§ 4.4.20 - L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.
Istituzione del Dipartimento Ambiente.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:28/12/1990
Numero:38


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Modalità).
Art. 3.  (Dipartimento Ambiente).
Art. 4.  (Coordinamento).
Art. 5.  (Rapporti Enti Locali).
Art. 6.  (Revisione di norme).
Art. 7.  (Rapporti con il C.F.S.).
Art. 8.  (Rapporti con l'ERGAL).
Art. 9.  (Norma transitoria).
Art. 10.  (Pubblicazione).


§ 4.4.20 - L.R. 28 dicembre 1990, n. 38.

Istituzione del Dipartimento Ambiente.

 

Art. 1. (Finalità).

     La Regione Basilicata nell'ambito delle competenze ad essa assegnate dalla Costituzione e dalle leggi del Parlamento promuove la salvaguardia dell'ambiente per favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e per valorizzare le risorse naturalistiche ai fini dello sviluppo.

 

     Art. 2. (Modalità).

     Per meglio raggiungere le finalità indicate al precedente articolo è istituito nel sistema organizzativo regionale di cui all'art. 6 della L.R. n. 9/86 il Dipartimento Ambiente.

     Tale Dipartimento è incardinato nel settore della "Presidenza della Giunta o di coordinamento" al posto del Dipartimento "Personale ed Enti Locali" che, con la presente legge, è soppresso.

     Gli Uffici Decentramento di Matera [15], Enti Locali [16], Gestione, Metodi e Valutazione [17], Organizzazione e Formazione [18] sono trasferiti al Dipartimento Presidenza della Giunta.

 

     Art. 3. (Dipartimento Ambiente).

     Il Dipartimento Ambiente si articola nei seguenti Uffici:

     - Salvaguardia del patrimonio naturalistico [49];

     - Sicurezza Sociale ed Igiene [63];

     - Compatibilità ambientale [64];

     - Affari giuridico-amministrativi [65].

     Nell'art. 7 della L.R. 9/86 sono introdotte le seguenti modificazioni:

     a) l'Ufficio "Sicurezza Sociale ed Igiene" [63] dal Dipartimento Sicurezza Sociale è trasferito al Dipartimento Ambiente;

     b) l'Ufficio [49] "Commercio" del Dipartimento Attività Produttive è soppresso.

     L'Ufficio [46] "Artigianato" del Dipartimento Attività Produttive è denominato "Artigianato e Commercio", l'Ufficio "Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturalistico" del Dipartimento Ambiente è contraddistinto dal n. 49.

     c) La Posizione di staff n. 9 "Ambiente" del Dipartimento Sicurezza Sociale è soppressa.

     L'Ufficio "Compatibilità ambientale" del Dipartimento Ambiente è contraddistinto dal n. 64.

     d) La Posizione di staff n. 5 "Progetto Sassi, vincoli paesistici ed urbanistici di Matera" è soppressa.

     L'Ufficio Territorio di Matera [43], nell'ambito del Dipartimento Assetto del Territorio, assume la denominazione "Ufficio Territorio di Matera - Sassi".

     L'Ufficio "Affari giuridico-amministrativi" del Dipartimento Ambiente è contraddistinto dal n. 65.

     Le competenze e le funzioni dei sopraelencati Uffici sono indicati nell'allegato n. 1, con le conseguenti modifiche ed integrazioni degli allegati 3 e 4 della L.R. n. 9/86.

     Il Consiglio Regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 19 della L.R. n. 9/86 e del penultimo comma dell'art. 7 della medesima legge determinerà, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la dotazione organica e la denominazione dei Servizi e delle Unità operative del Dipartimento Ambiente, nei limiti dei posti della pianta organica dell'Ente.

     La Giunta Regionale assegnerà, nei successivi 30 giorni, il contingente di personale ai rispettivi Uffici.

 

     Art. 4. (Coordinamento).

     La Commissione Tecnica Regionale per l'Ambiente di cui al 3° comma dell'art. 13 della L.R. n. 9/86 è attestata presso il Dipartimento "Ambiente".

     Essa è integrata dalla partecipazione dei Dirigenti degli Uffici n.ri 49, 64 e 65 istituiti dalla presente legge.

     L'Ufficio "Compatibilità ambientale" assicura il necessario supporto tecnico-organizzativo.

     La Giunta regionale assicurerà il coordinamento dell'attività amministrativa dei propri uffici al fine dell'espressione dei pareri di compatibilità ambientale da parte del C.T.R.A. e/o dell'Ufficio "Compatibilità ambientale" e le modalità, i termini, le procedure e i tempi con cui essi ne dovranno ricevere richiesta e li dovranno esprimere.

 

     Art. 5. (Rapporti Enti Locali).

     La Regione, in conformità alle disposizioni della legge 8 giugno 1990, n. 142, disciplinerà, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la delega e/o l'assegnazione di compiti e funzioni amministrative alle Province ed altri Enti Locali.

 

     Art. 6. (Revisione di norme).

     (Omissis) [1].

     Con normativa successiva si provvederà, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le disposizioni contenute nelle leggi regionali n. 42/1980, n. 23/1986 e n. 20/1987 alla ridefinizione di compiti e funzioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 7. (Rapporti con il C.F.S.).

     Per l'espletamento dei propri compiti il Dipartimento Ambiente potrà avvalersi del Corpo Forestale dello Stato.

     La convenzione di cui al quart'ultimo comma dell'art. 7 della L.R. n. 9/86 che sarà approvata dal Consiglio Regionale, su proposta della Giunta, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disciplinerà tali rapporti.

 

     Art. 8. (Rapporti con l'ERGAL).

     L'Ente Regionale per la Gestione delle Acque Lucane (ERGAL) sulla base di compiti ad esso assegnati ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 29/86, rappresenta l'organismo strumentale della Regione, e per essa del Dipartimento Ambiente, per assicurare la salubrità di tutte le acque, la prevenzione di ogni inquinamento e lo smaltimento, la depurazione ed il riciclo delle acque reflue, salvo le competenze dei Consorzi Industriali nelle rispettive Aree.

 

     Art. 9. (Norma transitoria).

     Nelle more delle deliberazioni consiliari di cui agli altri due commi del precedente art. 3, la Giunta Regionale con la nomina dei Dirigenti degli Uffici e del Coordinatore del Dipartimento Ambiente provvede all'assegnazione di un contingente provvisorio di personale.

 

     Art. 10. (Pubblicazione).

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

Allegato 1

(Omissis) [2].

 

 


[1] Integra l'art. 6 della L.R. 4 agosto 1987, n. 20.

[2] Modifica ed integra gli allegati 3 e 4 alla L.R. 6 giugno 1986, n. 9.