§ 3.1.164 - L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.
Modifiche ed integrazioni alla l.r. 12 settembre 2000, n. 57 “Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 332/1928”


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:14/12/2023
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 2.  Modifica all’art. 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 3.  Sostituzione dell’art. 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 4.  Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 5.  Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 6.  Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 7.  Sostituzione dell’art. 19 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57
Art. 8.  Disposizioni finanziarie
Art. 9.  Entrata in vigore


§ 3.1.164 - L.R. 14 dicembre 2023, n. 46.

Modifiche ed integrazioni alla l.r. 12 settembre 2000, n. 57 “Usi civici e loro gestione in attuazione della legge n. 1766/1927 e r.d. n. 332/1928”

(B.U. 14 dicembre 2023, n. 66 Speciale)

 

Art. 1. Sostituzione dell’art. 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. L’art. 5 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituito dal seguente:

“Articolo 5 - Usi civici: definizione, tutela e gestione

1. Gli usi civici sono disciplinati dalla L. n. 1766/1927 e dalla L. n. 168/2017 (Norme in materia di domini collettivi).

2. L’accertamento degli usi civici e la classificazione delle terre gravate da uso civico si svolge secondo le procedure di cui alla L. n. 1766/1927 ed al R.D. n. 332/1928 e viene effettuato con provvedimento amministrativo della Regione, a mezzo di verifiche e perizie demaniali, nonché istruttorie storiche, giuridiche e catastali, o con un provvedimento giurisdizionale del Commissario per la liquidazione degli usi civici.

3. Gli usi civici e le terre accertate come gravate da uso civico sono assoggettati al vincolo paesaggistico con l’entrata in vigore della L. n. 431/1985.

4. La gestione degli usi civici e delle terre gravate da uso civico è disciplinata dall’art. 12 della L. n. 1766/1927 e dagli artt. 39 e 41 del R.D. n. 332/1928, nonché dall’art. 3 commi 8 bis, 8 ter e 8 quater della Legge 20 novembre 2017, n. 168.

5. I Comuni, ove ricorrano le condizioni, possono chiedere alla Regione, ai sensi dell’art. 12 della L. 1766/1927, degli artt 39 e 41 del RD n. 332/1928 e dell’art.3, comma 8 bis della L.168/2017, l’autorizzazione per:

1. l’alienazione dei terreni gravati da uso civico di cui al comma 2 che precede in caso di accertata e irreversibile trasformazione, a condizione che i predetti terreni:

a) abbiano irreversibilmente perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari, boschivi o pascolativi per oggettiva trasformazione prima della data di entrata in vigore della legge 8 agosto 1985, n. 431, e le eventuali opere realizzate siano state autorizzate dall’amministrazione comunale;

b) siano stati utilizzati in conformità ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica;

2. il temporaneo mutamento di destinazione d’uso dei terreni gravati da uso civico di cui al comma 2 che precede a condizione che la diversa destinazione rappresenti un reale e diretto beneficio per la collettività e non pregiudichi la perpetua destinazione agro-silvo-pastorale del terreno ad uso civico.

6. La Regione, ai fini del rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 5, assicura l’acquisizione della valutazione congiunta del Ministero della cultura nell’ambito di un procedimento da disciplinare con accordo ex art. 15 L. n. 241/90 ss.mm. ii.

7. Gli eventuali proventi e indennità derivanti dalle alienazioni e dai temporanei mutamenti di destinazione d’uso devono essere destinati alle finalità di cui all’art. 24 della L. n. 1766/1927.

8. Il valore delle aree oggetto di alienazione è determinato nella misura di un ventesimo della base imponibile ai fini dell’imposta municipale unica (IMU), applicato alla superficie effettivamente edificata o edificabile sulla base delle prescrizioni dello strumento urbanistico vigente.

9. I provvedimenti dei procedimenti di cui al presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell’Ufficio regionale competente in materia di usi civici e sono trascritti senza indugio presso l’Ufficio dei registri immobiliari.

10. L’Ufficio regionale competente in materia di usi civici monitora e verifica l’applicazione di quanto stabilito dal presente articolo e adotta appositi provvedimenti, anche in itinere, qualora i Comuni oppure i privati non rispettino quanto previsto dai precedenti commi.”.

 

     Art. 2. Modifica all’art. 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. All’ art. 7 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57, dopo il comma 1, è aggiunto il comma 1 bis:

“1 bis. Ai fini dell’applicazione del disposto dell’art. 9 della L. n. 1766/27 sono da ritenersi arbitrari occupatori tutti i soggetti che occupano, da almeno dieci anni, senza titolo e/o a titolo originario o derivativo o a qualunque altro titolo o concessione comunale, terreni del demanio civico o del demanio civico trasferito al patrimonio disponibile comunale, con o in assenza autorizzazione o provvedimento regionale di sdemanializzazione, che abbiano conservato, senza soluzione di continuità, l’antica destinazione agro-silvo-pastorale”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’art. 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. L’articolo 8 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituito dal seguente:

“Articolo 8

1. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, previste dal provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato, sono presentate al Comune e rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), e), della legge 7 marzo 2003, n. 38) e dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101 (Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38).

2. Le istanze di legittimazione di cui all'articolo 9 della legge n. 1766/1927, in assenza del provvedimento di chiusura delle operazioni demaniali riferito al territorio del Comune interessato sono rese esecutive dalla Regione, anche con contestuale affrancazione, con riduzione alla metà dell'importo dovuto per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, come individuati dal decreto legislativo n. 99/2004 e dal decreto legislativo n. 101/2005. L'istanza, corredata da perizia stralcio giurata redatta da perito demaniale iscritto all'albo di cui alla presente legge, è presentata dagli interessati alla Regione ed è oggetto di istruttoria da parte degli Uffici competenti. Il provvedimento amministrativo di conclusione dell'istruttoria è notificato al Comune interessato per la successiva pubblicazione all'Albo pretorio. L'Ufficio regionale competente procede a valutare le eventuali osservazioni pervenute dandone atto nel provvedimento definitivo adottato ai sensi del comma 3 del presente articolo.

3. I provvedimenti conclusivi dei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono adottati con determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici e sono trascritti senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.

4.Ai fini della determinazione del dovuto, indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, si dispone che:

a) il canone di legittimazione:

1) delle aree ricadenti in zona agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, corrisponde al reddito dominicale, riferito alla qualità del pascolo di prima classe, adeguato alle disposizioni previste per il pagamento delle imposte sui redditi;

2) delle aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 1766/1927, è determinato in ragione del tre per mille (0,003) del valore dell’area ai fini IMU;

b) il capitale di affrancazione è calcolato moltiplicando per 15 il canone di legittimazione, come sopra determinato, fatti salvi i diritti relativi alla riscossione dei canoni pregressi e degli eventuali oneri amministrativi ai sensi dell'art. 39 della Legge n. 1766/1927.

5. I capitali di legittimazione derivanti dalle procedure di cui ai commi precedenti del presente articolo sono destinati per le finalità di cui all'articolo 24 della legge n. 1766/1927.”.

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituito dal seguente:

“1. Per livelli si intendono i diritti costituiti su terre civiche che trovano titolo nelle leggi eversive della feudalità, precedenti alla L. n. 1766/1927”.

 

     Art. 5. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. Il comma 1 dell’articolo 11 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituito dal seguente:

“1. Gli atti amministrativi derivanti dall'applicazione della Legge n. 1766/1927 e della presente normativa hanno carattere complesso e la loro adozione e regolamentazione è disciplinata dalle singole normative nazionali specifiche di settore.”.

2. Il comma 1-ter dell’articolo 11 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è soppresso.

 

     Art. 6. Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. All’articolo 15 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 la parola “epigei” è sostituita con la parola “ipogei”.

 

     Art. 7. Sostituzione dell’art. 19 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57

1. L’articolo 19 della legge regionale 12 settembre 2000, n. 57 è sostituito dal seguente:

“Articolo 19

1. Il Comune la cui perizia generale sia stata già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla Delibazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 (Regolamento concernente le procedure relative alla chiusura delle operazioni demaniali di cui alla L.R. n. 57/2000 e successive modifiche ed integrazione. Approvazione):

- riceve e istruisce le istanze di legittimazione ed eventuale contestuale affrancazione e incamera il dovuto come stabilito nell’elaborato peritale approvato;

- trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all’Ufficio regionale competente per l’adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'ufficio dei registri immobiliari.

2. Il termine ultimo per la proposizione delle istanze di cui al precedente comma è fissato al 31 dicembre 2024.

3. Le aree ricadenti in zona non agricola, così come definita dallo strumento urbanistico vigente, che la perizia generale già approvata ai sensi degli articoli 9 e seguenti di cui alla Delibazione del Consiglio regionale 21 luglio 2009, n. 564 prevedeva di trasferire al patrimonio disponibile del Comune, ai sensi dell’abrogato art. 5, comma 2 della presente legge, possono essere legittimate – anche con contestuale affrancazione - ai sensi dell’articolo 10 della Legge n. 1766/1927 e il canone di legittimazione è determinato in ragione del tre per mille (0,003) del valore dell’area ai fini IMU. Il Comune trasmette gli elenchi degli istanti, nonché i relativi atti e allegati, all’Ufficio regionale competente per l’adozione del conclusivo provvedimento di legittimazione mediante determinazione dirigenziale dell'Ufficio regionale competente in materia di usi civici, trascrivibile senza indugio presso l'Ufficio dei registri immobiliari.”.

 

     Art. 8. Disposizioni finanziarie

1. All’attuazione della presente legge si provvede nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

 

     Art. 9. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata.