§ 3.9.12 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 54.
Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.9 energia
Data:30/12/2015
Numero:54


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Criteri e modalità di inserimento.
Art. 2 bis.  Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA
Art. 3.  Aggiornamento, modifiche ed integrazioni.
Art. 4.  Norme transitorie e finali.
Art. 5.  Pubblicazione.


§ 3.9.12 - L.R. 30 dicembre 2015, n. 54.

Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010.

(B.U. 30 dicembre 2015, n. 53)

 

Art. 1. Finalità.

1. Fatte salve le disposizioni della legge regionale 19 gennaio 2010, n. 1 "Norme in materia di energia e Piano di Indirizzo Energetico Ambientale Regionale. D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006. L.R. n. 9/2007", la Regione Basilicata recepisce i criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010.

 

     Art. 2. Criteri e modalità di inserimento. [1]

1. I criteri e le modalità per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti da fonti di energia rinnovabili (F.E.R.), di qualunque potenza, sono contenuti nelle Linee guida di cui agli allegati A) e C), nonché negli elaborati di cui all’allegato B) della presente legge, formati nel rispetto dell’Intesa stipulata, ai sensi dell’art. 145, comma 2, del D.Lgs.22/01/2004, n. 42, tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal D.M. 10/09/2010 per la individuazione delle aree e dei siti non idonei.

2. Nel caso in cui l’impianto ricada in una zona interessata da più livelli di distanze (buffer) si considera sempre la distanza più restrittiva (buffer maggiore).

3. L’Allegato D) della L.R. 30/12/2015, n. 54 così come introdotto dalla L.R. 11/09/2017, n. 21 è abrogato.

 

     Art. 2 bis. Cumulabilità degli impianti da FER ai fini della verifica di assoggettabilità alla VIA [2]

1. Al fine di evitare l’elusione della normativa di tutela dell’ambiente e di impedire la frammentazione artificiosa di un progetto di produzione di energia da fonte rinnovabile, di fatto riconducibile ad un progetto unitario, e/o di considerare un singolo progetto anche in riferimento ad altri progetti appartenenti alla stessa categoria localizzati nel medesimo contesto territoriale ed ambientale, che per l’effetto cumulo determinano il superamento della soglia dimensionale fissata dall’allegato IV - Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n. 152, l’ambito territoriale da considerare, ai sensi dell’art.4 del d.lgs. 3/03/2011, n. 28, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA) è definito da una fascia:

• Individuata dal raggio di 1 km misurato a partire dal centro per le opere puntuali, elevato a 2,00 km nelle aree non idonee individuate dalla presente legge;

• di 1 km misurato a partire dal perimetro esterno dell’area occupata per le opere areali, elevato a 2 km nelle aree non idonee ai sensi della presente legge;

• di 500 metri dall’asse del tracciato per le opere lineari.

2. La sussistenza contemporanea di almeno due delle condizioni di cui al comma 1 comporta la riduzione al 50% delle soglie relative alla specifica categoria progettuale riportata nell’allegato IV Parte II del d.lgs. 3/04/2006, n. 152.

3. Sono esclusi dall’applicazione del criterio di cumulo i progetti previsti da un piano o programma sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) ed approvato ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 3/04/2006, n. 152, nonché i progetti per i quali la procedura di verifica di cui all’art. 20 del d.lgs. 3/04/2006, n. 152 è integrata dalla VAS.

 

     Art. 3. Aggiornamento, modifiche ed integrazioni.

1. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, ove necessario, provvede, all'aggiornamento, all'integrazione e a qualsiasi modificazione degli allegati indicati nell'art. 2.

2. I Comuni possono presentare alla Regione motivata proposta di individuazione di ulteriori aree e siti da attenzionare per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. La proposta deve contenere la descrizione dei luoghi che si intendono tutelare, i valori ambientali e paesaggistici, le incompatibilità riscontrate con la specifica installazione. L'individuazione delle aree deve essere effettuata nel rispetto delle linee guida di cui al D.M. 10 settembre 2010, su planimetria o cartografia in scala adeguata in termini fondiari o territoriali, purché univocamente determinati. La Giunta regionale, valutate le proposte, può integrare gli elaborati dell'allegato B) della presente legge.

3. [Nelle more dell'approvazione del Piano Paesaggistico Regionale di cui all'art. 135 del D.Lgs. 42/2004 e nel rispetto dell'Intesa stipulata, ai sensi dell'art. 145, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 tra Regione, Ministero dei Beni e le Attività Culturali e del Turismo e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Giunta Regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana specifiche linee guida per il corretto inserimento degli impianti, alimentati da fonti rinnovabili con potenza superiore ai limiti stabiliti nella tabella A) del D.Lgs. n. 387/2003 e non superiori a 1 MW] [3].

 

     Art. 4. Norme transitorie e finali.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti di autorizzazione unica in corso di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 per i quali la Conferenza di servizi non si sia conclusa con esito positivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le norme regionali e nazionali vigenti.

 

     Art. 5. Pubblicazione.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

 

Allegato A

Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010

 

Premessa

 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 18/9/2010 sono state pubblicate le "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" emanate con D.M. 10 settembre 2010 di concerto tra il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in attuazione a quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003 n. 387.

 

Tale decreto demanda alle Regioni il compito di avviare "un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente del paesaggio del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento in determinate aree di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti...".

 

Nel 2011, con Delib.G.R. n. 879/2011 la Regione Basilicata ha approvato lo schema di Protocollo di Intesa con il MIBAC ed il MATTM per la definizione congiunta del PPR, in applicazione dell'art. 143 comma 2 del D.Lgs. n. 42/2004.

 

L'Intesa è stata firmata in data 14/9/2011 avviando, così, la collaborazione istituzionale con i due Ministeri, con l'impegno a garantire la corretta gestione del territorio, un'efficace ed efficiente tutela e valorizzazione dei suoi caratteri paesaggistici, storici, culturali e naturalistico - ambientali. In particolare, le parti hanno stabilito "di individuare prioritariamente e congiuntamente la metodologia per il riconoscimento delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, ai sensi del D.M. Sviluppo economico 10 settembre 2010"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" sulla base dei criteri di cui all'Allegato 3 paragrafo 17 Criteri per l'individuazione di aree non idonee del citato DM".

 

In attuazione di dette disposizioni è stata avviata l'istruttoria per l'individuazione delle aree e dei siti non idonei a cura di un apposito Gruppo di Lavoro interistituzionale e interdipartimentale. In tale operazione si è tenuto conto delle peculiarità del territorio conciliando le politiche di tutela dell'ambiente e del paesaggio, del territorio rurale e delle tradizioni agro-alimentari locali con quelle di sviluppo e valorizzazione delle energie rinnovabili.

 

La metodologia utilizzata, con riferimento all'Allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, ha portato all'individuazione di 4 macro aree tematiche:

1. aree sottoposte a tutela del paesaggio, del patrimonio storico, artistico e archeologico;

2. aree comprese nel Sistema Ecologico Funzionale Territoriale;

3. aree agricole;

4. aree in dissesto idraulico ed idrogeologico;

 

Per ciascuna macro area tematica sono state identificate diverse tipologie di beni ed aree ritenute "non idonee" procedendo alla mappatura sia delle aree non idonee già identificate dal PIEAR (L.R. n. 1/2010), sia delle aree non idonee di nuova identificazione in attuazione delle linee guida.

 

Rispetto alle aree già identificate dal PIEAR (L.R. n. 1/2010), per alcuni beni sono stati ampliati i buffer di riferimento e riportate le relative motivazioni.

 

La sovrapposizione delle informazioni, ha consentito la produzione di una cartografia di sintesi che individua siti e aree non idonee all'istallazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili; tali cartografie sono da considerarsi non esaustive per l'indisponibilità in formato vettoriale di alcuni dati. Pertanto in tutti gli ambiti di riferimento risulta necessario porre un particolare livello di attenzione nella redazione dei progetti per l'installazione degli impianti, anche integrando gli elaborati progettuali con appositi studi a scale adeguate riferiti all'insieme delle aree e siti non idonei di seguito considerati.

 

Risulta altresì necessario porre un particolare livello di attenzione nella valutazione dei progetti che, al fine di garantire il corretto inserimento degli impianti sul territorio, dovrà tener conto della situazione di base - impianti già realizzati - in cui il nuovo intervento dovrà inserirsi e dei potenziali effetti cumulativi del medesimo (anche in termini di co-visibilità) in rapporto ad altri progetti già autorizzati o presentati.

 

La valutazione cui l'Amministrazione competente è chiamata non può esaurirsi nell'esame del progetto proposto quale fatto a se stante, avulso dal contesto edilizio, ambientale e territoriale di fondo, né da proposte di progetti in territori attigui.

 

Aree e Siti non idonei

 

Sono considerati "non idonei" all'installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come specificate per tipologia e potenza nell'allegato quadro sinottico, le aree e i siti riconducibili alle seguenti macro aree tematiche:

 

1. AREE SOTTOPOSTE A TUTELA DEL PAESAGGIO, DEL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO E ARCHEOLOGICO

 

Sono compresi in questa macro area i beni ed ambiti territoriali sottoposti a tutela del paesaggio e del patrimonio storico artistico e archeologico ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.ii.(Codice dei beni culturali e paesaggio).

 

1.1. Siti inseriti nel patrimonio mondiale dell'UNESCO

 

È compreso in questa tipologia il territorio della Basilicata che risulta iscritto nell'elenco dei siti del patrimonio mondiale dell'UNESCO denominato IT 670 "I Sassi ed il parco delle chiese rupestri di Matera", istituito dal 1993. È previsto un buffer di 8000 mt dal perimetro del sito.

 

1.2. Beni monumentali

 

Sono comprese in questa tipologia i beni monumentali individuati e normati dagli artt. 10, 12 e 46 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.ii. Per i beni monumentali esterni al perimetro dei centri urbani (Ambito Urbano da RU o da Zonizzazione Prg/PdF) si prevede, per gli impianti eolici di grande generazione, un buffer di 3000 mt dal perimetro del manufatto vincolato e, o qualora esistente, dalla relativa area di tutela indiretta. Il buffer si incrementa fino a 10.000 mt nei casi di beni monumentali isolati posti in altura. Per gli impianti fotovoltaici di grande generazione e per i solari termodinamici si prevede un buffer è di 1000 mt.

 

Si precisa che secondo il PIEAR i siti storico-monumentali ed architettonici sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione per una fascia di rispetto di 1000 mt, di impianti solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione per una fascia di rispetto di 300 mt.

 

1.3. Beni archeologia

 

Si precisa che sono da ritenere aree non idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, così come specificati nell'allegato quadro sinottico, i siti archeologici menzionati nell'appendice A del PIEAR (L.R. 19 gennaio 2010 n. 1), al V punto del paragrafo 1.2.1.1 in relazione all'eolico, al V punto del paragrafo 2.2.3.1 in riferimento al fotovoltaico e al punto V del paragrafo 2.1.2.1 in riferimento al solare termodinamico; nel primo caso è prevista una fascia di rispetto di 1.000 m.; nel caso degli impianti fotovoltaici e solari termodinamici, invece, la distanza prevista è di 300 m. Il sito come "traccia archeologica di un'attività antropica" costituisce l'unità territoriale minima, riconoscibile nelle distinte categorie, indicate dall'allegato 3 (par. 17) delle Linee guida, di cui al D.M. 10 settembre 2010, come criteri di individuazione delle aree non idonee, secondo i seguenti raggruppamenti:

 

- "aree e beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte II del D.Lgs. 42/2004" (artt. 10, 12 e 45);

 

- "zone situate in prossimità di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale";

 

- "zone individuate ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004" (nello specifico dei siti archeologici, la lett. m.).

 

Il quadro di riferimento relativo ai beni archeologici permette di delineare due macrocategorie internamente differenziate:

 

1. Beni Archeologici tutelati ope legis

 

• Beni dichiarati di interesse archeologico ai sensi degli artt. 10, 12, 45 del D.Lgs. 42/2004 con divieto di costruzione impianti con buffer calcolato dai limiti del vincolo di m. 1000 nel caso degli eolici e m. 300 nel caso dei fotovoltaici. L'elenco di tali beni è pubblicato e aggiornato sul sito della Soprintendenza per i Beni Archeologici della Basilicata.

 

• Beni per i quali è in corso un procedimento di dichiarazione di interesse culturale ai sensi degli artt. 14 e 46, assimilabili ai beni indicati al punto precedente.

 

• Tratturi vincolati ai sensi del D.M. 22 dicembre 1983 con possibilità di attraversamento e di affiancamento della palificazione al di fuori della sede fratturale verificata su base catastale storica.

 

• Zone individuate ai sensi dell'art. 142, lett. m del D.Lgs. 42/2004.

 

2. Aree di interesse archeologico, intese come contesti di giacenza storicamente rilevante, così come indicato dalla cartografia allegata.

 

Dal punto di vista metodologico, occorre avanzare alcune precisazioni che attengono alla peculiarità della tutela del patrimonio archeologico rispetto a quella degli altri beni culturali. Il potenziale archeologico di un'area, infatti, il più delle volte non è immediatamente percepibile e, conseguentemente, delimitabile entro precisi confini territoriali, specie nel caso di siti non indagati integralmente. Il lavoro di individuazione delle aree non idonee è stato quindi inteso inizialmente come attività conoscitiva, attraverso una ricognizione a tappeto sul territorio regionale, delle evidenze archeologiche conosciute e di quanto, anche se non più evidente, noto da conoscenze del passato. Cartografando dati di archivio, notizie di scavo e informazioni desunte dall'esperienza diretta sul territorio del personale tecnico-scientifico della Soprintendenza per i Beni Archeologici, sono emerse concentrazioni di depositi archeologici, convenzionalmente rappresentate attraverso la costruzione di poligoni realizzati congiungendo tra loro i centri di aree che presentano un diffuso interesse archeologico. Per questo motivo e considerata l'oggettiva impossibilità di posizionare e delimitare in modo puntuale aree che per aspetti peculiari legati alla natura del paesaggio antico e alle dinamiche del popolamento, i poligoni non costituiscono una delimitazione topografica con valore esclusivo, ma intendono svolgere la funzione, prevista dal citato allegato 3 del D.M. 10 settembre 2010, di "offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento ed orientamento per la localizzazione dei progetti, [...] non configurandosi come divieto preliminare".

 

I beni archeologici hanno una specifica normativa di riferimento per quanto attiene agli strumenti di tutela, tuttavia, tra le finalità di un Piano Paesaggistico è anche la tutela del contesto territoriale di giacenza di quanto non ancora oggetto di specifici provvedimenti di tutela. Pertanto, la perimetrazione delle aree non idonee ha inteso salvaguardare territori rispetto ai quali il livello di attenzione non è sostenuto da dispositivi giuridici codificati, nella consapevolezza, peraltro, della natura non vincolante del documento redatto dal Tavolo Tecnico.

 

Su queste basi metodologiche, sono stati individuati come aree non idonee i seguenti comparti territoriali, identificabili in base alla cartografia allegata, parte integrante del presente lavoro, a cui sono stati dati nomi convenzionali:

 

1. L'Ager Venusinus: comuni di Melfi, Genzano, Lavello, Venosa, Maschito, Palazzo S. Gervasio. All'interno del comparto indicato molte aree sono state già oggetto di precisi provvedimenti di tutela e, tuttavia, il quadro territoriale noto da bibliografia e in base ai rinvenimenti effettuati segnalano un altissimo potenziale archeologico, relativo in particolar modo all'età repubblicana e imperiale, quando si assiste ad una diffusa occupazione attraverso un complesso sistema di fattorie, sicuramente relazionate all'interno di un sistema produttivo sostenuto da una rete stradale articolata e proiettata su importanti assi viari.

 

2. Il territorio di Muro Lucano: comuni di Muro Lucano, Castelgrande, Bella, Baragiano, Picerno, Vietri. Nonostante la natura del paesaggio, i rinvenimenti archeologici ancora di recente effettuati testimoniano nell'area una continuità di insediamento dall'età pre e proto-storica fino al Medioevo, che privilegia i siti d'altura. All'interno di questo territorio rinvenimenti anche occasionali documentano dal punto di vista sia dell'ideologia funeraria sia delle forme di occupazione insediativa un altissimo livello sociale, particolarmente per l'età arcaica e lucana.

 

3. Il territorio di Tito: comuni di Tito, Satriano, S. Angelo le Fratte, Brienza. L'area si sviluppa intorno alla collina di Satriano su cui sono stati effettuati importanti rinvenimenti archeologici che, combinati con le testimonianze recuperate, suggeriscono un modello di strutturazione del territorio articolato per nuclei spazi, cronologicamente differenziati. La parte meridionale dell'area, in particolare per il comune di Brienza, ha restituito inoltre una importante fauna fossile che rappresenta un elemento che non può ritenersi isolato.

 

4. Il Potentino: comuni di Potenza, Vaglio, Tolve, Oppido Lucano. Il territorio costituisce già nella percezione della storiografia antica un comparto uniforme; i rinvenimenti archeologici relativi alle necropoli e agli abitati d'età arcaica e poi d'età lucane e il peculiare sistema insediativo delle ville d'età imperiale confermano una occupazione sparsa del territorio, rivelando casi di eccezionale livello, tutelati da provvedimenti, che non possono ritenersi isolati. All'interno dell'area si sviluppa una fitta rete fratturale. Inoltre, considerato che molte aree archeologiche sono già oggetto di progetti di valorizzazione, la progettazione di impianti di energia da fonte alternativa potrebbe creare interferenze visuali che contrastano con i principi di tutela e valorizzazione del sito e del relativo contesto di giacenza.

 

5. Il territorio di Anzi: comuni di Anzi, Calvello. La piccola area conserva testimonianze insediative importanti relative soprattutto all'età lucana, quando il centro sembra assumere una discreta importanza.

 

6. Il territorio di Irsina: Comuni di Irsina, Grottole. L'area costituisce storicamente un ampio corridoio di raccordo tra il paesaggio collinare interno e le pianure digradanti verso la Puglia. Da questo punto di vista il territorio si presenta particolarmente favorevole al popolamento, documentato, del resto, dai rinvenimenti archeologici;

 

7. Il Materano: comuni di Matera, Montescaglioso, Pomarico. Le caratteristiche fisiche e geomorfologiche di questo territorio ne hanno determinato l'intensa occupazione protostorica, secondo forme che dal punto di vista insediativo è possibile ripercorrere fino ad età medievale, sulla base delle evidenze note, le lame e le gravine presenti nell'area costituiscono aree ad alto potenziale archeologico. La parte meridionale dell'area rappresenta la testimonianza delle ultime propaggini lucane a corona della chora coloniale;

 

8. L'Ager Grumentino: comuni di Marsico Nuovo, Marsicovetere, Viggiano, Tramutola, Grumento Nova, Sarconi, Montemurro. L'area, pur restituendo testimonianze significative relative ad un ampio arco cronologico, conosce il maggiore sviluppo in relazione alla fondazione di Grumentum, attorno alla quale si sviluppa un sistema di villae e fattorie che costituiscono una forma tangibile dell'occupazione del territorio.

 

9. La chora metapontina interna: comuni di Calciano, Garaguso, Olivete Lucano, Ferrandina, San Mauro Forte. Il territorio costituisce un cordone intorno al territorio coloniale vero e proprio della città di Metaponto, una fascia in cui intensi sono stati i rapporti tra i centri indigeni interni e le nuove presenze coloniali: le numerose attestazioni relative a tutti i momenti di vita della città confermano per l'area un livello di attenzione altissimo.

 

10. Il territorio di Metaponto: comuni di Bernalda, Pisticci. Il poligono individua un territorio in cui la frequenza dei rinvenimenti archeologici completa il quadro territoriale relativo alla città di Metaponto e già oggetto di specifici provvedimenti di tutela. L'esistenza, inoltre, di un progetto di valorizzazione strutturato su un ampio parco archeologico e su alcune aree periferiche e completato dalla presenza di un Museo contrasta con una pianificazione orientata all'istallazione di impianti produttivi impattanti sul paesaggio.

 

11. L'area enotria: comuni di Guardia Perticara, Misanello, Armento, Aliano, Gallicchio, Sant'Arcangelo, Roccanuova, Castronuovo, Chiaromonte. L'area, percepita già nell'antichità come un comparto omogeneo per forme ideologiche e cultura materiale restituisce una molteplicità di testimonianze relative a necropoli e abitati che rendono estremamente difficile, anche considerata la geomorfologia, la costruzione di nuovi impianti energetici.

 

12. La chora di Policoro: comuni di Policoro, Tursi, Colobraro, Valsinni, Nova Siri. Il poligono individua un territorio, in cui la frequenza dei rinvenimenti relativi soprattutto alle fasi pre e coloniali e ricco di testimonianze sia indigene che greco-coloniali che completa il quadro territoriale relativo alla città di Siris-Herakleia, già oggetto di specifici provvedimenti di tutela. L'esistenza, inoltre, di un progetto di valorizzazione strutturato contrasta con una pianificazione orientata all'istallazione di impianti produttivi impattanti sul paesaggio.

 

13. L'alto Lagonegrese: comuni di Rivello, Nemoli, Lauria. Il piccolo poligono delimita un territorio in cui la presenza di rinvenimenti archeologici d'età preistorica e storica, unitamente alle valutazioni sulla natura del paesaggio, suggeriscono un'alta possibilità di intercettare depositi archeologici.

 

14. Il Basso Lagonegrese: comuni di Latronico, Lauria, Castelluccio Superiore, Castelluccio Inferiore, Rotonda e Viggianello. Il poligono delimita un'area in cui i fenomeni legati alla tellurica pleistocenica hanno favorito eccezionali rinvenimenti di fauna, che non possono ritenersi isolati. Inoltre, numerose testimonianze d'età protostorica e storica rinvenute indicano un'altissima possibilità di intercettare depositi archeologici.

 

15. Maratea: comuni di Maratea. Il poligono circoscrive una piccola area prevalentemente costiera e legata alla piccola navigazione fluviale, in cui le potenzialità archeologiche sono altissime, costituendo l'area un possibile sbocco delle città coloniali del Golfo di Tarantosul Tirreno.

 

16. Cersosimo: Comuni di Cersosimo. Il piccolo poligono intende salvaguardare un'area di particolare interesse paesaggistico intorno al centro di Cersosimo, fortificato nel corso del IV sec. a.C. e dotato di notevoli testimonianze edilizie fino a età moderna, in cui l'edificazione di impianti produttivi di energia contrastano con i principi di tutela e valorizzazione.

 

1.4. Beni paesaggistici

 

Sono comprese in questa tipologia:

 

• le aree già vincolate ai sensi dell'artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex L. 1497/39), con decreti ministeriali e/o regionali e quelle in iter di istituzione.

 

Aree interessate a vincoli paesaggistici in itinere

DENOMINAZIONE

TERRITORIO INTERESSATO

Matera

Intero territorio comunale di Matera

Ampliamento vincolo territorio comunale di Irsina (MT)

Intero territorio comunale di Genzano di Lucania (PZ)

Ampliamento vincolo Castel Lagopesole

Parte territorio comunale di Avigliano e Filiano (cfr. Planimetria allegata)

• i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 5000 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, non ricadenti nelle aree vincolate ai sensi dell'art. artt. 136 e 157 del D.Lgs. n. 42/2004 (ex L. 1497/39);

 

Si precisa che secondo il PIEAR le fasce costiere per una profondità di 1000 mt sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

• i territori contermini ai laghi ed invasi artificiali compresi in una fascia della profondità di 1000 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi

 

Si precisa che secondo il PIEAR le aree umide, lacuali, e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 500 metri ciascuna;

 

Si precisa che secondo il PIEAR le aree fluviali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

• le montagne per la parte eccedente 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica Si precisa che secondo il PIEAR le aree sopra i 1.200 mt di altitudine dal livello del mare sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

• le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici. Sono comprese in questa tipologia le aree gravate dal diritto che spetta a coloro che appartengono ad una determinata collettività - Comune o Frazione - di godere, traendone alcune utilità primarie, di beni immobili presenti nel territorio di riferimento della collettività stessa. Si tratta di terre, di fatto silvo-pastorali o agricole a queste funzionali, conservate alla popolazione proprietaria per il loro preminente interesse ambientale - L.R. 57/2000 e s.m.i.

 

• i percorsi fratturali. Si intendono come percorsi tratturali le tracce dell'antica viabilità legata alla transumanza, in parte già tutelate con D.M. del 22 dicembre 1983.

 

• le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a vincolo di conservazione A1 e A2.

 

Le aree soggette a vincolo di conservazione A1 sono le aree a conservazione integrale, ove è possibile esclusivamente la realizzazione di opere di manutenzione, miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive e degli usi attuali compatibili, nonché interventi volti all'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali.

 

Le aree soggette a vincolo di conservazione A2 sono le aree a conservazione parziale, ove è possibile, la realizzazione di opere di manutenzione, di miglioramento e ripristino delle caratteristiche costitutive, nonché interventi volti all'introduzione di nuovi usi che non alterino dette caratteristiche, oltreché interventi per l'eliminazione di eventuali usi incompatibili, ovvero detrattori ambientali. Dette aree a vincolo di conservazione integrale o parziale sono cartografate negli elaborati "Carta della Trasformabilità" dei rispettivi Piani Paesistici di Area Vasta vigenti e disciplinate nel testo "Norme di Attuazione" a corredo dei suddetti Piani.

 

Si precisa che secondo il PIEAR le Aree A1 e A2 sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione;

 

• le aree di crinale individuate dai Piani Paesistici di Area Vasta come elementi lineari di valore elevato. Si tratta delle zone di rispetto riferite ad elementi puntuali o lineari, a carattere naturalistico e/o storico-monumentale, costituenti punti di vista dominanti e pertanto importanti, sia come elementi strutturanti il quadro paesaggistico, sia per una fruizione attiva del paesaggio.

 

Si precisa che secondo il PIEAR le Aree di crinale individuate nei Piani Paesistici sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

• le aree comprese nei Piani Paesistici di Area Vasta soggette a Verifica di Ammissibilità. Si tratta di zone la cui trasformazione deve essere sottoposta a verifica di ammissibilità, consistente nella verifica, attraverso lo "studio di compatibilità" per vari tematismi - naturalistico, percettivo, storico..... - dell'ammissibilità di una trasformazione antropica, rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive dell'area.

 

Si precisa che secondo il PIEAR le Aree soggette a Verifica di Ammissibilità sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

• i centri urbani considerando il perimetro dell'Ambito Urbano dei Regolamenti Urbanistici (LUR 23/99) o, per i comuni sprovvisti di Regolamento Urbanistico, il perimetro riportato nella tavola di Zonizzazione dei PRG/PdF. Si prevede un buffer di 3000 mt a partire dai suddetti perimetri

 

Si precisa che secondo il PIEAR i centri urbani, intesi come la zona all'interno del limite dell'ambito urbano previsto dai regolamenti urbanistici redatti ai sensi della L.R. n. 23/99, sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

• i centri storici, intesi come dalla zona A ai sensi del D.M. 1444/68 prevista nello strumento urbanistico comunale vigente. È previsto un buffer di 5.000 mt dal perimetro della zona A per gli impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione e per gli impianti solari termodinamici.

 

2. AREE COMPRESE NEL SISTEMA ECOLOGICO FUNZIONALE TERRITORIALE

 

Il territorio della Regione Basilicata ha un altissimo valore ambientale in quanto presenta un ricco patrimonio naturalistico in buono stato di conservazione individuato e riconosciuto a livello internazionale. In coerenza con la Strategia Nazionale per la biodiversità e con la consapevolezza di avere in custodia temporanea questi valori, la Regione Basilicata ha individuato 53 siti afferenti alla Rete Natura 2000, che insieme ai 4 Parchi, alle 8 riserve statali e alle 8 riserve regionali rappresentano i "nodi" dello schema di Rete Ecologica di Basilicata: il Sistema Ecologico Funzionale Territoriale. Il collegamento territoriale tra le diverse aree protette, realizza il concetto di "conservazione" basato: sulla connessione tra territori ad elevato valore ambientale e sul superamento della frammentazione, mediante l'attuazione di politiche di tutela e pianificazione condivise e univoche. La rete ecologica diventa una infrastruttura naturale e ambientale che ha il fine di relazionare e di connettere gli ambiti territoriali e le comunità locali dotate di maggiore naturalità.

 

2.1. Aree Protette

 

Ricadono in questa tipologia le 19 Aree Protette, ai sensi della L. 394/91 inserite nel sesto elenco ufficiale delle aree naturali protette EUAP depositato presso il Ministero dell'Ambiente, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro.

 

La suddivisione per classificazione è la seguente:

 

• 2 Parchi Nazionali: Parco Nazionale del Pollino e Parco dell'Appennino Lucano Val d'Agri Lagonegrese.

 

• 2 Parchi Regionali: Gallipoli Cognato e Piccole Dolomiti Lucane e Chiese rupestri del Materano (alle quali si aggiunge l'istituendo Parco del Vulture);

 

• 8 Riserve Naturali Statali: Agromonte-Spacciaboschi, Coste Castello, Grotticelle, Pisconi, Rubbio, Marinella Stornara, Metaponto, Monte Croccia.

 

• 8 Riserve Naturali Regionali: Abetina di Laurenzana, Lago Laudemio, Lago Pantano di Pignola, Lago Piccolo di Monticchio, Bosco Pantano di Policoro, San Giuliano, Calanchi di Montalbano.

 

Si precisa che secondo il PIEAR le Riserve Naturali regionali e statali sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione. Inoltre, secondo il PIEAR, i Parchi Regionali esistenti, ove non espressamente consentito dai rispettivi regolamenti sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici di grande generazione; per gli impianti solari termodinamici, invece, si tratta dei Parchi Nazionali e Regionali esistenti ed istituendi.

 

2.2. Zone Umide

 

Rientrano in questa tipologia le zone umide, elencate nell'inventario nazionale dell'ISPRA (http://sgi2.isprambiente.it/zoneumide/) di cui fanno parte anche le zone umide designate ai sensi della Convenzione di Ramsar, compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro.

 

In Basilicata ricadono 2 zone umide:

• Lago di San Giuliano

• Lago Pantano di Pignola; coincidenti con le omonime aree SIC/ZPS.

 

Si precisa che secondo il PIEAR le aree umide, lacuali, e le dighe artificiali con una fascia di rispetto di 150 mt dalle sponde sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

2.3. Oasi WWF

 

Si tratta di tre zone:

• Lago di San Giuliano

• Lago Pantano di Pignola

• Bosco Pantano di Policoro.

 

Si precisa che secondo il PIEAR le Oasi WWF sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

2.4. Rete Natura 2000

 

Sono comprese in questa tipologia le aree incluse nella Rete Natura 2000, designate in base alla direttiva 92/43/CEE e alla direttiva 2009/147/CE (ex direttiva 79/409/CEE), compreso un buffer di 1000 mt a partire dal relativo perimetro. In Basilicata ricadono 53, delle quali:

• 50 SIC (elenco D.M. del 31 gennaio 2013) delle quali 20 individuate dal D.M. 16 settembre 2013 come ZSC, in seguito alla adozione di Misure di Tutela e Conservazione avvenuta con Delib.G.R. n. 951/12 e con Delib.G.R. n. 30/13;

• 17 ZPS (elenco D.M. 9 giugno 2009), sulle quali vige il D.M. 184/2007 e il D.P.G.R. 65/2008.

 

Si precisa che secondo il PIEAR le aree SIC, pSIC, ZPS e pZPS (1) sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

(1) Le ZPS di fatto coincidono con le aree IBA

 

 

2.5. IBA - Importarli Bird Area

 

Sono comprese in questa tipologia le IBA (Important Bird Area, aree importanti per gli uccelli), messe a punto da BirdLife International, comprendono habitat per la conservazione dell'avifauna. In Basilicata sono 5:

• Fiumara di Atella

• Dolomiti di Pietrapertosa

• Bosco della Manferrara

• Calanchi della Basilicata

• Val d'Agri

 

2.6. Rete Ecologica

 

Sono comprese in questa tipologia le aree determinanti per la conservazione della biodiversità inserite nello schema di Rete Ecologica di Basilicata approvato con Delib.G.R. 1293/2008 che individua corridoi fluviali, montani e collinari nodi di primo e secondo livello acquatici e terrestri.

 

2.7. Alberi monumentali

 

Sono comprese in questa tipologia gli alberi monumentali, tutelati a livello nazionale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e della L. 10/2013 (art. 7), nonché dal D.P.G.R. 48/2005 e s.m. e i. e, comprese le relative aree di buffer di 500 mt di raggio intorno all'albero stesso. In Basilicata ricadono:

• 79 inseriti nel D.P.G.R. 48/2005;

• 26 individuati con il progetto Madre Foresta.

 

2.8. Boschi

 

Sono comprese in questa tipologia le aree boscate ai sensi del D.Lgs. 227/2001.

 

Si precisa che secondo il PIEAR le aree boscate sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione e che le superfici boscate governate a fustaie sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione.

 

Inoltre che secondo il PIEAR le aree boscate ed a pascolo percorse da incendio da meno di 10 anni dalla data di presentazione dell'istanza di autorizzazione sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti eolici di grande generazione, solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione;

 

3. AREE AGRICOLE

 

Le aree agricole costituiscono oltre il 90% del territorio regionale; danno carattere distintivo al paesaggio rurale, come componente essenziale dell'identità culturale della regione. Il paesaggio agrario rappresenta, infatti, ".... quella forma che l'uomo, nel corso ed ai fini delle sue attività produttive agricole, coscientemente e sistematicamente imprime al paesaggio naturale...". È il risultato dell'integrazione nello spazio e nel tempo di fattori economici, sociali ed ambientali, e pertanto svolge il ruolo di una risorsa complessa da preservare, a fronte delle radicali trasformazioni che negli ultimi sessanta anni hanno interessato l'agricoltura ed il sistema agro-alimentare.

 

In particolare le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualità, tradizionali e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale collaborano fortemente nella definizione dei segni distintivi del paesaggio agrario.

 

In questa ottica sono state individuate le arre interessate da produzioni D.O.C, ed i territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo; non sono state comprese le aree interessate da altre produzioni (D.O.P., I.G.P., S.T.G. ecc.), in quanto non è stato possibile identificare il prodotto con un territorio specifico di produzione, ma risulta necessario porre un alto livello di attenzione nella redazione dei progetti alla verifica, in tali aree, della sussistenza di quelle produzioni agricolo-alimentari di qualità, tradizionali e/o di particolare pregio, che ne determinano il succitato carattere distintivo nel contesto paesaggistico-culturale.

 

3.1. Vigneti DOC

 

Sono comprese in questa tipologia i vigneti, cartografati con precisione, che rispondono a due elementi certi: l'esistenza di uno specifico Disciplinare di produzione e l'iscrizione ad un apposito Albo (ultimi dati disponibili dalla Camera di Commercio di Potenza per i vigneti DOC Aglianico del Vulture, Terre dell'Alta vai d'Agri, Grottino di Roccanova, in attesa dell'approntamento dello Schedario viticolo regionale).

 

3.2. Territori caratterizzati da elevata capacità d'uso del suolo

 

Sono comprese in questa tipologia le aree connotate dalla presenza di suoli del tutto o quasi privi di limitazioni, così come individuati e definiti dalla I categoria della Carta della capacità d'uso dei suoli ai fini agricoli e forestali (carta derivata dalla Carta pedologica regionale riportata nel lavoro I Suoli della Basilicata - 2006): questi suoli consentono una vasta gamma di attività ed un'ampia scelta di colture agrarie, erbacee ed arboree.

 

Si precisa che secondo il PIEAR i terreni destinati a colture intensive e quelle investite da colture di pregio sono aree ove non è consentita la realizzazione di impianti solari termodinamici e fotovoltaici di grande generazione.

 

4. AREE IN DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO

 

4.1. Aree a rischio idrogeologico medio - alto ed aree soggette a rischio idraulico

 

Sono comprese in questa tipologia le aree individuate dai Piani Stralcio delle Autorità di Bacino, così come riportate dal Geoportale Nazionale del MATTM.

 

 

Allegati b) e c)

(Omissis)

 

Allegato D) art. 2

(Omissis) [4]

 


[1] Articolo già sostituito dall'art. 20 della L.R. 24 luglio 2017, n. 19 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[2] Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 11 settembre 2017, n. 21. La Corte costituzionale, con sentenza 15 aprile 2019, n. 86, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.

[4] Allegato inserito dalla L.R. 11 settembre 2017, n. 21 e abrogato dall'art. 2 come sostituito dall'art. 29 della L.R. 22 novembre 2018, n. 38.