzione, riconosce al settore dell'artigianato un ruolo di primaria importanza ai fini della tutela, dello sviluppo, della valorizzazione economica e sociale del territorio e del sostegno all'occupazione.

2. Spetta alla Regione l'adozione di provvedimenti diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato e alla valorizzazione delle produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, alla ricerca applicata, alla formazione professionale, all'associazionismo economico, alla realizzazione d'insediamenti artigiani, alle agevolazioni per l'esportazione.

 

     Art. 2. Destinatari.

1. Le norme della presente legge si applicano:

a) alle imprese che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, siano iscritte nell'Albo delle imprese artigiane;

b) ai consorzi e alle società consortili, costituiti tra imprese artigiane, iscritti nell'Albo delle imprese artigiane con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";

c) ai consorzi, alle società consortili, cui partecipano, oltre alle imprese artigiane, anche imprese di minori dimensioni ed enti pubblici o privati, con le finalità, le condizioni ed i requisiti previsti dalla presente legge iscritti nell'Albo delle imprese artigiane con la denominazione di cui alla lettera b);

d) ai confidi di cui all'art. 13 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269 ("Legge confidi") recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici" convertito dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modifiche e integrazioni, che abbiano al loro interno almeno il 70% di soci iscritti nell'Albo delle imprese artigiane.

 

     Art. 3. Associazioni di categoria.

1. La Regione riconosce le associazioni di categoria artigiane a struttura nazionale, firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro dell'artigianato, effettivamente presenti ed operanti in Basilicata, quali soggetti principali di riferimento dell'ente per sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore del comparto.

2. Si intendono per "effettivamente presenti e operanti" quelle associazioni che dimostrino di avere strutture operative con personale dipendente e uffici stabilmente aperti sul territorio regionale;

3. In tutti gli articoli successivi della presente legge e di quelle in materia di artigianato, ogni richiamo alle associazioni di categoria è da intendersi fatto con riferimento a quelle previste con le modalità del presente articolo.

 

     Art. 4. Decentramento.

1. La Regione, con il concorso degli enti locali, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e delle associazioni di categoria dell'artigianato, persegue il raggiungimento delle finalità della presente legge, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

 

Titolo II

Funzioni della Regione, degli Enti locali e della Camera di Commercio

 

     Art. 5. Funzioni e compiti della Regione.

1. La Regione esercita le funzioni e i compiti amministrativi relativi alla materia artigianato non attribuiti dalla presente legge ai Comuni o alla Camera di Commercio, al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni nel rispetto dell'articolo 118 della Costituzione;

2. La Regione, fermo restando il disposto di cui al precedente comma 1, esercita tutte le altre funzioni amministrative che non sono attribuite espressamente agli Enti locali e allo Stato.

3. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate anche con l'utilizzo delle tecnologie informatiche e telematiche, attraverso il portale regionale e il sistema informativo, con particolare riguardo al coordinamento con il sistema informativo degli sportelli unici per le attività produttive.

 

     Art. 6. Funzioni dei Comuni.

1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 18 della L.R. 8 marzo 1999, n. 7, sono attribuiti ai Comuni, in particolare, le funzioni ed i compiti seguenti:

a) l'individuazione, la realizzazione e la gestione di aree attrezzate per l'insediamento di imprese artigiane e loro forme associative, nel rispetto della pianificazione territoriale regionale, anche in collaborazione con i distretti industriali, le filiere e i clusters;

b) la predisposizione di programmi per l'artigianato di servizi e per i mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura;

c) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni amministrative, cosi come previsto dalla presente legge e dalle altre leggi di settore, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 "Modifiche al sistema penale" e successive integrazioni e modificazioni;

d) l'esercizio delle funzioni espressamente previste dalle leggi regionali in materia di artigianato.

 

     Art. 7. Funzioni della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

1. Sono delegate alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, competente per territorio, di seguito denominata Camera di Commercio, le funzioni amministrative attinenti l'iscrizione, la modificazione e la cancellazione delle imprese artigiane, da esercitarsi secondo le modalità di cui alla presente legge.

2. Per l'esercizio della funzioni delegate sono devoluti alla Camera di Commercio i proventi dei diritti di segreteria sugli atti e sui certificati relativi alle imprese artigiane, nonché i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al successivo art. 21.

 

     Art. 8. Modalità di esercizio delle funzioni.

1. Gli enti di cui ai precedenti articoli esercitano le funzioni loro attribuite o delegate nel rispetto delle leggi e degli atti amministrativi di competenza del Consiglio e della Giunta regionale.

2. Sia la Regione che gli altri enti sono tenuti a fornire. a richiesta e reciprocamente, informazioni, dati statistici ed ogni altro elemento utile allo svolgimento delle rispettive funzioni.

3. Nel caso di mancato svolgimento delle funzioni delegate, la Regione invita l'ente inadempiente ad attuarle, assegnandogli un termine di giorni trenta entro il quale provvedere, decorrenti dalla diffida ad adempiere.

4. In caso d'inadempienza, la Regione provvede agli adempimenti avvalendosi del potere sostitutivo.

5. La delega all'esercizio delle funzioni può essere revocata dalla Giunta regionale, qualora accadano gravi violazioni nell'osservanza delle deleghe, nell'osservanza della legislazione statale o regionale o delle direttive impartite dalla Regione.

 

Titolo III

Commissione regionale per l'Artigianato della Basilicata

 

     Art. 9. Commissione regionale per l'Artigianato della Basilicata (CRAB).

1. La Commissione regionale per l'Artigianato ha sede presso il Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca ed è composta da:

a) dirigente dell'Ufficio competente in materia;

b) un funzionario della Regione Basilicata;

c) cinque rappresentanti effettivi e cinque supplenti, designati dalle organizzazioni artigiane comparativamente più rappresentative a livello regionale;

d) dal Presidente del Comitato tecnico regionale Artigiancassa.

2. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del decreto di nomina.

3. Le designazioni di cui al comma 1, lett. c) devono pervenire all'Ufficio regionale competente in materia di artigianato entro il sessantesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui al comma 2. In caso di mancata designazione, la Regione provvederà a costituire la Commissione per quanto di competenza.

4. Le modalità di funzionamento della Commissione sono definite con il disciplinare di cui all'art. 42 della presente legge.

5. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito salvo il rimborso spese.

 

     Art. 10. Compiti della Commissione Regionale per l'Artigianato.

1. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) decide sui ricorsi proposti contro i provvedimenti della Camera di Commercio in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane;

b) effettua l'istruttoria delle istanze per l'attribuzione della qualifica di "maestro artigiano";

c) mantiene, aggiorna e cura l'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di "maestro artigiano";

d) elabora e presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale concernente i dati relativi all'attività svolta;

e) definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali, della panificaziome tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura, oggetto della presente legge.

2. La Commissione, inoltre, sotto il coordinamento dell'Assessore competente in materia, concorre:

a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;

b) alla elaborazione di un rapporto annuale sulle attività artigianali della Regione Basilicata ed alla valutazione dell'efficacia dei relativi interventi;

c) alla promozione di indagini, ricerche, studi, collaborazioni in materia di artigianato;

d) alla proposta di iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato;

e) alla realizzazione di seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia d'artigianato;

f) all'attivazione di un sistema permanente di rilevazione e studio delle problematiche del comparto mediante l'analisi dell'albo regionale delle imprese artigiane e delle sue dinamiche in una banca dati pubblica, informatizzata, inerente la raccolta e l'aggiornamento delle principali informazioni sul settore.

 

Titolo IV

Disciplina delle imprese artigiane

 

     Art. 11. Imprenditore artigiano.

1. È "imprenditore artigiano" chi esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.

2. Sono escluse limitazioni alla libertà di accesso del singolo imprenditore all'attività artigiana e di esercizio della sua professione. Sono fatte salve le norme previste dalle specifiche leggi che disciplinano le singole attività artigiane.

3. L'imprenditore artigiano, nell'esercizio di particolari attività che richiedono una peculiare preparazione e implicano responsabilità a tutela e garanzia degli utenti, deve essere in possesso dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle leggi di settore.

4. L'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

 

     Art. 12. Impresa artigiana.

1. È "artigiana" l'impresa che ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attività di produzione e di trasformazione di beni, anche semilavorati o di prestazione di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione della circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, le quali tuttavia possono essere svolte in via strumentale o accessoria all'esercizio dell'impresa artigiana.

2. È "artigiana" l'impresa esercitata individualmente o che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma 1, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

3. L'impresa costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata che, operando nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma 1, presenti comunicazione alla Camera di Commercio, ha diritto al riconoscimento della qualifica artigiana, all'iscrizione nel registro delle imprese con la denominazione d'impresa artigiana ed alla conseguente iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, sempreché la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale. anche manuale, nel processo produttivo, detenga la maggioranza del capitale sociale e rappresenti la maggioranza nell'organo amministrativo.

4. È, altresì, "artigiana" l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui al successivo art. 13 e con gli scopi di cui al comma 1 del presente articolo:

a) è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempre che il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 11 della presente legge e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;

b) è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempre che ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 11 della presente legge e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

5. Alle imprese artigiane per la vendita nei locali di produzione, o in quelli adiacenti, dei beni di produzione propria, o per la fornitura al committente dei beni strumentali all'esecuzione delle opere o alla prestazione dei servizi commessi, non si applicano le disposizioni vigenti in materia di attività commerciali.

6. L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso un immobile idoneo allo scopo o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio.

7. L'impresa artigiana può avvalersi di specifiche unità locali per lo svolgimento di fasi del processo produttivo o per lo svolgimento di attività amministrative e della gestione.

 

     Art. 13. Limiti dimensionali.

1. L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie:

1) un massimo di 18 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 9;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 22, a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

b) per l'impresa che lavora in serie, purché con lavorazione non del tutto automatizzata:

1) un massime di 9 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero dei dipendenti può essere elevato fino a 12 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura:

1) un massimo di 32 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 16;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 40 a condizione che le unità aggiuntive siano apprendisti. I settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura sono individuati dalla Commissione regionale per l'Artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 8 dipendenti;

e) per le imprese di costruzioni edili:

1) un massimo di 10 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 5;

2) il numero massimo dei dipendenti può essere elevato fino a 14, a condizione che le unità aggiutive siano apprendisti.

2. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 del presente articolo non sono computati:

a) per un periodo di due anni gli apprendisti passati in qualifica, ai sensi del D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 "Testo Unico dell'Apprendistato" e successive modifiche ed integrazioni e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

b) i dipendenti con contratto di inserimento di cui al D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30" e successive modifiche ed integrazioni;

c) i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 "Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio" e successive modifiche ed integrazioni, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana.

3. Ai fini del calcolo dei limiti di cui al comma 1 sono computati:

a) i familiari dell'imprenditore, ancorché partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

b) i soci, tranne uno, che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

c) i dipendenti qualunque sia la loro mansione svolta.

4. Le imprese artigiane che abbiano superato fino ad un massimo del 20% e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti dimensionali di cui al presente articolo, mantengono l'iscrizione all'albo.

5. Nel computo dei dipendenti, rilevante ai fini della qualificazione di un'impresa come artigiana, non vengono cumulati gli assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro con gli eventuali sostituti.

 

     Art. 14. Consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti nell'Albo delle imprese artigiane con la denominazione di "consorzio artigiano" o "società consortile artigiana";

2. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, cui partecipano, oltre che imprese artigiane, anche piccole imprese purché in numero non superiore ad un terzo, nonché enti pubblici o privati di ricerca e di assistenza tecnica e finanziaria, sono iscritti in separata sezione dell'Albo delle imprese artigiane con la denominazione di cui al comma 1, a condizione che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

 

     Art. 15. Albo delle imprese artigiane.

1. È istituito, presso la Camera di Commercio territorialmente competente, l'Albo delle imprese artigiane.

2. Nessuna impresa può adottare nella propria insegna, ditta o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se non iscritta nell'Albo delle imprese artigiane.

3. Nessun prodotto o servizio può essere denominato, venduto, prestato o pubblicizzato come artigiano, se non proveniente da imprese iscritte nell'Albo delle imprese artigiane.

4. L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è condizione essenziale per la concessione delle agevolazioni previste a favore delle imprese artigiane e loro consorzi.

5. Ai fini di cui al comma 4, gli effetti dell'iscrizione all'albo decorrono dalla data di presentazione della comunicazione prevista all'art. 16 e gli effetti dei provvedimenti di modificazione dell'iscrizione e di cancellazione dall'albo medesimo decorrono, rispettivamente, dalla data del verificarsi dell'evento modificativo, dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per ottenere l'iscrizione.

6. In caso d'invalidità, di riconoscimento dei benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate", di morte o di intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, a richiesta, l'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, anche in mancanza di uno dei requisiti di cui al precedente art. 12, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

7. Le stesse previsioni di cui al comma 6 del presente articolo trovano applicazione anche nelle ipotesi in cui all'imprenditore artigiano venga affiancato l'amministratore di sostegno di cui all'art. 404 del codice civile.

8. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione delle sanzioni previste nella presente legge.

 

     Art. 16. Procedimento d'iscrizione.

1. Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta, anche tramite le Agenzie per le imprese di cui all'articolo 38 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, alla Camera di Commercio nel cui territorio e ubicata la sede operativa principale dell'impresa; una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa di cui all'articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7 corredata da apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) contenente le dichiarazioni specifiche relative all'iscrizione/modifica/cancellazione del requisito di "impresa artigiana". Il contenuto della scia artigiana è definito dalle circolari ministeriali e contenuto nella apposita modulistica per l'iscrizione al Registro Imprese.

2. La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione stessa nonché l'annotazione con la qualifica "artigiana" nella sezione speciale del Registro delle Imprese, sussistendo tutti i presupposti di legge.

3. L'iscrizione è trasmessa dalla Camera di Commercio, per il tramite della comunicazione unica, alle competenti sedi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), ai fini previdenziali ed assistenziali, previa compilazione delle apposite modulistiche.

4. La Camera di Commercio può disporre accertamenti e controlli e adotta gli eventuali provvedimenti di cancellazione, avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) individuata dall'impresa come recapito elettronico della sede legale, con facoltà di prendere visione ed estrarre copia della documentazione, nonché di far pervenire osservazioni e memorie e chiedere di essere sentiti.

5. La comunicazione può essere presentata per via telematica o su supporto informatico, in base alle vigenti normative disciplinanti la comunicazione unica.

 

     Art. 17. Attività istruttoria dei Comuni.

1. Nel caso in cui la Camera di Commercio disponga, avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni, controlli e accertamenti ai sensi dell'art. 16, comma 4 della presente legge, i Comuni dovranno trasmettere le risultanze dell'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

 

     Art. 18. Iscrizione d'ufficio.

1. La Camera di Commercio procede all'iscrizione nell'Albo delle imprese artigiane, delle imprese, dei consorzi e delle società consortili che, pur essendo in possesso dei requisiti di legge per chiedere l'iscrizione, non hanno provveduto alla presentazione della prescritta comunicazione.

2. Gli Ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane, le associazioni di categoria artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata, sono tenuti a segnalare, alla Camera di Commercio, le risultanze dei loro accertamenti, sia quando riscontrino il possesso dei requisiti di qualifica artigiana previsti dalla presente legge nei confronti di imprese che non risultino iscritte nell'Albo delle imprese artigiane, sia nel caso di quelle già iscritte che abbiano perduto i requisiti essenziali predetti.

3. La Camera di Commercio, sulla base delle segnalazioni di cui al precedente comma, avvia la procedura di accertamento e d'istruttoria per le decisioni di competenza, avvalendosi anche della collaborazione dei Comuni, La decisione è assunta entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione. Gli interessati sono informati dell'avvio del procedimento per l'iscrizione o la cancellazione d'ufficio, entro quindici giorni dall'avvio dello stesso, tramite PEC, se disponibile, oppure a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento con facoltà di prendere visione e di estrarre copia della documentazione pervenuta alla Camera di Commercio, nonché di far pervenire alla stessa osservazioni e memorie e chiedere personalmente di essere sentiti.

4. Copia della relativa decisione deve essere trasmessa agli interessati, alla competente sede dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all'ente e all'autorità che, con la loro segnalazione, hanno dato luogo all'avvio della procedura d'iscrizione o di cancellazione d'ufficio.

 

     Art. 19. Modificazioni e cancellazioni.

1. I titolari di Imprese artigiane ed i legali rappresentanti di società, consorzi e società consortili, iscritte nel registro delle imprese, sono tenuti a comunicare alla Camera di Commercio, per il tramite di comunicazione unica, ogni variazione dello stato di fatto e di diritto, rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana della impresa, del consorzio o della società consortile. La comunicazione deve pervenire alla Camera di Commercio entro il termine di trenta giorni dal verificarsi dell'evento oggetto della stessa.

2. Le domande di cancellazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti artigiani.

3. La Camera di Commercio ha facoltà di disporre, in qualsiasi momento, accertamenti d'ufficio, per verificare il possesso dei prescritti requisiti da parte delle imprese artigiane iscritte nell'Albo delle imprese artigiane.

4. Prima di decidere sulla cancellazione, la Camera di Commercio deve informare l'interessato, assegnandogli un termine per far pervenire, ove lo ritenga, deduzioni o memorie scritte. La cancellazione ha effetto dalla data di cessazione dell'attività o di perdita dei requisiti necessari per l'iscrizione o dalla data del relativo provvedimento negli altri casi.

 

     Art. 20. Ricorsi.

1. Contro i provvedimenti della Camera di Commercio in materia d'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'Artigianato, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione, anche da parte di eventuali terzi interessati e degli organismi indicati all'art. 18, comma 2 della presente legge.

2. Il ricorso alla Commissione, redatto in carta libera e sottoscritto dal ricorrente, ha effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

3. Le decisioni della Commissione sono comunicate alla Camera di Commercio che ha emanato l'atto impugnato e al ricorrente entro novanta giorni dalla presentazione del ricorso e possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla comunicazione della decisione stessa dinanzi al Tribunale territorialmente competente.

4. La Camera di Commercio ha l'obbligo di dare esecuzione alla decisione della Commissione entro quindici giorni dalla comunicazione della decisione stessa.

 

     Art. 21. Sanzioni amministrative.

1. Le sanzioni amministrative, inflitte nei confronti di chi non osserva le disposizioni contenute nella presente legge, hanno lo scopo di prevenire, contrastare e reprimere l'esercizio abusivo di attività artigianali, di tutelare la professionalità degli imprenditori artigiani nonché il fine di garantire agli utenti il legittimo diritto ad usufruire di beni e di servizi prodotti secondo le regole della buona arte e della migliore qualità.

2. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di denaro graduata in relazione alla gravità della violazione, all'opera svolta dal sanzionando per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione ed alle sue condizioni economiche.

3. L'ammontare delle sanzioni è così determinata:

a) per l'omessa presentazione della comunicazione di iscrizione: da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00;

b) per l'omessa comunicazione delle modificazioni dello stato di fatto e di diritto rispetto a quello risultante dall'iscrizione, quando tale variazione abbia rilevanza ai fini del riconoscimento o meno della natura artigiana dell'impresa e di cessazione dell'attività: da un minime di euro 100,00 ad un massimo di euro 1.000,00;

c) per la dichiarazione di dati non veritieri o inesatti, fatta salva la comunicazione all'autorità giudiziaria di eventuali illeciti penali: da un minimo di euro 150,00 ad un massimo di euro 1.500,00:

d) per l'uso da parte di imprese, consorzi e società consortili, non iscritte nell'Albo delle imprese artigiane con le denominazioni di cui all'art. 2 della presente legge, nella propria ditta, insegna o marchio di riferimenti all'artigianato: da un minimo di euro 250,00 ad un massimo di euro 2.500,00.

4. In caso di ritardo nella presentazione delle comunicazioni si applica una riduzione del 50% della sanzione.

5. La vendita di prodotti, le prestazioni e la loro promozione con il riferimento all'artigianato, quando provengano o siano riferite a imprese ed enti non iscritti nell'Albo delle imprese artigiane sono segnalate da parte della Camera di Commercio, dei Comuni e delle altre pubbliche amministrazioni alla competente Autorità giudiziaria, per l'accertamento degli eventuali reati e l'irrogazione delle relative sanzioni penali.

6. Copia degli atti di cui sopra e, altresì, trasmessa agli uffici competenti per territorio della Guardia di Finanza, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Ispettorato del lavoro, dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).

7. Qualora l'infrazione sia rilevata a carico di dipendenti dell'amministrazione dello Stato, di enti locali o di altri enti pubblici, copia degli stessi atti è inviata anche all'amministrazione di appartenenza.

 

     Art. 22. Applicazione e riscossione delle sanzioni.

1. Le funzioni riguardanti la determinazione, l'accertamento, la contestazione e la notificazione della violazione, l'applicazione e la riscossione delle sanzioni pecuniarie di cui al precedente articolo 21, ivi compresa l'emanazione della ordinanza-ingiunzione, sono attribuite ai Comuni nei cui territori sono state accertate le trasgressioni.

2. I Comuni vi provvedono con l'osservanza delle modalità e delle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 e nel D.P.R. 29 luglio 1982, n. 571 "Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma e 17, penultimo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente modifiche al sistema penale".

3. Entro il 31 gennaio di ciascun anno e con riferimento all'anno solare precedente, i Comuni trasmettono alla Camera di Commercio un'elencazione delle infrazioni accertate, con l'indicazione delle sanzioni irrogate, di quelle ancora da riscuotere e di quelle riscosse, con l'esposizione delle spese sostenute per l'esazione di ciascuna di esse. Entro lo stesso termine, i Comuni versano gli importi delle sanzioni riscosse, al netto delle spesse sostenute per la riscossione, alla tesoreria della Camera di Commercio.

 

Titolo I

Strumenti a sostegno e sviluppo dell'artigianato

 

     Art. 23. Strumenti a sostegno e sviluppo dell'artigianato.

1. La Regione Basilicata, con la presente legge intende sostenere:

a) lo sviluppo degli investimenti;

b) l'innovazione, la ricerca e la qualificazione delle imprese artigiane anche sul piano ambientale e organizzativo;

c) la promozione di iniziative per la capitalizzazione;

d) le reti di impresa anche attraverso la certificazione di qualità;

e) l'export e l'internazionalizzazione;

f) i programmi per strutture e infrastrutture per lo sviluppo delle imprese artigiane.

 

PARTE SECONDA

Interventi per l'occupazione giovanile e la formazione professionale nell'artigianato, per il trasferimento e la creazione d'impresa, interventi diretti a iniziative per la valorizzazione e commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato della Basilicata

 

Titolo I

Incentivazione dell'occupazione giovanile e corsi di formazione nel settore dell'artigianato

 

     Art. 24. Contributi regionali.

1. Allo scopo di promuovere l'occupazione dei giovani, la Giunta regionale può concedere contributi alle imprese artigiane e consorzi di imprese artigiane, aventi sede nel territorio della Regione, che assumono giovani lavoratori.

2. La struttura regionale competente, tenuto conto delle somme stanziate, predispone ed attua i programmi di intervento e individua i progetti e le iniziative ammesse a contributo.

 

     Art. 25. Corsi di formazione.

1. Nell'ambito della sua attività a sostegno della formazione nell'artigianato, la Giunta regionale favorisce ed incentiva i corsi per la formazione di giovani artigiani e giovani professionisti che, nel perseguimento del proprio obiettivo professionale o imprenditoriale, abbiano bisogno di acquisire conoscenza di una particolare prassi artigianale o manualità e capacità lavorativa di uno specifico settore artigianale, attuandoli attraverso il coinvolgimento delle imprese singole o associate operanti nel territorio della Regione e delle associazioni di categoria artigiane.

2. I corsi di formazione sono organizzati in coerenza con il sistema regionale degli standard professionali, formativi, di certificazione e di attestazione, a garanzia di qualità e rispondenza dell'offerta, nell'ambito del sistema integrato per l'apprendimento permanente e il sostegno alle transizioni della vita attiva.

 

Titolo II

Aiuti al trasferimento d'impresa e alla "creazione di impresa" o "start-up" e interventi diretti

 

     Art. 26. Interventi prioritari.

1. La Regione promuove;

a) iniziative intese ad attuare il trasferimento di proprietà di un'impresa artigiana da un titolare a un altro, al fine di non disperdere le attività imprenditoriali già in essere e di salvaguardare i livelli occupazionali;

b) iniziative intese a porre in essere aiuti alla creazione d'impresa, altrimenti denominata "start-up", al fine di accrescere la nascita di nuova imprenditorialità e di favorire la crescita occupazionale;

c) iniziative anche innovative atte a favorire la nascita di nuove imprese artigiane;

d) iniziative finalizzate alla nascita di imprese artigiane gestite da disabili e composte a maggioranza di capitale e soci disabili;

e) iniziative finalizzate all'avvio ed al consolidamento di imprese artigiane gestite da donne imprenditrici e composte a maggioranza di capitale e soci donne, in particolare, favorendo le donne in fuoriuscita dal processo produttivo.

2. Le associazioni di categoria artigiane possono presentare alla Commissione regionale per l'Artigianato progetti intesi a sviluppare le politiche, le azioni e le attività a favore dell'artigianato, anche per le finalità di cui al precedente comma 1 del presente articolo.

3. La Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'Artigianato, può cofinanziare i progetti di cui al comma precedente con proprio motivato provvedimento, determinandone criteri e modalità operative

 

Titolo III

Iniziative per favorire la commercializzazione dei progetti e dei servizi dell'artigianato

 

     Art. 27. Iniziative promozionali.

1. La Regione promuove, coordina, organizza, favorisce, realizza e partecipa a manifestazioni, fiere, convegni, studi, pubblicazioni ed ogni altra iniziativa diretta a favorire la conoscenza, la valorizzazione e la diffusione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato della Basilicata, sia presso gli operatori specializzati dei vari settori che presso il pubblico dei consumatori. La Commissione regionale per l'Artigianato si fa promotrice e riceve le proposte presentate da enti pubblici, enti finalizzati allo sviluppo dell'artigianato riconosciuti dalla Regione, associazioni di categoria artigiane.

2. La Regione favorisce gli interventi di promozione delle produzioni delle imprese artigiane sia mediante proprie proposte ed iniziative, sia con il cofinanziamento di progetti di enti e soggetti pubblici e privati, sia con la concessione di contributi per il concorso nelle spese sostenute dai soggetti promotori.

3. Al fine di attuare le iniziative di cui ai precedenti comma, la Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'Artigianato, con proprio motivato provvedimento, determina modalità operative per la realizzazione delle stesse.

 

     Art. 28. Commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato.

1. La Giunta regionale può concedere contributi agli enti pubblici, ai consorzi e alle società consortili costituiti ai sensi della presente legge, per la realizzazione di progetti destinati a migliorare e sviluppare la commercializzazione dei prodotti e dei servizi dell'artigianato della Basilicata anche oltre l'ambito regionale.

2. I progetti di cui sopra possono avere come oggetto una o più delle seguenti attività:

a) la consulenza e l'assistenza finalizzata alla commercializzazione;

b) la realizzazione e la diffusione di cataloghi, filmati, materiale informativo, destinati a favorire la conoscenza dell'artigianato della Basilicata;

c) la stampa e la diffusione di guide tecnico-economiche per l'indirizzo delle produzioni;

d) l'effettuazione di indagini e ricerche di mercato ed il collegamento con banche dati, per l'individuazione di mercati e di clienti;

e) la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale;

f) la promozione di centri permanenti polifunzionali rivolti alla tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico e tradizionale;

g) la costituzione di piattaforme e di e-commerce;

h) la realizzazione di progetti in coworking o l'elaborazione di progetti sorti in hub di ideazione e sviluppo di start up.

3. Le modalità di presentazione delle domande, gli importi e le regole per la concessione dei contributi sono determinati dalla Giunta regionale con proprio motivato provvedimento.

 

Titolo IV

Promozione di interventi per l'innovazione

 

     Art. 29.

1. La Regione promuove interventi finalizzati all'innovazione nelle imprese artigiane attraverso:

a) l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale delle aziende artigiane;

b) la realizzazione di progetti di ricerca industriale o di sviluppo precompetitivo;

c) lo sviluppo delle lavorazioni innovative.

Gli interventi di cui alle lettere precedenti possono essere richiesti dalle imprese e preferibilmente realizzati con la compartecipazione di partner di riconosciuta importanza nello specifico settore di intervento (centri di ricerca pubblici o privati, fondazioni tecnico-scientifiche, Università, centri per l'innovazione e la nascita di start-up).

Particolare importanza può essere assegnata a progetti che coinvolgano più imprese e vedano la partecipazione attiva delle Associazioni di categoria.

2. Le modalità di accesso, istruttoria e concessione delle agevolazioni di cui al presente articolo sono stabilite mediante avviso pubblico.

 

PARTE TERZA

Interventi economici e incentivi a sostegno delle imprese artigiane e delle loro forme associative

 

Titolo I

Interventi creditizi a favore e per lo sviluppo delle imprese artigiane e dell'occupazione

 

     Art. 30. Fondi di garanzia e accesso al credito.

1. La Regione promuove, lo sviluppo di un sistema di garanzie e di riassicurazione, diffuso nel territorio, rivolto anche all'abbattimento del costo delle operazioni di finanziamento, in particolare se collegate a processi di innovazione.

2. A tal fine la Regione può:

a) costituire propri fondi o integrare quelli destinati alla garanzia primaria e accessoria, per concederli ai soggetti abilitati, anche ai Confidi, ai sensi della normativa vigente in materia di garanzia e credito, tramite apposite convenzioni che definiscono i vincoli di destinazione dei fondi, i criteri di selezione dei beneficiari e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie;

b) concedere contributi alle imprese artigianali al fine di ridurre il tasso di interesse sui finanziamenti erogati dagli istituti di credito convenzionati o dagli organismi abilitati nel settore della garanzia, a fronte di processi di sviluppo e consolidamento, diretti anche a favorire:

1) il ricambio generazionale;

2) la creazione d'impresa, specie innovativa;

3) l'innovazione e la ricerca;

4) l'internazionalizzazione del sistema;

5) i progetti di intervento finalizzati al recupero e alla valorizzazione delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri, di negozi e di locali a rilevanza storica e di imprese storiche ultracentenarie;

6) la creazione di reti e partenariati, i progetti di filiera e integrati.

 

     Art. 31. Vincolo per i beneficiari dei finanziamenti.

1. La concessione dei finanziamenti alle botteghe d'arte e degli antichi mestieri ai negozi e ai locali a rilevanza storica, nonché alle imprese storiche ultracentenarie prevista dalla presente legge è subordinata alla stipula tra gli enti locali, i proprietari degli immobili ed i gestori delle relative attività, di un'apposita convenzione che stabilisce vincoli in ordine al mantenimento della destinazione d'uso e dei caratteri salienti del locale o dell'impresa, degli arredi, della conformazione agli spazi interni, delle vetrine e di ogni elemento di decoro e funzione descritti come meritevoli di tutela

2. La convenzione prevista nel comma 1 definisce i casi e le modalità di revoca dei contributi se i vincoli in essa previsti non sono rispettati.

 

     Art. 32. Contributi alle Associazioni di categoria artigiane.

1 La Giunta regionale può riconoscere alle Associazioni di categoria artigiane specifici contributi per il finanziamento di iniziative ed attività finalizzate alla crescita professionale delle imprese artigiane ed al potenziamento delle attività di produzione e di servizio del settore, sulla base del numero degli associati determinati secondo idonea certificazione rifasciata degli enti delegati alla riscossione dei contributi associativi ovvero da soggetti terzi equivalenti.

2. Le modalità ed i criteri di erogazione dei contributi sono determinati. con proprio atto dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 33. Comitato tecnico regionale Artigiancassa.

1. Per gli interventi agevolativi di contributo in conto interessi sulle operazioni di finanziamento a favore delle imprese artigiane ai sensi della L. 25 luglio 1952, n. 949 e contributi in conto canoni sulle operazioni di locazioni finanziarie la Regione si avvale del Comitato tecnico regionale Artigiancassa di cui all'art. 37 della L. 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni ai sensi della L. 21 maggio 1981. n. 240, nonché per altri strumenti agevolativi.

2. Il Comitato di cui al comma 1 del presente: articolo dura in carica cinque anni, è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:

a) Assessore regionale con delega all'artigianato, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b) due componenti designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio regionale;

c) due funzionari del Dipartimento Politiche di Sviluppo, Lavoro, Formazione e Ricerca, designati dall'Assessore regionale al ramo; le funzioni di segretario sono svolte dal direttore regionale Artigiancassa o da un suo delegato.

3. Nessun compenso e nessun rimborso spesa sono dovuti ai componenti del Comitato.

 

PARTE QUARTA

Tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale dell'abbigliamento su misura

 

Titolo I

Artigianato artistico tipico e tradizionale

 

     Art. 34. Finalità.

1. La Regione tutela, valorizza e promuove le lavorazioni artigianali che presentano elevati requisiti di carattere artistico, tipico e tradizionale o che manifestano valori economici collegati alla tipicità dei materiali impiegati, elle tecniche di lavorazione ed ai luoghi di origine.

2. Con riferimento alle lavorazioni indicate al precedente comma 1, la Regione persegue i seguenti obiettivi:

a) la valorizzazione delle lavorazioni artigianali artistiche, tipiche, tradizionali, della panificazione tipica delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;

b) la formazione e l'aggiornamento o la qualificazione professionale di coloro che operano o intendono operare nel campo delle suddette lavorazioni;

c) la promozione dei prodotti dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura;

d) lo sviluppo delle imprese dell'artigianato artistico e tradizionale anche attraverso la concessione di agevolazioni finanziarie.

3. Le Giunta regionale, su proposta della Commissione regionale per l'Artigianato, con proprio atto, definisce le lavorazioni artistiche, tradizionali. della panificazione tipica, delle produzioni alimentari tipiche e dell'abbigliamento su misura, oggetto della presente legge.

4. La Regione Basilicata, in conformità ai programmi generali di sviluppo e qualificazione professionale ed imprenditoriale, promuove interventi finalizzati a favorire il recupero di antichi mestieri artigiani della regione, a rischio di estinzione anche per mancanza di scuole o specifiche botteghe di apprendistato, con particolare attenzione ai giovani dai 18 ai 35 anni.

 

     Art. 35. Consorzi di tutela.

1. La Regione: si avvale, quale strumento funzionale per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato artistico, tipico tradizionale, della panificazione tipica e dell'abbigliamento su misura; dei Consorzi di tutela promossi degli enti locali e dalle associazioni di categoria artigiane allo scopo di garantire l'origine e la qualità delle produzioni.

2. I Consorzi sono costituiti da imprese dall'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica e dell'abbigliamento su misura. Ai Consorzi di tutela possono partecipare le associazioni di categoria artigiane.

3. I compiti e le attività dei Consorzi di tutela sono definiti, con proprio atto, dalla Giunta Regionale.

4. La Giunta regionale riconosce, con proprio atto, i Consorzi di tutela a condizione che rispondano ai requisiti di seguito indicati:

a) siano rappresentativi di imprese artigiane operanti nella produzione oggetto della tutela ricomprese nella zona interessata, secondo parametri definiti dalla Giunta regionale, sentite le associazioni di categoria artigiane;

b) siano retti da statuti che consentano l'ammissione, senza discriminazione, delle imprese artigiane che operano nelle produzioni oggetto di tutela;

c) dispongano di strutture e di risorse adeguate allo svolgimento dei compiti assegnati.

5. I Consorzi trasmettono alla competente struttura regionale una relazione annuale sull'attività svolta, oltre a dati ed informazioni sugli andamenti delle produzioni oggetto della tutela.

6. Nel caso del venir meno dei requisiti ovvero di grave inadempienza rispetto ai compiti definiti, la Giunta regionale, previa diffida da parte dell'ufficio regionale competente in materia, revoca l'atto di riconoscimento dei Consorzi.

 

     Art. 36. Disciplinari di produzione, contrassegni di origine e di qualità e disciplinari d'uso.

1. I disciplinari delle produzioni dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della produzione tipica e dell'abbigliamento su misura definiscono le caratteristiche fondamentali dei prodotti, anche con riferimento alle tecniche di lavorazione impiegate, ai materiali utilizzati all'origine e alle caratteristiche storico-geografiche. I disciplinari sono approvati dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale istituisce, con proprio atto, il contrassegno di origine e qualità delle produzioni artigiane "artistiche", "tipiche", "tradizionali", "della panificazione tipica" e "dell'abbigliamento su misura". Il contrassegno di origine indica il tipo di lavorazione se "artistica", "tipica", "tradizionale", "della panificazione tipica" o "dell'abbigliamento su misura", l'origine geografica e il materiale utilizzato per lo specifico prodotto.

3. Il disciplinare d'uso del contrassegno di origine definisce le condizioni per la concessione in uso dello stesso alle singole imprese artigiane, nonché la modalità di esercizio della vigilanza ed i casi di revoca. Il disciplinare d'uso è approvato dalla Giunta regionale.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, definisce criteri e modalità per la concessione del contrassegno di origine alle imprese artigiane che ne facciano richiesta.

5. La concessione del contrassegno è disposta con determinazione del dirigente della competente struttura della Giunta regionale, soggetta a pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 37. Attribuzione del contrassegno di origine e di qualità, guida dei locali, negozi, botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie.

1. I locali, i negozi. le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie, nei quali sono svolte le attività che costituiscono gli elementi tipici della tradizione artistica della Regione, le attività artigiane e commerciali che hanno conservato antiche lavorazioni e tecniche di produzione derivanti da tradizioni o da culture locali, gli esercizi commerciali a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie connotate da particolare interesse storico, artistico e tradizionale, iscritte negli elenchi regionali o nel registro regionale possono avvalersi del contrassegno di origine e di qualità così come istituito al precedente articolo, da collocare all'esterno dell'esercizio e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Locale a rilevanza storica della Basilicata", "Negozio a rilevanza storica della Basilicata", "Bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica della Basilicata", "Impresa storica ultracentenaria della Basilicata".

2. L'utilizzo del logo di contrassegno di origine e di qualità è subordinata al mantenimento dell'iscrizione negli elenchi regionali o nel registro regionale.

3. La Giunta regionale promuove la predisposizione di una guida dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e delle imprese storiche ultracentenarie dove sono indicati:

a) la localizzazione, l'anno di origine ed il fondatore dell'esercizio commerciale o dell'impresa storica ultracentenaria;

b) la descrizione della sede e dell'attività;

c) gli eventuali fatti storici, culturali, oppure la presenza di personaggi illustri collegati all'esercizio o all'impresa.

4. L'utilizzo del contrassegno da parte di soggetti non iscritti negli elenchi regionali o nel registro regionale. oppure l'utilizzo di un logo non corrispondente al modello predisposto della Giunta regionale è soggetto ad una sanzione amministrativa da un minimo di euro 2.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.

All'irrogazione delle sanzioni amministrative provvedono i Comuni nel cui territorio sono ubicati i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e le imprese storiche ultracentenarie.

 

     Art. 38. Censimento delle attività storiche, locali, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica.

1. [La Regione istituisce, previo apposito censimento, gli elenchi regionali dei locali. dei negozi delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica] [1].

2. [Sono considerati;

a) locali a rilevanza storica: gli immobili di cui all'articolo 10 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";

b) negozi di rilevanza storica: le attività commerciali che si svolgono da almeno cinquant'anni nella medesima struttura e dello stesso genere merceologico;

c) botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica le attività artigianali dedite da almeno cinquant'anni alla produzione di oggetti tradizionali di alto valore estetico e al restauro di oggetti di antiquariato o da collezione] [2].

3. È istituito, previo apposito censimento, il registro delle imprese storiche ultracentenarie aventi i seguenti requisiti:

a) l'età anagrafica e la durata dell'attività calcolata a partire dall'anno di fondazione oppure dalla prima testimonianza documentabile dell'avvio della medesima attività;

b) la tradizione familiare e il mantenimento della titolarità dell'impresa da parte di uno o più discendenti del fondatore della medesima attività;

c) la continuità della sede ed il suo mantenimento nella sede storica eppure nell'ambito territoriale di riferimento;

d) l'interesse storico-culturale dell'attività esercitata e la rilevanza dal punto di vista storico, artistico, culturale e tradizionale dell'attività svolta.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta la deliberazione concernente la determinazione dei criteri per l'individuazione dei locali, dei negozi e delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie.

5. I Comuni, in conformità alle funzioni attribuite alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, entro i novanta giorni successivi al termine previsto nel comma 4 individuano, sulla base dei criteri determinati dalla delibera di Giunta regionale, i locali, i negozi, le botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché le imprese storiche ultracentenarie presenti sul proprio territorio e trasmettono alla Giunta regionale i relativi elenchi.

6. La Regione, tenuto conto degli elenchi inviati dai Comuni, provvede:

a) al censimento sulla base della scheda e della metodologia prevista nel comma 5, verificando contestualmente la compatibilità con i criteri previsti nei commi 3, 4 e 5 della individuazione da parte dei Comuni dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, nonché delle imprese storiche ultracentenarie;

b) all'istituzione degli elenchi regionali dei locali, dei negozi, delle botteghe d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica e del registro delle imprese storiche ultracentenarie, con delibera della Giunta regionale pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

7. L'inserimento negli elenchi regionali e nel registro regionale comporta l'acquisizione della qualifica di locale, negozio, bottega d'arte e degli antichi mestieri a rilevanza storica, oppure di impresa storica ultracentenaria.

8. La Regione partecipa alla spesa sostenuta dai Comuni per l'effettuazione del censimento ripartendo il contributo previsto nella presente legge.

 

     Art. 39. Maestro artigiano.

1. Al titolare di impresa artigiana del settore dell'artigianato artistico, tipico, tradizionale, della panificazione tipica e dell'abbigliamento su misura, ovvero al socio di questa, purché partecipi personalmente all'attività, è attribuita, su richiesta dell'interessato, la qualifica di maestro artigiano con determinazione del dirigente della competente struttura regionale, previa istruttoria positiva da parte della Commissione regionale per l'Artigianato.

2. Le modalità e la specificazione dei requisiti per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano sono stabiliti con disciplinare di attuazione di cui all'articolo 42 e la Giunta terrà conto di:

a) un'adeguata anzianità professionale maturata in qualità di titolare o socio dell'impresa artigiana;

b) un adeguato grado di capacità professionale desumibili dai titoli acquisiti.

3. Il maestro artigiano può svolgere attività di docenza e di tutor per la formazione pratica degli allievi artigiani.

4. L'elenco dei soggetti in possesso della qualifica di maestro artigiano e tenuto presso la Commissione regionale per l'Artigianato.

5. I Consorzi di Tutela, nell'ambito dei propri programmi promozionali, definiscono specifiche iniziative atte a valorizzare l'attività dei maestri artigiani.

 

     Art. 40. Bottega scuola.

1. Le imprese del settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui sia titolare o socio lavoratore un maestro artigiano ai sensi dell'art. 39, sono denominate "bottega scuola".

2. La Giunta regionale definisce modalità e criteri per valorizzare l'attività delle imprese e delle botteghe dell'artigianato artistico e tradizionale da individuare quali "bottega scuola".

3. La "bottega scuola" può svolgere attività formativa dei giovani allievi artigiani, nell'ambito dello specifico settore dell'artigianato artistico e tradizionale di cui è espressione ai sensi della vigente legislazione regionale.

4. Le modalità operative di funzionamento della "bottega scuola" sono stabilite dal disciplinare di cui all'art. 42.

 

     Art. 41. Sanzioni.

1. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano nella bottega scuola, in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 39, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

2. Chiunque utilizzi la qualifica di maestro artigiano senza averla conseguita ai sensi dell'articolo 39, è punito con una sanzione amministrativa da euro 500,00 ad euro 1.500,00.

3. Fermo restando le funzioni spettanti agli organi di polizia giudiziaria, l'accertamento delle violazioni compete, nei limiti della propria circoscrizione territoriale, agli organi amministrativi di polizia municipale ed alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura territorialmente competente; la Camera di Commercio provvede all'introito dei proventi delle stesse.

 

     Art. 42. Disciplinare.

1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente approva apposito disciplinare attuativo che, in particolare definisce:

a) le modalità di insediamento e funzionamento della Commissione regionale per l'Artigianato:

b) le modalità per il conseguimento della qualifica di maestro artigiano e per la "bottega scuola".

c) la definizione dei settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali e l'individuazione delle attività per ciascun settore.

 

PARTE QUINTA

Norme transitorie, finanziarie e finali

 

     Art. 43. Abrogazioni.

1. Sono abrogate la: L.R. 1 marzo 2005, n. 22 "Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato della Regione Basilicata nonché la L.R. 25 luglio 1997, n. 33 "Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato".

 

     Art. 44. Disposizioni in materia di aiuti di stato.

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono attuati in conformità alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 31 "Disposizioni sulla partecipazione della Regione Basilicata al processo normativo comunitario e sulle procedure relative all'attuazione delle politiche comunitarie" e nel rispetto dei principi procedurali contenuti nei regolamenti comunitari in vigore in materia di aiuti di stato.

 

     Art. 45. Disposizioni transitorie e finali.

1. Le Commissioni regionali e provinciali per l'artigianato di cui alla L.R. n. 22/2005 sono soppresse ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presenze legge, devono terminare i procedimenti amministrativi ancora pendenti.

2. La Commissione regionale per l'Artigianato della Basilicata di cui all'art. 9 è costituita entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

3. Il Comitato tecnico regionale Artigiancassa attualmente in carica, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica fino alla sua scadenza naturale.

 

     Art. 46. Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dal compimento delle attività connesse all'esercizio delle funzioni amministrative di cui alla presente legge, stimati in euro 50,000.00 per l'anno 2015, si provvede con gli stanziamenti a valere sulla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" Programma 01 "Industria, PMI e Artigianato".

2. Per gli anni successivi, agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvederà con le leggi di bilancio entro i limiti delle autorizzazioni annuali ivi contenute [3].

 

     Art. 47. Pubblicazione ed entrata in vigore.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[2] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[3] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.