§ 98.1.26452 - Legge 14 novembre 1987, n. 468.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:14/11/1987
Numero:468


Sommario
Art. 1.      1. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle [...]


§ 98.1.26452 - Legge 14 novembre 1987, n. 468. [1]

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato.

(G.U. 16 novembre 1987, n. 268)

 

     Art. 1.

     1. Il decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

     All'articolo 1:

     dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

     "2-bis. Al maresciallo maggiore aiutante e gradi corrispondenti, è attribuito il sesto livello-bis all'atto dell'assegnazione della qualifica";

     al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per i sottufficiali delle Forze armate che alla data del 1° gennaio 1983 si trovano nel 1° livello retributivo della carriera di appartenenza, l'inquadramento nel suddetto livello viene effettuato sulla base degli anni di servizio militare comunque prestato antecedentemente alla predetta data";

     al comma 7, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "A tutto il personale militare senza distinzione per il ruolo di appartenenza, compreso quello dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con trattamento stipendiale inferiore a quello spettante al pari grado, avente pari o minore anzianità di servizio, ma promosso successivamente, è attribuito nel tempo lo stesso trattamento stipendiale di quest'ultimo; tale norma non si applica tra il personale delle tre Forze armate e quello delle Forze militari di polizia";

     i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

     "8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annui lordi a fianco di ciascun grado indicati:

 

 

Con 15 anni lire

Con 25 anni lire

a) capitano

1.500.000

3.600.000

b) maggiore

2.000.000

3.600.000

c) tenente colonnello

2.400.000

3.600.000

d) colonnello

-

3.600.000

 

     Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato è attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo è riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed è riassorbito in caso di promozione al grado superiore.

     9. A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio è attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo è elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, né con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianità";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "15-bis. Ai sottufficiali delle Forze armate, compresi quelli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza sino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, promossi ai sensi della legge 22 luglio 1971, n. 536, ed ai marescialli maggiori e marescialli maggiori aiutanti ed appuntati, che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perché deceduti, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante. Detto beneficio si estende anche ai sottufficiali provenienti dagli appuntati che cessano dal servizio per gli stessi motivi sopra specificati a condizione che abbiano compiuto trent'anni di servizio effettivamente prestato. Di detto beneficio non si tiene conto per il calcolo dell'indennità di ausiliaria di cui all'art. 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212.

     15-ter. I marescialli maggiori "carica speciale" sono nominati mediante concorso da bandire con decreto del Ministro della difesa nel limite delle vacanze esistenti nel numero organico fissato della legge 24 luglio 1985, n. 410. I vincitori del concorso sono impiegati dal comando generale dell'Arma dei carabinieri in incarichi corrispondenti alla loro qualifica secondo le esigenze di servizio. Sono abrogati l'art. 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, come sostituito dalla legge 14 dicembre 1942, n. 1717, e l'art. 2 della legge 29 marzo 1951, n. 210.

     15-quater. Al personale militare trattenuto o richiamato che, alla data del 1° gennaio 1985, si sia trovato in prestazione effettiva di servizio senza soluzione di continuità, si applicano i benefici previsti dal comma 9 dell'art. 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224".

     All'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

     "2-bis. Con decorrenza 1° dicembre 1987, al personale militare delle Capitanerie di porto e al personale militare destinato presso gli stabilimenti militari di pena di cui al primo comma dell'art. 1 della legge 10 agosto 1981, n. 475, con esclusione del personale in servizio militare obbligatorio di leva, compete l'indennità pensionabile prevista dal terzo comma dell'art. 43 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, nella misura del 25 per cento. La citata indennità è cumulabile con le altre indennità previste dal presente decreto e dalla legge 23 marzo 1983, n. 78".

     All'articolo 3:

     il comma 1 è sostituito dal seguente:

     "1. Le pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato, cessati dal servizio con decorrenze successive al 1° gennaio 1979, sono riliquidate in base agli stipendi derivanti dall'applicazione del decreto-legge 27 settembre 1982, n. 681, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n. 869; della legge 17 aprile 1984, n. 79; del decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 marzo 1985, n. 72, nonché del decreto-legge 10 maggio 1986, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1986, n. 341. Per i dirigenti militari si applica la norma di cui all'art. 156 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, come modificato dall'art. 1 della legge 26 ottobre 1949, n. 915. Le disposizioni previste per i dirigenti civili dello stato dal presente comma si applicano anche ai dirigenti dell'ex Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro il 31 dicembre 1985";

     sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

     "6-bis. Gli oneri relativi ai miglioramenti delle pensioni dei segretari generali provinciali e comunali sono a carico della "Cassa pensioni dipendenti enti locali" amministrata dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro.

     6-ter. I provvedimenti di cessazione dal servizio degli ufficiali e dei sottufficiali sono assoggettati al visto di legittimità da parte degli organi di controllo in via successiva.

     6-quater. La direzione provinciale del Tesoro e gli enti amministrativi interni delle singole amministrazioni sono autorizzati a corrispondere, in attesa del perfezionamento dei decreti attributivi della riliquidazione delle pensioni, acconti in misura del 90 per cento delle competenze spettanti".

     Dopo l'articolo 3, è aggiunto il seguente:

     "Art. 3-bis. -1. Per far fronte ad urgenti ed indilazionabili esigenze che comportano eccezionali prestazioni di lavoro da parte del personale civile della Difesa, correlate con i processi di ammodernamento e ristrutturazione dell'amministrazione, il Ministro della difesa è autorizzato ad attivare il fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, attraverso l'utilizzazione dei fondi per compenso per lavoro straordinario per la somma di lire 13 miliardi per il 1987.

     2. Tale fondo sarà incrementato a lire 53 miliardi per il 1988.

     3. Sul fondo di cui ai commi 1 e 2 gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui ai commi medesimi.

     4. Le modalità di attribuzione e ripartizione del fondo di cui al comma 1 sono determinate, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro della difesa, tenendo conto delle professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale.

     5. All'onere di lire 13 miliardi per il 1987 e di lire 53 miliardi per il 1988, derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede, per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti nel capitolo 1602 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno, e, per l'anno 1988, mediante utilizzo delle proiezioni per il medesimo anno degli stanziamenti iscritti al capitolo 4001 dello stato di previsione del Ministero della difesa".

     L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

     "Art. 5. -1. All'onere di lire 276,909 miliardi - esclusi quello di lire 40 miliardi di cui all'art. 3, e quello di lire 291 milioni di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto - derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1987, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità ed ivi compreso l'onere relativo all'anno 1986, si provvede, quanto a lire 15 miliardi, a lire 112 miliardi ed a lire 16 miliardi, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 5957, 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 73,909 miliardi, mediante corrispondente riduzione di lire 22,009 miliardi, 4 miliardi, 4,9 miliardi, 2 miliardi, 34 miliardi e 7 miliardi degli stanziamenti iscritti ai capitoli, rispettivamente, 1168, 2806, 2807, 3003, 4001 e 4600 dello stato di previsione del Ministero della difesa per lo stesso anno; e, quanto a lire 60 miliardi, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando la quota per il 1987 dei seguenti accantonamenti: "Istituzione del ruolo del personale delle segreterie delle commissioni tributarie", per lire 23 miliardi; "Nuove norme sull'ordinamento penitenziario militare e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà derivante dalla legge penale di pace" per lire 4 miliardi; "Riordinamento dell'osservatorio geofisico di Trieste" per lire 4 miliardi; "Aumento delle dotazioni organiche del personale operaio del Corpo della guardia di finanza" per lire 4 miliardi; "Amministratori giudiziari di beni sequestrati in applicazione della normativa antimafia" per lire 4 miliardi; "Incentivi per il lavoro penitenziario" per lire 8 miliardi; "Abrogazione della ritenuta dei tre decimi della mercede dei detenuti. Riordinamento delle competenze dei consigli di aiuto sociale e della cassa delle ammende" per lire 11 miliardi e "Rivalutazione delle indennità di imbarco e di navigazione di cui alla legge 27 luglio 1967, n. 631, spettanti alle Forze di polizia" per lire 2 miliardi.

     2. All'onere di lire 394 miliardi - esclusi quello di lire 100 miliardi di cui all'art. 3 e quello di lire 3,7 miliardi di cui al comma 3 del presente articolo limitatamente al personale militare delle Capitanerie di porto - derivante dall'applicazione del presente decreto per ciascuno degli anni 1988 e 1989, al netto delle somme dovute a titolo di anzianità, si provvede, quanto a lire 53 miliardi ed a lire 17 miliardi, mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, ai capitoli 6868 e 6869 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987; quanto a lire 132 miliardi, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti al capitolo 1168, per lire 47,1 miliardi, ai capitoli 2104 e 2107, per lire 20 miliardi ciascuno, al capitolo 2807, per lire 10 miliardi, al capitolo 4001, per lire 35,9 miliardi, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1987 e, quanto a lire 192 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, utilizzando le quote per il 1988 e il 1989 dei seguenti accantonamenti: "Onere per prepensionamenti nel settore dei pubblici trasporti e ferrovie dello Stato" per lire 37 miliardi; "Interventi finalizzati alla ristrutturazione del mercato dell'autotrasporto (rifinanziamento legge n. 404 del 1985)" per lire 40 miliardi; "Interventi urgenti per autoservizi pubblici di linea di competenza statale" per lire 25 miliardi e "Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo" per lire 90 miliardi.

     3. All'onere di lire 300 milioni per il 1987 derivante dall'applicazione del comma 2-bis dell'art. 2 si provvede, quanto a lire 291 milioni e quanto a lire 9 milioni, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti, rispettivamente, al capitolo 2001 dello stato di previsione del Ministero della marina mercantile per il 1987 ed al capitolo 1168 dello stato di previsione del Ministero della difesa per il 1987; all'onere di lire 3,8 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989 si provvede, quanto a lire 3,7 miliardi e quanto a lire 100 milioni, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti rispettivamente iscritti agli stessi capitoli.

     4. Il Ministro del tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

     L'articolo 6 è soppresso.

     2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 marzo 1987, n. 92, 18 maggio 1987, n. 189, e 18 luglio 1987, n. 282.

     3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1] L'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ha abrogato l'articolo 1, commi 1, 2, 2-bis, 3, 4, 5, 6 e 7.