§ 80.11.125 - L. 6 luglio 2002, n. 137.
Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.11 presidenza del consiglio dei ministri
Data:06/07/2002
Numero:137


Sommario
Art. 1.  (Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 2.  (Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).
Art. 3.  (Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilita).
Art. 5. ( Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del [...]
Art. 6.  (Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).
Art. 7.  (Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).
Art. 8.  (Fondo di perequazione).
Art. 9.  (Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).
Art. 10.  (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).
Art. 11.  (Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).
Art. 12.  (Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).
Art. 13.  (Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).
Art. 14.  (Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).


§ 80.11.125 - L. 6 luglio 2002, n. 137.

Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici

(G.U. 8 luglio 2002, n. 158)

 

     Art. 1. (Deleghe di cui all'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come modificato dall'articolo 2 della presente legge.

     2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi indicati negli articoli 12, 14, 17 e 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

     3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

     4. Al comma 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Qualora ricorrano specifiche e motivate esigenze, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, può, con proprio decreto, differire o gradualizzare temporalmente singoli adempimenti od atti, relativi ai procedimenti di riorganizzazione dei Ministeri".

 

          Art. 2. (Procedure per la trasformazione e la soppressione di enti pubblici).

     1. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) al comma 1, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n. 400," le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi";

     b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

     "2-bis. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze può avvalersi della struttura interdisciplinare prevista dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300".

 

          Art. 3. (Disposizioni transitorie per gli uffici di diretta collaborazione). [1]

     [1. Sino all'adeguamento dei regolamenti emanati ai sensi degli articoli 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alle disposizioni introdotte dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, ai vice Ministri è riservato un contingente di personale fino al triplo di quello previsto per le segreterie dei sottosegretari di Stato. Tale contingente, per la parte eccedente quello spettante ai sottosegretari di Stato, si intende compreso nel contingente complessivo del personale degli uffici di diretta collaborazione stabilito per ciascun Ministro.

     2. Nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri ai sensi del comma 1, il vice Ministro può nominare un capo della segreteria, un segretario particolare, un responsabile della segreteria tecnica, un addetto stampa nonché, ove necessario in ragione delle peculiari funzioni delegate, un responsabile per gli affari internazionali. Nell'ambito del medesimo contingente il vice Ministro, d'intesa con il Ministro, nomina un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate e un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.]

 

          Art. 4. (Modifica all'articolo 60 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di ineleggibilita).

     1. All'articolo 60, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero 1) è sostituito dal seguente:

     "1) il Capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;".

 

          Art. 5. (Delega per l'aggiornamento dell'organizzazione delle strutture e dei comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa in seguito all'istituzione del servizio militare volontario).

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, anche al fine di adeguarne le previsioni alle riduzioni organiche previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, e dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

     2. Nell'attuazione della delega di cui al comma 1 il Governo riorganizza, anche mediante soppressione, accorpamento, razionalizzazione ovvero ridefinizione dei compiti anche in chiave interforze, le strutture e i comandi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa, adeguandone l'assetto alla riconfigurazione delle Forze armate, favorendo l'ottimizzazione delle risorse ed assicurando, altresì, il rispetto di quanto previsto dalla legge 18 febbraio 1997, n. 25.

     3. Il Governo trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, al fine di acquisire il parere delle competenti Commissioni permanenti, che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.

     4. Il Governo è altresì autorizzato, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto previsto dal presente articolo.

 

          Art. 6. (Delega per il riordino di emolumenti di natura assistenziale).

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle competenze costituzionali delle regioni, uno o più decreti legislativi, ai sensi dell'articolo 24 della legge 8 novembre 2000, n. 328, secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi contenuti nel citato articolo, nonché, ai fini della definizione e classificazione degli emolumenti riservati a soggetti affetti da minorazioni visive, secondo i parametri per la classificazione delle minorazioni visive di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 138 [2].

 

          Art. 7. (Delega per la riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico).

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, correttivi o modificativi di decreti legislativi già emanati, ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.

 

          Art. 8. (Fondo di perequazione).

     1. Il segretariato generale della giustizia amministrativa gestisce il fondo perequativo e previdenziale previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1993, n. 418, in conformità ai criteri fissati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. Il fondo è alimentato dagli emolumenti indicati dal citato articolo 8, nonché dalle somme dovute a titolo di compenso per lo svolgimento di incarichi conferiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

     2. I soggetti tenuti al pagamento degli importi di cui al comma 1 versano quanto dovuto, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali, alla competente struttura del segretariato generale della giustizia amministrativa, secondo le modalità definite dal regolamento di contabilità adottato dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.

     3. Il segretariato generale della giustizia amministrativa, sulla base dei criteri predeterminati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, corrisponde a ciascun magistrato che ha svolto uno degli incarichi di cui al comma 1, una somma compresa tra il 50 per cento e l'80 per cento dell'importo versato al fondo, quale compenso per il predetto incarico, nonché l'intera somma versata al fondo a titolo di rimborso spese.

     4. La residua consistenza del fondo è periodicamente ripartita fra i magistrati amministrativi, secondo le modalità e i criteri definiti dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, eventualmente anche per finalità di carattere assistenziale e previdenziale.

     5. Le somme di cui ai commi 3 e 4 sono soggette al trattamento fiscale e previdenziale previsto per le retribuzioni dei magistrati amministrativi.

 

          Art. 9. (Delega per l'emanazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia).

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato istituzionale di cui all'articolo 3 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia, riunendole e coordinandole fra loro e con le norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38 [3].

 

          Art. 10. (Delega per il riassetto e la codificazione in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo, sport, proprietà letteraria e diritto d'autore).

     1. Ferma restando la delega di cui all'articolo 1, per quanto concerne il Ministero per i beni e le attività culturali il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la codificazione delle disposizioni legislative in materia di:

     a) beni culturali e ambientali;

     b) cinematografia;

     c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo;

     d) sport;

     e) proprietà letteraria e diritto d'autore.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione;

     b) adeguamento alla normativa comunitaria e agli accordi internazionali;

     c) miglioramento dell'efficacia degli interventi concernenti i beni e le attività culturali, anche allo scopo di conseguire l'ottimizzazione delle risorse assegnate e l'incremento delle entrate; chiara indicazione delle politiche pubbliche di settore, anche ai fini di una significativa e trasparente impostazione del bilancio; snellimento e abbreviazione dei procedimenti; adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche;

     d) quanto alla materia di cui alla lettera a) del comma 1: aggiornare gli strumenti di individuazione, conservazione e protezione dei beni culturali e ambientali, anche attraverso la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, senza determinare ulteriori restrizioni alla proprietà privata, né l'abrogazione degli strumenti attuali e, comunque, conformandosi al puntuale rispetto degli accordi internazionali, soprattutto in materia di circolazione dei beni culturali; riorganizzare i servizi offerti anche attraverso la concessione a soggetti diversi dallo Stato mediante la costituzione di fondazioni aperte alla partecipazione di regioni, enti locali, fondazioni bancarie, soggetti pubblici e privati, in linea con le disposizioni di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni; adeguare la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali, modificando le soglie per il ricorso alle diverse procedure di individuazione del contraente in maniera da consentire anche la partecipazione di imprese artigiane di comprovata specializzazione ed esperienza, ridefinendo i livelli di progettazione necessari per l'affidamento dei lavori, definendo i criteri di aggiudicazione e prevedendo la possibilità di varianti oltre i limiti percentuali ordinariamente previsti, in relazione alle caratteristiche oggettive e alle esigenze di tutela e conservazione dei beni; ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi consultivi che intervengono nelle procedure per la concessione di contributi e agevolazioni in favore di enti ed istituti culturali, al fine di una precisa definizione delle responsabilità degli organi tecnici, secondo principi di separazione fra amministrazione e politica e con particolare attenzione ai profili di incompatibilità; individuare forme di collaborazione, in sede procedimentale, tra le amministrazioni per i beni e le attività culturali e della difesa, per la realizzazione di opere destinate alla difesa militare;

     e) quanto alle materie di cui alle lettere b) e c) del comma 1: razionalizzare gli organismi consultivi e le relative funzioni, anche mediante soppressione, accorpamento e riduzione del numero e dei componenti; snellire le procedure di liquidazione dei contributi e ridefinire le modalità di costituzione e funzionamento degli organismi che intervengono nelle procedure di individuazione dei soggetti legittimati a ricevere contributi e di quantificazione degli stessi; adeguare l'assetto organizzativo degli organismi e degli enti di settore; rivedere il sistema dei controlli sull'impiego delle risorse assegnate e sugli effetti prodotti dagli interventi;

     f) quanto alla materia di cui alla lettera d) del comma 1: armonizzare la legislazione ai principi generali a cui si ispirano gli Stati dell'Unione europea in materia di doping; riordinare i compiti dell'Istituto per il credito sportivo, assicurando negli organi anche la rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali; garantire strumenti di finanziamento anche a soggetti privati;

     g) quanto alla materia di cui alla lettera e) del comma 1: riordinare, anche nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all'articolo 14, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE), il cui statuto dovrà assicurare un'adeguata presenza degli autori, degli editori e degli altri soggetti creativi negli organi dell'ente e la massima trasparenza nella ripartizione dei proventi derivanti dall'esazione dei diritti d'autore tra gli aventi diritto; armonizzare la legislazione relativa alla produzione e diffusione di contenuti digitali e multimediali e di software ai principi generali a cui si ispira l'Unione europea in materia di diritto d'autore e diritti connessi.

     3. I decreti legislativi di cui al comma 1 indicano esplicitamente le disposizioni sostituite o abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previ pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti per materia, resi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della relativa richiesta. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

     4. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente articolo, entro quattro anni dalla data della loro entrata in vigore [4].

 

          Art. 11. (Ufficio per l'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure).

     1. Il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure di cui all'articolo 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, è soppresso a decorrere dal 30 giugno 2002. Dalla stessa data è abrogato l'articolo 3 della citata legge n. 50 del 1999.

     2. Presso il Dipartimento della funzione pubblica è istituito, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un ufficio dirigenziale di livello generale, alle dirette dipendenze del Ministro per la funzione pubblica e composto da non più di due servizi, con il compito di coadiuvare il Ministro nell'attività normativa ed amministrativa di semplificazione delle norme e delle procedure. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono istituiti non più di due servizi con il compito di provvedere all'applicazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione di cui all'articolo 5 della citata legge n. 50 del 1999, nonché alla predisposizione di sistemi informatici di documentazione giuridica a beneficio delle pubbliche amministrazioni e dei cittadini.

     3. A fini di collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Dipartimento della funzione pubblica nelle attività di cui al comma 2, sono nominati diciotto esperti, anche nell'ambito di quelli assegnati al Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli esperti, nominati con le modalità di cui all'articolo 31 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per un periodo non superiore a tre anni, rinnovabile, sono scelti fra soggetti, anche estranei all'amministrazione, dotati di elevata professionalità nei settori della redazione di testi normativi, dell'analisi economica, della valutazione di impatto delle norme, della analisi costi-benefici, del diritto comunitario, del diritto pubblico comparato, della linguistica, delle scienze e tecniche dell'organizzazione, dell'analisi organizzativa, dell'analisi delle politiche pubbliche. Se appartenenti ai ruoli delle pubbliche amministrazioni, gli esperti possono essere collocati fuori ruolo o in aspettativa retribuita, anche in deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. In ogni caso gli esperti collocati fuori ruolo non possono superare il limite di nove unità. Agli esperti è corrisposto un compenso determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 32, comma 4, della citata legge n. 400 del 1988 [5].

     4. Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, sono stabiliti i contingenti di personale della segreteria del soppresso Nucleo e degli esperti di cui al comma 3 da assegnare rispettivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica.

     5. Ai dirigenti ai quali, in conseguenza della riorganizzazione di cui al presente articolo, non sia confermato l'incarico svolto in precedenza, è attribuito altro incarico secondo le disposizioni della contrattazione collettiva. Il personale non dirigenziale di supporto assegnato al soppresso Nucleo per la semplificazione alla data di entrata in vigore della presente legge è mantenuto nella posizione giuridica ivi rivestita ed assegnato agli uffici di cui al comma 2, in relazione ai compiti rispettivamente attribuiti.

     6. Gli stanziamenti ed ogni altra risorsa già di competenza del soppresso Nucleo sono attribuiti al Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, che li assegna in conformità delle esigenze per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2; ogni riferimento normativo alle competenze del soppresso Nucleo si intende effettuato alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della funzione pubblica, secondo le rispettive competenze di cui al comma 2.

     7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

 

          Art. 12. (Trasferimento di uffici all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici).

     1. All'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono trasferiti, con le relative risorse umane, strumentali e finanziarie, gli Uffici biblioteca e documentazione già assegnati, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito dell'Ufficio per il sistema informativo unico, al Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

          Art. 13. (Delega per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità).

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna.

     2. I decreti legislativi di cui al comma 1, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

     a) razionalizzare gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale e le relative funzioni anche mediante accorpamento e riduzione del numero dei componenti;

     b) ricondurre alla Presidenza del Consiglio dei ministri la funzione di coordinamento delle attività svolte da tutti gli organismi titolari di competenze generali in materia di parità e di pari opportunità tra uomo e donna che operano a livello nazionale.

 

          Art. 14. (Interventi correttivi all'organizzazione del settore della ricerca in agricoltura).

     1. Al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono apportate le seguenti modificazioni:

     a) all'articolo 4, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     "c) il consiglio dei dipartimenti;";

     b) all'articolo 4, comma 3, secondo periodo, la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sette"; al medesimo comma 3, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: "e uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca";

     c) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:

     "4. Il consiglio dei dipartimenti è l'organo di indirizzo e di coordinamento dell'attività scientifica del Consiglio ed elabora il piano triennale e gli aggiornamenti annuali di cui all'articolo 2. Il numero e la natura disciplinare dei dipartimenti e la composizione dell'organo sono determinati con lo statuto di cui all'articolo 7";

     d) all'articolo 14, comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

     "b-bis) il consiglio scientifico;";

     e) all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, dopo la parola: "scientifica" sono inserite le seguenti: "nelle discipline oggetto delle attività di ricerca degli enti";

     f) all'articolo 14, comma 3, terzo periodo, le parole: "ed un rappresentante della categoria dei sementieri" sono sostituite dalle seguenti: ", un rappresentante per ciascuna delle due associazioni maggiormente rappresentative della categoria dei sementieri e un rappresentante della categoria dei moltiplicatori";

     g) all'articolo 14, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3-bis. Il consiglio scientifico è l'organo di indirizzo, di coordinamento e di controllo delle attività di ricerca degli istituti ed è costituito dal presidente e da due membri nominati dal Ministro, di cui uno designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”.

     2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, gli organi del Consiglio e degli istituti di cui, rispettivamente, all'articolo 4 e agli articoli 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, sono disciolti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 del D.L. 18 maggio 2006, n. 181, convertito dalla L. 17 luglio 2006, n. 233.

[2] Comma così modificato dall'art. 2 della L. 27 luglio 2004, n. 186.

[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 30 giugno 2003 dall'art. 10-bis del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236.

[4] Comma così modificato dall'art. 1 della L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 quater del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, convertito dalla L. 31 marzo 2005, n. 43.