§ 3.5.30 - L.R. 25 luglio 1997, n. 33.
Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.5 artigianato e industria
Data:25/07/1997
Numero:33


Sommario
Art. 1.  Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.
Art. 2.  Struttura organizzativa.
Art. 3.  Compiti del Comitato Tecnico.
Art. 4.  Obiettivi dell'Osservatorio.
Art. 5.  Programma annuale di attività.
Art. 6.  Norma finanziaria.
Art. 7.  Pubblicazione della legge.


 § 3.5.30 - L.R. 25 luglio 1997, n. 33. [1]

Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.

 

Art. 1. Istituzione dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato.

     E' istituito presso la Giunta Regionale, Dipartimento Attività Produttive, l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato per dare attuazione all'art. 5 dello Statuto Regionale, per promuovere un'attività di analisi e di studio delle problematiche relative all'artigianato lucano ed acquisire dati ed elementi informativi necessari per lo sviluppo, la qualificazione, gli indirizzi del settore.

     L'attività dell'Osservatorio Regionale dell'Artigianato, concorre alla operatività dell'Osservatorio Nazionale e del Sistema Informativo Nazionale dell'Artigianato di cui al D.L. 31.07.1997, convertito in Legge 03.10.1987 n. 399 utilizzando sistemi compatibili fra i due Osservatori ed avvalendosi anche dei dati rivenienti dall'Osservatorio Nazionale.

 

     Art. 2. Struttura organizzativa.

     Per quanto concerne la Struttura organizzativa, la stessa è definita nell'ambito della L.R. 02.03.1996, n. 12 dal Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive inserendola nell'area di attività dell'Artigianato.

     Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio ci si avvarrà di un Comitato Tecnico che verrà istituito con provvedimento della Giunta Regionale.

     Il Comitato Tecnico è composto da n. 5 membri:

     - il Responsabile della Struttura Regionale preposta all'artigianato che lo presiede o un suo delegato;

     - un Dirigente del Dipartimento Programmazione;

     - dal Presidente della Commissione Regionale dell'Artigianato o un suo delegato;

     - dal Presidente dell'Unione delle Camere di Commercio o un suo delegato;

     - da un docente dell'Università degli Studi di Basilicata.

     Svolgerà la funzione di Segretario un funzionario del Dipartimento Attività Produttive della regione.

     Il Comitato Tecnico, dura in carica cinque anni e comunque la sua durata è collegata con la funzione sopra indicata.

     Il Comitato Tecnico è convocato dal Presidente.

     Esso, per i compiti di cui al successivo art. 3, dovrà dotarsi del preventivo parere della Commissione Regionale per l'Artigianato e potrà avvalersi di esperti o rappresentanti di enti o Associazioni a vario titolo interessati all'attività dell'Osservatorio.

     Ai componenti del Comitato Tecnico esterni all'Amministrazione Regionale viene corrisposta, per ogni seduta, una indennità di £. 100.000.

     Spetta, altresì, in ogni caso, il rimborso delle spese di viaggio e missione se dovuto.

 

     Art. 3. Compiti del Comitato Tecnico.

     Il Comitato Tecnico:

     - predispone il programma annuale di attività e lo trasmette alla Giunta Regionale;

     - cura le pubblicazioni periodiche ed annuali realizzate dall'Osservatorio;

     - dà l'impulso per la realizzazione degli obiettivi posti alla base dell'Osservatorio.

 

     Art. 4. Obiettivi dell'Osservatorio.

     L'attività dell'Osservatorio deve concorrere:

     a) alla programmazione regionale nel settore dell'artigianato;

     b) alla raccolta e utilizzazione dei dati nel rispetto della legislazione vigente in materia di segreto statistico;

     c) alla valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia d'artigianato;

     d) alla realizzazione del sistema informativo regionale sull'artigianato in raccordo con il sistema informativo nazionale, in attuazione della L. 399/87;

     e) alla promozione di indagini, ricerche, studi, collaborazioni in materia d'artigianato;

     f) alla realizzazione di seminari, pubblicazioni, convegni di studio in materia d'artigianato;

     g) all'aggiornamento ed elaborazione dei dati disponibili acquisendo sistematicamente i nuovi dati;

     h) alla creazione, se autorizzato dalla Giunta Regionale, di particolari indagini e studi di carattere settoriale o locale su richiesta di Istituzioni e realtà associative che ne abbiano titolo;

     i) alla proposta di iniziative volte allo sviluppo e valorizzazione dell'artigianato, con particolare riferimento all'artigianato artistico e tradizionale.

 

     Art. 5. Programma annuale di attività.

     Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'articolato che precede, l'Osservatorio Regionale dell'Artigianato, su proposta del Comitato Tecnico e sentita la C.R.A., predispone entro il mese di ottobre di ogni anno un programma di attività da svolgere nell'anno successivo, corredato da un apposito preventivo finanziario.

     Il documento, sentita l'apposita Commissione Consiliare, viene approvato dalla Giunta Regionale.

 

     Art. 6. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato in lire 404.949.580 si farà fronte, per l'esercizio finanziario 1997, con la disponibilità sul Cap. 6185 del Bilancio corrente. Per gli anni successivi, si provvederà con gli stanziamenti previsti sugli stessi o corrispondenti Capitoli di Bilancio.

 

     Art. 7. Pubblicazione della legge.

     La presente legge regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 43 della L.R. 12 agosto 2015, n. 29.