§ 46.2.19 - Legge 14 novembre 2000, n. 331.
Norme per l'istituzione del servizio militare professionale


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.2 aeronautica militare
Data:14/11/2000
Numero:331


Sommario
Art. 1.  (Compiti delle Forze armate)
Art. 2.  (Personale militare impegnato nella difesa nazionale)
Art. 3.  (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale)
Art. 4.  (Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria)
Art. 5.  (Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro)
Art. 6.  (Relazione al Parlamento)
Art. 7.  (Adeguamenti organizzativi e strutturali)
Art. 8.  (Copertura finanziaria)
Art. 9.  (Entrata in vigore)


§ 46.2.19 - Legge 14 novembre 2000, n. 331. [1]

Norme per l'istituzione del servizio militare professionale

(G.U. 17 novembre 2000, n. 269)

 

 

     Art. 1. (Compiti delle Forze armate)

     1. Le Forze armate sono al servizio della Repubblica.

     2. L'ordinamento e l'attività delle Forze armate sono conformi agli articoli 11 e 52 della Costituzione e alla legge.

     3. Compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato.

     4. Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte.

     5. Le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza.

     6. Le Forze armate sono organizzate su base obbligatoria e su base professionale secondo quanto previsto dalla presente legge.

     7. L'articolo 1 della legge 11 luglio 1978, n. 382, e l'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 1986, n. 958, sono abrogati.

 

          Art. 2. (Personale militare impegnato nella difesa nazionale)

     1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono assicurate da:

     a) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

     b) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

     c) volontari di truppa, distinti in volontari in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e volontari in ferma volontaria prefissata;

     d) personale dell'Arma dei carabinieri;

     e) personale del Corpo della guardia di finanza, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge 23 aprile 1959, n. 189;

     f) personale da reclutare su base obbligatoria, salvo quanto previsto dalla legge in materia di obiezione di coscienza, nel caso in cui il personale in servizio sia insufficiente e non sia possibile colmare le vacanze di organico mediante il richiamo in servizio di personale militare volontario cessato dal servizio da non più di cinque anni, nei seguenti casi:

     1) qualora sia deliberato lo stato di guerra ai sensi dell'articolo 78 della Costituzione;

     2) qualora una grave crisi internazionale nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

     2. Il servizio militare obbligatorio nei casi previsti dalla lettera f) del comma 1 ha la durata di dieci mesi, prolungabili unicamente in caso di deliberazione dello stato di guerra. Non possono essere richiamati in servizio gli appartenenti alle forze di polizia ad ordinamento civile ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 3. (Trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale)

     1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dai pareri previsti dalla legge, un decreto legislativo per disciplinare la graduale sostituzione, entro sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e con personale civile del Ministero della difesa. Il decreto legislativo sarà informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

     a) disciplinare la progressiva riduzione a 190 mila unità dell'organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, entro il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, in modo da:

     1) non pregiudicare l'assolvimento delle finalità di cui all'articolo 1;

     2) prevedere un rapporto percentuale rispondente alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata tra le seguenti categorie di personale:

     2.1) ufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490;

     2.2) sottufficiali in servizio permanente, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

     2.3) volontari di truppa, parte in servizio permanente ai sensi del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e parte in ferma prefissata, di cui garantire l'immissione anche in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;

     b) prevedere il soddisfacimento delle esigenze delle Forze armate, nel periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, ricorrendo ai giovani soggetti alla leva nati entro il 1985, rispettando la progressiva riduzione dell'organico complessivo delle Forze armate ai sensi della lettera a);

     c) disciplinare il progressivo raggiungimento dell'entità dell'organico delle singole categorie indicate alla lettera a), prevedendo anche il transito del personale in esubero rispetto all'organico delle Forze armate nei ruoli di altre amministrazioni in relazione alle esigenze, ai profili di impiego e alla programmazione delle assunzioni da parte delle amministrazioni stesse o, in caso di mancato reimpiego, il collocamento in ausiliaria se con meno di cinque anni dai limiti di età previsti per ciascuna categoria di personale;

     d) prevedere l'emanazione di norme e l'individuazione di incentivi di carattere giuridico per il reclutamento, anche decorso il periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, di ufficiali ausiliari delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, da trarre anche dagli ufficiali di complemento in congedo;

     e) nell'ambito del progressivo incremento dell'entità dell'organico dei volontari, assicurare per il triennio 2000-2002 un reclutamento di volontari in ferma prefissata nella misura massima di 30.506 unità e l'immissione in servizio permanente di non più di 10.450 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

     f) prevedere norme riguardanti i volontari in ferma prefissata delle Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri. In particolare il decreto legislativo:

     1) prevede il reclutamento di volontari in ferma prefissata di durata di uno o cinque anni, da impiegare sia sul territorio nazionale sia all'estero, modificando in funzione di tali previsioni le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nonché la possibilità di differenziare le modalità di reclutamento in relazione alla durata della ferma contratta, di alimentare con i volontari in ferma di un anno i volontari in ferma prefissata di cinque anni e di rimanere in servizio dopo la ferma di cinque anni per due successive rafferme biennali;

     2) prevede modalità per consentire, al termine di una ferma minima di cinque anni, l'immissione dei volontari in ferma prefissata nel ruolo dei volontari in servizio permanente, in relazione alle esigenze organiche da soddisfare annualmente;

     3) prevede che per l'accesso alla ferma prefissata di cinque anni, per le rafferme biennali e per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente, costituiscano titoli da valutare l'espletamento, senza demerito, della ferma di un anno e le qualifiche e specializzazioni acquisite durante tale periodo;

     4) incentiva il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di cinque anni prevedendo che le possibilità di accesso dei volontari di truppa in servizio permanente al ruolo dei marescialli dell'Esercito, esclusa l'Arma dei carabinieri, della Marina e dell'Aeronautica, previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, siano incrementate in relazione alla disponibilità di personale con i requisiti fissati nel medesimo articolo 11 ed in relazione alle carenze organiche;

     5) disciplina le modalità per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro del personale eccedente rispetto all'organico delle Forze armate ai sensi della lettera a), nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti per gli interventi indicati al presente numero:

     5.1) prevedendo iniziative per il sostegno, la formazione professionale, il completamento di cicli di studio ed il collocamento preferenziale sul mercato del lavoro privato, anche attraverso il ricorso a convenzioni tra il Ministero della difesa e le associazioni delle imprese private e l'attivazione di agevolazioni anche finanziarie che favoriscano le assunzioni da parte delle imprese;

     5.2) determinando il numero di posti da riservare ai militari volontari che cessano dal servizio senza demerito nei ruoli iniziali dell'Arma dei carabinieri, della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi di polizia municipale e nei ruoli civili del Ministero della difesa;

     5.3) rideterminando la percentuale della riserva obbligatoria per l'assunzione presso le amministrazioni civili dello Stato, di cui all'articolo 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'articolo 19 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

     5.4) prevedendo che, qualora la riserva per i volontari nei concorsi per l'assunzione agli impieghi civili di cui al numero 5.3) e per l'accesso ai ruoli iniziali di cui al numero 5.2) non possa operare, integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazione di posto, tale frazione si cumuli con la riserva a concorsi dello stesso tipo banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne sia prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione proceda ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei;

     6) disciplina il trattamento giuridico ed economico dei volontari in ferma prefissata quinquennale ed in rafferma, armonizzandolo con quello dei volontari in servizio permanente ed adeguandolo ai diversi tempi di prestazione del servizio volontario;

     7) prevede che a decorrere dalla data della sua entrata in vigore sia modificata la disciplina di cui ai commi 3, 4, 4-bis e 4-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 giugno 1999, n. 186, in corrispondenza delle previsioni da esso recate;

     8) detta norme transitorie e di raccordo volte anche a tutelare la posizione del personale in servizio o in corso di arruolamento alla data di entrata in vigore della presente legge e ad armonizzare le previsioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, con quelle del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;

     g) prevedere, al fine di salvaguardare prioritariamente l'impiego operativo dei volontari di truppa, il progressivo affidamento di incarichi amministrativi e logistici a personale civile del Ministero della difesa, nel rispetto delle vigenti procedure e garantendo il soddisfacimento delle esigenze organiche previste dal decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, avvalendosi, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche di imprese private per lo svolgimento di attività di natura logistica attualmente svolte da personale militare e non connesse al soddisfacimento di esigenze di sicurezza e di difesa delle strutture militari;

     h) adeguare la normativa che regola il servizio militare obbligatorio, fermo restando quanto previsto per le modalità di chiamata alla leva o alle armi, nonché per le dispense di cui agli articoli 1 e 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, in modo da:

     1) consentire una gestione unitaria dei giovani disponibili a prestare in armi il servizio di leva, secondo quanto disposto sulla formazione dei contingenti e sulla disponibilità dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;

     2) indicare espressamente le norme abrogate in materia di servizio militare obbligatorio, coordinando le restanti norme in vigore con quelle emanate in attuazione della presente legge;

     3) prevedere che sia reclutato prioritariamente il personale da assegnare ad enti o reparti dislocati entro cento chilometri dal luogo di residenza ed il personale che risponde per indice di idoneità somatico-funzionale o titolo di studio o precedente occupazione ai profili di incarico delle Forze armate, prevedendo altresì che il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e sentite le regioni interessate, assuma iniziative volte ad agevolare la fruizione dei mezzi di trasporto per i militari di leva, con particolare riguardo per coloro che non possono essere impiegati entro i cento chilometri dal luogo di residenza, a causa della dislocazione delle unità e delle strutture militari sul territorio nazionale, allo scopo di favorirne il rientro periodico al luogo di residenza;

     i) coordinare le norme vigenti in materia di reclutamento del personale militare femminile;

     l) prevedere che, ferme restando le disposizioni vigenti, soddisfatte le esigenze delle Forze armate, ivi comprese quelle delle Capitanerie di porto, a decorrere dal 1° gennaio 2003 e relativamente al periodo di sette anni di cui all'alinea del presente comma, il Ministro della difesa stabilisca, con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e delle finanze, i contingenti autorizzati a prestare servizio di leva nell'Arma dei carabinieri, nella Polizia di Stato, nel Corpo della guardia di finanza, nel Corpo di polizia penitenziaria e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco tenendo conto della progressiva contrazione del contingente di giovani da chiamare alle armi.

     2. Al fine di incentivare i reclutamenti dei volontari di truppa in ferma prefissata e favorire l'iniziale sostituzione del personale di leva, il Ministero della difesa è autorizzato per l'anno 2000 a immettere in servizio permanente, a valere sul contingente aggiuntivo di cui alla lettera e) del comma 1 del presente articolo, 2531 volontari ad incremento della consistenza massima fissata dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.

     3. Al fine di promuovere la formazione culturale e sociale e la qualità della vita del personale di truppa delle Forze armate, con particolare riferimento al personale di leva, il Ministro della difesa emana direttive volte a:

     a) assicurare che siano fornite informazioni sulle principali norme di legge e regolamentari afferenti al servizio militare con specifica indicazione dei relativi diritti e doveri, nonché sui contenuti fondamentali della Costituzione, ricorrendo a tale scopo a lezioni di educazione civica;

     b) assicurare il miglioramento degli standard di addestramento e di formazione tecnica e culturale del personale delle Forze armate per adeguarli alle esigenze inerenti alla partecipazione a missioni internazionali;

     c) verificare l'adeguamento delle infrastrutture a standard abitativi rispondenti alle normative sull'igiene, la sicurezza e la prevenzione degli infortuni;

     d) garantire l'attuazione delle previsioni di cui all'articolo 30 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, promuovendo inoltre, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, la stipula di convenzioni con le associazioni di categoria interessate per agevolazioni nel settore dei servizi di ristorazione e alberghieri, compreso l'eventuale utilizzo di buoni pasto;

     e) prevedere che, ad integrazione di quanto già previsto dal comma 2 dell'articolo 29 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, gli organi di base della rappresentanza, con particolare riferimento alla componente di truppa, coadiuvino i comandi responsabili anche nella elaborazione dei programmi per l'utilizzo delle infrastrutture per l'attività ricreativa, culturale e per il tempo libero.

     4. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive al medesimo decreto legislativo, nel rispetto delle modalità e dei princìpi e criteri direttivi indicati nel medesimo comma 1 [2].

 

          Art. 4. (Facoltà di trasformazione del servizio di leva in ferma annuale volontaria)

     1. In via transitoria, il servizio di leva previsto dalla legislazione vigente può essere trasformato in ferma annuale, a domanda dell'interessato, entro quaranta giorni dalla data di incorporazione.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica relativamente ad una quota delle unità di personale da reclutare in ferma annuale, definita con decreto del Ministro della difesa, e comunque nell'ambito dei limiti di spesa indicati, per ciascun anno, dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 5. (Misure per agevolare l'inserimento dei volontari congedati nel mondo del lavoro)

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa individua, con proprio decreto, nell'ambito delle direzioni generali del Ministero della difesa, una struttura competente a svolgere attività informativa, promozionale e di coordinamento al fine di valutare l'andamento dell'attività di reclutamento di personale volontario e di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro dei volontari di truppa che hanno prestato servizio senza demerito nelle Forze armate in qualità di volontari in ferma breve ovvero in ferma prefissata. Per il perseguimento delle predette finalità tale struttura si avvale anche degli uffici periferici della Difesa, acquisisce le opportune informazioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, cura i rapporti con i datori di lavoro pubblici e privati e stipula convenzioni, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio a tale fine disponibili, con i predetti datori di lavoro, con gli uffici regionali competenti in materia di promozione dell'occupazione, individuati ai sensi del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, con i soggetti abilitati all'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del citato decreto legislativo n. 469 del 1997, e con i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196 [3].

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono determinati i crediti formativi per i cittadini che prestano servizio militare volontario, rilevanti, nell'ambito dell'istruzione e della formazione professionale, ai fini del compimento di periodi obbligatori di pratica professionale o di specializzazione, previsti per l'acquisizione dei titoli necessari all'esercizio di specifiche professioni o mestieri.

 

          Art. 6. (Relazione al Parlamento)

     1. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'articolo 3, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, presenta al Parlamento la relazione annuale sullo stato della disciplina militare e sullo stato dell'organizzazione delle Forze armate in relazione agli obiettivi di ristrutturazione, nella quale in particolare riferisce sul livello di operatività delle singole Forze armate, sul grado di integrazione del personale militare volontario femminile e sull'azione della struttura di cui al comma 1 dell'articolo 5. Tale relazione sostituisce quelle di cui all'articolo 48 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, ed all'articolo 24 della legge 11 luglio 1978, n. 382.

     1-bis. A decorrere dall'anno 2006, la relazione di cui al comma 1 comprende altresì le valutazioni sul conseguimento degli obiettivi di reclutamento dei volontari necessari ad assicurare l'operatività delle Forze armate e sullo stato dei reclutamenti nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo militare della Croce Rossa [4].

 

          Art. 7. (Adeguamenti organizzativi e strutturali)

     1. Al fine di adeguare i procedimenti, la struttura ordinativo-funzionale e le infrastrutture delle Forze armate alle esigenze della progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per aggiornare e semplificare con criteri di economicità, efficacia ed efficienza la disciplina dell'ordinamento dei servizi, dell'amministrazione e della contabilità delle Forze armate, al fine di pervenire ad una disciplina omogenea a livello interforze in aderenza ai princìpi di cui alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed in conformità ai criteri e princìpi indicati al comma 5, lettere a), b), c), d), e) e g), dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, fatti salvi i necessari adattamenti alle peculiarità dei compiti e dell'ordinamento delle Forze armate. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono individuate le disposizioni regolamentari che cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore dei regolamenti stessi. Salvo quanto previsto dall'articolo 4-quater del decreto-legge 17 giugno 1999, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute nei seguenti provvedimenti:

     a) regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 10 febbraio 1927, n. 443;

     b) testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263;

     c) decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1482;

     d) regolamento per gli stabilimenti e arsenali militari a carattere industriale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1976, n. 1077;

     e) legge 16 giugno 1977, n. 372;

     f) legge 27 aprile 1978, n. 183;

     g) legge 22 dicembre 1989, n. 419;

     h) decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265.

 

          Art. 8. (Copertura finanziaria)

     1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per il triennio 2000-2002, rispettivamente, in lire 43 miliardi per l'anno 2000, lire 362 miliardi per l'anno 2001 e lire 618 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

     2. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge per ciascuno degli anni a decorrere dal 2003 sono determinati nella misura massima indicata dalla tabella A allegata alla presente legge. L'onere a regime a decorrere dal 2020 è determinato nella misura massima di lire 1.096 miliardi.

     3. A decorrere dall'anno 2003 e fino all'anno 2020, nel caso in cui il tasso di incremento degli oneri individuato dalla tabella A allegata alla presente legge risulti superiore al tasso di incremento del prodotto interno lordo a prezzi correnti, previsto nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dalle risoluzioni parlamentari, la legge finanziaria quantifica, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la quota dell'onere, relativo all'anno di riferimento, corrispondente alla differenza tra i due tassi di variazione.

     4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 9. (Entrata in vigore)

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

     Tabella A - (articolo 3, comma 1, lettera a)

 

ONERI FINANZIARI NETTI COMPLESSIVI

(in miliardi di lire)

ANNO

ONERE

2000

43

2001

362

2002

618

2003

649

2004

681

2005

717

2006

752

2007

790

2008

830

2009

871

2010

915

2011

960

2012

978

2013

997

2014

1.013

2015

1.031

2016

1.045

2017

1.060

2018

1.078

2019

1.093

2020

1.096

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 31 luglio 2003 dall'art. 31 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[3] Comma così modificato dall'art. 20 della L. 23 agosto 2004, n. 226.

[4] Comma aggiunto dall'art. 31 della L. 23 agosto 2004, n. 226.