§ 3.5.10 - L.R. 1 agosto 1988 n. 27.
Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato nella regione Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:01/08/1988
Numero:27


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Proroga delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato - CC.PP.AA. e delle Commissioni Regionali dell'Artigianato - C.R.A.).
Art. 3.  (Composizione Commissioni Provinciali per l'Artigianato - CC.PP.AA.).
Art. 4.  (Sistema di elezione).
Art. 5.  (Presidente).
Art. 6.  (Funzioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato - C.P.A.).
Art. 7.  (Organizzazione).
Art. 8.  (Funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato
Art. 9.  (Commissione Regionale per l'Artigianato. Composizione e Funzionamento).
Art. 10.  (Organizzazione della Commissione Regionale per l'Artigianato).
Art. 11.  (Vigilanza sulle CC.PP.AA. e sulle C.R.A.).
Art. 12.  (Competenze dovute ai membri delle Commissioni).
Art. 13.  (Presentazione lista dei candidati).
Art. 14.  (Liste elettorali).
Art. 15.  (Commissione preposta alla verifica delle liste dei candidati).
Art. 16.  (Elezioni).
Art. 17.  (Nomina del seggio elettorale).
Art. 18.  (Modalità di voti).
Art. 19.  (Materiale occorrente per il seggio).
Art. 20.  (Spoglio dei voti).
Art. 21.  (Proclamazione degli eletti).
Art. 22.  (Nomina commissario).
Art. 23.  (Ricorsi).
Art. 24.  (Spese).
Art. 25.  (Rinvio altre leggi).
Art. 26.  (Albo delle imprese artigiane).
Art. 27.  (Modificazioni e cancellazioni revisioni dell'albo).
Art. 28.  (Consorzi).
Art. 29.  (Sanzioni).
Art. 30.  (Richiamo alla normativa statale).
Art. 31.  (Norme finanziarie).
Art. 32.      La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


§ 3.5.10 - L.R. 1 agosto 1988 n. 27. [1]

Disciplina degli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato nella regione Basilicata.

 

TITOLO I

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

PROVINCIALI E REGIONALI PER L'ARTIGIANATO

 

Art. 1. (Finalità).

     Con la presente legge sono disciplinate, ai sensi di quanto disposto dalla legge Quadro n. 443 dell'8-8-1985:

     - Composizione e funzionamento delle Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato;

     - Elezioni;

     - Tenuta Albo delle Imprese Artigiane;

     - Sanzioni Amministrative.

 

     Art. 2. (Proroga delle Commissioni Provinciali dell'Artigianato - CC.PP.AA. e delle Commissioni Regionali dell'Artigianato - C.R.A.).

     Il periodo di durata delle attuali Commissioni Provinciali e Regionali per l'Artigianato è prorogato fino all'insediamento dei nuovi organi di rappresentanza e di tutela.

     L'insediamento dei nuovi organismi di cui alla presente legge deve, comunque, avvenire entro 30 giorni dalla data di emissione dei rispettivi decreti di costituzione del Presidente della Giunta Regionale di cui ai successivi artt. 3 e 9.

 

     Art. 3. (Composizione Commissioni Provinciali per l'Artigianato - CC.PP.AA.). [2]

     Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono costituite con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Ciascuna Commissione è composta di 15 membri, 2/3 dei quali [10] eletti fra i titolari di aziende artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni ed il restante terzo, su designazione degli organismi interessati, così composto:

     a) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative della provincia designato unitariamente dalle stesse;

     b) dal Direttore dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS) con sede nella provincia o da un suo delegato permanente;

     c) dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione o da un suo delegato permanente;

     d) da due esperti, così suddivisi:

     - un rappresentante della Camera di Commercio operante nella provincia;

     - un esperto in materia di artigianato, designato unitariamente dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura regionale ed operanti nella provincia, in mancanza, da quella più rappresentativa a livello provinciale.

     Le Commissioni durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento. Alla scadenza continuano ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

     La designazione dei componenti di cui alle lettere a), b), c), d) deve essere comunicata al Presidente della Giunta Regionale entro 30 giorni dalla richiesta, trascorsi i quali, il Presidente della Giunta Regionale può provvedere ugualmente alle nomine in base alle designazioni pervenute.

     Le commissioni sono validamente costituite e possono funzionare con la nomina di almeno la metà più uno dei componenti ad esse assegnate.

     I componenti decadono in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per cinque riunioni consecutive.

     La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale su comunicazione dei rispettivi Presidenti delle Commissioni Provinciali.

     I componenti dimissionari, decaduti o deceduti, sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, dal primo dei candidati non eletti della stessa lista, nel caso di membri eletti, e, negli altri casi, su designazione degli organismi aventi titolo, ai sensi delle lettere a), b), c), d) del presente articolo.

 

     Art. 4. (Sistema di elezione).

     I componenti artigiani delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono eletti direttamente dagli imprenditori artigiani operanti nella provincia col sistema proporzionale, sulla base di liste presentate a livello provinciale.

 

     Art. 5. (Presidente).

     I componenti della Commissione Provinciale per l'Artigianato eleggono, con votazioni distinte, il Presidente ed il Vice Presidente scegliendo fra i titolari di impresa artigiana eletti.

     Il Presidente è eletto, nella seduta di insediamento, a scrutinio segreto.

     Per il primo scrutinio è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) degli assegnati alla stessa Commissione.

     Nel secondo scrutinio si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.

     Successivamente, nella stessa seduta, con lo stesso procedimento, viene eletto il Vice Presidente.

 

     Art. 6. (Funzioni della Commissione Provinciale per l'Artigianato - C.P.A.).

     Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato espletano le seguenti funzioni:

     1 - curano la tenuta dell'albo delle imprese artigiane;

     2 - deliberano sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo provinciale in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della legge 8-8-85 n. 443;

     3 - dispongono accertamenti d'ufficio ed effettuano, ogni 30 mesi, la revisione dell'albo provinciale delle imprese artigiane;

     4 - certificano l'iscrizione delle imprese artigiane all'albo provinciale;

     5 - svolgono le attività di propria competenza in ordine alla elezione dei rappresentanti delle imprese artigiane nelle Commissioni provinciali per l'artigianato;

     6 - provvedono alla compilazione e trasmissione agli enti previdenziali, assicurativi e assistenziali degli elenchi nelle iscrizioni all'Albo e delle relative variazioni;

     7 - propongono e danno pareri all'amministrazione regionale sui piani e programmi per l'artigianato;

     8 - possono formulare proposte in ordine ai piani di formazione professionale e di istruzione in materia di artigianato;

     9 - [3];

     10 - assolvono ogni altro compito ad esse affidato dalla Regione.

 

     Art. 7. (Organizzazione).

     Le Commissioni Provinciali per l'Artigianato hanno sede nei capoluoghi di Provincia e sono allocate presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competenti per territorio fin quando la Giunta regionale non provvederà diversamente.

     I rapporti tra la Regione e le Camere di Commercio sono regolati da apposite Convenzioni.

     Ciascuna Commissione Provinciale per l'Artigianato deve essere dotata di archivio e protocollo autonomi.

     Il potere di certificazione è affidato al Presidente della Commissione Provinciale o al Vice Presidente.

     Quando la Giunta Regionale provvederà diversamente, le funzioni di Segreteria della Commissione Provinciale saranno svolte da una Unità semplice composta da dipendenti regionali ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

 

     Art. 8. (Funzionamento delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato

- CC.PP.AA.).

     Alla convocazione delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato provvede il Presidente. Le Commissioni sono convocate, altresì, su richiesta di almeno 1/3 degli assegnati. L'avviso di convocazione deve pervenire alla residenza dei componenti o al domicilio da questi indicato, non meno di 5 giorni prima della riunione e deve contenere l'ordine del giorno.

     L'ordine del giorno è formulato dal Presidente della Commissione, tenendo conto di eventuali indicazioni degli altri membri.

     L'iscrizione di diritto di argomenti all'ordine del giorno può avvenire su richiesta di almeno un terzo dei membri della Commissione.

     Per la validità delle riunioni è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più 1 degli assegnati, di almeno 1/3 in seconda convocazione.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, computando gli astenuti fra i presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

     Sono dovuti alla Regione i diritti su atti e certificati rilasciati dalle Segreterie delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato nelle stesse misure stabilite con legge statale a favore delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

     Le spese per il funzionamento delle Commissioni Provinciali sono a carico della Regione.

 

     Art. 9. (Commissione Regionale per l'Artigianato. Composizione e Funzionamento).

     La Commissione Regionale per l'Artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 11 della L. 8-8-85 n. 443 ed è composta da:

     a) dai Presidenti delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato;

     b) da 3 rappresentanti della Regione designati dal Consiglio regionale con voto limitato a 2;

     c) da 5 esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative e strutture nazionali ed operanti nella Regione.

     L'insediamento della Commissione è presenziato dal Presidente della Giunta Regionale, o suo delegato, che, a tali effetti, procede alla convocazione e pone all'ordine del giorno della seduta l'elezione del Presidente e del Vice-Presidente.

     La Commissione Regionale elegge nel proprio seno il Presidente ed il Vice-Presidente.

     Il Presidente della Commissione Regionale è eletto nella seduta di insediamento a scrutinio segreto.

     Per il primo scrutinio è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta (metà più uno) degli assegnati alla stessa Commissione.

     Nel secondo scrutinio si procede alla votazione di ballottaggio fra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

     A parità di voti è eletto Presidente il più anziano di età.

     Successivamente, con lo stesso procedimento, viene eletto il Vice- presidente.

     La Commissione Regionale per l'Artigianato ha sede presso il Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Artigianato - della Regione.

     Le funzioni di Segreteria della C.R.A. sono svolte da personale in servizio presso il Dipartimento Attività Produttive - Ufficio Artigianato.

     La Commissione Regionale per l'Artigianato dura in carica 5 anni a decorrere dalla data di insediamento. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla nomina dei sostituti.

     Per la validità delle riunioni della Commissione Regionale è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà più uno degli assegnati almeno di 1/3 in seconda convocazione.

     Le deliberazioni devono essere adottate a maggioranza dei presenti computando fra questi ultimi gli astenuti.

     In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     I componenti decadono in caso di perdita dei requisiti prescritti ed in caso di mancata partecipazione alle sedute per 9 riunioni consecutive.

     La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta Regionale su comunicazione del Presidente della Commissione Regionale.

     La decadenza da componente della Commissione Regionale comporta la decadenza da Presidente della Commissione Provinciale.

     I componenti dimissionari, decaduti o deceduti sono sostituiti, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle nomine o designazione degli organismi aventi titolo ai sensi del presente art. 9.

     La Commissione Regionale svolge i compiti previsti dall'art. 9 punto 2

- della legge 8-8-85 n. 443.

 

     Art. 10. (Organizzazione della Commissione Regionale per l'Artigianato).

     La Commissione regionale per l'Artigianato è dotata di un ufficio di segreteria che provvede alla tenuta del protocollo dei ricorsi, agli adempimenti preparatori delle deliberazioni, alla pubblicità e alla conservazione degli atti, nonché ad ogni altro compito connesso con l'attività della Commissione.

     Le funzioni di Segreteria della Commissione regionale sono svolte da una Unità semplice composta da dipendenti regionali ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 9.

     Il personale assegnato a tale ufficio è alle dipendenze funzionali della Commissione.

     Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico della Regione.

 

     Art. 11. (Vigilanza sulle CC.PP.AA. e sulle C.R.A.).

     La Commissione Regionale e le Commissioni Provinciali per l'Artigianato sono sottoposte alla vigilanza della Giunta Regionale.

     Per il buon funzionamento delle stesse la Giunta regionale, ai sensi dell'art. 11, ultimo comma, della legge 8-8-85, n. 443 può disporre ispezioni ed inchieste.

     Il Presidente della Giunta Regionale, previa diffida, può nominare, con proprio decreto, sentita la Commissione Consiliare competente, un Commissario Straordinario qualora una Commissione Provinciale per l'Artigianato si trovi nella impossibilità di funzionare o compia gravi irregolarità.

     Il Commissario Straordinario esercita tutte le funzioni proprie della Commissione Provinciale per la durata stabilita nel decreto che, comunque, non può superare i 12 mesi.

     Entro detto termine la Commissione Provinciale per l'Artigianato dovrà essere ricostituita.

 

     Art. 12. (Competenze dovute ai membri delle Commissioni). [4]

     Ai componenti delle Commissioni Provinciali e Regionale per l'Artigianato è dovuto un gettone di presenza per la effettiva partecipazione alle sedute delle stesse, determinato nel seguente modo:

     a) Presidente L. 120.000 lorde;

     b) Componenti L.  90.000 lorde.

     Ai Presidenti ed ai Componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato e delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato che risiedono in Comune diverso da quello in cui ha sede la Commissione, è dovuto, per l'espletamento dell'attività connessa al loro mandato, il rimborso delle spese di viaggio con le modalità previste per il personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale.

     Alla erogazione delle somme di cui ai commi precedenti provvede la Giunta Regionale sulla base di appositi prospetti sottoscritti dal Presidente e dal Segretario della Commissione.

 

TITOLO II

ELEZIONI

 

     Art. 13. (Presentazione lista dei candidati). [5]

     Le elezioni dei componenti della Commissione Provinciale dell'Artigianato (C.P.A.) di cui al 3° comma dell'art. 10 della Legge n. 443/85, devono essere indette almeno 120 giorni prima della scadenza del quinquennio indicato al Titolo I, art. 3, comma 3° della L.R. 27/88 dai Presidenti uscenti delle CC.PP.A., con apposito manifesto da affiggersi presso la sede delle CC.PP.A., delle Camere di Commercio e dei Comuni di ogni Provincia, per un periodo di 15 giorni.

     In fase di prima attuazione le elezioni di cui sopra sono indette entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     Il manifesto deve contenere:

     1) la indicazione del collegio elettorale provinciale e l'allocazione del seggio;

     2) il termine per il deposito delle liste dei candidati;

     3) il luogo di tale deposito.

     Il deposito delle liste deve avvenire entro le ore 12 del trentesimo giorno successivo a quello iniziale di pubblicazione del suddetto manifesto presso la Segreteria della Commissione Provinciale per l'Artigianato competente per territorio, che ne rilascia ricevuta.

     Le liste dei candidati, contenenti ciascuna non più di 12 nominativi e non meno di 8, devono essere presentate da almeno 200 elettori nelle province aventi fino a 8.000 imprese artigiane nell'Albo e da almeno 300 elettori nelle province con più di 8.000 imprese artigiane iscritte all'Albo.

     La presentazione di ciascuna lista può avvenire anche su più fogli purché siano numerati ed in ogni singolo foglio risultino le generalità dei candidati presentati, compresa l'attività esercitata ed il numero di iscrizione all'Albo.

     La relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva.

     Ciascuna lista può essere contrassegnata da un motto e/o da un simbolo.

     Le firme dei presentatori devono essere autenticate dal Sindaco o suo delegato, dal Conciliatore, dal Segretario Comunale o da un Notaio.

     Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

     Con la lista deve essere presentata la dichiarazione di accettazione di ogni singolo candidato, con firma debitamente autenticata.

     Nessun candidato può accettare la candidatura in più di una lista elettorale.

 

     Art. 14. (Liste elettorali).

     Entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto elettorale il Presidente della C.P.A. compila la lista elettorale (elenco dei votanti) e provvede alla sua pubblicazione, ordinando che sia posta a disposizione del pubblico presso la Sede della C.P.A., della Camera di Commercio e dei Comuni della Provincia e ne dà notizia sui quotidiani a maggiore diffusione regionale.

     La lista deve essere lasciata in pubblica visione per la durata di 8 giorni.

     La lista elettorale deve contenere l'elenco alfabetico degli artigiani, suddivisi per Comune con l'indicazione delle generalità e del mestiere esercitato.

     La mancata iscrizione nella lista elettorale impedisce l'esercizio del diritto di voto.

     Contro la mancata iscrizione l'artigiano può proporre ricorso alla Commissione Regionale per l'Artigianato entro il termine perentorio di 15 giorni dalla pubblicazione delle liste elettorali.

     Il ricorso deve essere presentato, nelle forme di legge, alla Segreteria della Commissione Regionale per l'Artigianato, che ne dà ricevuta.

     La C.R.A. esamina il ricorso e decide entro 10 giorni dalla data di presentazione.

     In caso di accoglimento del ricorso, viene data comunicazione all'interessato ed alla C.P.A. competente, perché inserisca il nome del ricorrente nella lista elettorale.

     Anche in caso di rigetto, viene data comunicazione all'interessato ed alla C.P.A. competente.

 

     Art. 15. (Commissione preposta alla verifica delle liste dei candidati).

     Il Presidente della Giunta Regionale nomina, con proprio decreto, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del manifesto di cui al precedente art. 13 una Commissione per ciascuna Provincia che entro il terzo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito delle liste, verifica le stesse e provvede:

     1) ad eliminare i nomi degli artigiani per i quali manca la dichiarazione di accettazione;

     2) a cancellare i nomi degli artigiani già compresi in altre liste presentate in precedenza;

     3) a ricusare le liste che contengano un numero di candidati inferiore al numero minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi.

     Nel caso che la lista presentata contenga errori o omissioni puramente formali, la Commissione, sentita la persona che ha depositato la lista stessa, la invita a provvedere alla regolarizzazione entro il termine perentorio di 2 (due) giorni.

     Le Commissioni di cui al presente articolo sono composte da un Dirigente regionale che la presiede, dal Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato e dal Segretario Generale della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura, con l'assistenza del segretario della Commissione Provinciale per l'Artigianato.

 

     Art. 16. (Elezioni).

     Il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, entro 15 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle liste dei candidati, pubblica un manifesto, da affiggere per almeno 15 giorni negli Albi dei Comuni della Provincia e della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, con il quale vengono resi noti agli elettori:

     1) la data e l'orario delle votazioni;

     2) le liste dei candidati, contrassegnate ciascuna da un numero progressivo secondo l'ordine di deposito;

     3) la sede delle sezioni elettorali;

     4) l'avvenuta pubblicazione delle liste degli elettori, distinte per sezioni, negli stessi Albi dei Comuni e della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, fino al giorno delle votazioni.

     Le votazioni hanno luogo entro il ventesimo giorno antecedente quello di scadenza del quinquennio di durata in carica della Commissione.

     Nella fase di prima attuazione della presente legge, le elezioni avranno luogo entro 26 gg. dalla data di pubblicazione dalle liste elettorali.

     Le votazioni si terranno in un giorno festivo con inizio alle ore 8,00 e termine alle ore 20,00 del medesimo giorno.

 

     Art. 17. (Nomina del seggio elettorale). [6]

     In ciascuna sezione è affissa la lista elettorale della sezione stessa.

     I certificati elettorali, sono consegnati, a cura delle competenti Amministrazioni Comunali, a ciascun elettore presso la sede dell'impresa, entro il quinto giorno antecedente quello fissato per le votazioni.

     Le sezioni elettorali hanno sede presso gli Uffici della Regione Basilicata di Potenza e Matera.

     Il Presidente della Giunta Regionale, su richiesta della Commissione Provinciale per l'Artigianato (C.P.A.) provvede a nominare, entro il quinto giorno antecedente quello delle votazioni, un Presidente, due Scrutatori e un Segretario per ciascuna Sezione elettorale, scegliendo fra Dirigenti e Funzionari della Regione Basilicata.

 

     Art. 18. (Modalità di voti).

     Ogni elettore può votare soltanto nel Collegio di appartenenza.

     Il voto è personale, libero e segreto.

     Le imprese artigiane costituite in forma societaria hanno diritto ad 1 (un) voto che viene espresso dal Socio che ha la rappresentanza legale della società.

     Il voto di lista si esprime tracciando sulle schede un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o nel rettangolo che la contiene.

     Ogni elettore può esprimere preferenze per un numero di candidati non superiore a quattro, scelti esclusivamente fra i candidati della lista votata.

     All'interno delle singole liste, che abbiano ottenuto non meno del 20% dei voti validi, risulteranno eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero dei voti.

     I voti validi riportati dalla o dalle liste che non hanno conseguito il 20% richiesto sono proporzionalmente assegnati a quelle che hanno ottenuto il quorum necessario.

     Ai fini della determinazione dei candidati risultati eletti in ciascuna Commissione provinciale per l'artigianato, viene seguito il seguente procedimento:

     a) si determina il numero dei voti necessario per l'elezione di un singolo candidato, dividendo il numero dei voti validamente espressi a favore di tutte le liste dei candidati ammesse alla votazione per il numero dei componenti da eleggersi;

     b) si attribuisce a ciascuna lista un numero di eletti pari al quoziente fra i voti complessivamente ottenuti dalla lista medesima ed il numero dei voti calcolato con le modalità di cui alla lettera a), ed i posti che rimangono eventualmente non attribuiti sono assegnati, nell'ordine, alle liste che abbiano riportato i più alti resti;

     c) vengono eletti per ciascuna lista i candidati che abbiano ottenuto, nell'ordine, il maggior numero di preferenze e a parità di preferenze, prevale il più anziano di età.

 

     Art. 19. (Materiale occorrente per il seggio).

     Il Presidente della Commissione Provinciale per l'Artigianato, consegna, nel giorno antecedente le elezioni, al Presidente del seggio il seguente materiale:

     a) Timbro della C.P.A. numerato;

     b) lista degli elettori, in duplice copia, di cui una autenticata in ciascun foglio dal Presidente della stessa C.P.A.;

     c) n. 3 copie del manifesto recante le liste dei candidati;

     d) verbale di nomina degli scrutatori e del Segretario da compilarsi a cura del Presidente del Seggio elettorale;

     e) il pacco delle schede racchiuse in un involucro su cui deve essere indicato il numero delle stesse;

     f) le urne e le cassette occorrenti per la votazione;

     g) un congruo numero di matite copiative per esprimere il voto;

     h) registri per conteggi e verifica dei voti riportati da ogni lista per ciascun candidato;

     i) altro materiale, di norma, necessario per le operazioni di voto, scrutinio e chiusura dei seggi;

     l) i Comuni, sedi di seggi elettorali, dovranno mettere a disposizione i locali ed offrire ogni utile collaborazione per l'espletamento delle votazioni.

 

     Art. 20. (Spoglio dei voti).

     Ad operazioni elettorali ultimate, i Presidenti dei Seggi, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario, procedono allo spoglio dei voti, alla redazione del relativo verbale ed alla consegna di tutto il materiale, opportunamente sigillato, ai Presidenti delle Commissioni provinciali allocati presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.

 

     Art. 21. (Proclamazione degli eletti).

     Le Commissioni, previste dall'art. 15 della presente legge, entro 8 (otto) giorni da quello delle votazioni, si riuniscono in seduta pubblica per riassumere i voti delle sezioni e proclamare gli eletti.

     I Presidenti delle Commissioni ne danno comunicazione all'Assessore regionale all'Artigianato.

 

     Art. 22. (Nomina commissario).

     Qualora da parte del Presidente della C.P.A. non si provveda al compimento degli atti e delle operazioni elettorali ad essi demandati dalla presente legge entro i termini prescritti, il Presidente della Giunta Regionale nomina, nei cinque giorni successivi, un Commissario che li sostituisce in tutti gli adempimenti relativi.

 

     Art. 23. (Ricorsi).

     In materia di operazioni riguardanti le elezioni è ammesso da parte degli interessati, entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, alla Commissione Provinciale per l'Artigianato.

     I medesimi interessati possono ricorrere, nei 20 giorni successivi alla notifica della decisione della Commissione stessa, al Presidente della Giunta Regionale.

 

     Art. 24. (Spese).

     Tutte le spese occorrenti per le operazioni elettorali sono a carico della Regione.

 

     Art. 25. (Rinvio altre leggi). [7]

 

TITOLO III

TENUTA ALBO DELLE IMPRESE ARTIGIANE

 

     Art. 26. (Albo delle imprese artigiane).

     Tutte le imprese aventi i requisiti previsti dagli artt. n. 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono obbligate ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane secondo le formalità ed i termini previsti dagli artt. n. 47, 49 e 50 del R.D. 20 settembre 1934, n. 2011, come modificato dalla legge 4 novembre 1981, n. 830 e dal relativo Decreto di attuazione emanato dal Ministro dell'Industria, del commercio e dell'Artigianato il 9 marzo 1982 concernente le modalità ed i contenuti delle denunce al Registro delle ditte tenute dalle Camere di Commercio.

     La domanda di iscrizione al predetto albo e le richieste di modificazione e di cessazione da presentarsi alla competente Commissione Provinciale per l'artigianato secondo formalità e termini richiamati al precedente comma, esimono dagli obblighi di presentazione delle denunce agli uffici delle Camere di Commercio previsti dai citati articoli del R.D. 20 settembre 1934, numero 2011; dette istanze e denunce vengono annotate d'ufficio nel Registro delle ditte, con le relative indicazioni e notizie in esse comprese, entro quindici giorni dalla loro presentazione.

     Le domande di iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane, redatte in duplice copia, debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni dalla data effettiva di inizio dell'attività artigiana e devono essere indirizzate alla Commissione provinciale per l'artigianato, tramite il Comune ove ha sede l'impresa.

     Il Comune provvede a trasmettere immediatamente una copia della domanda alla Commissione.

     L'istruttoria svolta dal Comune è diretta a certificare:

     a) i dati anagrafici e fiscali del titolare o dei legali rappresentanti dell'impresa;

     b) l'effettivo inizio, la sede e la natura dell'attività esercitata;

     c) la partecipazione tecnico-professionale nel processo produttivo con il lavoro, anche manuale, dell'unico titolare o della maggioranza dei soci;

     d) il numero dei dipendenti e dei familiari del titolare occupati nell'impresa;

     e) accertamento delle licenze, autorizzazioni, concessioni amministrative o delle iscrizioni in albi, ruoli, elenchi o registri cui sia subordinato l'esercizio dell'attività.

     Il Comune trasmette l'istanza istruita alla Commissione provinciale entro 30 giorni dalla presentazione della domanda, trascorsi i quali la Commissione stessa provvede ai necessari atti istruttori.

     La Commissione provinciale per l'artigianato dispone l'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane valutata la sussistenza dei requisiti stabiliti da norme statali vigenti, sulla base degli elementi attestati dall'autorità comunale e/o di quelli acquisiti direttamente.

     La decisione della Commissione provinciale per l'Artigianato deve essere comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda.

     La mancata comunicazione entro tale termine vale accoglimento della domanda.

     L'iscrizione all'albo ha, comunque, effetto dalla data del relativo provvedimento.

     In caso di negata iscrizione all'albo la relativa domanda di iscrizione già presentata alla commissione provinciale vale come denuncia di iscrizione al registro delle ditte presso la Camera di Commercio provinciale la quale istruisce la relativa registrazione secondo le formalità ed i contenuti previsti dalle norme vigenti in merito alla tenuta del Registro delle ditte.

     Le C.P.A. hanno il potere-dovere, a norma dell'art. 47 del R.D. 2011/1934 di iscrivere all'albo d'ufficio, imprese che, pur in possesso dei requisiti, non abbiano presentato domanda o l'abbiano presentata irregolarmente.

     In tal caso l'istruttoria e la certificazione comunale sono richieste d'ufficio dalla stessa C.P.A.

     La C.P.A. è tenuta a darne notizia al Registro ditte e a notificare all'impresa l'inizio della procedura e, successivamente, l'iscrizione all'albo.

     Gli effetti costitutivi dell'iscrizione d'ufficio decorrono dalla data della notizia pervenuta alla C.P.A.

 

     Art. 27. (Modificazioni e cancellazioni revisioni dell'albo).

     Le modificazioni nello stato di fatto e di diritto delle imprese individuali e delle società iscritte all'albo debbono essere comunicate alla C.P.A. entro trenta giorni dal loro verificarsi.

     Per gli atti della società soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese ovvero soggetti a registrazione presso l'Ufficio del registro, tale termine decorre dalla data di detta iscrizione.

     La cessazione dell'attività dell'impresa dev'essere denunciata entro il termine di trenta giorni.

     La C.P.A. ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio o su richiesta. Ogni trenta mesi provvede alla revisione d'ufficio delle imprese artigiane iscritte all'albo avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni ai quali viene inviato l'elenco delle imprese esercenti la loro attività nel Comune stesso tre mesi prima della scadenza del termine suddetto, per rilevare l'effettiva sussistenza, modificazione o perdita dei relativi requisiti di qualifica.

     A tal fine la C.P.A. può anche interpellare le Organizzazioni artigiane di categoria.

     Il provvedimento di cancellazione viene depositato dalla C.P.A. sentito, in ogni caso, l'interessato in base ad apposite controdeduzioni: restano salve le vie di ricorso e di impugnazione previste dalla legge.

     Con le modalità e su iniziativa dell'impresa o degli enti di cui al IV comma dell'art. 7 della legge 443/85 gli effetti della cancellazione decorrono dalla data di cessazione dell'attività o, negli altri casi, dalla data di adozione della deliberazione da parte della C.P.A.

     La cancellazione dall'albo, a parte il caso di cessazione della attività, non comporta la cancellazione dell'impresa dal Registro delle ditte tenuto dalla Camera di Commercio.

     Le iscrizioni nell'albo sono rese pubbliche mediante affissione presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per 15 giorni consecutivi.

     Gli enti e le associazioni che istituzionalmente operano a favore del settore artigiano possono prendere visione degli Albi provinciali delle imprese artigiane e ricavare copia a loro spese. Inoltre chiunque vi abbia interesse può prendere visione degli Albi medesimi.

     Copie degli Albi Provinciali devono essere rilasciate gratuitamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e all'Ufficio Provinciale del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, che ne facciano richiesta.

 

     Art. 28. (Consorzi).

     I Consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'albo delle imprese artigiane.

     Tale iscrizione è condizione necessaria per l'ammissione degli stessi ai benefici previsti dalle Leggi regionali.

     I Consorzi sono tenuti a comunicare alle C.P.A. le eventuali modificazioni che intervengono allo statuto e nella loro composizione.

 

TITOLO IV

SANZIONI AMMINISTRATIVE

 

     Art. 29. (Sanzioni).

     In caso di omissione o ritardo nella presentazione delle domande o delle denunce in materia di tenuta dell'albo delle imprese artigiane, in conformità a quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, vengono inflitte dall'autorità regionale competente ai trasgressori le sanzioni amministrative con le procedure previste dalla legge 24 novembre 81, n. 689, in rapporto alla natura ed alla gravità della violazione.

     Ai sensi del precedente comma sono comminate le seguenti sanzioni:

     a) da 500.000 a 5 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un'attività artigiana senza essere iscritti all'albo e risultino dipendenti dello Stato, Enti locali, di altri Enti pubblici nonché di imprese private industriali, artigiane, commerciali o agricole, anche se assistiti dalla cassa integrazione guadagno;

     b) da 400.000 a 4 milioni di lire per coloro che adottano la denominazione comunque riferita all'artigiano senza essere iscritti all'albo;

     c) da 300.000 a 3 milioni di lire per coloro che esercitano, anche saltuariamente, un attività artigiana senza essere iscritti all'albo, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a).

     d) da 200.000 a 2 milioni di lire per le imprese che esercitano un'attività artigiana non essendo iscritte all'albo delle Imprese artigiane, pur essendo presenti nel registro ditte della Camera di Commercio;

     e) da 100.000 a 1 milione di lire per le imprese che non comunicano entro 30 giorni la perdita dei requisiti di qualifica per l'iscrizione all'albo e per la mancata comunicazione entro 30 giorni delle altre modificazioni dello stato di fatto e di diritto delle imprese iscritte all'albo.

     Per l'applicazione delle suindicate sanzioni amministrative e per la riscossione coattiva delle somme dovute dai trasgressori è competente il Presidente della Giunta Regionale che provvede nel rispetto delle norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e della L.R. n. 36 del 27-12-1983.

     Alla prima violazione si applica il minimo previsto per ciascuna sanzione; per le violazioni successive si applica il massimo.

 

     Art. 30. (Richiamo alla normativa statale).

     Per quanto sia diversamente disposto dalla presente legge valgono le disposizioni statali in materia.

 

     Art. 31. (Norme finanziarie).

     La spesa derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul Cap. 550 del Bilancio Regionale corrente che prevede la necessaria copertura finanziaria e per gli esercizi successivi detta spesa farà carico allo stesso o corrispondente Cap. di Bilancio.

 

     Art. 32.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 30 della L.R. 1 marzo 2005, n. 22.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 agosto 1994, n. 34.

[3] Punto abrogato dall'art. 2 della L.R. 16 agosto 1994, n. 34.

[4] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 52.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 agosto 1994, n. 34.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 agosto 1994, n. 34.

[7] Articolo abrogato dall'art. 7 della L.R. 16 agosto 1994, n. 34.