§ 2.1.57 - L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.
Revisione della pianta organica di cui alla L.R. n. 9/1986.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:24/12/1992
Numero:26


Sommario
Art. 1.      Il ruolo unico del personale della Regione è costituito dalla pianta organica, determinata per livello funzionale, riportata nella tabella allegata che sostituisce l'allegato 1 alla L.R. n. 9 [...]
Art. 2.      Le posizioni di staff. S7 "Promozione industriale" del Dipartimento Attività Produttive, S8 "Formazione permanente" del Dipartimento Cultura e Formazione e Promozione dell'immagine e della [...]
Art. 3.      I posti di nuova istituzione di cui alla presente ridefinizione della Pianta Organica, dovranno essere coperti mediante concorsi pubblici, salvo specifiche, speciali, settoriali prescrizioni di [...]
Art. 4.      La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.57 - L.R. 24 dicembre 1992, n. 26.

Revisione della pianta organica di cui alla L.R. n. 9/1986.

 

Art. 1.

     Il ruolo unico del personale della Regione è costituito dalla pianta organica, determinata per livello funzionale, riportata nella tabella allegata che sostituisce l'allegato 1 alla L.R. n. 9 del 6 giugno 1986.

 

     Art. 2.

     Le posizioni di staff. S7 "Promozione industriale" del Dipartimento Attività Produttive, S8 "Formazione permanente" del Dipartimento Cultura e Formazione e Promozione dell'immagine e della cultura regionale S2, di cui all'art. 7 della L.R. 9/86, sono soppresse.

     I relativi compiti indicati nell'allegato 4 alla medesima legge sono trasferiti rispettivamente all'ufficio 51, che assume la denominazione "Lavoro emigrazione ed industria", all'ufficio 56 "Formazione Professionale" e all'Ufficio 10, che assume la denominazione "Stampa, pubbliche relazioni e promozione dell'immagine regionale". Le rispettive declaratorie di cui all'allegato 3 della L.R. 9/86 sono così modificate ed integrate:

     (Omissis) [1].

 

     Art. 3.

     I posti di nuova istituzione di cui alla presente ridefinizione della Pianta Organica, dovranno essere coperti mediante concorsi pubblici, salvo specifiche, speciali, settoriali prescrizioni di legge.

 

     Art. 4.

     La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 

ALLEGATO N. 1

(Omissis) [2]

 

 


[1] Modifica ed integra l'allegato 3 alla L.R. 6 giugno 1986, n. 9.

[2] Sostituisce l'allegato 1 alla L.R. 6 giugno 1986, n. 9.