§ 5.2.84 - L.R. 26 giugno 2015, n. 21.
Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:26/06/2015
Numero:21


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Definizioni.
Art. 3.  Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura e Commissario regionale.
Art. 4.  Funzionamento del Coordinamento.
Art. 5.  Fondo regionale di prevenzione e solidarietà e convenzioni.
Art. 6.  Interventi finanziabili.
Art. 7.  Destinatari del Fondo.
Art. 8.  Beneficiari degli interventi.
Art. 9.  Concessione dei finanziamenti.
Art. 10.  Rendicontazione del Fondo.
Art. 11.  Disposizioni finanziarie.
Art. 12.  Norma Transitoria.
Art. 13.  Abrogazioni.
Art. 14.  Pubblicazione ed entrata in vigore.


§ 5.2.84 - L.R. 26 giugno 2015, n. 21.

Nuove norme in materia di interventi regionali per la prevenzione e la lotta al fenomeno di usura e di estorsione.

(B.U. 1 luglio 2015, n. 23)

 

TITOLO I

Parte generale

 

Art. 1. Finalità.

1. La Regione Basilicata, nell'ambito delle finalità indicate dalla legge 7 marzo 1996, n. 108, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3 sul sovraindebitamento delle famiglie e delle piccole imprese:

a) integra gli interventi statali per contribuire a combattere e prevenire il fenomeno dell'usura e dell'estorsione nel territorio regionale;

b) promuove attività che favoriscono uno sviluppo economico e sociale informato ai valori della sicurezza e della legalità;

c) istituisce, presso la Presidenza della Giunta regionale, il Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura con il compito di promuovere azioni sinergiche e strategiche con i soggetti operanti nella Regione Basilicata secondo le finalità indicate dalla legge n. 108/1996 e dalla legge n. 44/1999.

 

     Art. 2. Definizioni.

1. Ai fini della presente legge sono considerate vittime del reato di usura e di estorsione le persone fisiche e i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, che hanno subito pregiudizio fisico o mentale, sofferenze psichiche e danni materiali, in seguito a reati di usura e di estorsione perpetrati nei loro confronti e che hanno presentato denuncia all'autorità giudiziaria o di polizia.

2. Sono considerati soggetti a rischio di usura le persone fisiche che pur avendo disponibilità patrimoniali e/o economiche, si trovino nella impossibilità di accesso al credito, anche per eventi contingenti non dipendenti dalla propria volontà [1].

3. Sono inoltre considerati a rischio di usura i soggetti che esercitano attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione ai quali è stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50% dell'importo del finanziamento stesso, pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia.

4. Il Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura è l'organismo collegiale che attua le norme della presente legge e svolge funzioni di programmazione e coordinamento delle attività finalizzate a prevenire i fenomeni di usura e di estorsione.

5. Il Commissario regionale per le iniziative antiracket e antiusura presiede il predetto organismo e cura il coordinamento delle iniziative necessarie all'attuazione della presente legge.

6. Il Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura, dell'estorsione e dei soggetti a rischio di usura è lo strumento finanziario istituito dalla Regione Basilicata per la prevenzione e la lotta dei fenomeni di usura e di estorsione.

7. Il Piano di azione annuale di programmazione antiracket ed antiusura è il documento mediante il quale il Coordinamento regionale ripartisce il Fondo regionale di prevenzione e solidarietà sugli interventi finanziabili previsti nell'art. 6 e predispone le modalità e i criteri per l'erogazione delle risorse finanziarie previste dal Fondo. Il Piano di azione annuale è approvato dalla Giunta regionale.

 

TITOLO II

Coordinamento regionale e sue funzioni

 

     Art. 3. Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura e Commissario regionale.

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il Coordinamento regionale delle iniziative antiracket e antiusura per:

a) programmare, promuovere e attuare le finalità di cui alla presente legge, attivando campagne di sensibilizzazione e di informazione sul territorio regionale riguardanti il contrasto alle illegalità che condizionano il corretto sviluppo economico e sociale;

b) curare l'educazione all'uso responsabile del denaro, per prevenire il progressivo indebitamento delle famiglie ed ostacolare l'attenzione della criminalità verso le medesime e le imprese;

c) supportare il lavoro di prevenzione e di contrasto al racket e all'usura svolto dalle Associazioni, Fondazioni e Confidi, nonché da organizzazioni che svolgono attività coerenti con le finalità della presente legge.

2. I componenti effettivi e supplenti del coordinamento sono nominati dal Presidente della Giunta regionale. Il coordinamento è composto da:

a) il dirigente dell’ufficio preposto a supporto del comitato ai sensi del comma 4 dell’articolo 4 della presente legge;

b) un rappresentante dell’ufficio preposto in materia di bilancio, finanze e programmazione;

c) un rappresentante per ogni associazione o fondazione antiracket ed antiusura, con sede nella Regione Basilicata di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura) iscritte o negli elenchi prefettizi di cui al comma 2 dell’articolo 13 della legge 23 febbraio 1999, n. 44 (Disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura), o negli elenchi prefettizi ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Interno 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l’iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall’articolo 18, comma 2, della legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dell’articolo 15, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture);

d) di un rappresentante per ogni consorzio o cooperativa di garanzia collettiva fidi (Confidi) avente sede in Basilicata e che disponga del fondo antiusura separato dai fondi rischio ordinari di cui alla legge n. 108 del 1996;

e) un rappresentate dell’Unione Italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Basilicata (Unioncamere Basilicata);

Su invito del commissario regionale, ove ne ravvisi la necessità e l’opportunità, può essere di volta in volta associata la partecipazione o l’intervento alle sedute di altre qualificate professionalità regionali [2].

2-bis. La composizione del Coordinamento di cui al comma 2 può, previa apposita intesa, essere integrata da un rappresentante di ciascuna delle due Prefetture su designazione delle stesse [3].

3. Il Coordinamento è presieduto dal Commissario regionale per le iniziative antiracket e antiusura.

4. Il Commissario, scelto tra persone di comprovata esperienza nel campo dell'impegno sociale e con competenze giuridiche ed economiche, è nominato dal Presidente della Giunta regionale.

5. Il Commissario ed i membri del Coordinamento restano in carica per cinque anni; l'incarico è rinnovabile una sola volta.

6. Gli uffici di cui al presente articolo sono prestati gratuitamente. Al Commissario regionale e ai membri del Coordinamento è corrisposto il rimborso delle spese sostenute per l’espletamento dei compiti loro assegnati per le ragioni di ufficio. I rimborsi dei viaggi sono riconosciuti:

- ai componenti del Coordinamento, dirigenti e funzionari pubblici, secondo le norme vigenti negli enti di appartenenza;

- al Commissario e ai rappresentanti delle organizzazioni sociali private, le spese sostenute per l’utilizzo dei mezzi pubblici, documentate.

In alternativa, qualora risulti impossibile o non agevole l’utilizzo del mezzo pubblico, è riconosciuto il rimborso viaggio con mezzo proprio in ragione di 1/5 del costo medio della benzina per chilometro percorso [4].

 

     Art. 4. Funzionamento del Coordinamento.

1. Il commissario predispone il regolamento interno per la disciplina ed il funzionamento del coordinamento, nonché per l’esame del piano di azione annuale da finanziare con il fondo regionale come previsto dall’articolo 5 e i criteri e modalità di riparto dello stesso secondo quanto disposto dall’articolo 7. Il regolamento è approvato da coordinamento a maggioranza assoluta in prima convocazione, e a maggioranza semplice in seconda convocazione [5].

2. Il Coordinamento, sulla base delle disposizioni del Regolamento, monitora le iniziative e le attività riguardanti le finalità della legge avviate sul territorio dalle organizzazioni operative di cui all'art. 7 e redige e pubblica un rapporto annuale sullo stato o sulle esperienze legate ai fenomeni criminali dell'usura e dell'estorsione nella Regione.

3. Il Coordinamento può stipulare protocolli d'intesa o accordi quadro con le organizzazioni del mondo del lavoro, dell'economia, della finanza e della scuola per promuovere attività coerenti con le finalità della presente legge.

4. Per il funzionamento del Coordinamento, la Regione mette a disposizione del Commissario e del Coordinamento la sede, un ufficio con relativo personale per lo svolgimento delle funzioni amministrative, di segreteria e di economato.

 

TITOLO III

Fondo regionale e misure di sostegno

 

     Art. 5. Fondo regionale di prevenzione e solidarietà e convenzioni.

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale il "Fondo regionale di prevenzione e solidarietà per le vittime dell'usura, dell'estorsione e dei soggetti a rischio di usura".

2. L'Ufficio competente del Dipartimento di Presidenza della Giunta eroga le risorse finanziarie alle organizzazioni ed agli enti previsti nell'articolo 7 della presente legge, in conformità al Piano di azione annuale predisposto dal Coordinamento regionale e approvato dalla Giunta regionale. A tal fine la Regione, per il tramite della Direzione generale della Presidenza, stipula con le predette organizzazioni apposite convenzioni che disciplinano le modalità di gestione delle erogazioni finanziarie.

3. Le convenzioni, stipulate sulla base del Piano di azione annuale, contengono i seguenti elementi:

a) indicazione del rappresentante legale dell'organizzazione;

b) interventi finanziabili;

c) quota del Fondo da assegnare all'organizzazione;

d) modalità e tempi di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione;

e) obbligo di revoca dei finanziamenti nei casi previsti dall'art. 16 della legge n. 44/1999;

f) modalità e tempi di controllo e monitoraggio delle attività svolte e delle somme utilizzate;

g) previsione dei casi di risoluzione delle convenzioni per:

1. mancata o parziale realizzazione degli interventi per i quali il contributo è stato concesso;

2. destinazione dei contributi per finalità diverse da quelle previste;

3. inadempimento dell'obbligo di rendicontazione nei termini e con le modalità previste;

4. decadenza dai benefici previsti dalla legge n. 108/1996 e dalla legge n. 44/1999.

4. La Regione, unitamente alle strutture associative previste nell'art. 7, assicura attraverso la segreteria del Commissario e del Coordinamento, il supporto informativo sui temi riguardanti la lotta all'usura, al racket e l'educazione alla legalità, anche attraverso uno spazio sul sito web della Regione.

 

     Art. 6. Interventi finanziabili.

1. Il Fondo previsto di cui dall'art. 5 è destinato ai settori di intervento di seguito riportati:

a) finanziamenti integrativi e accessori rispetto a quelli previsti dalla normativa statale in materia di usura ed estorsione per:

1. l'integrazione, da un minimo del 5% ad un massimo del 20%, della garanzia di cui al "Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura" istituito con legge 108/1996, prestata dai Confidi ai sensi dell'art. 15, comma 2, lettera a) della stessa legge;

2. L’istituzione a cura delle organizzazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettere a) e b) della presente legge, assegnatarie del fondo di garanzia di cui all’art. 15 della legge n. 108/1996 di un apposito fondo con il quale concedere ulteriore garanzia rispetto a quella prevista dal fondo nazionale. L’importo assegnato con il fondo di cui al presente capoverso non può eccedere il 50% di quello garantito, per singolo intervento, con il fondo previsto dalla legge n. 108/1996 [6];

b) sostegno, entro i limiti e con i criteri stabiliti dal Piano di azione annuale, dei costi di gestione delle organizzazioni operative in Basilicata di cui al successivo art. 7, che svolgono attività di consulenza e accompagnamento professionale riguardanti le questioni economiche e psicologiche delle vittime di usura, di estorsione e dei soggetti a rischio di usura. Nell'ambito delle misure di cui alla presente lettera b), a favore delle predette organizzazioni che si costituiscono parte civile nel giudizio penale per i reati di usura ed estorsione, è riconosciuta la copertura delle spese legali nella misura stabilita dal Piano di azione per singola costituzione di Parte civile;

c) contributi:

1. alle vittime di usura e di estorsione per le spese di assistenza legale e costituzione di parte civile;

2. alle imprese vittime di usura e di estorsione per l'acquisto di strumenti di prevenzione e di videosorveglianza;

3. una tantum concessi alle vittime di usura e/o estorsione per i danni personali fisici e/o psicologici nonché per i danni materiali a beni mobili o immobili necessari alla propria attività lavorativa, estendibili agli eredi di primo grado;

4. ai soggetti a rischio di usura, per il sostegno delle spese quali: mutui prima casa, bollette per le utenze (luce, acqua, gas), acquisto di libri scolastici, rette e mense scolastiche per i figli;

d) iniziative di microprestito a tasso zero a favore delle vittime del reato di usura e di estorsione e dei soggetti a rischio di usura. Gli oneri costituiti da interessi, da spese di istruttoria e gestione della presente misura sono a carico della Regione.

2. Il Fondo è annualmente ripartito sugli interventi a), b), c) e d) attraverso il Piano di azione annuale di programmazione antiracket e antiusura previsto all'articolo 2, comma 7, attraverso il quale vengono altresì definite le modalità di attuazione dei predetti interventi. Tutte le erogazioni di cui al presente articolo sono concesse nei limiti di disponibilità del Fondo.

3. Gli organismi destinatari del fondo hanno l'obbligo di erogare le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicate per ciascun tipo di intervento di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. Destinatari del Fondo.

1. Possono accedere al Fondo di cui all'art. 5 gli organismi di seguito elencati, aventi sede legale ed operativa nella Regione Basilicata da almeno un biennio:

a) i consorzi o le cooperative di garanzia collettiva, denominati "Confidi", muniti di certificato di vigenza, aventi sede legale in Basilicata ed iscritti nella sezione speciale dell'elenco di cui all'art. 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a condizione che, conformemente a quanto prescritto dall'art. 15, comma 2 lettera a) della legge n. 108/1996, abbiano costituito speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli intermediari finanziari che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese a cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia. I requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura e i requisiti di onorabilità e professionalità dei rispettivi esponenti sono fissati con apposito decreto ministeriale, conformemente a quanto stabilito dall'art. 15, comma 3 della L. n. 108/1996;

b) le Fondazioni e le Associazioni, aventi sede legale ed operativa in Basilicata, riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura ai sensi dell'art. 15, comma 4 della legge n. 108/1996, che siano in possesso dei requisiti patrimoniali e, relativamente ai rispettivi esponenti, dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 15, comma 5 della precitata legge. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve essere perseguito in via esclusiva e deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto;

c) associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive, a vittime di usura e a soggetti a rischio di usura, aventi sede legale ed operativa in Basilicata, iscritte negli elenchi prefettizi di cui all’art. 13, comma 2 della legge n. 44/1999, nonché in quelli previsti dall’articolo 1 del decreto del Ministero dell’Interno del 24 ottobre 2007, n. 220 [7].

 

     Art. 8. Beneficiari degli interventi.

1. I beneficiari degli interventi di cui alla presente legge sono le vittime di usura e di estorsione, i soggetti a rischio di usura aventi residenza e/o sede legale ed operativa nella Regione Basilicata da almeno un biennio rispetto alla data di presentazione delle relative istanze e le organizzazioni di cui all'art. 7 limitatamente all'ambito degli interventi finanziabili di cui all'art. 6, comma 1, lett. b).

2. I beneficiari degli interventi previsti per le vittime dei reati di usura e di estorsione devono dimostrare di essere parte offesa nei procedimenti che li riguardano.

3. Sono esclusi dai benefici della presente legge coloro che hanno riportato condanne per reati associativi, di usura, di estorsione, in materia di armi e droga, rapina e sequestro di persona, nonché dei reati contro la pubblica amministrazione.

4. I contributi previsti nell'art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d) sono erogati secondo le indicazioni del Piano annuale e, segnatamente, dalle organizzazioni di cui alla presente legge convenzionate con la Regione Basilicata, per le misure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), c), d).

5. L'elenco delle organizzazioni convenzionate che detengono le quote del Fondo regionale a vario titolo, sono pubblicate sul B.U.R. e/o su apposito sito web della Regione Basilicata.

 

     Art. 9. Concessione dei finanziamenti.

1. Le domande di concessione dei finanziamenti, corredate dai rispettivi programmi di intervento per l'anno successivo, sono presentate da parte delle organizzazioni in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, al Commissario regionale per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura entro il 31 agosto di ogni anno.

2. Il Coordinamento, entro il 31 ottobre di ogni anno, elabora e trasmette alla Giunta regionale, per la relativa approvazione, il Piano di azione di cui all'art. 2, comma 7 per l'anno successivo.

3. Il Commissario, sentito il Coordinamento, sulla base del Piano di azione annuale e degli interventi programmati dalle organizzazioni di cui all'art. 7, propone all'Ufficio competente del Dipartimento di Presidenza della Giunta la definizione delle quote del Fondo regionale da assegnare alle predette organizzazioni, per l'adozione del successivo provvedimento.

4. L’Ufficio competente, entro dieci giorni dall’approvazione del piano di azione annuale come adottato dalla Giunta, trasmette al commissario e alle organizzazioni destinatarie del fondo, il relativo provvedimento con il relativo schema di convenzione [8].

5. Entro i successivi dieci giorni dalla effettiva trasmissione del piano si procede alla stipula delle convenzioni di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 5. A decorrere dalla data di sottoscrizione delle stesse, le organizzazioni potranno iniziare ad intraprendere le attività di competenza [9].

6. Il Commissario regionale, sulla base del Piano di azione, delle convenzioni stipulate con le organizzazioni di cui all'art. 7, previa verifica e monitoraggio costante delle attività svolte dalle stesse, propone la concessione dei finanziamenti all'Ufficio competente del Dipartimento di Presidenza della Giunta per le conseguenti erogazioni.

 

     Art. 10. Rendicontazione del Fondo.

1. Entro il termine fissato delle convenzioni, le organizzazioni che hanno beneficiato dei finanziamenti previsti dalla presente legge nell’anno di riferimento, presentano relazione sulle attività svolte e rendiconto analitico delle somme utilizzate con la relativa documentazione giustificativa [10].

1 bis. Le somme non utilizzate dalle organizzazioni beneficiarie del fondo sono restituite alla Regione Basilicata come previsto nelle convenzioni. La relativa entrata confluisce su apposito capitolo del bilancio regionale e costituisce avanzo vincolato destinato a finanziare, per l’annualità successiva, lo stanziamento per il fondo regionale di prevenzione e solidarietà di cui all’articolo 5 [11].

1 ter. Con il regolamento di cui all’articolo 4, il comitato disciplina le modalità e i criteri di distribuzione delle somme, derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti non utilizzati, tra le organizzazioni che abbiano completato nell’annualità precedente le attività previste in convenzione [12].

2. Il commissario regionale, acquisita dall’ufficio preposto di cui al comma 4 dell’articolo 4 della presente legge, la documentazione relativa al completamento dell’attività e alla gestione del fondo, predispone e trasmette al Presidente della Giunta regionale una relazione sulle attività complessivamente svolte nell’anno unitamente al rendiconto analitico [13].

 

TITOLO IV

Norme finali

 

     Art. 11. Disposizioni finanziarie.

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante lo stanziamento di euro 375.000,00, iscritto per l'esercizio 2015 alla Missione 12 - Programma 08 del bilancio di previsione 2014/2016.

2. Per le spese connesse al funzionamento del Coordinamento e alla copertura assicurativa di cui all'art. 3, comma 6, si provvede mediante lo stanziamento di euro 40.000,00 iscritto, per l'esercizio 2015, alla Missione 12 - Programma 08 del bilancio di previsione 2014/2016.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, per gli anni successivi al 2015, si provvederà annualmente con legge di bilancio.

 

     Art. 12. Norma Transitoria.

1. In sede di prima applicazione la tempistica di cui all'art. 9 della presente legge è ridefinita dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, in funzione dei tempi connessi all'entrata in vigore della nuova legge.

 

     Art. 13. Abrogazioni.

1. È abrogata la legge regionale 21 aprile 2011, n. 7.

 

     Art. 14. Pubblicazione ed entrata in vigore.

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[2] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[3] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[4] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[5] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[6] Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[7] Lettera così sostituita dall'art. 9 della L.R. 4 marzo 2016, n. 5.

[8] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[9] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41, che ha anche abrogato (sic) il presente comma.

[10] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[11] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[12] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.

[13] Comma così sostituito dall'art. 27 della L.R. 22 dicembre 2020, n. 41.