§ 2.1.35 - L.R. 6 giugno 1986, n. 9.
Ristrutturazione degli Uffici regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:06/06/1986
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Finalità della ristrutturazione).
Art. 2.  (Criteri informatori).
Art. 3.  (Modella organizzativo e di partecipazione).
Art. 4.  (Competenze relative all'organizzazione funzionale).
Art. 5.  (Struttura operativa).
Art. 6.  (Dipartimenti).
Art. 7.  (Strutture stabili di massima dimensione).
Art. 8.  (Posizione di Staff).
Art. 9.  (Strutture di primo livello).
Art. 10.  (Unità operativa).
Art. 11.  (Segreterie Dipartimentali).
Art. 12.  (Sedi decentrate).
Art. 13.  (Commissioni speciali).
Art. 14.  (Segreterie Particolari).
Art. 15.  (Gruppi di lavoro ed unità semplici).
Art. 16.  (Consulenze esterne).
Art. 17.  (Comitati di coordinamento e di direzione).
Art. 18.  (Conferenze di organizzazione).
Art. 19.  (Dotazione Organica).
Art. 20.  (Coordinamento).
Art. 21.  (Responsabilità funzionali dei dirigenti di II livello).
Art. 22.  (Responsabilità funzionali specifiche dei dirigenti di servizio).
Art. 23.  (Compiti specifici dei responsabili delle unità operative organiche).
Art. 24.  (Personale interno).
Art. 25.  (Nomina e revoca di dirigenti e responsabili delle strutture).
Art. 26.  (Rotazione degli incarichi dirigenziali).
Art. 27.  (Modalità di accesso all'impiego regionale).
Art. 28.  (Norma transitoria).
Art. 29.  (Attivazione del nuovo ordinamento).
Art. 30.  (Abrogazione di norme).


§ 2.1.35 - L.R. 6 giugno 1986, n. 9.

Ristrutturazione degli Uffici regionali.

(B.U. 16 giugno 1986, n. 23).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità della ristrutturazione).

     L'ordinamento delle strutture organizzative della Regione assicura la funzione di legislazione, di programmazione e di amministrazione, nonché il coordinamento, indirizzo, assistenza tecnica e controllo nei confronti dell'attività degli Enti Locali e degli Enti, Aziende e società ai sensi del penultimo comma dell'art. 58 dello Statuto.

 

     Art. 2. (Criteri informatori).

     Per gli obiettivi di cui al precedente articolo, l'ordinamento applica il metodo della programmazione e valorizza la organizzazione del lavoro in rapporto alle scelte di sviluppo.

     Pertanto, i criteri informatori dell'organizzazione regionale sono:

     - la gestione economica delle risorse;

     - la partecipazione dei cittadini;

     - l'imparzialità dell'amministrazione;

     - il rapporto della società regionale con le realtà economiche, sociali e culturali, locali, nazionali e comunitarie nel rispetto della normativa statale in materia internazionale;

     - la collegialità della Giunta;

     - l'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio;

     - il decentramento amministrativo;

     - la chiarezza e trasparenza dei processi decisionali ed amministrativi;

     - l'autonomia tecnico-professionale nell'applicazione delle direttive politiche;

     - la distinzione tra attività ricorrenti ed attività di studio e ricerca.

 

     Art. 3. (Modella organizzativo e di partecipazione).

     L'organizzazione della Regione è basata sulla integrazione interdisciplinare, in modo da assicurare:

     - il coordinamento organico e permanente tra le unità organizzative;

     - la corrispondenza dell'unità organizzativa alle materie e agli obiettivi di intervento omogeneo;

     - il collegamento tra programmazione e intervento, pur nella specificità degli apporti di ciascuna funzione specialistica;

     - lo sviluppo della professionalità dei singoli lavoratori, attraverso il lavoro di gruppo e la democrazia organizzativa, la progettazione dei compiti, la mobilità, l'integrazione disciplinare dei singoli apporti;

     - la flessibilità della struttura.

     La Regione per favorire la partecipazione prevista dall'art. 6 dello Statuto attiva:

     - assemblee e/o periodici incontri con gli amministratori degli Enti locali e sub-regionali;

     - le strutture operative che la legge incarica della raccolta e diffusione delle informazioni;

     - rapporti con la Comunità locale.

 

     Art. 4. (Competenze relative all'organizzazione funzionale).

     L'Ufficio di Presidenza assicura l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture del Consiglio e, in particolare, esercita le attribuzioni che le leggi regionali intestano alla Giunta regionale in materia di sanzioni disciplinari e di aggiornamento del personale posto alle dipendenze funzionali del Consiglio.

     I concorsi pubblici per i posti degli organici dei dipartimenti del settore del Consiglio relativi a figure professionali tipiche dell'attività consiliare sono banditi dalla Giunta in conformità con le proposte dell'Ufficio di presidenza del Consiglio che indicherà anche la composizione delle Commissioni d'esame.

     L 'Ufficio di presidenza organizza gli Uffici in modo da assicurare i mezzi ed i servizi necessari ai Gruppi ed ai Consiglieri.

     La Giunta regionale sovraintende agli Uffici regionali ed assicura che l'organizzazione ed il funzionamento della struttura siano costantemente adeguati agli obiettivi individuati nel programma regionale di sviluppo e che la relativa attività sia coerente con le scelte generali e di settore operate dai competenti organi regionali.

     Il Presidente dirige gli Uffici, ne assicura l'unita d'indirizzo ed emana direttive sulla base dei provvedimenti che la Giunta adotta in relazione alla utilizzazione delle strutture e del personale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, valorizzando, in particolare, la contrattazione in materia di organizzazione del lavoro.

     Gli Assessori, sulla base delle determinazioni collegiali della giunta, sono incaricati di dirigere i Dipartimenti ai quali sono preposti. Pertanto:

     - definiscono i programmi di lavoro ed emanano le relative disposizioni attuative;

     - autorizzano la mobilità relativa ai rispettivi Dipartimenti nell'ambito dei criteri definiti con la contrattazione decentrata;

     - vigilano affinché siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, esercitando le opportune verifiche ed i necessari controlli.

 

TITOLO II

LINEAMENTI DELLA STRUTTURA OPERATIVA

 

     Art. 5. (Struttura operativa).

     La struttura regionale svolge funzioni di organizzazione generale e coordinamento nonché di:

     1a. relazioni esterne, anche per l'indirizzo, l'assistenza tecnica ed il controllo nei confronti degli Enti locali;

     1b. servizio operativo in relazione alle materie elencate nell'art. 117 della Costituzione, ed alle norme di attuazione di deleghe e trasferimenti.

     La struttura assicura, altresì, lo svolgimento delle funzioni legislative e di controllo dell'Assemblea, dei singoli consiglieri e dei gruppi politici.

     Di conseguenza, essa si articola nei Settori:

     - del Consiglio, che assolve ai compiti fissati dallo Statuto e, attraverso l'Ufficio di Presidenza che esercita i compiti indicati al precedente articolo 4, assicura le funzioni di cui al comma precedente. L'Ufficio di Presidenza ed i Gruppi concorrono, altresì, ad assicurare le relazioni esterne nelle forme fissate da specifiche norme;

     - della Giunta, che provvede alla gestione amministrativa, assicurando fra l'altro l'esecuzione degli atti amministrativi ed il servizio operativo di cui al precedente punto 1b;

     - della Presidenza della Giunta, che assolve le funzioni di coordinamento e di organizzazione generale, assicurando la sintesi propositiva nonché le relazioni esterne in sintonia con il settore della Giunta.

     Le unità organizzative della Regione, che a norma della presente legge svolgono in tutto o in parte funzioni di amministrazione attiva, proprie o delegate, saranno soppresse o modificate contestualmente all'adozione dei provvedimenti di delega agli Enti locali.

 

     Art. 6. (Dipartimenti).

     Il sistema organizzativo regionale, in base alle funzioni ed ai compiti indicati, si articola in aree funzionali ed operative che costituiscono i dipartimenti e mirano ad assicurare la coerenza tra gli obiettivi e le politiche generali, tra l'indirizzo politico e le operazioni amministrative.

     I Dipartimenti si articolano in strutture di massima dimensione (uffici) e nelle posizioni di studio. ricerche ed elaborazioni complesse (staff).

     Le strutture di massima dimensione sono di norma articolate in servizi ed unità operative; possono, altresì, essere organizzate unità semplici in supporto a posizioni di contenuto professionale più ampio.

     Nella struttura regionale possono essere, infine, presenti gruppi di lavoro con compiti temporanei di studio o programmazione.

     Secondo il precedente art. 5, i Dipartimenti sono così distribuiti: Settore del Consiglio

     1. Affari generali ed amministrazione

     2. Segreteria dell'Assemblea e legislativo

Settore della Presidenza della Giunta o di coordinamento

     3. Affari Generali

     4. Bilancio, Finanze e Patrimonio

     5. Ambiente [1]

     6. Presidenza

     7. Programmazione

Settore della giunta o dei servizi operativi

     8. Agricoltura

     9. Assetto del Territorio

     10. Attività produttive

     11. Cultura e Formazione

     12. Sicurezza Sociale

     Gli incarichi di cui all'art. 14 dello Statuto della Regione saranno determinati nell'ambito di ciascun settore omogeneo sopra specificato.

 

     Art. 7. (Strutture stabili di massima dimensione).

     Gli uffici costituiscono le unità fondamentali del sistema regionale.

     Essi sono individuati dalla presente legge in base ai seguenti criteri:

     - omogeneità e rilevanza delle materie attribuite;

     - specificità e complessità dell'azione affidata;

     - rispondenza alle esigenze poste dagli obiettivi da perseguire.

     A ciascun ufficio è proposto un dirigente di seconda qualifica funzionale.

     Nell'ambito di ciascun settore per ogni Dipartimento sono istituiti i seguenti uffici.

 

SETTORE CONSIGLIO

Affari Generali ed amministrazione

     1. Bilancio e Provveditorato

     2. Segreteria dell'Ufficio di Presidenza

Segreteria dell'Assemblea e Legislativo

     3. Legislativo e delle Commissioni

     4. Segreteria del Consiglio

     5. Stampa e del sistema informativo

 

SETTORE PRESIDENZA GIUNTA

Affari Generali della Giunta

     6. Affari Generali della Giunta

     7. Legale della Giunta

     8. Legislativo della Giunta

     9. Segreteria della Giunta

     10. Stampa e Pubbliche Relazioni della Giunta e promozione dell'immagine [2]

Bilancio, Finanze e Patrimonio

     11. Bilancio

     12. Provveditorato

     13. Ragioneria della Giunta

     14. Tributi e Finanze

Ambiente

     49. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico

     63. Sicurezza sociale e igiene

     64. Compatibilità ambientale

     65. Affari giuridico-amministrativi [3] Presidente della Giunta [4]

     15. Decentramento di Matera

     16. Enti Locali

     17. Gestione, Metodi e Valutazione

     18. Organizzazione e Formazione

     19. Gabinetto della Presidenza

     20. Protezione Civile

     21. Rappresentanza in Roma

     22. Segreteria del Comitato Regionale di Controllo

     23. Segreteria della Sezione di Controllo di Potenza

     24. Segreteria della Sezione di Controllo di Matera

     25. Segreteria della Sezione di Controllo di Lagonegro

     26. Segreteria della Sezione di Controllo di Melfi

Programmazione

     27. Centro Elaborazioni Dati

     28. Piano

     29. Programmi

     30. Strutture e Strumenti

 

SETTORE DELLA GIUNTA

Agricoltura, Alimentazione e Foreste - Caccia e Pesca

     31. Agricoltura di Matera

     32. Alimentazione

     33. Assetto Fondiario, statistica e documentazione

     34. Bonifica e delle acque

     35. Tutela delle produzioni, Credito agrario e procedure meccanizzate [5]

     36. Foreste, ecologia, caccia e pesca

     37. Politica agricola comunitaria - Rapporti E.S.A.B.

     38. Produzione ed interventi

     39. Sviluppo agricolo [6]

Assetto del Territorio

     40. Geologico

     41. Lavori pubblici

     42. Opere pubbliche e difesa del suolo

     43. Territorio di Matera-Sassi [7]

     44. Trasporti

     45. Urbanistica ed ambiente

Attività produttive

     46. Artigianato e Commercio [8]

     47. Attività produttive di Matera

     48. Cave e miniere

     49. [9]

     50. Energia

     51. Lavoro ed emigrazione ed industria [10]

     52. Turismo e Industria Alberghiera

Cultura e Formazione

     53. Archivi, Biblioteche, Musei

     54. Attività Culturali e Sportive

     55. Cultura e Formazione di Matera

     56. Formazione Professionale

     57. Scuola e Gioventù

Sicurezza Sociale

     58. Affari del Personale del servizio sanitario

     59. Coordinamento delle attività

     60. Gestione risorse

     61. Programmazione, formazione, informazione e ricerca

     62. Sanità

     63. [11]

     Nell'ambito di ciascun Settore, nei Dipartimenti indicati, sono istituite le seguenti posizioni di Staff:

 

SETTORE DEL CONSIGLIO

Segreteria dell'Assemblea e legislativo

     1. Assistenza giuridico-amministrativa

 

SETTORE PRESIDENZA GIUNTA

Presidente Giunta

     2. (Omissis) [12]

Programmazione

     3. Progetto Senise e progetti speciali

 

SETTORE DELLA GIUNTA

     4. Comparto Agro-Alimentare

Assetto del Territorio

     5. (Omissis) [13]

     6. Ricostruzione

Attività Produttiva

     7. (Omissis) [14]

Cultura e Formazione

     8. (Omissis) [15]

Sicurezza Sociale

     9. (Omissis) [16]

 

     La Regione può avvalersi, con convenzione, del Corpo Forestale dello Stato.

     Le competenze e le funzioni delle strutture di massima dimensione, ufficio e staff, sono indicate negli allegati n. 3 e 4.

     La denominazione delle strutture di livello inferiore (servizi e unità operative) con le eventuali relazioni tra di esse, con gli uffici e gli staff, vengono determinate con deliberazioni del Consiglio Regionale.

     Quest'ultimo ne individua anche i compiti o ne delega, in tutto o in parte, la individuazione alla giunta ed all'Ufficio di Presidenza per i rispettivi settori.

 

     Art. 8. (Posizione di Staff).

     Per particolari compiti di studio e di ricerca, per ogni opportuna assistenza tecnico-amministrativa e per il conseguimento di progetti- obiettivi regionali, sono istituite le 9 posizioni di staff di cui al precedente articolo 7.

     Il Consiglio Regionale, all'atto di approvazione dei bilanci pluriennali ed in relazione ai progetti in essi contenuti, può modificare le attribuzioni delle singole posizioni di staff.

     Il Consiglio Regionale integra, altresì, le attribuzioni delle posizioni di staff in caso di esaurimento, anche parziale, dei compiti ad esse affidati.

     La Giunta Regionale e l'Ufficio di Presidenza, con l'atto di attribuzione degli incarichi di staff di cui all'art. 25, precisano le mansioni operative del dirigente in rapporto alla struttura stabile, assicurano eventualmente alla posizione di staff la collaborazione di specifici gruppi di lavoro e/o di servizi e/o unità operative e fissano i tempi per lo svolgimento del compito assegnato.

 

     Art. 9. (Strutture di primo livello).

     Le strutture di primo livello dirigenziale (servizi) sono individuate sulla base di criteri di omogeneità funzionale per l'espletamento di compiti di natura permanente e/o di supporto agli staff, che esigono, per il loro esercizio, specializzazione e adeguata professionalità.

     Le strutture di primo livello rispondono ad esigenze di funzionalità e razionalità dell'azione amministrativa.

     La direzione delle strutture di primo livello è affidata ad un dirigente della prima qualifica.

 

     Art. 10. (Unità operativa).

     Nell'ambito delle strutture di primo e secondo livello e/o per attività di supporto alle posizioni di staff possono essere costituite unità operative organiche.

     Le unità operative sono strutture di amministrazione attiva o di supporto, individuate sulla base delle esigenze risultanti dai procedimenti amministrativi, dalla introduzione di sistemi di controllo, di gestione o di fattibilità, avanzamento dei progetti, verifica degli obiettivi.

     Alla direzione delle unità operative è preposto un dipendente con la qualifica di funzionario.

     Nell'ambito degli Uffici possono essere costituite unità semplici.

     Le unità semplici sono strutture che comportano il coordinamento di gruppi informali di lavoro o di supporti a posizioni di contenuto professionale più ampio.

     Alla direzione delle unità semplici è preposto un dipendente con la qualifica di Istruttore Direttivo, nominato dal responsabile della struttura d'intesa col responsabile politico.

 

     Art. 11. (Segreterie Dipartimentali).

     Per ciascun Dipartimento, alle dirette dipendenze del Coordinatore, è organizzata una Unità operativa che assicura:

     - il movimento delle deliberazioni, interpellanze, interrogazioni;

     - la gestione degli archivi e delle copie anche con riferimento, per materia, alle relazioni sulle missioni espletate;

     - la rilevazione quotidiana dei dati del personale;

     - le funzioni di economato, biblioteca e documentazione;

     - la gestione decentrata dei beni, degli automezzi e delle attrezzature tecniche in dotazione;

     - l'informazione e le pubbliche relazioni.

     Le suddette Unità operative sono in collegamento funzionale con i competenti uffici del settore Presidenza Giunta e con il C.E.D.

 

     Art. 12. (Sedi decentrate).

     Nelle sedi decentrate di Matera, Melfi e Lagonegro è organizzato un Servizio che assicura:

     - l'informazione dei cittadini su tutte le iniziative della Regione;

     - la gestione decentrata dei beni, degli automezzi e delle attrezzature tecniche in dotazione alle strutture ubicate nell'area;

     - le funzioni di economato;

     - la trasmissione quotidiana dei dati relativi al personale.

     Nelle sedi di Melfi e Lagonegro, inoltre, nell'ambito degli Uffici regionali ed in aggiunta alle attività già attribuite dalle leggi vigenti, saranno previsti Servizi ed Unità operative in rispondenza ai compiti dei singoli Dipartimenti operativi.

     Con sede in Matera sono istituiti gli specifici Uffici di cui all'art. 7 che operano con competenza provinciale.

 

     Art. 13. (Commissioni speciali).

     1. Presso il Dipartimento del Presidente della Giunta è costituito il Comitato per la Protezione Civile (C.P.C.) coordinato dall'Ufficio n. 20 e composto da rappresentanti degli Uffici:

     - n. 16, in collegamento con i Comuni nel caso di impiego dei vigili urbani e campestri e di personale espressamente ingaggiato;

     - n. 36, per gli interventi antincendio, anche attraverso ispezioni aeree appositamente commissionate, e per il collegamento con il Corpo forestale dello Stato, nonché con le Comunità Montane, il Consorzio dei Comuni non montani ed i Consorzi di Bonifica, nel caso di impiego di personale dipendente o espressamente ingaggiato;

     - n.ri, 41, 43, 44, anche per il collegamento con il sistema dei trasporti e con le Province, nel caso di impiego del personale tecnico ed operativo dei medesimi;

     - n. 56 e 57, per l'organizzazione delle esercitazioni di prevenzione nelle strutture formative e nelle associazioni giovanili;

     - n. 59, per il collegamento con le Unità Sanitarie Locali in caso di impiego dei servizi sanitari.

     L'Ufficio di Protezione Civile (n. 20) è altresì il punto di collegamento tra il C.P.C. ed i corrispondenti servizi statali.

     [2. Presso il Dipartimento Affari Generali della Giunta è istituita la Commissione Tecnico-Consultiva (C.T.C.) per l'istruttoria sugli atti degli Enti o Aziende strumentali della Regione da sottoporre al controllo ed alla vigilanza della Giunta ai sensi della legislazione vigente in materia. La Commissione è coordinata dal dirigente dell'Ufficio di Segreteria ed è costituita dalla Giunta Regionale, che ne fissa le modalità di funzionamento, assegnando ad essa il relativo personale.] [17]

     3. [18].

 

     Art. 14. (Segreterie Particolari). [19]

 

     Art. 15. (Gruppi di lavoro ed unità semplici).

     Per l'espletamento dei compiti di studio e programmazione, per la verifica della fattibilità delle leggi regionali, nonché per la elaborazione di schemi di disegni di legge, progetti intersettoriali e direttive di coordinamento che richiedono un apporto pluridisciplinare, possono essere costituiti gruppi di lavoro composti da dipendenti regionali individuati in relazione alle attività svolte negli uffici e nei settori in cui operano, nonché alle qualifiche funzionali e ai profili professionali rivestiti.

     Il gruppo di lavoro è costituito con deliberazione della Giunta o dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, per le rispettive aree di competenza. L'atto determina la composizione, gli obiettivi, la durata, le modalità di funzionamento del gruppo e dispone contestualmente la nomina del responsabile, individuandolo di norma nel dirigente di ufficio o di staff il cui apporto, in relazione alle funzioni attribuite all'ufficio e allo staff medesimi, sia considerato prevalente.

     Il gruppo di lavoro può anche avere compiti di istruttoria formale di atti e provvedimenti o di elaborazione dei dati in collaborazione con i titolari di posizioni di lavoro di maggior contenuto professionale.

     In questo caso, costituisce una unità semplice affidata a dipendente della 7ª qualifica funzionale.

     Il gruppo di lavoro risponde collegialmente della tempestività dei lavori in rapporto al termine fissato per il loro compimento.

 

     Art. 16. (Consulenze esterne). [20]

 

TITOLO III

STRUTTURE COLLEGIALI

 

     Art. 17. (Comitati di coordinamento e di direzione).

     Per favorire indirizzi operativi all'azione dei Dipartimenti, nell'ambito di ciascuno dei Settori di cui all'art. 6 della presente legge è istituito un Comitato di coordinamento.

     I Comitati, composti dai coordinatori dei Dipartimenti interessati, sono convocati periodicamente dal Presidente della Giunta Regionale o dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio per quanto di rispettiva competenza. Gli Assessori partecipano alle riunioni.

     E' istituito nell'ambito di ciascun Dipartimento il Comitato di Direzione composto dai dirigenti di ufficio o di staff. Il Comitato è convocato e presieduto dal Coordinatore del Dipartimento e si riunisce almeno una volta al mese. Il Comitato esamina i problemi del Dipartimento per una organica attuazione delle direttive dell'Amministrazione attraverso il miglior impiego del personale.

     A tal fine, può disporre l'utilizzazione anche per adempimenti parziali o temporanei, connessi ai compiti di altra struttura operativa del medesimo Dipartimento.

     I Comitati di direzione propongono alla Giunta i premi incentivanti la produttività, sulla base belle direttive degli organi competenti per settore, i quali fissano i criteri, anche nell'ambito degli indirizzi definiti in sede di contrattazione decentrata.

 

     Art. 18. (Conferenze di organizzazione).

     Le conferenze di organizzazione sono una componente della struttura organizzativa della Regione Basilicata in tutte le sue articolazioni e costituiscono un momento nel quale si sostanzia la partecipazione del personale, attraverso la realizzazione di una visione di assieme del processo lavorativo e il suo coinvolgimento nella programmazione del lavoro e nella migliore funzionalità dei servizi.

     Le conferenze di organizzazione costituiscono la sede nella quale a livello di dipartimento, di ufficio o di servizio, gli assessori ed i coordinatori illustrano al personale il quadro generale e le prospettive nelle quali si muove, in rapporto alle iniziative e agli obiettivi fissati dagli Organi di direzione politica, il processo lavorativo corrispondente alle attribuzioni proprie del dipartimento degli uffici o dei servizi e le eventuali conseguenti decisioni organizzative.

     Le conferenze di organizzazione verificano la efficienza delle strutture, delle procedure, dei rapporti di lavoro fra le diverse strutture, i compiti individualmente assegnati in rapporto alla professionalità, le risultanze del processo lavorativo svolto e le sue prospettive, evidenziando la corretta utilizzazione individuale anche in riferimento alle attività formative e di aggiornamento.

     Ogni dipendente partecipa alla conferenza di organizzazione con pari diritto, qualunque sia il livello di inquadramento e la posizione di lavoro ricoperta.

     Le conferenze di organizzazione sono tenute in orario di lavoro e il personale è tenuto a partecipare.

     Le rappresentanze sindacali possono essere presenti alle Conferenze al solo scopo di ottenere conoscenze di carattere generale e di acquisire ogni elemento utile a tutelare la professionalità dei dipendenti e i diritti loro riconosciuti.

     Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta concordata con le organizzazioni sindacali, stabilisce con delibera i livelli ai quali possono essere tenute le conferenze, i modi della loro convocazione, la loro frequenza.

 

     Art. 19. (Dotazione Organica).

     Il ruolo unico del personale della Regione è costituito, con riguardo ai vari livelli funzionali, dalla pianta organica determinata nell'allegata tabella, comprensiva dei posti occorrenti per l'inquadramento del personale di cui agli articoli 4 e 6 della L.R. 30-3-1985, n. 13.

     Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio per la parte di competenza, entro e non oltre 60 giorni dalla approvazione della presente legge, determina, nell'ambito dei contingenti di cui al comma precedente:

     - la dotazione organica dei Dipartimenti del Consiglio regionale, della Presidenza della Giunta e della Giunta, con riguardo anche alle sedi decentrate, salva apposita disciplina per il personale addetto alle attività di formazione professionale;

     - la dotazione organica degli Uffici del Comitato regionale di Controllo e delle sue sezioni decentrate.

 

TITOLO IV

FUNZIONAMENTO

 

     Art. 20. (Coordinamento).

     Nell'ambito del Dipartimento, ferma restando la competenza degli Uffici, il coordinamento amministrativo realizza, sul piano funzionale, la sintesi delle attività connesse all'esercizio di dette competenze, per il conseguimento dei seguenti fini:

     1. assicurare l'uniformità dell'azione amministrativa attraverso l'elaborazione e la diramazione di indirizzi di generale applicazione;

     2. favorire la predisposizione di strumenti legislativi, programmatici e di bilancio, correlati alle esigenze organizzative del dipartimento nel suo contesto unitario;

     3. realizzare, nelle attività di indirizzo e di raccordo di cui ai precedenti punti, la massima espressione del principio di democrazia organizzativa, per quanto attiene in particolare alla integrazione delle competenze individuali ed al metodo collegiale di lavoro;

     4. il raccordo degli Uffici con gli organi politico-istituzionali;

     5. le relazioni esterne agli Uffici.

     Il responsabile politico può delegare il coordinatore alla firma della corrispondenza.

     I coordinatori provvedono altresì, alla firma delle proposte di deliberazione e, sulla base delle indicazioni e dei criteri del comitato di direzione di cui al precedente articolo 17, a:

     - definire le proposte organizzative e la relativa assegnazione del personale;

     - utilizzare i dirigenti non preposti alla direzione di strutture, per ricerche, studi e funzioni di raccordo nell'ambito dell'area funzionale e/o operativa;

     - adottare direttive organizzative ivi compresa l'autorizzazione delle missioni e delle prestazioni straordinarie, per la migliore utilizzazione del personale negli ambiti dei modelli organizzativi individuati dalla Giunta;

     - verificare lo stato di attuazione dei programmi di lavoro e della funzionalità delle strutture in cui si articola il dipartimento.

 

     Art. 21. (Responsabilità funzionali dei dirigenti di II livello).

     I dirigenti regionali di II livello hanno la responsabilità tecnica delle strutture funzionali cui sono preposti e della soluzione dei problemi di natura giuridico - amministrativa, economico - sociale e tecnico - scientifica attinenti le materie di competenza regionale. Studiano ed affrontano i problemi dell'organizzazione funzionale e della razionalizzazione delle procedure.

     Nell'ambito delle materie di pertinenza elaborano provvedimenti amministrativi, relazioni e pareri.

     Formulano proposte e forniscono dati ai competenti responsabili politici con lo scopo di elevare il grado di soddisfazione dell'interesse pubblico.

     A questo fine, e per la migliore individuazione e qualificazione dei bisogni da soddisfare nel quadro del suddetto interesse, possono promuovere ricerche ed indagini, avvalendosi delle strutture funzionali dipendenti.

     I dirigenti regionali collaborano alla individuazione degli obiettivi dei programmi e progetti in cui si articola il piano regionale di sviluppo, e ne curano la traduzione in programmi di lavoro dei quali verificano lo svolgimento ed i risultati.

     Nell'ambito delle direttive politiche e degli indirizzi del coordinatore e ferme restando le attribuzioni di cui all'allegato A della L.R. 6/84, emanano disposizioni di servizio e curano il funzionamento e l'organizzazione interna delle strutture operative cui sono preposti, in modo da assicurare la migliore utilizzazione e l'efficace impiego delle risorse umane e strumentali assegnate.

     Adottano, infine, tutte le disposizioni necessarie ad assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità gestionale, speditezza amministrativa ed economicità di gestione, con riferimento al rapporto costo-benefici, e vigilano sull'osservanza dei doveri del personale in servizio nello stesso dipartimento, anche indipendentemente dall'ufficio di appartenenza.

     I dirigenti hanno responsabilità penale, civile, amministrativa, contabile e disciplinare, prevista per il pubblico impiego; essi rispondono, a tutti gli effetti, della legittimità degli atti che sottoscrivono.

 

     Art. 22. (Responsabilità funzionali specifiche dei dirigenti di servizio).

     I dirigenti di Servizio nell'ambito delle proprie competenze:

     a) curano l'espletamento delle attribuzioni previste dal precedente articolo 21;

     b) dirigono l'attività del Servizio loro affidato in armonia con i programmi di lavoro dell'ufficio;

     c) indirizzano l'attività degli addetti del Servizio e promuovono la necessaria collegialità nell'impostazione dei programmi di lavoro del servizio stesso;

     d) curano, nell'ambito dei suddetti programmi, l'organizzazione e la ripartizione del lavoro individuando le questioni che necessitano di trattazione collegiale e quelle da affidarsi ad uno o più dipendenti;

     e) emanano le istruzioni necessarie per assicurare il buon andamento del Servizio e la ottimale utilizzazione del personale e delle altre risorse strumentali.

 

     Art. 23. (Compiti specifici dei responsabili delle unità operative organiche).

     Ai dipendenti appartenenti all'8ª qualifica funzionale preposti alle Unità Operative istituite nell'ambito degli Uffici o dei Servizi, compete di:

     a) impostare l'attività dell'Unità operativa in coerenza con i programmi di lavoro del Servizio o dell'Ufficio competente, verificandone i risultati;

     b) indirizzare l'attività degli addetti all'Unità operativa garantendo la loro partecipazione e informazione nelle diverse fasi del procedimento amministrativo;

     c) proporre al dirigente della struttura organizzativa cui fa capo l'Unità operativa, le iniziative da assumere per la migliore utilizzazione del personale, il piano di riparto dei congedi ordinari, la necessità di ricorso a prestazioni straordinarie e l'esigenza di effettuare missioni.

     Il Responsabile dell'Unità operativa organica, oltre che direttamente responsabile delle attività che gli competono in relazione alla qualifica posseduta, risponde al Dirigente di Ufficio o di Servizio o al Coordinatore, a seconda della collocazione della struttura, del buon andamento complessivo dell'Unità operativa e della tempestività dell'azione amministrativa.

     I Responsabili delle unità coincidenti con strutture organizzative autonome a livello decentrato:

     - organizzano e dirigono l'attività della struttura cui sono preposti;

     - dispongono per il miglior impiego del personale assegnato;

     - assumono le più opportune iniziative amministrative per assicurare la massima efficienza e funzionalità della struttura;

     - provvedono agli adempimenti previsti dal precedente art. 22 lett. e, per il personale assegnato all'Unità operativa.

 

     Art. 24. (Personale interno).

     Nell'ambito delle attribuzioni specificate dalla presente legge, all'interno degli Uffici, dei Servizi e delle Unità operative, la determinazione e l'assegnazione di compiti individualmente spettanti al personale sono disposte dai rispettivi Dirigenti e Responsabili delle strutture.

     All'assegnazione dei compiti deve farsi luogo su conformità alle declaratorie professionali della qualifica funzionale di inquadramento. I dirigenti ed i funzionari sono responsabili, nell'ambito delle rispettive competenze, agli effetti giuridici ed economici, di eventuali mansioni superiori svolte dai dipendenti, salvo provvedimenti formali degli organi competenti.

     I dipendenti svolgono i propri compiti in armonica collaborazione tra loro per favorire il permanente interscambio di esperienze e di informazioni e per assicurare la continuità amministrativa.

 

     Art. 25. (Nomina e revoca di dirigenti e responsabili delle strutture).

     Le funzioni:

     a) di coordinamento dei dipartimenti, di direzione degli Uffici e delle posizioni di staff;

     b) di direzione dei servizi;

     c) di responsabilità delle Unità Operative di cui alla presente legge; vengono attribuite a dipendenti regionali appartenenti rispettivamente alla seconda qualifica dirigenziale (a), alla prima qualifica dirigenziale (b) e all'ottava qualifica funzionale (c) (di cui al vigente accordo nazionale) ed in possesso della professionalità e dell'esperienza richieste dall'Ufficio, dalle posizioni di staff, dal servizio o dall'unità operativa cui ciascuno viene preposto.

     All'attribuzione delle funzioni provvede la Giunta su proposta del Responsabile Politico competente o l'Ufficio di Presidenza per il rispettivo settore.

     Le funzioni dirigenziali o di responsabilità delle unità operative possono essere revocate, con le stesse modalità con cui sono state disposte, qualora vengono rilevate inattività, inadempienze o discordanze tra i risultati dell'azione amministrativa e le attribuzioni affidate.

     Alla contestazione dell'inattività, delle inadempienze o delle discordanze, ai fini della revoca dell'incarico, provvedono l'Ufficio di Presidenza per i Dipartimenti del Consiglio e il competente responsabile politico per i Dipartimenti della Giunta. D'intesa con i medesimi, può, altresì, provvedere alla contestazione il Coordinatore per il Dirigente dell'ufficio o della posizione di staff; il Dirigente dell'Ufficio o della posizione di staff per il Dirigente del Servizio; il Dirigente del servizio o dell'ufficio o dello staff per il responsabile dell'unità operativa, a seconda della collocazione della struttura.

     Sulla proposta di revoca si provvede in base alle contestazioni ed alle relative giustificazioni addotte dall'interessato.

     L'incarico per la funzione di coordinamento è conferito a tempo determinato per un periodo non superiore ad anni cinque; è revocabile e rinnovabile e cessa con le dimissioni e/o il rinnovo dell'Organo che ne ha deciso l'attribuzione.

     La funzione di coordinamento è, comunque, mantenuta fino alla nomina del nuovo incaricato fatto salvo il caso di revoca.

 

     Art. 26. (Rotazione degli incarichi dirigenziali).

     Fra gli incarichi dirigenziali vengono attuate rotazioni, nel rispetto dei requisiti professionali occorrenti e/o previa riqualificazione professionale organizzata secondo i criteri concordati in sede di contrattazione decentrata.

     Il Presidente, la Giunta e l'Ufficio di Presidenza adottano i relativi provvedimenti per i settori di rispettiva competenza e concordano tra loro in caso di rotazione intersettoriale.

 

     Art. 27. (Modalità di accesso all'impiego regionale).

     L'ammissione all'impiego e le modalità di espletamento dei concorsi sono disciplinate dalle disposizioni contenute nella legge regionale 25-7- 1974, n. 16 e da uno o più provvedimenti regolamentari che il Consiglio regionale adotterà per effetto dell'entrata in vigore della L.R. 12-3-1984, n. 6 e della presente legge. In tali regolamenti saranno previsti, altresì, le aree funzionali, i titoli di studio ed i particolari requisiti professionali occorrenti per la partecipazione ai concorsi e per l'assegnazione degli incarichi di cui all'art. 25 [21].

     Alle qualifiche funzionali dalla seconda all'ottava si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali. Il 50% dei posti disponibili messi a concorso pubblico è riservato ai dipendenti che abbiamo una anzianità di servizio di almeno 5 anni nella qualifica immediatamente inferiore e siano in possesso del titolo di studio richiesto per la qualifica di appartenenza.

     Alla suddetta riserva possono accedere tutti i dipendenti muniti del titolo di studio richiesto per il concorso esterno, indipendentemente dall'anzianità di servizio.

     Alla prima qualifica dirigenziale si accede mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali. Il 25% dei posti è riservato ai dipendenti inquadrati nell'ottava qualifica funzionale con almeno tre anni di anzianità nella qualifica stessa.

     Per accedere alla 1ª qualifica dirigenziale dall'esterno occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed un'esperienza di servizio, adeguatamente documentata, di almeno cinque anni, acquisita presso pubbliche amministrazioni, enti strumentali della Regione o riconosciuti dalla stessa con legge o enti convenzionati di cui alla lettera b) dell'art. 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, in qualifiche pre- dirigenziali.

     Alla seconda qualifica dirigenziale si accede per concorso interno, per titoli ed esami, scritti ed orali, per non meno del 70% dei posti disponibili. Detto concorso è riservato al personale appartenente alla prima qualifica dirigenziale con almeno tre anni di anzianità nella qualifica. I restanti posti sono coperti mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, scritti ed orali.

     Per accedere dall'esterno alla seconda qualifica dirigenziale mediante i concorsi pubblici di cui al comma precedente, occorre il possesso del titolo di laurea richiesto ed un'esperienza di servizio adeguatamente documentata di almeno 5 anni, acquisita in qualifica dirigenziale presso le amministrazioni e gli enti di cui al precedente quinto comma.

     In attesa di espletare i concorsi per la copertura dei posti relativi ai livelli, II, III, e IV, in presenza di esigenze ineludibili, i servizi relativi alle mansioni proprie dei suddetti livelli, con esclusione di quelli attinenti ai profili professionali di archivista e protocollista, possono essere affidati in appalto ad imprese specializzate nei limiti dei costi corrispondenti ai posti non coperti.

     Superata la fase transitoria di cui all'art. successivo ivi compresa la prima serie dei corsi - concorsi per la prima qualifica dirigenziale ed esclusivamente per l'accesso al regime all'impiego regionale, il periodo del lavoro espletato con rapporto convenzionale presso la Regione è computato ai fini delle prescritte anzianità e prescindendo dal limite di età.

 

     Art. 28. (Norma transitoria).

     Per l'adeguamento dell'assetto organizzativo alle peculiari esigenze della regione, ai sensi dell'art. 2 della legge 8-8-85, n. 426, nella fase di prima applicazione della presente legge, si assume, per l'espletamento di tutte le procedure concorsuali (selezione per la II qualifica dirigenziale, prima serie di concorsi pubblici per la I dirigenziale e concorsi speciali dal II all'VIII livello) il metodo del corso-concorso, che si articola nelle due fasi di seguito specificate:

     a) la prima, consistente nell'ammissione a corsi finalizzati:

     1) all'aggiornamento (per la II qualifica dirigenziale ed alla formazione (per l'accesso ai posti dal II all'VIII livello) sulla base dei titoli professionali e di servizio e/o previo esame colloquio o prova a risposta sintetica;

     2) alla formazione (per la prima qualifica dirigenziale) sulla base dei titoli professionali e/o di servizio e di prova scritta;

     b) la seconda, nella valutazione dei titoli posseduti e dei risultati conseguiti nei predetti corsi.

     La Giunta regionale approva le relative graduatorie e adotta i provvedimenti di nomina nella qualifica; la stessa e l'Ufficio di Presidenza, per il proprio settore attribuiscono gli incarichi.

     Apposito regolamento consiliare definisce, per tutti i corsi-concorsi di cui alla fase transitoria, gli specifici requisiti di studio e/o di servizio per l'accesso ai posti cui si riferisce il presente articolo, la composizione delle commissioni esaminatrici, le modalità di espletamento ed i criteri di attribuzione dei punteggi, in relazione a ciascun profilo professionale.

     Esclusivamente per la partecipazione ai concorsi a regime ed ai corsi- concorsi speciali di cui al presente articolo, il servizio prestato dal personale ex. L. 285/77 e successive modificazioni dalla data di entrata in vigore della L.R. 25-2-82, n. 3 è computato ai fini delle prescritte anzianità.

     (Omissis) [22].

 

     Art. 29. (Attivazione del nuovo ordinamento).

     La Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza, in vista dell'attivazione a regime dell'ordinamento di cui alla presente legge, possono assegnare, per le rispettive competenze e per il tempo necessario alla copertura dei posti, gli incarichi di responsabilità degli Uffici, degli Staff, dei Servizi e delle Unità operative.

     I suddetti incarichi temporanei sono conferiti tenendo conto, nei limiti delle capacità professionali, dell'affinità tra le vecchie e le nuove strutture, anche con riguardo alle posizioni in atto.

     Il personale temporaneamente incaricato, di cui al presente articolo, conserva il trattamento economico corrispondente al livello d'inquadramento fino alla data di decorrenza della nomina o di assunzione dell'incarico di cui al secondo comma del precedente art. 28.

 

     Art. 30. (Abrogazione di norme).

     E' abrogata ogni precedente disposizione in contrasto con quanto previsto nella presente legge.

     Tutti gli Uffici e le sub-strutture di uffici regionali, anche con denominazione di «Servizi» o «Unità operative», che fossero stati istituiti con legge regionale sono soppressi con la presente legge.

     Tutti gli atti o le norme che fanno riferimento agli Uffici del Genio Civile di Potenza e Matera sono da attestare rispettivamente secondo l'ambito territoriale, all'Ufficio Opere pubbliche e difesa del suolo (n. 42) ed all'Ufficio Territorio di Matera (n. 43).

 

 

                              ALLEGATO 1 [23]

 

                                 ORGANICO

 

                        TABELLA DOTAZIONE ORGANICA

             Livello

                1                                 -

                2                                 47

                3                                 80

                4                                162

                5                                 76

                6                                531

                7                                329

                8                                265

                9                                140

               10                                 69

             -------                          -------

             TOTALE                            1.699

 

 

                                ALLEGATO 2

 

     Personale in servizio presso il Convitto Scuola di Metaponto Lido con

rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

     Unità n. 12 di cui

     Economa coord.                      1

     Assistente educatrice               5

     Addette ai servizi                  6

     Tabella di corrispondenza da valere ai fini dell'inquadramento nel

ruolo organico della Regione.

     Economa coord.                Liv. VI

     Assistente educatrice         Liv. VI

     Addette ai servizi            Liv. II

 

 

 

ALLEGATO 3

 

DECLARATORIE UFFICI

 

SETTORE CONSIGLIO

 

AFFARI GENERALI ED AMMINISTRAZIONE

 

     1. Bilancio e Provveditorato.

     Cura lo svolgimento delle incombenze connesse con la gestione del bilancio e dell'economato ed in particolare:

     - predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e provvede alla gestione del bilancio e alla ragioneria;

     - provvede alla amministrazione contabile dei consiglieri e del personale, alla gestione amministrativa e contabile dei fondi di previdenza e di solidarietà dei consiglieri ed alla amministrazione dei beni mobili e dei beni immobili assegnati al Consiglio o comunque adibiti ad uso del Consiglio, tenendone l'inventario, e del fondo economale;

     - provvede alle analisi gestionali dei flussi di spesa del Consiglio;

     - provvede all'uso delle autovetture;

     - cura l'istruttoria delle proposte di spesa, l'accertamento delle forniture, il controllo dei prezzi e dei consumi e la predisposizione di gare e contratti.

 

     2. Segreteria dell'Ufficio di Presidenza.

     - Cura la rappresentanza del Consiglio nelle iniziative e manifestazioni pubbliche;

     - i rapporti con le associazioni degli emigrati, con le associazioni delle autonomie locali e con gli Enti Locali per l'informazione e per i compiti assegnati da apposite leggi;

     - studia, propone e cura per le materie di competenza, l'organizzazione di manifestazioni di interesse regionale, nazionale ed internazionale, con particolare riferimento alle istituzioni europee;

     - cura gli adempimenti relativi alla gestione ed alla organizzazione funzionale del personale del Consiglio regionale;

     - riceve segnalazioni in ordine all'infrazione disciplinare e ne cura la trasmissione, unitamente ai relativi atti, all'organo competente a promuovere il procedimento disciplinare;

     - cura l'organizzazione dei servizi comuni in relazione alle esigenze degli Uffici del Consiglio regionale;

     - assolve le funzioni di Gabinetto dell'Ufficio di Presidenza;

     - cura l'attività della sede di rappresentanza in Matera;

     - assiste l'Ufficio di Presidenza svolgendone le funzioni di Segreteria nelle riunioni;

     - cura l'istruttoria degli atti da sottopone all'Ufficio di Presidenza;

     - gli adempimenti previsti dalla normativa regionale sulle modalità per l'applicazione delle norme sulla pubblicità della situazione patrimoniale dei Consiglieri regionali e dei titolari di cariche pubbliche;

     - cura i rapporti conoscitivi e informativi con il Parlamento Europeo.

 

SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E LEGISLATIVO

 

     3. Legislativo e delle Commissioni.

     - Presta assistenza e consulenza tecnico-giuridica al Consiglio, all'Ufficio di Presidenza, al Presidente ed ai singoli consiglieri per le iniziative legislative ed amministrative di rispettiva competenza;

     - formula, su richiesta degli organismi consiliari, osservazioni e pareri in ordine agli aspetti di legittimità dei provvedimenti in corso di esame, anche in riferimento agli atti legislativi ed amministrativi rinviati in sede di controllo;

     - cura la formulazione giuridica dei provvedimenti legislativi e regolamentari;

     - il coordinamento formale di testi di legge all'esame delle Commissioni;

     - provvede alla correzione formale e al coordinamento degli atti approvati dall'assemblea consiliare;

     - cura il collegamento con il C.E.D., la sperimentazione e l'applicazione delle tecniche informatizzate a documenti legislativi ed amministrativi e fornisce l'assistenza tecnica occorrente per l'utilizzazione dei sistemi di informazione giuridica;

     - mantiene i collegamenti a livello tecnico con i corrispondenti servizi della Giunta regionale nonché con i servizi legislativi dello Stato e della altre Regioni;

     - coordina e dirige le segreterie delle commissioni consiliari permanenti.

 

     4. Segreteria del Consiglio.

     - Assiste il Consiglio regionale e la conferenza dei Capigruppo;

     - cura i rapporti con il Commissario di Governo, con la Commissione di controllo, con la Giunta regionale, con il Presidente della Giunta regionale, con i Gruppi consiliari in relazione all'attività del Consiglio regionale;

     - la redazione dei processi verbali del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo;

     - gli adempimenti previsti dalla vigente normativa sulle nomine e designazioni di competenza della Regione in Enti ed Istituzioni;

     - il sistema di memorizzazione degli atti consiliari;

     - le procedure interne di trasmissione degli atti consiliari agli uffici del Consiglio regionale e della Giunta regionale;

     - la classificazione e protocollazione, registrazione e comunicazione degli atti del Consiglio regionale;

     - la spedizione degli atti e documenti degli Uffici del Consiglio;

     - assicura la correttezza delle procedure e la formalità dei provvedimenti sottoposti all'attenzione del Consiglio;

     - disciplina il lavoro dei commessi d'aula e l'accesso del pubblico e della stampa in occasione delle sedute del Consiglio.

     - in Dirigente dell'Ufficio svolge le funzioni di Segretario del Consiglio e della Conferenza dei Capigruppo.

 

     5. Stampa e del Sistema informativo.

     - Provvede a dare informazione sull'attività politica, legislativa ed amministrativa del Consiglio e delle Commissioni;

     - provvede al mantenimento dei rapporti fra il Consiglio regionale e la stampa nazionale e locale, assicurando la tempestiva informazione sulle attività e le iniziative del Consiglio, dell'Ufficio di Presidenza, del Presidente, delle Commissioni e dei singoli consiglieri;

     - cura l'informazione rivolta agli Enti Locali, agli Enti subregionali ed alle organizzazioni sociali, sindacali e culturali;

     - la redazione, revisione e pubblicazione dei resoconti sommari ed integrali delle sedute, degli organi consiliari, di manifestazioni e convegni organizzati dal Consiglio regionale;

     - cura il lavoro di resocontazione e di stenotipia;

     - la pubblicazione di Agenzie e Riviste;

     - fornisce gli elementi informativi e documentali di carattere politico, tecnico, socio-economico utili allo svolgimento del mandato dei singoli consiglieri;

     - fornisce inoltre a chi ne faccia richiesta le informazioni in ordine allo stato delle procedure relative ai provvedimenti di competenza consiliare, nonché ogni altra informazione riguardante l'attività del Consiglio e dei suoi organismi, richiedendo, ove occorra, i dati agli altri servizi;

     - effettua studi e ricerche di carattere socio-economico-politico, utili all'espletamento del mandato dei singoli Consiglieri ed alle attività degli organismi consiliari, anche in collegamento con istituti di ricerche, con Università e servizi corrispondenti della Giunta e di altre Regioni.

 

SETTORE PRESIDENZA GIUNTA

 

AFFARI GENERALI DELLA GIUNTA

 

     6. Affari Generali della Giunta.

     Cura:

     - l'esame dei rilievi eventualmente sollevati dalla Commissione di controllo sugli atti della Giunta e la formulazione dei chiarimenti in collegamento con i competenti Uffici;

     - l'istruttoria per le risposte alle interpellanze ed alle interrogazioni concernenti le attività dei Dipartimento;

     - gli affari generali amministrativi e di economato del Dipartimento;

     - la distribuzione della corrispondenza indirizzata alla Regione;

     - il rilascio nelle forme di legge di atti e di ogni documentazione;

     - l'organizzazione, la tenuta e il funzionamento dell'Archivio generale relativo alle strutture della Giunta regionale;

     - la raccolta e la classificazione sistematica degli atti della Giunta regionale;

     - la redazione e stipulazione dei contratti della Regione ed adempimenti conseguenti;

     - gli adempimenti amministrativi relativi alla liquidazione degli usi civici e i compiti relativi al demanio armentizio;

     - la consultazione degli atti di competenza della Giunta da parte degli aventi diritto;

     - il Dirigente dell'Ufficio AA.GG. sostituisce il Segretario nelle riunioni della Giunta nel caso sia assente o impedito.

 

     7. Legale della Giunta.

     Cura:

     - la formulazione degli scritti difensivi per l'Ente in sede di ricorsi straordinari al Capo dello Stato;

     - la rappresentanza e difesa dell'Ente innanzi alle giurisdizioni di qualsiasi ordine e grado;

     - la esecuzione forzata ai sensi del R.D. 14 aprile 1910 n. 639 e successive modificazioni;

     - la consulenza ed assistenza tecnico-giuridica richiesta dagli organi e dalle strutture regionali;

     - la raccolta e la organizzazione della documentazione giuridica e giurisprudenziale.

 

     8. Legislativo della Giunta.

     Predispone disegni di legge su richiesta della Giunta o dei suoi singoli componenti;

     - fornisce ogni utile collaborazione agli uffici per la elaborazione di proposte legislative e regolamentari d'iniziativa della Giunta regionale o dei singoli Assessori;

     - coordina le iniziative legislative dei singoli Dipartimenti e relaziona alla Giunta sulla fattibilità delle leggi, prima del loro esame, in particolare, sotto i seguenti profili:

     a) rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, dello Statuto regionale;

     b) coerenza e compatibilità con le linee istituzionali degli atti di programmazione regionale;

     c) raccordo con la legislazione regionale vigente;

     d) coerenza e compatibilità delle procedure al fine della operatività delle leggi e della riduzione del contenzioso;

     - assicura l'uniformità formale dei disegni di legge;

     - assiste la Giunta in sede di discussione dei progetti di legge presso le commissioni consiliari ed in Consiglio regionale e nella stesura di eventuali emendamenti e modifiche;

     - cura l'esame dei rilievi eventualmente sollevati dal Governo e la formulazione delle proposte conseguenti;

     - mantiene i collegamenti con i servizi legislativi statali, con l'Ufficio legislativo del Consiglio regionale, con gli Uffici legislativi delle altre regioni.

 

     9. Segreteria della Giunta.

     L'ufficio provvede a tutte le incombenze connesse al funzionamento della Giunta regionale come organo collegiale, secondo le norme del regolamento interno.

     In particolare cura:

     - la tenuta dei rapporti con il Presidente, il Vice Presidente e gli Assessori per la programmazione dell'attività della Giunta e per lo svolgimento delle sue funzioni;

     - il riscontro dei provvedimenti da sottoporre all'esame della Giunta, sotto il profilo della correttezza e della completezza giuridico-formale, della coerenza rispetto ai piani ed ai programmi di intervento, della regolarità d'ordine finanziario contabile e della legittimità;

     - la promozione di eventuali supplementi di istruttoria degli atti sottoposti all'esame della Giunta;

     - i collegamenti funzionali con le segreterie dipartimentali;

     - lo svolgimento degli adempimenti successivi alle determinazioni della Giunta regionale;

     - la verifica della corrispondenza del contenuto delle deliberazioni predisposte dagli uffici con le determinazioni adottate dalla Giunta;

     - la raccolta sistematica dei resoconti sommari delle riunioni della Giunta;

     - la tenuta dei rapporti funzionali con la Commissione di controllo sugli atti della Giunta regionale;

     - la tenuta dei rapporti funzionali con il Consiglio regionale, relativamente agli atti di competenza della Giunta regionale;

     - il riscontro formale dei Decreti, delle leggi, dei regolamenti e degli atti soggetti a pubblicazione sul B.U.R. per il successivo inoltro all'Ufficio Stampa;

     - collabora con la Giunta regionale nella sovrintendenza agli uffici regionali per il buon andamento burocratico della struttura organizzativa.

     Il Dirigente dell'Ufficio di Segreteria della Giunta svolge le funzioni di Segretario nelle riunioni della Giunta regionale ed autentica gli atti adottati dalla Giunta. In tale veste roga i contratti della Regione ai sensi dell'art. 40, tabella D, della legge 8-6-1962 n. 604 e successive modificazioni ad eccezione degli atti di particolare complessità, per i quali la Giunta può incaricare, con apposito provvedimento, un notaio.

 

     10. Stampa, pubbliche relazioni e promozione dell'immagine. [24]

     Cura:

     - l'informazione nazionale e regionale sull'attività politica, legislativa e amministrativa della Giunta regionale;

     - i rapporti con gli organi dell'informazione, pubblica e privata;

     - la ricerca e raccolta delle informazioni giornalistiche di interesse regionale;

     - la redazione quotidiana di un notiziario-rassegna stampa ad uso degli Organi, Gruppi consiliari e Uffici regionali;

     - la redazione di notiziari periodici sull'attività della Regione;

     - le pubblicazioni di iniziative della Giunta e dei singoli dipartimenti;

     - la pubblicazione e diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione;

     - le pubbliche relazioni con Enti e organismi di rilievo locale e nazionale interessati all'attività della Giunta regionale;

     - l'organizzazione di convegni, incontri, conferenza e dibattiti;

     - le iniziative tese alla migliore conoscenza, specie nel mondo studentesco, dell'organizzazione e dell'attività della Regione anche attraverso visite conoscitive;

     - la promozione dell'immagine della regione attraverso la valorizzazione delle peculiari risorse culturali e storiche;

     - lo studio e l'attivazione anche, in collegamento con la RAI e con l'emittenza locale, delle iniziative finalizzate alla esaltazione della identità regionale.

 

BILANCIO, FINANZE E PATRIMONIO

 

     11. Bilancio.

     Cura:

     - la predisposizione dei bilanci della Regione;

     - la predisposizione del progetto di bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti;

     - la predisposizione del progetto di bilancio di previsione annuale e dei relativi provvedimenti di variazione;

     - la relazione illustrativa sull'attuazione del bilancio pluriennale e del bilancio annuale;

     - i rapporti con la Commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 281/1970;

     - la collaborazione con i Dipartimenti e le competenti Commissioni Consiliari alla valutazione degli aspetti economici e finanziari delle iniziative legislative;

     - i pareri ed osservazioni su atti amministrativi e contabili degli Enti dipendenti dalla Regione, o comunque, controllati da essa;

     - la redazione di statistiche in ordine alla classificazione economico-funzionale del bilancio;

     - l'analisi e ricerche relative alle spese per le funzioni delegate agli Enti Locali;

     - il coordinamento della finanza regionale con la finanza locale con particolare riguardo ai problemi tributari.

 

     12. Provveditorato.

     Cura:

     - l'Economato generale della Regione e il coordinamento delle attività di piccolo economato e di parco macchine esercitate dai Servizi dipartimentali e dalle Segreterie delle sedi periferiche sulla base di un apposito Regolamento;

     - la trattazione degli affari inerenti l'acquisizione dei beni mobili necessari al funzionamento degli uffici regionali;

     - l'amministrazione delle spese generali e delle utenze relative agli immobili;

     - il funzionamento del parco macchine della Regione;

     - la predisposizione dei capitolati dei provvedimenti amministrativi relativi alla materia contrattuale in stretto accordo con il servizio legale e del contenzioso;

     - la liquidazione per quanto di competenza delle fatture;

     - l'organizzazione dei servizi ausiliari;

     - la gestione della cassa economale;

     - la tenuta dell'inventario generale e cura del Patrimonio;

     - l'istruttoria delle proposte per la alienazione dei beni facenti parte del patrimonio disponibile regionale;

     - l'istruttoria delle proposte per le locazioni attive e passive, le sub-locazioni, l'uso e il comodato dei beni regionali;

     - la trattazione delle pratiche inerenti ai contratti di assicurazione riguardanti i beni patrimoniali;

     - la trattazione degli affari inerenti l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione del patrimonio immobiliare e relativi adempimenti tecnici, catastali e ipotecari;

     - la tenuta dei registri di consistenza dei beni immobiliari e predisposizione del conto generale del patrimonio per la parte di competenza;

     - la tenuta degli inventari delle dotazioni mobiliari anche mediante l'impiego di sub-consegnatari;

     - la vigilanza sul maneggio, da parte degli economi, del denaro, di valori, di titoli, e altri beni mobili;

     - la verifica di cassa agli economi.

 

     13. Ragioneria della Giunta.

     Cura:

     - la gestione ordinaria del Bilancio;

     - la collaborazione con l'Ufficio Bilancio, la predisposizione del bilancio di previsione annuale e relativi aggiornamenti, nonché le analisi attinenti all'efficienza e alla produttività della spesa;

     - la gestione delle fasi contabili delle entrate e delle spese, registrazione degli accertamenti, registrazione degli impegni, effettuazione delle liquidazioni ed emissione dei titoli di riscossione, di pagamento;

     - il rendiconto generale della Regione;

     - l'esame tempestivo delle proposte di impegno trasmesse dalla segreteria della Giunta e riscontro della legalità della spesa;

     - l'istruttoria per la contrazione dei mutui per le anticipazioni di cassa e per la emissione dei prestiti obbligatori;

     - la vigilanza sulla regolare gestione del servizio di tesoreria;

     - la compilazione, quale sostituto d'imposta, dell'apposita dichiarazione annuale (mod. 770) e della certificazione dei compensi corrisposti alle persone fisiche e giuridiche;

     - la predisposizione della dichiarazione annuale dei redditi soggetti all'I.R.P.E.F. (mod. 760);

     - gli adempimenti relativi all'indagine trimestrale di cassa;

     - l'apertura di credito disposto in favore di Enti sub-regionale e di funzionari delegati;

     - il riscontro dei rendiconti di spesa prodotti dai funzionari delegati;

     - il riscontro della regolarità amministrativa e contabile delle operazioni effettuate da Enti dipendenti e strumentali e da funzionari che gestiscono fondi regionali.

 

     14. Tributi e finanze.

     Cura:

     - la trattazione degli affari inerenti l'acquisizione, l'amministrazione e la gestione del demanio regionale;

     - L'istruttoria della pratiche relative a concessioni e demanializzazioni e sdemanializzazioni, dei beni regionali;

     - la trattazione degli affari relativi alla istituzione e alla gestione dei tributi regionali nonché di quelli attinenti alla gestione delle quote di tributi erariali;

     - rapporti con uffici terzi incaricati delle operazioni di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi regionali e delle relative penalità e verifica di tali operazioni;

     - i rapporti con l'amministrazione finanziaria dello Stato in materia di partecipazione regionale al gettito di tributi erariali;

     - l'istruttoria dei ricorsi e delle contravvenzioni in materia di tributi regionali;

     - l'attività istruttoria, preparatoria ed ogni altro adempimento finalizzato all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di norme delle materie di competenza regionale;

     - i rapporti con altri organi, uffici ed agenti abilitati ad effettuare gli accertamenti ed ogni altra attività in materia di sanzioni amministrative pecuniarie.

 

AMBIENTE [25]

 

49. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico.

     Cura:

     - parchi, riserve ed oasi naturali, riserve marine e zone protette;

     - tutela della flora, della fauna, delle zone umide e dei geotopi;

     - verde pubblico;

     - elaborazione delle proposte programmatiche ed attuazione dei Piani ambientali.

 

63. Sicurezza sociale ed igiene.

     Cura:

     - smaltimento dei rifiuti di ogni genere;

     - prevenzione e bonifica di ogni tipo di inquinamento atmosferico, acustico, delle acque e del suolo;

     - difesa ambientale dalle malattie infettive e diffusive;

     - tutela ambientale in relazione all'uso delle sostanze chimiche in agricoltura;

     - protezione della popolazione dai rischi connessi all'uso delle radiazioni ionizzanti e radioattive;

     - rilevazione delle caratterizzazioni qualitative dei corpi idrici;

     - prevenzione e sicurezza antinfortunistica in tutti i settori produttivi e nei servizi;

     - prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.

     Espleta i compiti di vigilanza ambientale per le funzioni assegnate alla Regione ed ai suoi Organi.

 

64. Compatibilità ambientale.

     Cura:

     - supporto tecnico-organizzativo alla C.T.R.A.;

     - pareri di compatibilità ambientale anche di concerto con altri Uffici;

     - raccordo dell'attività dell'Ente in materia di salvaguardia dell'ambiente;

     - ricerche, studi, raccolta e gestione di documentazione di interesse ambientale;

     - informazione e rapporti con i cittadini per favorire la diffusione di una cultura ambientalista;

     - rapporti con le Commissioni di cui alla L.R. 4 maggio 1981, n. 9 e rappresentanza nella stessa;

     - monitoraggio ambientale;

     - verifica di impatto ambientale (VIA).

 

65. Ufficio giuridico-amministrativo.

     Cura:

     - supporto giuridico-amministrativo agli organi regionali ed a tutte le strutture dipartimentali;

     - assistenza giuridica al Responsabile politico;

     - raccolta delle leggi e coordinamento legislativo ed amministrativo con i poteri centrali dello Stato e con le altre Regioni;

     - collaborazione giuridica con gli Enti Locali in materia di salvaguardia dell'ambiente;

     - predisposizione delle proposte di legge riguardanti la competenza del Dipartimento.

 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

 

     15. Decentramento di Matera.

     E' un ufficio che opera con competenza provinciale. La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività che attengono alle funzioni dell'ufficio spetta alle competenti strutture centrali e viene esercitata fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto amministrativo, con direttive e/o istruzioni di servizio.

     - Predispone, anche su iniziative del Dipartimento interessato, le proposte di pianificazione organizzativa degli uffici regionali con sede in Matera;

     - cura l'istruttoria relativa alla istituzione, modificazione e soppressione di unità organizzative nell'ambito del territorio della provincia di Matera;

     - cura la formulazione di proposte per il dimensionamento quanto- qualitativo delle innanzi citate unità organizzative;

     - cura la formulazione del servizio informativo e con il CED al processo di automazione delle procedure di lavoro;

     - su segnalazione degli Uffici con sede in Matera, dispone gli accertamenti e i controlli in caso di assenza per infermità:

     - cura l'istruttoria degli atti concernenti modifiche degli Enti locali in provincia di Matera;

     - cura i rapporti con la Sezione di Controllo e con altri Uffici aventi sede in Matera;

     - cura le iniziative di aggiornamento per la qualificazione e riqualificazione del personale degli Enti locali in provincia di Matera in collaborazione con i competenti Uffici;

     - cura la individuazione delle esigenze informative;

     - collabora con l'Ufficio Programmazione per l'individuazione dei programmi di informatica e dei relativi aggiornamenti;

     - verifica in collaborazione con gli Uffici competenti di attuazione ei programmi di opere delegate agli Enti locali;

     - offre collaborazione e consulenza agli Enti locali in merito ai programmi ed ai flussi di investimento, regionali, nazionali ed europei;

     - collabora alla formazione delle ipotesi programmatiche regionali;

     - svolge compiti in materia di polizia locale, urbana e rurale;

     - fornisce assistenza tecnico-giuridica agli amministratori regionali;

     - attua i programmi di intervento predisposti dagli uffici del Dipartimento ed assicura i servizi dipartimentali per il territorio di competenza.

 

     16. Enti locali.

     Cura:

     - l'istruttoria degli atti concernenti modifiche territoriali degli Enti locali;

     - la segreteria della Consulta dei Presidenti delle C.M.;

     - i compiti in materia di polizia locale urbana e rurale;

     - le iniziative di aggiornamento, per la qualificazione e riqualificazione del personale degli Enti locali;

     - i rapporti con il Comitato e le Sezioni di controllo;

     - La predisposizione della pubblicazione del Bollettino degli Enti locali;

     - l'assistenza tecnica alla funzione di coordinamento delle articolazioni dell'organo regionale di controllo sia ai fini della omogeneità di indirizzo delle attività di controllo sugli Enti locali che ai fini dell'assistenza amministrativa degli Enti medesimi;

     - La predisposizione di appositi accordi fra gli Enti locali, nonché di associazioni anche obbligatorie di comuni; ai sensi del D.P.R. 24 luglio 1977, 616;

     - l'esame dei problemi istituzionali attinenti al riordino dei poteri locali e della finanza pubblica con riferimento alla tematica delle deleghe e del decentramento;

     - lo studio e la ricerca per la elaborazione di una proposta funzionale e territoriale di riordinamento delle autonomie locali, della CC.MM. e degli organismi intermedi con riguardo alle competenze regionali;

     - la elaborazione di una proposta per l'attuazione completa delle leggi di delega degli Enti locali e per lo studio e la ricerca per nuove iniziative di delega;

     - infine, promuove e coordina di intesa con gli uffici competenti, la formazione di indirizzi, direttive e circolari relative all'opera di ricostruzione e sviluppo e ne cura la più ampia diffusione presso gli Enti locali.

 

     17. Gestione, metodi e valutazione.

     Cura:

     - la predisposizione dei provvedimenti concernenti l'instaurazione e la modifica del rapporto di impiego, lo stato giuridico del personale, la mobilità, la disciplina dell'orario di lavoro, i procedimenti disciplinari, la normativa di carattere generale (Leggi, regolamenti, circolari) nelle materie di competenza, dei provvedimenti concernenti il trattamento economico, gli emolumenti accessori ed eventuali, le ritenute fiscali, assistenziali, previdenziali e sindacali, la cessazione del rapporto di impiego e trattamento di previdenza e quiescenza, normative di carattere generale (leggi, regolamento, circolari) nelle materie di competenza;

     - tiene l'elenco del personale che, a turno, il Presidente nomina nelle commissioni d'esame dei concorsi;

     - verifica anche con ispezioni l'osservanza dei doveri d'ufficio, segnala agli organi competenti il mancato rispetto dei diritti dei dipendenti, dispone, su segnalazione dei Dirigenti di Ufficio, accertamenti e controlli in caso di assenze.

 

     18. Organizzazione e formazione.

     Cura:

     - la formulazione di proposte e iniziative, in stretto rapporto con gli obiettivi e le strategie del programma regionale di sviluppo, in ordine a: organizzazione delle strutture (moduli organizzativi, definizione delle dotazioni organiche); istruttoria relativa alla istituzione, modificazione e soppressione di uffici, anche in occasione del conferimento di deleghe agli Enti Locali; formulazione di pareri in ordine a proposte di adeguamento delle strutture organizzative regionali in relazione all'evolversi dell'assetto organizzativo istituzionale; promozione dell'aggiornamento e della formazione del personale dipendente della Regione e determinazione dei criteri organizzativi e didattici nell'attività di formazione;

     - l'attuazione di analisi organizzative volte al riordinamento delle strutture, delle procedure e dei metodi di lavoro nonché l'istruttoria di ogni proposta di ricomposizione strutturale e di innovazione sul piano procedurale, l'attuazione di studi e ricerche per la formulazione di pareri relativi all'assetto e allo sviluppo delle strutture organizzative regionali nonché al riordino ed alla definizione di procedure.

 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

 

     19. Gabinetto della Presidenza.

     - Collabora allo svolgimento dell'attività politica ed istituzionale del Presidente;

     Cura:

     - lo svolgimento degli adempimenti istruttori riguardanti iniziative di competenza del Presidente e dei conseguenti adempimenti attuativi;

     - la trattazione degli atti implicanti il collegamento della Giunta Regionale della Basilicata con le altre Regioni italiane;

     - la trattazione di affari di particolare riservatezza;

     - l'istruttoria e il coordinamento delle risposte alle interpellanze ed alle interrogazioni rivolte al Presidente;

     - la segreteria tecnica del Comitato Regioni Puglia Basilicata e di eventuali altri comitati interregionali;

     - gli scambi internazionali relativi in particolare agli Enti locali, a visite di delegazioni ufficiali e rappresentanze istituzionali, a gemellaggi ed alla partecipazione ai lavori di commissioni miste;

     - l'organizzazione di incontri, riunioni e altre manifestazioni promosse dalla Presidenza;

     - la trattazione di pratiche riguardanti Comitati d'onore, i patrocini e i patrocinati;

     - l'attività di cerimoniali nelle manifestazioni ufficiali;

     - i rapporti con la Comunità Europea;

     - l'attività di traduzione di testi stranieri o di interpreti in incontri o riunioni ufficiali; anche mediante, ove necessario, affidamento di volta in volta ad esterni di incarichi di prestazioni professionali ai sensi dell'art. 16 della presente legge;

     - l'assistenza alla Giunta durante le sedute del Consiglio e le riunioni ufficiali con rappresentanze e organismi esterni;

     - infine, assicura, anche con contratti professionali esterni, ai sensi del citato art. 16, i compiti di «addetto stampa» della Presidenza.

 

     20. Protezione Civile.

     Cura:

     - lo studio, l'organizzazione e la pianificazione di tutti gli interventi di protezione civile sul territorio regionale;

     - l'assistenza al Presidente per le funzioni allo stesso attribuite quale Presidente del Comitato Regionale per la protezione civile;

     - il collegamento con i corrispondenti servizi statali;

     - predispone ed organizza esercitazioni simulate di intervento;

     - assicura in caso di eventi eccezionali e di calamità naturali il coordinamento delle iniziative regionali di primo intervento.

 

     21. Rappresentanza in Roma.

     Cura:

     - la trattazione degli atti implicanti il collegamento della Giunta regionale con gli organi centrali dello Stato in relazione alle esigenze operative e conoscitive degli Amministratori Regionali nonché del Consiglio regionale con le Assemblee legislative nazionali e regionali;

     - il rapporto con gli organi e gli uffici centrali per l'impostazione e la conclusione delle pratiche amministrative attinenti ai diversi settori di competenza regionale quale supporto tecnico ed operativo dei competenti uffici regionali;

     - la raccolta e trasmissione urgente della documentazione inerente l'attività legislativa e amministrativa statale di interesse regionale;

     - i rapporti con gli uffici di rappresentanza in Roma delle altre Regioni;

     - l'attività conseguente alla elezione di domicilio in Roma agli effetti delle costituzioni della Regione in giudizi di competenza degli Organi giurisdizionali aventi sede nella capitale in collaborazione con l'Ufficio legale;

     - segue, in raccordo con i dipartimenti interessati, i lavori della Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni e della Conferenza Stato-Regioni;

 

     22. - 26. Segreteria del Comitato e delle Sezioni di Controllo

     Gli Uffici di Segreteria del Comitato e delle sezioni di controllo provvedono alle incombenze necessarie ad assicurare il funzionamento del Comitato regionale di Controllo e delle sezioni decentrate.

     In particolare, ciascuno dei predetti Uffici cura:

     - il ricevimento, la protocollazione e la classificazione degli atti inviati dagli enti soggetti a controllo;

     - l'espletamento delle attività preparatorie finalizzate ai provvedimenti di competenza dell'organo di controllo;

     - la preparazione delle pratiche per la formazione dell'ordine del giorno delle sedute del collegio;

     - la formalizzazione delle decisioni di ciascun collegio ed in particolare delle decisioni istruttorie per la acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, delle decisioni di rinvio per riesame, delle decisioni di annullamento, delle decisioni di diniego, dei visti di esecutività su contratti, la emissione di ordini coattivi di pagamento;

     - la predisposizione di situazioni statistiche riguardanti gli atti esaminati e le decisioni adottate da ciascun collegio;

     - il compimento di ricerche bibliografiche e la raccolta sistematica delle decisioni adottate da ciascun collegio a supporto dell'attività istruttoria;

     - la predisposizione di materiale occorrente per il rilascio da parte dei segretari di attestazioni e certificati attinenti all'esercizio dell'attività espletata da ciascun collegio;

     - la raccolta di ogni elemento per la predisposizione della relazione annuale dell'attività svolta da ciascun collegio;

     - l'archiviazione sistematica degli atti controllati e delle relative decisioni adottate;

     - l'attività di consulenza tecnico-giuridica a favore di Organi istituzionali e di funzionari degli Enti locali;

     - il rapporto funzionale con i rappresentanti degli enti locali;

     - predisposizione delle udienze del comitato con gli amministratori;

     - l'assistenza alle sedute del comitato, delle sezioni e dell'adunanza plenaria;

     - la redazione, raccolta e conservazione dei verbali originali delle sedute del Comitato, delle sezioni e delle adunanze plenarie;

     - la tenuta in visione e rilascio a tutti i cittadini che ne facciano richiesta di copia autentica dei verbali delle sedute e dei provvedimenti;

     - le ricerche e studi dottrinali e giurisprudenziali per l'istruttoria degli atti soggetti a controllo;

     - le relazioni istruttorie sugli atti stessi;

     - la trasmissione delle decisioni del Comitato entro i termini di legge, agli Enti, ai Prefetti e al Presidente della Giunta regionale;

     - l'attività di controllo sostitutivo con invio di commissari «ad acta» in casi di comportamenti omissivi degli Enti soggetti a controllo;

     - la predisposizione delle informazioni richieste dai Consiglieri regionali;

     - la trasmissione al Presidente della Giunta regionale di atti e relazioni relative alle controversie e ai ricorsi che abbiano ad oggetto provvedimenti degli organi di controllo;

     - la tenuta ed aggiornamento della biblioteca.

 

PROGRAMMAZIONE

 

     27. Centro Elaborazione Dati.

     Il Centro Elaborazione Dati (CED) cura:

     - la gestione del Centro Elaborazione Dati assicurando il funzionamento degli elaboratori elettronici, della memoria di massa e dei collegamenti per trasmissione dati;

     - la realizzazione di collegamenti a distanza via terminale con il Consiglio regionale, con i Servizi di Segreteria dei singoli Dipartimenti, con gli Enti Pubblici e gli Organismi Economici e Sociali della Regione, per la fornitura di informazioni di carattere legislativo, economico, sociale e amministrativo e per le normali attività dell'Ente;

     - lo studio di nuovi prodotti software;

     - la definizione degli standards sistematici, di analisi, programmazione e documentazione controllandone l'applicazione;

     - l'applicazione di sistemi operativi installati sugli elaboratori elettronici, la manutenzione e le misurazioni di «performance» dei sistemi stessi;

     - la valutazione dei fabbisogni dell'hardware e del software necessario al funzionamento del Centro Elaborazione Dati e controllo dell'acquisto dei relativi prodotti;

     - la predisposizione dell'ambiente sistematico per l'installazione di nuovi prodotti-programmi sia nell'area software di base che nell'area applicativa, verificandone, prima di accertarne l'installazione, la documentazione sistematica, la collaborazione con il servizio gestione;

     - la gestione della nastroteca dei dati;

     - i rapporti con gli enti collegati al sistema informativo regionale;

     - la collaborazione alla progettazione e realizzazione di sistemi o sottosistemi di informazioni; valutandone l'applicabilità presso i settori utenti;

     - la valutazione del fabbisogno di informazioni dell'organizzazione nei settori interessati;

     - la valutazione della disponibilità di informazioni sia interne che esterne in rapporto al fabbisogno dell'organizzazione ed in particolare della direzione degli Enti;

     - la definizione delle procedure occorrenti per soddisfare i fabbisogni;

     - la valutazione dell'efficienza del sistema di informazioni in rapporto al modificarsi delle esigenze della organizzazione degli Enti utilizzatori.

     - Infine, assicura la costante disponibilità delle chiavi di accesso ai singoli programmi anche da parte dei dipartimenti regionali collegati.

 

     28. Piano.

     Cura:

     - l'elaborazione dello schema del Piano Regionale di sviluppo e degli aggiornamenti annuali in raccordo con i servizi dipartimentali di programmazione e predispone le osservazioni per i pareri sugli interventi delle amministrazioni e delle partecipazioni statali inerenti la gestione del territorio;

     - cura la verifica della compatibilità dei programmi di settore con gli obiettivi del programma regionale di sviluppo;

     - l'elaborazione degli indirizzi per i programmi degli Enti strumentali della Regione;

     - l'elaborazione di indirizzi per la formazione dei piani delle Comunità Montane;

     - la verifica di compatibilità dei piani e programmi delle Comunità Montane, dei Consorzi degli Enti Locali e degli Enti operativi regionali ed interegionali con il piano regionale di sviluppo;

     - la predisposizione dei pareri in ordine alle relazioni previsionali e programmatiche degli Enti locali;

     - l'elaborazione degli indirizzi metodologici attinenti ai sistemi di pianificazione operativa dell'attività regionale;

     - assicura il necessario coordinamento tra i piani di sviluppo e l'ipotesi di assetto territoriale;

     - cura la verifica della validità degli indirizzi organizzativi delle macroprocedure attinenti all'attuazione del programma regionale di sviluppo e dei relativi progetti.

 

     29. Programmi.

     Cura:

     - il coordinamento delle attività di programmazione socio-economica;

     - il coordinamento generale per l'attuazione del programma regionale di sviluppo;

     - il collegamento con gli Organi della programmazione nazionale e con ogni altra istituzione pubblica per la materia di competenza;

     - i rapporti con la commissione consultiva interregionale e con i gruppi di lavoro operanti presso la medesima;

     - la collaborazione con l'Ufficio Bilancio per la predisposizione dello schema di bilancio pluriennale e dei relativi aggiornamenti annuali;

     - i rapporti con il Ministero per gli interventi straordinari del Mezzogiorno e con gli organismi tecnici dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

     - i rapporti con il CIPE e con i Ministeri che predispongono programmi regionali;

     - la verifica dei tempi e delle modalità di attuazione dei programmi finanziati dalla Regione;

     - la verifica della realizzazione dei progetti del programma regionale di sviluppo per la loro rispondenza alle fasi temporali, ai costi, ai risultati stabiliti dall'ente in collegamento coi singoli dirigenti d'ufficio;

     - gli adempimenti relativi all'applicazione dei regolamenti CEE n.ri 1787/84, 2615/80 e 2618/80;

     - la predisposizione dei programmi integrati mediterranei relativi alle politiche programmatiche comunitarie;

     - la formazione dei programmi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni;

     - i rapporti con l'IBRES, con l'Università e con gli Enti e gli Istituti di ricerca regionali e nazionali, per la parte di competenza.

 

     30. Strutture e strumenti.

     - Individua le esigenze informative e propone programmi pluriennali di informatica;

     - coordina la raccolta delle informazioni relative ai fenomeni sociali, economici ed amministrativi riguardanti la Basilicata;

     - assicura la documentazione statistica in raccordo con i competenti servizi dipartimentali e con l'ISTAT;

     - cura la redazione annuale della relazione sull'andamento economico della Regione e la pubblicazione trimestrale della relazione sui movimenti della popolazione e sull'andamento dell'occupazione e della disoccupazione in Basilicata;

     - cura la sistemazione e la raccolta di documenti, pubblicazioni e progetti per la formulazione dei programmi della Regione e degli Enti locali e strumentali;

     - predispone, conserva ed aggiorna la documentazione cartografica di interesse regionale;

     - effettua le indagini statistiche ai sensi della decisione del Consiglio della Comunità Europea del 6-7-1981 [81/518].

 

SETTORE DELLA GIUNTA

AGRICOLTURA ALIMENTAZIONE E FORESTE

CACCIA E PESCA

 

     31. Agricoltura di Matera.

     - E' un Ufficio che opera con competenza provinciale.

     La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività che attengono alle funzioni dell'Ufficio spetta alle competenti strutture centrali e viene esercitata fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto amministrativo con direttive e/o istruzioni di servizio;

     - svolge compiti di coordinamento delle strutture regionali decentrate della Provincia di Matera operanti sul territorio di competenza per l'attuazione delle direttive impartite dai competenti Uffici Dipartimentali;

     - cura i programmi di intervento predisposti dal Dipartimento ed assicura i servizi dipartimentali per il territorio di competenza;

     - predispone studi, ricerche e dati sulle produzioni e sulle strutture del territorio provinciale.

 

     32. Alimentazione.

     - Cura la promozione e gli orientamenti dei consumi alimentari;

     - la rilevazione ed il controllo dei dati sul fabbisogno alimentare;

     - gli adempimenti preliminari per il riconoscimento dei marchi di qualità e delle denominazioni di origini tipiche;

     - l'attuazione degli interventi per la regolazione dei mercati ivi compresi quelli connessi all'AIMA;

     - gli adempimenti relativi alla disciplina degli interventi di mercato nel settore degli ortofrutticoli:

- effettua gli studi e rilevazioni sulle produzioni agricole regionali:

     - svolge indagini di mercato atte a verificare la potenzialità produttiva nei vari settori onde rapportarle alle esigenze del consumo.

 

     33. Assetto fondiario, statistica e documentazione.

     - Provvede alla concessione di mutui a tasso agevolato per la formazione ed ampliamento della Proprietà Diretto - Coltivatrice sia con fondi regionali che con quelli ministeriali:

     - cura il riordino fondiario e l'utilizzazione della terra incolta, studiandone l'eventuale assegnazione a coltivatori agricoli:

     - rilascia attestati per le agevolazioni fiscali. per acquisti, per successioni, per assegnazione terreni dell'Ente di Sviluppo:

     - provvede alla ripartizione annuale dei fondi nazionali e regionali alle Comunità Montane verificandone la puntuale utilizzazione:

     - cura l'assistenza tecnica alle Comunità Montane ed al Consorzio dei Comuni non montani del Materano:

     - provvede alla rilevazione di statistiche mensili per conto dell'ISTAT e rilevamenti delle produzioni e dei mercati, nonché censimenti generali sulle strutture agricole, salariati, ecc.:

     - cura gli adempimenti previsti dalla Legislazione regionale nel settore dell'agriturismo.

 

     34. Bonifica e delle acque.

     - Coordina le azioni e gli interventi nel settore delle OO.PP. di bonifica e della irrigazione;

     - cura l'istruttoria e fornisce pareri sui progetti relativi;

     - coordina la gestione speciale degli impianti pubblici di irrigazione trasferiti e da trasferire al patrimonio regionale ai sensi del D.P.R. 18A- 79;

     - attende ai rapporti con i Consorzi di Bonifica, con l'Ente Irrigazione e gli altri Enti delegati e strumentali;

     Cura:

     - le azioni relative alla gestione e manutenzione delle OO.PP. di bonifica eseguite in concessione dagli Enti strumentali;

     - le azioni relative alle spese di gestione e manutenzione degli invasi per la parte di competenza della Regione Basilicata;

     - le funzioni delegate in materia di OO.PP. di bonifica e irrigazione;

     - i rapporti con l'Ufficio di Piano in ordine alla programmazione regionale degli interventi nel settore;

     - attende a studi e ricerche sulla materia di competenza.

 

     35. Compiti e funzioni dell'Ufficio Tutela, Credito Agrario e Procedure Meccanizzate. [26]

     L'Ufficio Tutela, Credito Agrario e Procedura Meccanizzate:

     a) cura lo svolgimento dell'attività connessa alla introduzione di tecniche e coltivazioni di piante erbacee e arboree, verificandone la efficacia nel territorio regionale;

     b) rilascia certificazioni fitosanitarie dei prodotti agricoli di importazione ed esportazione e transito;

     c) rilascia autorizzazioni all'impianto di vivai, al commercio di semi, piante e parti di piante controllandone la sanità e la qualità;

     d) provvede in collaborazione con gli Uffici competenti del Dipartimento Sicurezza Sociale all'istruzione e all'addestramento di coloro che intendono dedicarsi alla vendita e all'impegno dei presidi sanitari;

     e) fa osservare le norme relative alla circolazione, all'interno della Repubblica, delle piante, parti di piante e semi;

     f) svolge controlli atti a garantire la purezza della razza, germinabilità, l'energia germinativa, la provenienza, lo stato fitosanitario delle sementi e le funzioni di promozione per la creazione di nuove sementi elette;

     g) cura il credito agrario di esercizio e di miglioramento nei vari settori di intervento;

     h) cura gli adempimenti connessi all'attivazione delle procedure meccanizzate;

     i) cura la gestione degli interventi volti alla produzione biologica e integrata dei prodotti agricoli.

 

     36. Foreste, ecologia, caccia e pesca.

     Cura:

     - il coordinamento delle attività delle strutture periferiche;

     - il Centro operativo regionale delle emergenze (compresi gli incendi boschivi);

     - il vincolo per scopi idrogeologici;

     - la tutela della flora, della fauna, delle zone umide e dei geotopi;

     - la protezione della natura compresa l'istituzione dei parchi e riserve;

     - i bachi da seme, la propaganda forestale e i vivai forestali;

     - la ricerca e la sperimentazione forestale;

     - il rilevamento e la elaborazione dei dati climatologici in raccordo con gli Organismi nazionali competenti;

     - la ricerca e gli studi pedologici, geologici, idrogeologici e le indagini geotecniche sul territorio rurale ai fini della conservazione del suolo anche in collaborazione con l'Ufficio geologico;

     - la progettazione e la esecuzione delle sistemazioni idraulico- forestali dei bacini montani (R.D.L. 30-12-1923, n. 3267);

     - la gestione del Patrimonio regionale forestale;

     - la gestione dei tratturi;

     - la materia inerente la caccia e la pesca;

     - l'attuazione degli interventi per conto degli Enti delegati;

     - la contabilità regionale;

     - collabora sotto l'aspetto geopedologico con gli Uffici regionali e con gli Enti Locali interessati in materia di smaltimento dei liquami e dei residui dei cicli di lavorazione di attività connesse con l'agricoltura;

     - esprime parere per l'attività estrattiva ricadente su terreni sottoposti a vincolo idrogeologico.

     Ai sensi del penultimo comma dell'art. 7 della presente legge i compiti sopra elencati possono essere affidati dalla Giunta regionale, con apposita convenzione, in tutto o in parte, al Corpo Forestale dello Stato. In tal caso l'Ufficio assume anche funzioni di raccordo.

     In attesa delle determinazioni di cui al comma precedente e fermo restando l'affidamento dell'ufficio a personale regionale, resta in vigore la convenzione in atto.

 

     37. Politica agricola comunitaria e rapporti E.S.A.B.

     - Cura l'attività di informazione generale sulla Politica Agricola Comune mantenendo rapporti con gli Uffici Comunitari Nazionali e Internazionali del settore;

     - attua sul piano operativo regolamenti e direttive che non rientrano nelle competenze specifiche di altri settori agricoli;

     - cura i rapporti con l'Ente di Sviluppo Agricolo;

     - cura i rapporti con gli Enti delegati per quanto attiene alla realizzazione delle opere di civiltà nelle campagne.

 

     38. Produzione ed interventi.

     - Cura l'attività relativa al miglioramento e incremento del patrimonio zootecnico e controllo sui Libri Genealogici nonché l'attività selettiva;

     - l'attività nel settore della meccanizzazione e il coordinamento degli adempimenti amministrativi connessi all'esercizio delle macchine agricole;

     - coordina, nel settore delle calamità naturali, gli adempimenti connessi alla delega amministrativa nei casi di applicazione della legislazione nazionale e regionale;

     - cura i progetti speciali zootecnici.

 

     39. Sviluppo agricolo. [27]

     L'ALSIA, sulla base delle direttive del Consiglio e della Giunta regionale, provvede al coordinamento e gestione delle azioni in tema di sviluppo agricolo ed in particolare cura:

     a) l'indirizzo, la programmazione, il coordinamento, il controllo e l'esecuzione delle attività di sperimentazione, dimostrazione, divulgazione, informazione, consulenza in agricoltura e la gestione dei servizi tecnici, a carattere regionale, di supporto alle attività di informazione e consulenza in agricoltura, ivi compresa la consulenza tecnica specialistica;

     b) il collegamento e la collaborazione con istituzioni di ricerca e sperimentazione agraria ed il raccordo con gli altri Uffici regionali che svolgono attività connesse ai servizi di sviluppo agricolo;

     c) [28];

     d) l'attività amministrativa, il controllo ed il coordinamento per l'attuazione dei programmi triennali e degli aggiornamenti annuali per i SSA da realizzare con le strutture pubbliche e con quelle autogestite dagli Organismi associativi di operatori agricoli di cui all'art. 14;

     e) l'attuazione dei programmi operativi di cui agli articoli 17 e 21 del Regolamento CEE 797/85;

     f) la formazione, la riqualificazione e l'aggiornamento del personale dei Servizi di Sviluppo Agricolo appartenente alla struttura pubblica o privata già in attività o da formare ai sensi dei Regolamenti CEE 270/79 e 1760/87 e 2052/88, utilizzando anche strutture e competenze del CIFDA (Consorzio Interregionale per la Formazione dei Divulgatori Agricoli) di Metaponto ed ogni altro adempimento conseguente alla applicazione dei predetti Regolamenti CEE 270/79,1760/87 e 2052/88 e successive modificazioni o integrazioni, per quanto attiene l'impiego e il controllo sulla utilizzazione dei divulgatori;

     g) il coordinamento dell'attività delle Aziende Agricole Sperimentali Dimostrative della Regione e della Contabilità Aziendale, relativa alla Rete di Contabilità Agraria della Basilicata e della Rete di Informazione Contabile Agricola (RICA);

     h) la promozione e il sostegno a favore della Cooperazione e dell'Associazionismo e marketing in agricoltura.

 

ASSETTO DEL TERRITORIO

 

     40. Geologico.

     - Cura le indagini sulla geologia ed idrogeologia del territorio regionale;

     - le indagini sulla difesa e conservazione del suolo, sistemazione idrogeologica e difesa dei litorali;

     - elabora ed aggiorna la cartografia geologica, idrologica e geotecnica;

     - gli studi e i pareri per il consolidamento ed il trasferimento degli abitati dissestati;

     - la strumentazione tecnica;

     - le elaborazioni grafiche;

     - l'elaborazione, il controllo e l'aggiornamento di procedure automatizzate di elaborazione di metodologie e ricerche sulla zonazione sismica di aree urbanizzate e/o da urbanizzare;

     - effettua indagini sulla sismicità del territorio regionale;

     - la consulenza e l'assistenza tecnica agli Uffici regionali ed agli Enti Locali in materia di uso, tutela del territorio e delle aree urbane;

     - collabora sotto l'aspetto geologico con gli uffici regionali e con gli Enti Locali interessati in materia di smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo, smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione, dei processi di depurazione e del drenaggio dei bacini artificiali e in genere in materia di uso e tutela del territorio;

     - esprime pareri ai sensi dell'art. 13, Legge 64/74 (articolo 5 L.R. n. 40/82);

     - effettua controlli ai sensi dell'art. 3, L.R. 40/82 (art. 9 deliberazione G.R. 1865/84);

     - individua le norme e gli indirizzi per la salvaguardia e la disciplina d'uso del territorio regionale e il coordinamento degli Enti Locali sub-regionali in tale materia.

 

     41. Lavori Pubblici.

     Cura:

     - l'assistenza giuridico-amministrativa agli Enti Locali in materia di appalti e gestione opere pubbliche;

     - gli adempimenti relativi alla viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse regionale;

     - la predisposizione dei programmi di opere pubbliche di interesse del Dipartimento;

     - la compilazione ed elaborazione dei dati riguardanti lo stato di attribuzione delle opere comunque ammesse a contributo regionale e di quelle eventualmente delegate dallo Stato alle Regioni relative alla competenza del dipartimento;

     - l'istruttoria dei provvedimenti relativi ai procedimenti espropriativi e di urgenza di competenza della Regione;

     - l'assistenza tecnico-amministrativa agli Enti Locali in materia di procedimenti espropriativi delegati;

     - gli adempimenti relativi alle funzioni delegate ai sensi degli articoli 51-79-88 e 103 del D.P.R. 24-7-77 n. 616;

     - la programmazione dello sviluppo delle zone costiere d'intesa con gli Enti Locali - Assistenza Tecnica;

     - la difesa delle coste;

     - gli adempimenti relativi all'edilizia sovvenzionata per nuove costruzioni, risanamento, patrimonio abitativo pubblico, opere di urbanizzazione, verifica delle attività degli IACP;

     - studia e propone i programmi per l'edilizia pubblica residenziale;

     - cura gli adempimenti relativi al finanziamento ed alla gestione dei programmi;

     - studia e propone i programmi per l'edilizia agevolata e convenzionata;

     - cura gli adempimenti relativi al finanziamento ed alla gestione dei programmi, vigilanza;

     - le indagini sullo stato di attuazione dei programmi.

 

     42. Opere pubbliche e difesa del suolo.

     Cura:

     - la progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori-proposta di interventi;

     - gli adempimenti in applicazione della L.R. n. 40/82 e delle leggi statali n. 64/74 e n. 1086/71;

     - gli adempimenti relativi a piani e programmi di competenza regionale, assistenza tecnica agli Enti Locali ed espressione di parere ai sensi della legge n. 10/1977; progettazione ed esecuzione di opere pubbliche su richiesta degli Enti Locali, conduzione del laboratorio per prove sui materiali;

     - la progettazione ed esecuzione di opere di competenza regionale e degli Enti Locali, su esplicita richiesta; gli adempimenti relativi alla tutela delle acque dagli inquinamenti in collaborazione con l'Ufficio tutela ambientale del Dipartimento Sicurezza Sociale; gli interventi di somma urgenza e tutela della pubblica igiene, pareri ai sensi delle leggi statali;

     - la progettazione e la esecuzione di opere di competenza regionale; i piani di bacino e le proposte di interventi; la vigilanza e l'espressione di pareri su opere di bonifica di competenza regionale;

     - la concessione e le derivazioni di acqua, l'estrazione di inerti dagli alvei fluviali e gli adempimenti per l'impianto di linee elettriche di pubblica illuminazione;

     - l'esercizio dell'azione di controllo per i progetti e le opere di interesse privato realizzati ai sensi della legge 219/81 e successive modificazioni e integrazioni, anche ai fini dell'osservanza delle norme tecniche per la ricostruzione in zona sismica.

 

     43. Territorio di Matera-Sassi.

     - E' un Ufficio che opera con competenza provinciale.

     - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività che attengono alle funzioni del presente Ufficio spetta alle competenti strutture centrali e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto amministrativo, con direttive e/o istruzioni di servizio.

     - Cura la progettazione, la direzione e l'esecuzione dei lavori proposta di interventi;

     - cura gli adempimenti relativi ai piani e programmi di competenza regionale, assistenza tecnica agli Enti Locali ed espressione di pareri ai sensi della legge n. 10/77; progettazione ed esecuzione di opere pubbliche su richiesta degli Enti Locali; conduzione del laboratorio per prove sui materiali;

     - cura la progettazione ed esecuzione di opere di competenza regionale e degli Enti Locali, su esplicita richiesta; gli adempimenti relativi alla tutela delle acque dagli inquinamenti in collaborazione con l'Ufficio tutela ambientale del Dipartimento Sicurezza Sociale; gli interventi di somma urgenza e tutela della pubblica igiene, pareri ai sensi delle leggi statali;

     - cura la progettazione e la esecuzione di opere di competenza regionale, i piani di bacino e le proposte di interventi; la vigilanza e l'espressione di pareri su opere di bonifica di competenza regionale;

     - cura la concessione e le derivazioni di acqua, l'estrazione di inerti dagli alvei fluviali e gli adempimenti per l'impianto di linee elettriche e di pubblica illuminazione;

     - cura la concessione e la derivazione di acqua, l'estrazione di inerti dagli alvei fluviali e gli adempimenti per l'impianto di linee elettriche e di pubblica illuminazione;

     - svolge compiti di assistenza agli Enti locali ed uffici regionali in materia di uso e tutela del territorio, di studio dei fenomeni di arretramento della costa; effettua indagini relative alla geologia ed idrogeologia del territorio ed ai problemi della difesa e conservazione del suolo ed accertamenti dei fenomeni e delle cause di eventi alluvionali;

     - svolge compiti di assistenza e consulenza agli Enti Locali e di studi e ricerche in materia di beni ambientali, cura l'istruttoria degli strumenti urbanistici, anche sotto il profilo ambientale, nonché l'esame dei progetti da realizzare in zone vincolate e di particolare pregio ambientale;

     - cura l'istruttoria per la istituzione di nuovi servizi e la modifica delle modalità di esercizio di quelli in atto; istruisce le richieste relative ai contributi per investimento; svolge le funzioni di vigilanza, in collaborazione con la struttura centrale, sulla regolarità di esercizio dei servizi; cura la diffusione nel territorio dell'informazione relativa ai servizi in atto, agli orari, alle fermate ed alle tariffe;

     - cura l'istruttoria preliminare relativa alla concessione di contributi per la costruzione, l'acquisto ed il recupero degli alloggi; effettua il controllo nel rispetto da parte dei soggetti incaricati della realizzazione dei programmi di edilizia abitativa fruenti di contributi pubblici, delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi; accerta il possesso dei requisiti da parte dei beneficiari dei contributi statali e regionali; svolge attività di assistenza ai soggetti pubblici e privati;

     - cura i programmi di intervento predisposti dal Dipartimento ed assicura i servizi dipartimentali per il territorio di competenza.

     - la raccolta e il coordinamento delle norme nazionali sui Sassi di Matera ai fini di un raccordo con le potestà e gli ambiti di competenza regionale anche con riguardo ai vincoli paesistici ed urbanistici;

     - lo studio e la ricerca in ordine al possibile utilizzo di provvidenze finanziarie anche da parte di organismi internazionali;

     - la collaborazione alla individuazione ed alla definizione delle procedure tecnico-giuridiche e tecnico-contabili per l'attuazione degli intervento di recupero e per la gestione dei relativi flussi finanziari derivanti dalla normativa regionale, nazionale ed europea per il restauro urbanistico-ambientale dei rioni «Sassi» e del centro storico di Matera;

     - il raccordo con gli enti e gli organismi anche di carattere locale interessati alla fase operativa sul risanamento dei «Sassi»;

     - lo svolgimento degli atti istruttori per le decisioni dei competenti uffici in materia di vincoli paesistici ed ambientali [29].

 

     44. Trasporti.

     Cura:

     - i programmi operativi per i servizi di trasporto;

     - le concessioni e le modifiche di esercizio;

     - stabilisce tariffe, orari, e materiale rotabile;

     - i contributi per gli investimenti;

     - i contributi di esercizio;

     - gli adempimenti relativi alla verifica della regolarità di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale.

 

     45. Urbanistica e ambiente.

     - Cura gli studi e le ricerche relative alla pianificazione territoriale di coordinamento;

     - l'istruttoria relativa agli strumenti urbanistici regionali e sub regionali;

     - predispone, in collaborazione con il Dipartimento Programmazione, l'ipotesi di Assetto Territoriale e i relativi aggiornamenti;

     - esamina i progetti di localizzazione di opere ed impianti di iniziativa pubblica e privata;

     - collabora alla elaborazione delle proposte di legge dei regolamenti in materia urbanistica;

     - svolge attività di assistenza e di consulenza giuridica a Comuni od Enti vari;

     - istruisce le pratiche relative al contenzioso urbanistico;

     - cura l'assistenza tecnica e amministrativa per la gestione degli strumenti urbanistici comunali;

     - gli studi e le ricerche in materia di Beni Ambientali;

     - esamina gli strumenti urbanistici sotto il profilo ambientale;

     - le istruttorie dei progetti ricadenti in zone vincolate o di particolare pregio ambientale, nonché i piani regolatori generali.

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     46. Artigianato.

     - Cura gli insediamenti artigiani: rapporti con i Comuni;

     - promuove l'associazionismo dell'artigianato;

     - promuove incentivi per partecipazione a mostre e fiere, nonché per aggiornamenti professionali;

     - cura la segreteria della Consulta Regionale Permanente per l'artigianato;

     - i rapporti con la Commissione Provinciale per l'artigianato e con la Commissione Regionale;

     - i rapporti con l'A.R.S.A;

     - l'istruttoria per la concessione di contributi in c/capitali;

     - concede contributi in conto interesse per credito di esercizio;

     - effettua controlli tecnici - Segreteria Comitato Tecnico;

     - contributi alle cooperative artigiane di garanzia e controlli sulla gestione delle cooperative;

     - cura i rapporti con l'Artigiancassa, con gli istituti di Credito;

     - stipula convenzioni;

     - cura per l'artigianato gli specifici adempimenti di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

     - assicura la segreteria tecnico-amministrativa presso la Commissione Provinciale ex art. 22 L. 219/81.

     - Programma e determina direttive regionali in materia di piani comunali commerciali, di orari degli esercizio di vendita, di fiere, mostre e mercati. Interventi surrogatori;

     - cura i rapporti con fiere nazionali ed internazionali;

     - i rapporti con l'I.C.E.;

     - i rapporti con il Ministero I.C.A.;

     - predispone e gestisce il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione;

     - determina i criteri in materia di orari degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione; i rapporti con il Ministero I.C.A. e con i Comuni della regione per una puntuale attuazione del servizio;

     - cura per il commercio gli specifici adempimenti di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219 [30].

 

     47. Attività Produttive in Matera.

     - E' un Ufficio che opera con competenza provinciale.

     - La funzione di indirizzo e coordinamento delle attività che attengono alle funzioni dell'Ufficio spetta alle competenti strutture centrali e viene esercitata, fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto amministrativo, con direttive e/o istruzioni di servizio.

     - Cura i rapporti con i Comuni per la promozione degli insediamenti artigiani e commerciali dell'area;

     - cura i rapporti con la Commissione Provinciale per l'artigianato;

     - effettua controlli sulla gestione delle cooperative artigiane di garanzia;

     - elabora proposte in materia di fonti energetiche rinnovabili e di contenimento di consumo con specifico riguardo all'area interessata;

     - coordina le iniziative promozionali di carattere turistico ricadenti nell'area;

     - intrattiene rapporti con le agenzie di viaggio operanti nel territorio;

     - svolge attività di promozione e di assistenza per le iniziative industriali ricadenti nell'area;

     - cura gli interventi e le mediazioni per la composizione dei conflitti di lavoro;

     - promuove e propone iniziative per l'emigrazione;

     - cura i programmi di intervento predisposti dal Dipartimento ed assicura i servizi dipartimentali per il territorio di competenza.

 

     48. Cave e miniere.

     - Cura gli adempimenti di cui agli artt. 61 e 62 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616, relativi alla coltivazione di cave e torbiere, agli inerti degli alvei di corsi d'acqua regionali, alla ricerca ed alla utilizzazione delle acque minerali e termali e la vigilanza sulle attività relative, ivi comprese la pronuncia di decadenza del concessionario;

     - l'istruzione per l'ottenimento delle autorizzazioni di cui alla legge regionale n. 9 del 16-4-1984 «Norme per la protezione del bacino idrominerario del Vulture»;

     - promuove studi ed indagini geominerarie, geotecniche, geomorfologiche ed idrogeologiche tendenti alla identificazione del patrimonio minerario, di acque minerali e termali, della Regione ai fini di un razionale sfruttamento dello stesso e della sua valorizzazione;

     - cura l'attività istruttoria e preparatoria inerente alla irrogazione di sanzioni amministrative in materia di cave, torbiere, acque minerali e termali applicate direttamente alla Regione;

     - la vigilanza su quanto previsto dai provvedimenti di autorizzazione in materia di cave e torbiere ed estrazione di inerti dagli alvei fluviali, nonché sull'osservanza della L.R. 27-3-1979 n. 12;

     - gli accertamenti e tutte le altre attività previste dagli artt. 13, 14, 15, e 17 della legge 689/81 recepita con L.R. n. 36 del 27-12-1983;

     - la vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria di cui al D.P.R. 9-4-1959, n. 128 e successive modificazioni, nonché le funzioni di igiene e sicurezza del lavoro nel settore minerario di cui ai DD.PP.RR. 24-4-1955, n. 547 e 19-3-1956, n. 302

 

     49. Commercio.

     - Programma e determina direttive regionali in materia di piani comunali commerciali, di orari degli esercizi di vendita, di fiere, mostre e mercati. Interventi surrogatori;

     - cura i rapporti con fiere nazionali ed internazionali;

     - i rapporti con l'I.C.E.;

     - i rapporti con il Ministero I.C.A.;

     - predispone e gestisce il piano regionale di razionalizzazione della rete di distribuzione carburanti per autotrazione;

     - determina i criteri in materia di orari degli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione; i rapporti con il Ministero I.C.A. e con i Comuni della regione per una puntuale attuazione del servizio;

     - cura per il commercio gli specifici adempimenti di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

 

     50. Energia.

     - Cura l'espletamento di tutti gli adempimenti tecnico-amministrativi sui vari interventi richiesti dalla legge dello Stato e della Regione in materia energetica;

     - formula proposte di obiettivi regionali di sviluppo di fonti energetiche rinnovabili e di contenimento dei consumi con particolare riferimento agli idrocarburi ed all'energia elettrica;

     - cura il programma regionale di metanizzazione nonché i rapporti con gli Enti Locali e gli Enti nazionali per l'energia;

     - cura i rapporti con gli Enti nazionali per l'energia (ENEL, ENEA, ENI, C.N.R.);

     - studia i problemi relativi agli insediamenti degli impianti termoelettrici e delle centrali elettronucleari;

     - predispone i pareri per le azioni relative alla ricerca, alla coltivazione, al deposito, al ritrattamento ed al trasporto di risorse o materiale energetico;

     - svolge i compiti di segreteria del Comitato energetico regionale.

 

     51. Lavoro, emigrazione ed industria. [31]

     - Cura gli studi, le analisi e le ricerche sulla problematica del lavoro con particolare riferimento alla situazione occupazione regionale in rapporto all'andamento economico regionale;

     - Cura gli interventi e le mediazioni per la composizione di conflitti di lavoro e per la salvaguardia dei livelli di occupazione su richiesta delle organizzazioni sindacali, degli Enti locali e delle forze sociali interessate, documentazione, ed archiviazione dei verbali delle vertenze e degli accordi conclusi con la presenza e la mediazione del servizio.

     - Si occupa dei problemi degli emigrati;

     - Cura la segreteria della Consulta Emigrazione;

     - Effettua studi sui problemi relativi all'emigrazione ed all'immigrazione regionale in connessione anche con la tematica della mobilità di lavoro;

     - Organizza incontri con gli emigrati ed i relativi scambi;

     - L'esame dei piani di attività industriale e la verifica della loro compatibilità con gli obiettivi, gli indirizzi e finalità dei programmi nazionali e regionali ai fini degli interventi di sostegno;

     - La formulazione dei pareri in materia di nuovi insediamenti produttivi per la concessione di agevolazioni finanziarie, nonché la cura degli adempimenti relativi alla legge di intervento per il settore;

     - Il coordinamento delle attività dei Consorzi Industriali;

     - La cura dell'istruttoria di cui all'art. 32 della Legge 219/81, relativamente agli insediamenti industriali, con eventuali compiti ispettivi.

 

     52. Turismo ed industria alberghiera.

     - Studia, programma e coordina le iniziative promozionali turistiche;

     - programma gli interventi di incentivazione per favorire lo sviluppo del turismo sociale, scolastico e giovanile;

     - cura lo studio promozionale dei problemi connessi alla commercializzazione del prodotto turistico;

     - i rapporti con l'ENIT e con gli enti di promozione turistica;

     - l'assetto istituzionale e il controllo degli enti sub-regionali del turismo;

     - l'attività alberghiera ed extralberghiera, agenzie di viaggio, guide, interpreti;

     - lo studio, la ricerca e la programmazione degli interventi concernenti l'uso del territorio a fini turistici;

     - i piani di intervento per la incentivazione delle iniziative concernenti la realizzazione o il miglioramento di strutture ed infrastrutture turistiche e relativi adempimenti procedurali e tecnico- amministrativi in attuazione degli stessi;

     - l'uso degli arenili balneari;

     - rapporti con la Cassa per il Mezzogiorno per la scelta e il coordinamento degli interventi nel settore;

     - gli specifici adempimenti di cui all'art. 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219;

     - gli studi, la programmazione e la promozione degli interventi per lo sviluppo delle attrezzature e degli impianti sportivi;

     - i rapporti con il CONI, con l'Istituto di Credito Sportivo e la Cassa Depositi e Prestiti.

 

CULTURA E FORMAZIONE

 

     53. Archivi-Biblioteche-Musei.

     Cura:

     - l'attuazione di programmi e iniziative per la valorizzazione del patrimonio storico-artistico, in collaborazione con i competenti organi e strutture del Ministero per i beni culturali e ambientali;

     - lo sviluppo e il potenziamento di archivi, biblioteche, musei di enti locali e di interesse locale;

     - le attività di formazione e aggiornamento degli operatori delle biblioteche, dei musei e degli archivi degli enti locali;

     - lo svolgimento di progetti sperimentali per l'integrazione dei servizi sul territorio;

     - l'organizzazione di manifestazioni espositive e documentarie di particolare rilevanza;

     - l'allestimento di servizi di informazione e catalogazione, anche attraverso l'impiego di moderni sistemi tecnologici;

     - le attività di promozione e di assistenza agli enti locali per il coordinamento degli interventi nel settore.

 

     54. Attività culturali e sportive.

     Cura:

     - l'attuazione dei programmi di intervento in materia di promozione educativa e culturale, spettacolo e tempo libero;

     - l'indirizzo e il coordinamento delle strutture permanenti di servizio culturale, ivi compresi i centri regionali di servizi culturali;

     - i rapporti con le istituzioni culturali, con l'associazionismo, con le scuole e con gli enti locali per la realizzazione della attività educative e culturali sul territorio;

     - la tenuta e l'aggiornamento degli albi regionali delle associazioni e istituzioni culturali e sportive;

     - l'attuazione dei programmi di promozione delle attività sportive, ricreative e del tempo libero;

     - la realizzazione di iniziative e programmi per la formazione, la ricerca, la produzione e la distribuzione nel campo dello spettacolo (cinema, teatro, musica);

     - l'indirizzo e il coordinamento delle attività organizzate dal Dipartimento presso i collegi scuola di Maratea e Metaponto;

     - l'indirizzo e il coordinamento dei servizi di documentazione del centro regionale di formazione e documentazione multimediale (MEDIAFOR);

     - la gestione, promozione ed organizzazione degli scambi culturali internazionali promossi dalla Regione concernenti le scuole, università ed associazioni giovanili;

     - l'organizzazione di intesa con i competenti ministeri, degli scambi culturali internazionali concernente le scuole, l'università, le associazioni giovanili ed i figli degli emigrati.

 

     55. Cultura e Formazione di Matera.

     E' un Ufficio che opera con competenza provinciale.

     La funzione di indirizzo e di coordinamento della attività che attengono alle funzioni dell'Ufficio spetta alle competenti strutture centrali e viene esercitata fuori dei casi in cui si provvede con legge o con atto amministrativo, con direttive e/o istruzioni di servizio:

     - collabora con gli Uffici competenti nella ricerca, studio e raccolta di dati per la programmazione degli interventi in materia di formazione professionale, diritto allo studio, edilizia scolastica e promozione educativa e culturale;

     - collabora con gli altri Uffici del Dipartimento nella impostazione ed organizzazione delle iniziative nei settori della istruzione e della cultura;

     - esercita funzioni di coordinamento e di indirizzo delle strutture formative e culturali regionali, operanti a Matera;

     - svolge attività di informazione e orientamento dell'utenza interessata alle iniziative ed ai programmi curati dal Dipartimento nel territorio di riferimento;

     - assicura le funzioni di collegamento tra le istituzioni locali, gli enti, gli organismi privati, le aziende della provincia di Matera e gli Uffici del Dipartimento;

     - cura i programmi di intervento predisposti dal Dipartimento ed assicura i servizi dipartimentali per il territorio di Competenza.

 

     56. Formazione Professionale. [32]

     Cura:

     - la predisposizione ed attuazione dei programmi annuali e pluriennali di formazione e orientamento professionale;

     - l'indirizzo e il coordinamento dei Centri di formazione professionale regionale, delegati e convenzionati;

     - la tenuta, l'aggiornamento e la gestione dell'Albo regionale dei formatori;

     - i rapporti con gli enti operanti nel settore;

     - l'indirizzo e lo svolgimento delle attività formative in agricoltura e dei corsi isolati di F.P.;

     - il funzionamento degli organi collegiali e la Segreteria del Comitato Consultivo Regionale;

     - gli adempimenti relativi all'effettuazione degli esami di qualifica e al rilascio dei relativi diplomi;

     - l'istruttoria e la gestione amministrativa dei progetti formativi, ivi compresi quelli da realizzare con il concorso finanziario del Fondo Sociale Europeo;

     - gli adempimenti relativi all'applicazione dei regolamenti CEE in materia di formazione;

     - le funzioni di ragioneria, contabilità e rendicontazione relative ai corsi di F.P.;

     - le funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione degli interventi formativi;

     - le attività di aggiornamento continuo dei formatori;

     - l'indirizzo e il coordinamento delle attività formative del Centro Regionale di Formazione e Documentazione Multimediale (MEDIAFOR);

     - l'organizzazione dei servizi di orientamento professionale;

     - l'attuazione di programmi speciali per il sostegno dell'occupazione giovanile;

     - la cura dello svolgimento di studi, ricerche attinenti alla tematica della formazione, della informazione, della sperimentazione educativa, della produzione culturale, del tempo libero, della valorizzazione integrata delle risorse culturali;

     - i rapporti di collaborazione con l'Università e gli organismi di ricerca;

     - i progetti e le ricerche-intervento di formazione permanente e le attività sperimentali di alternanza scuola-lavoro;

     - lo studio di modelli di sperimentazione formativa e la verifica di supporti, materiali e metodologie per le attività formative culturali.

 

     57. Scuola e gioventù.

     Cura:

     - la realizzazione dei piani regionali per l'attuazione del diritto allo studio nei vari gradi d'istruzione;

     - i rapporti con gli enti locali e gli organi scolastici per l'organizzazione dei servizi scolastici in sede locale e per il funzionamento dei collegi scuola;

     - lo svolgimento e la pubblicazione di ricerche afferenti alle dinamiche problematiche emergenti nel mondo della scuola;

     - le iniziative concernenti aspetti ed esigenze della condizione giovanile;

     - l'istruttoria dei programmi di intervento nel campo dell'edilizia scolastica;

     - la verifica e l'aggiornamento delle esigenze strutturali e logistiche delle scuole per la definizione e programmazione dei necessari interventi;

     - la gestione amministrativa dei servizi e degli interventi a favore degli studenti universitari;

     - promozione di iniziative culturali in collaborazione con la scuola e le altre istituzioni per la lotta alle tossicodipendenze.

 

SICUREZZA SOCIALE

 

     58. Affari del personale del servizio sanitario.

     Cura la elaborazione e la predisposizione, anche in collaborazione con altri uffici del Dipartimento, dei provvedimenti normativi ed amministrativi di competenza regionale in materia di personale del servizio sanitario.

     In particolare, cura la elaborazione e la predisposizione anche in collaborazione con altri uffici del Dipartimento, dei provvedimenti normativi ed amministrativi in materia di:

     a) accordi nazionali e regionali del personale dipendente del servizio sanitario;

     b) convenzioni nazionali e regionali ex art. 48 legge 833/1978;

     c) piante organiche dei servizi, presidi e strutture delle Unità Sanitarie Locali;

     d) formazione e gestione dei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario e per l'aggiornamento degli stessi;

     e) concorsi pubblici per il reclutamento del personale delle Unità Sanitarie Locali;

     f) mobilità del personale del Servizio Sanitario nell'ambito regionale ed interregionale.

     - Cura, nell'ambito degli indirizzi programmatici elaborati dall'Ufficio programmazione-formazione ed informazione, la gestione dei programmi per l'aggiornamento tecnico-scientifico del personale del servizio sanitario ai sensi dell'art. 45 del D.P.R. 761/79 e predispone i relativi provvedimenti autorizzativi di competenza regionale;

     - cura e predispone i provvedimenti di riammissione in servizio del personale delle Unità Sanitarie Locali;

     - cura l'istruttoria del contenzioso amministrativo in materia di concorsi pubblici, ruoli nominativi e convenzioni nazionali e regionali del personale dipendente e convenzionato.

 

     59. Coordinamento delle attività.

     Cura, anche con la collaborazione degli addetti all'Ufficio regionale di sanità, le attività connesse all'esercizio delle funzioni regionali di indirizzo e coordinamento delle attività sociali e sanitarie delle UU.SS.LL, degli Enti Locali e delle Istituzioni Pubbliche e Private nelle materie sotto indicate:

     - medicina di base e specialistica ambulatoriale-Assistenza protesica ed integrativa;

     - accesso alle strutture ospedaliere esterne di alta specializzazione;

     - presidi ospedalieri ed altre istituzioni pubbliche e private di ricovero e cura. Pianificazione esecutiva dell'assistenza ospedaliera e della organizzazione degli ospedali;

     - elaborazione di piani pluriennali ed annuali e la proposta inerente agli investimenti per presidi ed attrezzature del Servizio Sanitario Regionale nel rispetto delle indicazioni del Piano Sanitario Regionale e del piano dei servizi socio-assistenziali, se operanti;

     - farmacie - piante organiche - concorsi per assegnazione delle sedi farmaceutiche. Autorizzazioni all'apertura di laboratori di analisi ed altre strutture sanitarie;

     - affari concernenti l'assistenza socio-sanitaria alla maternità, all'infanzia ed alla età evolutiva. Consultori familiari. Interruzione volontaria di gravidanza. Problematica socio-assistenziale minorile. Tutela della salute degli anziani ed altre attività socio-assistenziali per la terza età;

     - assistenza alle fasce marginali di popolazioni e categorie protette;

     - igiene mentale ed assistenza psichiatrica;

     - prevenzione ed assistenza agli stati di tossicodipendenza;

     - apporti del volontariato, dell'associazionismo e della cooperazione ai servizi socio-assistenziali. Rapporti con le istituzioni assistenziali pubbliche e private, ivi comprese la vigilanza ed il controllo per quanto di competenza regionale;

     - presidi sanitari zonali e multizonali e servizi a rete regionale;

     - assistenza e livelli delle prestazioni diagnostiche-terapeutiche e riabilitative. Assistenza termale;

     - attività preventive e riabilitazione ad alta rilevanza epidemiologica;

     - attività medico-legali del Servizio Sanitario Nazionale.

     Nelle stesse materie l'Ufficio cura anche lo studio, l'elaborazione e la predisposizione degli altri provvedimenti, di natura legislativa, di pianificazione esecutiva e di gestione attiva di competenza della Regione e non assegnati agli altri Uffici del Dipartimento ivi comprese la concessione di contributi specifici e per il finanziamento di interventi in conto capitale;

 

     60. Gestione risorse.

     Compete all'ufficio lo svolgimento delle attività di competenza regionale relative all'esercizio delle funzioni sotto specificate:

     - tenuta dei rapporti con il servizio centrale per la programmazione sanitaria relativamente alla gestione del Fondo Sanitario Nazionale;

     - la traduzione finanziaria, in collaborazione con il Dipartimento Finanze-Bilancio e Patrimonio delle scelte di programmazione sanitaria e socio-assistenziale nei bilanci pluriennali ed annuali;

     - il riparto e la gestione del Fondo Sanitario Regionale di parte corrente;

     - il riparto e la gestione del Fondo Regionale per l'assistenza;

     - la predisposizione della relazione annuale sui fabbisogni del Servizio Sanitario Regionale e la verifica dei fabbisogni di cassa trimestrale delle UU.SS.LL.;

     - la definizione di azioni programmatiche per la razionalizzazione e la qualificazione della spesa;

     - le analisi sui fattori di costo del Servizio Sanitario Regionale;

     - il coordinamento delle attività di gestione finanziaria delle UU.SS.LL. e lo svolgimento di pretrattative uniche regionali per acquisti di beni strumentali e di consumo;

     - il coordinamento di attività amministrative inerenti il patrimonio delle UU.SS.LL.;

     - attività ispettivo-finanziarie (legge 181/82) e rapporti con i collegi dei Revisori dei Conti;

     - il coordinamento, l'esame e la verifica dei bilanci e dei rendiconti trimestrali delle UU.SS.LL.;

     - la tenuta dei rapporti economico-finanziari, con strutture sanitarie pubbliche e private;

     - la cura dei rapporti economico-finanziari, conseguenti alla mobilità sanitaria extra regionale;

     - il coordinamento delle entrate dirette del Servizio Sanitario Regionale, l'assistenza sanitaria in ambito CEE e relative compensazioni finanziarie, l'attività sanitaria a pagamento;

     - la gestione economico-finanziaria del contratto del comparto sanitario e delle convenzioni con le categorie professionali previste dall'art. 48 della legge 833/78.

 

     61.Programmazione, formazione, informazione e ricerca.

     Compete all'Ufficio, con la collaborazione tecnica e sanitaria degli addetti all'Ufficio regionale di Sanità, la elaborazione di studi e ricerche e la cura degli affari di competenza regionale relative all'esercizio delle funzioni sotto specificate:

     - elaborazione del piano sanitario regionale e dei suoi aggiornamenti, dei progetti obiettivi e degli altri progetti speciali e la verifica della loro attuazione;

     - elaborazione del piano regionale per i servizi socio-assistenziali, dei suoi aggiornamenti, dei progetti-obiettivo, dei progetti speciali e la verifica della loro attuazione;

     - la tenuta dei rapporti con gli organismi centrali del Servizio Sanitario Nazionale e con le istanze di coordinamento interregionale previste dalla normativa del Servizio Sanitario Nazionale;

     - l'elaborazione e la gestione del sistema informativo sanitario regionale e l'elaborazione della relazione sullo stato sanitario della Regione, con la collaborazione della struttura dell'Ufficio regionale di Sanità preposto alla trattazione degli affari relativi alle statistiche sanitarie ed all'osservatorio epidemiologico;

     - l'elaborazione di piani annuali relativi:

     a) alla formazione ed aggiornamento, per quanto di competenza regionale, del personale delle UU.SS.LL.;

     b) alla educazione socio-sanitaria della popolazione;

     - l'istruttoria delle convenzioni di cui all'art. 39 della legge 833/79 e la verifica della loro attuazione;

     - l'attività di supporto tecnico-istruttorio agli organi consultivi del servizio Sanitario Regionale per le materie affidate all'Ufficio.

 

     62. Sanità.

     Elabora studi e ricerche e cura nelle materie sotto indicate, anche in collaborazione con gli altri Uffici e posizioni di staff del Dipartimento, gli affari di competenza regionale implicanti valutazioni di carattere medico, chimico, veterinario, farmaceutico, ingegneristico e fisico;

     - profilassi di malattie infettive e diffusive, regolamenti comunali di igiene e sanità, strutture sanitarie pubbliche e private, acque minerali e termali;

     - farmacie, assistenza farmaceutica, e formazione ed aggiornamento del prontuario terapeutico del Servizio Sanitario Regionale;

     - sperimentazione clinica controllata dei farmaci. Vigilanza sui consumi dei farmaci;

     - inquinamento del suolo, dell'aria, dell'acqua, e delle acque di balneazione, nocività, pericolosità e deterioramento degli ambienti di lavoro; mappe di rischio;

     - sanità animale, igiene e profilassi veterinaria, piani di bonifica degli allevamenti, igiene della produzione animale, alimenti di origine animale, assistenza tecnica per la zootecnia;

     - statistiche sanitarie ed osservatorio epidemiologico;

     - attività ispettive art. 13 legge 181/82 in settori aventi rilevanza tecnico-sanitaria, da esercitare di intesa con altri Uffici del Dipartimento, se interessati;

     - segreteria delle Commissioni tecnico-sanitarie operanti nel Dipartimento, se interessati;

     - segreteria delle Commissioni tecnico-sanitarie operanti nel Dipartimento e non assegnate ad altri Uffici.

 

     63. Sicurezza sociale ed igiene. [33]

 

ALLEGATO 4

 

DECLARATORIE POSIZIONE DI STAFF

 

SETTORE CONSIGLIO

 

SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA E LEGISLATIVO

 

     1. Assistenza Giuridico-Amministrativa.

     Compete alla predetta posizione:

     - l'assistenza amministrativa e giuridica per i componenti dell'Ufficio di Presidenza e per i Consiglieri;

     - lo svolgimento di compiti complessivi di studio e ricerca per particolari esigenze o obiettivi;

     - il raccordo, anche con espletamento del servizio presso la sede della Regione in Roma, con organi ed uffici centrali per le iniziative di interesse del Consiglio.

 

SETTORE PRESIDENZA GIUNTA

 

PRESIDENTE DELLA GIUNTA

 

     2. Promozione dell'immagine e della cultura regionale. [34]

 

PROGRAMMAZIONE

 

     3. Progetto Senise e progetti speciali.

     Compete alla predetta posizione:

     - l'attuazione del progetto Senise;

     - il raccordo degli interventi di competenza regionale con quelli degli Enti operativi interconnessi con il progetto Senise;

     - il coordinamento degli interventi relativi all'attuazione dei progetti speciali, inclusi quelli degli enti operativi e sub-regionali.

 

SETTORE DELLA GIUNTA

 

AGRICOLTURA

 

     4. Comparto Agro-Alimentare.

     Compete alla predetta posizione:

     - il coordinamento dell'azione di tutti gli uffici regionali preposti ad attività connesse alle strutture di trasformazione agro-alimentare;

     - la elaborazione di proposte programmatiche e legislative;

     - la individuazione dei bisogni emergenti e la formulazione di proposte;

     - la redazione di studi e ricerche nella materia;

     - la cura dei problemi concernenti la gestione degli stabilimenti di trasformazione.

 

ASSETTO DEL TERRITORIO

 

     5. Progetto Sassi. Vincoli paesistici ed urbanistici di Matera. [35]

 

     6. Ricostruzione. [36]

     Compete alla predetta posizione:

     - l'attività di programmazione, assistenza, coordinamento e promozione di cui all'art. 7 della legge n. 219/1981 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - l'attività di rilevazione ed elaborazione dei dati relativi al processo di ricostruzione, con frequenza semestrale, anche al fine di formulare proposte per i programmi finanziari in materia;

     - l'attuazione di specifici compiti assegnati alla Regione dalle leggi in materia di ricostruzione e sviluppo delle zone colpite da calamità naturali, escluse le competenze in materia di protezione civile;

     - l'effettuazione dei controlli di cui alla L.R. 29-8-1983, n. 25 e successive modifiche ed integrazioni;

     - lo svolgimento di attività di studio, analisi e ricerca tecnica, giuridica e legislativa in materia di ricostruzione al fine di promuovere un concreto snellimento delle procedure ed un corretto intervento sul territorio e nei rapporti con il Governo e il Parlamento, fatte salve le materie relative ai settori produttivi.

 

 

ATTIVITA' PRODUTTIVE

 

     7. Promozione industriale. [37]

 

CULTURA E FORMAZIONE

 

     8. Formazione Permanente. [38]

 

SICUREZZA SOCIALE

 

     9. Ambiente. [39]


[1] Così modificato dagli artt. 2 e 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[2] Così modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[3] Così modificato dagli artt. 2 e 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[4] Così modificato dagli artt. 2 e 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[5] Così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[6] Così modificato dall'art. 16 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[7] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[8] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[9] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[10] Così modificato dalla L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[11] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[12] Così modificato dalla L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[13] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[14] Così modificato dalla L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[15] Così modificato dalla L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[16] Così modificato dall'art. 3 della L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[17] Comma abrogato dall’art. 21 della L.R. 14 luglio 2006, n. 11.

[18] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 19 dicembre 1994, n. 47, con decorrenza a partire dall'entrata in vigore della stessa L.R. 47/94.

[19] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 1 luglio 1993, n. 30. Vedi ora gli artt. 9 e 10 della stessa L.R. 30/93.

[20] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 1992, n. 22.

[21] Vedi art. unico della L.R. 10 agosto 1990, n. 26 per l'interpretazione autentica del presente articolo.

[22] Comma abrogato dall'art. 2 della L.R. 24 aprile 1990, n. 21.

[23] Allegato già modificato dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 1992, n. 19, ora così sostituito dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[24] Declaratoria così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[25] Le declaratorie n. 49, 63, 64 e 65 sono così modificate dall'allegato 1 alla L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[26] Declaratoria così sostituita dall'art. 18 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

[27] Declaratoria sostituita dall'art. 17 della L.R. 6 aprile 1993, n. 17, e così modificata dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[28] Lettera eliminata dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[29] Declaratoria così integrata dall'allegato n. 1 alla L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[30] Declaratoria così integrata dall'allegato n. 1 alla L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[31] Declaratoria così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[32] Declaratoria così modificata dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[33] La presente declaratoria è riportata nel Dipartimento Ambiente.

[34] La presente declaratoria è integrata nell'ufficio n.ro 10 dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[35] La presente declaratoria è integrata nell'ufficio n.ro 43 dall'allegato n. 1 alla L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

[36] Declaratoria così integrata dall'art. unico della L.R. 17 giugno 1987, n. 19.

[37] Le presenti declaratorie sono integrate rispettivamente negli uffici n.ro 51 e 56 dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[38] Le presenti declaratorie sono integrate rispettivamente negli uffici n.ro 51 e 56 dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

[39] Declaratoria abrogata dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 1990, n. 38.