§ 4.4.14 - L.R. 4 agosto 1987, n. 20.
Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:04/08/1987
Numero:20


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 21. 
Art. 22. 


§ 4.4.14 - L.R. 4 agosto 1987, n. 20.

Funzioni amministrative riguardanti la protezione delle bellezze naturali.

(B.U. 12 agosto 1987, n. 36)

 

Art. 1.

     La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione con l'art. 82 del D.P.R. 24-7-1977, n. 616.

 

     Art. 2.

     Le funzioni amministrative di competenza della Regione concernono:

     a) l'individuazione delle bellezze naturali e panoramiche;

     b) la redazione ed approvazione dei Piani Paesistici;

     c) l'autorizzazione o nulla-osta per la modificazione di elementi costitutivi del paesaggio, per la costruzione di manufatti o per la modificazione del loro aspetto esteriore, per l'apertura di strade e cave, per la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità e per la installazione di condotte o di palificazioni esclusivamente limitate al territorio Comunale vincolato e per ogni altra opera che comporti trasformazione del paesaggio;

     d) l'adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi, di cui agli artt. 8 e 9 della legge 29-6-1939, n. 1497;

     e) l'adozione dei provvedimenti di demolizione o ripristino e la determinazione delle indennità pecuniarie ai sensi dell'art. 15 della legge 29-6-1939, n. 1497.

 

     Art. 3.

     E' istituita la Commissione Regionale per i Beni Ambientali.

     La Commissione Regionale esprime parere:

     a) nei seguenti casi fra quelli riportati al punto e) dell'art. 2 della presente legge relativo a modificazioni di elementi di rilievo costitutivi del paesaggio:

     1) realizzazione di strade d'interesse Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale;

     2) aperture di cave;

     3) realizzazione di opere pubbliche rilevanti ai fini paesaggistici, nell'ambito o in vista delle località vincolate;

     4) costruzione di manufatti che, per la loro incidenza plano- volumetrica, possono apportare variazioni consistenti al contesto panoramico;

     5) trasformazioni agrarie e forestali;

     6) modifiche prospettiche di manufatti aventi precipuo valore storico, ambientale e tipologico;

     b) nei casi di cui ai punti d) ed e) dello stesso art. 2 della presente legge;

     c) Per i piani Paesistici, per i Piani Urbanistici generali ed attuativi, per i Piani di lottizzazione convenzionata, limitatamente alle zone totalmente o parzialmente vincolate;

     d) Su ogni altra questione in materia ambientale che il Presidente della Giunta Regionale le sottoponga.

     La Commissione Regionale provvede, altresì, alla compilazione dei due elenchi di cui all'art. 2 della legge dello Stato 29-6- 1939, n. 1497. Nel primo elenco saranno inserite:

     1) Le cose immobili che hanno cospicuo carattere di bellezza naturale o di singolarità geologica;

     2) Le ville, i giardini ed i parchi che, non contemplati dalle leggi per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza.

     Nel secondo elenco saranno inseriti:

     1) 1 complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;

     2) Le bellezze panoramiche considerate come quadri naturali e cosi pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

 

     Art. 4.

     L'elenco delle località, di cui all'art. 3, e le eventuali varianti, sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'Albo del Comune nel cui territorio ricadono le località interessate, e depositati nella Segreteria dello stesso Comune che avrà cura, altresì, di darne adeguata pubblicità a mezzo di manifesti.

 

     Art. 5.

     Entro il termine di tre mesi dall'avvenuta pubblicazione i proprietari, possessori o detentori comunque interessati, possono produrre opposizione al Presidente della Giunta Regionale.

     Entro lo stesso termine, chiunque ritenga di avere interesse, può far pervenire reclami e proposte in merito all'elenco.

     La Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Regionale, definisce l'elenco e lo trasmette al Consiglio Regionale per l'approvazione.

     L'elenco approvato dal Consiglio Regionale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Una copia del B.U. è affissa per tre mesi all'Albo Pretorio di tutti i Comuni interessati; altra copia, con la planimetria è contemporaneamente depositata presso ciascun Comune ove gli interessati hanno facoltà di prenderne visione.

 

     Art. 6. [1]

 

     Art. 7.

     Ai componenti delle Commissioni costituite con la pre sente legge, estranei all'Amministrazione Regionale, sono corrisposte, per ogni giornata di seduta, un gettone di presenza e la indennità di missione, se dovuta, ai sensi delle legge regionale 29-8-1983, n. 27.

     L'onere per le spese di funzionamento delle Commissioni farà carico al Cap. 550 del bilancio Regionale per l'esercizio finanziario 1987, ed allo stesso corrispondente Capitolo per gli anni successivi.

 

     Art. 8.

     L'Assessore Regionale al Dipartimento Assetto del Territorio, sentita la Commissione Regionale, rilascia nulla-osta per le opere da realizzare nelle zone soggette a vincolo paesaggistico.

     Al fine di evitare l'inizio o la prosecuzione di opere in assenza o in difformità del nulla-osta prescritto ai sensi dell'art. 7 della legge 29-6- 1939, n. 1497 e comunque pregiudizievole per l'ambiente da tutelare, è demandata all'Assessore Regionale al Dipartimento Assetto del Territorio facoltà di adottare in via di urgenza i provvedimenti del caso, con la procedura ed i criteri di cui alla predetta legge ed al relativo regolamento 3-6-1940, n. 1357.

     Indipendentemente dalle sanzioni comminate dal codice penale, chi non ottempera agli obblighi e agli ordini derivanti dall'osservanza dei provvedimenti di cui al comma precedente è tenuto, nell'interesse della protezione delle bellezze naturali e panoramiche, alla demolizione a proprie spese delle opere abusivamente eseguite o al pagamento di un'indennità equivalente alla maggiore somma tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

     Per la esecuzione dei provvedimenti di demolizione di cui al 1° comma dell'art. 15 della citata legge n. 1497 la Giunta si avvarrà degli Uffici Tecnici del Dipartimento Assetto del Territorio.

     La nota delle spese relativa alla demolizione d'ufficio è resa esecutoria con provvedimento del Presidente della Giunta Regionale ed è riscossa con il procedimento previsto dall'ultimo comma dell'art. 14 della presente legge.

     L'indennità di cui al secondo comma è determinata dalla Giunta Regionale in base a perizia degli Uffici Tecnici Regionali succitati.

     Se il trasgressore non accetta la misura fissata dalla Giunta Regionale l'indennità è determinata insindacabilmente da un collegio di tre periti da nominarsi uno dal Presidente della Giunta Regionale, l'altro dal trasgressore ed il terzo dal Presidente del Tribunale. Le relative spese sono anticipate dal trasgressore.

     Il provvedimento emesso dalla Giunta Regionale sulla indennità di cui al quinto comma del presente articolo è esecutivo quando l'interessato abbia dato la sua adesione per iscritto, o quando entro tre mesi dalla notificazione, egli non abbia aderito e, facendo il prescritto deposito delle spese, abbia dichiarato di voler provocare il giudizio del collegio peritale.

     Il provvedimento di rideterminazione emesso dalla Giunta Regionale a seguito della pronuncia del collegio dei periti è immediatamente esecutivo.

 

     Art. 9. [2]

 

     Art. 10.

     E' attribuita ai Sindaci dei Comuni sottoposti a vincoli ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497 la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono nel territorio comunale al fine di evitare danni irreparabili al paesaggio.

     Le eventuali infrazioni devono essere immediatamente segna late al Presidente della Giunta Regionale per i provvedimenti di competenza.

 

     Art. 11. [3]

 

     Art. 12.

     Spetta alla Giunta il compito di vigilare sul corretto svolgimento delle funzioni delegate e di promuovere, in caso di persistente inadempimento, inerzia o inosservanza delle direttive regionali, l'adozione del provvedimento di revoca previa formale diffida.

 

     Art. 13. [4]

     I proventi rivenienti dalla applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente legge sono versati sul conto corrente postale o sul conto corrente bancario intestati alla Regione Basilicata - Servizio di Tesoreria.

     I proventi di cui al comma precedente sono destinati a finalità di salvaguardia, alla formazione e/o adeguamento di piani paesaggistici, ad interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione delle aree degradate [5].

     [Alla quantificazione della quota di cui al secondo comma del presente articolo si provvede in sede di approvazione della legge finanziaria regionale] [6].

 

     Art. 14.

     Per dare attuazione all'art. 2 (punto b) della presente legge regionale, è stabilita la normativa di cui agli articoli seguenti che definisce i criteri ai quali dovranno conformarsi i piani territoriali paesistici.

 

     Art. 15.

     La Giunta Regionale, nelle more della definizione della legge Urbanistica Regionale, è autorizzata ad elaborare i piani territoriali paesaggistici di cui alla legge n. 1497 del 29-6-1939 ed in ottemperanza alla legge n. 431 dell'8-8-l985.

 

     Art. 16.

     Il piano territoriale paesistico è esteso all'intero territorio regionale ed è costituito dall'insieme di Piani Territoriali paesistici di aree vaste, in riferimento a singole parti del territorio regionale.

     I piani territoriali paesistici sono finalizzati alla equilibrata integrazione della tutela e della valorizzazione delle risorse naturali e delle qualità ambientali, culturali e paesistiche con le trasformazioni d'uso produttivo ed insediativo del territorio regionale.

     In funzione delle predette finalità i piani:

     1) procedono alla ricognizione ed alla valutazione dei caratteri costitutivi del territorio da cui dipendono l'integrità fisica e l'identità culturale dello stesso;

     2) dettano disposizioni volte a garantire la tutela e la conservazione attiva del territorio;

     3) individuano modalità di trasformazioni rispondenti a razionali esigenze di sviluppo e compatibili con la tutela e la valorizzazione del territorio;

     4) definiscono le direttive ed i criteri da osservarsi per la redazione degli strumenti urbanistici comunali ed intercomunali.

     La pianificazione paesistica si attua a mezzo dei piani paesistici generali ed esecutivi, nonché a mezzo dei piani urbanistici comunali ed intercomunali.

 

     Art. 17.

     Il piano è costituito da:

     a) - relazione generale che motiva e sintetizza le scelte del Piano;

     b) - tavole tematiche di analisi e tavole di sintesi volte alla individuazione, localizzazione e valutazione degli elementi di interesse:

     - naturalistico (fisico-biologico);

     - archeologico;

     - storico (urbanistico-architettonico);

     - produttivo - agricolo per caratteri naturali;

     - percettivo;

     - per pericolosità geologiche;

     c) - tavole di progetto contenenti:

     - indicazioni del grado di trasformabilità paesistico ambientale del territorio e delle modalità di tutela e valorizzazione;

     - individuazione degli ambiti di progettazione particolareggiata;

     - individuazione degli interventi di recupero e di ripristino delle aree degradate;

     d) - schede di progettazione relative agli ambiti di cui alla precedente lettera e);

     e) - eventuali schede e/o elaborati grafici relativi agli scostamenti tra prescrizioni del piano e la disciplina urbanistica in vigore, nonché gli interventi pubblici in attuazione o programmati al momento dell'adozione del piano, con eventuali indicazioni di indirizzo o progettuali finalizzate a soluzioni compatibili;

     - norme tecniche riferite a:

     - individuazione, descrizione e valutazione degli elementi di rilevanza paesistica ed ambientale;

     - applicazione ai suddetti elementi delle modalità di tutela e valorizzazione;

     - interventi prioritari di recupero e di ripristino;

     - prescrizioni di carattere paesistico e ambientale cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturazione ed edilizia;

     - applicazione delle norme di salvaguardia e transitorie.

 

     Art. 18.

     La Giunta Regionale adotta il piano paesistico.

     Nelle more dell'approvazione del piano paesistico sono vigenti le normali misure di salvaguardia alle previsioni di piano, a norma delle vigenti disposizioni in materia di pianificazione del territorio.

 

     Art. 19.

     I piani paesistici vengono adottati, sentito il Comitato Tecnico Amministrativo Regionale e la Commissione Regionale BB.AA., con delibera della Giunta Regionale ed inviati ai Comuni ed alle Comunità Montane dell'area, affinché siano pubblicati con le modalità di cui all'art. 9 della legge urbanistica 1150 del 17-8-1942.

     Fino a 30 giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, possono presentare osservazioni le Associazioni Sindacali, gli Enti Pubblici e le Istituzioni interessate.

     Entro i successivi 30 giorni la Giunta Regionale trasmette il piano paesistico al Consiglio Regionale controdeducendo alle eventuali osservazioni pervenute entro i termini.

     Il Piano paesistico è approvato con legge Regionale ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     I Comuni sono tenuti ad adeguare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione dei Piani Paesistici i propri strumenti urbanistici.

     Nelle more dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, valgono le norme di salvaguardia per le parti in contrasto.

 

     Art. 20.

     Restano in vigore le norme della legge 29-6-1939, n. 1497 e del regio decreto 3-6-1940, n. 1357 semprechè non siano incompatibili con quelle della presente legge.

 

     Art. 21.

     La legge regionale 4 maggio 1981, n. 9 è abrogata.

 

     Art. 22.

     La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1993, n. 50.

[2] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1993, n. 50.

[3] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 2 settembre 1993, n. 50.

[4] Articolo già sostituito dall’art. 12 della L.R. 2 febbraio 2004, n. 1 e ulteriormente sostituito dall’art. 6 della L.R. 27 gennaio 2005, n. 5.

[5] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[6] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.