§ 98.1.27185 - Legge 18 giugno 1999, n. 186.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:18/06/1999
Numero:186


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per [...]


§ 98.1.27185 - Legge 18 giugno 1999, n. 186. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi

(G.U. 22 giugno 1999, n. 144)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto legge 21 aprile 1999, n. 110, recante autorizzazione all'invio in Albania ed in Macedonia di contingenti italiani nell'ambito della missione NATO per compiti umanitari e di protezione militare, nonché rifinanziamento del programma italiano di aiuti all'Albania e di assistenza ai profughi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

     2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1999, N. 110

     All'articolo 1:

     al comma 1, sono premesse le seguenti parole: “Allo scopo di fornire assistenza alle missioni internazionali per il supporto alla pace ed aiuto ai profughi del Kosovo”; dopo le parole “contingente di 800 militari” sono inserite le seguenti: “e, a decorrere dal 1° giugno 1999 e fino al 31 dicembre 1999, la partecipazione di un ulteriore contingente di 1.800 militari”;

     al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di supporto alla pace nel territorio albanese”.

     All'articolo 2:

     dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

     “4-bis. Allo scopo di incentivare il reclutamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, emanato in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i volontari di truppa in ferma breve delle Forze armate possono essere anche reclutati tra i soggetti che abbiano contratto la ferma volontaria ai sensi delle seguenti disposizioni:

     a) i predetti soggetti possono contrarre una ferma volontaria di un anno. Essi sono disponibili per l'assegnazione a comandi, enti, reparti e unità dislocati su tutto il territorio nazionale e ad essere impiegati anche all'estero; il servizio prestato per i dodici mesi previsti è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

     b) ai soggetti di cui alla lettera a) si applicano le norme di stato giuridico e di avanzamento e le disposizioni regolamentari valide per i volontari in ferma breve al primo anno di ferma, fatto salvo quanto segue:

     1) ai predetti soggetti compete una paga equivalente a quella dei militari di leva, maggiorata, in relazione alla disponibilità di cui alla lettera a) ed ai rischi connessi con l'attività addestrativa ed operativa, di un assegno mensile pari al 50 per cento della paga corrisposta ai volontari in ferma breve durante il primo anno di ferma. Ai militari reclutati ai sensi della lettera a), non compete alcun premio di congedamento;

     2) ai predetti soggetti si applicano le norme per il proscioglimento valide per i volontari in ferma breve di tre anni. In caso di proscioglimento, a domanda, di ufficio o d'autorità, il periodo di servizio prestato in qualità di volontario in ferma annuale non è valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva;

     3) i predetti soggetti possono partecipare al reclutamento dei volontari in ferma breve ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332. Qualora il personale in questione non possa essere sottoposto, durante la ferma annuale, a tutte o parte delle prove di selezione previste per il reclutamento quale volontario in ferma breve, può, a domanda, chiedere il prolungamento della ferma contratta per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle suddette prove di selezione ed eventualmente al successivo transito in ferma breve che potrà avvenire, pertanto, senza soluzione di continuità. Il mancato superamento, nel corso del periodo di prolungamento della ferma, di una delle prove di selezione comporterà il collocamento in congedo dell'interessato.

     4-ter. I reclutamenti annuali di cui al comma 4-bis sono adottati in modo da assicurare l'invarianza di spesa derivante dalle dotazioni organiche di volontari di truppa in servizio permanente definite dall'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e dal contingente di volontari in ferma breve autorizzato annualmente con legge di bilancio. È altresì possibile reclutare personale a ferma annuale a compensazione delle carenze che si dovessero produrre nel contingente di leva da chiamare alle armi, rispetto a quello autorizzato annualmente con legge di bilancio, nei limiti di invarianza della spesa.

     4-quater. Sono abrogati i commi 111, 112, 113 e 114 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fatta salva la posizione del personale già trattenuto ai sensi delle predette norme compresa la possibilità di transito nei volontari in ferma breve”.

     All'articolo 3:

     al comma 1, dopo le parole: “a cedere in uso mezzi” sono inserite le seguenti: “per necessità civili”.

     Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

     “Art. 6-bis. - 1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina del diritto di asilo, e non oltre il 31 dicembre 1999, anche allo scopo di far fronte all'aumento delle richieste di riconoscimento dello status di rifugiato conseguente all'eccezionale afflusso di profughi provenienti dalle zone di guerra dell'area balcanica, sono costituite nelle province ove siano state presentate il maggior numero di richieste e con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, due ulteriori sezioni della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato.

     2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza la cui misura è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

     3. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 non appartenenti a pubbliche amministrazioni spettano il trattamento economico di missione ed il rimborso delle spese di viaggio previsti dalle vigenti disposizioni di legge per la qualifica di dirigente. Analogamente si provvede per il personale di supporto della Commissione che, ove esterno alle pubbliche amministrazioni, beneficia del trattamento economico non inferiore a quello previsto per la sesta qualifica funzionale.

     4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 540 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

     Art. 6-ter. - 1. Sono comunque ammessi sul territorio nazionale i cittadini stranieri, provenienti dalle aree interessate dagli eventi bellici del Kosovo, in età di leva o richiamati alle armi, che risultino disertori, renitenti alla leva o obiettori di coscienza. Le misure di protezione temporanea sono adottate in base a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti delle risorse del Fondo ivi richiamato”.

     All'articolo 7, comma 1, le parole: “valutato in lire 57.650 milioni fino al 31 dicembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “valutato in lire 156.641 milioni fino al 31 dicembre 1999”.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, a esclusione degli articoli 6, 6- bis e 6- ter.