§ 29.3.23 – D.L. 21 aprile 1999, n. 110.
Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:29. Cooperazione internazionale
Capitolo:29.3 cooperazione militare
Data:21/04/1999
Numero:110


Sommario
Art. 1.      1. Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo è autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio [...]
Art. 2.      1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui [...]
Art. 3.      1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle [...]
Art. 4.      1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni [...]
Art. 5.      1. E' autorizzata la spesa nel limite di L. 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a proseguire il processo di ricostruzione [...]
Art. 6.      1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri
Art. 6 bis. 
Art. 6 ter. 
Art. 7.      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 156.641 milioni fino al 31 dicembre 1999, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 29.3.23 – D.L. 21 aprile 1999, n. 110. [1]

Autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi.

(G.U. 23 aprile 1999, n. 94)

 

     Art. 1.

     1. Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo è autorizzata, a decorrere dal 15 febbraio 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 800 militari e, a decorrere dal 1° giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari alle operazioni in Macedonia di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 28 gennaio 1999, n 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77 [2].

     2. E' autorizzata, a decorrere dal 1° aprile 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un contingente di 2.500 militari alla forza multinazionale NATO operante in Albania, allo scopo di soccorrere i profughi del Kosovo e, in particolare, di approntare campi di accoglienza e ospedali da campo e di garantire il regolare afflusso e la distribuzione degli aiuti umanitari, nonché le necessarie condizioni di sicurezza per le missioni internazionali di supporto alla pace nel territorio albanese [3].

     3. Al personale di cui ai commi 1 e 2, è attribuito, in aggiunta allo stipendio, ovvero alla paga e ad altri assegni a carattere fisso e continuativo, con decorrenza dalla data di entrata nei territori o nelle acque territoriali dell'Albania e della "ex" Jugoslavia e fino alla data di uscita dagli stessi, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, il trattamento di missione all'estero di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, con corresponsione dell'indennità di missione ridotta all'80% per tutta la durata del periodo. Si applicano in materia di trattamento assicurativo le disposizioni previste dalla legge 18 maggio 1982, n. 301; allo stesso personale, si applicano, altresì, le disposizioni recate dall'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 6, del decreto legge 28 gennaio 1999, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1999, n. 77.

 

          Art. 2.

     1. Il Ministero della difesa, per far fronte alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali di pace, ferma restando la programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, per l'anno 1999, è autorizzato ad ammettere alla ferma biennale di cui all'articolo 21 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, un ulteriore contingente di 500 unità da trarre dai carabinieri ausiliari già arruolati nell'ambito dei contingenti previsti dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

     2. Nell'anno 2000 si procederà ad ammettere alla ferma biennale un corrispondente numero inferiore di carabinieri ausiliari, nel rispetto dell'invarianza della relativa spesa.

     3. Nell'ambito dei contingenti massimi di volontari in ferma breve di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e ferma restando la possibilità di cui al comma 3 dell'articolo 2 dello stesso decreto:

     a) al personale volontario in ferma breve delle Forze armate, in servizio all'atto di entrata in vigore del presente decreto, può essere prolungata la ferma con un'ulteriore rafferma biennale;

     b) le Forze armate sono autorizzate, nel caso in cui il gettito di volontari in ferma breve reclutati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, risultasse insufficiente a soddisfare le esigenze, a reclutare personale volontario secondo le modalità di cui all'articolo 13, comma 1, dello stesso decreto.

     4. Ai volontari in ferma breve e in rafferma di cui al comma 3, si applicano le norme del comma 2 dell'articolo 13 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 332 del 1997 per il transito nei ruoli dei volontari in servizio permanente e modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 12 dello stesso decreto per l'immissione nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco.

     4 bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:

     a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

     b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:

     1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;

     2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

     3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato. [4]

     4 ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa [5].

     4 quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve [6].

 

          Art. 3.

     1. Per le finalità e nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 2, il Ministero della difesa è autorizzato, in caso di necessità ed urgenza, in deroga alle disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire anche in economia, senza limiti di spesa, ed a cedere in uso mezzi per necessità civili, nonché gratuitamente materiali di consumo, di supporto logistico e servizi necessari a Paesi interessati alla missione umanitaria della NATO in relazione alla crisi nel Kosovo, fatta eccezione per i sistemi d'arma [7].

     2. Al personale impegnato ad assicurare la prontezza operativa sul territorio nazionale ed a garantire sicurezza e supporto logistico alle Forze di altri Paesi operanti sul territorio nazionale, qualora impossibilitato a recuperare le ore di servizio prestate in eccedenza, è autorizzata l'effettuazione di prestazioni di lavoro straordinario, in deroga ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, entro un volume massimo di spesa mensile di L. 3.950 milioni.

 

          Art. 4.

     1. Sono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto nell'ambito delle missioni di cui all'articolo 1.

 

          Art. 5.

     1. E' autorizzata la spesa nel limite di L. 70.000 milioni per consentire la realizzazione di progetti d'intervento volti a proseguire il processo di ricostruzione sociale ed economica dell'Albania. La relativa somma è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il finanziamento di progetti di intervento coordinati dal commissario straordinario del Governo, predisposti dai Ministeri interessati e approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere del comitato di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 1997.

     2. Il commissario straordinario del Governo e il funzionario delegato che gestisce i fondi trasferiti in Albania ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 362, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1997, n. 437, sono autorizzati a derogare alle disposizioni vigenti sulla contabilità generale dello Stato in materia di contratti.

     3. Il termine di cui all'articolo 3 della legge 3 agosto 1998, n. 300, è differito al 31 dicembre 1999 e le disposizioni di cui all'articolo 4 della stessa legge continuano ad applicarsi per l'anno 1999 in favore del personale delle amministrazioni dello Stato impegnato in Albania.

 

          Art. 6.

     1. Per l'assistenza ai rifugiati del Kosovo è autorizzata per l'anno 1999 la spesa di L. 45.000 milioni da iscrivere negli stati di previsione dei seguenti Ministeri:

     a) lire 5.000 milioni - Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli affari sociali;

     b) lire 11.000 milioni - Ministero della sanità;

     c) lire 300 milioni - Ministero dei trasporti e della navigazione;

     d) lire 28.700 milioni - Ministero dell'interno [8].

     2. L'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, articolo 6, comma 1, fondo per la protezione civile, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 30.000 milioni.

     3. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (legge finanziaria 1999), è integrata di lire 25.000 milioni da assegnare al Ministero degli affari esteri.

     4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 100.000 milioni si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota dello Stato dell'otto per mille IRPEF, iscritta nell'unità previsionale di base 7.1.2.14 "8 per mille IRPEF Stato" - Cap. 6878, dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, ai sensi dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6 bis. [9]

     1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, due ulteriori sezioni della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

     2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente. Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.

     4. All'onere dereivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 6 ter. [10]

     1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini della Repubblica federale jugoslava, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato [11].

 

          Art. 7.

     1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, valutato in lire 156.641 milioni fino al 31 dicembre 1999, dall'attuazione dell'articolo 1, comma 2, valutato in lire 174.230 milioni fino al 31 dicembre 1999, nonché dall'attuazione dell'articolo 2, comma 1, valutato in lire 3.095 milioni, per l'anno 1999, si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 [12].

     2. All'onere finanziario derivante dall'applicazione dell'articolo 5, pari a lire 70.000 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 18 giugno 1999, n. 186. Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a esclusione degli articoli 6, 6- bis e 6- ter.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.

[4] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.

[5] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.

[6] Comma aggiunto dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.

[7] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.

[8] Lettera così corretta con errata corrige pubblicato nella G.U. 29 aprile 1999, n. 99.

[9] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.

[10] Articolo inserito dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.

[11] Comma così modificato dall'art. 4 ter del D.L. 17 giugno 1999, n. 180.

[12] Comma così modificato dalla L. di conversione 18 giugno 1999, n. 186.