§ 3.5.43 - L.R. 1 marzo 2005, n. 22.
Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato della Regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:01/03/2005
Numero:22


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CCPAA).
Art. 3.  Composizione.
Art. 4.  Nomina.
Art. 5.  Presidente.
Art. 6.  Organizzazione.
Art. 7.  Funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CCPPAA).
Art. 8.  Decadenza.
Art. 9.  Nomina Commissario.
Art. 10.  Funzioni.
Art. 11.  Composizione e Funzionamento.
Art. 12.  Organizzazione della Commissione Regionale per l'Artigianato.
Art. 13.  Decadenza.
Art. 14.  Vigilanza.
Art. 15.  Albo delle imprese artigiane.
Art. 16.  Modalità di iscrizione all’Albo.
Art. 17.  Iscrizione alla separata sezione dell’Albo.
Art. 18.  Iscrizione d’Ufficio.
Art. 19.  Modificazioni.
Art. 20.  Accertamenti.
Art. 21.  Cancellazione.
Art. 22.  Ricorsi alla Commissione Regionale per l’Artigianato.
Art. 23.  Pubblicità.
Art. 24.  Sanzioni amministrative.
Art. 25.  Competenza.
Art. 26.  Competenze dovute ai membri delle Commissioni.
Art. 27.  Norma finanziaria.
Art. 28.  Dichiarazione.
Art. 29.  Rinvio alla normativa statale.
Art. 30.  Abrogazioni.
Art. 31.  Pubblicazione della Legge.


§ 3.5.43 - L.R. 1 marzo 2005, n. 22. [1]

Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell’artigianato della Regione Basilicata.

(B.U. 7 marzo 2005, n. 18).

 

TITOLO I

GENERALITA'

 

Art. 1. Finalità.

     1. Con la presente legge sono disciplinate, ai sensi di quanto disposto dalla legge Quadro n.443 dell’8.8.1985 e successive modifiche ed integrazioni:

     a) l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Provinciali e della Commissione Regionale per l’Artigianato;

     b) le funzioni relative alla tenuta dell’Albo provinciale delle imprese artigiane;

     c) le sanzioni Amministrative.

 

     Art. 2. Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CCPAA).

     1. Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato espletano le seguenti funzioni:

     a) curano la tenuta dell’Albo delle imprese artigiane;

     b) deliberano sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall’Albo provinciale in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8.8.85 n. 443;

     c) dispongono accertamenti d’ufficio ed effettuano, ogni 30 mesi, la revisione dell’Albo provinciale delle imprese artigiane;

     d) certificano l’iscrizione delle imprese artigiane all’Albo provinciale;

     e) provvedono alla compilazione e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali degli elenchi delle iscrizioni all’Albo e delle relative variazioni;

     f) propongono ed esprimono pareri all’amministrazione regionale su piani e programmi per l’artigianato;

     g) possono formulare proposte in ordine ai piani di formazione professionale e di istruzione in materia di artigianato;

     h) assolvono ogni altro compito ad esse affidato dalla Regione.

 

     Art. 3. Composizione.

     1. Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale e durano in carica cinque anni. Ciascuna Commissione è composta da 15 membri, 2/3 dei quali titolari di aziende artigiane iscritte all’Albo provinciale da almeno tre anni, designati dalle Organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale, firmatarie di Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, regolarmente costituite ed operanti nella Provincia, in misura proporzionale al numero dei propri associati ed il restante terzo, su designazione degli organismi interessati, così composto:

     a) dal Direttore dell’Ufficio provinciale dell’INAIL o suo delegato;

     b) dal Direttore dell’Istituto Nazionale dell’INPS o da un suo delegato;

     c) dal Direttore dell’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o da un suo delegato;

     d) da un rappresentante della Camera di Commercio operante nella provincia;

     e) da un rappresentante delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

 

     Art. 4. Nomina.

     1. La designazione dei componenti, di cui all’articolo 3, deve essere comunicata al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali il Presidente della Giunta Regionale provvede comunque alle nomine in base alle designazioni pervenute.

     2. Le Commissioni Provinciali per l’Artigianato, validamente costituite, possono funzionare con la nomina di almeno metà più uno dei componenti ad esse assegnati.

     Alla scadenza del mandato, le Commissioni continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

 

     Art. 5. Presidente.

     1. I componenti di ciascuna Commissione Provinciale per l’Artigianato eleggono, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice Presidente scelti fra i titolari di impresa artigiana.

     2. Il Presidente della Commissione Provinciale è eletto nella seduta di insediamento a scrutinio segreto. Per il primo scrutinio è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) degli assegnati alla stessa commissione. Nel secondo scrutinio si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente, con lo stesso procedimento, viene eletto il Vice Presidente.

 

     Art. 6. Organizzazione.

     1. Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia e sono allocate presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio fin quando la Giunta Regionale non provvederà diversamente. I rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono regolati da apposite Convenzioni. Ciascuna Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere dotata di archivio e protocollo autonomi. Il potere di certificazione è affidato al Presidente della Commissione Provinciale o al Vice Presidente.

     2. I compiti di segreteria delle Commissioni Provinciali sono assicurati dalle CCIAA d’intesa con i presidenti delle Commissioni stesse. Il personale di segreteria è alle dipendenze funzionali delle Commissioni Provinciali. I compiti di segreteria sono svolti da una unità organizzativa in possesso di un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa.

     Nel caso in cui la Regione Basilicata deciderà la gestione diretta degli Albi Artigiani, sarà data facoltà ai funzionari camerali che svolgono le funzioni di segretario di transitare, a domanda, alle dipendenze della Regione Basilicata.

 

     Art. 7. Funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CCPPAA).

     1. Alla convocazione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato provvede il Presidente.

     Le Commissioni sono convocate, altresì, su richiesta di almeno 1/3 degli assegnati. L'avviso di convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al domicilio da questi indicato, non meno di 5 giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

     L'ordine del giorno è formulato dal Presidente della Commissione, tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri.

     L'iscrizione di diritto di argomenti all'ordine del giorno può avvenire su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione.

     2. Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più 1 degli assegnati, di almeno 1/3 in seconda convocazione.

     3. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     4. Sono dovuti alla Regione i diritti su atti e certificati rilasciati dalle Segreterie delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali sono a carico della Regione.

 

     Art. 8. Decadenza.

     1. I componenti decadono dall’Ufficio in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione non giustificata, alle sedute per cinque riunioni consecutive.

     La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta Regionale su comunicazione dei rispettivi Presidenti delle Commissioni Provinciali.

     I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale con le stesse modalità di cui all’articolo 4.

 

     Art. 9. Nomina Commissario.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, previa diffida, può nominare, con proprio decreto, un Commissario Straordinario qualora una Commissione Provinciale per l'Artigianato si trovi nella impossibilità di funzionare o compia gravi irregolarità.

     2. Il Commissario Straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione Provinciale per la durata stabilita nel decreto che, comunque, non può superare i 12 mesi.

     Entro detto termine la Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà essere ricostituita.

 

TITOLO II

COMMISSIONE REGIONALE PER L’ARTIGIANATO

 

     Art. 10. Funzioni.

     1. La Commissione Regionale per l’Artigianato, oltre ai compiti di cui all’articolo 7 e all’articolo 9 della Legge n.443/85:

     a) propone alla Giunta Regionale, anche in collaborazione con le Commissioni Provinciali, ogni iniziativa volta a promuovere lo sviluppo e la valorizzazione dell’artigianato;

     b) attua progetti di informazione e di documentazione, sugli interventi pubblici a favore dell’artigianato;

     c) presenta entro il mese di aprile di ogni anno, al Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa il programma della propria attività per l'anno successivo ed il consuntivo dell’attività svolta nell'anno precedente;

     d) effettua, nell’ambito dei programmi regionali, le iniziative e gli interventi ad essi affidati dalla Giunta Regionale;

     e) coordina il procedimento di revisione degli albi, di competenza delle Commissioni Provinciali;

     f) designa i propri rappresentanti negli organismi di sua competenza a livello regionale;

     g) svolge ogni altro compito ad essa attribuito dalle leggi regionali.

     2. La Commissione Regionale per l’Artigianato può organizzarsi in sezioni permanenti di lavoro con competenza specifica ed ha facoltà di chiamare a farne parte esperti esterni a titolo consultivo.

 

     Art. 11. Composizione e Funzionamento.

     1. La Commissione Regionale per l’Artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell’articolo 11 della Legge 8/8/85 n.443, dura in carica cinque anni dalla data di insediamento ed è composta:

     a) dai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato;

     b) da 3 rappresentanti della Regione designati dal Consiglio Regionale con voto limitato a 2;

     c) da 5 esperti in materia di artigianato, designati dalle Organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione, in misura proporzionale al numero dei propri associati e non facenti parte, come componenti, delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato.

     2. I componenti la Commissione Regionale eleggono, nel proprio seno, il Presidente ed il Vice - Presidente.

     3. La Commissione Regionale per l’Artigianato ha sede presso il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa della Regione.

     4. Le funzioni di Segreteria della CRA sono svolte da personale in servizio presso il Dipartimento Attività Produttive e Politiche dell’Impresa – Ufficio competente.

     5. Per la validità delle riunioni della Commissione Regionale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli assegnati, almeno di 1/3 in seconda convocazione.

     6. Il Presidente della Commissione Regionale è eletto nella seduta di insediamento a scrutinio segreto. Per il primo scrutinio è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) degli assegnati alla stessa commissione. Nel secondo scrutinio si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età. Successivamente, con lo stesso procedimento, viene eletto il Vice-Presidente.

     Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     La Commissione Regionale per l'Artigianato alla scadenza del mandato continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

 

     Art. 12. Organizzazione della Commissione Regionale per l'Artigianato.

     1. La Commissione Regionale per l’Artigianato è dotata di un ufficio di segreteria che provvede alla tenuta del protocollo dei ricorsi, agli adempimenti preparatori delle deliberazioni, alla pubblicità e alla conservazione degli atti, nonché ad ogni altro compito connesso con l’attività della Commissione.

     2. Le funzioni di Segreteria della Commissione regionale sono svolte da dipendenti regionali ai sensi della legge regionale 9 marzo 1996 n. 12 e successive modifiche ed integrazioni.

     Il personale assegnato a tale ufficio è alle dipendenze funzionali della Commissione.

     Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Regione.

 

     Art. 13. Decadenza.

     1. I componenti decadono in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione, non giustificata, alle sedute per cinque riunioni consecutive.

     La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta Regionale su comunicazione del Presidente della Commissione Regionale.

     La decadenza da componente della Commissione Regionale comporta la decadenza da Presidente della Commissione Provinciale.

     I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle nomine o designazione degli organismi aventi titolo ai sensi della presente legge.

 

     Art. 14. Vigilanza.

     1. La Commissione Regionale e le Commissioni Provinciali per l’Artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale. Per il buon funzionamento delle stesse la Giunta Regionale, ai sensi dell’articolo 11, ultimo comma, della legge 8/8/85, n. 443 può disporre ispezioni ed inchieste.

 

TITOLO III

TENUTA ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 15. Albo delle imprese artigiane.

     1. Tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli artt. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n° 443 sono obbligate ad iscriversi all’albo provinciale delle imprese artigiane secondo le formalità ed i termini previsti dagli artt. 47, 49 e 50 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla legge 4 novembre 1981, n. 830 e dal relativo Decreto di attuazione emanato dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato il 9 marzo 1982 concernente le modalità ed i contenuti delle denunce al Registro delle ditte tenute dalle Camere di Commercio.

     2. La domanda di iscrizione all’albo e le richieste di modificazione e di cessazione da presentarsi alla competente Commissione Provinciale per l’Artigianato secondo formalità e termini richiamati al precedente comma, esimono dall’obbligo di presentazione delle denunce agli Uffici delle Camere di Commercio previsti dai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011. Le istanze e le denunce sono annotate d’ufficio nel Registro delle ditte, con le relative indicazioni e notizie in esse comprese, entro quindici giorni dalla loro presentazione.

 

     Art. 16. Modalità di iscrizione all’Albo.

     1. La domanda di iscrizione all’albo provinciale delle imprese artigiane, redatta in duplice copia, deve essere presentata entro il termine di trenta giorni dalla data effettiva di inizio dell’attività artigiana e deve essere indirizzata al Comune ove ha sede l’impresa.

     Copia della stessa va trasmessa alla Commissione Provinciale per l’Artigianato. L’istruttoria svolta dal Comune è diretta a certificare:

     a) i dati anagrafici e fiscali del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

     b) l’effettivo inizio, la sede e la natura dell’attività esercitata;

     c) la partecipazione tecnico – professionale nel processo produttivo con il lavoro, anche manuale, dell’unico titolare o della maggioranza dei soci;

     d) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell’impresa;

     e) l’accertamento delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in albo, ruoli, elenchi o registri cui sia subordinato l’esercizio dell’attività.

     Il Comune trasmette l'istanza istruita alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

     2. La Commissione Provinciale per l’Artigianato dispone l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalle norme vigenti, sulla base degli elementi attestati dall’autorità comunale e di quelli acquisiti direttamente.

     La decisione della Commissione Provinciale per l’Artigianato deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

     La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda.

     L’iscrizione all’albo ha, comunque, effetto dalla data del relativo provvedimento della CPA.

     In caso di negata iscrizione all’albo la domanda di iscrizione già presentata alla Commissione Provinciale vale come denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la Camera di Commercio Provinciale la quale effettua la relativa registrazione secondo le formalità ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in materia.

 

     Art. 17. Iscrizione alla separata sezione dell’Albo.

     1. I Consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell’albo delle imprese artigiane.

     Tale iscrizione è condizione necessaria per l’ammissione degli stessi ai benefici previsti dalle Leggi Regionali.

     I Consorzi sono tenuti a comunicare alla CPA le eventuali modifiche allo statuto e/o alla composizione consortile.

 

     Art. 18. Iscrizione d’Ufficio.

     1. Le CCPPA possono d’ufficio, a norma dell’Articolo 47 del RD 2011/1934, iscrivere all’albo le imprese che, pur in possesso dei requisiti, non abbiano presentato domanda o l’abbiano presentata irregolarmente.

     In tal caso l’istruttoria e la certificazione comunale sono richieste d’ufficio dalla stessa CPA.

     La CPA è tenuta a darne notizia alla Camera di Commercio per l’iscrizione al Registro ditte e a notificare all’impresa l'inizio della procedura e, successivamente, l’iscrizione all’albo.

     Gli effetti costitutivi dell’iscrizione d'ufficio decorrono dalla data della notizia pervenuta alla CPA.

 

     Art. 19. Modificazioni.

     1. Le modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle società iscritte all’albo debbono essere comunicate alla CPA entro trenta giorni dal loro verificarsi.

     Per gli atti delle società soggette ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggette a registrazione presso l’Ufficio del registro, il termine decorre dalla data di detta iscrizione.

     2. La cessazione dell’attività dell’impresa deve essere denunciata entro il termine di trenta giorni.

     La cessazione dell’attività comporta la cancellazione dell’impresa dal Registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

 

     Art. 20. Accertamenti.

     1. La CPA ha facoltà di disporre accertamenti d’ufficio o su richiesta in ordine alla sussistenza o modificazioni dei requisiti di legge.

     Ogni trenta mesi la CPA provvede alla revisione d’ufficio delle imprese artigiane iscritte all’albo avvalendosi dell’attività istruttoria dei Comuni.

     La CPA invia ai Comuni, tre mesi prima della scadenza del termine suddetto, l’elenco delle imprese esercenti l’attività nel Comune stesso per rilevare l’effettiva sussistenza, modificazione o perdita dei relativi requisiti di qualifica.

     A tal fine la CPA può anche interpellare le Organizzazioni artigiane di categoria.

 

     Art. 21. Cancellazione.

     1. Il provvedimento di cancellazione viene disposto dalla CPA sentito, in ogni caso le controdeduzioni dell’interessato.

     Restano salve le vie del ricorso e dell’impugnazione previste dalla legge.

     Con le modalità e su iniziativa dell’impresa o degli enti di cui al 4° comma dell’articolo 7 della legge 443/ 85 gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di cessazione dell’attività o, negli altri casi, dalla data di adozione della deliberazione da parte della CPA.

     La cancellazione dall’albo non comporta la cancellazione dell’impresa dal Registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

 

     Art. 22. Ricorsi alla Commissione Regionale per l’Artigianato.

     1. I ricorsi in via amministrativa contro le deliberazioni delle CCPPA in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’Albo o dalla separata sezione, sono presentati alla Commissione Regionale per l’Artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa, dagli interessati, nonché dagli Enti, dagli Organi e dalle Amministrazioni pubbliche che, avendo riscontrato l’inesistenza dei requisiti, ne abbiano dato comunicazione.

     La Commissione Regionale per l’Artigianato, esperiti i dovuti accertamenti, delibera in merito ai ricorsi e comunica la decisione agli interessati e, per l’esecuzione, alla competente Commissione Provinciale.

     2. Contro le decisioni della Commissione Regionale per l’Artigianato può proporsi ricorso al Tribunale competente per territorio entro sessanta giorni dalla comunicazione o da quando l’interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

 

     Art. 23. Pubblicità.

     1. Le iscrizioni all’albo sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 15 giorni consecutivi.

     Gli enti, le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano e chiunque vi abbia interesse possono prendere visione dell’Albo Provinciale delle imprese artigiane e ricevere copia a loro spese.

     2. Copia degli Albi Provinciali sono rilasciate gratuitamente all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, all’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, all’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione competenti per territorio, che ne facciano richiesta.

 

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 24. Sanzioni amministrative.

     1. In caso di omissione o ritardo nella presentazione della domanda di iscrizione all’Albo, della denuncia di modificazione, variazione o cessazione dell’attività alla CPA è inflitta ai trasgressori la sanzione amministrativa con le procedure previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla L.R. n. 36 del 27.12.1983 e sue successive modifiche ed integrazioni in rapporto alla natura ed alla gravità della violazione.

     2. Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni:

     a) da 258,00 euro a 2.582,00 euro per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un’attività artigiana senza essere iscritti all’albo e risultino dipendenti dello Stato, Enti locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigiane, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagno;

     b) da 207,00 euro a 2.066,00 euro per coloro che adottano la denominazione comunque riferita all’artigiano senza essere iscritti all’albo;

     c) da 155,00 euro a 1.549,00 euro per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un’attività artigiana senza essere iscritti all’albo, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a);

     d) da 103,00 euro a 1.033,00 euro per le imprese che esercitano un’attività artigiana non essendo iscritte all’Albo delle Imprese Artigiane, pur essendo presenti nel registro ditte della Camera di Commercio;

     e) da 52,00 euro a 516,00 euro per le imprese che non comunicano entro 30 giorni la perdita dei requisiti di qualifica per l’iscrizione all’albo;

     f) da 52,00 euro a 516,00 euro per la mancata comunicazione entro 30 giorni delle altre modifiche dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all’albo.

 

     Art. 25. Competenza.

     1. Per l’applicazione delle suindicate sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente il Presidente della Giunta Regionale che provvede nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e dalla L.R. n. 36 del 27.12.1983 e sue successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 26. Competenze dovute ai membri delle Commissioni.

     1. Ai componenti delle Commissioni Provinciali e Regionali per l’Artigianato, estranei all’Amministrazione Regionale, è dovuto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute delle stesse, determinato nel seguente modo:

     a) Presidente Euro 61,97;

     b) Componenti Euro 46,48.

     2. Ai Presidenti e ai Vice Presidenti della Commissione Regionale per l’Artigianato e delle Commissioni Provinciali per l’Artigianato che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, è dovuto, per l’espletamento dell’attività connessa al loro mandato, il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per il personale regionale.

     A tutti i componenti che risiedono in un Comune diverso da quello in cui si svolge la seduta è dovuto il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per il personale regionale.

     3. Alla erogazione delle somme di cui ai commi precedenti provvede la Giunta Regionale, sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

 

     Art. 27. Norma finanziaria.

     1. La spesa derivante dall’applicazione della presente Legge, ammontante a _ 57.000,00, graverà sulla UPB 0442.03 del Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2005 della Regione.

     Le Leggi di bilancio per gli esercizi seguenti determineranno l’entità degli oneri da stanziare sui rispettivi bilanci.

 

     Art. 28. Dichiarazione.

     1. I componenti delle commissioni devono dichiarare annualmente di essere in regola con i versamenti previdenziali ed assicurativi previsti dalla legge e con i contratti di lavoro di riferimento del settore.

 

     Art. 29. Rinvio alla normativa statale.

     1. Per quanto diversamente disposto dalla presente legge valgono le disposizioni statali in materia.

 

     Art. 30. Abrogazioni.

     1. E’ abrogata:

     a) la Legge Regionale 01.08.1988 n. 27;

     b) la Legge Regionale 16.08.1994 n. 34.

     2. Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 31. Pubblicazione della Legge.

     1. La presente Legge Regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     2. E' fatto obbligo a chiunque di osservarla e farla osservare come Legge della Regione Basilicata.


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 12 agosto 2015, n. 29.