§ 3.1.89 - L.R. 12 settembre 2000, n. 57.
Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:12/09/2000
Numero:57


Sommario
Art. 1.  Definizione, finalità, competenze.
Art. 2.  Visibilità delle terre del demanio civico comunale.
Art. 3.  Uffici Regionali.
Art. 4.  Inventario, carta degli usi civici, certificazioni.
Art. 5.  Usi civici: definizione, tutela e gestione
Art. 6.  Istruttori e periti. Definizione, loro funzioni e competenze
Art. 7.  Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti.
Art. 8.  Procedimenti amministrativi di legittimazione e affrancazione
Art. 8 bis.  Semplificazione delle procedure
Art. 9.  Affrancazione dei livelli e canone
Art. 10.  Commissari ad acta nei Comuni e nelle Asbuc.
Art. 11.  Temporizzazione degli adempimenti.
Art. 12.  Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc.
Art. 13.  Usi civici e aree protette.
Art. 14.  Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca.
Art. 15.  Prodotti spontanei del suolo.
Art. 16.  Esenzioni fiscali.
Art. 17.  Consulente per gli Usi Civici.
Art. 18.  Abrogazione.
Art. 19. 
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Pubblicazione.


§ 3.1.89 - L.R. 12 settembre 2000, n. 57.

Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e R.D. n. 332/1928.

(B.U. 16 settembre 2000, n. 59).

 

Art. 1. Definizione, finalità, competenze.

     1. Sono beni civici le terre di appartenenza di comunità di abitanti ora riunite in Comuni, o in Frazioni già comunità autonome, con le loro pertinenze.

     Appartengono, altresì, alle predette comunità i beni loro assegnati con procedimenti amministrativi o giudiziari in applicazione della legge 16 giugno 1927 e del R.D. 26 febbraio 1928 n. 332, ad eccezione dei beni civici che, a seguito degli accertamenti e verifiche di cui al successivo articolo 7, abbiano per disuso ultraventennale perso irreversibilmente la destinazione all’uso collettivo dei cittadini residenti e possessori e che comunque vengono sottoposte alle procedure di cui ai successivi articoli [1].

     2. Le terre di fatto silvo-pastorali, o agricole a queste funzionali, sono conservate alle popolazioni proprietarie per il loro preminente interesse ambientale.

     3. Il regime giuridico dei beni civici resta quello di parademanialità ossia dell'indisponibilità, dell'inalienabilità, dell'inusucapibilità, dell'imprescrittibilità e della perpetua destinazione agro silvo-pastorale, ai sensi della L. 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi) [2].

     3-bis. Al fine di contribuire alla salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio, la Regione disciplina tutti i procedimenti di cui alla presente legge nel rispetto delle disposizioni di cui alla lettera h), comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) [3].

     4. La Regione e i Comuni esercitano le funzioni loro trasferite con l'art. 1 del D.P.R. n. 11/1972 e con gli artt. 66, 78 e 100 del D.P.R. n. 616/1977. Sono, comunque, di competenza regionale tutte le funzioni amministrative già dei commissari per gli usi civici e del soppresso Ministero dell'Agricoltura.

     4-bis. La gestione dei procedimenti amministrativi riguardanti le terre civiche avviene nel rispetto della legge n. 1766/1927, del R.D. n. 332/1928 e della L. 20 novembre 2017, n. 168 del (Norme in materia di domini collettivi). Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento a detta normativa [4].

 

     Art. 2. Visibilità delle terre del demanio civico comunale. [5]

     1. Per la migliore visibilità e l’immediato riconoscimento le terre attualmente destinate ed utilizzate a demanio civico comunale o frazionale, accertate definitivamente come tali, sono dai Comuni, entro sei mesi dalla chiusura delle operazioni di accertamento, verifica e sistemazione demaniale, volturate a catasto come segue:

     Beni civici di cui alla L. 1766/1927 appartenenti alle popolazioni residenti del Comune (o della Frazione) di __________.

     2. Trascorso inutilmente il termine di cui al 1° comma, provvede la Regione tramite un perito con onere a carico del Comune inadempiente.

 

     Art. 3. Uffici Regionali.

     1. La gestione dei procedimenti relativi alla materia degli usi civici è affidata al competente Ufficio del Dipartimento Agricoltura il quale istruisce, propone o adotta i conseguenti provvedimenti.

     2. Può altresì promuovere corsi di qualificazione e di aggiornamento dei periti-istruttori demaniali ed esegue quanto altro necessario all'attuazione della presente legge in conformità alle direttive impartite dall'Ufficio.

     3. Sono esclusi dalla competenza regionale di cui al comma 1 i procedimenti amministrativi di cancellazione e di conservazione degli antichi livelli, riportati o meno sui catasti UTE derivanti da valide procedure di ripartizione anteriori all’entrata in vigore della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 [6].

     4. Le procedure amministrative di cui al comma 3 sono di competenza dei Comuni nel cui territorio sono ricompresi i terreni e possono essere attivate anche su istanza dell’interessato [7].

 

     Art. 4. Inventario, carta degli usi civici, certificazioni.

     1. La Regione predispone, tiene e pubblica online l'inventario informatizzato delle terre e dei beni civici, chiamandovi a collaborare i Comuni interessati. La Regione provvede all'istituzione di una banca dei dati regionali gestita con tecnologia webgis a risorse invariate [8].

     2. I dati relativi all'inventario dei demani civici, aperto ai necessari e opportuni periodici aggiornamenti, sono utilizzati per la formazione della Carta Regionale degli usi civici.

     3. Sulla base di tale documentazione, o dei dati certi desunti dagli archivi commissariale e regionale, è emessa su richiesta avanzata in carta semplice dagli interessati Certificazione sulla natura civica o allodiale delle terre. Per il rilascio di tale certificazione è dovuta alla Regione la somma di Euro 20,00 adeguata periodicamente dalla Giunta Regionale. Le somme derivanti dall'attività di certificazione sono riversate su apposito capitolo di entrata da istituire nell'ambito del titolo 3000000 - tipologia 3050000, categoria 3059900 e destinate ad attività di aggiornamento e formazione dei funzionari dell'Ufficio Usi Civici, funzionari comunali e dei periti demaniali e ammodernamento dei sistemi di archiviazione e consultazione con istituzione di apposito capitolo di spesa nell'ambito della missione 16, programma 01, titolo 1 [9].

 

     Art. 5. Usi civici: definizione, tutela e gestione [10]

     1. Gli usi civici sono disciplinati dalla L. n. 1766/1927 e dalla L. n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi).

     2. L’accertamento degli usi civici e la classificazione delle terre gravate da uso civico si svolge secondo le procedure di cui alla L. n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928 e viene effettuato con provvedimento amministrativo della Regione, a mezzo di verifiche e perizie demaniali, nonché istruttorie storiche, giuridiche e catastali, o con un provvedimento giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

     3. Gli usi civici e le terre accertate come gravate da uso civico sono assoggettati al vincolo paesaggistico con l’entrata in vigore della L. n. 431/1985.

     4. La gestione degli usi civici e delle terre gravate da uso civico è disciplinata dall’art. 12 della L. n. 1766/1927 e dagli artt. 39 e 41 del R.D. n. 332/1928, nonché dall’art. 3 commi 8 bis, 8 ter e 8 quater della Legge 20 novembre 2017, n. 168.

     5. I Comuni, ove ricorrano le condizioni, possono chiedere alla Regione, ai sensi dell’art. 12 della L. 1766/1927, degli artt 39 e 41 del RD n. 332/1928 e dell’art.3, comma 8 bis della L.168/2017, l’autorizzazione per:

     1. l’alienazione dei terreni gravati da uso civico di cui al comma 2 che precede in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

     a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;

     b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

     2. il temporaneo mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico di cui al comma 2 che precede a condizione che la diversa destinazione rappresenti un reale e diretto beneficio per la collettività e non pregiudichi la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale del terreno ad uso civico.

     6. La Regione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5, assicura l’acquisizione della valutazione congiunta del Ministero della cultura nell’ambito di un procedimento da disciplinare con accordo ex art. 15 L. n. 241/90 ss.mm. ii.

     7. Gli eventuali proventi e indennità derivanti dalle alienazioni e dai temporanei mutamenti di destinazione d’uso devono essere destinati alle finalità di cui all’art. 24 della L. n. 1766/1927.

     8. Il valore delle aree oggetto di alienazione è determinato nella misura di un ventesimo della base imponibile ai fini dell’imposta municipale unica (IMU), applicato alla superficie effettivamente edificata o edificabile sulla base delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.

     9. I provvedimenti dei procedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell’Ufficio regionale competente in materia di usi civici e sono trascritti senza indugio presso l’Ufficio dei registri immobiliari.

     10. L’Ufficio regionale competente in materia di usi civici monitora e verifica l’applicazione di quanto stabilito dal presente articolo e adotta appositi provvedimenti, anche in itinere, qualora i Comuni oppure i privati non rispettino quanto previsto dai precedenti commi.

 

     Art. 6. Istruttori e periti. Definizione, loro funzioni e competenze [11]

     1. Sono istruttori demaniali coloro cui è affidata la ricostruzione storico-giuridica dei demani civici. Sono periti demaniali i tecnici deputati alle operazioni di sistemazione dei demani. Sono periti-istruttori demaniali coloro che assolvono entrambe le funzioni.

     2. I titoli di istruttore e perito demaniale si conseguono con la partecipazione con esito positivo a corsi di qualificazione e di formazione della durata di almeno trenta ore, riconosciuti o promossi dalla Regione. I corsi sono aperti a tutti i tecnici esperti e per quanto riguarda le indagini storico-giuridiche, agli esperti anche in materie storico-giuridiche.

     3. Il perito deve procedere alla ricognizione e accertamento dei demani civici originari e della natura dei diritti di uso civico, all'aggiornamento dei dati catastali, alla proposta di sistemazione definitiva e chiusura delle operazioni demaniali.

     4. La Regione istituisce un Elenco aperto di istruttori, di periti al quale possono iscriversi coloro che hanno superato i corsi di qualificazione di cui al comma 2 del presente articolo. La Regione istituisce corsi gratuiti di aggiornamento, di breve durata temporale, con l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 4 della presente legge. La mancata partecipazione, di due volte consecutive a tali corsi, comporta la cancellazione dall'Elenco.

     5. La Regione si avvale delle attività dei professionisti di cui al presente articolo affidando gli incarichi nel rispetto delle procedure e criteri previsti in materia di conferimento di incarichi di competenza della Giunta regionale.

 

     Art. 7. Accertamenti, verifiche e oneri conseguenti. [12]

     1. Fatte salve le legittimazioni già disposte con ordinanza commissariale, agli accertamenti, alle verifiche e alle riconfinazioni delle terre civiche si provvede tramite gli istruttori e i periti demaniali incaricati dalla Regione e attinti dall'Elenco di cui al precedente art. 6.

     1 bis. Ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 9 della L. n. 1766/27 sono da ritenersi arbitrari occupatori tutti i soggetti che occupano, da almeno dieci anni, senza titolo e/o a titolo originario o derivativo o a qualunque altro titolo o concessione comunale, terreni del demanio civico o del demanio civico trasferito al patrimonio disponibile comunale, con o in assenza autorizzazione o provvedimento regionale di sdemanializzazione, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, l’antica destinazione agro-silvo-pastorale [13].

     2. La Regione nomina, per singolo Comune, il perito demaniale per la chiusura delle operazioni demaniali. Ove occorre per particolari esigenze di approfondimento storico, la Regione per lo stesso Comune nomina anche l'istruttore demaniale. Entrambe le figure professionali, di cui al presente comma, sono nominate secondo le disposizioni vigenti in materia di incarichi professionali.

     3. I compensi professionali sono a carico dei richiedenti delle legittimazioni scaturiti dalla attività peritale di chiusura delle operazioni demaniali.

 

     Art. 8. Procedimenti amministrativi di legittimazione e affrancazione [14]

     1. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, previste dal provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato, sono presentate al Comune e rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

     2. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, in assenza del provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato sono rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005. L'istanza, corredata da perizia stralcio giurata redatta da perito demaniale iscritto all'albo di cui alla presente legge, è presentata dagli interessati alla Regione ed è oggetto di istruttoria da parte degli Uffici competenti. Il provvedimento amministrativo di conclusione dell'istruttoria è notificato al Comune interessato per la successiva pubblicazione all'Albo pretorio. L'Ufficio regionale competente procede a valutare le eventuali osservazioni pervenute dandone atto nel provvedimento definitivo adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

     3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici e sono trascritti senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.

     4.Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, si dispone che:

     a) il canone di legittimazione:

     1) delle aree ricadenti in zona agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi;

     2) delle aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, è determinato in ragione del tre per mille (0,003) del valore dell’area ai fini IMU;

     b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 1766/1927.

     5. I capitali di legittimazione derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono destinati per le finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927.

 

     Art. 8 bis. Semplificazione delle procedure [15]

     1. Sono legittimate, ai sensi della legge fondamentale del 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge, con modificazioni, del regio decreto 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel regno, del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1484 e del regio decreto 16 maggio 1926, n. 895, sulla stessa materia) e del suo regolamento di attuazione regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332, fatto salvo l’aggiornamento dei dati e dei canoni all’attualità, tutte le terre di ciascun Comune della regione Basilicata proposte per la legittimazione e riportate negli stati occupatori o elenchi redatti dagli istruttori-periti demaniali per i quali il Commissario per la liquidazione degli usi civici dispose il deposito degli elaborati presso le Segreterie comunali e la loro pubblicazione all’Albo pretorio dei rispettivi Comuni ai sensi dell’articolo 15 del R.D. 332/1928.

     2. Le conseguenti operazioni di aggiornamenti dei dati e dei canoni enfiteutici o di natura enfiteutica e quelle di affrancazione dei canoni stessi, relativa all’applicazione del comma 1, sono delegate ai Comuni di competenza.

     3. Le terre civiche gravate di canone, riportate negli stati degli arbitrati occupatori, di cui al comma 1 e legittimate ai sensi dello stesso comma, che risultano tipizzate negli strumenti urbanistici dei comuni interessati e per le quali siano stati rilasciati titoli abilitativi edilizi sulla base di titoli di proprietà delle aree rivenienti da atti notarili, di successione o di compravendita, vengono, a richiesta degli interessati, affrancate dai rispettivi Comuni i quali possono applicare una riduzione non superiore ai due terzi del valore del canone di affrancazione, ovvero richiedere il pagamento minimo di un terzo del suddetto valore. Tali riduzioni si applicano alle terre civiche, riportate negli stati degli arbitrati occupatori di cui al comma 1, che riguardano immobili destinati a prime case, ad attività produttive artigianali o commerciali a conduzione familiare ovvero a edifici ricadenti in aree che da tempo hanno perduto irreversibilmente la conformazione fisica e la destinazione funzionale di terreni agrari.

     4. Nel caso di acquisto del suolo dal Comune senza la preventiva autorizzazione, il provvedimento in sanatoria regolarizza l'acquisto al prezzo già pagato risultante dall'atto pubblico, senza necessità di ulteriore pagamento di indennizzo in favore del Comune stesso in quanto originario soggetto alienante.

 

     Art. 9. Affrancazione dei livelli e canone [16]

     1. Per livelli si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità, precedenti alla L. n. 1766/1927 [17].

     2. I livelli costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell'Ufficio tecnico erariale (UTE), sono soggetti al pagamento di un canone di natura enfiteutica e possono essere affrancati dal Comune su istanza del livellario.

     3. Il Comune assume quale canone sui livelli del terreno assegnato (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua) il reddito dominicale riferito alla qualità del pascolo di prima classe attualizzato e ricalcolato secondo le disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi [18].

     4. Il capitale di affrancazione è determinato in ragione del canone di cui al comma 3 moltiplicato per 15, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi, con riduzione alla metà dell’importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005 [19].

 

     Art. 10. Commissari ad acta nei Comuni e nelle Asbuc.

     1. Quando si verificano accertate situazioni di grave irregolarità nella gestione dei beni civici da parte dei Comuni, la Regione provvede alla nomina di un Commissario ad acta, utilizzando le norme della legge provinciale e comunale.

     2. [Quando le irregolarità sono compiute dai Comitati delle Asbuc, il Sindaco, nell'ambito delle funzioni a lui attribuite dall'art. 64 del R.D. n. 332/1928 o al Comune dall'art. 78 del D.P.R. n. 616/1977, convoca il Presidente dell'Asbuc per invitarlo a rimuovere le disfunzioni, fissando il termine perentorio di quindici giorni. Trascorso inutilmente tale termine, il Sindaco chiede alla Regione la nomina del Commissario] [20].

 

     Art. 11. Temporizzazione degli adempimenti.

     1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della Legge n. 1766/1927 e della presente normativa hanno carattere complesso e la loro adozione e regolamentazione è disciplinata dalle singole normative nazionali specifiche di settore [21].

     1-bis. È abrogato il regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla legge regionale 57/2000 ss.mm.ii. adottato con D.C.R. n. 564 del 21 luglio 2009 (Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla legge regionale n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione.) [22].

     1-ter. [La Giunta regionale entro il termine di sessanta giorni dall'approvazione della presente legge adotta apposito regolamento attuativo ai sensi dell'articolo 56 dello Statuto regionale] [23].

 

     Art. 12. Amministrazioni separate di beni di uso civico - Asbuc. [24]

     1. Le terre civiche di comunità già autonome, ora aggregate a Comuni, sono amministrate separatamente dagli altri beni comunali con Comitati da eleggersi con le norme di cui alla legge n. 278/1957; tali amministrazioni sono denominate "Amministrazioni Separate di Beni di Uso Civico" (Asbuc).

     2. I Comuni nel cui territorio sono presenti entità significative (in estensione o in valore) di beni civici ne attuano la gestione separata con Comitati di cui al comma precedente.

     3. Per l'elezione dei Comitati per le Asbuc sono chiamati al voto i cittadini anagraficamente residenti nella Frazione o nel Comune. Per tali speciali elezioni di Comitati non è previsto alcun quorum, a condizione che risultino votati i cinque consiglieri.

     4. Le elezioni avvengono in un unico seggio, di domenica e dalle ore 8,00 alle ore 20,00 nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e dalle 6,30 alle 22,00 nei Comuni più popolosi.

     5. Il seggio è composto dal Presidente e da due componenti nominati dal Sindaco, il primo scelto tra i Dirigenti comunali o, in assenza di questi, tra i Direttivi; i secondi tra i dipendenti comunali. A questi è assicurato il trattamento di missione fuori del territorio comunale.

     6. Sono eletti a formare il Comitato per l'Asbuc i cinque cittadini che hanno riportato il maggior numero di voti e, in caso di parità di voti, è eletto il più anziano d'età.

     7. Il Comitato resta in carica quattro anni.

     8. Il Presidente del seggio proclama gli eletti comunicando al Sindaco i risultati delle votazioni. Questi li pubblica per otto giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e della Frazione, dandone comunicazione agli eletti. Entro i successivi trenta giorni dalla proclamazione degli eletti, il Sindaco li convoca per l'elezione, a maggioranza relativa tra di essi e a scrutinio segreto, del Presidente del Comitato; in caso di parità di voti è eletto il più anziano di età.

     9. Il Comitato delibera a maggioranza per l'ordinaria amministrazione e, all'unanimità, quando trattasi di atti proponenti disposizione di beni civici.

     10. In caso di dimissioni o d'impossibilità di continuare il mandato di componente il Comitato, lo stesso componente è sostituito dal primo dei non eletti.

     11. Ai componenti il Comitato non compete, tranne il rimborso delle spese documentate, alcun compenso che non sia quello previsto in apposito regolamento approvato dal Comune.

     12. Le presenti norme sono integrate, per quanto non espressamente stabilito, dalle leggi n. 278/1957, n. 1766/1927 e dalla legge provinciale e comunale.

 

     Art. 13. Usi civici e aree protette.

     1. Restano salvi gli eventuali diritti civici sulle aree protette e sono esercitati secondo regolamenti predisposti dall'Ente Parco che rispettino le consuetudini locali.

     2. I diritti civici, quando ritenuti incompatibili con la conservazione dell'ambiente, sono sospesi per il tempo necessario e compensati con ricaduta di vantaggi a favore della popolazione e del demanio civico.

     Il diritto di caccia, quando mortificato, è compensato con i prelievi selettivi previsti dalla legge n. 157/1991 riservati ai cacciatori residenti nei Comuni interessati e in possesso dei requisiti di legge.

 

     Art. 14. Uso civico di pesca e uso esclusivo di pesca.

     1. Il diritto civico di pesca non dà luogo a divisione, e viene esercitato secondo regolamento predisposto dall'organismo di gestione degli usi civici approvato dalla Regione.

     2. Le concessioni regionali del diritto esclusivo di pesca sono subordinate al soddisfacimento del diritto civico.

     3. Le norme regionali di salvaguardia della fauna ittica si applicano anche nelle aree civiche.

 

     Art. 15. Prodotti spontanei del suolo. [25]

     1. La raccolta dei funghi ipogei (tartufi) sui demani civici è riservata ai titolari dei diritti, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 752/85.

     2. La raccolta dei funghi ipogei e degli altri prodotti del suolo è disciplinata dalla Legge n. 352/1993 e dalle leggi regionali in materia.

 

     Art. 16. Esenzioni fiscali.

     1. Gli atti riguardanti la sistemazione degli usi civici sono esenti da tasse di bollo e di registro e da ogni altra imposta ai sensi dell'art. 2 della Legge 1° dicembre 1981 n. 692.

     2. Sono, altresì, esenti da tributi speciali le pratiche catastali connesse alla sistemazione degli usi civici, come frazionamenti, volture catastali, etc.

 

     Art. 17. Consulente per gli Usi Civici.

     1. La Regione, in armonia con il dettato dell'art. 28 della Legge n. 1766/1927, si avvale della consulenza di persona di comprovata esperienza in materia di usi civici e di demani collettivi.

     2. Il Consulente, che può essere scelto anche tra i Dirigenti di Uffici di altri Dipartimenti regionali, collabora nella predisposizione degli atti, riceve le conciliazioni da sottoporre all'approvazione regionale.

     3. Al Consulente compete un'indennità la cui entità è determinata nella convenzione stipulata dalla Giunta regionale.

 

     Art. 18. Abrogazione.

     1. La legge regionale del 2 settembre 1996, n. 42 è abrogata.

 

     Art. 19. [26]

     1. Il Comune la cui perizia generale sia stata già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla Delibazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 (Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla L.R. n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazione. Approvazione):

- riceve e istruisce le istanze di legittimazione ed eventuale contestuale affrancazione e incamera il dovuto come stabilito nell’elaborato peritale approvato;

- trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all’Ufficio regionale competente per l’adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.

     2. Il termine ultimo per la proposizione delle istanze di cui al precedente comma è fissato al 31 dicembre 2024.

     3. Le aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, che la perizia generale già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla Delibazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 prevedeva di trasferire al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell’abrogato art. 5, comma 2 della presente legge, possono essere legittimate – anche con contestuale affrancazione - ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 1766/1927 e il canone di legittimazione è determinato in ragione del tre per mille (0,003) del valore dell’area ai fini IMU. Il Comune trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all’Ufficio regionale competente per l’adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di L. 250 milioni; per gli anni successivi, l'entità dello stanziamento sarà stabilita con le leggi di approvazione dei rispettivi Bilanci.

     2. Alla copertura degli oneri derivanti dalla autorizzazione di spesa di cui al comma precedente si provvede con le seguenti variazioni da apportare al Bilancio 2000 in termini di competenza e di cassa:

     In aumento

     Cap. 1095 "Spesa in materia di usi civici e gestione delle spese civiche" L. 130.000.000

     In diminuzione

     Cap. 7465 "Fondo globale per le funzioni normali" (spesa corrente) L. 130.000.000

 

     Art. 21. Pubblicazione.

     1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[3] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[4] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[5] Articolo così sostituito dall’art. 2 della L.R. 5 luglio 2002, n. 25.

[6] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 2008, n. 15.

[7] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 28 luglio 2008, n. 15.

[8] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[9] Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 28 luglio 2008, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[10] Articolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[12] Articolo sostituito dall'art. 5 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[13] Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.

[14] Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.

[15] Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 2019, n. 4 e abrogato dall'art. 7 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[16] Articolo sostituito dall'art. 8 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.

[18] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 gennaio 2023, n. 1.

[19] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 gennaio 2023, n. 1.

[20] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[21] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.

[22] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[23] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13 e soppresso dall'art. 5 della L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.

[24] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 16 giugno 2022, n. 13.

[25] Articolo così modificato dall'art. 6 della L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.

[26] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.