§ 46.8.417 - Legge 18 maggio 1982, n. 301.
Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:18/05/1982
Numero:301


Sommario
Art. 1.  [1].
Art. 2.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato [...]


§ 46.8.417 - Legge 18 maggio 1982, n. 301.

Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.

(G.U. 1 giugno 1982, n. 148)

 

 

     Art. 1. [1].

     Al personale militare in servizio all'estero per conto dell'ONU o impiegato in operazioni umanitarie, per la difesa degli interessi esterni del Paese, e di contributo alla sicurezza internazionale, nel periodo di effettiva presenza nelle zone di intervento e per la durata dello stesso si applicano l'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e l'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi connessi all'impiego in dette zone o comunque derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione. Gli eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle ordinarie disponibilità di bilancio dei Ministeri competenti.

 

          Art. 2.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1]  Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 18 dicembre 1997, n. 439.