§ 3.1.145 - L.R. 28 luglio 2008, n. 15.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.09.2000, n. 57 e successive modificazioni (Usi civici e loro gestione in attuazione della L.1766/1927 e R.D. [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Basilicata
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura e zootecnia
Data:28/07/2008
Numero:15


Sommario
Art. 1. 1. All’articolo 3 (Uffici Regionali) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi
Art. 2. 1. All’articolo 4 (Inventario, Carta degli Usi Civici, Certificazioni), comma 3, le parole “L. 100.000” sono sostituite con le parole “Euro 20,00”
Art. 3. 1. Il comma 6 dell’articolo 6 (Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizioni, loro funzioni e competenze) della L.R. 57/2000 è così sostituito
Art. 4. 1. All’articolo 7 (Accertamenti, verifiche ed oneri conseguenti) sono apportate le seguenti modifiche
Art. 5. 1. Il comma 1 dell’articolo 9 (Affrancazione dei livelli) della L.R. 12.9.2000, n.57, è così sostituito
Art. 6.  Pubblicazione


§ 3.1.145 - L.R. 28 luglio 2008, n. 15.

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12.09.2000, n. 57 e successive modificazioni (Usi civici e loro gestione in attuazione della L.1766/1927 e R.D. n.332/1928).

(B.U. 1 agosto 2008, n. 31)

 

Art. 1.

1. All’articolo 3 (Uffici Regionali) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

“3. Sono esclusi dalla competenza regionale di cui al comma 1 i procedimenti amministrativi di cancellazione e di conservazione degli antichi livelli, riportati o meno sui catasti UTE derivanti da valide procedure di ripartizione anteriori all’entrata in vigore della Legge 16 giugno 1927, n. 1766.

4. Le procedure amministrative di cui al comma 3 sono di competenza dei Comuni nel cui territorio sono ricompresi i terreni e possono essere attivate anche su istanza dell’interessato.”

 

     Art. 2.

1. All’articolo 4 (Inventario, Carta degli Usi Civici, Certificazioni), comma 3, le parole “L. 100.000” sono sostituite con le parole “Euro 20,00”.

 

     Art. 3.

1. Il comma 6 dell’articolo 6 (Istruttori, periti e delegati tecnici. Definizioni, loro funzioni e competenze) della L.R. 57/2000 è così sostituito:

“6. Agli istruttori sono riconosciute le competenze economiche spettanti ai Consulenti Tecnici per le operazioni eseguite su disposizione della Autorità Giudiziaria sulla base delle tariffe vigenti. Ai periti e ai delegati tecnici sono corrisposti i compensi economici specifici che la Giunta Regionale approva con apposito atto.”.

 

     Art. 4.

1. All’articolo 7 (Accertamenti, verifiche ed oneri conseguenti) sono apportate le seguenti modifiche:

 

a) Dopo il comma 1 dell’articolo 7 della L.R. 57/2000 è inserito il seguente comma 1/bis:

“1/bis – Il Comune che ancora non ha provveduto a chiedere la nomina del Perito, dovrà farlo entro 18 mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente modifica alla L.R. 57/2000, pena l’esclusione del contributo da parte della Regione di cui al comma 3 dell’articolo 7 della L.R. 57/2000. Il Comune ricevuta la designazione del Perito e/o Istruttore da parte del Dipartimento competente è tenuto, entro dodici mesi, ad assumere, con delibera di Consiglio, l’impegno di spesa di propria competenza, necessario per la remunerazione delle attività svolte dal Perito e/o dall’Istruttore. Al Comune, che non dovesse rispettare tale impegno, non sarà riconosciuto il contributo regionale sulla spesa professionale del tecnico incaricato, restando in capo allo stesso l’obbligo di adempiere alle disposizioni di cui al presente comma.”

 

b) Al comma 3 dell’articolo 7, le parole “20% della spesa prevista e comunque, fino a un massimo di 15 milioni” sono sostituite con le parole “40% e fino ad un massimo di €. 20.000,00 per ogni perito e/o istruttore incaricato.”

 

c) Dopo il comma 3, dell’articolo 7 della L.R. 57/2000 è inserito il seguente 3/bis:

“3/bis – Saranno penalizzati i periti/istruttori e i Comuni che non si attengono alle disposizioni della presente legge; i primi, con l’arretramento all’ultimo posto nell’elenco regionale dei periti e nelle relative graduatorie; i Comuni, fatta salva l’applicazione dell’articolo 10 della L.R. 57/2000, con la perdita del contributo regionale.”

 

     Art. 5.

1. Il comma 1 dell’articolo 9 (Affrancazione dei livelli) della L.R. 12.9.2000, n.57, è così sostituito:

“1. Fatte salve le norme del codice civile, gli antichi livelli già, comunque, costituiti su terre civiche, riportati o meno sui catasti dell’U.T.E., purchè non derivanti dalle quotizzazioni di cui alla Legge n.1766/1927, se non soggetti alla cancellazione di cui all’articolo 3, sono affrancati dal Comune su istanza del livellario. Il Comune ne predispone l’affrancazione assumendo direttamente quale canone, il reddito dominicale in vigore riferito alla qualità e classe catastale del terreno al momento in cui risale l’atto di assegnazione o di concessione, (quotizzazione, legittimazione, trasformazione in enfiteusi perpetua). Tale reddito dominicale deve essere assunto come misura anche per il canone corrente. I canoni sono ridotti del 50% per gli addetti all’agricoltura a titolo principale. Il Comune predispone l’affrancazione determinando ai sensi della Legge n.607/1966 il capitale di affranco in misura pari a quindici volte il canone enfiteutico, come sopra determinato.”

 

     Art. 6. Pubblicazione

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.