§ 3.1.62 - L.R. 6 aprile 1993, n. 17.
Istituzione dei servizi di sviluppo agricolo in Basilicata.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:06/04/1993
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Ricerca e Sperimentazione agraria).
Art. 3.  (Informazione).
Art. 4.  (Consulenza tecnica specializzata).
Art. 5.  (Consulenza tecnico-gestionale alle imprese).
Art. 6.  (Orientamento tecnico).
Art. 7.  (Orientamento commerciale).
Art. 8.  (Servizi tecnici di supporto).
Art. 9.  (Formazione Professionale).
Art. 10.  (Comitato Tecnico-Scientifico).
Art. 11.  (Funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico).
Art. 12.  (Piani e programmi).
Art. 13.  (Programma annuale).
Art. 14.  (Organismi di gestione).
Art. 15.  (Enti Locali e Strumentali).
Art. 16.  (Strutturazione dell'Ufficio Regionale).
Art. 17.  (Compiti e funzioni dell'Ufficio Sviluppo Agricolo).
Art. 18.  (Compiti e funzioni dell'Ufficio tutela, Credito Agrario e Procedura Meccanizzata).
Art. 19.  (Soppressione declaratoria).
Art. 20.  (Norme transitorie).
Art. 21.  (Tutela della professionalità).
Art. 22.  (Registro dei tecnici agricoli).
Art. 23.  (Attività lavorativa dei tecnici agricoli).
Art. 24.  (Revoca leggi regionali in materia).
Art. 25.  (Norma finanziaria).
Art. 26.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione .


§ 3.1.62 - L.R. 6 aprile 1993, n. 17.

Istituzione dei servizi di sviluppo agricolo in Basilicata.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Basilicata in attuazione dei Regolamenti CEE 270/79, 1760/87, 2052/88, del I Piano Quadro nazionale approvato con decisione della Commissione della Comunità Europea del 23-3-1981 e del II Piano Quadro nazionale approvato con decisione della citata Commissione CEE del 7-10-1988, promuove sul territorio regionale un sistema integrato dei Servizi di Sviluppo Agricolo secondo quanto previsto dalla presente legge.

     2. Ai fini di cui al precedente comma, la Regione, attraverso l'ALSIA e gli organismi di cui all'art. 14 in particolare:

     a) privilegia il potenziamento dei Servizi di Sviluppo Agricolo (S.S.A.) quale momento centrale dell'intervento di interesse pubblico in Agricoltura;

     b) potenzia e migliora le strutture organizzative nonché la rete territoriale delle istituzioni tecnico-scientifiche dipendenti e collegate, a supporto delle attività di sviluppo agricolo;

     c) organizza la domanda di ricerca e sperimentazione agraria espressa da operatori agricoli singoli o associati;

     d) cura direttamente o indirettamente la formazione di personale tecnico qualificato e specializzato;

     e) promuove la realizzazione di studi e di indagini specifiche per la valutazione dell'efficienza dei servizi di sviluppo e del loro impatto sul sistema produttivo delle imprese agricole lucane;

     f) cura il collaudo, il trasferimento e la valutazione delle innovazioni tecnologiche;

     g) cura la consulenza e cura l'orientamento tecnico;

     h) stabilisce idonee forme di collegamento tra i diversi segmenti dei servizi di sviluppo agricolo nonché, tra i vari enti, istituzioni, associazioni e organismi che vi operano;

     i) cura l'elevazione delle capacità professionali ed imprenditoriali degli operatori agricoli;

     l) cura la diffusione dei moderni metodi di gestione aziendale;

     m) cura lo studio per l'individuazione delle dimensioni aziendali adeguate ai moderni processi produttivi;

     n) promuove e sostiene iniziative di assistenza tecnica consulenza alla gestione e informazione in agricoltura autogestite;

     o) provvede all'acquisizione ed elaborazione statistica di dati significativi delle diverse realtà agricole della Basilicata, allo scopo di fornire un quadro conoscitivo continuamente aggiornato sia ai centri politico-decisionali che alle strutture del S.S.A [1].

 

TITOLO II

SERVIZI DI SVILUPPO AGRICOLO (S.S.A.)

 

     Art. 2. (Ricerca e Sperimentazione agraria). [2] L'attività di ricerca e sperimentazione agraria, viene svolta dall'ALSIA in attuazione del programma di cui agli artt. 12 e 13 della presente legge.

 

     Art. 3. (Informazione). [3]

     L'informazione è un servizio che riguarda la raccolta, il trattamento, l'elaborazione e il trasferimento delle informazioni nel mondo produttivo agricolo.

     La diffusione presso gli operatori agricoli di dati e notizie di carattere tecnico-scientifico, socio-economico e statistico avviene mediante l'uso integrato e coordinato di idonei strumenti di informazione e divulgazione, quali stampa, radio e televisione informatica e telematica, nonché attraverso metodologie avanzate di comunicazione ed è assicurata dall'ALSIA e dagli organismi di cui all'art. 14.

 

     Art. 4. (Consulenza tecnica specializzata).

     La consulenza tecnica specializzata garantisce il collegamento con le istituzioni di ricerca e sperimentazione al fine di attivare una sistematica e rapida corrente di informazione sulle innovazioni tecnologiche e le nuove tecniche di ricerca.

     L'attività di consulenza tecnica specialistica viene svolta dall'ALSIA attraverso l'impiego di divulgatori agricoli specializzati (DAS) formati ai sensi del Reg. CEE 270/79 e 2052/88 [4].

 

     Art. 5. (Consulenza tecnico-gestionale alle imprese).

     La consulenza di gestione è un servizio di sostegno alle scelte dell'imprenditore che, con l'adozione di metodologia di analisi e pianificazione e l'ausilio di idonei strumenti di valutazione dei risultati tecnico-economici, quali la contabilità agraria e l'analisi di gestione aziendale e con i necessari contenuti tecnici, conducono alla proposta di modelli decisionali costantemente aggiornati e verificati.

     Le attività di consulenza tecnico-gestionali alle aziende sono assicurate utilizzando i divulgatori agricoli polivalenti formati ai sensi dei Regolamenti CEE 270/79, 2760/87 e 2052/88 e rientrano tra quelle attività autogestite dagli operatori agricoli attraverso c entri di divulgazione di base, promossi dalle Organizzazioni Professionali Agricole nazionali presenti in Basilicata.

 

     Art. 6. (Orientamento tecnico).

     L'orientamento tecnico concerne il trasferimento dei risultati della sperimentazione, ivi comprese le prove dimostrative, la gestione di aziende dimostrative ed il collaudo delle innovazioni e mira a indirizzare gli agricoltori circa le innovazioni da adottare nelle diverse situazioni produttive.

 

     Art. 7. (Orientamento commerciale).

     L'orientamento commerciale è costituito dall'insieme delle attività di supporto e di consulenza atte ad orientare i produttori agricoli nella scelta dell'indirizzo produttivo aziendale e si appoggia alla ricerca di mercato e alle azioni di marketing (marchi di qualità, campagne pubblicitarie, informazione del consumatore).

     Tale orientamento si collega con la produzione agricola attraverso progetti finalizzati al perfezionamento delle tecniche di produzione, all'introduzione di varietà atte al miglioramento quali-quantitativo dei prodotti, alla riduzione dei costi di produzione.

     L'attività di cui al presente articolo viene svolta da organismi promossi dalle Organizzazioni Cooperative Nazionali operanti in Basilicata, nonché dalle Associazioni dei Produttori riconosciuti.

 

     Art. 8. (Servizi tecnici di supporto).

     I servizi tecnici di supporto hanno per oggetto la produzione e/o il trattamento, mediante il ricorso a tecnologie avanzate, di dati analitici che, contribuendo all'ampliamento del quadro conoscitivo di riferimento, rendono possibile una maggiore razionalità nelle scelte dell'imprenditore.

     A sostegno delle diverse attività dei S.S.A., l'ALSIA attiva e fornisce i seguenti servizi di supporto:

     - banche-dati che utilizzano soprattutto informazioni provenienti da una rappresentativa rete di contabilità agraria e da altri rilevamenti campionari in agricoltura, da ricerche sull'ambiente fisico e socio- economico, dalle statistiche degli interventi di sostegno del settore agricolo;

     - laboratori di analisi agro-pedologiche e fitopatologiche (analisi del terreno, diagnostica fogliare e analisi preventiva per il controllo di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, avvalendosi anche di strutture operanti nella Regione o sul territorio nazionale);

     - una rete regionale di agrometereologia;

     - la diffusione di informazioni utili agli operatori agricoli pubblici e privati, attraverso servizi informatici e telematici, di pubblicazioni periodiche e non, a carattere sperimentale e divulgativo;

     - programmi di promozione, di attività dimostrativa e di assistenza tecnica a norma dell'art. 5 della legge 27-10-1966, n. 910 e del Regolamento CEE 2052/88 e altre normative nazionali e comunitarie in materia;

     - consulenze specialistiche per i settori e gli interventi che non trovano le necessarie professionalità nelle strutture pubbliche ed autogestite;

     - l'ampliamento e potenziamento della rete regionale Agrovideotel per un rapido accesso all'innovazione tecnologica e all'informazione di mercato [4].

 

     Art. 9. (Formazione Professionale).

     Il servizio di formazione ed aggiornamento professionale degli addetti al settore agricolo e dei quadri tecnici costituisce parte integrante del sistema dei SSA.

     I relativi interventi, attuati in un contesto integrato mirano al perseguimento degli obiettivi della politica agraria regionale e concorrono a:

     a) migliorare la capacità degli operatori agricoli ad inserirsi nel processo di sviluppo;

     b) formare e/o rinforzare profili professionali adeguati alle necessità dei SSA;

     c) accelerare il trasferimento delle innovazioni.

 

     Art. 10. (Comitato Tecnico-Scientifico). [5]

 

     Art. 11. (Funzionamento del Comitato Tecnico-Scientifico). [5]

 

TITOLO III

PIANI E PROGRAMMI

 

     Art. 12. (Piani e programmi). [6]

     L'ALSIA esercita le proprie competenze in materia di programmazione triennale ed annuale in attuazione delle direttive generali impartite dal Consiglio regionale nonchè dagli indirizzi della Giunta regionale. Il Piano Triennale dell'ALSIA, munito del parere della propria Commissione Tecnico- Scientifica, è approvata dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

 

     Art. 13. (Programma annuale). [6]

     Il Piano Triennale si attua attraverso programmi annuali che, munito del parere della Commissione Tecnico-Scientifica, è approvato dalla Giunta regionale.

 

     Art. 14. (Organismi di gestione).

     Le Organizzazioni Professionali Agricole presenti nel C.I.D.A. possono realizzare gli interventi di consulenza tecnica, orientamento tecnico, formazione professionale e informazione.

     Le Centrali Cooperative e le Associazioni dei Produttori che aggreghino almeno 200 aziende agricole condotte da imprenditori a titolo principale, possono realizzare interventi di orientamento commerciale.

     Le iniziative di cui ai precedenti commi saranno attuate, secondo le modalità fissate nel piano triennale, direttamente dagli Organismi di gestione o attraverso organismi da essi promossi.

     L'attività polivalente di base si realizza attraverso Un rapporto tecnico-azienda non inferiore a 1:200.

     Per il primo triennio ed in relazione alle attività proposte ed inserite nel programma annuale dei Servizi di Sviluppo Agricolo approvato dalla Giunta Regionale. possono essere concessi agli Organismi di cui al presente articolo contributi in conto capitale nella misura del 100 per cento dei costi; per il secondo triennio si provvederà con il relativo Piano di riferimento.

     L'erogazione dei contributi avverrà con le seguenti modalità:

     a) una anticipazione del 50 per cento del complessivo finanziamento relativo al programma annuale, ad inizio di attività;

     b) un ulteriore acconto del 30 per cento del finanziamento, previa presentazione di stato di avanzamento da cui si evinca che è stato realizzato il 50 per cento del programma di attività;

     c) il saldo del 20 per cento del finanziamento, a presentazione di rendiconto delle spese sostenute e di una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati conseguiti.

     Le attività di consulenza autogestita dalle Organizzazioni Professionali Agricole, dalle Centrali Cooperative e dalle Associazioni dei Produttori, a seconda della competenza specifica di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, sono svolte utilizzando i divulgatori agricoli polivalenti o specializzati formati ai sensi dei Regg. (CEE) 270/79 e 2052/82, nonché i tecnici che hanno già svolto attività di assistenza tecnica con rapporto di lavoro presso le medesime Organizzazioni Professionali e Centrali Cooperative o presso Organismi promossi dalle stesse.

     Nelle more del corso di riqualificazione, i tecnici di cui al precedente comma potranno continuare ad essere utilizzati nelle attività di divulgazione agricola, purché siano in possesso dei titoli di studio richiesti dal Reg. (CEE) 270/79.

 

     Art. 15. (Enti Locali e Strumentali).

     La Regione delega la gestione degli interventi in tema di sviluppo agricolo all'ALSIA assegnando ad essa i mezzi finanziari ed il personale occorrente [7].

     Le Province, le Comunità Montane, i Consorzi di Bonifica, i Consorzi tra Comuni all'uopo costituiti e l'ESAB elaborano proposte, per quanto di propria competenza, sulle materie regolate dalla presente legge che concorrono a formare il Piano triennale dei Servizi di Sviluppo Agricolo e possono gestire con modalità e procedure previste nel Piano triennale, attività specifiche secondo le rispettive competenze inserite nel programma annuale approvato dalla Giunta Regionale.

     Con l'approvazione del Piano triennale, in relazione all'affidamento dei compiti, la Giunta Regionale distacca il personale occorrente agli Enti gestori.

 

TITOLO IV

    SERVIZIO REGIONALE DI SPERIMENTAZIONE, INFORMAZIONE, DIVULGAZIONE E

CONSULENZA IN AGRICOLTURA

 

     Art. 16. (Strutturazione dell'Ufficio Regionale). [8]

     La Regione, per il tramite della struttura di progetto, cura i rapporti con gli organi centrali e periferici dello Stato ed esercita le funzioni di valutazione e controllo degli Enti delegati nonchè delle attività di sviluppo agricolo delegate all'ALSIA.

 

     Art. 17. (Compiti e funzioni dell'Ufficio Sviluppo Agricolo). [8]a

 

     Art. 18. (Compiti e funzioni dell'Ufficio tutela, Credito Agrario e Procedura Meccanizzata). [8]b

 

     Art. 19. (Soppressione declaratoria).

     La declaratoria dei compiti degli Uffici n. 39 - Ricerca, Divulgazione, Credito e Cooperazione e n. 35 - Difesa e Tutela delle Produzioni - di cui alla L.R. n. 9/85 è soppressa.

 

     Art. 20. (Norme transitorie). [9]

     Ai fini della applicazione dei Regg. (CEE) 270/1979, 1760/87 e 2052/88 ed anche allo scopo di ottenere il rimborso delle risorse finanziarie previste in essi e nelle leggi dello Stato le unità di parte pubblica degli addetti all'attività di sviluppo agricolo necessarie allo svolgimento dell'attività stessa sono assegnate dalla Regione all'ALSIA.

 

     Art. 21. (Tutela della professionalità). [1]0

     Allo scopo di tutelare le specifiche professionalità dei divulgatori agricoli assegnati ai Servizi di Sviluppo Agricolo e in sintonia con l'art. 8 del Reg.to CEE 270/79 è fatto divieto di utilizzare lo stesso per interventi diversi da quelli indicati dalla presente legge.

 

     Art. 22. (Registro dei tecnici agricoli). [1]1

 

     Art. 23. (Attività lavorativa dei tecnici agricoli). [1]2

     Il personale impegnato nei Servizi di Sviluppo Agricolo la cui attività professionale risulti incompatibile con il rispetto dell'orario ordinario potrà svolgere l'attività lavorativa di 36 ore settimanali anche in orari diversi rispetto all'orario in vigore nell'ALSIA, secondo le esigenze indicate dal Direttore dell'ALSIA stessa.

 

     Art. 24. (Revoca leggi regionali in materia).

     Sono abrogate tutte le norme legislative precedenti che siano in contrasto con la presente legge.

 

     Art. 25. (Norma finanziaria).

     La legge di bilancio del 1993 prevederà appositi capitoli che recepiranno in entrata ed uscita il movimento finanziario di cui alla presente legge.

     L'onere derivante per l'esercizio finanziario 1993 è valutato in lire 1.460.000.000 di cui lire 1.360.000.000 per spese di personale e lire 100.000.000 per spese di gestione.

     Per gli esercizi 1994 e seguenti l'onere complessivo è valutato in lire 5.425.000.000 annuale di cui:

-   Spese per il personale inquadrato nei  L. 3.080.000.000

     ruoli regionali

-   Spese di gestione e funzionamento      L.   100.000.000

     delle attività di divulgazione di

     parte pubblica

-   Spese di finanziamento dei programmi   L. 2.245.000.000

     presentati dagli organismi di natura

     privatistica di cui all'art. 14

     Alla copertura degli oneri di cui sopra si provvede:

     - per l'esercizio finanziario 1993, per lire 400.000.000 con i contributi Stato-CEE (Regolamento CEE n. 270/1979 e n. 2052/1988), per lire 1.060.000.000 con i fondi di cui alla legge n. 752/1986 e successive modificazioni ed integrazioni;

     - per gli esercizi finanziari 1994 e successivi, per lire 2.025.000.000 con i contributi Stato-CEE, per lire 3.400.000.000 con i fondi rinvenienti dalla legge n. 752/1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 26.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione .

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[3] Articolo così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[4] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[5] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[6] Articolo così sostituito dall'art. 16 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[7] Comma così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[8]8a Sostituisce la declaratoria n. 39 di cui all'allegato 3 della L.R. 6 giugno 1986, n. 9.

[8]8b Sostituisce la declaratoria n. 35 di cui all'allegato 3 della L.R. 6 giugno 1986, n. 9.

[9] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[1]10 Articolo così modificato dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[1]11 Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.

[1]12 Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 13 luglio 1998, n. 21.