§ 46.8.360 - Legge 22 luglio 1971, n. 536.
Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:46. Forze armate e Polizia
Capitolo:46.8 personale
Data:22/07/1971
Numero:536


Sommario
Art. 1.      Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, [...]
Art. 2.      I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati [...]
Art. 3.      Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle [...]
Art. 4.      La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza


§ 46.8.360 - Legge 22 luglio 1971, n. 536. [1]

Norme in materia di avanzamento di ufficiali e sottufficiali in particolari situazioni.

(G.U. 6 agosto 1971, n. 198)

 

 

     Art. 1.

     Gli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione o essere ulteriormente valutati perchè raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perché divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore, in aggiunta alle promozioni di cui alle tabelle numeri 1, 2 e 3 allegate alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso gli ufficiali promossi sono collocati in ausiliaria applicandosi i limiti di età previsti per il grado rivestito prima della promozione; nel secondo caso gli ufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto, a seconda dell'idoneità.

 

          Art. 2.

     I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica fino al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti, iscritti in quadro di avanzamento o giudicati idonei una o più volte ma non iscritti in quadro, i quali, rispettivamente, non possono conseguire la promozione od essere ulteriormente valutati perché raggiunti dai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o perchè divenuti permanentemente inabili al servizio incondizionato o perchè deceduti, sono promossi al grado superiore in eccedenza dal giorno precedente a quello del raggiungimento dei limiti di età o del giudizio di permanente inabilità o del decesso. Nel primo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva applicandosi i limiti di età del grado rivestito prima della promozione, nel secondo caso i sottufficiali promossi sono collocati nella riserva o in congedo assoluto a seconda della idoneità.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni degli articoli precedenti sono estese agli ufficiali e ai sottufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

     Per i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza l'iscrizione in quadro di avanzamento e il giudizio di idoneità sono sostituiti dalla inclusione nelle aliquote di scrutinio seguita dal giudizio favorevole per la promozione.

 

          Art. 4.

     La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1967, esclusa la corresponsione di arretrati di assegni di quiescenza.

     All'onere di lire 145 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede quanto a lire 121 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e quanto a lire 24 milioni mediante riduzione di pari importo del capitolo 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il ripetuto anno finanziario.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.