§ 46.8.457 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196.
Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:12/05/1995
Numero:196


Sommario
Art. 1.  Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti.
Art. 2.  Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 3.  Ruoli dei sergenti e dei marescialli.
Art. 4.  Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 4 bis.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti)
Art. 5.  Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti.
Art. 5 bis.  (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti)
Art. 6.  Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli.
Art. 6 bis.  (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente")
Art. 6 ter.  (Norme transitorie)
Art. 6 quater.  (Cause impeditive)
Art. 7.  Volontari di truppa in ferma breve.
Art. 8.  Volontari di truppa in ferma breve.
Art. 9.  Volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 10.  Reclutamento nel ruolo dei sergenti.
Art. 11.  Reclutamento nel ruolo dei marescialli.
Art. 12.  Corrispondenza dei gradi.
Art. 13.  Avanzamento dei volontari in ferma breve.
Art. 14.  Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 15.  Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 16.  Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami.
Art. 17.  Aliquote di avanzamento.
Art. 18.  Avanzamento ad anzianità.
Art. 19.  Avanzamento a scelta.
Art. 20.  Avanzamento al grado di primo maresciallo
Art. 21.  Avanzamento in particolari condizioni.
Art. 22.  Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.
Art. 23.  Disposizioni generali.
Art. 24.  Posizioni di stato giuridico.
Art. 25.  Aspettativa.
Art. 26.  Sospensione dal servizio.
Art. 27.  Cessazione dal servizio permanente.
Art. 28.  Ausiliaria.
Art. 29.  Riserva.
Art. 30.  Norma di rinvio.
Art. 31.  Trattamento economico.
Art. 31 bis.  (Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile)
Art. 31 ter.  (Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile)
Art. 31 quater.  (Attribuzione ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile)
Art. 31 quinquies.  (Cause impeditive)
Art. 31 sexies.  (Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente del trattamento economico superiore)
Art. 32.  Disposizioni diverse.
Art. 33.  Bande musicali.
Art. 33 bis.  (Attribuzione al personale del ruolo dei musicisti dello scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente")
Art. 34.  Inquadramento nel ruolo dei marescialli.
Art. 34 bis.  (Attribuzione di un assegno personale di riordino)
Art. 34 ter.  (Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003)
Art. 34 quater.  (Norme transitorie per il reclutamento nel ruolo dei marescialli)
Art. 34 quinquies.  (Norme transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo)
Art. 35.  Inquadramento nel ruolo dei sergenti.
Art. 36.  Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.
Art. 37.  Militari di truppa in ferma volontaria.
Art. 38.  Eccedenze organiche.
Art. 38 bis.  (Norme transitorie per l'avanzamento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti)
Art. 39.  Modifiche alla normativa vigente.
Art. 39 bis.  (Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85)
Art. 40.  Abrogazione e convalida di norme.
Art. 41.  Clausola finanziaria.
Art. 42.  Entrata in vigore


§ 46.8.457 - D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196. [1]

Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate.

(G.U. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.)

 

Capo I

ORDINAMENTO

 

     Art. 1. Ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, dei sergenti, dei marescialli e dei musicisti.

     1. Nelle Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, sono istituiti i seguenti ruoli del servizio permanente nei limiti delle dotazioni organiche vigenti:

     a) ruolo dei volontari di truppa;

     b) ruolo dei sergenti;

     c) ruolo dei marescialli;

     d) ruolo dei musicisti [2].

 

          Art. 2. Ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

     1. Il ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è articolato nei seguenti gradi:

     a) Esercito

     1° caporal maggiore;

     caporal maggiore scelto;

     caporal maggiore capo;

     caporal maggiore capo scelto.

     b) Marina

     sottocapo di 3ª classe;

     sottocapo di 2ª classe;

     sottocapo di 1ª classe;

     sottocapo di 1ª classe scelto.

     c) Aeronautica

     aviere capo;

     1° aviere scelto;

     1° aviere capo;

     1° aviere capo scelto.

     2. La dotazione organica del ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente è così costituita :

     Esercito: 16.722;

     Marina: 4.615;

     Aeronautica: 2.250.

     Nell'ambito della Marina è previsto inoltre un ruolo dei volontari di truppa delle capitanerie di porto, con dotazione di 675 unità.

     3. Le eventuali vacanze organiche nel ruolo possono essere devolute in aumento ai limiti massimi consentiti per volontari in ferma breve di cui al comma 1 del successivo art. 7 [3].

 

          Art. 3. Ruoli dei sergenti e dei marescialli.

     1. Il ruolo dei sergenti è articolato nei seguenti gradi:

     a) Esercito

     sergente;

     sergente maggiore;

     sergente maggiore capo.

     b) Marina

     sergente;

     secondo capo;

     secondo capo scelto.

     c) Aeronautica

     sergente;

     sergente maggiore;

     sergente maggiore capo.

     2. Il ruolo dei marescialli è articolato nei seguenti gradi:

     a) Esercito

     maresciallo;

     maresciallo ordinario;

     maresciallo capo;

     primo maresciallo [4].

     b) Marina

     capo di 3ª classe;

     capo di 2ª classe;

     capo di 1ª classe;

     primo maresciallo [5].

     c) Aeronautica maresciallo di 3ª classe;

     maresciallo di 2ª classe;

     maresciallo di 1ª classe;

     primo maresciallo [6].

     3. La dotazione organica dei ruoli dei sergenti e dei marescialli è così costituita:

     a) Esercito

     sergenti: 10.700;

     marescialli: 17.000 (di cui 5.100 aiutanti);

     b) Marina

     sergenti: 7.875;

     marescialli: 7.425 (di cui 2.227 aiutanti);

     Capitanerie di Porto:

     sergenti: 2.100;

     marescialli: 2.000 (di cui 600 aiutanti) [7];

     c) Aeronautica

     sergenti: 10.044;

     marescialli: 24.300 (di cui 7.290 aiutanti) [8].

 

          Art. 4. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

     1. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente sono, di norma, attribuite mansioni esecutive sulla base del grado posseduto, della categoria, della specializzazione di appartenenza, dell'incarico, nonchè incarichi di comando nei confronti di uno o più militari.

     2. I volontari di truppa in servizio permanente dovranno essere prioritariamente impiegati nelle unità operative o addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

     3. Il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente del corpo delle capitanerie di porto svolge, oltre alle specifiche mansioni caratteristiche del proprio ruolo, anche funzioni di agente di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

 

          Art. 4 bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti) [9].

     [1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore".]

 

          Art. 5. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sergenti.

     1. Al personale appartenente al ruolo dei sergenti sono attribuite, con responsabilità personali, mansioni esecutive, richiedenti adeguata preparazione professionale, che si traducono nello svolgimento di compiti operativi, addestrativi, logistico-amministrativi e/o tecnico-manuali, nonchè il comando di più militari e/o mezzi.

     2. Il personale appartenente al ruolo dei sergenti della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina Militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

 

          Art. 5 bis. (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti) [10].

     [1. Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti che abbiano compiuto otto anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore”.

     2. Lo scatto aggiuntivo di cui al comma 1 è attribuito come assegno ad personam riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo in caso di accesso ai ruoli superiori.]

 

          Art. 6. Funzioni del personale appartenente al ruolo dei marescialli.

     1. Al personale appartenente al ruolo dei marescialli sono attribuite funzioni che richiedono una adeguata preparazione professionale. In tale ambito essi:

     sono di norma preposti ad unità operative, tecniche, logistiche, addestrative e ad uffici;

     svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, interventi di natura tecnico-operativa nonchè compiti di formazione e di indirizzo del personale subordinato;

     espletano incarichi la cui esecuzione richiede continuità d'impiego per elevata specializzazione e capacità di utilizzazione di mezzi e strumentazioni tecnologicamente avanzate.

     2. Al personale che riveste il grado di primo maresciallo sono attribuite funzioni che implicano un maggior livello di responsabilità, sulla base delle esigenze tecnico-operative stabilite in sede di definizione delle strutture organiche degli Enti e delle Unità. In tale contesto i primi marescialli:

     sono i diretti collaboratori di superiori gerarchici che possono sostituire in caso di impedimento o di assenza;

     assolvono, in via prioritaria, funzioni di indirizzo o di coordinamento con piena responsabilità per l'attività svolta [11].

     3. Il personale appartenente al ruolo dei marescialli della categoria "nocchieri di porto" del Corpo delle capitanerie di porto della Marina militare, svolge, oltre agli specifici incarichi caratteristici del proprio ruolo, anche funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi del codice della navigazione e delle altre leggi che lo prevedono.

 

          Art. 6 bis. (Attribuzione ai primi marescialli di uno scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente") [12].

     1. [Fermo restando il livello funzionale assegnato, ai primi marescialli che abbiano compiuto sette anni di permanenza nel grado è attribuito uno scatto aggiuntivo. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica finale inferiore a "nella media" o abbia riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore"] [13].

     2. I primi marescialli, dopo che siano trascorsi quattordici anni di permanenza nel grado di primo maresciallo sono valutati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212. Agli stessi, se idonei, viene attribuita la qualifica di "luogotenente" secondo la graduatoria di merito a decorrere dal giorno successivo al compimento del quindicesimo anno di permanenza nel grado [14].

     3. [Gli scatti di cui ai commi 1 e 2 sono riassorbiti all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore] [15].

     4. Con decreto dirigenziale vengono determinate al 31 dicembre di ciascun anno le aliquote di valutazione dei primi marescialli da valutare per l'attribuzione della qualifica di "luogotenente". In relazione alle esigenze funzionali ed ordinative di ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, viene stabilito il numero delle qualifiche da attribuire, che comunque non deve superare la misura di un ventiduesimo degli organici del medesimo grado stabiliti all'articolo 3.

     5. Ai primi marescialli luogotenenti sono attribuiti, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 6, comma 2, gli incarichi di più rilevante responsabilità individuati dall'ordinamento di ciascuna Forza armata.

     6. I primi marescialli luogotenenti hanno rango preminente sui pari grado; fra primi marescialli luogotenenti si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.

     7. Il Ministro della difesa, con decreto da emanarsi di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro delle politiche agricole e forestali, determina le caratteristiche del distintivo della qualifica di "luogotenente". Sino all'emanazione del suindicato decreto i distintivi di qualifica sono provvisoriamente adottati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.

 

          Art. 6 ter. (Norme transitorie) [16].

     1. Per i primi marescialli con anzianità di grado compresa tra il 15 aprile 2001 ed il 31 dicembre 2007, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione di cui all'articolo 6-bis per il conferimento della qualifica di luogotenente è richiesto il requisito di anzianità nel grado di primo maresciallo di cui alla tabella B4, allegata al presente decreto [17].

     2. Fino al 2020, allo scopo di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, il conferimento della qualifica di "luogotenente" ai sensi del comma 2 dell'articolo 6-bis, avviene:

     a) per l'anno 2001, includendo in aliquota tutti i sottufficiali che alla data del 31 agosto 1995 rivestivano il grado di maresciallo maggiore con qualifica di "aiutante"' e gradi e qualifiche corrispondenti. Il Ministro della Difesa con proprio decreto determina il numero di qualifiche da attribuire che, comunque, non deve essere superiore, in relazione alle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata, a sette volte l'entità massima delle qualifiche attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis;

     b) per gli anni successivi e fino al 2020, sulla base delle esigenze ordinativo-funzionali di ciascuna Forza armata e della trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, il Ministro della difesa con proprio decreto determina annualmente i criteri per il progressivo e graduale aumento delle anzianità richieste per l'inserimento nell'aliquota di valutazione nonché il numero di qualifiche di "luogotenente" da attribuire, che non potrà comunque essere superiore al doppio di quelle attribuibili ai sensi del comma 4 dell'articolo 6-bis.

 

          Art. 6 quater. (Cause impeditive) [18].

     1. Per il personale di cui agli articoli 4-bis, 5-bis, 6-bis e 6-ter sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.

 

          Art. 7. Volontari di truppa in ferma breve.

     1. Le Forze Armate, con esclusione dell'Arma dei Carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:

     Esercito 23.000;

     Marina 5.509;

     Aeronautica 2.250.

     Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

     2. La ferma breve ha la durata di anni tre.

     3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.

     4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

Capo II

RECLUTAMENTO

 

          Art. 8. Volontari di truppa in ferma breve.

     1. Le disposizioni del regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, disciplinano il reclutamento in relazione alle esigenze numeriche fissate annualmente in legge di bilancio, il proscioglimento e l'accesso dei volontari che abbiano completato senza demerito la ferma triennale alle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di Polizia e dei Corpi armati dello Stato.

     2. Il periodo trascorso in ferma volontaria per una durata non inferiore al doppio della durata del servizio militare di leva è valido agli effetti dell'assolvimento degli obblighi di leva [19].

     3. [I volontari in ferma breve non possono contrarre matrimonio, pena la decadenza dalla ferma contratta e conseguente proscioglimento] [20].

 

          Art. 9. Volontari di truppa in servizio permanente.

     1. Il transito dei volontari in ferma breve nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente avviene, per ciascuna Forza armata, nei limiti dei posti disponibili nei rispettivi organici previsti dal precedente art. 2, in base ad apposita graduatoria di merito, compilata al termine del terzo anno di ferma, secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che tiene conto di:

     graduatoria di ammissione alla ferma breve;

     attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;

     qualità morali e culturali;

     esito di corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

     numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

     titolo di studio posseduto.

     2. I volontari in ferma breve, utilmente inseriti nelle graduatorie di merito di cui al comma precedente, mantengono lo status di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente nell'ordine risultante dalla predetta graduatoria e con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del quarto anno dalla data dell'incorporazione quale volontario in ferma breve [21].

 

          Art. 10. Reclutamento nel ruolo dei sergenti.

     1. Il personale del ruolo dei sergenti dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica è tratto, in rapporto alle consistenze degli organici previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto, dai volontari di truppa in servizio permanente, mediante concorso interno a domanda per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a tre mesi:

     a) nel limite massimo del 70% dei posti disponibili, dai caporal maggiori capi scelti in servizio permanente e gradi corrispondenti;

     b) nel limite minimo del 30% dei posti disponibili, dai primi caporal maggiori, dai caporal maggiori scelti e dai caporal maggiori capi in servizio permanente e gradi corrispondenti;

     Al termine del regime transitorio di cui all'articolo 35, comma 1, con decreto ministeriale vengono, altresì, definiti i requisiti per la partecipazione al concorso, le modalità di svolgimento dello stesso, l'individuazione e la valutazione degli eventuali titoli, i criteri per la formazione della graduatoria.Il Ministero della difesa definirà, di anno in anno, le effettive percentuali da prevedere nei relativi bandi annuali. I posti di cui alla lettera a) eventualmente rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa [22].

     2. I volontari in servizio permanente utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1, sono ammessi alla frequenza del corso previsto dal medesimo comma 1. Coloro che al termine del corso sono dichiarati idonei conseguono la nomina a sergente, e sono inseriti in ruolo nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza dalla data di conclusione dello stesso [23].

 

          Art. 11. Reclutamento nel ruolo dei marescialli.

     1. Il personale del ruolo dei marescialli dell'Esercito (esclusa l'Arma dei Carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica, in rapporto alle consistenze degli organici di cui al precedente art. 3, è tratto:

     a) per il 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali. Gli allievi sono reclutati con ferma di anni due tramite concorsi banditi con decreto ministeriale;

     b) per il 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente, tramite concorso interno e superamento di apposito corso di qualificazione di durata non inferiore a mesi sei.

     I posti di cui alla lettera b), eventualmente rimasti scoperti, possono essere devoluti in aumento al numero dei posti previsti alla lettera a).

     2. Ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1, possono partecipare:

     a) i giovani che:

     1) siano cittadini italiani, ovvero italiani non appartenenti alla Repubblica;

     2) non siano incorsi:

     in condanne per delitti non colposi;

     nel proscioglimento da precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato, d'autorità o d'ufficio;

     3) siano celibi o vedovi e comunque senza prole [24];

     4) abbiano, se minorenni, il consenso di chi esercita la potestà, o la tutela;

     5) siano riconosciuti in possesso della idoneità psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato e agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

     6) compiano il 17° anno di età e non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare obbligatorio o volontario il limite massimo è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito. Non si applicano gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi;

     7) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

     b) gli appartenenti ai ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, i militari ed i graduati in ferma volontaria o di leva in servizio che, alla data prevista per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

     1) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso;

     2) non abbiano superato il ventottesimo anno di età;

     3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

     4) siano in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni.

     3. Ai concorsi di cui alla lettera b) del comma 1, possono partecipare:

     a) nel limite del 10% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei sergenti, che alla data prevista nel bando di concorso per la scadenza del termine di presentazione delle domande:

     1) non abbiano superato il 40° anno di età;

     2) abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio corrispondente [25];

     3) non abbiano riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio;

     b) nel limite del 20% dei posti disponibili, gli appartenenti al ruolo dei volontari in servizio permanente, che, oltre ai requisiti di cui alla lettera a):

     1) abbiano compiuto 7 anni di servizio di cui almeno quattro in servizio permanente [26];

     2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno in cui è bandito il concorso.

     Le norme per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 2, compresa la definizione dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle Commissioni e la formazione delle graduatorie e quelle per lo svolgimento dei relativi corsi sono stabilite con apposito decreto ministeriale per ciascuna Forza armata.

     4. Il personale vincitore del concorso di cui alla lettera a) del comma 1 è tenuto a frequentare un corso di formazione e di specializzazione, completato da tirocini complementari fino alla concorrenza dei due anni, presso ciascuna Forza armata, avuto riguardo alle assegnazioni e agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialità, secondo le norme vigenti presso ciascuna Forza armata, in base alle esigenze specifiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale, nonchè alle preferenze espresse dagli arruolati. Al termine del periodo di formazione ed istruzione nonchè dei periodi di tirocinio complementare, gli allievi vengono sottoposti ad esame e trattenuti d'ufficio per il periodo necessario all'espletamento delle prove. Al superamento dell'esame sono nominati, sulla base della graduatoria di merito, marescialli e gradi corrispondenti in servizio permanente, con decorrenza dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto termine gli esami finali. Gli allievi non idonei possono essere trattenuti a domanda per sostenere per una sola volta il primo esame utile.

     5. [27]

     6. Ai restanti allievi si applicano le disposizioni previste dai rispettivi regolamenti interni degli Istituti preposti allo svolgimento dei corsi di cui al comma 4 [28].

     7. Gli allievi impediti da infermità temporanea debitamente accertata o imputati in procedimento penale per delitto non colposo o sottoposti a procedimento disciplinare o sospesi dal servizio per motivi precauzionali o per altra comprovata causa di forza maggiore non possono partecipare agli esami finali per l'immissione nel servizio permanente. Essi proseguono il servizio mediante rafferma annuale rinnovabile, fino al cessare delle cause impeditive, e, salvo che le dette cause non comportino proscioglimento dalla ferma, sono ammessi alla prima sessione di esami utili. Coloro che superano gli esami sono promossi e immessi nel servizio permanente con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive di cui sopra e con l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato, in relazione al punteggio globale ottenuto, nella graduatoria di merito dei pari grado medesimi.

     8. Il personale di cui alla lettera b) del comma 1 viene inserito nel ruolo dei marescialli con il grado di maresciallo e gradi corrispondenti con decorrenza dal giorno successivo alla data di nomina dell'ultimo maresciallo proveniente dal corso, di cui al comma 4, concluso nell'anno.

     9. La partecipazione a corsi di particolare livello tecnico, svolti anche durante la formazione iniziale, è subordinata al vincolo di una ulteriore ferma di anni cinque, che permane anche dopo il passaggio nel servizio permanente e decorre dalla scadenza della precedente ferma. La ferma precedentemente contratta non rimane operante in caso di mancato superamento del corso o di dimissioni.

 

Capo III

AVANZAMENTO

 

          Art. 12. Corrispondenza dei gradi.

     1. La corrispondenza dei gradi nei rispettivi ruoli del personale di cui al presente decreto legislativo con i gradi ed i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri è riportata nelle tabelle "A/1" ed "A/2" allegate al presente decreto.

 

          Art. 13. Avanzamento dei volontari in ferma breve.

     1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi di:

     a) caporale, comune di 1ª classe e aviere scelto, non prima del compimento del terzo mese dall'incorporazione;

     b) caporal maggiore, sottocapo e primo aviere, non prima del compimento del diciottesimo mese dall'incorporazione.

     2. I gradi di caporale e caporal maggiore e gradi corrispondenti sono conferiti dal Comandante di Corpo.

 

          Art. 14. Avanzamento nei ruoli dei marescialli e dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente.

     1. Per le procedure d'avanzamento del personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente dell'Esercito (esclusa l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica si applicano o continuano ad applicarsi le norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, e le altre disposizioni previste dalla normativa vigente non in contrasto con il presente decreto legislativo.

     2. L'avanzamento del personale di cui al comma 1 ha luogo:

     a) ad anzianità;

     b) a scelta;

     c) per concorso per titoli di servizio ed esami;

     d) per meriti eccezionali.

     3. L'avanzamento di cui alle lettere a) e b) del comma 2 si effettua secondo quanto stabilito dalle tabelle "B/1", "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto.

     4. Le modalità ed i criteri di valutazione per l'avanzamento previsto alla lettera c) del comma 2 saranno disciplinati con apposito decreto ministeriale da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     4 bis. Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, è richiamato in servizio [29].

 

          Art. 15. Avanzamento dei volontari di truppa in servizio permanente.

     1. Al 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti, che abbia un anno di anzianità nel servizio permanente, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti [30].

     2. Al caporal maggiore scelto e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo e gradi corrispondenti.

     3. Al caporal maggiore capo e gradi corrispondenti, che abbia cinque anni di anzianità di grado, è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, espresso dalle commissioni d'avanzamento, il grado di caporal maggiore capo scelto e gradi corrispondenti.

     4. I gradi di cui ai commi precedenti sono conferiti, con decreto ministeriale, con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di servizio o di permanenza nel grado.

     5. Nei periodi di servizio di cui al presente articolo non vanno computati gli anni durante i quali gli interessati siano stati giudicati non idonei all'avanzamento, nonchè i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali, di sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o di aspettative per motivi privati.

 

          Art. 16. Periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio, espletamento di corsi ed esami.

     1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente per essere valutato deve, a seconda della Forza armata o corpo o categoria o specialità di appartenenza, aver compiuto i periodi minimi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio presso reparti e di imbarco ed aver superato i corsi e gli esami stabiliti dalle tabelle "C/1", "C/2", "C/3", allegate al presente decreto [31].

 

          Art. 17. Aliquote di avanzamento.

     1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, da valutare per l'avanzamento, deve essere incluso in apposite aliquote definite con decreto ministeriale al 31 dicembre di ogni anno.

     2. Nelle aliquote di valutazione è incluso tutto il personale che alla data del 31 dicembre abbia soddisfatto alle condizioni di cui all'art. 16.

     3. Non può essere inserito nell'aliquota di avanzamento il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che sia rinviato a giudizio o ammesso a riti alternativi per delitto non colposo, o sottoposto a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato, o sia sospeso dal servizio o dall'impiego, o che si trovi in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni [32].

     4. Qualora, durante i lavori della commissione e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento, il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente venga a trovarsi nelle situazioni previste dal terzo comma, la commissione sospende la valutazione o cancella il personale interessato dal quadro d'avanzamento, se questo è stato formato. Al di fuori dei predetti casi, le commissioni competenti ritengano eccezionalmente di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio suIl'avanzamento, sospendono la valutazione indicandone i motivi. Al personale è data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata [33].

     5. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'art. 16ovvero escluso ai sensi del comma 3 o sospeso ai sensi del comma 4, è apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive [34].

     6. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione.

     6 bis. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente di cui all'articolo 1 che sia stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedeltà alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'Amministrazione e dell'onore militare è escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilità di transito da un ruolo ad un altro [35].

 

          Art. 18. Avanzamento ad anzianità.

     1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità, è promosso a ruolo aperto, secondo le modalità previste dall'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dalle tabelle "B/l" e "B/3", allegate al presente decreto.

     2. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei volontari di truppa in servizio permanente, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianità, per i motivi di cui all'art. 17, è promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta.

 

          Art. 19. Avanzamento a scelta.

     1. L'avanzamento a scelta avviene secondo le modalità e le valutazioni di cui all'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     2. Fatta eccezione per quanto previsto al successivo art. 20, nell'avanzamento a scelta le promozioni da conferire sono così determinate:

     a) il primo terzo del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e dei sergenti iscritto nel quadro d'avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello del compimento del periodo di permanenza previsto dalle tabelle "B/2" e "B/3", allegate al presente decreto;

     b) il restante personale è sottoposto a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

     1) la prima metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con un anno di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il primo terzo del personale da promuovere in prima valutazione nello stesso anno ai sensi della lettera a);

     2) la seconda metà viene promossa in ordine di ruolo, previa nuova valutazione, con due anni di ritardo rispetto al periodo di permanenza previsto dalle citate tabelle "B/2" e "B/3", prendendo posto nel ruolo dopo il personale da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno.

     3. Ogni sottufficiale è comunque promosso in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede.

     4. Il personale escluso dalle aliquote di valutazione per i motivi di cui all'art. 17, nell'avanzamento a scelta, prende posto, se idoneo, a seconda del punteggio globale attribuito, nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, ed è promosso secondo le modalità indicate nei precedenti commi.

     5. Ai fini delle valutazioni di cui al precedente comma 2 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

 

          Art. 20. Avanzamento al grado di primo maresciallo [36].

     1. L'avanzamento al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti ha luogo a scelta e per concorso per titoli ed esami [37].

     2. Il numero di promozioni annuali al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti è pari alle vacanze determinatesi a qualsiasi titolo nel grado al 31 dicembre di ogni anno [38].

     3. L'avanzamento a scelta si effettua nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno.

     4. L'avanzamento per concorso per titoli di servizio ed esami nel limite del 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno è riservato ai marescialli capi e gradi corrispondenti in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado. La partecipazione al concorso è limitata a non più di due volte.

     4 bis. I posti di cui al comma 3 rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui al comma 4 e viceversa [39].

     5. I marescialli capi e gradi corrispondenti giudicati idonei ed iscritti nel quadro di avanzamento o vincitori del concorso sono promossi al grado di primo maresciallo e gradi corrispondenti, nell'ordine della graduatoria di merito, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. I marescialli capi e gradi corrispondenti promossi ai sensi del comma 3 precedono nel ruolo quelli di cui al comma 4 [40].

     6. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 3 debbono essere adeguatamente tenuti in considerazione i titoli culturali e le capacità professionali posseduti.

 

          Art. 21. Avanzamento in particolari condizioni.

     1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente giudicato idoneo, iscritto nel quadro di avanzamento e non promosso, che non può essere ulteriormente valutato perchè raggiunto dai limiti di età o perchè divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato o perchè deceduto, è promosso al grado superiore del ruolo di appartenenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso.

     2. Con le stesse modalità la promozione di cui al comma 1 è conferita, previo giudizio di idoneità, al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente che, avendo maturata l'anzianità per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento, non può esservi incluso perchè divenuto permanentemente inabile al servizio incondizionato ovvero perchè deceduto, nonchè al personale che, incluso in aliquota, venga a trovarsi nelle stesse condizioni anteriormente alla iscrizione nei quadri di avanzamento.

 

          Art. 22. Avanzamento straordinario per meriti eccezionali.

     1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni abbia reso servizi di eccezionale importanza all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica e che abbia dimostrato di possedere qualità intellettuali, di cultura, professionali, così preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le attribuzioni del grado superiore.

     2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri delle autorità gerarchiche superiori.

     3. Sulla proposta decide il direttore generale del personale interessato, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti.

     4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di più sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo.

     5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.

     6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianità di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianità.

 

Capo IV

STATO GIURIDICO DEI VOLONTARI DI TRUPPA [41]

 

          Art. 23. Disposizioni generali.

     1. I militari di truppa in servizio volontario delle Forze armate si distinguono in:

     a) volontari di truppa in ferma breve;

     b) volontari di truppa in servizio permanente;

     c) volontari di truppa in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

 

          Art. 24. Posizioni di stato giuridico.

     1. Il volontario di truppa in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

     servizio effettivo;

     aspettativa;

     sospensione dal servizio.

     2. Il volontario in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio. Non può, comunque, attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri. In caso di violazione trova applicazione l'art. 1 della legge 27 gennaio 1968, n. 37.

     3. Con decreto ministeriale, su indicazione degli Stati Maggiori di Forza armata, sono individuate le specializzazioni, gli incarichi, le specialità e le categorie alle quali devono essere assegnati i militari di truppa in servizio volontario.

 

          Art. 25. Aspettativa.

     1. I volontari di truppa in servizio permanente possono essere collocati in aspettativa per infermità, per motivi privati e per le altre cause previste dalla normativa vigente. Sono, altresì, collocati di diritto in aspettativa per prigionia di guerra.

     2. L'aspettativa, ad eccezione di quella per prigionia di guerra, non può superare due anni in un quinquennio e termina con il cessare della causa che l'ha determinata. Prima del collocamento in aspettativa per infermità al militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.

     3. Il militare in aspettativa per infermità, che debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori, qualora ne faccia domanda, è sottoposto ad accertamenti sanitari e se riconosciuto idoneo è richiamato in servizio [42].

     4. Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'art. 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187, e successive modificazioni.

     5. L'aspettativa per motivi privati è disposta su motivata richiesta dell'interessato. La concessione è subordinata alle esigenze di servizio. Fermo il limite del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato, che sia già stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio. Al militare in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio od altro assegno. Il periodo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini del trattamento di quiescenza, della indennità di fine servizio e dell'avanzamento. ll militare in aspettativa per motivi privati è richiamato in servizio a domanda, qualora debba essere valutato per l'avanzamento o debba frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per l'accesso ai ruoli superiori.

     6. Al volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio. L'aspettativa per prigionia di guerra decorre dalla data della cattura. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio è computato per intero.

     7. L'aspettativa è disposta con determinazione ministeriale.

 

          Art. 26. Sospensione dal servizio.

     1. La sospensione dal servizio può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

     2. Il volontario di truppa in servizio permanente, che abbia assunto in un procedimento penale la qualità di imputato per un reato da cui possa derivare, in caso di condanna, la perdita del grado o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dal servizio fino all'esito del procedimento penale e/o disciplinare. Nei confronti del militare a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura o che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva, il provvedimento di sospensione precauzionale è sempre adottato dalla data in cui l'interessato è stato privato della libertà personale.

     3. La sospensione precauzionale è revocata a tutti gli effetti se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso. E' revocata, inoltre, quando, dopo il proscioglimento in sede penale, il volontario di truppa in servizio permanente non venga sottoposto a procedimento disciplinare ovvero quando il procedimento disciplinare si esaurisca senza dar luogo a sanzioni disciplinari di stato.

     4. La sospensione disciplinare è inflitta, previa inchiesta formale, e decorre dalla data di notifica del provvedimento. La sua durata non può essere inferiore a un mese nè superiore a sei. Nel periodo trascorso in sospensione disciplinare dal servizio viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta con revoca dell'eventuale eccedenza [43].

     5. Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado, ai sensi del codice penale militare di pace, la condanna all'arresto per un tempo non inferiore a un mese comporta la sospensione per motivi penali durante l'espiazione della pena.

     6. Al volontario di truppa in servizio permanente durante la sospensione dal servizio compete la metà degli assegni a carattere fisso e continuativo. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso in sospensione dal servizio è computato per metà.

     7. La sospensione dal servizio è disposta con decreto ministeriale e può essere applicata anche nei confronti del volontario di truppa in servizio permanente in aspettativa.

     7 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono estese, ove compatibili, ai volontari in ferma breve o in rafferma [44].

 

          Art. 27. Cessazione dal servizio permanente.

     1. Il volontario di truppa in servizio permanente cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

     a) età;

     b) infermità;

     c) domanda;

     d) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio;

     e) nomina all'impiego civile;

     f) perdita del grado;

     g) scarso rendimento.

     2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

     3. I volontari di truppa in servizio permanente cessano dal servizio permanente per età al compimento del cinquantaseiesimo anno e sono collocati nella ausiliaria, nella riserva o in congedo assoluto a secondo dell'idoneità. Essi permangono nella categoria dell'ausiliaria per otto anni. Successivamente sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda dell'idoneità fisica.

     4. Gli interessati, tre mesi prima del compimento del cinquantaseiesimo anno di età, possono, a domanda, rinunciare al passaggio nella categoria dell'ausiliaria. In tal caso essi sono collocati direttamente nella categoria della riserva.

     5. Nella categoria dell'ausiliaria sono inoltre collocati i volontari di truppa in servizio permanente che cessano dal servizio a domanda al compimento del venticinquesimo anno di servizio effettivamente prestato.

 

          Art. 28. Ausiliaria.

     1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente che, essendovi transitato nei casi previsti per legge, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza od altra amministrazione. Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro competente di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro della funzione pubblica [45].

     2. Il militare in ausiliaria non può assumere impieghi, nè rivestire cariche, retribuite e non, presso imprese che hanno rapporti contrattuali con l'amministrazione militare. L'inosservanza di tale divieto comporta l'immediato passaggio nella categoria della riserva, con la perdita del trattamento economico previsto per la categoria dell'ausiliaria.

     3. Il militare che, all'atto della cessazione dal servizio permanente per raggiunti limiti di età o a domanda, sia collocato nella riserva perchè non idoneo ai servizi dell'ausiliaria, qualora riacquisti l'idoneità può, a domanda, essere iscritto in tale categoria.

     4. Al personale collocato in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari all'80 per cento della differenza tra il trattamento normale di quiescenza percepito ed il trattamento economico onnicomprensivo spettante nel tempo, da attribuire virtualmente ai soli fini pensionistici, al pari grado in servizio e con anzianità di servizio corrispondente a quella posseduta all'atto del collocamento in ausiliaria. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per nucleo familiare.

     5. Sono estese al volontario di truppa in ausiliaria le disposizione di cui all'art. 46, comma secondo e terzo, della legge 10 maggio 1983, n. 212 [46].

 

          Art. 29. Riserva.

     1. La categoria della riserva comprende i militari che, essendo cessati dal servizio permanente o dall'ausiliaria, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

     2. I volontari di truppa cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età. In tale ultima posizione non hanno obblighi di servizio, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

 

          Art. 30. Norma di rinvio.

     1. Al personale dei ruoli dei marescialli e dei sergenti si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto.

     2. Al personale appartenente al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive modificazioni ed integrazioni, non in contrasto con il presente decreto legislativo, sostituendo le espressioni "sottufficiale" e "complemento" rispettivamente con le dizioni “volontario di truppa” e “congedo illimitato”.

 

Capo V

TRATTAMENTO ECONOMICO

 

          Art. 31. Trattamento economico.

     1. Con decorrenza dal 1° settembre 1995 è attribuito il trattamento economico stipendiale risultante dalla Tabella "D", allegata al presente decreto, nonchè gli scatti stipendiali ivi stabiliti in luogo di ogni altro scatto aggiuntivo, comunque denominato, previsto in caso di promozione o nomina al grado o qualifica superiore nell'ambito dello stesso livello retributivo.

     2. In aggiunta al trattamento economico stipendiale di cui al comma 1, allo stesso personale viene corrisposto il trattamento economico integrativo, quello accessorio e quello eventuale previsto dalle norme in vigore.

     3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto giuridico ed economico dal 1° settembre 1995, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 3 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

     4. Al personale che alla data del 31 agosto 1995 si trova nella posizione di ausiliaria, non si applicano le disposizioni del presente decreto legislativo, ai fini dell'adeguamento dell'indennità di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai fini della determinazione dell'indennità di ausiliaria spettante al medesimo personale, restano in vigore i livelli retributivi previsti dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1993, n. 23.

 

          Art. 31 bis. (Attribuzione ai sergenti e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile) [47].

     [1. Ai sergenti e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

 

          Art. 31 ter. (Attribuzione ai marescialli e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile) [48].

     [1. Ai marescialli e gradi corrispondenti che abbiano compiuto un anno di permanenza nel grado, che nell'anno precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

 

          Art. 31 quater. (Attribuzione ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti di un emolumento pensionabile) [49].

     [1. Ai marescialli ordinari e gradi corrispondenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di permanenza nel grado, che nel biennio precedente abbiano ottenuto in sede di valutazione caratteristica una qualifica non inferiore a "nella media" e non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore", è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per I'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.]

 

          Art. 31 quinquies. (Cause impeditive) [50].

     [1. Per il personale di cui agli articoli 31-bis, 31-ter, 31-quater sospeso precauzionalmente dall'impiego, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo ovvero sottoposto a procedimento disciplinare di stato, l'attribuzione avviene, anche con effetto retroattivo e fermi restando gli ulteriori requisiti previsti nei medesimi articoli, al venir meno delle predette cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente.]

 

          Art. 31 sexies. (Attribuzione ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente del trattamento economico superiore) [51].

     1. Ai marescialli capi e gradi corrispondenti in servizio permanente è attribuito il trattamento economico previsto per il grado di primo maresciallo, a condizione che:

     a) abbiano maturato 10 anni di permanenza nel grado. Ai fini del computo di tale periodo, non vanno calcolati gli anni per i quali gli interessati sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado di primo maresciallo nonché i periodi di detrazione di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensione dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzione dal servizio;

     b) abbiano riportato, in sede di valutazione caratteristica, nel triennio antecedente all'anno di maturazione del requisito temporale, la qualifica di almeno "nella media" o giudizio equivalente;

     c) non abbiano riportato nell'ultimo biennio alcuna sanzione disciplinare più grave della "consegna di rigore";

     d) non siano, all'atto della maturazione del requisito temporale, rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitto non colposo, sottoposti a procedimento disciplinare di stato o sospesi dall'impiego. In tale caso, al venir meno delle citate cause impeditive, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, agli interessati verrà corrisposto il trattamento di cui al presente comma, con la decorrenza che sarebbe ad essi spettata in assenza di tali impedimenti.

     2. Il trattamento economico di cui al comma 1 è attribuito con decorrenza dal giorno successivo al compimento del requisito temporale e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore.

 

          Art. 32. Disposizioni diverse.

     1. Ai volontari di truppa in servizio permanente delle Forze armate compete il trattamento stipendiale previsto per gli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, sulla base della corrispondenza dei gradi di cui alla Tabella "A/1" allegata al presente decreto, fatta eccezione del trattamento accessorio e dell'indennità pensionabile di cui all'art. 43, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

     2. Ad essi sono attribuite le indennità operative, di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 78, e l'indennità militare nelle misure percepite dal sergente o gradi corrispondenti, nonchè il compenso per prestazioni straordinarie, di cui agli articoli 9 e 10 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

     3. Al trattamento di quiescenza dei volontari di truppa in servizio permanente si applicano le disposizioni di cui agli articoli 54 e 55 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nonchè dell'art. 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, come sostituito dall'art. 11 della legge 8 agosto 1990, n. 231.

 

Capo VI

BANDE

 

          Art. 33. Bande musicali.

     1. Le bande musicali dell'Esercito e dell'Aeronautica, sono complessi organici destinati a partecipare alle celebrazioni più importanti della vita della Forza armata di appartenenza, in occasione di manifestazioni pubbliche, organizzate anche a livello internazionale. A tali fini è istituita, altresì, la banda musicale della Marina militare.

     2. Alle bande di cui al comma 1 si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di cui ai Capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78 con le seguenti previsioni specifiche:

     a) ovunque sono citate le parole "Carabinieri" oppure "Arma" oppure "Arma dei Ccarabinieri" esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della Banda cui si applicano le norme;

     b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

     1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;

     2) del Comando marina di Roma, quella della Marina [52];

     3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;

     c) l'impiego delle bande è disposto, rispettivamente, da:

     1) Stato maggiore Esercito;

     2) Stato maggiore Marina;

     3) Stato maggiore Aeronautica.

     d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, l'Aeronautica la Marina e a seconda della banda impiegata [53];

     e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonchè dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:

     1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;

     2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;

     3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:

     per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;

     per la Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;

     per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

     f) alle bande musicali non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;

     g) il reclutamento del personale delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E' inoltre previsto che:

     1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;

     2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;

     3) le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata [54];

     h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 è formulata rispettivamente:

     1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

     2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;

     3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;

     i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:

     1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella E/1 annessa al presente decreto;

     2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella E/2 annessa al presente decreto [55].

     3. Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:

     a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella E/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

     b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di 60 giorni presso una Scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;

     c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perchè vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella E/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

     d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;

     e) il concorso interno di cui alla lettera d) è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:

     1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonchè dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;

     2) per la formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della VII o VIII qualifica funzionale;

     3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli per un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova [56];

     4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;

     5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

     f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera e), che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto compiti di parte o qualifica superiore, previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, è effettuato da commissioni nominate con determinazione:

     1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

     2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina [57];

     3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica [58];

     g) le commissioni di cui alla lettera e):

     1) sono composte:

     per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito;

     per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare;

     per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;

     2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;

     3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza [59].

     4. Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto [60].

     5. Il titolo VI e la Tabella I/2 della legge 10 maggio 1983, n. 212, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare [61].

 

          Art. 33 bis. (Attribuzione al personale del ruolo dei musicisti dello scatto aggiuntivo e della qualifica di "luogotenente") [62].

     1. Le disposizioni di cui agli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, al personale del ruolo dei musicisti.

 

Capo VII

NORME TRANSITORIE

 

          Art. 34. Inquadramento nel ruolo dei marescialli.

     1. I sottufficiali, in servizio alla data del 1° settembre 1995, sono inquadrati in ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità di servizio posseduta e l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza, nei seguenti gradi del ruolo dei marescialli:

     a) nel grado di primo maresciallo, i marescialli maggiori o gradi corrispondenti, compresi quelli con qualifica di "primo maresciallo” o di "scelto", nonchè i marescialli capi e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995 [63];

     b) nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, i marescialli capi, nonchè i marescialli ordinari e gradi corrispondenti inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995;

     c) nel grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, i marescialli ordinari, nonchè i sergenti maggiori e gradi corrispondenti utilmente inseriti nei quadri d'avanzamento formati entro la data del 31 agosto 1995.

     2. Sono determinate al 31 agosto 1995 aliquote straordinarie di valutazione in cui sono ricompresi i sottufficiali che hanno maturato i periodi prescritti dalla tabella "C" allegata alla legge 10 maggio 1993, n. 212, nell'arco temporale dal 1° giugno al 31 agosto 1995.

     3. I marescialli capi e i sergenti maggiori, iscritti ai quadri di avanzamento ordinari e straordinari relativi agli anni 1994 e 1995 ma non promossi, sono inquadrati, rispettivamente, nei gradi di primo maresciallo e di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti con decorrenza 31 agosto 1995, prendendo posto nel ruolo dopo l'ultimo promosso dei quadri ordinari e straordinari [64].

     4. L'inquadramento dei sottufficiali di cui ai precedenti comma 1, lettere b) e c), e commi 2 e 3 avviene previa rideterminazione dell'anzianità assoluta di grado precedentemente maturata, aumentata di anni due ai soli fini giuridici.

     5. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla medesima data nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.

     6. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti con meno quattro anni di anzianità di grado, sono inquadrati alla data del 1° settembre 1996 nel grado di maresciallo e gradi corrispondenti, in ordine di ruolo senza mantenere l'anzianità di grado maturata nel grado di provenienza.

     7. I sottufficiali di cui ai precedenti commi 5 e 6 vengono inquadrati ai soli fini giuridici, all'atto della successiva promozione al grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, con una anzianità assoluta di grado pari alla metà di quella a suo tempo maturata nel grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti e ridotta comunque nella misura necessaria affinchè non venga scavalcato nel ruolo l'ultimo sottufficiale inquadrato ai sensi del comma 3.

     8. I sottufficiali, che alla data del 1° settembre 1995 rivestano il grado di sergente e gradi corrispondenti, già arruolati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, sono alla predetta data immessi nel servizio permanente con il grado posseduto e conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti, dopo due anni dal reclutamento. A tal fine non si tiene conto dell'anno di rafferma eventualmente contratta ai sensi del comma 2 dell'art. 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     9. I sergenti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 22 della legge 10 maggio 1983, n. 212, al cessare delle cause impeditive sono sottoposti al giudizio delle commissioni di avanzamento di cui all'art. 31 della legge stessa e, se giudicati idonei, immessi nel servizio permanente con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive e successivamente inquadrati ai sensi delle presenti disposizioni.

     10. Gli allievi sottufficiali, già arruolati alla data del 1° settembre 1995 e da reclutare nel corso del 1995 ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, conseguono ad anzianità, previo giudizio di idoneità, il grado di Sergente e gradi corrispondenti al compimento del dodicesimo mese dal reclutamento e sono immessi in servizio permanente. Il grado di sergente maggiore e gradi corrispondenti è conferito ad anzianità, previo giudizio di idoneità, dopo due anni dal reclutamento.

     11. I sottufficiali di cui ai commi 8 e 10 sono promossi al grado di maresciallo e gradi corrispondenti, previo giudizio di idoneità, ed inquadrati nel ruolo dei marescialli dopo cinque anni dal reclutamento.

     12. [65].

     13. L'inquadramento dei sottufficiali di complemento con rapporto di impiego è effettuato secondo le disposizioni del presente articolo.

     14. La nomina a maresciallo e gradi corrispondenti degli allievi, reclutati nel 1998 ai sensi del precedente art. 11, è disposta dal giorno successivo alla promozione a maresciallo e gradi corrispondenti dell'ultimo sottufficiale di cui al comma 10.

     15. Gli esclusi a qualsiasi titolo dalle aliquote determinate secondo i criteri di cui alla legge 10 maggio 1983, n. 212, o di cui a leggi previgenti, ivi comprese le aliquote straordinarie di cui al comma 2, o sospesi dalla valutazione o cancellati dai quadri di avanzamento, al venir meno delle cause impeditive, sono valutati con i medesimi criteri fissati dalle predette leggi e, nell'avanzamento, prendono posto, se idonei nella graduatoria di merito dei pari grado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. Gli stessi sono promossi secondo le modalità indicate dalla citata legge n. 212 del 1983 e successivamente inquadrati ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 34 bis. (Attribuzione di un assegno personale di riordino) [66].

     1. Ai sottufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2000, inquadrati nel ruolo dei marescialli ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, a decorrere dal 15 marzo 2001, è attribuito un assegno personale pensionabile di riordino pari alla differenza tra il livello retributivo di appartenenza e quello:

     a) del primo maresciallo, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti;

     b) del maresciallo capo e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo ordinario e gradi corrispondenti;

     c) del maresciallo ordinario e gradi corrispondenti, per i sottufficiali che alla predetta data del 31 dicembre 2000 rivestono il grado di maresciallo e gradi corrispondenti.

     2. L'assegno di cui al presente articolo è cumulabile con gli emolumenti previsti dagli articoli 31-ter e 31-quater da attribuirsi in deroga ai limiti temporali rispettivamente di un anno e tre anni e sei mesi, e viene riassorbito all'atto della promozione al grado superiore o dell'attribuzione del trattamento economico di cui all'articolo 31-sexies.

 

          Art. 34 ter. (Acconto sugli assegni personali di riordino dovuti per l'anno 2003) [67].

     1. Gli assegni personali di riordino di cui all'articolo 34-bis, dovuti per il mese di dicembre dell'anno 2002 sono incrementati, a titolo di acconto sugli assegni dovuti per l'anno successivo, di un ammontare pari a cinque mensilità. L'acconto è recuperato mediante riduzione proporzionale degli assegni erogati per ognuno dei mesi dell'anno 2003, fino a concorrenza dell'acconto; nel caso l'assegno non sia più dovuto nel corso dell'anno 2003, il recupero ha luogo mediante una trattenuta sulle competenze mensili di ammontare pari ai cinque dodicesimi dell'assegno cessato, fino a concorrenza dell'acconto.

 

          Art. 34 quater. (Norme transitorie per il reclutamento nel ruolo dei marescialli) [68].

     1. Al fine di favorire l'immissione in servizio permanente dei volontari in ferma breve, fino al 2020, fatti salvi i concorsi già banditi o in via di espletamento, il reclutamento nel ruolo marescialli avviene, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 11, in misura:

     a) non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, dagli allievi delle rispettive scuole sottufficiali;

     b) non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, dagli appartenenti al ruolo Sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente. Tali posti devono essere destinati nel limite di un terzo agli appartenenti al ruolo dei sergenti che abbiano riportato nell'ultimo quadriennio in servizio permanente la qualifica di "superiore alla media" o giudizio corrispondente, fermi restando i requisiti previsti all'articolo 11, comma 3. I rimanenti posti sono devoluti ai volontari in servizio permanente con sette anni di servizio comunque prestato di cui almeno quattro in servizio permanente.

     I posti di cui alla lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa.

 

          Art. 34 quinquies. (Norme transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo) [69].

     1. In relazione alle specifiche esigenze organiche e qualora lo richiedano imprescindibili esigenze funzionali, fino al 2020 l'avanzamento al grado di primo maresciallo avviene, in deroga ai limiti percentuali fissati dai commi 3 e 4 dell'articolo 20:

     a) in misura non inferiore al 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema a scelta;

     b) nel limite massimo del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante il sistema per concorso per titoli di servizio ed esami.

     2. Con decreto del direttore generale del personale militare, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, sono definite annualmente le percentuali di cui al comma 1.

 

          Art. 35. Inquadramento nel ruolo dei sergenti.

     1. Per un arco di venti anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in deroga all'art. 10, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, dai volontari di truppa in servizio permanente [70].

     2. Ai primi due concorsi utili per l'immissione nel ruolo dei sergenti, possono, inoltre, partecipare, a domanda, purchè in possesso dell'idoneità psico-fisico-attitudinale al servizio permanente i sergenti di complemento in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto da almeno 24 mesi con ferma triennale o quinquennale ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modifiche, nonchè i sergenti sia di complemento sia in ferma volontaria o rafferma che abbiano terminato la ferma biennale, triennale o quinquennale da non più di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     3. Possono partecipare al concorso di cui al comma 2 i volontari che:

     a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

     b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

     c) non siano incorsi:

     1) in condanne per delitti non colposi;

     2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

     3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio [71].

 

          Art. 36. Inquadramento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

     1. I sergenti di complemento in ferma triennale e quinquennale ed i graduati di truppa in ferma triennale e quinquennale in servizio o collocati in congedo da non più di un anno alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono partecipare a domanda, dopo due anni di ferma previa rinuncia al grado posseduto, ai primi tre concorsi utili per l'immissione al ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente.

     2. Possono partecipare al concorso di cui al comma 1 i volontari che:

     a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

     b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

     c) non siano incorsi:

     1) in condanne per delitti non colposi;

     2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza Armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

     3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

 

          Art. 37. Militari di truppa in ferma volontaria.

     1. I sergenti e i graduati e militari di truppa in ferma di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, o in ferma breve, ai sensi della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in servizio da meno di due anni alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono, entro sei mesi da tale data, inoltrare domanda per chiedere l'integrale applicazione nei loro confronti delle norme del presente decreto.

     2. L'accoglimento della domanda comporta:

     a) per tutti i militari in ferma biennale l'automatica proroga di un anno della ferma contratta;

     b) l'inquadramento nei volontari in ferma breve, seguendone le norme d'avanzamento e mantenendo, comunque, il grado posseduto, ove più elevato;

     c) l'applicazione delle disposizioni del regolamento d'attuazione dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

     d) la facoltà di partecipare al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente secondo quanto previsto dal comma 3.

     3. Al concorso per il reclutamento nel ruolo dei volontari di truppa in servizio permanente possono partecipare i volontari che:

     a) non abbiano compiuto il 26° anno di età alla data di scadenza del bando di concorso. Il limite di età è elevato a 28 anni per i militari in congedo da non più di un anno;

     b) appartengono alle specializzazioni, incarichi, categorie e specialità eventualmente stabiliti nel bando di concorso;

     c) non siano incorsi:

     1) in condanne per delitti non colposi;

     2) nel proscioglimento d'autorità dal precedente arruolamento volontario in qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o per inidoneità al grado di caporale, caporal maggiore e di sergente e gradi corrispondenti o per grave mancanza disciplinare ovvero per inadempienza ai doveri del militare di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382;

     3) nel proscioglimento d'ufficio dal precedente arruolamento volontario da qualsiasi Forza armata o Corpo armato dello Stato per perdita del grado o retrocessione dalla classe, per condanna penale, per delitti non colposi o per violazione delle disposizioni di legge sul matrimonio.

     4. La mancata presentazione della domanda comporta l'applicazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 1986, n. 958, per quanto non abrogate dal presente decreto ed, in particolare, degli articoli 32 e 40 in materia di trattamento economico.

 

          Art. 38. Eccedenze organiche.

     1. Per un arco di tempo di 20 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei marescialli dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 34. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, e dall'art. 3, comma 3, del presente decreto [72].

     2. Fino al raggiungimento del volume organico previsto per i volontari di truppa in servizio permanente, sono ammesse eccedenze nell'organico del ruolo dei sergenti dovute agli inquadramenti previsti dall'art. 35. Per le immissioni annuali nel predetto ruolo, si tiene conto delle vacanze complessive esistenti nei ruoli dei sergenti e dei volontari di truppa in servizio permanente rispetto alle dotazioni organiche, fissate dall'art. 2, comma 2, del presente decreto.

     3. Fino al riassorbimento delle eccedenze, la promozione al grado di primo maresciallo si consegue anche in soprannumero, secondo le modalità previste dall'art. 20, nel limite del 70 per cento degli esodi che si verificano in tale grado al 31 dicembre di ogni anno [73].

 

          Art. 38 bis. (Norme transitorie per l'avanzamento nel grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti) [74].

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, i marescialli ordinari e gradi corrispondenti iscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 2001 ma non promossi, sono promossi in ordine di ruolo al grado superiore con decorrenza, ai solo fini giuridici, dal 31 dicembre 2001.

 

Capo VIII

NORME FINALI

 

          Art. 39. Modifiche alla normativa vigente.

     1. Il comma 2 dell'art. 7 della legge 31 luglio 1954, n. 599, è sostituito dal seguente (Omissis).

     2. All'art. 23 della legge 10 maggio 1983, n. 212, prima delle parole: "... di specializzazione, di specialità..." sono inserite le parole (Omissis).

     3. All'art. 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è cancellato il periodo: "... e del conferimento delle qualifiche di "primo maresciallo" o "scelto"..." [75].

     4. L'art. 32 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente (Omissis).

     5. All'art. 34 della legge 10 maggio 1983, n. 212, quale risulta modificato dall'art. 13, comma 2, della legge 27 dicembre 1990, n. 404, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     6. All'art. 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     7. Il comma 1 dell'art. 44 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente (Omissis).

     8. Il comma 2 dell'art. 45 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è così modificato (Omissis).

     9. Il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è sostituito dal seguente (Omissis).

     10. Dopo il comma 2 dell'art. 50 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente comma (Omissis).

     11. Il decreto interministeriale di equipollenza dei titoli, previsto dall'art. 52 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     12. Dopo l'ultimo comma dell'art. 76 della legge 10 maggio 1983, n. 212, è aggiunto il seguente (Omissis) [76].

     13. L'art. 17 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato (Omissis).

     14. Il comma 5 dell'art. 32 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, è così modificato (Omissis).

     15. Ai sensi dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni nei profili professionali di qualifiche o categorie ricomprese nei livelli retributivo-funzionali, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari delle tre Forze armate, congedati senza demerito dalla ferma triennale o quinquennale, è del 20 per cento [77].

     15 bis. Il personale dei ruoli sergenti e volontari di truppa in servizio permanente vincitore di concorso, ammesso a frequentare i corsi formativi previsti, è cancellato dai ruoli per assumere la qualità di allievo. Lo stesso personale, qualora venga a cessare dalla predetta qualità, è reintegrato, ferme restando le dotazioni organiche stabilite dalla legge, nel grado ed il tempo trascorso presso le scuole è computato nell'anzianità di grado. Il personale di truppa in ferma e rafferma, assunto in qualità di allievo perché vincitore di concorso, qualora perda la qualità di allievo, è restituito ai reparti/enti di appartenenza, per il completamento degli obblighi di servizio, computando nei medesimi i periodi di tempo trascorsi in qualità di allievo. Il predetto personale, ove in possesso di grado, lo perde all'atto dell'assunzione della qualità di allievo; qualora perda detta qualità è reintegrato nel grado precedentemente rivestito. Durante la frequenza del corso, al personale allievo di cui al presente comma competono, qualora più favorevoli, gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione ai corsi [78].

     15 ter. Relativamente ai sottufficiali ed ai volontari di truppa, ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze di servizio, le categorie, le specialità, le qualifiche, le specializzazioni, le abilitazioni e gli incarichi, compresi quelli principali, sono individuati e disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore della rispettiva Forza armata [79].

 

          Art. 39 bis. (Attribuzione dell'emolumento ex articolo 3, comma 2, legge 28 marzo 1997, n. 85) [80].

     [1. Ai primi marescialli del ruolo marescialli ed ai tenenti e gradi equiparati provenienti dai marescialli, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, l'emolumento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85, è corrisposto dal 1° gennaio 2001 in misura pari alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.]

 

          Art. 40. Abrogazione e convalida di norme.

     1. Sono abrogati:

     a) l'art. 15 del regio decreto-legge 5 settembre 1938, n. 1519;

     b) la legge 1° marzo 1965, n. 121 [81];

     c) gli articoli 4, 5, 6, 8, 11, comma 1, n. 3), 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 36, 37, 38, 39, 40, 43 e 51 della legge 10 maggio 1983, n. 212 [82];

     d) la legge 6 giugno 1986, n. 254;

     e) gli articoli 19, 36 e 42 della legge 24 dicembre 1986, n. 958;

     f) ogni altra norma incompatibile con quelle contenute nel presente decreto.

     2. Le residue norme della legge 10 maggio 1983, n. 212, continuano ad esplicare la loro efficacia compatibilmente con le disposizioni introdotte dal presente decreto.

     3. [83].

 

          Art. 41. Clausola finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 1 della legge 29 aprile 1995, n. 130.

 

          Art. 42. Entrata in vigore [84].

     1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° settembre 1995.

 

     Tabelle [85].

     (Omissis).


[1] Abrogato dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma numerato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[3] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[4] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[5] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[6] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[7] Lettera così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[8] Lettera rinominata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 2 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 3 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[11] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[12] Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[13] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[14] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[15] Comma abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[16] Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[17] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[18] Articolo aggiunto dall'art. 4 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[19] Comma così modificato dall'art. 5 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[20] Comma abrogato dall'art. 12 del D.Lgs.31 luglio 2003, n. 236.

[21] Comma così modificato dall'art. 6 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[22] Comma già modificato dall'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e così ulteriormente modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[23] Comma così sostituito dall'art. 7 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[24]  La Corte costituzionale, con sentenza 24 luglio 2000, n. 332, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui include, tra i requisiti necessari per essere ammessi ai concorsi di cui alla lettera a) del comma 1 del medesimo art. 11, l'essere senza prole.

[25] Punto così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[26] Punto così modificato dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[27] Comma soppresso dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[28] Comma così sostituito dall'art. 8 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[29] Comma aggiunto dall'art. 9 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[30] Comma già modificato dall'art. 10 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e così ulteriormente modificato dall'art. 21 della L. 23 agosto 2004, n. 226.

[31] Comma così modificato dall'art. 11 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[32] Comma così sostituito dall'art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[33] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[34] Comma così modificato dall'art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[35] Comma aggiunto dall'art. 12 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[36] Rubrica così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[37] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82

[38] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82

[39] Comma aggiunto dall'art. 13 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[40] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82

[41] Titolo così modificato dall'art. 14 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[42] Comma così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[43] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[44] Comma aggiunto dall'art. 16 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[45] Comma così sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 498.

[46] Comma così modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[47] Articolo aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[48] Articolo aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[49] Articolo aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[50] Articolo aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[51] Articolo aggiunto dall'art. 17 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[52] Numero così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[53] Lettera così modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[54] Lettera così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[55] Il presente comma è abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.

[56] Numero così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[57] Numero così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[58] Lettera così modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[59] Il presente comma è abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.

[60] Il presente comma è abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.

[61] Il presente comma è abrogato dall’art. 6 della L. 31 marzo 2000, n. 78, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4 dello stesso art. 6.

[62] Articolo aggiunto dall'art. 18 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[63] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[64] Comma così modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[65] Comma abrogato dall'art. 14 della L. 28 luglio 1999, n. 266.

[66] Articolo aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[67] Articolo aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[68] Articolo aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[69] Articolo aggiunto dall'art. 19 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[70] Comma così modificato dall'art. 4 del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25.

[71] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 23 ottobre 1996, n. 554.

[72] Comma così modificato da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[73] Comma così modificato all'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[74] Articolo aggiunto dall'art. 20 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[75] Comma già modificato da errata-corrige pubblicata nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[76] Comma così modificato da errata-corrige e da avviso di rettifica pubblicati nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[77] Quota elevata al 30% dall'art. 18 del D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215.

[78] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[79] Comma aggiunto dall'art. 21 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82.

[80] Articolo aggiunto dall'art. 22 del D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193, a decorrere dal 1° gennaio 2005.

[81] Lettera così modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[82] Lettera così modificata da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[83] Comma soppresso da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[84] Articolo aggiunto da avviso di rettifica pubblicato nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.

[85] Tabella modificata da errata-corrige pubblicata nella G.U. 27 giugno 1995, n. 148.