§ 6.2.277 - L.R. 4 marzo 2016, n. 5.
Collegato alla legge di stabilità regionale 2016


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 bilancio, contabilità, programmazione regionale
Data:04/03/2016
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Abrogazioni
Art. 2.  Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30
Art. 3.  Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2015, n. 29
Art. 4.  Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2015, n. 14
Art. 5.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21
Art. 6.  Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21
Art. 7.  Modifica all’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21
Art. 8.  Modifica all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21
Art. 9.  Modifica all’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21
Art. 10.  Modifiche alla legge regionale 14 settembre 2015, n. 37
Art. 11.  Abrogazione dell’art. 2 della legge regionale 24 settembre 2015, n. 41
Art. 12.  Modifiche all’art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17
Art. 13.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17
Art. 14.  Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4
Art. 15.  Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7
Art. 16.  Disposizioni in materia di agevolazioni nel comparto agro-alimentare
Art. 17.  Disposizioni a sostegno dell’economia circolare
Art. 18.  Modifica alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 6
Art. 19.  Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29
Art. 20.  Integrazioni all’articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26
Art. 21.  Modifiche all’articolo 8 bis della legge regionale 7 agosto 1996, n. 38
Art. 22.  Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7
Art. 23.  Disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato
Art. 24.  Modifiche alle leggi regionali 30 settembre 2015, n. 43 e 5 febbraio 2010, n. 18
Art. 25.  Modifica all’articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1
Art. 26.  Integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1
Art. 27.  Autorizzazione all’esercizio provvisorio degli enti strumentali regionali
Art. 28.  Governance territoriale - Disposizioni in materia di avvio della riforma delle Aree Programma
Art. 29.  Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 9
Art. 30.  Modifiche ed integrazioni all’art. 14 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 7
Art. 31.  Modifica all’articolo 26 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 7
Art. 32.  Disposizioni in materia di Amministratore unico di società totalmente partecipate o controllate dalla Regione Basilicata
Art. 33.  Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41
Art. 34.  Modifica all’art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41
Art. 35.  Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5
Art. 36.  Modifica all’articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 e s.m.i.
Art. 37.  Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni
Art. 38.  Integrazioni all’articolo 66 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26
Art. 39.  Norme in funzione di Matera Capitale della Cultura 2019. Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente per stimolare l’accoglienza turistica
Art. 40.  Modifica all’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8
Art. 41.  Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50
Art. 42.  Articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009. n. 25 e s.m.i. Norma interpretativa
Art. 43.  Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.
Art. 44.  Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.
Art. 45.  Norme in materia di cooperazione edilizia
Art. 46.  (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)
Art. 47.  Sospensione rilascio nuove autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti
Art. 48.  Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n 8
Art. 49.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54
Art. 50.  Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.
Art. 51.  Modifica all’articolo 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i.
Art. 52.  Modifica all’articolo 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i.
Art. 53.  Modifiche dell’articolo 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18
Art. 54.  Norme in materia urbanistica
Art. 55.  Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i.
Art. 56.  Modifica dell’articolo 56 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4
Art. 57.  Modifiche al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4
Art. 58.  Integrazioni all’articolo 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4
Art. 59.  Modifica all’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12
Art. 60.  Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione
Art. 61.  Corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario
Art. 62.  Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie private
Art. 63.  Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36
Art. 64.  Abrogazione comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26
Art. 65.  Modifiche alla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39
Art. 66.  Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale
Art. 67.  Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3
Art. 68.  Integrazioni all’articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i.
Art. 69.  Modifica all’articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5
Art. 70.  Modifica all’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28
Art. 71.  Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 55
Art. 72.  Autorizzazione IRCCS CROB all’acquisto del dispositivo Cyberknife
Art. 73.  Articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 18
Art. 74.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 23
Art. 75.  Articolo 10, comma 1 legge regionale 30 aprile 2014, n. 8
Art. 76.  Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2
Art. 77.  Modifiche e integrazioni all’articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e successive modifiche e integrazioni
Art. 78.  Competenze Stazione Unica Appaltante
Art. 79.  Compensi ai componenti delle Commissioni giudicatrici
Art. 80.  Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4
Art. 81.  Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4
Art. 82.  Modifica all’articolo 45 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4
Art. 83.  Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 10
Art. 84.  Modifiche al comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30
Art. 85.  Modifiche al comma 7 dell’art. 6 legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30
Art. 86.  Norma interpretativa dell’articolo 28 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34
Art. 87.  Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 e s.m.i.
Art. 88.  Norme in materia di graduatorie concorsuali delle società a partecipazione regionale totale o di controllo
Art. 89.  Modifiche all’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 55
Art. 90.  Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47
Art. 91.  Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47
Art. 92.  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47
Art. 93.  Modifica all’articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17
Art. 94.  Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 e s.m.i.
Art. 95.  Utilizzo personale impegnato in attività di forestazione
Art. 96.  Modifiche ed integrazioni all’articolo 30 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 come sostituito dall’articolo 80 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5
Art. 97.  Misure per interventi innovativi in materia di valorizzazione dei beni culturali
Art. 98.  Entrata in vigore


§ 6.2.277 - L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

Collegato alla legge di stabilità regionale 2016

(B.U. 4 marzo 2016, n. 9)

 

CAPO I

DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE

 

Art. 1. Abrogazioni

1. Nell’ambito delle disposizioni contenute nella legge regionale 11 agosto 2015, n. 27 sono abrogati:

a) il comma 2 ed il comma 4 lettera c) dell’articolo 2;

b) il comma 2 lettera. a) dell’articolo 4;

c) il comma 2 lettera c) dell’articolo 6;

d) l’articolo 19.

 

     Art. 2. Integrazioni e modifiche alla legge regionale 13 agosto 2015, n. 30

1. All’articolo 8, comma 4 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti lettere:

“a) il dimensionamento dell’offerta, le certificazioni e i diplomi conseguibili previsti dall’ordinamento scolastico in tale ambito;

b) le modalità di monitoraggio e controllo e gli standard qualitativi che a livello territoriale si intendono garantire”.

2. Alla lettera e) dell’articolo 8, comma 4 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 la parola “valutazione” è sostituita dalla parola “certificazione”.

3. All’articolo 18, comma 4, lettera b) della legge regionale 13 agosto 2015, n. 30 le parole “ai livelli essenziali delle prestazioni dei servizi” sono sostituite dalle parole “agli standard qualitativi”.

 

     Art. 3. Modifiche alla legge regionale 12 agosto 2015, n. 29

1. Sono abrogati il comma 1 e il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 12 agosto 2015, n. 29.

2. Al comma 2 dell’art. 46 della legge regionale 12 agosto 2015, n. 29 sono eliminate le seguenti parole “Per l’esercizio in corso e”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2015, n. 14

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 31 marzo 2015, n. 14 è abrogato.

 

     Art. 5. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21

1. Il comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21, è riformulato nel modo che segue:

“2. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che pur avendo disponibilità patrimoniali e/o economiche, si trovino nella impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla propria volontà.”.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21

1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21 è abrogata.

2. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21 è aggiunto il seguente comma:

“2-bis. La composizione del Coordinamento di cui al comma 2 può, previa apposita intesa, essere integrata da un rappresentante di ciascuna delle due Prefetture su designazione delle stesse”.

 

     Art. 7. Modifica all’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21

1. Il comma 6 dell’articolo 3 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21, è riformulato nel modo che segue:

“6. Gli uffici di cui al presente articolo sono prestati gratuitamente. Al Commissario regionale e ai membri del Coordinamento è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dei compiti loro assegnati per le ragioni di ufficio. I rimborsi dei viaggi sono riconosciuti:

- ai componenti del Coordinamento, dirigenti e funzionari pubblici, secondo le norme vigenti negli enti di appartenenza;

- al Commissario e ai rappresentanti delle organizzazioni sociali private, le spese sostenute per l’utilizzo dei mezzi pubblici, documentate.

In alternativa, qualora risulti impossibile o non agevole l’utilizzo del mezzo pubblico, è riconosciuto il rimborso viaggio con mezzo proprio in ragione di 1/5 del costo medio della benzina per chilometro percorso.”.

 

     Art. 8. Modifica all’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21

1. Il punto 2 della lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21, è riformulato nel modo che segue:

“2. L’istituzione a cura delle organizzazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) della presente legge, assegnatarie del fondo di garanzia di cui all’art. 15 della legge n. 108/1996 di un apposito fondo con il quale concedere ulteriore garanzia rispetto a quella prevista dal fondo nazionale. L’importo assegnato con il fondo di cui al presente capoverso non può eccedere il 50% di quello garantito, per singolo intervento, con il fondo previsto dalla legge n. 108/1996.”.

 

     Art. 9. Modifica all’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21

1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 7 della legge regionale 26 giugno 2015, n. 21, è riformulata nel modo che segue:

“c) associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, a vittime di usura e a soggetti a rischio di usura, aventi sede legale ed operativa in Basilicata, iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’art. 13, comma 2 della legge n. 44/1999, nonché in quelli previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 24 ottobre 2007, n. 220.”.

 

     Art. 10. Modifiche alla legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 [1]

1. All’articolo 11, comma 3 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 le parole “in conformità allo schema di cui all’allegato A” sono soppresse.

2. All’articolo 31, comma 4 della legge regionale 14 settembre 2015, n. 37 l’espressione “Nell’esercizio delle funzioni di vigilanza tale personale riveste anche la qualifica di ufficiale o agente di polizia giudiziaria” è soppressa.

 

     Art. 11. Abrogazione dell’art. 2 della legge regionale 24 settembre 2015, n. 41

1. L’articolo 2 della legge regionale 24 settembre 2015, n. 41 è abrogato.

 

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO

 

     Art. 12. Modifiche all’art. 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17

1. L’articolo 3 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17 è così sostituito:

“1. Fermo restando il rispetto degli obiettivi minimi rivenienti dai documenti programmatici adottati in attuazione della vigente normativa di fonte comunitaria, il beneficiario di agevolazioni, qualora non sia in grado di raggiungere gli indicatori occupazionali nei termini prescritti dal pertinente avviso pubblico e dal provvedimento di concessione, conserva il diritto alle agevolazioni medesime a condizione che assuma l’impegno di raggiungere gli anzidetti indicatori entro il 31 gennaio 2017.”.

 

     Art. 13. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17

1. La lettera b) dell’articolo 5, comma 1 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 17, è così sostituita:

“b) il comma 6 è così sostituito: “In caso di mancato pagamento di tre rate consecutive ovvero di cinque rate non consecutive, il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento del debito scaduto in 12 rate mensili di uguale importo, presentando un piano di rientro entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione di morosità. Tale beneficio può essere concesso una sola volta; decorso inutilmente tale termine il soggetto beneficiario è tenuto al pagamento in un’unica soluzione dell’intero debito residuo entro i successivi 60 giorni;”.

 

     Art. 14. Modifiche all’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

1. Il comma 1 dell’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è così sostituito:

“1. I termini di cui all’art. 36 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 sono differiti al 31 dicembre 2016 ovvero al diverso termine che è indicato nel provvedimento di cui all’articolo 37 della medesima legge regionale n. 7/2014.”.

2. Il comma 2 dell’articolo 46 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è soppresso.

 

     Art. 15. Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7

1. L’articolo 37 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 è così sostituito:

“1. Fermo restando quanto stabilito nell’articolo 10, allo scopo di portare a termine i programmi di investimento finanziati dalla Regione a valere sulle leggi regionali 12 agosto 1986, n. 16 e 25 gennaio 1993, n. 5, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare permanente, individua le misure idonee a conseguire l’anzidetta finalità nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità.

2. Tali misure possono consentire anche il cambio di destinazione d’uso delle strutture ricettive in strutture di assistenza sociale residenziale le cui tipologie sono individuate col provvedimento di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui al comma precedente e delle procedure amministrative autorizzative vigenti.

3. Le misure di cui al presente articolo non possono in alcun caso comportare l’incremento delle agevolazioni concesse.”.

2. Il provvedimento di cui al comma 1 dell’art. 37 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 7 deve essere adottato in via definitiva entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 16. Disposizioni in materia di agevolazioni nel comparto agro-alimentare

1. Nel caso di progetti di investimento e sviluppo nel comparto agro-alimentare, per i quali siano beneficiarie Organizzazioni di Produttori (OP) regionali e/o interregionali, legalmente riconosciute, è consentito il subentro di uno o più soci produttori, in qualità di beneficiario dei finanziamenti assentiti.

2. Il subentro, di cui al comma precedente, è consentito a condizione che:

a) risulti da apposita scrittura privata autenticata;

b) il subentrante non abbia partecipato alle procedure di selezione anche in qualità di impresa singola;

c) il subentrante soddisfi e si assuma tutti i corrispondenti obblighi del beneficiario;

d) il subentrante possegga e dimostri i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dagli specifici bandi.

3. La presente disposizione trova applicazione anche alle graduatorie dei beneficiari approvate prima dell’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 17. Disposizioni a sostegno dell’economia circolare

1. Per la realizzazione della Strategia regionale Rifiuti Zero 2020 di cui all’articolo 47 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, la Giunta regionale istituisce il “Forum permanente per l’economia circolare” cui partecipano le istituzioni locali, i rappresentanti della società civile, le organizzazioni economiche di rappresentanza delle imprese e le associazioni e i comitati ambientalisti, definendo le modalità di partecipazione, anche avvalendosi di appositi strumenti informatici. L’istituzione, il funzionamento e la partecipazione al Forum non prevede oneri per la Regione. Sul portale della Regione è data trasparenza e evidenza delle attività del Forum.

2. In attuazione del comma 1, lettera c) dell’articolo 47 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 la Regione promuove, attraverso il Forum di cui al comma 1, le attività di informazione ed educazione sull’economia circolare aventi ad oggetto, in particolare, le misure dirette alla riduzione della quantità di rifiuti prodotti, al riuso dei beni, al recupero di materiali ed al riciclaggio. Alla promozione delle attività innanzi menzionate si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale [2].

2 bis. Nell’ambito delle attività di cui al comma 2, la Regione si adopera per lo sviluppo e l’incentivazione del compostaggio di comunità per il trattamento della frazione organica dei rifiuti nonché per la divulgazione delle pratiche di autocompostaggio domestico e non domestico degli scarti alimentari e delle pratiche di giardinaggio [3].

3. I comuni annualmente possono redigere un programma di iniziative di informazione ed educazione sull’economia circolare che viene trasmesso, entro il 30 novembre dell’anno antecedente a quello di riferimento, alla Regione ed al Forum di cui al comma 1.”.

 

     Art. 18. Modifica alla legge regionale 4 giugno 2008, n. 6

1. All’articolo 5, comma 8 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 6, dopo le parole “della denominazione di Pensione”, aggiungere “Inoltre, su richiesta degli ospiti può essere installato un letto provvisorio nella camera doppia a discrezione del gestore. Il letto aggiunto viene rimosso dalla camera il giorno stesso in cui gli ospiti lasciano la stanza o, in alternativa, per mancanza di spazio può essere riposto nella stessa camera e privato del relativo allestimento a “funzione letto” e/o ripristinandolo a divano.”.

 

CAPO III

GOVERNANCE

 

     Art. 19. Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29

1. All’articolo 5 della legge regionale 8 settembre 1998, n. 29 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 sono eliminate le parole “valutazione e verifica”;

b) l’ultimo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente:

“La Commissione dura in carica per il periodo della legislatura regionale.”

c) al comma 5 sono eliminate le parole da “ivi” fino a “componenti” ed è aggiunto alla fine il seguente periodo:

“La partecipazione alle riunioni della Commissione è a titolo gratuito e non dà diritto al riconoscimento di nessuna indennità, gettone o rimborso spese.”;

d) al comma 6 sono eliminate le parole “dell'Ente Lavoro Basilicata (ELBA)”;

e) sono abrogati i commi 7 e 8.

 

     Art. 20. Integrazioni all’articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26

1. Al comma 2 dell’articolo 47 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26, dopo le parole “nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di finanza pubblica”, è aggiunto il seguente periodo: “ivi comprese le attività indispensabili all’acquisizione delle risorse finanziarie per assicurare la funzionalità e l’esercizio delle infrastrutture di pubblico interesse nonché la salvaguardia del patrimonio delle Comunità Montane ed il funzionamento delle gestioni commissariali, previa autorizzazione della Giunta regionale e il parere della competente Commissione consiliare permanente.”.

 

     Art. 21. Modifiche all’articolo 8 bis della legge regionale 7 agosto 1996, n. 38

1. L’articolo 8 bis della legge regionale 7 agosto 1996, n. 38, è così sostituito:

“Art. 8 bis Semplificazione gestionale

1. L’ALSIA, per l’esercizio delle proprie attività, si avvale:

a) dell’Ufficio Legale della Regione Basilicata;

b) del sistema informativo regionale comprese l’attività di sviluppo, l’uso delle tecnologie e la manutenzione delle attrezzature;

c) dei software gestionali per la contabilità e la ragioneria;

d) dei servizi dell’autoparco regionale per le attività di gestione e di manutenzione del parco macchine;

e) dei servizi di tesoreria regionale.”.

 

     Art. 22. Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7, l’espressione “nonché delle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico” è soppressa.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 16 aprile 2013, n. 7, è inserito il seguente comma:

“1 bis. La nomina dei componenti dei Collegi dei Revisori dei Conti nelle società strumentali o per azioni a totale capitale pubblico da parte dell’Assemblea dei soci avviene, a decorrere dal primo rinnovo del collegio dei revisori successivo all’entrata in vigore della presente legge, mediante attingimento dall’elenco di cui al comma 1.”.

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di Servizio Idrico Integrato

1. Il gestore del Servizio Idrico Integrato di Basilicata è autorizzato a incamerare, per i maggiori oneri finanziari sostenuti per lo svolgimento del servizio, le somme rivenienti dalla fornitura effettuata nelle annualità 2013 e 2014 agli utenti serviti dai grandi adduttori.

2. [La Giunta regionale provvede alle conseguenti variazioni di bilancio] [4].

 

     Art. 24. Modifiche alle leggi regionali 30 settembre 2015, n. 43 e 5 febbraio 2010, n. 18

1. All'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 2015, n. 43 l’espressione “dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale delle province di Potenza e di Matera" è eliminata.

2. All’articolo 24 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

“5 bis. Entro dieci giorni dall'approvazione da parte della Giunta, i documenti programmatici di cui ai commi 1 e 2, vengono trasmessi alla competente Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione la quale, esaminati gli stessi, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.”.

3. All'articolo 25 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. Il bilancio consuntivo viene trasmesso entro cinque giorni dall'approvazione alla Giunta che si pronuncia entro sessanta giorni dal ricevimento. Decorso il predetto termine senza che venga adottato alcun provvedimento da parte della Giunta oppure nel caso in cui il Consorzio recepisca le osservazioni formulate entro il succitato termine dalla Giunta medesima, ovvero qualora la Giunta ritenga idonee le controdeduzioni presentate, la conformità si intende verificata. II termine stesso può essere interrotto una sola volta se, prima della sua scadenza, la Giunta richieda chiarimenti o documentazione integrativa.

4 ter. Entro dieci giorni dall’approvazione da parte della Giunta, i bilanci di cui al comma 4, vengono trasmessi alla competente Commissione consiliare permanente in materia di bilancio e programmazione la quale, esaminati gli stessi, approva una propria relazione che trasmette al Consiglio per la successiva discussione.”.

 

     Art. 25. Modifica all’articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1

1. Il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 è così sostituito:

“4. L’E.G.R.I.B. ha sede legale in Potenza e uffici anche a Matera.”.

 

     Art. 26. Integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 8 gennaio 2016, n. 1 è aggiunto il seguente comma:

“3 bis. Al fine di garantire la continuità amministrativa gli incarichi dirigenziali conferiti presso le cessate Conferenze restano in essere presso l’EGRIB sino alla data di conferimento dei nuovi incarichi ovvero sino all’approvazione di diversa articolazione organizzativa da parte degli organi competenti e, comunque, fino alla scadenza del termine di durata massima quinquennale degli incarichi. L’attuazione della presente disposizione non deve comportare oneri aggiuntivi per l’Ente.”.

 

     Art. 27. Autorizzazione all’esercizio provvisorio degli enti strumentali regionali

1. Nelle more dell’approvazione dei bilanci di previsione pluriennale per il triennio 2016/2018, è autorizzato l’esercizio provvisorio degli enti strumentali regionali a partire dal 1° gennaio 2016 e fino al 30 aprile 2016, ai sensi del punto 8 dell’allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

 

     Art. 28. Governance territoriale - Disposizioni in materia di avvio della riforma delle Aree Programma

1. La Regione Basilicata avvia il processo di superamento del sistema di governance territoriale delle Aree programma, così come delineato dall’articolo 23 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni, per favorire lo sviluppo da parte dei Comuni di modelli associativi più stabili, con personalità giuridica e con piena capacità operativa.

2. La riforma, in attuazione del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i ed in linea con la legge n. 56/2014, deve realizzare l’obiettivo fondamentale dell’implementazione sull’intero territorio regionale di sistemi organizzativi adeguatamente strutturati in grado di garantire la coesione e lo sviluppo economico-sociale e di favorire la partecipazione dei territori alla programmazione e all’attuazione delle politiche pubbliche a scala locale.

3. La Giunta regionale, anche al fine di facilitare ed accelerare il processo di superamento di cui ai precedenti commi, in ossequio al principio di leale collaborazione e ove ne ricorrano le condizioni, può nominare appositi Commissari in caso di ingiustificata inerzia da parte dei Comuni delle Aree programma ed in particolare dei Comuni capofila, nell’assolvimento in forma associata delle funzioni delegate dalla Regione.

4. I Commissari di cui al precedente comma sono individuati prioritariamente nei commissari liquidatori delle soppresse Comunità Montane ovvero in dirigenti o funzionari delle soppresse Comunità Montane o della Regione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 29. Modifiche ed integrazioni all’articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 9

1. Nell’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 13 della legge regionale 20 marzo 2015, n. 9, l’espressione “limitatamente all’annualità 2015” è sostituita con l’espressione: “fino alla definizione della nuova contrattazione decentrata unificata e, comunque, non oltre il perfezionamento degli atti di riordino dell’agenzia”.

 

     Art. 30. Modifiche ed integrazioni all’art. 14 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 7

1. All’articolo 14 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 7, dopo il comma 2, è inserito il seguente comma:

“2 bis. Nel caso di dimissioni, decadenza, revoca, morte o impedimento permanente del Direttore generale, la Giunta regionale nomina un Commissario Straordinario dell’Agenzia, nelle more della nomina del nuovo Direttore generale.”.

 

     Art. 31. Modifica all’articolo 26 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 7

1. L’articolo 26, comma 1, lettera d) della legge regionale 4 giugno 2008, n. 7 è così modificato:

“d) che, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione dell'associazione, il patrimonio sociale residuo sia devoluto, risolta ogni pendenza accertata, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a fini di utilità sociale;

d bis) che i beni acquisiti o costituiti con il concorso finanziario prevalente della Regione o di enti pubblici siano conferiti, in ogni caso con vincolo di destinazione a fini di utilità sociale, all'ente turistico eventualmente subentrante o, in mancanza, al Comune in cui ha sede l'associazione stessa;”.

 

     Art. 32. Disposizioni in materia di Amministratore unico di società totalmente partecipate o controllate dalla Regione Basilicata [5]

1. L’incarico di Amministratore unico, conferito a personale di ruolo della Regione Basilicata o enti pubblici da essa dipendenti, presso società totalmente partecipate o controllate, ai sensi dell’art. 2359 c.c., dalla Regione, si intende conferito nell’interesse della Regione ed il dipendente è collocato in distacco.

2. L’incarico di cui al comma 1 non è cumulabile con l’attribuzione o il mantenimento di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali o di responsabilità presso la Regione Basilicata o enti pubblici da essa dipendenti.

3. Il trattamento economico del personale di cui al presente articolo è corrisposto dall’amministrazione di appartenenza ed è integralmente rimborsato dalla società.

 

     Art. 33. Modifiche all’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41

1. All’articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41, dopo il comma 5 è inserito il seguente comma:

“5 bis. Al personale delle aziende concessionarie di servizi di igiene pubblica può essere attribuito dal Sindaco o dal Presidente dell’Unione, la funzione di accertamento delle violazioni amministrative alle ordinanze e/o regolamenti comunali in materia di igiene e conferimento dei rifiuti. L’attribuzione della funzione di accertamento è subordinata al parere del Comandante della Polizia locale competente per territorio il quale lo esprime dopo aver verificato l’esito dell’apposito corso di formazione e previa verifica del possesso del titolo di studio della scuola dell’obbligo e l’assenza di condanne o pendenze penali per delitti non colposi. Il personale cui viene attribuita la funzione di cui al presente comma, può esercitarla sotto la stretta vigilanza, nei limiti e nel rispetto delle direttive del Comandante della Polizia locale competente per territorio o suo delegato. L’attività di contestazione e le definitive valutazioni delle violazioni accertate è sempre di competenza del Comando di Polizia locale.”.

 

     Art. 34. Modifica all’art. 16 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41

1. Il comma 4 dell’articolo 16 della legge regionale 29 dicembre 2009, n. 41 è abrogato.

 

     Art. 35. Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5

1. Al comma 2 dell’articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, dopo la parola “collaborazioni” è inserita l’espressione “con la Fondazione Basilicata Ricerca Biomedica,”.

 

     Art. 36. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 e s.m.i.

1. All’articolo 11 della legge regionale 5 febbraio 2010, n. 18 e s.m.i. dopo la lettera b) del comma 1 è aggiunta la seguente lettera:

“b-bis. Fermo restando il rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato alle imprese, l’attività di manutenzione delle infrastrutture, sia ordinaria sia straordinaria, può essere effettuata dai Consorzi anche con fondi di origine regionale, statale, comunitaria o, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 25, nel solo caso di programmi straordinari appositamente approvati con risorse provenienti dal proprio bilancio. I corrispettivi e/o le tariffe richiesti ai soggetti insediati nelle aree industriali sono determinati al netto di tali fondi/risorse.”.

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI URBANISTICA, EDILIZIA E TERRITORIO

 

     Art. 37. Modifica all'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni

1. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1 e successive modificazioni, le parole: "entro il 31 dicembre 2015" sono sostituite con le parole "entro il 31 luglio 2016.".

 

     Art. 38. Integrazioni all’articolo 66 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26

1. Dopo il comma 2 dell’articolo 66 della legge regionale 18 agosto 2014, n. 26 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale n. 25/2009 e s.m.i. si applicano anche alle superfici oggetto di ampliamento ai sensi dell’articolo 2 della stessa legge regionale 25/2009. Ai fini della determinazione delle superfici assoggettate a cambio di destinazione d’uso si intendono le superfici di cui al D.M. 801/77.”.

 

     Art. 39. Norme in funzione di Matera Capitale della Cultura 2019. Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente per stimolare l’accoglienza turistica

1. La Regione, a seguito della designazione di Matera a Capitale Europea della Cultura 2019, al fine di stimolare l’accoglienza turistica promuove iniziative di riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente.

2. Per le finalità di cui al comma precedente, nei centri storici dei comuni del territorio regionale, è consentito il mutamento di destinazione d’uso di immobili legittimamente edificati, connesso o meno alla realizzazione di opere edilizie, da residenziale, direzionale o commerciale a turistico-alberghiera.

3. I comuni di cui al comma 2, entro il termine perentorio di 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge possono, con motivata deliberazione, individuare gli immobili per i quali le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione.

 

     Art. 40. Modifica all’articolo 4, comma 1, lettera a) della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8

1. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 4 gennaio 2002, n. 8 è così riformulata:

“a) altezza media ponderale di almeno mt 2,20, (misurata all’intradosso del solaio di copertura) calcolata dividendo il volume delle porzione sottotetto di altezza maggiore e, comunque, non inferiore a mt. 1,40 per la superficie relativa;”.

 

     Art. 41. Modifica alla legge regionale 2 settembre 1993, n. 50

1. All’articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1993, n. 50, dopo l’ultimo comma, è aggiunto il seguente:

“Per le opere temporanee e stagionali, a circostanze invariate, l’autorizzazione può abilitare la reiterazione dei medesimi interventi nei cinque anni successivi.”.

 

     Art. 42. Articolo 3 della legge regionale 7 agosto 2009. n. 25 e s.m.i. Norma interpretativa [6]

1. L’articolo 3, comma 1 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25, come modificato dall’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 2012, n. 25, nella parte in cui prevede che: “A tal fine sono consentiti interventi straordinari di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti, autorizzati o condonati, con aumento della superficie complessiva entro il limite max del 30%”, va interpretato con continuità temporale nel senso che: “tra gli edifici esistenti sono ricompresi anche gli edifici residenziali in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità”.

 

     Art. 43. Modifica all’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.

1. All’articolo 5 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. dopo il comma 1-sexies è inserito il seguente comma:

“1-septies. Nel caso di terreni acclivi, che danno origine a due livelli distinti entrambi dotati di accesso diretto da strada, il riutilizzo a fini volumetrici di superfici coperte e libere, di cui al comma 1, è esteso alle superfici coperte e libere di eventuali “piani intermedi” che dovessero trovarsi tra i due livelli distinti con accesso diretto da strada.”.

 

     Art. 44. Interpretazione autentica dell’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i.

1. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. inerenti i casi di interventi edilizi che diano origine ad una ristrutturazione edilizia, si applicano anche agli edifici in fase di realizzazione in forza di titolo abilitativo in corso di validità, compreso quelli aventi ad oggetto nuove costruzioni, così come definito dal DPR 380/2001 [7].

2. Le disposizioni di cui al comma 1 ter dell’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. si applicano a tutti i casi individuati dal comma 1 bis dell’articolo 8 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. così come interpretato dal comma precedente [8].

3. Le modifiche introdotte con la legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, in quanto esplicitazione dell’interpretazione normativa del combinato disposto di quanto stabilito nel D.P.R. n. 380/2001 e ss.mm.ii. e nella legge regionale n. 25/2009, vanno intese con efficacia ab origine dall’entrata in vigore della legge regionale 7 agosto 2009, n. 25 e s.m.i. [9].

 

     Art. 45. Norme in materia di cooperazione edilizia

1. Al fine di dare impulso al settore dell’edilizia e favorire l’accesso all’abitazione con l’ausilio di risorse finanziarie regionali a soggetti in possesso dei requisiti di legge, è consentito alle Cooperative edilizie utilmente inserite nelle graduatorie predisposte per le Province di Potenza e Matera, di cui agli avvisi di concorso pubblicati dalla Regione Basilicata in data 22 luglio 2005 e 1° giugno 2011, di utilizzare i contributi assentiti, per le medesime finalità, anche in comuni diversi da quelli oggetto originaria richiesta di finanziamento, purché ricadenti nella stessa provincia, fermo restando il possesso dei requisiti soggettivi delle Cooperative e dei soci, previsti dai predetti avvisi e che tutte le Cooperative aventi titolo, riportate nelle graduatorie innanzi richiamate, siano state finanziate.

2. Le Cooperative edilizie interessate, possono presentare istanza al Dipartimento Ambiente, Territorio, Infrastrutture, Opere Pubbliche e Trasporti, Ufficio Edilizia e Opere Pubbliche che procede all’istruttoria e alla predisposizione, qualora sussistano le condizioni, del provvedimento autorizzativo da trasmettere alla Giunta regionale per gli adempimenti di competenza.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle Cooperative edilizie che hanno già inoltrato l’istanza prevista dal comma 2 al precitato Dipartimento.

 

     Art. 46. (Tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi) [10]

1. Il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, istituito dall’articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”, si applica ai rifiuti di cui alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e successive modifiche e integrazioni, compresi i fanghi palabili:

a) conferiti in discarica;

b) smaltiti in impianti di incenerimento senza recupero di energia;

c) abbandonati o scaricati in depositi incontrollati.

2. Il tributo di cui al comma 1 è dovuto dai seguenti soggetti passivi:

a) dal gestore di impianti di stoccaggio definitivo di rifiuti;

b) dal gestore di impianti di incenerimento, comunque denominati, senza recupero di energia;

c) da chiunque eserciti attività di discarica abusiva e da chiunque abbandoni, scarichi ed effettui deposito incontrollato di rifiuti.

3. L’utilizzatore a qualsiasi titolo o, in mancanza, il proprietario dei terreni sui quali insiste la discarica abusiva, è tenuto in solido agli oneri di bonifica, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento del tributo e delle sanzioni pecuniarie ai sensi della legge n. 549/1995 ove non dimostri di aver presentato denuncia di discarica abusiva ai competenti organi della Regione prima della constatazione delle violazioni di legge.

4. La base imponibile del tributo è costituita dalla quantità dei rifiuti determinata sulla base delle annotazioni effettuate nei registri di cui all’articolo 3, comma 28 della legge n. 549/1995, nonché all’articolo 190 (Registro di carico e scarico) del D.Lgs. n. 152/2006 alla cui tenuta sono obbligati, mediante annotazione per quantità e codice CER dei rifiuti in ingresso, tutti i soggetti passivi. E’ fatto obbligo ai gestori di annotare sui detti registri le quantità in peso per chilogrammo dei rifiuti con la tipologia indicata nell’articolo 3, commi 29 e 40 della legge n. 549/1995. A decorrere dalla completa attuazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui al D.Lgs. n. 152/2006, con delibera della Giunta regionale, sono predisposte le istruzioni per l’applicazione del SISTRI al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi. Il tributo è determinato secondo il disposto dei commi 29, 38 e 39 della legge n. 549/1995, con le modalità indicate ai successivi commi del presente articolo. Ai fini dell’applicazione del tributo, lo stoccaggio dei rifiuti in discarica esercitato in forza di ordinanza sindacale ex articolo 191 (Ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi) del D.Lgs. n. 152/2006 equivale allo stoccaggio in discarica autorizzata a norma degli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 210 (Autorizzazioni in ipotesi particolari) del D.Lgs. n. 152/2006 intendendosi per discarica quanto previsto dall’articolo 2 (Definizioni), comma 1, lettera g) del D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti).

5. La Regione, entro il 31 luglio di ogni esercizio finanziario, determina l’ammontare della imposta per kg di rifiuti conferiti entro i limiti minimi e massimi ai sensi dell’articolo 3, comma 29 della legge n. 549/1995, come modificato dall’articolo 26 della legge n. 62/2005.

6. La Regione, entro 60 giorni dall’approvazione della presente legge con apposito atto legislativo, disciplina le modalità per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, il contenzioso amministrativo e quanto non previsto dall’articolo 3, commi da 24 a 40 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 e s.m.i., in relazione al tributo regionale, così come previsto dall’articolo 3, comma 34 della legge n. 549/1995.

7. A decorrere dall’1° agosto 2016, ferme restando le misure di premialità di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 152/06, come modificato dall’art. 32 della legge 28 dicembre 2015 n. 221, in materia di raggiungimento delle percentuali ivi previste di raccolta differenziata, l’ammontare del tributo è determinato:

a) in euro 0,005 al chilogrammo per i rifiuti inerti, esclusi quelli derivanti da operazioni di costruzione e demolizione, smaltiti in discarica per rifiuti inerti;

b) in euro 0,00517 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi o speciali pericolosi del settore minerario, lapideo e metallurgico, smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

c) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti inerti da costruzioni e demolizioni smaltiti in discarica per rifiuti inerti, in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi;

d) in euro 0,010 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

e) in euro 0,022 al chilogrammo per i rifiuti speciali non pericolosi e per i rifiuti speciali pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti pericolosi;

f) in euro 0,020 al chilogrammo per i rifiuti urbani e assimilati smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi;

g) in euro 0,025 al chilogrammo per i rifiuti urbani pericolosi smaltiti in discarica per rifiuti non pericolosi o in discarica per rifiuti pericolosi.

8. Le tariffe di cui al presente comma si applicano anche ai conferimenti di rifiuti all’incenerimento.

9. Beneficiari dei contributi di cui al fondo per la concessione di finanziamenti ai comuni per l’esecuzione di interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati sono i comuni del territorio della Regione Basilicata che, nel corso del precedente anno solare, risultano aver raggiunto un livello di raccolta differenziata pari o superiore al 60%, con priorità per i comuni che abbiano raggiunto la maggiore percentuale di raccolta differenziata nell’anno precedente, proporzionalmente al numero degli abitanti residenti nel Comune. La Giunta regionale può destinare, nel limite del 30% degli stanziamenti del fondo “Spese per interventi sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati”, fondi per emergenza straordinaria.

10. Entro 30 giorni dall’approvazione della presente legge la Giunta regionale provvede ad adeguare il disciplinare di cui alla D.G.R. n. 551 dell’8 maggio 2012 con cui si stabiliscono i criteri e le modalità di assegnazione e di erogazione di contributi ai comuni sul ciclo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati conformandola ai principi stabiliti nel precedente comma 9.

 

     Art. 47. Sospensione rilascio nuove autorizzazioni per impianti di smaltimento rifiuti [11]

1. Sino all’approvazione da parte del Consiglio regionale dell’aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti già adottato dalla Giunta regionale e, in ogni caso, non oltre il 31.12.2016, sono sospesi tutti i provvedimenti di rilascio di nuove autorizzazioni sul territorio regionale per la realizzazione di impianti privati di smaltimento e/o recupero di rifiuti con capacità superiore alle 10 tonnellate giorno, fatta eccezione per le istanze presentate da parte di soggetti titolari di impianti già in esercizio e relativi ad ampliamento in sito o in adiacenza, purché non in contrasto con le ipotesi previste nel piano già adottato dalla Giunta regionale e non prevedano l’incenerimento, il coincenerimento, la termovalorizzazione dei rifiuti e/o di combustibili prodotti dai rifiuti.

 

     Art. 48. Modifica all’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n 8

1. All’articolo 2, comma 4 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 8 dopo le parole “per il” e prima della parola “titolare” è inserita la parola “solo”.

2. All’articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 8, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente comma:

“7 bis. Sono oggetto di deroga gli immobili ubicati nei centri storici per i quali le caratteristiche strutturali e igienico sanitarie, se ritenute insufficienti, sono integrate con soluzioni tecnologiche compensative specifiche.”.

 

     Art. 49. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54

1. All’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 54 dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

“2 bis. Nei buffer relativi alle aree e siti non idonei è possibile installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, fermo restando la probabilità di esito negativo delle valutazioni.”.

 

     Art. 50. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.

1. Al comma 1, lettera a) dell’articolo 10 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i. è aggiunto il seguente punto:

“9 bis. Area dei calanchi.”.

 

     Art. 51. Modifica all’articolo 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i.

1. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell’articolo 38 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i. vengono aggiunte le seguenti parole: “Successivamente alla dichiarazione di decadenza, ove la morosità venga integralmente estinta entro il termine perentorio di 90 giorni, il provvedimento adottato ai sensi dell’art. 33, comma 1, lettera h) viene annullato dall’Amministrazione comunale competente.”.

 

     Art. 52. Modifica all’articolo 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i.

1. Dopo il comma 7 dell'articolo 43 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 24 e s.m.i. è inserito il seguente comma:

“7 bis. Le unità immobiliari ad uso diverso dall'abitazione, per le quali sia stato integralmente pagato il prezzo, possono essere alienate ovvero può esserne modificata la destinazione d'uso.”.

 

     Art. 53. Modifiche dell’articolo 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18

1. Il comma 1 dell’articolo 8 bis della legge regionale 22 ottobre 2007, n. 18 è così modificato:

“1. Nei comuni classificati disastrati, gravemente danneggiati e danneggiati, i Consigli comunali possono deliberare l’utilizzo delle economie rivenienti dagli interessi maturati su fondi giacenti presso le tesorerie comunali e dall’applicazione degli articoli 14, comma 3, articoli 15 e 16 della presente legge per finanziare lavori di adeguamento sismico e messa in sicurezza di edifici pericolosi per la pubblica incolumità, situati nei Piani di recupero adottati ai sensi dell’articolo 34 del D.Lgs. n. 76/1990.”.

 

     Art. 54. Norme in materia urbanistica

1. Le altezze, le caratteristiche strutturali, nonché quelle igienico sanitarie previste dagli strumenti urbanistici comunali, relativamente agli immobili nei centri storici e destinati alle attività commerciali, di ristorazione e/o di somministrazione al pubblico ed artigianali sono, se ritenuti insufficienti, integrate con soluzioni tecnologiche compensative in analogia a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3 del D.M. 5 luglio 1975 e s.m.i.

2. I comuni adeguano i propri regolamenti entro 180 giorni disciplinando quanto previsto dal comma 1.

 

     Art. 55. Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i.

1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i. è aggiunto il seguente articolo 2 bis:

“Art. 2 bis.

1. Al fine di permettere la completa realizzazione del progetto di coltivazione e in particolare la realizzazione delle opere di ripristino ambientale autorizzate dalla Regione Basilicata, i titoli di possesso legittimo delle aree su cui insiste l’attività estrattiva devono avere la stessa durata dell’autorizzazione rilasciata dalla Regione Basilicata.”.

 

     Art. 56. Modifica dell’articolo 56 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

1. L’articolo 56 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è sostituito dal seguente:

“Art. 56. Aree demaniali marittime

1. Per destagionalizzare le attività turistiche in Basilicata ed al fine di qualificare l’accoglienza turistica in occasioni della designazione della città di Matera a Capitale Europea della Cultura per il 2019, sulle coste lucane è consentito per l’intero anno e fino all’approvazione della variante al Piano regionale di utilizzo delle aree demaniali marittime, adottata con deliberazione di Giunta regionale n. 1667 dell’8 ottobre 2010, mantenere le strutture funzionali delle attività balneari già operanti in regime di concessione demaniale marittima, dove attualmente ubicate e purchè siano di facile amovibilità.”.

 

     Art. 57. Modifiche al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

1. Al comma 1 dell’articolo 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 dopo la parola “Basilicata” sono aggiunte le parole: “entro il 31 marzo 2017.”.

 

     Art. 58. Integrazioni all’articolo 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

1. Dopo il comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La Giunta regionale con atto deliberativo costituisce e nomina il Comitato tecnico composto dai dirigenti degli uffici regionali deputati alla redazione del “Piano Cave”, nonché da n. 4 rappresentanti delle organizzazioni datoriali più rappresentative.

Il Comitato tecnico svolge funzioni consultive sulle tematiche relative al settore estrattivo di cui alla legge regionale 27 marzo 1979, n. 12 e s.m.i.”.

 

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’

 

     Art. 59. Modifica all’articolo 4 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 12 [12]

1. Il comma 6 dell’articolo 4 della legge regionale 1 luglio 2008, n. 12, è sostituito dal seguente:

"6. L’incarico di Direttore di Distretto è conferito con le procedure previste dalla normativa vigente in materia di conferimento di incarichi di Unità operativa complessa e nel rispetto dei requisiti di cui all’art. 3 sexies del D.Lgs. n. 502/1992.”.

 

     Art. 60. Norme in materia di personale delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione

1. Il personale dirigente delle Aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione, nei casi di ristrutturazione aziendale che comportano soppressione di unità operative anche complesse, è ricollocato in via prioritaria nella stessa Azienda nell’ambito delle discipline di appartenenza o equipollenti.

 

     Art. 61. Corsi di formazione per Operatore Socio Sanitario

1. I corsi di formazione con il riconoscimento del titolo di qualifica di OSS (operatore socio sanitario) e di OSSS (operatore socio sanitario specializzato), ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni emanato in attuazione dell’art. 1 comma 8 del D.L. 12 novembre 2001, n. 401 convertito con modificazioni dalla L. 8 gennaio 2002, n. 1, possono essere organizzati dalle Aziende sanitarie locali e dagli enti di formazione regolarmente accreditati dalla Regione Basilicata [13].

2. Il Regolamento regionale che disciplina l’organizzazione ed il riconoscimento dei corsi per la formazione di OSS (Operatore Socio Sanitario) e OSSS (Operatore Socio Sanitario Specializzato), approvato con D.G.R. n. 654 del 15 aprile 2002, si intende espressamente modificato con le previsioni del presente articolo [14].

3. Gli istituti professionali di Stato della Regione che annoverano nell’offerta formativa corsi specifici per la formazione di OSS (operatori socio sanitari) e OSSS (operatore socio sanitario specializzato) e che siano in possesso di specifiche convenzioni con i nosocomi del Servizio sanitario regionale per i tirocini formativi e di orientamento degli studenti sono autorizzati al rilascio dei relativi titoli di qualifica.

 

     Art. 62. Norme in materia di autorizzazione delle strutture sanitarie private

1. In conformità alle disposizioni contenute nel decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 come convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e al fine di consentire il miglioramento e la più ampia diffusione dell’assistenza sanitaria sul territorio regionale, attraverso l’erogazione di prestazioni a totale carico del cittadino, la verifica di compatibilità in rapporto al fabbisogno complessivo di cui all’art. 8 ter del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 e s.m.i. è effettuata dando preminenza all’interesse pubblico di rilevanza costituzionale della tutela della salute attraverso l’ampliamento dell’offerta sanitaria complessiva, ovvero intendendosi, tale verifica, sempre positiva e concessa.

2. In coerenza con le previsioni del precedente comma, i soggetti interessati inoltrano formale domanda al dirigente dell’ufficio regionale competente il quale rilascia con proprio provvedimento, a seguito di istruttoria, il parere di compatibilità positiva entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento. Decorso tale termine, con il silenzio dell’amministrazione regionale, il parere di compatibilità si ritiene concesso [15].

 

     Art. 63. Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36

1. Il comma 4 dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36 è così sostituito:

“4. In ogni caso la spesa complessiva del personale per le Aziende Sanitarie provinciali di Potenza e Matera nonché per l’Azienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza, al netto dei rinnovi contrattuali intervenuti successivamente all’anno 2004, non può essere superiore a quella dell’anno precedente, così come risultante da idonea attestazione aziendale. In attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 584, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la Giunta regionale adotta un programma pluriennale di graduale riduzione della spesa del personale delle Aziende ed Enti del servizio sanitario regionale, al fine di garantire l’obiettivo, previsto per l’anno 2020, di una spesa complessiva del personale pari a quella sostenuta nell’anno 2004 ridotta dell’1,4% al netto della spesa per il personale del sistema dell’emergenza urgenza 118 e dell’IRCCS CROB di Rionero in Vulture non ancora strutturata alla data del 31 dicembre 2004, individuando il limite di spesa annuale per ciascuna Azienda.”.

2. Il comma 7 dell’articolo 20 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36 è così sostituito:

“7. Il piano annuale delle assunzioni di cui all’articolo 37 della legge regionale n. 42/2009, da sottoporre al controllo preventivo regionale ex art. 44 della legge regionale n. 39/2001, deve essere predisposto nel rispetto di vincoli finanziari previsti dalla normativa nazionale e regionale e nel rispetto dei vincoli di spesa di cui al presente articolo garantendo l’equilibrio di bilancio e il rispetto del limite di spesa annuale individuato dalla Giunta regionale ai sensi del precedente comma 4. Il piano annuale delle assunzioni deve tenere conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione di quanto previsto dall’art.14 della legge n. 161/2014. Le variazioni ai piani annuali, che non comportino incremento di spesa rispetto a quelli approvati dalla Giunta regionale, sono comunicate al competente Dipartimento regionale in deroga a quanto previsto dall’art. 44 della legge regionale n. 39/2001 purché riguardino la copertura di posti i cui profili siano presenti nella dotazione organica e previsti dai vigenti CCNL e tengano conto delle esigenze di personale connesse all’attuazione di quanto previsto dall’art.14 della legge n. 161/2014.”.

3. All’articolo 20, comma 8 della legge regionale 8 agosto 2012, n. 16 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 36 dopo le parole “di cui al precedente comma 2 lettere a) e b)” sono aggiunte “nonché del personale del ruolo sanitario e degli Operatori Socio-Sanitari (OSS) impiegati nelle attività territoriali e distrettuali”.

 

     Art. 64. Abrogazione comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26

1. È abrogato il comma 3 dell’articolo 30 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26.

 

     Art. 65. Modifiche alla legge regionale 20 luglio 1993, n. 39

1. All’articolo 2, comma 2 della legge regionale 20 luglio 1993, n. 39, la parola “comma 2” è sostituita dalla parola “comma 1”.

2. L’articolo 3 della legge regionale 20 luglio 1993, n. 39, è così sostituito.

“Articolo 3 Requisiti per l’iscrizione

1. Possono essere iscritte alla sezione di cui all’articolo 2 le cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale e stabile organizzazione in Basilicata, iscritte all’Albo nazionale delle Cooperative - categoria sociale-, di cui al D.M. del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004.

2. Per ottenere l’iscrizione le Cooperative debbono presentare al competente Dipartimento della Regione Basilicata apposita domanda corredata da:

a) iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative -categoria sociale - di cui al D.M. del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004;

b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa sociale opera ed i relativi servizi;

d) autocertificazione della composizione della compagine sociale;

e) relazione sulle caratteristiche professionali di quanti operano all’interno della cooperativa;

f) relazione sull’attività svolta;

g) copia dell’ultimo bilancio;

h) per le cooperative che chiedono l’iscrizione nella sotto sezione B): certificazione circa la presenza – all’interno della compagine sociale – di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381;

i) dichiarazione del rappresentante legale di non essere incorsi in violazione in materia di lavoro – previdenziali e fiscali – non conciliabili in via amministrativa;

l) per le cooperative che chiedono l’iscrizione in entrambe le sotto sezioni A) e B) a norma del precedente articolo 2, comma 2: certificazione circa la presenza di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall’art. 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all’attività che la cooperativa intende svolgere.

4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

a) iscrizione all’Albo nazionale delle Cooperative-categoria sociale, di cui al D.M. del Ministero delle attività produttive 23 giugno 2004;

b) copia dell’atto costitutivo e dello statuto;

c) relazione sull’attività svolta;

d) copia dell’ultimo bilancio;

e) certificazione circa la presenza di cooperative sociali nella misura prevista dall’articolo 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

5. L’iscrizione all’Albo regionale viene disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda completa di tutta la documentazione richiesta, previa istruttoria dell’ufficio competente.

6. Il provvedimento è notificato al richiedente ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

7. In caso di rigetto della domanda, viene data comunicazione scritta ai soggetti interessati entro il termine di 30 giorni.”.

 

3. L’articolo 5 della legge regionale 20 luglio 1993, n. 39, è così sostituito:

“Articolo 5 Cancellazione

1. La cancellazione degli enti cooperativi dalla sezione dell’albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa istruttoria dell’Ufficio competente, quando questi non abbiano adempiuto agli obblighi di cui ai precedenti articoli 3 e 4, o quando non sia stata effettuata entro l’anno la revisione di cui all’articolo 5, comma 3 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

2. La cancellazione è disposta altresì quando le cooperative o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattive da più di 24 mesi o cancellate dall’Albo nazionale delle Cooperative anche a seguito delle azioni di vigilanza sugli enti cooperativi di cui al D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 e successive modificazioni, nonché qualora non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività.

3. Il provvedimento di cancellazione è notificato alla cooperativa o al consorzio ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati, di cui al precedente articolo 4, scenda al di sotto del 30% dei lavoratori della cooperativa o quello dei soci volontari, di cui all’articolo 2, comma 2, della legge n. 381/1991, superi la misura del 50% dei soci, si provvede alla cancellazione, qualora la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data in cui si è manifestata l’irregolarità.”.

 

     Art. 66. Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale

1. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4, come integralmente sostituito dall’articolo 47 della legge regionale 7 agosto 2009 n. 27, è così sostituito:

“4. Nelle more dell’adeguamento della disciplina regionale alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 ed ai criteri indicati nel D.M. 21 maggio 2001, n. 308 in materia di autorizzazione delle strutture che svolgono in regime semiresidenziale o residenziale attività socio-assistenziali, socio-educative e socio-sanitarie non rientranti nel campo di applicazione della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., i Comuni rilasciano autorizzazione previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308.”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 14 febbraio 2007 n. 4, sono aggiunti i seguenti commi:

“4 bis. Entro il 30 settembre 2016, i Comuni convertono in autorizzazione le autorizzazioni provvisorie rilasciate alle strutture di cui al comma 4 previa verifica del possesso dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308.

4 ter. Le strutture di cui al comma 4 in possesso di autorizzazione provvisoria, già operanti e carenti dei requisiti minimi strutturali ed organizzativi previsti dal D.M. 21 maggio 2001, n. 308, devono adeguarsi entro il 30 settembre 2018.”.

 

     Art. 67. Modifiche alla legge regionale 1 febbraio 1999, n. 3

1. Alla tabella 6: “Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati” allegata alla legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3, la lettera d) è così sostituita:

“d) ispezione, controllo e vigilanza nei settori della produzione, trasformazione, conservazione, commercializzazione, trasporto, deposito, distribuzione e somministrazione degli alimenti di origine animale e dei loro prodotti;”.

2. Alla tabella 6: “Servizio igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati” allegata alla legge regionale 1° febbraio 1999, n. 3, la lettera e) è abrogata.

 

     Art. 68. Integrazioni all’articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i.

1. Dopo il comma 10 dell’articolo 7 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i., sono inseriti i seguenti commi:

“10 bis. Per le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale i provvedimenti di autorizzazione adottati dalla Regione devono intendersi riferiti:

a) alla tipologia del presidio;

b) all’esercizio di attività sanitaria per l’intera branca specialistica nel caso di ambulatorio ovvero per le diverse branche specialistiche nel caso di poliambulatorio, e non per le singole prestazioni o categorie di prestazioni.

10 ter. Non costituisce materia di ulteriore autorizzazione:

a) l'implementazione di nuove prestazioni ovvero di categorie di prestazioni;

b) l'istallazione o la sostituzione ovvero l'implementazione e l'uso di apparecchiature biomedicali.

10 quater. Ai sensi del combinato disposto del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 e della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 e s.m.i. l'autorizzazione regionale rilasciata alla struttura sanitaria per l'attività di diagnostica per immagini costituisce titolo autorizzativo anche per l'istallazione e o la sostituzione, ovvero per l'implementazione e per l'uso di apparecchiature biomedicali.

10 quinquies. La verifica di compatibilità di cui all’art. 5 del D.P.R. 8 agosto 1994, n. 542 è assolta e assorbita dal provvedimento di autorizzazione regionale rilasciato per la branca specialistica di diagnostica per immagini.”.

 

     Art. 69. Modifica all’articolo 10 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5

1. Al comma 1 dell’art. 10 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, dopo le parole “economali del Servizio sanitario regionale” sono aggiunte “nel rispetto dei principi di cui al comma n. 591 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.”.

 

     Art. 70. Modifica all’articolo 11 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28

1. All’articolo 11, comma 3 della legge regionale 5 aprile 2000, n. 28 dopo le parole “abilitazione professionale” sono aggiunte “ovvero, per i laboratori privati, anche da un laureato in medicina e chirurgia in possesso di specializzazione o di diploma di corso di formazione specifica in medicina generale.”.

 

     Art. 71. Integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 2015, n. 55

1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 55 è inserito l’articolo 4 bis:

“Art. 4 bis. Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico

1. Al fine di completare la messa in esercizio del fascicolo sanitario elettronico, la scadenza dei contratti di collaborazione stipulati per tali finalità dell’Azienda Ospedaliera regionale San Carlo in funzione di coordinamento e supporto operativo alle Aziende del Servizio sanitario regionale è differita al 31 dicembre 2016.”.

 

     Art. 72. Autorizzazione IRCCS CROB all’acquisto del dispositivo Cyberknife

1. La Giunta regionale verifica la possibilità di autorizzare l’I.R.C.C.S. CROB all’acquisto del dispositivo Cyberknife a valere sulle spese di investimento”.

 

     Art. 73. Articolo 21 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 18

1. L’espressione “a decorrere dall’anno 2015” contenuta all’articolo 21, comma 1 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 11 maggio 2015, n. 18 si intenda “a decorrere dal 1° gennaio 2015”.

 

     Art. 74. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 23

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 23 è così sostituito:

“1. Sono indennizzabili i danni causati ai capi bovini/bufalini, ovini/caprini, equidi condotti allo stato brado o semibrado e riferiti ad un allevamento indicato in Banca Dati Nazionale (BDN) come “all'aperto o estensivo" o "transumante" (sono esclusi capi riferiti ad un allevamento "stabulato o intensivo”).”.

2. L’articolo 4 è così sostituito:

“Articolo 4

Procedure

l. L'allevatore danneggiato deve comunicare, entro massimo 48 ore dall'evento, al Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio l’avvenuta aggressione.

2. Il Servizio Veterinario accerta l'accaduto entro massimo 24 ore dall’avvenuta comunicazione, rilasciando certificazione sanitaria di veterinario competente.

3. Il mancato rispetto della tempistica di cui al comma l comporta l'automatico non riconoscimento del danno subito.

4. L'indennizzo è concesso agli allevatori in regola con le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione del bestiame e delle profilassi sanitarie; in ogni caso sono ammessi a risarcimento solo ed esclusivamente i capi già muniti di matricola identificativa. Per gli equidi il risarcimento è riconosciuto solo ove sia stata già presentata almeno la denuncia di nascita all'Associazione allevatori competente.”.

 

3. Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente articolo:

“Art. 4 bis. Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano su tutto il territorio regionale (ad esclusione delle aree ricomprese nei parchi nazionali.

2. I soggetti che intendono presentare domanda di risarcimento hanno l'obbligo di costituire e/o aggiornare il "Fascicolo unico aziendale" di cui al D.P.R. n. 503/1999 ed alle Circolari AGEA ACIU. 2005.210 del 20 aprile 2005 e ACIU. 2007.237 del 6 aprile 2007.

3. La compilazione e la presentazione della domanda di risarcimento del danno subito deve essere effettuata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio della certificazione sanitaria emessa da un veterinario competente, esclusivamente utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito della Regione Basilicata, nel rispetto delle modalità ivi previste.

4. Nei successivi 5 (cinque) giorni dal termine di cui sopra il richiedente deve far pervenire la documentazione cartacea della domanda, corredata di tutti gli elaborati specificati nel sistema informatico, alla Regione Basilicata - Dipartimento Politiche Agricole e Forestali - Ufficio Economia, Servizi e Valorizzazione del Territorio Rurale, Via Vincenzo Verrastro n. 10 - 85100 Potenza, secondo una delle seguenti modalità:

- direttamente al protocollo del Dipartimento a mezzo posta raccomandata AR, o altro strumento equivalente (con avviso di ricevimento) e comunque fa fede il timbro dell'Ufficio postale/altro soggetto accettante.

5. Il mancato rispetto della tempistica, così come descritta in precedenza, comporta l'automatico non accoglimento della domanda.”.

 

4. Il comma 3 dell'articolo 5 è così modificato:

“3. L'indennizzo è concesso, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, entro 60 giorni dall'acquisizione, presso l'Ufficio competente, della domanda cartacea.”.

 

CAPO VI

DISPOSIZIONI VARIE

 

     Art. 75. Articolo 10, comma 1 legge regionale 30 aprile 2014, n. 8

1. La disposizione di cui all’art. 10, comma 1 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 si interpreta nel senso che per “carica remunerata a qualsiasi titolo” non si intende quella assunta in organi di controllo quali Collegi dei Revisori dei conti e Collegi sindacali.

 

     Art. 76. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 gennaio 1995, n. 2

1. All’articolo 24 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2, i commi l, 1bis e 1ter sono così sostituiti:

“1. Ogni cacciatore residente e con domicilio nella Regione ha diritto di iscriversi ad un ambito territoriale di caccia, previa domanda al Comitato direttivo dell'A.T.C. in cui risiede ed ha il proprio domicilio nel periodo 1° febbraio - 28 febbraio di ogni anno, versando - in favore dell' A T C medesimo - una quota commisurata alla metà della tassa di concessione regionale di cui all'art. 36 della presente legge.

1 bis. I cacciatori di cui al precedente comma, iscrivendosi all’A.T.C. di residenza, in regola con il suddetto versamento, possono praticare l’esercizio venatorio anche negli altri A.T.C. della Regione versando una quota pari a 1/8 della tassa di concessione regionale per ogni A.T.C. al quale verrà inoltrata apposita richiesta. I Comitati Direttivi dei singoli A.T.C. procederanno alle ammissioni sino al raggiungimento massimo del 90% del rapporto territorio-cacciatori determinato ai sensi del comma 3 del successivo art. 25.

1 ter. I posti resisi disponibili dopo le succitate iscrizioni, anche a copertura della quota residua non attribuita pari al 90%, sono assegnati dal Comitato direttivo di ogni singolo A.T.C., entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, ai cacciatori non residenti in Basilicata che ne abbiano fatto richiesta secondo le seguenti priorità:

a) nativi in Basilicata non più residenti, nonché cacciatori non nativi in Basilicata, proprietari o possessori esclusivi o conduttori a titolo oneroso di fondi inclusi nell'ambito territoriale di caccia dell'estensione non inferiore a 10 ettari;

b) cacciatori provenienti da altre regioni;

c) cacciatori provenienti da altri stati europei.

Al termine di questa assegnazione, nel caso si dovesse verificare un’ulteriore disponibilità di posti e comunque entro i limiti dell'indice di densità venatoria prescritto, questi saranno assegnati a cacciatori residenti in Basilicata rimasti esclusi dall’assegnazione di cui al comma 1 bis.”.

 

2. All’articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 1995 n. 2, il comma 6 è così sostituito:

“6. Per il funzionamento e le spese di gestione di ogni ambito territoriale di caccia, il Comitato direttivo organizza forme di collaborazione dei cacciatori iscritti dandone comunicazione alla Provincia competente. I cacciatori aventi diritto all'accesso all'A.T.C. sono tenuti al versamento, sul conto corrente intestato al Comitato stesso, di un contributo annuo determinato dal precedente art. 24. I proventi del contributo sono destinati esclusivamente a finalità faunistico-venatorie.”.

 

3. Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono adottate le conseguenti modifiche regolamentari.

 

     Art. 77. Modifiche e integrazioni all’articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e successive modifiche e integrazioni

1. I commi 1 e 2 dell’articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e successive modifiche ed integrazioni sono così sostituiti:

“1. Al fine di assicurare il contenimento delle spese e l’economicità della gestione è istituita la Stazione unica appaltante della Regione Basilicata per l’affidamento dei lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria.

2. La Stazione Unica Appaltante della Regione Basilicata funge altresì da “Centrale di committenza” degli enti e delle aziende del Servizio sanitario regionale per lavori di importo pari o superiore ad euro 1.000.000,00, servizi e forniture di importo pari o superiore a quello previsto dalla normativa vigente per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria.”.

 

2. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

“4 bis. La SUA_RB è competente per l’affidamento di lavori servizi e forniture relativamente ai contratti scaduti o contratti nuovi successivi alla data di sottoscrizione della convenzione regolante i rapporti tra la Regione e l’ente di riferimento.”.

 

     Art. 78. Competenze Stazione Unica Appaltante

1. A far data dell’entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, la Stazione Unica Appaltante è competente, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 32 della legge regionale 8 agosto 2013, n. 18 e successive modifiche e integrazioni, per l’affidamento di lavori di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria prevista dalla normativa vigente.

 

     Art. 79. Compensi ai componenti delle Commissioni giudicatrici

1. L’articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17, è abrogato.

2. Il comma 3 dell’articolo 28 della legge regionale 2 febbraio 2004, n. 1, come modificato dall’articolo 51 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 27, è così sostituito:

”3. Ai componenti delle commissioni giudicatrici di cui al comma 1, quando siano scelti tra funzionari della Regione Basilicata, degli enti comunque dipendenti e di tutto il sistema sanitario regionale è corrisposta un'indennità di importo compreso tra euro 500,00 ed euro 1.000,00 da determinarsi in sede di attribuzione dell’incarico, in ragione del valore e della complessità dell’appalto nonché del numero delle offerte pervenute.”.

 

     Art. 80. Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

1. All’articolo 26 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, comma 1, come modificato dall’articolo 7, comma 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 55, sostituire le parole “30 giugno 2016” con l’espressione “31 dicembre 2016”.

 

     Art. 81. Modifiche all’articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4

1. Il comma 2 dell’articolo 44 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è abrogato.

 

     Art. 82. Modifica all’articolo 45 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 [16]

1. Il termine indicato al comma 1 dell’articolo 45 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 fissato al 31 dicembre 2016 è sostituito dal termine “31 dicembre 2017.”.

 

     Art. 83. Modifiche alla legge regionale 31 gennaio 2002, n. 10

1. L’articolo 7 della legge regionale 31 gennaio 2002, n. 10 è così sostituito:

“Articolo 7 Contrasto alla disoccupazione di lunga durata

1. Al fine di contrastare i fenomeni di disoccupazione di lunga durata, in particolare degli ultratrentaduenni, oltre alle azioni specifiche cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo, tutti i bandi regionali di sostegno alle iniziative produttive di beni o servizi, anche emanati o gestiti da enti, società o organismi, comunque denominati, direttamente o indirettamente partecipati o controllati dalla Regione, prevedono premialità correlate al numero dei nuovi occupati con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, assunti tra gli inoccupati o disoccupati da più di 12 mesi, dalle aziende candidate al finanziamento. Le predette premialità sono determinate in misura crescente rispetto all’età anagrafica e sulla base delle fasce individuate dall’Istituto nazionale di statistica.”.

 

     Art. 84. Modifiche al comma 3 dell’art. 6 della legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30

1. Il comma 3 dell’articolo 6 della legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30 è così sostituito:

“3. Per le autorizzazioni esistenti, il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che, entro il 31 dicembre 2016, ottemperino a quanto previsto al comma 2.”.

 

     Art. 85. Modifiche al comma 7 dell’art. 6 legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30

1. All’articolo 6 della legge regionale 27 ottobre 2014, n. 30, al comma 7, dopo le parole “all’esercizio di sale da gioco.” sono aggiunte le seguenti parole: “E’ altresì vietato consentire ai minori di anni 18 l’utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco lecito di cui all’articolo 110, comma 7, lettera c-bis), del R.D. n. 773/1931.”

 

     Art. 86. Norma interpretativa dell’articolo 28 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34

1. L’articolo 28 della legge regionale 13 agosto 2015, n. 34, che detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale sulla revisione con cadenza annuale dei contratti di servizio decorrente dalla data di sottoscrizione del contratto “in misura non maggiore del tasso di inflazione programmato”, non si presta ad interpretazioni estensive e non previste, pertanto la variazione del corrispettivo non deve discendere dal tasso effettivo di inflazione bensì dal solo tasso di inflazione programmato.

 

     Art. 87. Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 e s.m.i.

1. Il comma 2-bis dell’articolo 2 della legge regionale 25 ottobre 2010, n. 31 e s.m.i. è così sostituito:

“2-bis. Ai fini del conferimento degli incarichi e nell'ottica di un più razionale impiego delle risorse umane, della mobilità e dell'interscambio professionale dei dirigenti degli enti regionali, è istituito presso la Presidenza della Regione il ruolo unico della dirigenza regionale, nel quale, in fase di prima applicazione, confluiscono i dirigenti a tempo indeterminato della Regione Basilicata e degli enti strumentali della Regione. Il rapporto di lavoro dei dirigenti inseriti nel ruolo unico della dirigenza regionale resta in ogni caso alle dipendenze dell'ente di appartenenza.”.

 

     Art. 88. Norme in materia di graduatorie concorsuali delle società a partecipazione regionale totale o di controllo

1. Al comma 1 dell’art. 45 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4, dopo l’espressione “nonché delle graduatorie relative alle società partecipate dalla Regione Basilicata” è aggiunta l’espressione “approvate o prorogate alla data del 31 dicembre 2011,”.

2. Il comma 3 dell’articolo 45 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 4 è abrogato.

 

     Art. 89. Modifiche all’art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 55

1. Al comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 2015, n. 55, dopo le parole “procedure ad evidenza pubblica” è inserita l’espressione “indette successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge”.

 

     Art. 90. Modifiche alla legge regionale 14 aprile 2000, n. 47

1. L’articolo 6 bis della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 è così modificato:

a) il comma 3 dell’articolo 6 bis della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 è abrogato;

b) il comma 4 dell’articolo 6 bis della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 è così sostituito:

“4. A scelta dell’acquirente se l’ammontare della somma complessiva dovuta è inferiore o uguale a 5.164,57 euro l’importo può essere rateizzato per un massimo di 5 rate annuali maggiorate dagli interessi legali, se l’ammontare dovuto è superiore a 5.164,57 euro l’importo può essere rateizzato per un massimo di 10 rate annuali maggiorate dagli interessi legali.”.

 

     Art. 91. Modifiche all’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47

1. L’articolo 10 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i. è così sostituito:

“Articolo 10 Alienazione

1. Gli immobili detenuti da terzi possono essere alienati agli attuali detentori nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano al momento dell’attivazione della procedura.

2. Gli immobili liberi sono venduti mediante procedure ad evidenza pubblica.

3. Nelle alienazioni di cui al comma 1 sono compresi i beni immobili di proprietà della Regione Basilicata ubicati nella Borgata Policoro e gli immobili costruiti o acquisiti dai soppressi Enti di Riforma o di Sviluppo con fondi della Cassa per il Mezzogiorno e/o dello Stato e trasferiti successivamente al patrimonio regionale.

4. Le alienazioni degli immobili di cui ai precedenti commi 1 e 2 rientrano nella competenza dell’Ufficio Provveditorato e Patrimonio della Regione Basilicata che provvede a determinare rispettivamente il prezzo di vendita e il prezzo a base d’asta mediante perizia di stima.

5. Al fine di favorire gli interventi di edilizia residenziale economica e popolare, nonché di una migliore, efficace ed efficiente utilizzazione del patrimonio pubblico, in deroga a quanto stabilito dai commi 1 e 2 e dal comma 3 del successivo articolo 11, l’ALSIA cede a titolo gratuito alle Aziende Territoriali per l’Edilizia (ATER) gli immobili che siano oggetto di piani di intervento rientranti nelle materie di competenza degli ATER medesimi.”.

 

     Art. 92. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47

1. All’articolo 15 della legge regionale 14 aprile 2000, n. 47 e s.m.i., dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

“3 bis. In caso di cessione di immobili sui quali è prevista la delocalizzazione delle strutture esistenti in base al Piano di utilizzazione delle aree demaniali marittime approvato con D.C.R. n. 940 del 16 febbraio 2005 e s.m.i., si procede mediante trattativa privata con i soggetti obbligati alla delocalizzazione. In tal caso, il prezzo di cessione è determinato con le modalità di cui al precedente comma 2, previo versamento della cauzione da determinarsi nella misura massima del 10% del prezzo.

3 ter. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, in caso di esito infruttuoso della trattativa privata, si procede con il metodo della gara di cui al comma 1.”.

 

     Art. 93. Modifica all’articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 [17]

1. Al comma 1 dell’articolo 28 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 dopo le parole “in vigore della presente legge” è aggiunto il seguente periodo: “e, al compimento dei 36 mesi di servizio, i lavoratori provenienti dalle ex Comunità Montane originariamente titolari di contratti Co.Co.Co. di cui all’articolo 23, comma 8 della legge regionale 30 dicembre 2010, n. 33, art. 23, comma 8, trasformati in contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, ai sensi dell’articolo 28, commi 1, 7 e 8 della legge regionale 4 agosto 2011, n. 17 come modificato dall’articolo 40 della legge regionale 30 dicembre 2011, n. 26, che possedevano i requisiti per la stabilizzazione ai sensi del D.Lgs. n. 101/2013.”.

 

     Art. 94. Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 2004, n. 26 e s.m.i.

1. Alla legge regionale 1 dicembre 2004, n. 26 e s.m.i. sono apportate le seguenti modifiche:

a) All’articolo 2, al comma 1 lettera d) dopo la parola "(CONI)" sono aggiunte le parole "e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP)".

b) All’articolo 2, al comma 1 lettera g) dopo la parola "CONI" è aggiunta la parola “CIP";

c) All’articolo 3, al comma 1 è aggiunta la lettera o) "sostiene la diffusione della cultura della pratica dello sport, delle attività fisico-motorie e del tempo libero, al fine di rendere l'attività sportiva accessibile a tutti, nel rispetto delle aspirazioni e delle capacità di ciascuno, pur nella diversità delle pratiche agonistiche o amatoriali.";

d) All’articolo 5, al comma 1 lettera a) dopo la parola "CONI" sono aggiunte le parole "o al CIP";

e) All’articolo 5, al comma 1 lettera c) dopo la parola "sportiva" sono aggiunte le parole "e sul loro stato di accessibilità a tutti";

f) All’articolo 6, al comma 2 è eliminata la lettera d);

g) All’articolo 6, al comma 2 è aggiunta la lettera f-bis) "dal presidente regionale C.I.P .";

h) All’articolo 19 il titolo "Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone diversamente abili" è sostituito con "Contributi per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva per le persone con disabilità";

i) All’articolo 19, al comma 1 le parole "diversamente abili" sono sostituite da "con disabilità";

l) All’articolo 19, al comma 1 lettera b) le parole "della FISD" sono sostituite con "del CIP";

m) All’articolo 19, al comma 2 lettera a) le parole "portatori di handicap" sono sostituite da "con disabilità".

n) All’articolo 3, al comma 1, lettera n), dopo la frase "degli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI", sono aggiunte le parole "e dal CIP".

o) All’articolo 6, al comma 2, lettera g), la frase "dai presidenti provinciali CONI" è sostituita con la frase "dai delegati provinciali CONI".

p) All’articolo 6, al comma 2, dopo la lettera g), è inserita la seguente lettera: “g-bis) dai delegati provinciali CIP”;

q) All’articolo 19, al comma 1, lettera a) le parole "dalla Federazione Italiana Sport Disabili (FISD)" sono sostituite con le parole "dal CIP";

r) All’articolo 19, al comma 1, lettera d), la parola ”CIO" è sostituita con la parola "CIP".

 

     Art. 95. Utilizzo personale impegnato in attività di forestazione

1. I parchi statali e regionali, le unioni dei Comuni e i Consorzi di bonifica possono richiedere alla Regione Basilicata di utilizzare il personale impegnato nelle attività di forestazione per il conseguimento della propria finalità istituzionale.

2. L’utilizzo del personale di cui al comma 1, laddove compatibile con i progetti approvati dalla Regione, è disposto dalla Giunta regionale sulla base di apposite intese sottoscritte con gli Enti richiedenti.

 

     Art. 96. Modifiche ed integrazioni all’articolo 30 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 come sostituito dall’articolo 80 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5 [18]

1. L’articolo 30 della legge regionale 30 aprile 2014, n. 8 come sostituito dall’articolo 80 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 5, è così sostituito:

“Articolo 30 Promozione delle attività sportive

1. La Regione riconosce l’importo di euro 50.000,00, a titolo di premio, ad atleti residenti in Basilicata che, negli anni 2014 e 2015 abbiano partecipato a campionati internazionali ottenendo riconoscimenti di primario prestigio atti a promuovere e a veicolare l’immagine della Basilicata in ambito mondiale nelle eccellenze sportive.

2. In attuazione del comma 1, il competente ufficio del Dipartimento Presidenza della Giunta, emana, con determinazione dirigenziale, apposito avviso. In caso di pluralità di candidature il premio di cui al comma 1 sarà ripartito tra i concorrenti in possesso dei requisiti di cui all’avviso.”.

 

     Art. 97. Misure per interventi innovativi in materia di valorizzazione dei beni culturali

1. La Regione Basilicata aderisce alla Fondazione di partecipazione promossa da organismi ed enti pubblici e privati e costituita allo scopo di realizzare interventi innovativi in materia di valorizzazione dei beni culturali attraverso la fornitura di risorse finanziarie, organizzative, tecniche e strumentali agli enti ed agli organismi interessati nonché mediante il supporto tecnico-scientifico ai Comuni aderenti a programmi e progetti volti al miglioramento delle condizioni di conservazione, accessibilità e fruibilità dei beni culturali esistenti sul proprio territorio nonché alla Fondazione Girolamo Orlando di Pescopagano

2. La Giunta regionale predispone, con atti conseguenti, la partecipazione alle Fondazioni di cui al comma 1.

 

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

 

     Art. 98. Entrata in vigore

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 20 gennaio 2020, n. 1.

[2] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6.

[3] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[4] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall'art. 58 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19.

[6] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 73, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.

[7] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 73, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[8] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 73, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[9] La Corte costituzionale, con sentenza 12 aprile 2017, n. 73, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[10] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12 e abrogato dall'art. 65 della L.R. 16 novembre 2018, n. 35.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 agosto 2016, n. 19.

[12] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[13] Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[14] Comma così sostituito dall'art. 51 della L.R. 29 giugno 2018, n. 11.

[15] Comma già modificato dall'art. 10 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 15 dicembre 2021, n. 59.

[16] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[17] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 6 luglio 2016, n. 12.

[18] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 28 aprile 2017, n. 6.