§ 2.1.55 - L.R. 14 dicembre 1992, n. 19.
Trasferimento del personale regionale alle Province di Potenza e Matera per effetto della L.R. 9.9.1981, n. 18.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:14/12/1992
Numero:19


Sommario
Art. 1.      La presente legge disciplina il trasferimento del personale della Regione alle Province di Potenza e Matera per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di trasporti pubblici [...]
Art. 2.      Sarà trasferito alle predette Province rispettivamente un contingente di 3 unità così individuate: 1 IX q.f., 1 VIII q.f., 1 VII q.f.
Art. 3.      La Giunta procede ai trasferimenti secondo quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. n. 21 del 18 maggio 1988.
Art. 4.      Le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera adotteranno i conseguenti provvedimenti di adeguamento delle proprie dotazioni organiche ed inquadreranno nei rispettivi ruoli il personale [...]
Art. 5.      Il personale sarà inquadrato, nella medesima posizione giuridica ed economica acquisita presso la Regione ivi compresa l'anzianità già maturata.
Art. 6.  [2]
Art. 7.      La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.


§ 2.1.55 - L.R. 14 dicembre 1992, n. 19.

Trasferimento del personale regionale alle Province di Potenza e Matera per effetto della L.R. 9.9.1981, n. 18.

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina il trasferimento del personale della Regione alle Province di Potenza e Matera per l'esercizio delle funzioni ad esse trasferite in materia di trasporti pubblici locali ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della L.R. 9 settembre 1991 n. 18.

 

     Art. 2.

     Sarà trasferito alle predette Province rispettivamente un contingente di 3 unità così individuate: 1 IX q.f., 1 VIII q.f., 1 VII q.f.

 

     Art. 3.

     La Giunta procede ai trasferimenti secondo quanto stabilito dall'art. 6 della L.R. n. 21 del 18 maggio 1988.

 

     Art. 4.

     Le Amministrazioni provinciali di Potenza e Matera adotteranno i conseguenti provvedimenti di adeguamento delle proprie dotazioni organiche ed inquadreranno nei rispettivi ruoli il personale trasferito.

     (Omissis) [1].

 

     Art. 5.

     Il personale sarà inquadrato, nella medesima posizione giuridica ed economica acquisita presso la Regione ivi compresa l'anzianità già maturata.

 

     Art. 6. [2]

     La Regione, con l'approvazione della legge di bilancio annuale di previsione, assegna alle Province di Potenza e Matera un importo pari alla spesa per retribuzione fissa annuale prevista per il personale di cui all'art. 2, comprensiva degli oneri contributivi.

 

     Art. 7.

     La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Modifica l'allegato 1 alla L.R. del 6 giugno 1986, n. 9.

[2] Articolo abrogato dall’art. 36 della L.R. 4 febbraio 2003, n. 7.